38.2007.33
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27 giugno 2007Italiano26 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2007.33
Data decisione, Autorità:
27.06.2007, TCA
Titolo:
Sospensione prestazioni 8g per mancate ricerche di lavoro. Tenuto a cercare un impiego già all'inizio (ma non prima) di un contratto di soli 3 mesi. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza, non è importante solo la quantità, bensì anche la qualità delle richerche effettuate.
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
PARITÀ DI TRATTAMENTO
SANZIONE
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 329 cpv. 3 CO
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 17 cpv. 3 LADI
art. 17 cpv. 4 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
art. 45 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.33
rs
Lugano
27 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 aprile
2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 19 aprile 2007 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 28
marzo 2007 (cfr. doc. 6, A) con cui aveva sospeso l’assicurato per dieci giorni
dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche per il
periodo dal 15 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 precedente all’iscrizione in
disoccupazione (cfr. doc. C).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 19 aprile 2007 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso nel quale ha addotto che:
"
(…)
In
occasione della mia lunga e chiara opposizione del 17 aprile 2007 ho rilevato
le motivazioni delle mancate ricerche dal 15.12.2006 al 28.02.2007. Ritengo che
Fatti
i motivi addotti possono giustificare la mancata ricerca.
Mi
permetto nuovamente sottolineare che nel corso del primo colloquio di
consulenza ho consegnato al collocatore le ricerche intraprese dal 01.03.07 al
15.03.07, ricerche intraprese immediatamente non appena in possesso della
disdetta.
Dopo
essere stato dipendente della medesima impresa per quasi tre anni, gli orari
stessi di lavoro e i giorni di libero al sabato e alla domenica non mi
permettevano sicuramente di intraprendere le ricerche di un nuovo posto.
In tal
senso se ciò fosse avvenuto, non mi sarebbero state versate le ore di assenza e
quindi per forza l’inizio delle ricerche è potuto iniziare solo al momento del
definitivo licenziamento.
Evitando
comunque ogni assenza dal lavoro per mantenermi il posto, ora mi trovo
confrontato con una penalità di ben dieci giorni di mancato pagamento in base
alla legge. Nel caso specifico se la legge in questo senso risulta vincente, la
mia ignoranza purtroppo mi insegna di non più accettare un lavoro temporaneo,
anche se durato tre anni, per evitare altresì la grande beffa.
Infine
per chiudere questa incresciosa situazione, ho pure informato il mio
collocatore signor __________ sul fatto che per determinate decisioni si usano
due pesi e due misure.
Trattasi
di un caso analogo al mio, perché il dipendente lavorava nella medesima ditta
ed è stato licenziato contemporaneamente al sottoscritto, ma il medesimo non ha
ricevuto nessuna sanzione anche se le sue ricerche sono iniziate all’inizio di
marzo come ho fatto io.
Se in
base alla decisione del 19 aprile 2007 si fa capo alle disposizioni di legge in
vigore, ritengo che le leggi devono essere applicate allo stesso modo e le
medesime devono essere uguali per tutti. (…)” (Doc. I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato
si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto dell’8 giugno
2007 (cfr. doc. V).
1.5. L’amministrazione,
il 12 giugno 2007, ha indicato di non avere alcuna ulteriore considerazione da
presentare oltre quelle già espresse nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. L’assicurato,
con scritto dell’8 giugno 2007, ha censurato il modo di operare dell’URC che in
sede di risposta si sarebbe avvalso di motivazioni mai espresse nelle
precedenti decisioni (cfr. doc. V).
Al
riguardo giova segnalare che la risposta (cfr. art. 3 LPTCA) è un atto che
permette durante la procedura alla parte resistente di esprimersi circa le obiezioni
sollevate da un ricorrente.
Inoltre,
in concreto, all’insorgente è stata data la possibilità di presentare le
proprie osservazioni in merito alla risposta, opportunità che del resto
l’assicurato ha utilizzato inviando lo scritto dell’8 giugno 2007.
Questa
Corte non ravvede, dunque, alcun comportamento censurabile da parte
dell’amministrazione. In particolare non è stato violato il diritto di essere
sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost. fed.) dell’assicurato.
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi
precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.
