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38.2007.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 aprile 2007Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito

di malattia, infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione

consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente

mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione

contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a

quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né

dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o

infortuni.

Ai fini

di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel

caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di

malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata

nel tempo (cfr. DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001

pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

La

fattispecie di cui all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui

agli art. 15 cpv. 2 LADI e 15 cpv. 3 OADI.

Il TFA ha

ricordato che questi disposti sono applicabili in caso di impedimento durevole

e importante della capacità lavorativa e di guadagno. L'art. 15 cpv. 3 OADI

prevede l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione, di anticipare

prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente

inidoneo al collocamento e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste

prestazioni sono soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui

l'assicurazione per l'invalidità conceda successivamente una rendita.

Un

impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane

almeno un anno (cfr. Nussabaumer, op. cit., N. 225).

Per

contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità

lavorativa temporanea.

La norma

prevista dall'art. 28 cpv. 4 LADI, secondo cui l'assicurato ha diritto

all'intera indennità giornaliera se la capacità lavorativa è di almeno il 75%,

e alla mezza indennità se la capacità lavorativa è di almeno il 50%, non

presuppone che l'assicurato abbia già esaurito il proprio diritto all'indennità

in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Inoltre, questo disposto viene applicato

indipendentemente dal fatto che l'inizio dell'incapacità lavorativa è

precedente o successivo alla disoccupazione.

Con

quest'ultima disposizione si vuole quindi indennizzare ancora la capacità

lavorativa residua o recuperata dell’assicurato che può ancora essere sfruttata

sul mercato del lavoro (cfr. DLA 1995 pag. 168 consid. 3. b) bb); Nussbaumer,

op. cit., Nr. 362).

Secondo

la legge, come visto, il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione è

dato “al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale

o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro”.

Per ogni

singolo caso di malattia l’indennità giornaliera di disoccupazione è pagata una

sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni dopo l’inizio dell’inabilità

(cfr. Nussbaumer, op. cit., Nr. 360; Gehrards, op. cit., pag. 341 n° 24).

In altre

parole per ogni caso di malattia solo i primi 30 giorni sono indennizzabili.

Come

“singolo caso” di malattia si considera di principio non solo l’inizio vero e

proprio della malattia, ma pure ogni “ricaduta” (cfr. G. Gehrards, op. cit.,

pag. 341 n° 25).

2.6. RI 1 si è nuovamente

iscritto in disoccupazione il 12 ottobre 2005, ricercando un impiego a tempo

pieno quale meccanico di automobili (cfr. doc. 31; A).

Questa

Corte, con sentenza del 7 giugno 2006, peraltro richiamata dall’insorgente

nell’impugnativa di ricorso (cfr. doc. I), ha accolto il ricorso inoltrato

dall’assicurato contro la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del

lavoro il 22 febbraio 2006 con cui era stato ritenuto inidoneo al collocamento

a fare tempo dal 1° dicembre 2005. Il TCA ha, segnatamente, considerato violato

l’art. 43 cpv. 3 LPGA, in quanto l’amministrazione ha stabilito l’inidoneità al

collocamento oggettiva dell’assicurato fondandosi principalmente sul rapporto

peritale del 23 dicembre 2005 della Dr. med. __________ redatto sulla sola base

degli atti senza che al ricorrente fosse assegnato un adeguato termine per

sottoporsi a un esame da parte del medico fiduciario, con la comminatoria che

in caso contrario la Dr. med. __________ si sarebbe eventualmente pronunciata

facendo riferimento alla documentazione in possesso dell’amministrazione e

quest’ultima avrebbe deciso sulla base degli atti a disposizione.

Gli atti

sono stati rinviati all’amministrazione per procedere a ulteriori accertamenti

(cfr. consid. 1.1.).

La

Sezione del lavoro, il 21 giugno 2006, ha fissato all’assicurato un ultimo

termine di cinque giorni per prendere contatto con il medico fiduciario

dell’amministrazione, Dr. med. __________ __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia (cfr. doc. 27).

Il

ricorrente ha dato seguito a quanto indicatogli dalla Sezione del lavoro il 26

giugno 2006 (cfr. doc. 21).

