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Decisione

38.2007.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I capoversi 1–3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo,

a uno solo dei due genitori e per un solo figlio. (cpv. 4)

Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il

numero massimo fissato nell’articolo 27. (cpv. 5)

Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il

prolungamento dei termini quadro di cui ai capoversi 1 e 2 è applicabile anche

in caso di collocamento di fanciulli in vista dell’adozione. (cpv. 6)"

Secondo

l’art. 3b OADI:

"

I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo

di contribuzione sono prolungati dopo un periodo educativo se, al momento del

riannuncio (art. 9b cpv.

1 lett. a e b LADI) o dell’annuncio alla disoccupazione (art. 9b cpv. 2 LADI), il

figlio dell’assicurato ha un’età inferiore ai 10 anni. (cpv. 1)

L’assicurato non può far valere più di una volta per lo stesso

figlio il diritto al prolungamento dei termini quadro per la riscossione della

prestazione e per il periodo di contribuzione in caso di periodo

educativo.(cpv. 2)

I periodi di contribuzione dell’assicurato presi in considerazione

per l’apertura di un termine quadro per la riscossione della prestazione non

possono essere computati una seconda volta dopo un periodo educativo. (cpv. 3)

Per la nascita di un nuovo figlio, il termine quadro per il

periodo di contribuzione di quattro anni previsto all’articolo 9b capoverso 2 LADI è

prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite,

ma al massimo di due anni. (cpv. 4)

Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 9a capoverso 1 LADI è

sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non

appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti

per l’apertura del medesimo.(cpv. 5)

I capoversi 1–5 si applicano per analogia se il fanciullo è

collocato in vista dell’adozione secondo l’articolo 264 del Codice civile11 o se il periodo educativo è dedicato al

figlio del coniuge. (cpv. 6)"

L’art. 9b

LADI ha sostituito i disposti legali specifici che permettevano di computare il

periodo educativo quale periodo di contribuzione, e meglio i cpv. 2bis e 2ter

dell’art. 13 LADI, abrogati con effetto 1° luglio 2003, che contemplavano

"

2bis Il periodo durante il quale l'assicurato

non ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione essendosi occupato

dell'educazione di figli d'età inferiore ai 16 anni è computato come periodo di

contribuzione, nella misura in cui, dopo il periodo educativo, l'assicurato è

costretto, per ristrettezze economiche, a intraprendere un'attività lucrativa

dipendente.

2ter Vi sono

ristrettezze economiche se il reddito computabile dell'assicurato e quello del

suo coniuge non raggiungono il limite stabilito dal Consiglio federale. Il

Consiglio federale stabilisce la parte computabile della sostanza."

Pertanto

dal 1° luglio 2003 i periodi educativi non possono più essere tenuti in

considerazione quali periodi di contribuzione, bensì permettono di prolungare

il termine quadro per la riscossione delle prestazioni (art. 9b cpv. 1 LADI) e

per il periodo di contribuzione (art. 9b cpv. 2 LADI) da due a quattro anni.

A

differenza del vecchio regime legale non è inoltre più prevista quale

condizione l’esistenza di ristrettezze economiche (cfr. DLA 2006 N. 2 pag. 56

consid. 2.2.2).

2.7. Nel

Messaggio concernente la terza revisione della legge federale

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio

federale ha sottolineato che:

"

Nel diritto attuale, i periodi educativi contano come periodi di

contribuzione. Il diritto alle prestazioni dell’AD è tuttavia subordinato alle

ristrettezze economiche.

L’ammontare delle indennità giornaliere è calcolato su base

forfettaria; la durata è quella fissata per gli assicurati esonerati dalle

condizioni relative al periodo di contribuzione.

Questa disposizione ha dato adito a più riprese a discussioni

politiche aventi per oggetto gli abusi, dato che la maggior parte degli

assicurati che ne beneficiavano non avevano mai lavorato in Svizzera.

