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Decisione

38.2007.30

Inidoneità al collocamento soggettiva. L'assicurato si riteneva totalmente inabile al lavoro. La volontà di cercare ed accettare un impiego esiste o non esiste, e non può pertanto essere mutata a seco

26 luglio 2007Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I medici

specialisti che hanno avuto occasione di visitare l’assicurato e trattare le

sue patologie ritengono, in buona sostanza, che lo stesso sia abile al lavoro

al 100% in attività medio-leggere (cfr. doc. 7/8, 21, 24).

L’insorgente,

tuttavia, il 15 dicembre 2006, compilando il formulario relativo alla “Domanda

di indennità di disoccupazione”, ha risposto “no” alla domanda “Ora è

abile al lavoro nella misura desiderata?” (cfr. doc. 38).

Al

riguardo va precisato che al quesito “In quale misura è disposto e capace a

lavorare” egli non ha indicato alcunché (cfr. doc. 38).

Inoltre

il 22 dicembre 2006 l’assicurato ha dichiarato al proprio consulente del

personale dell’URC di __________ di non essere nella condizione di poter

lavorare in alcuna percentuale e attività per motivi di salute (cfr. doc. 32).

La Cassa

di disoccupazione RA 1, dopo che l’URC le ha trasmesso la nota di quanto

affermato dal ricorrente il 22 dicembre 2006 - peraltro sottoscritta dal

medesimo -, ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro per decisione,

informando in merito l’assicurato (cfr. doc. 10, 11).

La

Sezione del lavoro, con scritto del 5 gennaio 2007, ha reso attento

l’insorgente che nei suoi confronti si prospettava un decisione di inidoneità

al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle indennità di disoccupazione.

L’amministrazione gli ha altresì assegnato un termine di dieci giorni per

formulare eventuali osservazioni con l‘avvertenza che, in caso di mancata

risposta, avrebbe proceduto con l’emissione di una decisione in base agli atti

in suo possesso (cfr. doc. 9).

L’insorgente

è rimasto silente.

La

Sezione del lavoro, il 24 gennaio 2007, ha quindi emanato una decisione formale

di inidoneità al collocamento (cfr. doc. 8).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 23 marzo 2007

(cfr. doc. B).

L’amministrazione,

dando l’opportunità al ricorrente di esprimersi in merito alla ventilata

decisione di inidoneità al collocamento e trasmettendogli, precedentemente alla

decisione su opposizione, la documentazione acquisita agli atti con

l’assegnazione di un termine per presentare eventuali osservazioni (cfr. doc.

4, 9) - possibilità che del resto l’assicurato ha utilizzato, tramite il suo

rappresentante, con scritto dell’8 marzo 2007 (cfr. doc. 3) -, ha

ossequiato, dal profilo procedurale, il diritto di essere sentito

dell'assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA.

2.9. Chiamato a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva che, come esposto al

considerando precedente, nel dicembre 2006 l’assicurato, sia compilando la

“Domanda di indennità di disoccupazione”, che in occasione dell’Intervista

iniziale con il proprio collocatore, ha dichiarato di non essere nella

condizione di lavorare in alcuna percentuale e attività (cfr. doc. 32, 38).

E’ vero

che con l’opposizione e l’atto ricorsuale l’insorgente, tramite il proprio

rappresentante, ha addotto di avere la volontà di cercare un’occupazione (cfr.

doc. 7, I).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che secondo la dottrina (Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la

giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella

causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C 286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45,

consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363 consid.

3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189; cfr.

pure Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).

In concreto, tutto ben

considerato, questa Corte considera più attendibile la prima versione dell’assicurato,

peraltro fornita, non solo precedentemente all’emanazione della decisione di

inidoneità al collocamento, ma perfino prima che, nel gennaio 2007, fosse

avvisato che il suo caso era stato sottoposto alla Sezione del lavoro e che si

prospettava una decisione di inidoneità (cfr. doc. 9, 11).

In effetti non vi sono

elementi per ritenere, come invece sostenuto dalla parte ricorrente (cfr. doc.

I), che le risposte date dall’assicurato fossero dettate da confusione o dal

fatto che sia sprovveduto.

Pur comprendendo le

difficoltà dell’insorgente, confrontato con seri disturbi di salute che esigono

cure, trattamenti e adeguamento del proprio stile di vita, il TCA è dell’avviso

che egli non poteva non rendersi conto del significato delle sue affermazioni.

L’asserzione di non essere

abile al lavoro non è soggetta a interpretazione, per cui va ritenuto che anche

una persona poco preparata formula una tale dichiarazione solo se

effettivamente a quel momento non si considera in grado di lavorare.

Di conseguenza il TCA deve

concludere che l’assicurato si riteneva totalmente inabile al lavoro.

2.10. La soluzione sopra menzionata

è d’altronde sostanziata dalle ricerche di impiego intraprese dall’insorgente

nei mesi di novembre 2006, dicembre 2006, gennaio 2007 e febbraio 2007.

Al

riguardo è utile ricordare che in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N.

19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha avuto modo di

stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità

dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego

insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di

rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a

trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma

talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato,

l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una

precedente sospensione.

