38.2007.36
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9 agosto 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
38.2007.36
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, TCA
Titolo:
Negata indennità per insolvenza: l'assicurata era socia della Sagl. Inoltre tale prestazione copre solo dei crediti salariali per un'attività lavorativa effettivamente prestata e non le pretese in caso di licenziamento con effetto immediato ingiustificato, come verificatosi in concreto.
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 51 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.36
dc/gm
Lugano
9 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 29 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 aprile
2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 25 aprile 2007 (cfr. Doc. 4) la Cassa CO 1 (in
seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 21 marzo 2007 con la quale ha
respinto la domanda di insolvenza in quanto l'assicurata poteva influenzare
risolutivamente la decisione del datore di lavoro:
"
(...)
Infatti, la sua funzione di socia, iscritta a
Registro di Commercio senza diritto di firma, ma con una quota societaria di
fr. 5'000.--, le permetteva un'ampia visione dell'andamento della Società,
motivo per il quale la situazione finanziaria della stessa non poteva esserle
sconosciuta. (...)" (cfr. Doc. 6a)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore ritiene che RI 1 "non aveva alcun potere decisionale,
benché socia con una quota minoritaria, e soprattutto non un potere in grado di
permettere la formazione delle decisioni aziendali delle quali non è mai stata
tenuta al corrente".
La ricorrente ritiene
dunque di avere diritto all'indennità per insolvenza (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 15 giugno 2007 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr.
Doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Il cpv. 2
di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il
contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI é identico a quello dell’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI.
In una
decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra
l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv.
3 lett. c LADI é applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di
cui all’art. 51 LADI.
2.3. Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto
all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi
finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si
sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die
Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA
ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al
vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OAD, si deve riconoscere che il diritto è
escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una
sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha
stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di
un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone
effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la
nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad
un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta
con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era
chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a
due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta
Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente
membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.
716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio
di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia
necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate
all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006).
Questa
giurisprudenza è poi stata estesa ai soci di una Sagl. Ad esempio in una
sentenza C 102/04 del 15 giugno 2005, l’Alta Corte ha, in particolare, sottolineato
che:
" (…)
Pour les membres du conseil d'administration, le
droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer
plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société
(cf. ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). Il doit en
aller de même avec les associés d'une Sàrl. En effet, conformément à l'art. 811
al. 1 CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à
responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation
de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le
législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société
doivent également en assumer la direction. A ce titre, les associés,
respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
d'une société anonyme (arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et les
références). (...)".
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza C 192/05 del 17 novembre 2006
nella quale il TFA ha rilevato:
" (...)
3.2 Selon les dispositions légales régissant
l'organisation de la société à responsabilité limitée, les associés ont non
seulement le droit mais l'obligation de participer à la gestion de la société
(art. 811 al. 1 CO). En édictant cette disposition, le législateur est parti du
principe que les personnes qui détiennent la société doivent également en
assumer la direction (Watter, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Obligationenrecht II, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, rem. 2 ad art. 811 CO,
p. 1377; von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in: Zürcher
Kommentar, tome 5c, Zurich 1965, rem. 1 ad art. 811 CO, p. 439). A ce
titre, les associés, respectivement les associés gérants lorsqu'il en a été
désigné, occupent collectivement une position comparable à celle du conseil
d'administration d'une société anonyme (Watter, op. cit., rem. 2 ad art. 811
CO, p. 1377; voir également arrêts R. du 22 novembre 2002 [C 37/02] et B.
du 30 août 2001 [C 71/01]). A l'instar des administrateurs d'une SA (ATF 122 V 273 consid. 3), l'époux de l'intimée disposait ex lege du pouvoir de fixer
les décisions de gestion et de représentation que la société était amenée à
prendre notamment comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer
considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette circonstance
permet à elle seule d'exclure le droit aux indemnités de chômage, sans qu'il
soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités que le
conjoint de l'intimée exerçait concrètement au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3).