La Dr.

med. __________, dopo aver visitato l’insorgente il 7 luglio 2006, ha redatto

un nuovo rapporto peritale (cfr. doc. 21; 16).

Dallo

stesso, datato 31 luglio 2006, risulta, in primo luogo, che la dottoressa, il

10 luglio 2006, ha avuto un colloquio telefonico con il medico curante, Dr.

med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

Da tale

colloquio è emerso che il Dr. med. __________ ha in cura l’assicurato dal mese

di gennaio 2006, che inizialmente le consultazioni erano 2/3 volte alla

settimana e in seguito una volta al mese, che il suo stato psichico è

notevolmente migliorato e che dopo avere presentato una totale inabilità al

lavoro nel periodo dal 17 gennaio al 9 aprile 2006, dal 10 aprile 2006 ha

riacquistato una parziale abilità al lavoro (50%) a tempo indeterminato.

In

secondo luogo, che alle domande postele dalla Sezione del lavoro essa ha

risposto come segue:

"1. Dal mese di novembre 2005 a tutt’oggi, come valuta la

capacità

lavorativa dell’assicurato, segnatamente la possibilità di

svolgere un’attività lavorativa dipendente, rispettivamente di frequentare

degli eventuali provvedimenti del mercato del lavoro (p.es. programmi d’occupazione

temporanea, corsi di formazione) assegnati dall’amministrazione (p.f.

dettagliare la risposta)?

Dal novembre 2005 al 09.04.2006 il Signor RI

1 era inabile al lavoro al 100%. Questo sulla base della mia valutazione del

dicembre 2005 e sui certificati medici redatti dallo psichiatra curante, Dr.

med. __________, dal 17.01 al 09.04.2006.

Dal 10.04.2006 a tempo indeterminato egli è

inabile al lavoro al 50%.

Egli sarebbe in grado di frequentare

programmi d’occupazione temporanea, come possono essere provvedimenti del

mercato del lavoro, al momento con un pensum del 50%.

Un corso di formazione invece gli causerebbe

probabilmente troppo stress con la probabilità di una ricaduta.

Considerandi

2.

Nella

misura in cui l’assicurato fosse abile al lavoro (attualmente o in passato,

eventualmente distinguendo i differenti periodi), vi sono delle limitazioni di

carattere medico al genere di attività che l’assicurato può/poteva svolgere

(p.f. precisare, nel limite del possibile caratteristiche positive o negative

del genere di attività)?

L’assicurato attualmente è abile al lavoro

al 50%. Più che delle limitazioni di carattere medico al genere di attività, ci

sarebbero limitazioni ambientali.

Egli, avendo un atteggiamento un po’ chiuso

e provocante, necessiterebbe di un posto di lavoro in cui egli venga ben

accolto, trattato bene ed aiutato.

3.

Quale evoluzione è prevedibile a

breve/medio termine (3-6 mesi)?

Premesso, che egli continui la terapia

psichiatrica, è prevedibile al breve/medio termine che egli riesca a mantenere

una capacità lavorativa del 50%. In questo periodo un aumento della capacità

lavorativa oltre il 50% non è molto probabile.” (Doc. 16)

Il 3

agosto 2007 l’amministrazione ha invitato il patrocinatore del ricorrente a

trasmetterle copia dei certificati medici stilati dal Dr. med. __________ nel

2006.

e menzionati nel rapporto della dr. med. __________ (cfr. doc. 14).

L’8

agosto 2006 l’assicurato personalmente, dopo che il 26 giugno 2006 aveva

sottoscritto la dichiarazione di svincolo dal segreto medico nei confronti del

medico curante, Dr. med. __________ (cfr. doc. 22), ha ritirato il proprio

consenso a liberare dal segreto professionale i medici curanti (cfr. doc. 13).

