38.2007.3
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21 marzo 2007Italiano29 min
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Numero d'incarto:
38.2007.3
Data decisione, Autorità:
21.03.2007, TCA
Titolo:
Indennità negate. Prolungando il TQ di contribuzione di 2 anni per la nascita del 2.figlio e di altri 2 anni per il 1.figlio(in realtà la proroga deve essere pari ai mesi che separano le 2 nascite)il periodo di contribuzione è di soli 6 mesi. Esonero escluso(non inabilità lavorativa per gravidanza).
ESENZIONE
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 9 LADI
art. 9b LADI
art. 13 LADI
art. 14 cpv. 1 let. b LADI
art. 5 LPGA
art. 3b OADI
art. 13 cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.3
rs
Lugano
21 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
dicembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
diritto
1.1. Con
decisione su opposizione del 7 dicembre 2006 la Cassa CO 1 (di seguito la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 20 ottobre 2006 (cfr. doc. 15)
con cui aveva negato all’assicurata il diritto a indennità di disoccupazione a
decorrere dal 4 ottobre 2006, in quanto non aveva compiuto il periodo minimo di
contribuzione di 12 mesi (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
La sig.ra RI 1 ha lavorato e versato i contributi
AD dal 1.05.1998 fino al 30.04.2001. A quanto ci risulta il periodo per il
quale ha versato i contributi AD è di 36 mesi. Il diritto inerente il termine
quadro per la riscossione della prestazione AD di 6 anni secondo l’art. 9b cpv.
1, 2 LADI e l’art. 3b cpv. 1 e cpv. 4 OADI è pienamente rispettato dal
30.04.2001 perciò ne deriva che il tempo massimo per iscriversi alla disoccupazione
porta al 2007" (Doc. I)
1.3. La Cassa, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurata,
tramite il proprio rappresentante, il 24 gennaio 2007, ha comunicato di
riconfermarsi nel proprio ricorso del 4 gennaio 2007 e ha ribadito di avere
diritto a percepire l’indennità disoccupazione (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è
stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la ricorrente ha o meno diritto alle
indennità di disoccupazione a decorrere dal 4 ottobre 2006.
Più
precisamente il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata al momento della sua
iscrizione in disoccupazione adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8
cpv. 1 lett. e LADI.
2.3. L'assicurato
ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.4. L'art. 14
LADI (nella versione valida dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio
2002, Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, pag. 720 e 722), che regola l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono
esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente,
non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di malattia (art. 3
LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che
durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi
potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).
Chiamato
a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e
quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV
Nr. 6 e massimata in RtiD I-2004 N. 69 pag. 208, il TFA ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio della
protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo
assicurativo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in
virtù dell'esonero, in seguito a malattia, dall'adempimento del periodo di
contribuzione, dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per
gli stessi motivi.
Contestualmente
l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il
mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo
dell'impedimento, ha rilevato che:
" (…)
1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si
riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia
stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un
rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri
termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività
lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un
lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di
una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno
dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per
l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386
seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg.
consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di
un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso
causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di
un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure
sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit.,
cifra marg. 197).
(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid.
1.2.3, pag. 17)
In una
decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito, tra l'altro, che
un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del
periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale.
2.5. In merito al
rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004
N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa
l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14
LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem
überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12
Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder
unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch
bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13
Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat
diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen
Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998
geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen
Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco
in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der
Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept
(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die
12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer
zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber
der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung
ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der
Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich
zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten
Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu
begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht
zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der
Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die
Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten
rechtens.
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,
pag. 270-271)
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero:
" (…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation
von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten
f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag.
