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Decisione

38.2007.40

Sospensione di 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione. L'assicurato è ritenuto senza lavoro per colpa propria in quanto ha rifiutato un cambiamento di funzione nella ditta.

5 settembre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

N. 26 pag. 248; RDAT II – 2003 pag. 310 seg.; STFA del 4 giugno 2002 nella

causa B., C 371/01; STFA del 19 dicembre 2001 nella causa E., C 176/01 e STFA

del 26 aprile 2001 nella causa G.,

C 380/00).

2.3. La costante

giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore

ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi

contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la

sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà

nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

Tale è il

caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò

significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo

datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per

ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove

(ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere

l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA del 13 novembre 2003 nella causa M.,

C 120/03, consid. 2.2; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02,

consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1,

pag. 108;

DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati; sulla

giurisprudenza analoga resa prima dell'entrata in vigore della LADI, cfr. DLA

1980 N. 6, consid. 2b, pag. 15 e 16, DLA 1977

N. 30 e DLA 1972 N. 14).

2.4. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La

sua durata è determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in

altre parole al principio della proporzionalità

(cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA del 17 marzo

2003 nella causa J., C 278/01, consid. 1.3;STFA del 28 settembre 2001 nella

causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del 21 maggio 2001 nella causa D., C

424/00, consid. 2).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.5. Nella

Considerandi

presente fattispecie, fra gli atti dell'incarto figura una lettera, datata 15

febbraio 2007, del datore di lavoro del seguente tenore:

"

(...)

Ø Corrisponde

al vero che la sottoscritta, per motivi indipendenti dalla propria

volontà, ha dovuto procedere allo smantellamento di tutte le infrastrutture

presso la Foce del Ticino.

Ø NON

corrisponde al vero che la sottoscritta aveva assicurato "uguali

mansioni" al Sig. RI 1, proprio perchè l'impianto di betonaggio sul quale

era attivo quest'ultimo, veniva definitivamente smantellato. Teniamo a

precisare che alla Foce del Ticino vi erano due impianti di betonaggio, mentre

che dopo il trasferimento delle attività, ve ne restava uno solo. Come spiegato

a più riprese al Sig. RI 1, la sottoscritta aveva deciso di affidare all'altro

operatore la funzione quale responsabile del nuovo impianto. Questo perchè la

persona in questione era stata ritenuta più idonea vista l'esperienza specifica

di oltre 30 anni.

Tuttavia,

al Sig. RI 1, nei mesi di agosto/settembre 2006, era stato offerto un'altra

mansione presso una delle ditte del Gruppo __________. Questo evidentemente per

garantirgli il posto di lavoro. Risulta pertanto falsa

l'asserzione del Sig. RI 1 con la quale afferma che "la ditta, contrariamente

a quanto in precedenza prospettatomi, mi ha proposto un'attività

fuori dalle mie mansioni ...".

Ø NON

corrisponde al vero che il Sig. RI 1 aveva chiesto un periodo di

riflessione. La realtà dei fatti consiste invece in un suo netto e chiaro

diniego del posto di lavoro alternativo offerto con la motivazione che

"lui non faceva il manovale". Il Sig. RI 1, alcuni giorni dopo aver

ricevuto la disdetta, cambiò idea, chiedendo di essere riassunto. (vedi Doc. A:

Lettera del 4.10.2006).

Ø E'

falsa e assolutamente diffamatoria l'asserzione con la quale il Sig. RI

1.

afferma che "la ditta ne abbia approfittato per eliminare un

dipendente scomodo".

Dimostrazione

ne è che la sottoscritta aveva offerto un altro impiego al Sig. RI 1. Va

altresì sottolineato che il Gruppo __________, da sempre pone quale priorità la

salvaguardia dei posti di lavoro e questo anche in momenti molto delicati come

quello attuale. (...)" (Doc. 13)

L'assicurato

ha riconosciuto che la ditta, per motivi indipendenti dell'evoluzione

aziendale, ha dovuto cambiare radicalmente alcune attività. Egli ha pure

ammesso che il datore di lavoro gli ha proposto un'altra attività sebbene in

una diversa funzione e in un altro luogo di lavoro (cfr. Doc. 11).

RI 1 ha

pure riconosciuto di avere rifiutato tale proposta e di avere in un secondo

tempo cercato di farsi riassumere (cfr. Doc. 7).

Alla luce

di questi elementi, il TCA ritiene del tutto credibile la versione dei fatti fornita

dal datore di lavoro (cfr. consid. 2.3).

Di

conseguenza l'assicurato non accettando la nuova proposta di lavoro (che

risultava comunque adeguata, cfr. art. 16 cpv. 1 lett. 2 LADI; sentenza del TFA

C 165/03 del 31 gennaio 2005 pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 7; sentenza del TFA

C 22/04 dell'8 ottobre 2004; sentenza del TFA C 151/04 del 30 novembre 2004) si

è intenzionalmente messo nelle condizioni di rimanere disoccupato.

Di

conseguenza la decisione su opposizione impugnata, nella quale

l'amministrazione riducendo la sanzione da 31 a 21 giorni ha tenuto debitamente

conto di tutte le circostanze del caso (cfr. consid. 1.2), deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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