(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Per stabilire
se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione
adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle
ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
Considerandi
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2.
maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.6
Nella
presente vertenza dalla documentazione agli atti risulta che l’8 gennaio 2007
tra l’assicurato e la __________ di __________ è stato concluso un contratto
prevedente lo svolgimento di un’attività quale manovale presso la __________ di
__________ della durata di tre mesi. E’ stato precisato che, se l’incarico
fosse proseguito oltre alla durata dei tre mesi, il contratto sarebbe stato
considerato a tempo indeterminato. Inoltre il periodo di disdetta reciproco è
stato stabilito in almeno due giorni durante i primi tre mesi d’impiego
ininterrotto, in sette giorni tra il quarto e il sesto mese e in un mese a
partire dal settimo mese, riservato il diritto di ciascuna delle parti di
rescindere il rapporto contrattuale con effetto immediato per cause gravi
conformemente agli art. 337 segg. CO (cfr. doc. 7).
Da uno
scritto della __________ del 9 marzo 2007 emerge poi che a causa di un calo di
lavoro improvviso e non preventivabile l’assicurato ha terminato di operare per
tale ditta il 6 marzo 2007 dopo che gli sono stati comunicati i giorni di
disdetta come contemplato dal contratto (cfr. doc. 7).
Il
ricorrente, che si è iscritto in disoccupazione il 7 marzo 2007 (cfr. doc. 4; 13),
non ha presentato ricerche di lavoro relative al periodo antecedente
all’annuncio al collocamento.
Il
consulente del personale, il 15 marzo 2007, gli ha così trasmesso una
“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 26
marzo 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego dal 15
dicembre 2006 al 28 febbraio 2007.
Il
collocatore ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 5).
Dalle
tavole processuali non risulta che l’assicurato abbia risposto alcunché al
consulente del personale.
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, in ogni caso, anche in questo contesto, ossequiato il
diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed.
e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
con decisione formale del 28 marzo 2007, ha poi sospeso l’assicurato dal
diritto alle indennità di disoccupazione per dieci giorni (cfr. doc. 6, A;
consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 19 aprile
2007.
(cfr. doc. C; consid. 1.1.).
2.7
L’assicurato,
come visto, l’8 gennaio 2007 ha sottoscritto un contratto di durata determinata
della validità di tre mesi con inizio l’8 gennaio 2007.
Egli, indipendentemente
dalla circostanza che nel recente passato avesse concluso altri contratti con
la __________, era tenuto a cercare un impiego già a partire dall’inizio
dell’attività lavorativa, ossia dall’8 gennaio 2007.
Tale
obbligo si imponeva alla luce della breve durata del nuovo contratto, di soli
tre mesi.
L’assicurato,
pertanto, avrebbe dovuto cercare un impiego a fare tempo dall’8 gennaio 2007 a
prescindere dal licenziamento verificatosi nel mese di marzo 2007.
Il
ricorrente, d’altronde, era, o comunque avrebbe dovuto essere, ben al corrente
del proprio obbligo di cercare un’occupazione durante lo svolgimento di
un’attività di durata determinata.
In
effetti era in corso il suo quinto termine quadro per la riscossione delle
prestazioni (cfr. doc. 1).
Nel lasso
di tempo dall’8 gennaio al 6 marzo 2007, quando è stato disdetto il rapporto di
lavoro, l’insorgente non ha invece effettuato alcuna ricerca (cfr. doc. E).
Dal
formulario relativo alla prova degli sforzi personali intrapresi per trovare
lavoro del 12 marzo 2007 si evince che sono state compiute unicamente due
ricerche di persona, una il 7 marzo 2007, giorno dell’iscrizione in
disoccupazione, e una il 9 marzo 2007 (cfr. doc. E).
La
circostanza invocata dall’assicurato secondo cui non poteva assentarsi dal
lavoro per ricercare un’occupazione (cfr. doc. I) non è poi di ausilio alcuno
per il medesimo.
E’ utile
in proposito ricordare che le ricerche vanno svolte principalmente per iscritto
rispondendo ad annunci concreti che vengono pubblicati sui quotidiani.
Il
ricorrente, perciò, nonostante l’attività impegnativa, avrebbe dovuto
candidarsi per iscritto per qualche posto di lavoro, allestendo le relative
lettere alla sera o nei fine settimana.
Dalle
carte processuali risulta del resto che nei mesi di aprile e maggio 2007 egli ha
postulato presso dei potenziali datori di lavoro proprio mediante lettere (cfr.
doc. 59).
Inoltre
questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle
obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al
lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad
esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q., 38.2000.13).
Il tempo
necessario per cercare un altro lavoro deve essere concesso anche ai lavoratori
legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere
(cfr. G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I.
Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez
"Commentaire du contrat de travail". Ed
Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).
L'assicurato
ha, quindi, contravvenuto, per il periodo 8 gennaio-6 marzo 2007 all'obbligo di
ridurre il danno (cfr. consid. 2.3.).