L’avv. RA

1, il 19 settembre 2006, ha inviato alla Sezione del lavoro alcuni certificati

medici relativi al suo assistito. Più precisamente, due attestati del 18 e del

25.

gennaio 2006 del Dr. med. __________, medicina interna FMH, da cui si evince,

per quanto qui rilevante, che l’assicurato, a causa di problemi di salute, nel

mese di gennaio 2006 era seguito dallo psichiatra Dr. med. __________ (cfr.

doc. 7, 8), nonché un rapporto del 2 maggio 2006 del Dr. med. __________, in

cui è stato indicato che:

"

Con il presente certifico che il summenzionato

risulta in cura specialistica presso il sottoscritto a decorrere dal giorno 17

gennaio 2006. Egli è sottoposto ad un trattamento basato su colloqui di

sostegno regolari e sulla somministrazione di una terapia psicofarmacologica.

Il paziente si è fino a questo momento attenuto alle disposizioni terapeutiche

indicategli dalle quali ha tratto beneficio. Al momento attuale il Sig. RI 1

denota uno stato psichico e comportamentale ben compensato e un tono dell’umore

eutimico. A mio avviso il paziente, nel caso continui ad attenersi alle

prescrizioni terapeutiche fin qui adottate con successo, è in grado di

garantire una buona capacità operativa in vari ambiti compresi quelli connessi

con l’espletamento di mansioni militari, segnatamente la conduzione e la

riparazione di autoveicoli avendone una competenza specifica in qualità di

meccanico d’auto diplomato.” (Doc. 6)

Fondandosi

sul rapporto peritale del 31 luglio 2006 della Dr. med. __________, che, come

visto, è stato allestito dopo avere interpellato il Dr. med. __________,

psichiatra curante dell’assicurato, e avere visitato quest’ultimo, la Sezione

del lavoro, con decisione formale del 3 ottobre 2006, confermata con decisione

su opposizione del 27 novembre 2006, ha ritenuto applicabile al ricorrente

l’art. 28 cpv. 1 LADI per il periodo dal 1° dicembre 2005 al 9 aprile 2006 e l’art.

28.

cpv. 4 LADI a decorrere dal 10 aprile 2006 (cfr. consid. 1.2.; doc. A; 3).

L’assicurato,

nell’atto ricorsuale, ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione,

sostenendo, segnatamente, che la decisione su opposizione impugnata viola il

principio della legalità, nonché risulta arbitraria e adottata abusando del

potere di apprezzamento dell’autorità giudicante. L’insorgente ha pure

precisato che il provvedimento in questione è stato assunto in netto contrasto

con le prove acquisite agli atti, e meglio in contraddizione coi certificati

medici all’inserto (al riguardo egli ha indicato che agli atti vi sono le prove

di un’inabilità temporanea al lavoro unicamente a far tempo dal 17 gennaio 2006

e non prima), dimenticandosi delle ricerche di impiego effettuate nel corso del

mese di dicembre 2005.

Il

ricorrente ha poi puntualizzato che la Sezione del lavoro, avendo nella

precedente procedura contravvenuto alla legge, fondandosi principalmente sul rapporto

del 23 dicembre 2005 della Dr. med. __________ redatto sulla sola base degli

atti e in violazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, come stabilito dal TCA con la

sentenza del 7 giugno 2006, non può ora basarsi su tale rapporto per attestare

una capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta.

2.7

Il TCA,

chiamato ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che il

fatto di avere ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 17 gennaio

al 9 aprile 2006 e al 50% a decorrere dal 10 aprile 2006 non presta il fianco a

critiche.

In

effetti è il medico psichiatra curante, Dr. med. __________, stesso che ha

attestato che dal 17 gennaio al 9 aprile 2006 l’insorgente ha presentato una

totale inabilità lavorativa e che dal 10 aprile 2006 egli ha riacquistato una

parziale abilità al lavoro (50%) a tempo indeterminato (cfr. doc. 16).

E’ vero

che questa valutazione risulta dal referto peritale del 31 luglio 2006 della

Dr. med. __________, la quale ha indicato di avere avuto, il 10 luglio 2006, un

colloquio telefonico con il Dr. med. __________.

E’

altrettanto vero, però, che non vi è alcun motivo per dubitare di quanto

riportato dal medico psichiatra fiduciario dell’amministrazione.

Da un

lato, in quanto il Dr. med. __________, nel proprio certificato del 2 maggio

2006, ha comunque dichiarato che il ricorrente ha iniziato a essere in sua cura

dal 17 gennaio 2006 e che è stato sottoposto a un trattamento basato su

colloqui di sostegno regolari e sulla somministrazione di una terapia

psicofarmacologica, da cui ha tratto beneficio (cfr. doc. 6).

