38.2007.32
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9 agosto 2007Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2007.32
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, TCA
Titolo:
Medico assistente sospeso 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro. Obbligo di ricercare, già all'inizio del periodo di disoccupazione, anche al di fuori della propria professione se mancano offerte di impiego corrispondenti al proprio profilo professionale.
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
PROPORZIONALITÀ
SANZIONE
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 16 cpv. 2 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 27 LPGA
art. 26 OADI
art. 45 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.32
rs
Lugano
9 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 maggio
2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell’8 maggio 2007 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 12
marzo 2007 (cfr. doc. 10) con cui aveva sospeso l’assicurato per tre giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di
lavoro nel periodo dal 29 gennaio al 28 febbraio 2007, precedente l’iscrizione
in disoccupazione (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione dell’8 maggio 2007 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso nel quale ha contestato la motivazione posta a fondamento
della sanzione inflittagli dall’amministrazione. In particolare egli ha
indicato che, nonostante non fosse a conoscenza delle “regole” concernenti il
numero mensile di ricerche da effettuare, nel mese di febbraio 2007 ha concorso
in relazione a tutte le possibili offerte di lavoro pubblicate sulla “Schweizerische
Aerztezeitung”, ha cercato un posto di medico assistente o sostituto in uno
studio medico e ha partecipato a una intensa fase di chiarimenti volti alla
verifica della possibilità di subentrare o meno nello studio medico del Dr.
med. __________ a __________.
L’assicurato
ha infine sottolineato che nel mese in cui è stato colpito dalla penalità il
reddito della sua famiglia, composta di sei persone, è stato nettamente
inferiore al minimo vitale (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato
si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 21
aprile 2007 (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è
stato trasmesso per conoscenza all’URC (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo
29 gennaio - 28 febbraio 2007, precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N°
11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.
(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri
del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per
mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti
ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per
Fatti
i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato si è iscritto
in disoccupazione il 1° marzo 2007, dopo un periodo di attività lavorativa
quale medico presso il Dr. med. __________ di __________ (cfr. doc. 7).
Egli ha
dichiarato di ricercare un’occupazione in qualità di medico assistente (cfr.
doc. 7).
In
relazione all’attività desiderata, in occasione del colloquio di consulenza
dell’8 marzo 2007, il ricorrente ha precisato che gli mancavano sei mesi di
pratica nella medicina interna e che era disposto in ogni caso a lavorare nell’ambito
della medicina generale (cfr. doc. 10).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’insorgente, per il periodo 29
gennaio - 28 febbraio 2007 esaminato dall’amministrazione, ha presentato tre
ricerche di lavoro come medico.
Più
precisamente l’assicurato si è candidato per iscritto il 2 febbraio 2007 all’attenzione
del Dr. med. __________ presso l’Ospedale __________, il 20 febbraio 2007
presso la __________ di __________ e il 19 febbraio 2007 presso il __________
di __________ (cfr.doc. 3, 4, 5, 10).
L’URC di __________,
dopo avere reso attento l’assicurato che i suoi sforzi volti al reperimento di
un’occupazione sarebbero stati oggetto di valutazione, con decisione formale
del 12 marzo 2007 gli ha inflitto tre giorni di sospensione dal diritto
all’indennità a causa di insufficienti ricerche di lavoro prima dell’annuncio
per il collocamento (cfr. doc. 10).
Tale
sanzione è stata confermata con decisione su opposizione dell’8 maggio 2007
(cfr. doc. A1).
2.7. L’assicurato
ha censurato la penalità inflittagli, sostenendo che nel lasso di tempo dal 29
gennaio al 28 febbraio 2007, ha postulato in relazione a tutti gli impieghi
(due) pubblicati sulla rivista “Schweizerische Aerztezeitung” del mese di
febbraio 2007, ha ricercato un posto di medico assistente o sostituto in uno
studio medico e, infine, ha condotto delle trattative al fine di verificare la
possibilità di subentrare nello studio medico del Dr. med. __________ a __________
(cfr. doc. I, 10).
Le
candidature per i due impieghi apparsi sulla “Schweizerische Aerztezeitung” del
mese di febbraio 2007, rispettivamente il posto di medico assistente o
sostituto, citate dal ricorrente corrispondono alle ricerche presso il Dr. med.
__________ del 2 febbraio 2007, la __________ di __________ del 20
febbraio 2007 e il __________ di __________ del 19 febbraio 2007 indicate sul formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per
trovare lavoro” del 1° marzo 2007 consegnato all’URC, a cui sono state allegate
le relative tre lettere ai potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 10).
In
concreto è incontestato che le tre ricerche compiute per iscritto il 2, il 19 e
il 20 febbraio 2007 siano valide.
Contestata
risulta, invece, la ricerca afferente alle trattative al fine di rilevare lo
studio medico del Dr. med. __________ di __________.
Al
riguardo va osservato che alle carte processuali risultano due scritti del Dr.
med. __________. Il primo è datato 31 gennaio 2007 e si riferisce a problemi
sorti contestualmente alla valutazione dell’inventario dello studio medico
(cfr. doc. A2). Il secondo, risalente al 2 marzo 2007, concerne la segnalazione
di corsi attinenti all’esecuzione di esami radiologici (cfr. doc. A3).
