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Decisione

38.2007.43

Indennità per lavoro ridotto: da non versare in quanto in concreto si tratta di una perdita di lavoro abituale nell'azienda e dovuta alla concorrenza accresciuta, dunque non computabile.

5 settembre 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per l'art.

33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.4. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2

dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa

F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53,

consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119

e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA

del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000

pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.

119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro

rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e,

in particolare, ha puntualizzato che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

2.5. Per costante

giurisprudenza il TCA ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le

circostanze del caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella

concorrenziale nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda

della consistenza della flessione della cifra d’affari che si può concludere se

questa rientra o meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto

attiene alla perdita di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una

perdita di lavoro é computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile

e per ogni periodo di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro

normalmente fornite dai lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi

Considerandi

inoltre, tra le tante, STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63;

STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004

nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA,

38.2003

; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del

20.

febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001

nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA,

38.2000

; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169;

STCA del 21 novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella

causa G.M. & Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa

V.-V. & A., 38.1998.149).

Secondo

la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari

giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella

misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25%

rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata

una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più

nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA,

38.2004

; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11

maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella

causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38

2002.

; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del

17.

giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella

causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA,

38.2000

; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del

4.

gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella

causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA, 38.1998.134;

STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17 agosto 1998

nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T. SA,

38.1997

; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11 agosto

1997.

nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P.,

38.1996

; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).

In una

sentenza C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le

seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:

"

6.1

Per quel che

attiene al merito della vertenza, può essere data adesione alla pronuncia

impugnata, resa in ossequio ad una consolidata prassi giudiziaria cantonale,

secondo la quale una flessione della cifra d'affari inferiore al 25%

costituisce circostanza rientrante nella sfera normale del rischio aziendale di

cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.

È vero che il primo criterio entrante in linea di

conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone

infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a

indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile

(lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di

lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b).

È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può

essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile

riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce

soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della

cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro

ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite

di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni

meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se

la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera

il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi

cinque anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra

d'affari, Boris

Rubin, Assurance-chômage, 2a ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi

gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla

cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare

che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti

sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente precedenti

e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la soluzione

adottata dalla Corte

cantonale, fondata sul criterio della cifra

d'affari anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta

fattispecie essere condivisa.

(...)

Da queste tavole sinottiche risulta

un'oscillazione della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a

maggio 2004/2005 e del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La

variazione è invece del 17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del

23,73% nel corrispondente trimestre 2003/2004.

Ora, in considerazione del fatto - come peraltro

rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra

d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli

anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori,

questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non

possono essere assegnate.

A nulla giova alla ricorrente sostenere che i

primi giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età

dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di

indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione

del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali

licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere

considerata come "giovane", occorre

ricordare che, pur riconoscendo la difficile

situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte

anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente

concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione

permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già

per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in

particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è

riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo

la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di

ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di

lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere

provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta,

a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti

legislativi a livello europeo."

2.6

Nella

presente fattispecie la ditta PI 1 ha motivato l'introduzione del lavoro

ridotto sostenendo, innanzitutto, che durante i primi mesi dell'anno le pulizie

degli impianti di riscaldamento diminuiscono del 40 - 50%.

Come

sostiene a ragione la SECO si tratta di una riduzione di lavoro dovuto a

fattori stagionali e dunque non è computabile. Essa è peraltro abituale

nell'azienda visto che si ripete dal 2002.

Già per

questo motivo il ricorso deve essere accolto.

Il TCA

nota peraltro che la cifra d'affari mensile della ditta per il periodo febbraio

- aprile 2007 ammonta in media a fr. 20'000.--.

La media

realizzata nel quadriennio precedente, negli stessi mesi, ammonta invece a fr.

17'550.-- (fr. 20'000.-- nello stesso periodo del 2006; fr. 15'000.-- nello

stesso periodo del 2005; fr. 15'000.-- nello stesso periodo del 2004; fr.

20'200.-- nello stesso periodo del 2003).

Nel

periodo per il quale è stato introdotto il lavoro ridotto è dunque previsto un

aumento della cifra di affari rispetto al quadriennio precedente, per cui non

si può neppure parlare di perdita di lavoro (cfr. la sentenza 38.95.254 del 10

giugno 1996 relativa alla stessa ditta cfr. Doc. 12, Estratto del Registro di

commercio del __________ nella quale il TCA ha concluso che la perdita di

lavoro non faceva parte del normale rischio aziendale e non era compatibile in

quanto "la diminuzione della cifra d'affari registrata nel 1995 è

estremamente ridotta rispetto a quella conseguita negli anni precedenti).

Ora,

secondo la giurisprudenza federale, una cifra d'affari che aumenta o che resta

invariata non indica certo una diminuzione del lavoro ed esclude l'assegnazione

di indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C

189/02 del 15 marzo 2004; vedi pure STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007).

Anche per

questo motivo il ricorso deve essere accolto.

Infine,

come sottolinea giustamente la SECO, (cfr. Doc. I, pag. 3: "Dalle Pagine

Gialle emerge che sono effettivamente una quarantina le imprese di spazzacamino

operanti in Ticino. Di queste, circa la metà figura iscritta al Registro di

commercio, di cui dieci create tra il 2000 ed il 2007. Si può quindi ammettere

che negli ultimi anni vi è stato un aumento delle imprese del ramo, e quindi

una concorrenza accresciuta") il fatto che vi sia ormai da anni una concorrenza

accresciuta nel settore specifico è una circostanza che fa parte del normale

rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003 pag. 195).

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita di lavoro subita dalla

ditta (nel caso in cui si sia realmente realizzata), è da ascrivere a

circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05

del 25 luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).

Essa non

è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI.

Di

conseguenza la decisione su opposizione con la quale l'amministrazione ha

riconosciuto alla ditta PI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto deve

essere annullata, senza che sia necessario ancora esaminare se la perdita di

lavoro era o no temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI; STF C 246/06 del

16.

luglio 2007 consid. 3.2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

su opposizione del 16 maggio 2007 è annullata.

§ La ditta PI 1 non ha

diritto ad indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° febbraio al 30

aprile 2007.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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