Inoltre, nel

maggio 2006, il Dr. med. __________ ha indicato che l’assicurato “è in grado

di garantire una buona capacità operativa in vari ambiti, compresi quelli

connessi con l’espletamento di mansioni militari, segnatamente la conduzione e

la riparazione di autoveicoli”, nel caso in cui, tuttavia, “continui ad

attenersi alle prescrizioni terapeutiche fin qui adottate con successo”

(cfr. doc. 6). Ciò implica che senza il trattamento, e quindi anche nelle prima

fasi dello stesso, l’insorgente non poteva garantire una capacità al lavoro.

In

proposito è utile evidenziare che nel caso di una valutazione retrospettiva

della capacità lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi,

va data particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su

questo punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden

Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung,

Band 45, St. Gallen 1999, STCA del 14 settembre 2006 nella causa G.,

32.2005

, consid. 2.7.).

Non va,

del resto, dimenticato che è l’insorgente medesimo che non ha permesso alla

Sezione del lavoro in primis e al TCA in seguito di ottenere ulteriori conferme

presso il Dr. med. __________ stesso.

Riguardo

al rifiuto di svincolare il medico psichiatra curante dal segreto professionale

questa Corte si chinerà, in ogni caso, più ampiamente nei prossimi considerandi.

Dall’altro,

poiché il ricorrente stesso nel ricorso ha precisato che “l’inabilità al

lavoro al 100%, sulla base delle risultanze concrete, dovrebbe semmai essere

stabilita unicamente a far tempo dal 17 gennaio 2006 così come risulta

inequivocabilmente dal certificato del Dottor __________ già agli atti” e

che “acquisite agli atti vi sono le prove di un’inabilità temporanea al

lavoro, unicamente a far tempo dal 17 gennaio 2006” (cfr. doc. I pag. 7,

8).

2.8

Contestata

resta, dunque, l’inabilità lavorativa per il lasso di tempo dal 1° dicembre

2005.

al 16 gennaio 2006.

Preliminarmente,

per quanto concerne il rifiuto sia di svincolare dal segreto professionale il

Dr. med. __________, che di inviare i certificati medici allestiti da questi in

relazione all’incapacità al lavoro dell’assicurato e menzionati nel rapporto

peritale del 31 luglio 2006 della Dr. med __________, va segnalato che l'art.

28.

cpv. 3 LPGA, relativo alla collaborazione nell'esecuzione, prevede che:

"

Chi pretende prestazioni

assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi,

segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi

ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano

necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi

servizi sono tenuti a dare le

informazioni."

Inoltre

giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA:

"

Se l’assicurato o altre

persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in

modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,

l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in

materia."

L'art. 28

cpv. 3 LPGA, in pratica, implica che gli assicurati che pretendono delle

prestazioni sono tenuti a svincolare terze persone dal segreto d'ufficio o

professionale, affinché queste permettano di accertare e chiarire tutti gli

elementi della fattispecie. L’autorizzazione a fornire informazioni si limita

in ogni caso ai dati rilevanti per il caso di specie. Non si può, pertanto,

pretendere che venga rilasciata un'autorizzazione generale. Al contrario,

quest’ultima deve contenere la descrizione precisa dell'oggetto sul quale

porterà l'informazione (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 28, n.

21-25).

L'art. 43

cpv. 3 LPGA, dal canto suo, parte dal presupposto che esistono dei doveri di

collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui,

considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione

del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente

all'art. 43 cpv. 2 LPGA - secondo cui se sono necessari e ragionevolmente

esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso,

l'assicurato deve sottoporvisi -, bensì anche ad altre disposizioni previste

dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che, come visto, contempla il dovere di

svincolare dal segreto delle persone tenute a dare informazioni ai sensi (cfr.

anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

La

violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel

caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

Le

sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo

diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un

termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,

né deroghe, nemmeno se risulta chiato che la persona interessata non vuole in

ogni caso adempiere questo obbligo.

