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Decisione

38.2007.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 giugno 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi addotti possono giustificare la mancata ricerca.

Mi

permetto nuovamente sottolineare che nel corso del primo colloquio di

consulenza ho consegnato al collocatore le ricerche intraprese dal 01.03.07 al

15.03.07, ricerche intraprese immediatamente non appena in possesso della

disdetta.

Dopo

essere stato dipendente della medesima impresa per quasi tre anni, gli orari

stessi di lavoro e i giorni di libero al sabato e alla domenica non mi

permettevano sicuramente di intraprendere le ricerche di un nuovo posto.

In tal

senso se ciò fosse avvenuto, non mi sarebbero state versate le ore di assenza e

quindi per forza l’inizio delle ricerche è potuto iniziare solo al momento del

definitivo licenziamento.

Evitando

comunque ogni assenza dal lavoro per mantenermi il posto, ora mi trovo

confrontato con una penalità di ben dieci giorni di mancato pagamento in base

alla legge. Nel caso specifico se la legge in questo senso risulta vincente, la

mia ignoranza purtroppo mi insegna di non più accettare un lavoro temporaneo,

anche se durato tre anni, per evitare altresì la grande beffa.

Infine

per chiudere questa incresciosa situazione, ho pure informato il mio

collocatore signor __________ sul fatto che per determinate decisioni si usano

due pesi e due misure.

Trattasi

di un caso analogo al mio, perché il dipendente lavorava nella medesima ditta

ed è stato licenziato contemporaneamente al sottoscritto, ma il medesimo non ha

ricevuto nessuna sanzione anche se le sue ricerche sono iniziate all’inizio di

marzo come ho fatto io.

Se in

base alla decisione del 19 aprile 2007 si fa capo alle disposizioni di legge in

vigore, ritengo che le leggi devono essere applicate allo stesso modo e le

medesime devono essere uguali per tutti. (…)” (Doc. I)

1.3. L’URC, in

risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’assicurato

si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto dell’8 giugno

2007 (cfr. doc. V).

1.5. L’amministrazione,

il 12 giugno 2007, ha indicato di non avere alcuna ulteriore considerazione da

presentare oltre quelle già espresse nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII

è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

2.2. L’assicurato,

con scritto dell’8 giugno 2007, ha censurato il modo di operare dell’URC che in

sede di risposta si sarebbe avvalso di motivazioni mai espresse nelle

precedenti decisioni (cfr. doc. V).

Al

riguardo giova segnalare che la risposta (cfr. art. 3 LPTCA) è un atto che

permette durante la procedura alla parte resistente di esprimersi circa le obiezioni

sollevate da un ricorrente.

Inoltre,

in concreto, all’insorgente è stata data la possibilità di presentare le

proprie osservazioni in merito alla risposta, opportunità che del resto

l’assicurato ha utilizzato inviando lo scritto dell’8 giugno 2007.

Questa

Corte non ravvede, dunque, alcun comportamento censurabile da parte

dell’amministrazione. In particolare non è stato violato il diritto di essere

sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost. fed.) dell’assicurato.

Nel

merito

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto

alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi

precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori

della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del

proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

"

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve

provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare

lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI

precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio

competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo

informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione

valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

Conformemente al principio

dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI

ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3

agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL

Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.

(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Per stabilire

se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione

adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle

ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

Considerandi

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2.

maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.6

Nella

presente vertenza dalla documentazione agli atti risulta che l’8 gennaio 2007

tra l’assicurato e la __________ di __________ è stato concluso un contratto

prevedente lo svolgimento di un’attività quale manovale presso la __________ di

__________ della durata di tre mesi. E’ stato precisato che, se l’incarico

fosse proseguito oltre alla durata dei tre mesi, il contratto sarebbe stato

considerato a tempo indeterminato. Inoltre il periodo di disdetta reciproco è

stato stabilito in almeno due giorni durante i primi tre mesi d’impiego

ininterrotto, in sette giorni tra il quarto e il sesto mese e in un mese a

partire dal settimo mese, riservato il diritto di ciascuna delle parti di

rescindere il rapporto contrattuale con effetto immediato per cause gravi

conformemente agli art. 337 segg. CO (cfr. doc. 7).