In
considerazione delle date di tali scritti è altamente verosimile che i chiarimenti
intercorsi tra i due medici in relazione all’eventuale cessione dello studio di
__________ sono iniziati precedentemente alla fine del mese di gennaio 2007.
Inoltre gli stessi sono continuati pure nel mese di marzo 2007.
In simili
circostanze, occorre concludere che, anche volendo considerare l’interesse
dimostrato a subentrare al Dr. med. __________ quale valida ricerca, essa non
si rapporta specificatamente al periodo 29 gennaio-28 febbraio 2007 valutato
dall’URC quando l’assicurato si è iscritto in disoccupazione.
Tale
sforzo non è d’altronde stato menzionato dall’insorgente al momento
dell’annuncio per il collocamento, allorché gli è stato chiesto se e quante
ricerche avesse compiuto nel periodo immediatamente precedente la
disoccupazione, bensì soltanto con l’opposizione interposta contro la decisione
formale del 12 marzo 2007 (cfr. doc. 7, 10).
Inoltre
non va comunque dimenticato che la giurisprudenza cantonale ha
stabilito, semplicemente quale linea di riferimento e non quale regola con carattere
assoluto, che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro
ricerche di impiego qualitativamente valide. Il TFA, dal canto suo, ha
confermato tale principio, precisando, da un lato, che occorre esaminare nel
singolo caso concreto il numero di ricerche mensili esigibili da ogni
assicurato, dall’altro, che la prassi amministrativa esige in media da dieci
a dodici ricerche (cfr. consid. 2.4.).
E’,
poi, utile evidenziare che l'art. 17 cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è
compito dell'assicurato cercare lavoro, se necessario anche fuori della
professione precedente.
Le
ricerche, dunque, non solo devono essere svolte nelle professioni per le quali
l'assicurato si è iscritto per il collocamento, ma devono pure essere estese in
altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Il TCA,
per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni
mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.
Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della
professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi
menzionati).
L'obbligo
di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel
primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la
situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di
impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22
ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).
Va
d’altronde segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere
per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che
consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di
"relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata
un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la
rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una
simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 63).
Il
ricorrente, iscrittosi in disoccupazione nel mese di marzo 2007, tuttavia,
nonostante la difficoltà nel trovare un'occupazione quale medico assistente a
causa dei pochi posti di impiego esistenti sul mercato del lavoro per questa
attività, nell’arco di tempo dal 29 gennaio al 28 febbraio 2007 non ha cercato
un lavoro anche in altri ambiti professionali (per un caso analogo cfr.
sentenza 38.2007.15 del 7 maggio 2007).
In
proposito giova segnalare che nella sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 il TFA,
in relazione a una censura afferente a un’offerta di impiego oscillante, ha
ribadito che:
"
Considerandi
(…) allfällige Schwierigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt umso intensivere Bemühungen des Versicherten erfordern und es
nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche
ankommt.” (sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3.)
2.8
Alla luce di
quanto esposto, questa Corte ritiene che l'assicurato non ha effettuato sufficienti
ricerche di impiego nel periodo precedente la disoccupazione esaminato
dall’URC.
Conseguentemente
egli ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
Ciò
implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta
l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.9
Ora si
tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro al mese asserita dall’assicurato (cfr.
doc. I; V) può costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non
sanzionare l’insorgente.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale delle assicurazioni (LPGA), in vigore dal 1°
gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.
Questa importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" Gli
assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei
limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate
sui loro diritti e obblighi (cpv. 1).
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in
merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli
assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro
diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche
onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e
stabilirne la tariffa (cpv. 2).
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente (cpv. 3)."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere
fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA
del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28
ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd,
"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;
DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999.
IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.
38.2003
, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186,
chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in
disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e
conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha
intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il
collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui
egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi
diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA
dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo
di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione
vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella
legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono
discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei
validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.
Del resto il TFA ha pure
rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una
regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza
una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -
avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono
intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della
disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C.,
C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid.
2.1
; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).
Nel
caso concreto il ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio
all'URC, contattato l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla
sua condizione di disoccupato.
In
casu, dunque, siccome l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC per
ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, non entra in
considerazione un eventuale diritto alla consulenza e informazione ai sensi
dell'art. 27 LPGA a favore dell'assicurato.
Pertanto il ricorrente
deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI, anche nell’ipotesi in cui egli non fosse cognito
dell'obbligo di cercare un impiego.
2.10
Per quanto
concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato tre giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la
disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr.
consid. 2.5.).
La penalità da irrogare a
un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo (cfr. consid.
2.5
; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.).
La relativa durata non
dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.
Pertanto, in casu,
l’entità della sanzione non può essere determinata in considerazione dei
problemi di natura finanziaria fatti valere dal ricorrente (cfr. doc. I; V).
Di
conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di tre giorni inflitta
all’assicurato dall’URC risulta conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.5.).
La
decisione su opposizione dell'8 maggio 2007 va, quindi, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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