L'art. 43

cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in

base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come

scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di

non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla

base degli atti è possibile emettere una decisione di merito, non va prolato un

provvedimento di irricevibilità (cfr. DTF 131 V 42; STCA del 12 maggio 2005

nella causa D., 39.2005.1; U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n. 36-41).

Nel caso

concreto la Sezione del lavoro, dopo che i propri scritti del 3 e 17 agosto

2006.

afferenti alla richiesta di produrre copia dei certificati medici stilati

dal medico curante Dr. med. __________ nel 2006 sono rimasti inevasi (cfr. doc.

11, 14) e che l’insorgente, con scritto dell’8 agosto 2006, ha revocato la

propria dichiarazione di liberare dal segreto professionale i medici curanti

(cfr. doc. 13; 22), l’8 settembre 2006, ha fissato al ricorrente un nuovo

ultimo termine di dieci giorni per dare seguito alle richieste, menzionando per

esteso quanto contemplato dall’art. 43 cpv. 3 LPGA (cfr. doc. 9).

L’assicurato

non ha prodotto i citati certificati medici, né ha svincolato lo psichiatra

affinché l’amministrazione potesse direttamente porre delle domande al medico.

La

Sezione del lavoro, il 3 ottobre 2006, ha emesso la decisione formale con cui

ha stabilito che all’assicurato, dal 1° dicembre 2005, è applicabile l’art. 28

cpv. 1 LADI.

A tale

proposito il TCA constata che l'amministrazione ha rispettato quanto previsto

dall'art. 43 cpv. 3 LPGA. Infatti essa ha inviato una diffida all'assicurato

indicandogli che se non avesse dato seguito alle sue richieste avrebbe deciso

fondandosi sugli atti disponibili. Essa, solo successivamente alla scadenza

dell’ultimo termine assegnato, ha emanato la decisione formale del 6 febbraio

2004.

(cfr. doc. 3).

La

Sezione del lavoro ha, dunque, agito correttamente in applicazione di quanto

sancito dalla LPGA.

Si

ricorda, inoltre, che l'insorgente, svincolando i medici dal segreto

professionale, avrebbe avuto la facoltà di specificare quali informazioni i

sanitari potevano rilasciare. Più precisamente l’assicurato avrebbe potuto

indicare che rilevanti erano unicamente gli elementi relativi alla sua

abilità/inabilità lavorativa, prescindendo da dati sensibili attinenti alla

diagnosi particolareggiata della propria affezione.

2.9

Per quanto

attiene invece agli obblighi dell’autorità di ricorso, in una decisione del 6

maggio 2004 nella causa S. (I 90/04), chiamata a pronunciarsi nel caso in cui

un assicurato ha sostenuto che, anche se egli aveva rinunciato a sottoporsi a

una nuova perizia medica pluridisciplinare davanti al Presidente del Tribunale,

in ogni caso il giudice avrebbe dovuto ordinare una perizia e solo in caso di

nuovo rifiuto, dopo avergli assegnato un termine e averlo reso attento delle

conseguenze, avrebbe potuto decidere sulla base degli atti, l’Alta Corte ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.

Le recourant soutient qu'en tout état de cause,

le premier juge aurait dû passer outre et ordonner tout de même une expertise.

Ce n'est qu'en cas de nouveau refus que le juge aurait pu statuer en l'état,

après mise en demeure et avertissement des conséquences.

Une telle procédure de sommation - prévue à l'art. 43 LPGA en ce qui concerne l'instruction de la

demande (cf. arrêts D. du 24 juin 2003 [I 700/02] et D. du 14 janvier 2003 [K

123/01] - ne peut pas être déduite des dispositions de l'art. 61 LPGA,

applicable à la procédure de recours devant l'autorité cantonale, ni d'un

principe général. En fait, en présence d'un

refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des

preuves sur la base des éléments du dossier (Ueli

Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, note 59 ad art.

61). Il ne peut toutefois se contenter d'examiner la décision attaquée sous

l'angle du refus de collaborer de l'intéressé et s'abstenir de tout examen

matériel de ladite décision sous l'angle des faits médicaux retenus par

l'assureur (arrêt A. du 16 novembre 2001 [U 77/01]; voir aussi RCC 1985 p.