Tale violazione
implica la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.8
Nel periodo
considerato dall’URC antecedente l’attività iniziata l’8 gennaio 2007, ovvero
dal 15 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007, l’assicurato non ha esercitato alcuna
professione.
Infatti
il precedente contratto concluso con la __________ è iniziato il 21 agosto 2006
ed è terminato tre mesi dopo, e meglio il 21 novembre 2006 (cfr. doc. 7).
Inoltre
nemmeno risulta che dal 22 novembre 2006 al 7 gennaio 2007 l’assicurato abbia
ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.
Di
regola, in presenza di contratti di lavoro di durata determinata o quando un
assicurato, precedentemente all’iscrizione in disoccupazione, non esercita
alcuna attività vanno esaminati, dal profilo delle ricerche di impiego, i tre
mesi precedenti l’annuncio per il collocamento (cfr. STFA C 200/03 del 15
dicembre 2003; STCA 38.1999.299 del 2 maggio 2000).
In casu
la durata del contratto concluso l’8 gennaio 2007 con la __________, come
esposto sopra, era stata convenuta di tre mesi. Il licenziamento è intervenuto
inaspettatamente con il preavviso, come convenuto, di soli due giorni.
Ne
discende che nell’arco di tempo dal 15 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007, dal
profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, egli non era tenuto a
cercare un’occupazione.
2.9
In relazione
al lasso di tempo in cui l’assicurato doveva compiere ricerche di impiego, più
precisamente dall’8 gennaio al 6 marzo 2007, va osservato che il ricorrente ha
indicato di essere stato vittima di una disparità di trattamento. Egli ha
motivato tale asserzione sostenendo che in un caso analogo al suo l’assicurato
non è stato sanzionato (cfr.doc. I).
L’assicurato,
dunque, invoca l’applicazione del principio della parità di trattamento.
Tuttavia
non esiste un diritto all’uguaglianza di trattamento fra assicurati in
caso di applicazione illegale di norme giuridiche, a meno che l'amministrazione
abbia introdotto una prassi illegale che non è stata applicata soltanto nel
caso concreto (cfr. STCA del 2 agosto 1999 nella causa P., 38.1999.25).
In una sentenza pubblicata
in DLA 1998 pag. 254 l'Alta Corte ha sviluppato su questo tema le seguenti
considerazioni:
"
Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der
Gesetzmässigkeit der Verwaltung
in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der
Umstand, dass das Gesetz in andern Fällen nicht oder nicht richtig angewendet
worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls
abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich
in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung
dargetan ist. Wenn dagegen die Behörden die Aufgabe der in andern Fällen
geübten, gesetzwidrigen Praxis ablehnen, kann der Bürger verlangen, dass die
gesetzwidrige Begünstigung, die dem Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt
werde. Die Anwendung der Gleichbehandlung im Unrecht setzt als Vorbedingung
voraus, dass die zu beurteilenden Sachverhalte identisch oder zumindest ähnlich
sind (BGE 122 II 451 Erw. 4a,
115.
Ia 83 Erw. 2, 115 V 238/239, je mit Hinweisen; Auer,
L'égalité dans l'illégalité, ZB1 79/1978 S. 297; Häfliger, Alle Schweizer sind
vor dem Gesetze gleich, S. 73 f.; Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 BV für
das Sozialversicherungsrecht, ZSR NF 111 (1992) II/3, S. 417; Jörg-Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen
Bundesverfassung, Bern 1991, S. 223 f.).
Die Beschwerdeführerin hat ihre diesbezüglichen
Vorbringen nicht weiter belegt und insbesondere nicht schlüssig dargetan, dass
die Situation der erwähnten Ausländerinnen tatsächlich mit der ihrigen
vergleichbar ist. Die Frage, ob die zu vergleichenden Sachverhalte identisch
oder zumindest ähnlich sind, bzw. ob das Gleichbehandlungsgebot tatsächlich
verletzt worden ist, muss indessen nicht geklärt werden, da die
Beschwerdeführerin daraus gegebenenfalls keinen Anspruch auf Gleichbehandlung
im Unrecht ableiten könnte. Es besteht nämlich kein Grund zur Annahme, das KIGA
gewähre anderen Leistungsansprecherinnen unter denselben Voraussetzungen in
ständiger Praxis die Arbeitslosenentschädigung, es verhalte sich mit anderen
Worten konstant gesetzwidrig, und es sei nicht gewillt, in Zukunft anders zu
entscheiden. Die Beschwerdeführerin kann somit aus der Berufung auf die
Gleichbehandlung im Unrecht nichts zu ihren Gunsten ableiten."
