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Decisione

38.2007.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 agosto 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato si è iscritto

in disoccupazione il 1° marzo 2007, dopo un periodo di attività lavorativa

quale medico presso il Dr. med. __________ di __________ (cfr. doc. 7).

Egli ha

dichiarato di ricercare un’occupazione in qualità di medico assistente (cfr.

doc. 7).

In

relazione all’attività desiderata, in occasione del colloquio di consulenza

dell’8 marzo 2007, il ricorrente ha precisato che gli mancavano sei mesi di

pratica nella medicina interna e che era disposto in ogni caso a lavorare nell’ambito

della medicina generale (cfr. doc. 10).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione l’insorgente, per il periodo 29

gennaio - 28 febbraio 2007 esaminato dall’amministrazione, ha presentato tre

ricerche di lavoro come medico.

Più

precisamente l’assicurato si è candidato per iscritto il 2 febbraio 2007 all’attenzione

del Dr. med. __________ presso l’Ospedale __________, il 20 febbraio 2007

presso la __________ di __________ e il 19 febbraio 2007 presso il __________

di __________ (cfr.doc. 3, 4, 5, 10).

L’URC di __________,

dopo avere reso attento l’assicurato che i suoi sforzi volti al reperimento di

un’occupazione sarebbero stati oggetto di valutazione, con decisione formale

del 12 marzo 2007 gli ha inflitto tre giorni di sospensione dal diritto

all’indennità a causa di insufficienti ricerche di lavoro prima dell’annuncio

per il collocamento (cfr. doc. 10).

Tale

sanzione è stata confermata con decisione su opposizione dell’8 maggio 2007

(cfr. doc. A1).

2.7. L’assicurato

ha censurato la penalità inflittagli, sostenendo che nel lasso di tempo dal 29

gennaio al 28 febbraio 2007, ha postulato in relazione a tutti gli impieghi

(due) pubblicati sulla rivista “Schweizerische Aerztezeitung” del mese di

febbraio 2007, ha ricercato un posto di medico assistente o sostituto in uno

studio medico e, infine, ha condotto delle trattative al fine di verificare la

possibilità di subentrare nello studio medico del Dr. med. __________ a __________

(cfr. doc. I, 10).

Le

candidature per i due impieghi apparsi sulla “Schweizerische Aerztezeitung” del

mese di febbraio 2007, rispettivamente il posto di medico assistente o

sostituto, citate dal ricorrente corrispondono alle ricerche presso il Dr. med.

__________ del 2 febbraio 2007, la __________ di __________ del 20

febbraio 2007 e il __________ di __________ del 19 febbraio 2007 indicate sul formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per

trovare lavoro” del 1° marzo 2007 consegnato all’URC, a cui sono state allegate

le relative tre lettere ai potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 10).

In

concreto è incontestato che le tre ricerche compiute per iscritto il 2, il 19 e

il 20 febbraio 2007 siano valide.

Contestata

risulta, invece, la ricerca afferente alle trattative al fine di rilevare lo

studio medico del Dr. med. __________ di __________.

Al

riguardo va osservato che alle carte processuali risultano due scritti del Dr.

med. __________. Il primo è datato 31 gennaio 2007 e si riferisce a problemi

sorti contestualmente alla valutazione dell’inventario dello studio medico

(cfr. doc. A2). Il secondo, risalente al 2 marzo 2007, concerne la segnalazione

di corsi attinenti all’esecuzione di esami radiologici (cfr. doc. A3).

In

considerazione delle date di tali scritti è altamente verosimile che i chiarimenti

intercorsi tra i due medici in relazione all’eventuale cessione dello studio di

__________ sono iniziati precedentemente alla fine del mese di gennaio 2007.

Inoltre gli stessi sono continuati pure nel mese di marzo 2007.

In simili

circostanze, occorre concludere che, anche volendo considerare l’interesse

dimostrato a subentrare al Dr. med. __________ quale valida ricerca, essa non

si rapporta specificatamente al periodo 29 gennaio-28 febbraio 2007 valutato

dall’URC quando l’assicurato si è iscritto in disoccupazione.