322).

5.

5.1

En l'espèce, le premier juge n'a pas procédé à

un examen matériel de la décision attaquée. Il a certes rappelé les principes

applicables à l'évaluation de l'invalidité, mais il n'a nullement confronté ces

principes à la situation du cas concret. Il a confirmé le taux d'invalidité de

50.

pour cent retenu par l'administration au seul motif que l'assuré avait

refusé de prêter son concours à l'instruction du cas, attitude que le juge a

qualifiée «d'inadmissible» et dont il a estimé qu'elle méritait d'être

«sanctionnée par l'achèvement immédiat de l'instruction de la cause».

5.2

On l'a vu, cette manière de procéder n'est

pas conforme au droit. Dès lors que le premier juge n'a pas statué en l'état de

dossier, il convient de lui renvoyer la cause pour qu'il se prononce sous

l'angle matériel, à tout le moins sur la base des éléments de preuves dont il

dispose.

Il n'est cependant contesté ni par le premier

juge ni par l'office intimé qu'une expertise médicale est nécessaire dans le

cas présent. En procédure fédérale, le recourant, sur le vu de ses conclusions,

paraît maintenant disposé à se soumettre à cette mesure d'instruction. Il ne

saurait être déchu de son droit à la mise en oeuvre d'une expertise en raison

de son précédent refus. Ce refus - que rien ne justifiait a priori - a en

revanche une incidence, dans des situations de ce genre, sur le droit aux

dépens pour la procédure fédérale (arrêt non publié

N. du 21 février 1994 [U 127/93]; infra consid. 6.2). Il appartiendra donc à l'autorité cantonale d'ordonner

l'expertise envisagée. Si le recourant devait à nouveau - sans motif valable -

s'y opposer, l'autorité statuera sur la base du dossier. (…)." (cfr. STFA

del 6 maggio 2004 nella causa S., I 90/04; le sottolineature sono del

redattore)

La

procedura di cui all’art. 43 cpv. 3 LPGA non è, dunque, applicabile ai

procedimenti di ricorso, in quanto la stessa non è deducibile dall’art. 61

LPGA.

Il

giudice può, conseguentemente, in caso di rifiuto di collaborare, procedere

all’apprezzamento delle prove sulla base degli elementi agli atti. Egli deve in

ogni caso effettuare un esame materiale della decisione impugnata.

In

concreto, questa Corte ha chiesto espressamente al ricorrente di liberare il

Dr. med. __________ dal segreto professionale per potergli porre alcune domande

(cfr. doc. XIII).

Tuttavia

egli, tramite il proprio legale, ha comunicato di non concedere lo svincolo

postulato (cfr. doc. XIV).

Alla luce

di quanto esposto sopra, il TCA non è tenuto a seguire la procedura enunciata

all’art. 43 cpv. 3 LPGA, consistente nel diffidare per iscritto e avvertire delle conseguenze giuridiche e, dopo

aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o

chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

Questo

Tribunale non può, però, limitarsi a pronunciarsi sulla fattispecie in

considerazione dell’obbligo di collaborare violato dall’assicurato, bensì deve

esaminare materialmente la vertenza, ossia deve verificare che il provvedimento

adottato dall’amministrazione sulla base delle carte processuali a disposizione

sia o meno corretto dal profilo del merito.

2.10

Il referto

peritale del 31 luglio 2006 della Dr. med. __________ sul quale si è fondata la

Sezione del lavoro per stabilire l’inabilità al lavoro dell’assicurato nel

periodo dal 1° dicembre 2005 al 16 gennaio 2006 risulta attendibile.

Il

riferimento, contenuto nel referto del luglio 2006, al rapporto del 23 dicembre

2005.

non è censurabile.

La

valutazione del dicembre 2005 non è stata utilizzata come tale senza procedere

ad alcuna verifica e complemento.

Al

contrario, infatti, il medico fiduciario, il 7 luglio 2006, ha visitato

l’assicurato e il 10 luglio 2006 ha discusso in merito al caso del ricorrente

con il suo medico psichiatra curante, Dr. med. __________.