Da uno

scritto della __________ del 9 marzo 2007 emerge poi che a causa di un calo di

lavoro improvviso e non preventivabile l’assicurato ha terminato di operare per

tale ditta il 6 marzo 2007 dopo che gli sono stati comunicati i giorni di

disdetta come contemplato dal contratto (cfr. doc. 7).

Il

ricorrente, che si è iscritto in disoccupazione il 7 marzo 2007 (cfr. doc. 4; 13),

non ha presentato ricerche di lavoro relative al periodo antecedente

all’annuncio al collocamento.

Il

consulente del personale, il 15 marzo 2007, gli ha così trasmesso una

“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 26

marzo 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego dal 15

dicembre 2006 al 28 febbraio 2007.

Il

collocatore ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 5).

Dalle

tavole processuali non risulta che l’assicurato abbia risposto alcunché al

consulente del personale.

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, in ogni caso, anche in questo contesto, ossequiato il

diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed.

e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

con decisione formale del 28 marzo 2007, ha poi sospeso l’assicurato dal

diritto alle indennità di disoccupazione per dieci giorni (cfr. doc. 6, A;

consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 19 aprile

2007.

(cfr. doc. C; consid. 1.1.).

2.7

L’assicurato,

come visto, l’8 gennaio 2007 ha sottoscritto un contratto di durata determinata

della validità di tre mesi con inizio l’8 gennaio 2007.

Egli, indipendentemente

dalla circostanza che nel recente passato avesse concluso altri contratti con

la __________, era tenuto a cercare un impiego già a partire dall’inizio

dell’attività lavorativa, ossia dall’8 gennaio 2007.

Tale

obbligo si imponeva alla luce della breve durata del nuovo contratto, di soli

tre mesi.

L’assicurato,

pertanto, avrebbe dovuto cercare un impiego a fare tempo dall’8 gennaio 2007 a

prescindere dal licenziamento verificatosi nel mese di marzo 2007.

Il

ricorrente, d’altronde, era, o comunque avrebbe dovuto essere, ben al corrente

del proprio obbligo di cercare un’occupazione durante lo svolgimento di

un’attività di durata determinata.

In

effetti era in corso il suo quinto termine quadro per la riscossione delle

prestazioni (cfr. doc. 1).

Nel lasso

di tempo dall’8 gennaio al 6 marzo 2007, quando è stato disdetto il rapporto di

lavoro, l’insorgente non ha invece effettuato alcuna ricerca (cfr. doc. E).

Dal

formulario relativo alla prova degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro del 12 marzo 2007 si evince che sono state compiute unicamente due

ricerche di persona, una il 7 marzo 2007, giorno dell’iscrizione in

disoccupazione, e una il 9 marzo 2007 (cfr. doc. E).

La

circostanza invocata dall’assicurato secondo cui non poteva assentarsi dal

lavoro per ricercare un’occupazione (cfr. doc. I) non è poi di ausilio alcuno

per il medesimo.

E’ utile

in proposito ricordare che le ricerche vanno svolte principalmente per iscritto

rispondendo ad annunci concreti che vengono pubblicati sui quotidiani.

Il

ricorrente, perciò, nonostante l’attività impegnativa, avrebbe dovuto

candidarsi per iscritto per qualche posto di lavoro, allestendo le relative

lettere alla sera o nei fine settimana.

Dalle

carte processuali risulta del resto che nei mesi di aprile e maggio 2007 egli ha

postulato presso dei potenziali datori di lavoro proprio mediante lettere (cfr.

doc. 59).

Inoltre

questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle

obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al

lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad

esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q., 38.2000.13).

Il tempo

necessario per cercare un altro lavoro deve essere concesso anche ai lavoratori

legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere

(cfr. G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I.

Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez

"Commentaire du contrat de travail". Ed

Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

L'assicurato

ha, quindi, contravvenuto, per il periodo 8 gennaio-6 marzo 2007 all'obbligo di

ridurre il danno (cfr. consid. 2.3.).

Tale violazione

implica la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.8

Nel periodo

considerato dall’URC antecedente l’attività iniziata l’8 gennaio 2007, ovvero

dal 15 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007, l’assicurato non ha esercitato alcuna

professione.

Infatti

il precedente contratto concluso con la __________ è iniziato il 21 agosto 2006

ed è terminato tre mesi dopo, e meglio il 21 novembre 2006 (cfr. doc. 7).