270)
2.6. Il nuovo
art. 9b, entrato in vigore il 1° luglio 2003, regola i “Termini quadro in caso
di periodo educativo” e prevede che:
"
Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un
assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è prolungato di due anni
se:
a. un termine quadro correva all’inizio del periodo in cui
l’assicurato si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai
dieci anni; e
b. al momento del riannuncio, l’assicurato non ha adempiuto i
presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente. (cpv. 1)
Se all’inizio del periodo in cui si è dedicato all’educazione di
un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per
la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di
contribuzione di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è di
quattro anni. (cpv. 2)
La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due
anni al massimo del termine quadro di cui al capoverso 2. (cpv. 3)
Fatti
I capoversi 1–3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo,
a uno solo dei due genitori e per un solo figlio. (cpv. 4)
Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il
numero massimo fissato nell’articolo 27. (cpv. 5)
Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il
prolungamento dei termini quadro di cui ai capoversi 1 e 2 è applicabile anche
in caso di collocamento di fanciulli in vista dell’adozione. (cpv. 6)"
Secondo
l’art. 3b OADI:
"
I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione sono prolungati dopo un periodo educativo se, al momento del
riannuncio (art. 9b cpv.
1 lett. a e b LADI) o dell’annuncio alla disoccupazione (art. 9b cpv. 2 LADI), il
figlio dell’assicurato ha un’età inferiore ai 10 anni. (cpv. 1)
L’assicurato non può far valere più di una volta per lo stesso
figlio il diritto al prolungamento dei termini quadro per la riscossione della
prestazione e per il periodo di contribuzione in caso di periodo
educativo.(cpv. 2)
I periodi di contribuzione dell’assicurato presi in considerazione
per l’apertura di un termine quadro per la riscossione della prestazione non
possono essere computati una seconda volta dopo un periodo educativo. (cpv. 3)
Per la nascita di un nuovo figlio, il termine quadro per il
periodo di contribuzione di quattro anni previsto all’articolo 9b capoverso 2 LADI è
prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite,
ma al massimo di due anni. (cpv. 4)
Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 9a capoverso 1 LADI è
sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non
appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti
per l’apertura del medesimo.(cpv. 5)
I capoversi 1–5 si applicano per analogia se il fanciullo è
collocato in vista dell’adozione secondo l’articolo 264 del Codice civile11 o se il periodo educativo è dedicato al
figlio del coniuge. (cpv. 6)"
L’art. 9b
LADI ha sostituito i disposti legali specifici che permettevano di computare il
periodo educativo quale periodo di contribuzione, e meglio i cpv. 2bis e 2ter
dell’art. 13 LADI, abrogati con effetto 1° luglio 2003, che contemplavano
"
2bis Il periodo durante il quale l'assicurato
non ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione essendosi occupato
dell'educazione di figli d'età inferiore ai 16 anni è computato come periodo di
contribuzione, nella misura in cui, dopo il periodo educativo, l'assicurato è
costretto, per ristrettezze economiche, a intraprendere un'attività lucrativa
dipendente.
2ter Vi sono
ristrettezze economiche se il reddito computabile dell'assicurato e quello del
suo coniuge non raggiungono il limite stabilito dal Consiglio federale. Il
Consiglio federale stabilisce la parte computabile della sostanza."
Pertanto
dal 1° luglio 2003 i periodi educativi non possono più essere tenuti in
considerazione quali periodi di contribuzione, bensì permettono di prolungare
il termine quadro per la riscossione delle prestazioni (art. 9b cpv. 1 LADI) e
per il periodo di contribuzione (art. 9b cpv. 2 LADI) da due a quattro anni.
A
differenza del vecchio regime legale non è inoltre più prevista quale
condizione l’esistenza di ristrettezze economiche (cfr. DLA 2006 N. 2 pag. 56
consid. 2.2.2).
2.7. Nel
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio
federale ha sottolineato che:
"
Nel diritto attuale, i periodi educativi contano come periodi di
contribuzione. Il diritto alle prestazioni dell’AD è tuttavia subordinato alle
ristrettezze economiche.
L’ammontare delle indennità giornaliere è calcolato su base
forfettaria; la durata è quella fissata per gli assicurati esonerati dalle
condizioni relative al periodo di contribuzione.