Il modo

di operare appena descritto ha permesso alla Dr. med. __________ di sostanziare

e trovare conferma di quanto affermato, in relazione all’inabilità lavorativa

dell’insorgente, nella propria valutazione del dicembre 2005, basata unicamente

sulla documentazione trasmessale dall’URC di __________ e sul colloquio telefonico

con il caposede di tale ufficio (cfr. STCA del 7 giungo 2006 inc. 38.2006.23).

Al

riguardo giova evidenziare che, contrariamente a quanto sembra intendere il

ricorrente (cfr. doc. I), la verifica da parte di un medico della presunta

inidoneità al collocamento di un assicurato implica l’esame dell’abilità al

lavoro dello stesso.

Va,

altresì, osservato che già dal fatto che il 17 gennaio 2006 l’assicurato sia

entrato in cura presso lo psichiatra Dr. med. __________, il quale ha attestato,

da una parte, un grado di incapacità lavorativa del 100%, dall’altra, che

all’inizio le consultazioni avvenivano con una frequenza di 2/3 volte alla

settimana (cfr. doc. A, 6, 16), risulta altamente verosimile che anche nel

periodo precedente determinante in concreto, corrispondente soltanto a un mese

e mezzo - dal 1° dicembre 2005 al 16 gennaio 2006 -, l’assicurato fosse inabile

al lavoro.

In simili

condizioni, ritenuto che il giudice del diritto delle

assicurazioni sociali decide sulla base della verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella

causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA

del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella

causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid.

3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106

consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag.

468.

consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113

V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",

in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), a

differenza dell'ambito del diritto penale in cui il giudice applica il

principio della presunzione di innocenza (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; STFA del 17 novembre

2006.

nella causa R., U 97/05, consid. 5.3.; Piquerez, Procédure pénale suisse,

Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403), il TCA

deve concludere che l’assicurato ha presentato un’inabilità al lavoro per

malattia a decorrere dal 1° dicembre 2005 e che nel periodo dal 1° al 16

gennaio 2006, vista l’estrema prossimità con la data dell’inizio del

trattamento intensivo (17 gennaio 2006) in cui egli era incapace al lavoro al

100% (cfr. consid. 2.7.), l’incapacità lavorativa dell’assicurato era totale.

Relativamente

al mese di dicembre 2005, per contro, la questione del grado di inabilità al

lavoro può, in casu, restare insoluta.

Infatti,

anche nel caso in cui l’insorgente dal 1° al 31 dicembre 2005 non fosse ancora

incapace al lavoro al 100%, bensì solo parzialmente l’esito della vertenza non

muterebbe.

Ai sensi

dell’art. 28 cpv. 1 LADI hanno diritto all’intera indennità giornaliera per 30

giorni dopo l’inizio dell’inabilità al lavoro gli assicurati la cui incapacità

lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o

ridotta.

La

conclusione a cui è giunta l’amministrazione fondandosi sulla valutazione del

31.

luglio 2006 del proprio medico fiduciario, ossia di ritenere una temporanea

riduzione/inesistenza della capacità lavorativa dell’assicurato a partire dal

1° dicembre 2005, non si rivela, pertanto, in contraddizione con quanto

certificato dal Dr. med. __________, né arbitraria (cfr. doc. I).

Le

attestazioni della Dr. med. __________ non sono in contrapposizione a quelle

rilasciate dal Dr. med. __________ Esse, in effetti, trovano supporto in quanto

dichiarato dal medico curante del ricorrente.

Inoltre secondo

la giurisprudenza un provvedimento è arbitrario e viola quindi l'art. 9 Cost. unicamente qualora

disattenda gravemente una regola di diritto o un principio giuridico chiaro e

indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di equità. La violazione

deve essere manifesta e riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile

arbitrio per il solo fatto che appaia concepibile o persino preferibile una

soluzione diversa. Infine un provvedimento deve essere annullato solo se è

arbitrario nel suo risultato, ma non quando solo i suoi motivi siano

insostenibili, oppure ove esso non è motivato (cfr. DTF 129 I 9 consid. 2.1, 58

consid. 4; DTF 124 V 137 consid. 2b; STFA del 27 gennaio 2005 nella causa T., H

315/03, consid. 7.1.).