L’idea iniziale del legislatore era di facilitare il reinserimento

degli assicurati che avevano interrotto la loro attività professionale in

seguito alla nascita di un figlio. La nuova disposizione è più conforme a

questa idea. Il disciplinamento differenziato dei termini quadro permette

all’assicurato, che interrompe temporaneamente la sua attività professionale

alla nascita di un figlio, di conservare per un periodo limitato i diritti

acquisiti prima della nascita del figlio. Si rinuncia inoltre alla condizione

di ristrettezze economiche.

Il capoverso 1 riguarda gli assicurati che si sono dedicati

all’educazione dei figli per tre anni al massimo e che hanno interrotto un

termine quadro in corso per la riscossione delle prestazioni.

Il capoverso 2 dà agli assicurati che avevano diritto alle

prestazioni al momento della nascita la possibilità di fare valere tali diritti

nonostante l’interruzione dovuta alla nascita, se ricominciano a lavorare entro

i due anni successivi alla nascita. Concretamente, in deroga al normale

disciplinamento vigente, beneficiano di un termine quadro di contribuzione di

quattro anni anziché di due.

Il capoverso 3 fa in modo che la possibilità di cui al capoverso 2

possa essere sfruttata anche se nascono altri figli durante il periodo quadro

prolungato.

Il capoverso 4 stabilisce che i genitori hanno diritto insieme a

un periodo educativo completo (per l’equivalente di un lavoro a tempo pieno)

per ogni figlio.

Il capoverso 5 precisa che un prolungamento dei termini quadro non

comporta un aumento del numero d’indennità giornaliere." (cfr. FF 2001

pag. 2000-2001)

Nel corso

dei dibattiti parlamentari il gruppo democratico-cristiano del Consiglio

Nazionale, durante la sessione invernale del 12 dicembre 2001, ha proposto di

modificare l’art. 9b LADI nel senso di considerare, non solo le persone che si

sono occupate dei figli a partire dalla loro nascita, bensì anche quelle che si

sono dedicate all’educazione della prole più tardi, ponendo come limite il

compimento da parte del figlio del decimo anno di età (cfr. BU CN del 12.12.01

N. 1886).

Al

riguardo Jean-Michel Cina ha rilevato che:

" (…)

Versicherten, die aufgrund von Erziehungszeiten

aus dem Erwerbsleben ausscheiden, ist der Wiedereinstieg zu erleichtern. Durch

die differenzierte Regelung der Rahmenfristen soll erreicht werden, dass

während einer befristeten Zeitdauer erworbene Ansprüche trotz der durch die

Erziehungsarbeit eingetretenen Unterbrechung der arbeitsmarktlichen

Verfügbarkeit nicht verfallen. Es ist klar, dass es sich dabei um Personen

handelt, die ihre Beitragspflicht erfüllt haben und die während der

Unterbrechung der Arbeit keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung haben.

Es wird lediglich die Anspruchsmöglichkeit gewahrt. Die Rahmenfrist wird

verlängert. Was nun aber die Voraussetzungen für die Verlängerung der

Rahmenfrist betrifft, so möchten wir von der CVP-Fraktion nicht auf den

Zeitpunkt der Niederkunft abstellen. Hier schliessen wir uns der Stossrichtung

der Minderheit Berberat an. In diesem Sinne bezieht sich unser Antrag auf die

Minderheit Berberat, die wir jedoch derart abändern, dass auf die einem Kind

unter 10 Jahren gewidmete Erziehung abgestellt wird. Sie werden sich fragen:

Warum gerade 10 Jahre? Es ist statistisch erwiesen, dass 73 Prozent aller

Mütter mit Kindern unter 10 Jahren bereits wieder erwerbstätig sind. Es

entspricht der gelebten Realität, dass die Unterbrechung der Arbeit in der

Regel in den frühen Lebensjahren der Kinder erfolgt. Die Gerichte gehen im

Rahmen von Zuweisungen von Unterhaltsbeiträgen in der Regel davon aus, dass es

einer Mutter zuzumuten ist, wiederum einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, wenn

ihr jüngstes Kind mehr als 10 Jahre alt ist. Die CVP-Fraktion unterbreitet

Ihnen mit diesem Antrag eine ausgewogene und kohärente Lösung. Wir wollen damit

einem familienpolitischen Anliegen zum Durchbruch verhelfen, ohne dabei

gleichzeitig die Arbeitslosenversicherung finanziell in arge Bedrängnis zu

bringen. Familien- und finanzpolitische Überlegungen lassen sich durchaus in

Einklang bringen. Den Beweis hiefür liefern wir mit unserem Antrag.

Erziehenden, die aufgrund von Erziehungsarbeit ihre Erwerbstätigkeit

unterbrechen, soll daraus kein Nachteil entstehen." (cfr. BU CN del

12.12.01 N. 1886)

La modifica appena menzionata

è stata accettata dal Consiglio Nazionale durante la sessione invernale del 12

dicembre 2001 (cfr. BU CN del 12.12.01 N. 1889) e dal

Consiglio agli Stati durante la sessione primaverile del 14 marzo 2002 (cfr. BU

CS del 14.03.02 S 170).

Il SECO, nel giugno 2003,

ha emanato delle Direttive concernenti la revisione della LADI e dell’OADI,

valide dal 1° luglio 2003.

In relazione ai “Termini

quadro in caso di periodo educativo” esse al p.to 2 prevedono:

" ➣ Il termine quadro per la riscossione della

prestazione o il termine

quadro per il periodo di

contribuzione possono essere prolungati soltanto se, durante uno di questi

termini, l'assicurato si è dedicato all'educazione di un figlio di età

inferiore ai dieci anni.

➣ Il prolungamento del

termine quadro per la riscossione della prestazione o del termine quadro per il

periodo di contribuzione non è subordinato a una durata minima del periodo

educativo.

➣ I periodi durante i

quali l'assicurato ha percepito l'ID non possono essere riconosciuti quali periodi

educativi data l'assenza di un nesso di causalità. Questa regola vale anche per

i periodi durante i quali l'assicurato beneficiava in prevalenza di un motivo

di esenzione secondo l'articolo 14 capoverso 1 LADI o esercitava un'attività

soggetta a contribuzione.

(…)

➣ Un motivo di esenzione

ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LADI, intervenuto durante il

prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione, può

ugualmente giustificare un diritto all'ID.

➣ Nel caso in cui durante

il normale termine quadro per il periodo di contribuzione l'assicurato può far

valere contemporaneamente un periodo educativo e un motivo di esenzione,

occorre esaminare se, tenuto conto del prolungamento del termine quadro di

contribuzione, egli ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. In caso

contrario, fa stato il motivo di esenzione.

➣ Per ogni nascita

successiva, il termine quadro per il periodo di contribuzione di quattro anni è

prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite,

ma al massimo di due anni, a condizione che al momento in cui l'assicurato si

annuncia alla disoccupazione il figlio più giovane abbia meno di dieci anni.

➣ Per il prolungamento

del termine quadro per la riscossione della prestazione o del termine quadro

per il periodo di contribuzione possono essere presi in considerazione anche i

periodi educativi compiuti all'estero."

Considerandi

A tale proposito è utile

segnalare che la Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emanata dal

SECO e valida decorrere dal 1° gennaio 2007, per quanto attiene ai termini

quadro per il periodo di contribuzione in caso di nascita di un nuovo figlio,

enuncia:

"

(…)

A la naissance d’un nouvel enfant, le délai-cadre de cotisation de

quatre ans est prolongé jusqu’à la naissance de l’enfant suivant, mais au

maximum de deux ans, si, au moment de l’inscription au chômage, le plus jeune

enfant n’a pas encore dix ans.