Questa disposizione ha dato adito a più riprese a discussioni
politiche aventi per oggetto gli abusi, dato che la maggior parte degli
assicurati che ne beneficiavano non avevano mai lavorato in Svizzera.
L’idea iniziale del legislatore era di facilitare il reinserimento
degli assicurati che avevano interrotto la loro attività professionale in
seguito alla nascita di un figlio. La nuova disposizione è più conforme a
questa idea. Il disciplinamento differenziato dei termini quadro permette
all’assicurato, che interrompe temporaneamente la sua attività professionale
alla nascita di un figlio, di conservare per un periodo limitato i diritti
acquisiti prima della nascita del figlio. Si rinuncia inoltre alla condizione
di ristrettezze economiche.
Il capoverso 1 riguarda gli assicurati che si sono dedicati
all’educazione dei figli per tre anni al massimo e che hanno interrotto un
termine quadro in corso per la riscossione delle prestazioni.
Il capoverso 2 dà agli assicurati che avevano diritto alle
prestazioni al momento della nascita la possibilità di fare valere tali diritti
nonostante l’interruzione dovuta alla nascita, se ricominciano a lavorare entro
i due anni successivi alla nascita. Concretamente, in deroga al normale
disciplinamento vigente, beneficiano di un termine quadro di contribuzione di
quattro anni anziché di due.
Il capoverso 3 fa in modo che la possibilità di cui al capoverso 2
possa essere sfruttata anche se nascono altri figli durante il periodo quadro
prolungato.
Il capoverso 4 stabilisce che i genitori hanno diritto insieme a
un periodo educativo completo (per l’equivalente di un lavoro a tempo pieno)
per ogni figlio.
Il capoverso 5 precisa che un prolungamento dei termini quadro non
comporta un aumento del numero d’indennità giornaliere." (cfr. FF 2001
pag. 2000-2001)
Nel corso
dei dibattiti parlamentari il gruppo democratico-cristiano del Consiglio
Nazionale, durante la sessione invernale del 12 dicembre 2001, ha proposto di
modificare l’art. 9b LADI nel senso di considerare, non solo le persone che si
sono occupate dei figli a partire dalla loro nascita, bensì anche quelle che si
sono dedicate all’educazione della prole più tardi, ponendo come limite il
compimento da parte del figlio del decimo anno di età (cfr. BU CN del 12.12.01
N. 1886).
Al
riguardo Jean-Michel Cina ha rilevato che:
" (…)
Versicherten, die aufgrund von Erziehungszeiten
aus dem Erwerbsleben ausscheiden, ist der Wiedereinstieg zu erleichtern. Durch
die differenzierte Regelung der Rahmenfristen soll erreicht werden, dass
während einer befristeten Zeitdauer erworbene Ansprüche trotz der durch die
Erziehungsarbeit eingetretenen Unterbrechung der arbeitsmarktlichen
Verfügbarkeit nicht verfallen. Es ist klar, dass es sich dabei um Personen
handelt, die ihre Beitragspflicht erfüllt haben und die während der
Unterbrechung der Arbeit keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung haben.