L'Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata

in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza inedita del 24 giugno

2003 nella causa S. (C 263/02), in cui ha ribadito che:

"

(…)

1.2 Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19

S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz

219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein

wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer

bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was

einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht

ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein

gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der

Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen

Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person

in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die

Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche

bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit

Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C

263/02)

Nel caso in esame dai

formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” emerge

che l’assicurato ha specificato di aver compiuto quattro ricerche nel mese di

novembre 2006, cinque ricerche nel mese di dicembre 2006, nonché nei mesi di

gennaio e febbraio 2007 (cfr. doc. 5/2-5/5).

Il ricorrente, in

relazione a tutte le ricerche di novembre 2006, dicembre 2006, gennaio 2007 e a

tre del mese di febbraio 2007, non ha però indicato l’impiego postulato, se si

Considerandi

trattava di un’occupazione a tempo pieno o parziale, se la ricerca è stata

compiuta per iscritto, di persona o telefonicamente, l’esito della domanda e il

salario offerto.

In proposito va osservato

che la giurisprudenza federale e cantonale ha già avuto, a più riprese, occasione

di sottolineare che bisogna indicare precisamente il giorno della ricerca,

l’impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 35; DLA 2000 pag. 123; STCA 38.99.242 del 21 settembre 1999).

Vi è poi da aggiungere che

il ricorrente ha riferito di avere effettuato le ricerche di novembre 2006 dal

17.

al 30 del mese, quelle di dicembre 2006 dal 7 al 22, gli sforzi di gennaio

2007.

dall’8 al 20 e quelli di febbraio 2007 dal 21 al 27.

Al

riguardo giova rilevare che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante

tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25

novembre 2002 nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella causa

P., 38.2002.1; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA del 13

aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Questo Tribunale

ha altresì già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati

non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare

un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

Il

ricorrente, procedendo in tal modo, ha dimostrato di non cercare seriamente un

impiego e di non essere conseguentemente disponibile a cercare e ad accettare

un’occupazione.

2.11

Alla luce

della giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 2.3.-2.6.) e degli elementi fattuali

del caso concreto appena ricordati, segnatamente delle dichiarazioni

dell’assicurato stesso del dicembre 2006 formulate redigendo la “Domanda

d’indennità di disoccupazione” e dinanzi all’URC, nonché del suo atteggiamento,

e meglio delle insufficienti ricerche di lavoro effettuate nei mesi di novembre

2006, dicembre 2006, gennaio 2007 e febbraio 2007, il TCA ritiene che egli, a

prescindere dalla questione di sapere quale sia effettivamente da un punto di

vista oggettivo la sua capacità lavorativa, è inidoneo soggettivamente al

collocamento (cfr. STCA 38.2006.14 del 29 marzo 2006; 38.2005.99 del 10

aprile 2006).

In

riferimento all’art. 15 cpv. 3 OADI invocato dall’assicurato nel ricorso (cfr.

doc. I pag. 4), è utile evidenziare che anche gli assicurati menzionati in questo

disposto - ossia gli impediti fisici o psichici non manifestamente inidonei al

collocamento e che si sono annunciati all’AI -, in relazione ai quali il

concetto di idoneità al collocamento è stato relativizzato ed è stato

introdotto l’obbligo di pagamento anticipato da parte dell’assicurazione contro

la disoccupazione, devono adempiere il presupposto dell’idoneità al

collocamento soggettiva. Essi devono, quindi, essere disposti ad accettare

un’occupazione duratura. In effetti l’art. 15 cpv. 3 OADI contempla unicamente

delle esigenze meno severe per quanto attiene alla idoneità oggettiva, e meglio

alla capacità lavorativa (cfr. consid. 2.4.; STFA C 160/06 del 19 marzo 2007

consid. 3.2.1).

2.12

Nel ricorso è

stato addotto che “dal verbale non emerge affatto la consapevolezza che il

ricorrente conoscesse quale poteva essere la conseguenza ed egli probabilmente

non è stato messo al corrente della valenza dell’affermazione” (cfr. doc. I

p.to 9).

L'art.

27.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e

consulenza”.

Questa importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere

fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum

Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA

del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28

ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd,

"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;

DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Riguardo,

più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum

Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un

assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra

la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA

dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

Secondo

questo Tribunale in concreto l’art. 27 LPGA non è stato violato, poiché non si

trattava di fornire all’assicurato delucidazioni in merito a diritti o doveri o

avvertimenti circa situazioni pregiudizievoli per lo stesso, dal profilo

dell’assicurazione contro la disoccupazione, che potevano essere oggetto di

modifiche.

Il

consulente del personale e la Cassa non erano tenuti a indicare all’assicurato

cosa sarebbe stato meglio dichiarare ai fini del diritto alle prestazioni.

L’idoneità al collocamento soggettiva riguarda, in effetti, un aspetto

personale di un assicurato relativo alla volontà di cercare e accettare un

impiego. Tale volontà esiste o non esiste. Essa non può essere mutata a seconda

delle conseguenze prospettate.

2.13

In simili

condizioni, il ricorrente non ha, pertanto, diritto a indennità di

disoccupazione dal 23 novembre 2006 fino perlomeno alla fine del periodo

esaminato da questa Corte, ossia al 23 marzo 2007 (cfr. consid. 2.7.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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