38.2007.45
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
5 novembre 2007Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2007.45
Data decisione, Autorità:
05.11.2007, TCA
Titolo:
Pretese salariali fatte valere pure tramite ist.di fallimento senza esecuz.:respinta per carenza di doc.Ciò non a scapito dell'assic.,vista indicazione della Cassa in tal senso.Rinvio atti per appurare se il fatto di non aver chiesto prima fallim.è o no colpa grave tale da rifiutare ind.x insolvenza
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO SENZA PREVENTIVA ESECUZIONE
DOMANDA DI FALLIMENTO
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
INFORMAZIONE E CONSULENZA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 51 cpv. 1 let. b LADI
art. 55 LADI
art. 166 cpv. 1 LEF
art. 169 cpv. 2 LEF
art. 190 LEF
art. 27 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.45
DC/sc
Lugano
5 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio
2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 18 maggio 2007 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 26 aprile 2007 (cfr. Doc. 19)
con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per
insolvenza.
L'amministrazione
si è in particolare così espressa:
"
(...)
Dalla fine del rapporto di lavoro (22.05.2006)
non può comprovare di aver fatto il necessario a tutela dei suoi interessi
salariali. Dopo aver spiccato il precetto di data 09.06.2006, ha proseguito
l'esecuzione arrivando fino alla comminatoria di fallimento del 9 ottobre 2006,
ma da quel momento nulla è più stato intrapreso contro la società.
(...)
Il Segretariato di Stato dell'economia (SECO)
comunica inoltre che il versamento delle indennità a seguito del manifesto
indebitamento è possibile unicamente se la persona assicurata, o una terza
persona, è già giunta alla domanda di fallimento e alla conseguente decisione
pretorile di rigetto dell'istanza per non pagamento dell'anticipo spese.
Nel presente caso nessuno dei presupposti
dell'art. 51 cpv. 1 è dato, nonostante nel colloquio telefonico del 2 maggio
2007 le era stato dettagliatamente spiegato la procedura segnata al capoverso
b).
Comunichiamo inoltre che non spetta alla nostra
Cassa effettuare le traduzioni dal tedesco all'italiano per l'istanza
necessaria presso la pretura di __________ per far valere i suoi diritti nei
confronti dell'ultimo suo datore di lavoro.
Dopo aver esaminato l'ulteriore documentazione
presentata in sede di opposizione la nostra Cassa non può che riconfermarsi
nella decisione di rifiuto delle prestazioni notificatale in data
26.04.2007." (Doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha sottolineato di avere fatto tutto il possibile per ottenere il salario
che gli spettava ed ha pure allegato una sentenza del __________ (cfr. A17,
Doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 17 luglio 2007 la Cassa propone di respingere il ricorso e rileva:
"
(...)
Alla documentazione agli atti sono evincibili i
seguenti punti:
a) con
istanza del 03.04.2007 l'assicurato inoltrava richiesta di indennità per
insolvenza per l'ammontare di fr. 4'906.-- per il periodo dal 21.03.2006 al
22.05.2006;
b) a
seguito di relativa istanza il " __________ " in data 14.09.2006
condannava l'ex datore di lavoro del ricorrente al pagamento di fr. 4'584.65
più interessi del 55 e spese esecutive;
c) in
data 09.10.2006 è stata notificata la comminatoria di fallimento.
Dal 9 ottobre 2006 nessun ulteriore passo è stato
avviato dal ricorrente sebbene dal 29.10.2006 egli potesse chiedere al giudice
il fallimento del debitore.
Dal 29.10.2006 al 03.04.2007 (data dell'inoltre
della domanda di insolvenza) il signor RI 1 è quindi rimasto inattivo mentre
avrebbe dovuto chiedere il fallimento della società.
Questa ulteriore istanza è indispensabile per
adempiere al requisito imposto dall'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI.
Le successive indicazioni che la società non
aveva più recapito (02.03.2007) e che la società è dichiarata sciolta d'ufficio
in applicazione delle disposizioni degli art. 708 CO, 86 e 88a ORC non
modificano gli obblighi del ricorrente al quale restava ancora la possibilità
di chiedere il fallimento senza preventiva esecuzione.
La sua istanza del 04.05.2007 è stata considerata
dalla Pretura di __________ carente della necessaria documentazione a
sostegno."
(Doc. V)
1.4. Il 19 luglio
2007 l'assicurato ha inviato della documentazione al fine di dimostrare di non
essere stato inattivo dal 29 ottobre 2006 al 31 marzo 2007 (cfr. Doc. VII).
Il 27
luglio 2007 la Cassa si è riconfermata nella risposta di causa precisando che
"in particolare non risultano adempiuti i presupposti dell'art. 51 cpv. 1
lett. b LADI" (cfr. Doc. IX).