Es wird lediglich die Anspruchsmöglichkeit gewahrt. Die Rahmenfrist wird
verlängert. Was nun aber die Voraussetzungen für die Verlängerung der
Rahmenfrist betrifft, so möchten wir von der CVP-Fraktion nicht auf den
Zeitpunkt der Niederkunft abstellen. Hier schliessen wir uns der Stossrichtung
der Minderheit Berberat an. In diesem Sinne bezieht sich unser Antrag auf die
Minderheit Berberat, die wir jedoch derart abändern, dass auf die einem Kind
unter 10 Jahren gewidmete Erziehung abgestellt wird. Sie werden sich fragen:
Warum gerade 10 Jahre? Es ist statistisch erwiesen, dass 73 Prozent aller
Mütter mit Kindern unter 10 Jahren bereits wieder erwerbstätig sind. Es
entspricht der gelebten Realität, dass die Unterbrechung der Arbeit in der
Regel in den frühen Lebensjahren der Kinder erfolgt. Die Gerichte gehen im
Rahmen von Zuweisungen von Unterhaltsbeiträgen in der Regel davon aus, dass es
einer Mutter zuzumuten ist, wiederum einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, wenn
ihr jüngstes Kind mehr als 10 Jahre alt ist. Die CVP-Fraktion unterbreitet
Ihnen mit diesem Antrag eine ausgewogene und kohärente Lösung. Wir wollen damit
einem familienpolitischen Anliegen zum Durchbruch verhelfen, ohne dabei
gleichzeitig die Arbeitslosenversicherung finanziell in arge Bedrängnis zu
bringen. Familien- und finanzpolitische Überlegungen lassen sich durchaus in
Einklang bringen. Den Beweis hiefür liefern wir mit unserem Antrag.
Erziehenden, die aufgrund von Erziehungsarbeit ihre Erwerbstätigkeit
unterbrechen, soll daraus kein Nachteil entstehen." (cfr. BU CN del
12.12.01 N. 1886)
La modifica appena menzionata
è stata accettata dal Consiglio Nazionale durante la sessione invernale del 12
dicembre 2001 (cfr. BU CN del 12.12.01 N. 1889) e dal
Consiglio agli Stati durante la sessione primaverile del 14 marzo 2002 (cfr. BU
CS del 14.03.02 S 170).
Il SECO, nel giugno 2003,
ha emanato delle Direttive concernenti la revisione della LADI e dell’OADI,
valide dal 1° luglio 2003.
In relazione ai “Termini
quadro in caso di periodo educativo” esse al p.to 2 prevedono:
" ➣ Il termine quadro per la riscossione della
prestazione o il termine
quadro per il periodo di
contribuzione possono essere prolungati soltanto se, durante uno di questi
termini, l'assicurato si è dedicato all'educazione di un figlio di età
inferiore ai dieci anni.
➣ Il prolungamento del
termine quadro per la riscossione della prestazione o del termine quadro per il
periodo di contribuzione non è subordinato a una durata minima del periodo
educativo.
➣ I periodi durante i
quali l'assicurato ha percepito l'ID non possono essere riconosciuti quali periodi
educativi data l'assenza di un nesso di causalità. Questa regola vale anche per
i periodi durante i quali l'assicurato beneficiava in prevalenza di un motivo
di esenzione secondo l'articolo 14 capoverso 1 LADI o esercitava un'attività
soggetta a contribuzione.
(…)
➣ Un motivo di esenzione
ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LADI, intervenuto durante il
prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione, può
ugualmente giustificare un diritto all'ID.
➣ Nel caso in cui durante
il normale termine quadro per il periodo di contribuzione l'assicurato può far
valere contemporaneamente un periodo educativo e un motivo di esenzione,
occorre esaminare se, tenuto conto del prolungamento del termine quadro di
contribuzione, egli ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. In caso
contrario, fa stato il motivo di esenzione.
➣ Per ogni nascita
successiva, il termine quadro per il periodo di contribuzione di quattro anni è
prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite,
ma al massimo di due anni, a condizione che al momento in cui l'assicurato si
annuncia alla disoccupazione il figlio più giovane abbia meno di dieci anni.
➣ Per il prolungamento
del termine quadro per la riscossione della prestazione o del termine quadro
per il periodo di contribuzione possono essere presi in considerazione anche i
periodi educativi compiuti all'estero."
Considerandi
A tale proposito è utile
segnalare che la Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emanata dal
SECO e valida decorrere dal 1° gennaio 2007, per quanto attiene ai termini
quadro per il periodo di contribuzione in caso di nascita di un nuovo figlio,
enuncia:
"
(…)
A la naissance d’un nouvel enfant, le délai-cadre de cotisation de
quatre ans est prolongé jusqu’à la naissance de l’enfant suivant, mais au
maximum de deux ans, si, au moment de l’inscription au chômage, le plus jeune
enfant n’a pas encore dix ans.
