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Decisione

38.2007.35

Nessun interesse degno di protezione a inoltrare un ricorso contro l'assegnazione. Manca l'opposizione contro la sanzione che eventualmente seguirà.

31 maggio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I giorni di assenza ingiustificata dal provvedimento non sono

indennizzati.

Considerandi

II mancato inizio o l'interruzione ingiustificata del

provvedimento è sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità (art.

30.

cpv. 1 lett. d LADI).

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione

scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il

riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, entro 30

giorni dalla notifica a:

Ufficio regionale di

collocamento

____________________

__________

L'opposizione, redatta in lingua italiana, deve indicare quale

decisione è chiesta invece di quella impugnata (ricevuta), contenere una breve

motivazione e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

All'opposizione dovrà essere allegata la decisione impugnata (ricevuta) e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Gli eventuali mezzi di prova devono

essere allegati, per quanto possibili. Il termine di 30 giorni per l'impugnazione

è sospeso dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo

alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso." (Doc. A1)

1.2

Contro la

decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale

rileva in particolare:

" La

scelta di rivolgermi direttamente al Tribunale delle assicurazioni è dovuta

alla clausola sotto la voce "Rimedi

giuridici" della decisione in allegato che non mi conferisce il diritto di inoltrare opposizione scritta se esula dal contesto di eventuali

disposizioni riguardanti il riconoscimento

delle spese di partecipazione al provvedimento.

(…)

Sono veramente spaventato all'idea di dover

passare anche solo una giornata in più nel laboratorio della __________ perché nessuno si è

mai premurato di istruirmi o sensibilizzarmi

sulla prevenzione degli infortuni in questo contesto lavorativo. Nutro seri dubbi sul rispetto delle norme di sicurezza che

sembrano venir sistematicamente infrante. Ho lavorato per dodici anni in un'azienda seria dove c'erano

disposizioni molto precise rivolte

alla prevenzione degli infortuni, quindi non sono del tutto all'oscuro

sull'argomento. L'aerazione dei

locali è per giunta inadeguata e una gran quantità di polveri fini svolazza indisturbata

all'interno dei locali che occupiamo. Tengo a precisare che al momento della redazione della presente frequento il

POT da due settimane e che prima di esprimere questi giudizi mi sono premurato di sondare la scena di persona.

Le motivazioni

esposte dal consulente, obbligandomi a seguire questo provvedimento, non sono per niente pertinenti. II mio ritmo di

vita non è degenerato a seguito della disoccupazione:

faccio sport regolarmente, non sono depresso e la mia determinazione a realizzare le mie aspirazioni è più forte

che mai. La presente ne è sicuramente una conferma.

II mio Curriculum Vitae non dà spazio a dubbi circa la mia flessibilità, né alla mia mobilità mentale o fisica. Mi sono sempre e costantemente (periodo di disoccupazione compreso) prodigato per lo sviluppo delle mie facoltà. La mia

collaborazione con gli altri e la mia motivazione personale non possono essere

messi in dubbio da chi mi conosce solo superficialmente.

La mia puntualità, la mia precisione e la mia organizzazione sono parte integrante della mia personalità, al

punto che fanno spesso invidia a chi le nota.

Il mio consulente non potrà mai

asserire che sia mai arrivato in ritardo anche ad uno solo dei nostri

colloqui (anzi mi sono sempre presentato in anticipo) e potrà solo confermare la precisione con la quale

preparo i nostri appuntamenti di consulenza. L'unica spiegazione logica che posso dare a questa sua presa di

posizione è un clamoroso errore di valutazione.

Ho l'atroce

presentimento che il provvedimento sia finalizzato a minare la mia autostima (alla lunga mi porterebbe sicuramente alla

depressione) e ad impedirmi di effettuare normalmente le mie impellenti ed importantissime

ricerche d'impiego rispettando uno standard di qualità elevato.