􀃖 Exemple 2 :

S'il y a trois enfants de 9, 13 et 17 ans, le

délai-cadre de cotisation est prolongé de six ans même si seul l'enfant le plus

jeune n'a pas encore dix ans lors de l'inscription."

In

dottrina Rubin (cfr. B. Rubin, “Assurance chômage”, 2. edizione, Schulthess

2006, pag. 140-142, p.ti 3.4.4.2.1.-3.4.4.2.3.) in merito all’art. 9b LADI

sottolinea:

"

(…)

Principe. - Selon la

législation en vigueur la période éducative à elle seule ne suffit plus à

fonder un droit à l'indemnité de chômage. Elle permet tout au plus de

- prolonger

de deux ans un délai-cadre d'indemnisation ouvert avant le début de la période éducative

(ch. 3.4.4.2.2); ou de

- prendre

en compte une période de quatre ans pour le calcul de la période minimale de

cotisation dans l'hypothèse où aucun délai-cadre n'est ouvert au début de la

période éducative (ch. 3.4.4.2.3).

L'art. 9b LACI correspond dès lors à l'idée initiale

du législateur, qui était de faciliter la réinsertion des personnes au chômage

qui s'étaient retirées momentanément du marché du travail pour éduquer, leurs

enfants, et qui, partant, ne pouvaient plus accumuler des périodes de

cotisation.

Application analogique à d'autres situations. - En vertu de l'art. 3b al. 4 OACI, les droits conférés par l'art. 9b

LACI s'appliquent par analogie

- lorsque

l'enfant est placé en vue de son adoption selon l'art. 264 CC; ou

- lorsque la période éducative est consacrée à

l'enfant du conjoint.

3.4.4.2.2

Interruption d'un

délai-cadre en cours

Selon l'art. 9b al. 1 LACI, le délai-cadre

d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant

est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes

- un

délai-cadre d'indemnisation courait au début de la période éducative consacrée

à un enfant de moins de dix ans (let. a);

- à

sa reinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation

suffisante (let. b).

(…)

Rapport de causalité. - Seule

une période éducative effectivement exercée peut déclencher l'application de

l'art. 9b LACI. On retrouve ainsi dans cette disposition, sous une forme certes

très atténuée, le principe de causalité expressément prévu par l'art. 13 al.

2bis aLACI, en vertu duquel la période éducative devait être à l'origine de l'absence

d'exercice d'une activité dépendante soumise à cotisation.

(…)

En vertu de l'art. 9b al. 2 LACI, le délai-cadre

de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant

est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au

début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans. Les

personnes visées par cette disposition bénéficient donc d'un délai-cadre de

cotisation prolongé (d'une suspension des périodes de cotisation). Cette disposition donne aux assurés qui avaient

droit aux prestations au moment de la naissance la possibilité de faire valoir

ce droit, malgré l'interruption due précisément à la naissance."

2.8

Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti

risulta che l’assicurata è stata impiegata presso la __________ di __________

dal 1° maggio 1998 al 30 aprile 2001 (cfr. doc. 1).

La

ricorrente ha terminato di lavorare già nel mese di febbraio 2001.

La

disdetta è stata data di comune accordo (cfr. doc. 1).

Il 31

marzo 2001 è nata sua figlia __________ (cfr. doc. 8) e il 12 dicembre 2002 è

nato il figlio __________ (cfr. doc. 7).

Nel mese

di ottobre 2006 l’insorgente si è iscritta in disoccupazione presso l’URC di __________,

dichiarando di ricercare un’occupazione all’80% (cfr. doc. 2).

La Cassa

ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto

anche prolungando, in considerazione della nascita dei due figli e del periodo

educativo effettuato, il termine quadro di contribuzione fino al 21 dicembre

2000, rispettivamente fino al 4 ottobre 2000, ai sensi dell’art. 9b LADI, non

si raggiungono i 12 mesi di contribuzione (cfr. doc. A, 15).