Exemple 2 :
S'il y a trois enfants de 9, 13 et 17 ans, le
délai-cadre de cotisation est prolongé de six ans même si seul l'enfant le plus
jeune n'a pas encore dix ans lors de l'inscription."
In
dottrina Rubin (cfr. B. Rubin, “Assurance chômage”, 2. edizione, Schulthess
2006, pag. 140-142, p.ti 3.4.4.2.1.-3.4.4.2.3.) in merito all’art. 9b LADI
sottolinea:
"
(…)
Principe. - Selon la
législation en vigueur la période éducative à elle seule ne suffit plus à
fonder un droit à l'indemnité de chômage. Elle permet tout au plus de
- prolonger
de deux ans un délai-cadre d'indemnisation ouvert avant le début de la période éducative
(ch. 3.4.4.2.2); ou de
- prendre
en compte une période de quatre ans pour le calcul de la période minimale de
cotisation dans l'hypothèse où aucun délai-cadre n'est ouvert au début de la
période éducative (ch. 3.4.4.2.3).
L'art. 9b LACI correspond dès lors à l'idée initiale
du législateur, qui était de faciliter la réinsertion des personnes au chômage
qui s'étaient retirées momentanément du marché du travail pour éduquer, leurs
enfants, et qui, partant, ne pouvaient plus accumuler des périodes de
cotisation.
Application analogique à d'autres situations. - En vertu de l'art. 3b al. 4 OACI, les droits conférés par l'art. 9b
LACI s'appliquent par analogie
- lorsque
l'enfant est placé en vue de son adoption selon l'art. 264 CC; ou
- lorsque la période éducative est consacrée à
l'enfant du conjoint.
3.4.4.2.2
Interruption d'un
délai-cadre en cours
Selon l'art. 9b al. 1 LACI, le délai-cadre
d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant
est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes
- un
délai-cadre d'indemnisation courait au début de la période éducative consacrée
à un enfant de moins de dix ans (let. a);
- à
sa reinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation
suffisante (let. b).
(…)
Rapport de causalité. - Seule
une période éducative effectivement exercée peut déclencher l'application de
l'art. 9b LACI. On retrouve ainsi dans cette disposition, sous une forme certes
très atténuée, le principe de causalité expressément prévu par l'art. 13 al.
2bis aLACI, en vertu duquel la période éducative devait être à l'origine de l'absence
d'exercice d'une activité dépendante soumise à cotisation.
(…)
En vertu de l'art. 9b al. 2 LACI, le délai-cadre
de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant
est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au
début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans. Les
personnes visées par cette disposition bénéficient donc d'un délai-cadre de
cotisation prolongé (d'une suspension des périodes de cotisation). Cette disposition donne aux assurés qui avaient
droit aux prestations au moment de la naissance la possibilité de faire valoir
ce droit, malgré l'interruption due précisément à la naissance."
2.8
Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti
risulta che l’assicurata è stata impiegata presso la __________ di __________
dal 1° maggio 1998 al 30 aprile 2001 (cfr. doc. 1).
La
ricorrente ha terminato di lavorare già nel mese di febbraio 2001.
La
disdetta è stata data di comune accordo (cfr. doc. 1).
Il 31
marzo 2001 è nata sua figlia __________ (cfr. doc. 8) e il 12 dicembre 2002 è
nato il figlio __________ (cfr. doc. 7).
Nel mese
di ottobre 2006 l’insorgente si è iscritta in disoccupazione presso l’URC di __________,
dichiarando di ricercare un’occupazione all’80% (cfr. doc. 2).
La Cassa
ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto
anche prolungando, in considerazione della nascita dei due figli e del periodo
educativo effettuato, il termine quadro di contribuzione fino al 21 dicembre
2000, rispettivamente fino al 4 ottobre 2000, ai sensi dell’art. 9b LADI, non
si raggiungono i 12 mesi di contribuzione (cfr. doc. A, 15).