Tale

sforzo non è d’altronde stato menzionato dall’insorgente al momento

dell’annuncio per il collocamento, allorché gli è stato chiesto se e quante

ricerche avesse compiuto nel periodo immediatamente precedente la

disoccupazione, bensì soltanto con l’opposizione interposta contro la decisione

formale del 12 marzo 2007 (cfr. doc. 7, 10).

Inoltre

non va comunque dimenticato che la giurisprudenza cantonale ha

stabilito, semplicemente quale linea di riferimento e non quale regola con carattere

assoluto, che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro

ricerche di impiego qualitativamente valide. Il TFA, dal canto suo, ha

confermato tale principio, precisando, da un lato, che occorre esaminare nel

singolo caso concreto il numero di ricerche mensili esigibili da ogni

assicurato, dall’altro, che la prassi amministrativa esige in media da dieci

a dodici ricerche (cfr. consid. 2.4.).

E’,

poi, utile evidenziare che l'art. 17 cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è

compito dell'assicurato cercare lavoro, se necessario anche fuori della

professione precedente.

Le

ricerche, dunque, non solo devono essere svolte nelle professioni per le quali

l'assicurato si è iscritto per il collocamento, ma devono pure essere estese in

altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Il TCA,

per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni

mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.

Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della

professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi

menzionati).

L'obbligo

di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel

primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la

situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di

impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22

ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

Va

d’altronde segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere

per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che

consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di

"relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata

un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la

rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una

simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 63).

Il

ricorrente, iscrittosi in disoccupazione nel mese di marzo 2007, tuttavia,

nonostante la difficoltà nel trovare un'occupazione quale medico assistente a

causa dei pochi posti di impiego esistenti sul mercato del lavoro per questa

attività, nell’arco di tempo dal 29 gennaio al 28 febbraio 2007 non ha cercato

un lavoro anche in altri ambiti professionali (per un caso analogo cfr.

sentenza 38.2007.15 del 7 maggio 2007).

In

proposito giova segnalare che nella sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 il TFA,

in relazione a una censura afferente a un’offerta di impiego oscillante, ha

ribadito che:

"

Considerandi

(…) allfällige Schwierigkeiten auf dem

Arbeitsmarkt umso intensivere Bemühungen des Versicherten erfordern und es

nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche

ankommt.” (sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3.)

2.8

Alla luce di

quanto esposto, questa Corte ritiene che l'assicurato non ha effettuato sufficienti

ricerche di impiego nel periodo precedente la disoccupazione esaminato

dall’URC.

Conseguentemente

egli ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

Ciò

implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta

l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.9

Ora si

tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un

determinato numero di ricerche di lavoro al mese asserita dall’assicurato (cfr.

doc. I; V) può costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non

sanzionare l’insorgente.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale delle assicurazioni (LPGA), in vigore dal 1°

gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.

Questa importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" Gli

assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei

limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate

sui loro diritti e obblighi (cpv. 1).

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in

merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli

assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro

diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche

onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e

stabilirne la tariffa (cpv. 2).

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente (cpv. 3)."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere

fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum

Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA

del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28

ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd,

"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;

DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.

38.2003

, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186,

chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in

disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e

conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha

intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il

collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui

egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi

diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto

inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione

della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA

dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo

di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione

vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella

legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono

discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei

validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

Del resto il TFA ha pure

rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una

regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza

una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -

avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono

intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della

disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C.,

C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid.

2.1

; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

Nel

caso concreto il ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio

all'URC, contattato l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla

sua condizione di disoccupato.

In

casu, dunque, siccome l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC per

ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, non entra in

considerazione un eventuale diritto alla consulenza e informazione ai sensi

dell'art. 27 LPGA a favore dell'assicurato.

Pertanto il ricorrente

deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI, anche nell’ipotesi in cui egli non fosse cognito

dell'obbligo di cercare un impiego.

2.10

Per quanto

concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato tre giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la

disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr.

consid. 2.5.).

La penalità da irrogare a

un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo (cfr. consid.

2.5

; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.).

La relativa durata non

dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.

Pertanto, in casu,

l’entità della sanzione non può essere determinata in considerazione dei

problemi di natura finanziaria fatti valere dal ricorrente (cfr. doc. I; V).

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di tre giorni inflitta

all’assicurato dall’URC risulta conforme al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione dell'8 maggio 2007 va, quindi, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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