2.11

L’assicurato

ha chiesto al TCA il richiamo dalla Sezione del lavoro e dall’URC di __________

dei sui interi fascicoli, l’interrogatorio formale, una perizia medica e l’audizione

dei Dr. med. __________ e __________ (cfr. doc. I, VII).

L’incarto

completo della Sezione del lavoro concernente il ricorrente è agli atti.

Considerato,

poi, quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base delle tavole

processuali la questione relativa all’inabilità lavorativa dell’assicurato per

il periodo a partire dal 1° dicembre 2005 è stata sufficientemente chiarita

(cfr. consid. 2.7. - 2.10.) questo Tribunale ritiene che l’assunzione dei mezzi

di prova indicati non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del

giudizio.

Inoltre

giova ribadire, per quanto concerne la richiesta di audizione dei Dr. med. __________

e __________, che l’assicurato, davanti all’amministrazione, ha revocato lo

svincolo dal segreto professionale nei confronti dei suoi medici curanti (cfr.

doc. 13) e ha rifiutato di concedere la liberazione dal segreto medico al Dr.

med. __________ esplicitamente richiesta da questo Tribunale, (cfr. doc. XIII;

XIV).

Di

conseguenza la domanda di assunzione di prove del ricorrente deve essere

respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04,

consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa

B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa

A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

Alla luce di

tutto quanto esposto, in particolare ritenuta l’inabilità lavorativa temporanea

dell’assicurato a fare tempo dal 1° dicembre 2005 che è stata totale dal 1°

gennaio al 9 aprile 2006 (cfr. consid. 2.7., 2.10.), occorre concludere che a

ragione la Sezione del lavoro ha applicato al ricorrente l'art. 28 cpv. 1 LADI

dal 1° dicembre 2005 (cfr.consid. 2.5.) e, successivamente all'esaurimento del

diritto alle indennità giornaliere di 30 giorni, l'art. 28 cpv. 4 LADI a

partire dal 10 aprile 2006, allorché l'assicurato ha presentato un'abilità

lavorativa di almeno il 50%(cfr. consid. 2.5.; 2.7.).

Circa

l’obiezione formulata dall’insorgente secondo cui l’amministrazione non avrebbe

considerato le ricerche di lavoro da lui compiute nel periodo determinante

(cfr. doc. I), è utile sottolineare che la prova degli sforzi intrapresi al

fine di reperire un’occupazione è rilevante per la valutazione dell’aspetto

soggettivo dell’idoneità al collocamento di un assicurato, ossia per verificare

se lo stesso, oltre a essere in grado, dal profilo dell’abilità lavorativa, di

esercitare un impiego, è anche disposto a cercare e accettare un’occupazione

(al riguardo cfr. fra le tante: STF del 3 gennaio 2007 nella causa T., C

126/06).

L’art. 28

LADI, come esposto in precedenza, deroga a uno dei principi fondamentali

dell'assicurazione contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le

relative prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è

idoneo al collocamento.

Un

assicurato, successivamente al lasso di tempo di 30 giorni in cui ha diritto

all’indennità giornaliera intera, non ha più diritto a prestazioni a meno che

sia abile al lavoro almeno al 50% (cfr. art. 28 cpv. 4 LADI).

In queste

circostanze, il diritto all’indennità di disoccupazione è escluso a causa

dell’inidoneità al collocamento oggettiva.

L’idoneità

al collocamento soggettiva va esaminata unicamente se l’idoneità oggettiva è

adempiuta.

Pertanto rettamente

nel caso in esame non sono state esaminate approfonditamente le ricerche di

impiego effettuate.

Nella

sentenza del 7 giugno 2006, inc. 38.2006.23, con cui è stato accolto il ricorso

dell’assicurato diretto contro la decisione della Sezione del lavoro di non

riconoscergli il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal

dicembre 2005 a causa della sua inidoneità al collocamento, il TCA aveva

indicato che le ricerche di lavoro del ricorrente dovevano essere verificate

nel contesto dell’esame dell’idoneità al collocamento soggettiva, in quanto

allora gli atti non permettevano di concludere che l’assicurato fosse inidoneo

al collocamento dal profilo oggettivo.

La decisione

su opposizione impugnata deve, quindi, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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