L’assicurata,
dal canto suo, contesta il diniego delle indennità di disoccupazione, asserendo
che, avendo versato contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione dal
1° maggio 1998 al 30 aprile 2001, il termine quadro per la riscossione di
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione di 6 anni giusta l’art.
9b cpv. 1 e 2 LADI si estende fino al 2007 (cfr. doc. I).
2.9
Preliminarmente
giova ricordare che per valutare se un assicurato ha adempiuto o meno il
periodo di contribuzione va fatto riferimento al termine quadro per il periodo
di contribuzione, che ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LADI decorre due anni prima del
primo giorno in cui sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla
prestazione, e non al termine quadro per la riscossione, il quale decorre per
due anni a partire dal primo giorno nel quale sono ossequiate tutte le condizioni
per il diritto alle prestazioni.
Pertanto
anche l’eventuale prolungamento del termine quadro di contribuzione giusta
l’art. 9b LADI deve essere applicato al termine quadro di contribuzione che,
come appena indicato, si estende sui due anni precedenti il giorno in cui un
assicurato adempie tutti i presupposti per poter beneficiare delle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione. Esso non viene calcolato partendo
dall’ultimo giorno del rapporto di impiego, come sembra invece sostenere la
ricorrente (cfr. consid. 1.2.).
L’assicurata,
si è iscritta in disoccupazione il 5 ottobre 2006 e ha chiesto le indennità a
fare tempo dal 4 ottobre 2006 (cfr. doc. 1, 2). Il termine quadro di
contribuzione corrisponderebbe al lasso di tempo 4 ottobre 2004 al 3 ottobre
2006.
In casu,
tuttavia, l’insorgente nel dicembre 2002 ha dato alla luce il secondo figlio, __________.
Pertanto,
sulla base di quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.6. e 2.7.), nell’ipotesi in
cui effettivamente l’assicurata non abbia esercitato un’attività lavorativa per
dedicarsi alla cura del figlio, il termine quadro per il periodo di
contribuzione potrebbe essere prolungato di due anni giusta l’art. 9b LADI,
ovvero fino al 4 ottobre 2002.
Inoltre,
visto che il 31 marzo 2001 era nata la prima figlia, __________, e che quando
l’assicurata si è annunciata alla disoccupazione il figlio più giovane, nato il
12.
dicembre 2002, aveva meno di dieci anni, il termine quadro per il periodo di
contribuzione, in concreto, potrebbe essere prolungato ulteriormente per un
lasso di tempo pari alla durata intercorsa tra le due nascite, ma al
massimo di due anni (cfr. consid. 2.7.).
In proposito va
evidenziato che quanto indicato dalla Cassa nella decisione su opposizione,
ossia che in casu il termine quadro può essere ulteriormente prolungato per un arco
di tempo corrispondente ai mesi che separano le due nascite inferiore ai due
anni, risulta corretto e conforme alla normativa legale in vigore (cfr. doc. A).
Nella
fattispecie il TCA può comunque esimersi dal determinare il periodo intercorso
fra le due nascite. Infatti, come rilevato dall’amministrazione, anche tenendo
conto del prolungamento massimo di ulteriori due anni, ossia di un termine
quadro di contribuzione di 6 anni - dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2006 -,
come richiesto dall’assicurata, a quest’ultima va negato il diritto di
beneficiare di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
effetti l’assicurata, nel lasso di tempo dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2006,
non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi di cui agli
art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI (cfr. consid. 2.3.).
L’insorgente,
come esposto sopra, ha indicato di essere stata impiegata presso la __________
fino al 30 aprile 2001.
Di
conseguenza, in questa ipotesi andrebbero al massimo considerato, quale periodo
contributivo, 6 mesi e 28 giorni (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 OADI; in casu: 6 mesi
da novembre 2000 ad aprile 2001 + 28 giorni a ottobre 2000).