Inoltre

nemmeno risulta che dal 22 novembre 2006 al 7 gennaio 2007 l’assicurato abbia

ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.

Di

regola, in presenza di contratti di lavoro di durata determinata o quando un

assicurato, precedentemente all’iscrizione in disoccupazione, non esercita

alcuna attività vanno esaminati, dal profilo delle ricerche di impiego, i tre

mesi precedenti l’annuncio per il collocamento (cfr. STFA C 200/03 del 15

dicembre 2003; STCA 38.1999.299 del 2 maggio 2000).

In casu

la durata del contratto concluso l’8 gennaio 2007 con la __________, come

esposto sopra, era stata convenuta di tre mesi. Il licenziamento è intervenuto

inaspettatamente con il preavviso, come convenuto, di soli due giorni.

Ne

discende che nell’arco di tempo dal 15 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007, dal

profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, egli non era tenuto a

cercare un’occupazione.

2.9

In relazione

al lasso di tempo in cui l’assicurato doveva compiere ricerche di impiego, più

precisamente dall’8 gennaio al 6 marzo 2007, va osservato che il ricorrente ha

indicato di essere stato vittima di una disparità di trattamento. Egli ha

motivato tale asserzione sostenendo che in un caso analogo al suo l’assicurato

non è stato sanzionato (cfr.doc. I).

L’assicurato,

dunque, invoca l’applicazione del principio della parità di trattamento.

Tuttavia

non esiste un diritto all’uguaglianza di trattamento fra assicurati in

caso di applicazione illegale di norme giuridiche, a meno che l'amministrazione

abbia introdotto una prassi illegale che non è stata applicata soltanto nel

caso concreto (cfr. STCA del 2 agosto 1999 nella causa P., 38.1999.25).

In una sentenza pubblicata

in DLA 1998 pag. 254 l'Alta Corte ha sviluppato su questo tema le seguenti

considerazioni:

"

Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der

Gesetzmässigkeit der Verwaltung

in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der

Umstand, dass das Gesetz in andern Fäl­len nicht oder nicht richtig angewendet

worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls

abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich

in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung

dargetan ist. Wenn dagegen die Behörden die Aufgabe der in andern Fällen

geübten, gesetzwidrigen Praxis ablehnen, kann der Bürger verlangen, dass die

gesetzwidrige Begünstigung, die dem Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt

werde. Die Anwendung der Gleichbehandlung im Unrecht setzt als Vorbedingung

voraus, dass die zu beurteilenden Sachverhalte identisch oder zumindest ähnlich

sind (BGE 122 II 451 Erw. 4a,

115.

Ia 83 Erw. 2, 115 V 238/239, je mit Hinweisen; Auer,

L'égalité dans l'illégalité, ZB1 79/1978 S. 297; Häfliger, Alle Schweizer sind

vor dem Gesetze gleich, S. 73 f.; Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 BV für

das Sozialversicherungsrecht, ZSR NF 111 (1992) II/3, S. 417; Jörg-Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen

Bundesverfassung, Bern 1991, S. 223 f.).

Die Beschwerdeführerin hat ihre diesbezüglichen

Vorbringen nicht weiter belegt und insbesondere nicht schlüssig dargetan, dass

die Situation der erwähnten Ausländerinnen tatsächlich mit der ihrigen

vergleichbar ist. Die Frage, ob die zu vergleichenden Sachverhalte identisch

oder zumindest ähnlich sind, bzw. ob das Gleichbehandlungsgebot tatsächlich

verletzt worden ist, muss indessen nicht geklärt werden, da die

Beschwerdeführerin daraus gegebenenfalls keinen Anspruch auf Gleichbehandlung

im Unrecht ableiten könnte. Es besteht nämlich kein Grund zur Annahme, das KIGA

gewähre anderen Leistungsansprecherinnen unter denselben Vor­aussetzungen in

ständiger Praxis die Arbeitslosenentschädigung, es verhalte sich mit anderen

Worten konstant gesetzwidrig, und es sei nicht gewillt, in Zukunft anders zu

entscheiden. Die Beschwer­deführerin kann somit aus der Berufung auf die

Gleichbehandlung im Unrecht nichts zu ihren Gunsten ableiten."

In

una sentenza del 4 giugno 2003 (K 31/03), il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ricordato la propria costante giurisprudenza:

"

D'une façon générale, un administré ne peut pas

invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur

analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y

a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir

sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II

451.

consid. 4a et les références)."