L’assicurata,

dal canto suo, contesta il diniego delle indennità di disoccupazione, asserendo

che, avendo versato contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione dal

1° maggio 1998 al 30 aprile 2001, il termine quadro per la riscossione di

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione di 6 anni giusta l’art.

9b cpv. 1 e 2 LADI si estende fino al 2007 (cfr. doc. I).

2.9

Preliminarmente

giova ricordare che per valutare se un assicurato ha adempiuto o meno il

periodo di contribuzione va fatto riferimento al termine quadro per il periodo

di contribuzione, che ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LADI decorre due anni prima del

primo giorno in cui sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla

prestazione, e non al termine quadro per la riscossione, il quale decorre per

due anni a partire dal primo giorno nel quale sono ossequiate tutte le condizioni

per il diritto alle prestazioni.

Pertanto

anche l’eventuale prolungamento del termine quadro di contribuzione giusta

l’art. 9b LADI deve essere applicato al termine quadro di contribuzione che,

come appena indicato, si estende sui due anni precedenti il giorno in cui un

assicurato adempie tutti i presupposti per poter beneficiare delle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione. Esso non viene calcolato partendo

dall’ultimo giorno del rapporto di impiego, come sembra invece sostenere la

ricorrente (cfr. consid. 1.2.).

L’assicurata,

si è iscritta in disoccupazione il 5 ottobre 2006 e ha chiesto le indennità a

fare tempo dal 4 ottobre 2006 (cfr. doc. 1, 2). Il termine quadro di

contribuzione corrisponderebbe al lasso di tempo 4 ottobre 2004 al 3 ottobre

2006.

In casu,

tuttavia, l’insorgente nel dicembre 2002 ha dato alla luce il secondo figlio, __________.

Pertanto,

sulla base di quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.6. e 2.7.), nell’ipotesi in

cui effettivamente l’assicurata non abbia esercitato un’attività lavorativa per

dedicarsi alla cura del figlio, il termine quadro per il periodo di

contribuzione potrebbe essere prolungato di due anni giusta l’art. 9b LADI,

ovvero fino al 4 ottobre 2002.

Inoltre,

visto che il 31 marzo 2001 era nata la prima figlia, __________, e che quando

l’assicurata si è annunciata alla disoccupazione il figlio più giovane, nato il

12.

dicembre 2002, aveva meno di dieci anni, il termine quadro per il periodo di

contribuzione, in concreto, potrebbe essere prolungato ulteriormente per un

lasso di tempo pari alla durata intercorsa tra le due nascite, ma al

massimo di due anni (cfr. consid. 2.7.).

In proposito va

evidenziato che quanto indicato dalla Cassa nella decisione su opposizione,

ossia che in casu il termine quadro può essere ulteriormente prolungato per un arco

di tempo corrispondente ai mesi che separano le due nascite inferiore ai due

anni, risulta corretto e conforme alla normativa legale in vigore (cfr. doc. A).

Nella

fattispecie il TCA può comunque esimersi dal determinare il periodo intercorso

fra le due nascite. Infatti, come rilevato dall’amministrazione, anche tenendo

conto del prolungamento massimo di ulteriori due anni, ossia di un termine

quadro di contribuzione di 6 anni - dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2006 -,

come richiesto dall’assicurata, a quest’ultima va negato il diritto di

beneficiare di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

effetti l’assicurata, nel lasso di tempo dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2006,

non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi di cui agli

art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI (cfr. consid. 2.3.).

L’insorgente,

come esposto sopra, ha indicato di essere stata impiegata presso la __________

fino al 30 aprile 2001.

Di

conseguenza, in questa ipotesi andrebbero al massimo considerato, quale periodo

contributivo, 6 mesi e 28 giorni (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 OADI; in casu: 6 mesi

da novembre 2000 ad aprile 2001 + 28 giorni a ottobre 2000).