1.5. L'8 ottobre
2007 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti al signor __________ della
Cassa CO 1 (cfr. Doc. XI), che ha risposto il 15 ottobre 2007 (cfr. Doc. XII).
in
diritto
2.1. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della
LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
Nel Messaggio
a sostegno di una revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 23 agosto 1989, il Consiglio federale si è al riguardo così
espresso:
"
Dato che la dichiarazione di fallimento è una
condizione da cui dipende il diritto all'indennità per insolvenza, non è
possibile attualmente coprire le perdite di salario qualora nè l'assicurato, nè
un creditore terzo sia disposto a anticipare le spese di cui all'articolo 169
capoverso 2 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento, poiché non si
può sempre sapere se questi costi potranno essere ricuperati. Nell'ottica della
LAD non vi è motivo di trattare questo caso di insolvibilità evidente del
datore di lavoro diversamente da quello in cui il fallimento è effettivamente dichiarato.
La nuova disposizione costituisce nello stesso
tempo una base legale che consente agli uffici d'esecuzione e fallimento di
informare gli organi dell'assicurazione disoccupazione." (cfr. FF 1989 III
pag. 349)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2006 pag. 235 seg. il Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), risolvendo una
questione lasciata aperta in DTF 131 V 196, ha stabilito che per adempire il
presupposto dell'art. 51 cpv. 1 LADI l'assicurato deve seguire tutti i passi
previsti dalla procedura esecutiva ed in particolare chiedere la dichiarazione
di fallimento.
Al
riguardo l'Alta Corte ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
"
4.1 Da die Regelung der Insolvenzentschädigung
gemäss Art. 51 ff. AVIG
nach den im SchKG definierten zwangsvollstreckungsrechtli-chen Stadien
ausgerichtet ist, muss sich - entgegen der impliziten annahme des kantonalen
Gerichts - auch die Auslegung der einzelnen Anspruchsvoraussetzungen an die
SchKG-rechtlich Vorgaben halten.
Unter insolvenzentschädigungsrechtlichen
Gesichtspunkten kann es nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu
entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche
erfolgsversprechend sind oder nicht (zur Publikation in der amtlichen Sammlung
vorgesehenes Urteil K. vom 26. April 2005, C 52/04, n.d.r. DTF 131 V 196). Das
für den Anspruch auf Insolvenzentschädigung vorausgesetzte fortgeschrittene
Zwangsvollstreckungsverfahren ist im Übrigen durchaus sinnvoll, Weil bekanntlich
viele Schuldner erst unter dem Druck der unmittelbar bevorstehenden
Konkurseröffnung oder Pfändung ihren Zahlungspflichten nachkommen. Selbst wenn
die Überschuldung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin offensichtlich
erscheint, ist mit anderen Worten keineswegs ausgeschlossen, dass die
Lohnforderungen von Arbeitnehmern kurz vor der Konkurseröffnung oder der
Pfändung doch noch beglichen werden. Die Interpretation des kantonalen
Gerichts, wonach in bestimmten Fällen unabhängig vom Stand des zwangsvollstreckungsrechtlichen
Verfahrens Anspruch auf Insolvenzentschädigung besteht, falls nur schon die
Überschuldung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin offensichtlich ist, kommt
im Ergebnis einer Erweiterung der Insolvenztatbestände gleich. Da die zu einer Insolventschädigung
Anlass gebenden Tatbestände im Gesetz abschliessend genannt sind (art. 51 Abs.
1 und Art. 58 AVIG; zur Publikation in der amtlichen Sammlung vorgesehenes
Urteil K. vom 26. April 2005, C 62/04; Gerhards, Grundriss des neuen
Arbeitslosenversicherungsrechts, Bern 1996, S. 175 Rz. 78; Nussbaumer, a.a.O.,
S. 191 N. 508; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung,
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers als versichertes Risiko, Diss. Zürich
2004, S. 68), kann der vorinstanzlichen Ansicht nicht gefolgt werden.
4.2 Für die Beurteilung des
Insolvenzentschädigungsanspruchs ist der bis zum Zeitpunkt des Erlasses des
Einspracheentscheides (17. September 2003) eingetretene Sachverhalt massgebend
(BGE 129 V 4 Erw. 1.2 mit Hinweis). Der Versicherte hat das Pfändungsbegehren
in diesem Zeitraum unbestrittenermassen nicht gestellt. Die
Anspruchsvoraussetzung des Art. 51 Abs. 1 lit. c AVIG war damit nicht
erfüllt."
Th.
Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR Soziale Sicherheit, su
questo tema sottolinea che:
"
Nichteröffnung des Konkurses nach gestelltem
Konkursbegehren (lit. b), weil sich infolge offensichtlicher Überschuldung des
Arbeitsgebers im Anschluss an die Konkursandrohung (Art. 160 SchKG) kein
Gläubiger bereit findet, die Kosten vorzuschiessen (vgl. Art. 169 Abs. 2
SchKG). Zwischen der offensichtlichen Überschuldung und der Nichtleistung des
Kostenvorschusses muss ein direkter Zusammenhang bestehen, was beispielsweise
nicht der Fall ist, wenn ein Gläubiger den Kostenvorschuss nicht aufzubrigen vermag."
(pag. 2360)
e che:
"
Gleicher Ansicht Stöckli, Rz. 20 zu Art. 51 AVIG
und die Verwaltungspraxis ALV-Praxis 2004/1 Blatt 14/1-3. Offengelassen in BGE
131 V 198 E. 4.1.2 und E. 21 von 132 V 82. Die fünf Insolvenztatbestände
knüpfen in einem bestimmten Stadium der Zwangsvollstreckung an ein Begehren
(auf Pfändung) oder an einen richterlichen Entscheid an. Folgerichtig ist bei
der offensichtlichen Überschuldung zu verlangen, dass ein Gläubiger oder ein
Arbeitnehmer das Konkursbegehren (art. 166 Schkg) beim Konkursgericht gestellt
hat. Erst damit ist die Parallelität mit der Konkurseröffnung. Anders Art. 77
Abs. 5 AVIV, Ziff. 3.1 KS-IE und Burgherr, S. 73, Wonach der Zeitpunkt der
Konkursandrohung (art. 159 SchKG) massgebend ist. Nach der Botschaft BB1 1989
III 400 soll der Tatbestand erfüllt sein, wenn niemand bereit ist, «den Kostenvorschuss nach Artikel 169 Absatz 2 SchKG zu leisten».
Ein solcher wird vom Konkursgericht erst nach der Stellung des Konkursbegehrens
angesetzt." (nota 1251)
2.2. La Segreteria di Stato per
l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza
che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed
impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004
nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C
176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b
e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha
pubblicato una direttiva del seguente tenore:
" Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Mancata dichiarazione
di fallimento
Articoli: 51 cpv. 1 lett. b.
LADI; 77 cpv. 5 OADI; 169, 190 LEF
_______________________________________________________
Mancata dichiarazione di
fallimento
a causa del manifesto
indebitamento del datore di lavoro
1) Secondo
l'articolo 51 capoverso 1 lettera b LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità
per insolvenza se il fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito
a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad
anticipare le spese.
2) In conformità
con la giurisprudenza federale e il messaggio del 23 agosto 1989 relativo a una
revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, la
mancata dichiarazione di fallimento per i motivi summenzionati dà diritto
all'IDI soltanto dopo la presentazione della domanda di fallimento, vale a dire
a partire dal momento in cui la procedura di esecuzione forzata, ormai avviata,
non proseguirebbe più senza un'anticipazione delle spese, È pertanto la
decisione ufficiale del giudice di non entrare in materia sulla domanda di
fallimento o la decisione di non dichiarare il fallimento, poiché nessun
creditore era disposto ad anticipare le spese previste entro il termine
stabilito secondo l'articolo 169 LEF, che giustifica il diritto all'indennità
per insolvenza.
Di
conseguenza il manifesto indebitamente del datore di lavoro deve risultare da
un atto ufficiale: ciò significa che tale indebitamento deve essere
obbligatoriamente concretizzato e reso oggettivo mediante le relative fasi della
procedura di esecuzione forzata.
3) Un
semplice estratto del registro d'esecuzione oppure l'avvenuta comminatoria non
possono ancora generare un diritto all'IDI conformemente all'articolo 51
capoverso 1 lettera b LADI. In tali casi l'indebitamento è senz'altro
possibile, ma non manifesto nel senso delle esigenze legali. Di conseguenza la
cifra 3.1 della circolare IDI, nella sua versione del gennaio 1992, deve essere
corretta in modo che la comminatoria di fallimento non è ancora sufficiente per
giustificare un diritto all'IDI.
Il
versamento di IDI secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera b LADI - ad
eccezione dei casi previsti dall'articolo 190 LEF (Istanza di dichiarazione di
fallimento senza preventiva esecuzione) - è quindi possibile unicamente se la
persona assicurata o una terza persona ha avviato la procedura di esecuzione
per i suoi crediti e se la comminatoria di fallimento e la domanda di
fallimento hanno già avuto luogo: ciò significa che la procedura di esecuzione
forzata si è svolta almeno fino alla decisione ufficiale di non entrare in
materia sulla domanda di fallimento per mancanza della rispettiva anticipazione
delle spese.