3.3 Contrairement à l'avis des premiers juges, la
caisse n'avait donc pas à vérifier quels étaient concrètement les pouvoirs du
conjoint de l'intimée sur les décisions de la société au moment où elle a été
licenciée, ni s'il les avait conservés par la suite. En particulier, il n'y
avait pas lieu d'établir si, comme prétendu par l'intimée, son conjoint avait
été écarté de la société par les propriétaires économiques de celle-ci au mois
de février 2004, ce dont on peut d'ailleurs légitimement douter dès lors qu'il
a lui-même signé, le 23 avril 2004, l'attestation d'employeur retournée à la
caisse dans le cadre de la demande d'indemnité de son épouse et qu'à ce jour
encore, il demeure inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant
de la société. Au demeurant, l'intimée n'a produit aucune pièce établissant le retrait
des pouvoirs de gérant attribués à son conjoint (cf. art. 811 al. 1 et 2 CO).
Par ailleurs, l'argument de l'intimée selon lequel
son époux ne disposait concrètement d'aucun pouvoir décisionnel en raison de sa
participation minoritaire au capital social de la société n'est pas non plus
convaincant.
Dès lors que les pouvoirs de gestion et de
représentation de la société avaient été attribués à son conjoint (art. 811
al. 2 CO), celui-ci avait le droit - de par la loi et donc indépendamment
de toute répartition du capital social - d'accomplir au nom de celle-ci tous
les actes que pouvait impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO en rel. avec
l'art. 814 al. 1 CO) et notamment celui de réengager l'intimée. Il était ainsi
en mesure d'influencer la perte de travail subie par cette dernière, rendant
son chômage difficilement contrôlable. Dans cette mesure, l'intimée est exclue du
cercle des ayants droit à l'indemnité de chômage. Le jugement entrepris n'est
donc pas conforme au droit fédéral et le recours se révèle bien fondé."
Il TFA, una sentenza
pubblicata in DTF 126 V 134 e confermata in DLA 2000, pag. 176, ha inoltre
stabilito che ai fini di determinare il momento dell'uscita dal consiglio di
amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con la
giurisprudenza relativa all'art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal
consiglio di amministrazione, e non quella della cancellazione dell'iscrizione
nel Registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio.
Il
diritto all'indennità per insolvenza dev'essere negato giusta l'art. 51 cpv. 2
LADI pure per i periodi posteriori all'uscita dal consiglio di amministrazione
qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano
esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto.
Infine
in una sentenza C 175/04 del 29 novembre 2005 l'Alta Corte ha rilevato:
" (...)
De jurisprudence constante,l'inscription de l'assuré
au registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour
déterminer s'il occupe une position assimilable à celle d'un employeur (parmi
d'autres : arrêt K. du 8 juin 2004, C 110/03, cité par la recourante); la
radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a
quitté la société.
Il s'ensuit que les faits que l'intimé invoque (la
dissolution de la sàrl ainsi que l'ouverture de la faillite de cette société)
ne lui sont d'aucun secours, car il n'avait ni quitté définitivement
l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni rompu tout lien avec la
sàrl postérieurement à la décision du 2 janvier 2002. Devenu liquidateur de la
sàrl (cf. art. 823 CO) à partir du mois d'avril 2002, l'intimé avait conservé
des prérogatives analogues à celles dont il disposait précédemment. En
particulier, il était chargé de la gestion et de la représentation de la
société en liquidation, avec pouvoir d'accomplir tous les actes qui entraient
dans le cadre du but de la liquidation, y compris, le cas échéant, de nouvelles
opérations (cf. Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, p. 369).
En d'autres termes, le statut de liquidateur de la
sàrl (qui a perduré depuis l'ouverture de la faillite, le 1er juillet 2003), a
eu pour effet de maintenir l'intimé dans le cercle des personnes qui fixent les
décisions de l'employeur ou qui les influencent de manière déterminante. De ce
chef, il n'a pas droit à l'indemnité, ce que la jurisprudence a d'ailleurs déjà
admis dans des affaires analogues concernant des liquidateurs (DTA 2002 p. 185 consid.