2.10

Per

completezza va inoltre osservato che la ricorrente nemmeno può essere esonerata

dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b

LADI, secondo cui possono essere esentate dall’adempimento del periodo di

contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante

oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di

lavoro a seguito di malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o

maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state

domiciliate in Svizzera.

L’art. 13

cpv. 1 OADI stabilisce che sono considerate maternità ai sensi dell’articolo 14

capoverso 1 lettera b LADI la durata della gravidanza e le 16 settimane

successive al parto.

Per

quanto riguarda la maternità dell’assicurata del 2003, va osservato che l’art.

5.

LPGA prevede che la maternità comprende la gravidanza, il parto e la

successiva convalescenza della madre.

La

Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO nel gennaio

2003, p.to B134, contempla:

"

La maladie, l'accident et la maternité ne sont pris

en considération comme motifs de libération que s'ils ont empêché l'assuré

d'être partie à un rapport de travail pendant ce laps de temps et, partant, de

remplir les conditions relatives à la période de cotisa­tion. La notion de maternité

englobe la grossesse et les 16 semaines qui suivent l'ac­couchement. Il n'y a

un motif de libération que si l'incapacité de travail est attestée par un médecin.

Seules les personnes qui étaient domiciliées en

Suisse pendant la période d'empêchement de cotiser bénéficient de cette

libération. Il est sans importance qu'elles aient résidé continuellement en

Suisse ou qu'elles se soient rendues tempo­rairement à l'étranger pour s'y

faire soigner. Seul importe le fait que l'assuré ait son domicile en Suisse.

⇒ Une maternité qui se déroule normalement n'empêche pas une assurée

d'exercer une acti­vité soumise à cotisation, même si elle lui rend la recherche

d'un emploi approprié nettement plus difficile. Il n'y a un lien de causalité

entre cet état de fait et l'absence totale ou partielle de période de

cotisation que si l'assurée a fourni un certificat médical d'incapacité de

travail."

Il tenore

del p.to B134 appena riportato è stato ripreso dalla Circolare relativa

all’indennità di disoccupazione emanata dal SECO nel gennaio 2007, p.to B188.

Al

riguardo va segnalato che in una sentenza del 24 maggio 2006 nella causa G., C

40/06, il TFA ha ribadito la circostanza che affinché un’assicurata possa

essere esonerata dal compimento del periodo di contribuzione durante la

gravidanza e le 16 settimane dopo il parto, è necessario che l’inabilità al

lavoro risulti da attestazioni mediche specifiche, in quanto di per sé in

questi periodi l’esercizio di un’attività lavorativa non è impossibile. In

effetti la Legge sul lavoro contempla il divieto di lavorare unicamente per

otto settimane successive al parto e l’art. 5 LPGA definendo la maternità e il

periodo di convalescenza non prevede un limite temporale.

In

concreto agli atti non risulta alcun certificato medico attestante un’inabilità

lavorativa per gravidanza.

L’assicurata,

peraltro, non ha mai addotto un’incapacità al lavoro per ragioni legate alla

maternità.

In simili

circostanze bisogna, perciò, escludere che l’assicurata non è stata vincolata

da un rapporto di lavoro durante oltre dodici mesi a causa della maternità. Fra

tale motivo di esenzione e il mancato adempimento del periodo di contribuzione

non esiste un nesso di causalità (cfr. consid. 2.4.).

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, visto che l'assicurata nel termine quadro del periodo di

contribuzione in questione, che al massimo si è esteso dal 4 ottobre 2000 al 3

ottobre 2006 (cfr. consid. 2.9.), non ha adempiuto e neppure poteva essere

esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, il presupposto di cui

all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI al momento della sua iscrizione in

disoccupazione dell’ottobre 2006 non era dato.

A

ragione, dunque, la Cassa le ha negato il diritto alle indennità di

disoccupazione.

La

decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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