2.10
Per
completezza va inoltre osservato che la ricorrente nemmeno può essere esonerata
dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b
LADI, secondo cui possono essere esentate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante
oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di
lavoro a seguito di malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o
maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state
domiciliate in Svizzera.
L’art. 13
cpv. 1 OADI stabilisce che sono considerate maternità ai sensi dell’articolo 14
capoverso 1 lettera b LADI la durata della gravidanza e le 16 settimane
successive al parto.
Per
quanto riguarda la maternità dell’assicurata del 2003, va osservato che l’art.
5.
LPGA prevede che la maternità comprende la gravidanza, il parto e la
successiva convalescenza della madre.
La
Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO nel gennaio
2003, p.to B134, contempla:
"
La maladie, l'accident et la maternité ne sont pris
en considération comme motifs de libération que s'ils ont empêché l'assuré
d'être partie à un rapport de travail pendant ce laps de temps et, partant, de
remplir les conditions relatives à la période de cotisation. La notion de maternité
englobe la grossesse et les 16 semaines qui suivent l'accouchement. Il n'y a
un motif de libération que si l'incapacité de travail est attestée par un médecin.
Seules les personnes qui étaient domiciliées en
Suisse pendant la période d'empêchement de cotiser bénéficient de cette
libération. Il est sans importance qu'elles aient résidé continuellement en
Suisse ou qu'elles se soient rendues temporairement à l'étranger pour s'y
faire soigner. Seul importe le fait que l'assuré ait son domicile en Suisse.
⇒ Une maternité qui se déroule normalement n'empêche pas une assurée
d'exercer une activité soumise à cotisation, même si elle lui rend la recherche
d'un emploi approprié nettement plus difficile. Il n'y a un lien de causalité
entre cet état de fait et l'absence totale ou partielle de période de
cotisation que si l'assurée a fourni un certificat médical d'incapacité de
travail."
Il tenore
del p.to B134 appena riportato è stato ripreso dalla Circolare relativa
all’indennità di disoccupazione emanata dal SECO nel gennaio 2007, p.to B188.
Al
riguardo va segnalato che in una sentenza del 24 maggio 2006 nella causa G., C
40/06, il TFA ha ribadito la circostanza che affinché un’assicurata possa
essere esonerata dal compimento del periodo di contribuzione durante la
gravidanza e le 16 settimane dopo il parto, è necessario che l’inabilità al
lavoro risulti da attestazioni mediche specifiche, in quanto di per sé in
questi periodi l’esercizio di un’attività lavorativa non è impossibile. In
effetti la Legge sul lavoro contempla il divieto di lavorare unicamente per
otto settimane successive al parto e l’art. 5 LPGA definendo la maternità e il
periodo di convalescenza non prevede un limite temporale.
In
concreto agli atti non risulta alcun certificato medico attestante un’inabilità
lavorativa per gravidanza.
L’assicurata,
peraltro, non ha mai addotto un’incapacità al lavoro per ragioni legate alla
maternità.
In simili
circostanze bisogna, perciò, escludere che l’assicurata non è stata vincolata
da un rapporto di lavoro durante oltre dodici mesi a causa della maternità. Fra
tale motivo di esenzione e il mancato adempimento del periodo di contribuzione
non esiste un nesso di causalità (cfr. consid. 2.4.).
2.11
Alla luce di
tutto quanto esposto, visto che l'assicurata nel termine quadro del periodo di
contribuzione in questione, che al massimo si è esteso dal 4 ottobre 2000 al 3
ottobre 2006 (cfr. consid. 2.9.), non ha adempiuto e neppure poteva essere
esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, il presupposto di cui
all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI al momento della sua iscrizione in
disoccupazione dell’ottobre 2006 non era dato.
A
ragione, dunque, la Cassa le ha negato il diritto alle indennità di
disoccupazione.
La
decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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