In
una sentenza del 4 giugno 2003 (K 31/03), il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ricordato la propria costante giurisprudenza:
"
D'une façon générale, un administré ne peut pas
invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur
analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y
a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir
sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II
451.
consid. 4a et les références)."
Il diritto ad ottenere un'uguaglianza di trattamento in caso di
applicazione illegale di norme giuridiche (uguaglianza nell'illegalità; cfr.
STCA del 17 novembre 2005 nella causa X, 38.2005.64; DTF 131 V 20 consid. 3.7;
DTF 126 V 392 consid. 6; STFA del 20 gennaio 2006 nella causa C., C 304/05)
viene dunque riconosciuto soltanto in circostanze del tutto eccezionali.
Ciò è
stato riconfermato dal TFA in una sentenza dell’11 agosto 2005 nella
causa T. (C 121/05), a proposito di una ditta che ha preannunciato un periodo
di lavoro ridotto a causa di un grosso cantiere davanti al suo negozio e che
ha, in particolare, contestato l’opposizione allo stesso adducendo che a altre
ditte le prestazioni erano state riconosciute, il TFA ha sviluppato, tra
l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
3.3
Der Beschwerdegegner machte vorinstanzlich
geltend, mindestens zwei Detaillisten aus dem Dorf Y.________ seien just für
diese Zeit in den Genuss von Kurzarbeitsentschädigung gekommen, was die Frage
nach der Gleichbehandlung aufwerfe. Hieraus kann er aus folgenden Gründen nichts
zu seinen Gunsten ableiten.
Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der
Gesetzmässigkeit eines Entscheides in der Regel der Rücksicht auf die
gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen
Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger
grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt
zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in
einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Eine
Gleichbehandlung im Unrecht ist somit in Betracht zu ziehen, wenn die Behörde
die Aufgabe der in anderen Fällen geübten gesetzwidrigen Praxis ablehnt; erst
dann kann der Rechtsadressat verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung,
die Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde, soweit dies nicht andere
legitime Interessen verletzt (BGE 126 V 392 Erw. 6a mit Hinweisen; vgl. auch
BGE 127 I 2 Erw. 3a, 127 II 121 Erw. 9b; Urteil F. vom 4. Dezember 2003 Erw.
4.
, C 8/03).
Das KIGA hat im vorinstanzlichen Verfahren
ausgeführt, weshalb den zwei vom Beschwerdegegner ins Feld geführten Firmen,
deren Anmeldung im Januar und April 2004 erfolgt sei, für 2 respektive 3 Monate
Kurzarbeitsentschädigung gewährt worden sei, und weshalb sich jene beiden Fälle
von dem vorliegenden unterschieden hätten. Der Beschwerdegegner hat nicht
substanziiert dargelegt, inwieweit die relevanten Umstände jener Fälle mit den
seinigen übereinstimmten und somit eine Ungleichbehandlung im Unrecht
vorgelegen haben könnte. Selbst wenn dies zuträfe, ist weder dargetan noch
aktenkundig, dass jene Fälle Teil einer eigentlichen gesetzwidrigen Praxis
bilden könnten, zumal das KIGA angab, eine der Firmen habe ihr Begehren auf
Weiterausrichtung der Kurzarbeitsentschädigung zurückgezogen, nachdem es die
Sache vertieft überprüft habe. (…)"
Nel caso
in esame riguardo alla circostanza secondo cui un altro assicurato non sarebbe
stato sanzionato per mancate ricerche in condizioni del tutto simili a quelle
del ricorrente, va precisato che, anche qualora il caso fosse del tutto
analogo, l’assicurato non potrebbe ricavarne nessuna pretesa diretta visto che
non è per nulla dimostrato che vi sia una prassi illegale degli URC, da cui ci
si è discostati solo nella presente fattispecie (cfr. al riguardo le dettagliate
argomentazioni del TFA in DLA 1998 pag 253-254 ).
2.10
Per quanto
concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato dieci giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Visto che
è stato stabilito che l’insorgente non era tenuto a compiere ricerche durante
il periodo dal 15 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 (cfr. consid. 2.8.), la
penalità di dieci giorni irrogata dall’amministrazione non rispetta il
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta.
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in
disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese
(cfr. consid. 2.5.).
Di
conseguenza, tutto ben considerato, l’assicurato va sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione per otto giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 19 aprile 2007 dell’URC di __________ è riformata
nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per otto giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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