Visto l'articolo 16

cpv. 2 alle lettere b. e d. LADI, non sono tenuto ad

accettare l'occupazione impostami perché

inadeguata. Date le circostanze la firma sulla presente annulla inequivocabilmente le precedenti,

inerenti all' "accordo" sulla mia partecipazione al POT. Non posso che rinnovare quindi il mio invito al signor __________ di

rivedere la decisione 211571902 a/più presto esonerandomi

dalla misura attiva in questione, affinché il danno già arrecato a me ed ai contribuenti, dei tutto i ari circa il modo in cui vengono utilizzate le risorse finanziarie che apportano, sia minimo." (Doc. I)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002.

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

In virtù

dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata

propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

a. frequentare

corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano

la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare

a discussioni o sedute d’orientamento; nonché

c. fornire

i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza

di un’occupazione.

Secondo

l’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di

un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e

impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.

L’art.

85b cpv. 1 LADI stabilisce ancora che i Cantoni creano uffici regionali a cui

affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro.

2.3

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza

revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha

sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta

infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,

anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,

in FF 2001 pag. 1972).

In

particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al

riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così

espresso:

"

(...)

2.1

Nell'ambito

della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI

(art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­organizzazione sistematica e,

parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re

B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale

concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967

segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid.

3.

). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo

contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di

disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici

regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro,

dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali

(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

La

giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,

sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre

applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

2.4

Il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA), in una decisione del 10 settembre 1997,

pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la

precedente istanza sia ingiustamente entrata nel merito di un rimedio

giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni annulla la decisione di

tale istanza ed accerta che non si può entrare nel merito del rimedio giuridico

in mancanza di un presupposto processuale.

Se un

ufficio del lavoro pronuncia la sospensione del diritto alle indennità poiché

l’assicurato ha disatteso le istruzioni del competente ufficio del lavoro di

frequentare un corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione

in merito ai giorni di sospensione va esaminata pure la questione di sapere se

le istruzioni furono date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del

lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi è

interesse degno di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso

di perfezionamento possano essere impugnate a titolo indipendente.

Nel caso

di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale

che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro

una decisione che lo obbligava a frequentare un corso.

Il

Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si

sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il

corso fosse o meno giustificato.

In

quell’occasione il TFA ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era

entrata nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che:

"

(...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts

kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der

Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von

Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45

Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen

zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn

ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit

nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu

besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale

Amtstelle die Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2

AVIG). Gegen solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der

Beschwerdeweg offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im

Anschluss an den Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer

zumutbaren zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die

entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die

zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden:

Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung,

weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen

Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung

der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die

fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so,

dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie

ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom

30.

September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen

Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten.”

(cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag.

38)

Questa

giurisprudenza è stata confermata in un’altra sentenza, pubblicata in DLA 2004

pag. 282 seg., nella quale l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato tenuto a

seguire un corso di perfezionamento o a partecipare a un programma di

occupazione temporanea non ha alcun interesse legittimo a contestare la

relativa decisione di assegnazione. Se, ingiustificatamente, egli non si

conforma a questa decisione, il suo diritto all'indennità viene sospeso.

Soltanto dopo che egli avrà interposto ricorso contro la decisione di

sospensione, il Tribunale verificherà, a titolo pregiudiziale, se

l'assegnazione al corso o al programma di occupazione temporanea sia stata

pronunciata a giusta ragione.

2.5

Nell’evenienza

concreta, alla luce della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr.

consid. 2.4.), un ricorso davanti al TCA può essere interposto soltanto contro

la sanzione che farà eventualmente seguito alla mancata partecipazione o, in

questo caso, all’abbandono alla misura inerente al mercato del lavoro.

Un

assicurato può invece contestare le prestazioni fornitegli durante la

frequentazione della misura inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta

comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999, nella causa M.M.).

L'URC di __________

nella sua decisione del 3 marzo 2006 ha del resto precisamente indicato che:

"Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta ma

solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del

rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico"

(cfr. consid. 1.1).

Di

conseguenza il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile per

mancanza di interesse degno di protezione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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