Il diritto ad ottenere un'uguaglianza di trattamento in caso di

applicazione illegale di norme giuridiche (uguaglianza nell'illegalità; cfr.

STCA del 17 novembre 2005 nella causa X, 38.2005.64; DTF 131 V 20 consid. 3.7;

DTF 126 V 392 consid. 6; STFA del 20 gennaio 2006 nella causa C., C 304/05)

viene dunque riconosciuto soltanto in circostanze del tutto eccezionali.

Ciò è

stato riconfermato dal TFA in una sentenza dell’11 agosto 2005 nella

causa T. (C 121/05), a proposito di una ditta che ha preannunciato un periodo

di lavoro ridotto a causa di un grosso cantiere davanti al suo negozio e che

ha, in particolare, contestato l’opposizione allo stesso adducendo che a altre

ditte le prestazioni erano state riconosciute, il TFA ha sviluppato, tra

l’altro, le seguenti considerazioni:

" (…)

3.3

Der Beschwerdegegner machte vorinstanzlich

geltend, mindestens zwei Detaillisten aus dem Dorf Y.________ seien just für

diese Zeit in den Genuss von Kurzarbeitsentschädigung gekommen, was die Frage

nach der Gleichbehandlung aufwerfe. Hieraus kann er aus folgenden Gründen nichts

zu seinen Gunsten ableiten.

Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der

Gesetzmässigkeit eines Entscheides in der Regel der Rücksicht auf die

gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen

Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger

grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt

zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in

einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Eine

Gleichbehandlung im Unrecht ist somit in Betracht zu ziehen, wenn die Behörde

die Aufgabe der in anderen Fällen geübten gesetzwidrigen Praxis ablehnt; erst

dann kann der Rechtsadressat verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung,

die Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde, soweit dies nicht andere

legitime Interessen verletzt (BGE 126 V 392 Erw. 6a mit Hinweisen; vgl. auch

BGE 127 I 2 Erw. 3a, 127 II 121 Erw. 9b; Urteil F. vom 4. Dezember 2003 Erw.

4.

, C 8/03).

Das KIGA hat im vorinstanzlichen Verfahren

ausgeführt, weshalb den zwei vom Beschwerdegegner ins Feld geführten Firmen,

deren Anmeldung im Januar und April 2004 erfolgt sei, für 2 respektive 3 Monate

Kurzarbeitsentschädigung gewährt worden sei, und weshalb sich jene beiden Fälle

von dem vorliegenden unterschieden hätten. Der Beschwerdegegner hat nicht

substanziiert dargelegt, inwieweit die relevanten Umstände jener Fälle mit den

seinigen übereinstimmten und somit eine Ungleichbehandlung im Unrecht

vorgelegen haben könnte. Selbst wenn dies zuträfe, ist weder dargetan noch

aktenkundig, dass jene Fälle Teil einer eigentlichen gesetzwidrigen Praxis

bilden könnten, zumal das KIGA angab, eine der Firmen habe ihr Begehren auf

Weiterausrichtung der Kurzarbeitsentschädigung zurückgezogen, nachdem es die

Sache vertieft überprüft habe. (…)"

Nel caso

in esame riguardo alla circostanza secondo cui un altro assicurato non sarebbe

stato sanzionato per mancate ricerche in condizioni del tutto simili a quelle

del ricorrente, va precisato che, anche qualora il caso fosse del tutto

analogo, l’assicurato non potrebbe ricavarne nessuna pretesa diretta visto che

non è per nulla dimostrato che vi sia una prassi illegale degli URC, da cui ci

si è discostati solo nella presente fattispecie (cfr. al riguardo le dettagliate

argomentazioni del TFA in DLA 1998 pag 253-254 ).

2.10

Per quanto

concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato dieci giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Visto che

è stato stabilito che l’insorgente non era tenuto a compiere ricerche durante

il periodo dal 15 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 (cfr. consid. 2.8.), la

penalità di dieci giorni irrogata dall’amministrazione non rispetta il

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in

disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese

(cfr. consid. 2.5.).

Di

conseguenza, tutto ben considerato, l’assicurato va sospeso dal diritto alle

indennità di disoccupazione per otto giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 19 aprile 2007 dell’URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per otto giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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