3c [arrêt S. du 19 mars 2002, C 373/00]; arrêt G. du 12 septembre 2005, C
131/05). (...)"
Fatti
2.4. Nella
presente fattispecie la domanda d'indennità per insolvenza è stata inoltrata per
pretese salariali relative al periodo 1° marzo 2005 – 15 aprile 2005 (cfr. Doc.
10).
Dagli
atti dell'incarto risulta che il 17 febbraio 2005 l'assicurata è entrata nella __________
come socia, senza diritto di firma, con una quota di fr. 5'000.- su 20'000.-
(socia e gerente con una quota di fr. 15'000.- era invece __________; cfr. Doc.
8 e 8a).
Il
contratto societario è stato sottoscritto il 16 febbraio 2005 (cfr. Doc. 3a).
RI
1 ha iniziato a lavorare per la __________ dal 1° marzo 2005 in qualità di
cameriera/banconista (salario lordo mensile di fr. 3'200, cfr. Doc. 16).
Il
31 marzo 2005 l'assicurata ha scritto a __________ dichiarando di volere uscire
dalla società, alle condizioni figuranti nel contratto del 15 febbraio 2005,
"non essendo stato possibile trovare un'equa collaborazione nella gestione
del locale". RI 1 ha chiesto il versamento di fr. 20'000.- entro 10 giorni
(cfr. Doc. 3b).
La
__________ ha considerato questo scritto anche quale disdetta immediata del
rapporto di lavoro (cfr. Doc. 3c, lettera del 4 aprile 2005).
L'assicurata,
ritenendo di non avere sciolto il contratto di lavoro con effetto immediato, si
è presentata sul posto di lavoro per svolgere la sua attività lavorativa ma è
stata allontanata (cfr. Doc. 26 punto 5).
Considerandi
Di
conseguenza RI 1 ha inoltrato un'istanza in Pretura nella quale ha rivendicato
il diritto al "salario" da parte del datore di lavoro fino al 15
aprile 2005 (in considerazione del termine di disdetta di 15 giorni nel periodo
di prova di tre mesi, cfr. Doc. 16 e Doc. 26).
Il
17.
marzo 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha parzialmente accolto
l'istanza dell'assicurata, confermando in particolare il diritto alle
prestazioni fino al 15 aprile 2005 (cfr. Doc. 1a-1c).
Alla
luce dei fatti appena esposti e richiamata la giurisprudenza federale in
precedenza riassunta (cfr. consid. 2.3) questo Tribunale ritiene che, a
ragione, la Cassa ha negato all'assicurata il diritto all'indennità per
insolvenza per il periodo durante il quale essa era socia della Società __________
e cioè fino alla fine del mese di marzo 2005.
La
questione di sapere se per l'assicurata il diritto all'indennità per insolvenza
è escluso per principio anche per il periodo successivo, visto che come
sostiene l'amministrazione la ricorrente "risulta tuttora socia, senza
diritto di firma, con una partecipazione finanziaria del 25% della Società __________
in liquidazione", o se, come sostiene il suo rappresentante, gli
avvenimenti hanno dimostrato che l'assicurata "non aveva alcuna
possibilità di influenzare le scelte di politica aziendale" può rimanere
irrisolta (sul tema cfr. consid. 2.3 in fine).
Infatti
anche volendo ritenere che l'assicurata non doveva più essere per principio
esclusa dal diritto all'indennità per insolvenza, la prestazione deve esserle
comunque negata visto che questa prestazione copre solo dei crediti salariali
per un'attività lavorativa effettivamente prestata e non le pretese per un
licenziamento con effetto immediato ingiustificato (cfr. STCA 38.2006.80 del 7
febbraio 2007; SVR 2005 ALV Nr. 10; DLA 2003 pag. 255; B. Rubin,
"Assurance-chômage", Ed. Schulthess SA, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006,
pag. 549).
La
decisione su opposizione del 25 aprile 2007 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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