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Decisione

38.2007.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 agosto 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2.4. Nella

presente fattispecie la domanda d'indennità per insolvenza è stata inoltrata per

pretese salariali relative al periodo 1° marzo 2005 – 15 aprile 2005 (cfr. Doc.

10).

Dagli

atti dell'incarto risulta che il 17 febbraio 2005 l'assicurata è entrata nella __________

come socia, senza diritto di firma, con una quota di fr. 5'000.- su 20'000.-

(socia e gerente con una quota di fr. 15'000.- era invece __________; cfr. Doc.

8 e 8a).

Il

contratto societario è stato sottoscritto il 16 febbraio 2005 (cfr. Doc. 3a).

RI

1 ha iniziato a lavorare per la __________ dal 1° marzo 2005 in qualità di

cameriera/banconista (salario lordo mensile di fr. 3'200, cfr. Doc. 16).

Il

31 marzo 2005 l'assicurata ha scritto a __________ dichiarando di volere uscire

dalla società, alle condizioni figuranti nel contratto del 15 febbraio 2005,

"non essendo stato possibile trovare un'equa collaborazione nella gestione

del locale". RI 1 ha chiesto il versamento di fr. 20'000.- entro 10 giorni

(cfr. Doc. 3b).

La

__________ ha considerato questo scritto anche quale disdetta immediata del

rapporto di lavoro (cfr. Doc. 3c, lettera del 4 aprile 2005).

L'assicurata,

ritenendo di non avere sciolto il contratto di lavoro con effetto immediato, si

è presentata sul posto di lavoro per svolgere la sua attività lavorativa ma è

stata allontanata (cfr. Doc. 26 punto 5).

Considerandi

Di

conseguenza RI 1 ha inoltrato un'istanza in Pretura nella quale ha rivendicato

il diritto al "salario" da parte del datore di lavoro fino al 15

aprile 2005 (in considerazione del termine di disdetta di 15 giorni nel periodo

di prova di tre mesi, cfr. Doc. 16 e Doc. 26).

Il

17.

marzo 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha parzialmente accolto

l'istanza dell'assicurata, confermando in particolare il diritto alle

prestazioni fino al 15 aprile 2005 (cfr. Doc. 1a-1c).

Alla

luce dei fatti appena esposti e richiamata la giurisprudenza federale in

precedenza riassunta (cfr. consid. 2.3) questo Tribunale ritiene che, a

ragione, la Cassa ha negato all'assicurata il diritto all'indennità per

insolvenza per il periodo durante il quale essa era socia della Società __________

e cioè fino alla fine del mese di marzo 2005.

La

questione di sapere se per l'assicurata il diritto all'indennità per insolvenza

è escluso per principio anche per il periodo successivo, visto che come

sostiene l'amministrazione la ricorrente "risulta tuttora socia, senza

diritto di firma, con una partecipazione finanziaria del 25% della Società __________

in liquidazione", o se, come sostiene il suo rappresentante, gli

avvenimenti hanno dimostrato che l'assicurata "non aveva alcuna

possibilità di influenzare le scelte di politica aziendale" può rimanere

irrisolta (sul tema cfr. consid. 2.3 in fine).

Infatti

anche volendo ritenere che l'assicurata non doveva più essere per principio

esclusa dal diritto all'indennità per insolvenza, la prestazione deve esserle

comunque negata visto che questa prestazione copre solo dei crediti salariali

per un'attività lavorativa effettivamente prestata e non le pretese per un

licenziamento con effetto immediato ingiustificato (cfr. STCA 38.2006.80 del 7

febbraio 2007; SVR 2005 ALV Nr. 10; DLA 2003 pag. 255; B. Rubin,

"Assurance-chômage", Ed. Schulthess SA, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006,

pag. 549).

La

decisione su opposizione del 25 aprile 2007 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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