4) L'articolo
190 LEF autorizza eccezionalmente il creditore a chiedere al giudice del
fallimento la dichiarazione di fallimento contro un debitore senza aver avviato
preventivamente una procedura di esecuzione. Il creditore può invocare la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione anche quando ha già
avviato una procedura di esecuzione; in tal caso egli può interrompere la
relativa procedura e chiedere la dichiarazione immediata di fallimento.
Tuttavia questa richiesta è possibile soltanto nei casi seguenti (cfr. a tale proposito
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, sechste Auflage v. Kurt
Amonn und Dominik Gasser, § 38 Die Konkurseröffnung ohne Betreibung S. 302
ff.):
a) contro
qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi
alle sue obbligazioni o abbia compiuto o tentato di compere atti fraudolenti in
pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una
esecuzione in via di pignoramento;
In questi
casi si può esigere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione
anche contro debitori non soggetti alla possibilità di fallire.
b) contro
il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi
pagamenti;
Questa
fattispecie può essere invocata soltanto contro debitori iscritti nel registro
di commercio, che di conseguenza sono soggetti all'esecuzione in via di
fallimento. Se la sospensione dei pagamenti si riferisce ai salari dovuti agli
impiegati dell'impresa, la dichiarazione di fallimento può normalmente essere
richiesta senza preventiva esecuzione;
c) In caso
di insuccesso di una procedura concordataria (art. 390 LEF).
La
dichiarazione immediata di fallimento senza preventiva esecuzione può anche
essere richiesta se, nei confronti del debitore, la moratoria concordataria
viene revocata, oppure vi è revoca o non omologazione del concordato. Tuttavia
la domanda di fallimento deve essere presentata entro 20 giorni dalla
pubblicazione della decisione del giudice del concordato.
Se la domanda di fallimento è stata
presentata senza preventiva esecuzione e se il fallimento non è stato
dichiarato per il solo motivo che nessun creditore era disposto ad anticipare
le spese previste entro il termine stabilito conformemente all'articolo 169
LEF, l'assicurato ha diritto all'IDI.
Esercizio del diritto all'indennità - disciplinamento dei
termini
In caso di manifesto indebitamento del datore di lavoro ai sensi
dell'articolo 51 capoverso 1 lettera b LADI, l'assicurato deve far valere il
proprio diritto all'IDI entro 60 giorni dal momento in cui ha preso atto della
decisione formale di non entrata in materia sull'istanza di fallimento. Di
conseguenza è determinante per fissare il termine di perenzione di 60 giorni -
contrariamente al disciplinamento previsto all'art. 77 capoverso 5 OADI - il
giorno successivo alla data in cui l'assicurato ha preso atto della decisione
formale del giudice di non entrare in materia sulla domanda di fallimento,
poiché l'anticipazione delle spese richiesta secondo l'articolo 169 LEF non è
stata effettuata entro il termine impartito.
Giurisprudenza
DLA 2003 N. 5 p. 63 segg.
DTFA, causa M. del 23.08.2000, C 380/99
DTFA, causa T. del 09.05.2000, C 184/98
DTFA, causa R. del 07.02.2000, C 391/98"
2.3. Nella presente fattispecie
risulta dagli atti che l'assicurato l'8 giugno 2006 ha fatto spiccare un
precetto esecutivo contro il suo ex datore di lavoro, contro il quale è stata
fatta opposizione il 9 giugno 2006 (cfr. Doc. 43).
Con sentenza del 14
settembre 2006 il __________ di __________ ha accolto le
pretese salariali dell'assicurato (cfr. Doc. 40-40d).
Il 9
ottobre 2006 è stata notificata alla ditta la comminatoria di fallimento (cfr.
Doc. 36).
Questa
documentazione è stata allegata alla domanda d'insolvenza del 3 aprile 2007
(cfr. Doc. 23).
Nella
decisione del 26 aprile 2007, con la quale la Cassa ha rifiutato all'assicurato
il diritto all'indennità per insolvenza, figura in particolare la seguente
indicazione:
" (...)
Comunichiamo inoltre che al momento attuale la Cassa non potrebbe
comunque intervenire nel versamento dell'indennità per insolvenza in quanto
neppure l'art. 51 cpv. 1 è ottemperato (i lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se il loro datore di lavoro è stato
dichiarato in fallimento e se al quel momento vantano crediti salariali oppure
il fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese oppure hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una
domanda di pignoramento per crediti salariali)." (Doc. 19)
Il 2 maggio 2007 la
signora __________ della Cassa ha allestito il seguente rapporto:
" L'assicurato,
signor RI 1, ha chiamato per avere informazioni sulla nostra decisione di
rifiuto del 26.04.2007.
__________ ha spiegato in maniera molto dettagliata che al momento
non c'è il diritto in quanto nessuno dei presupposti dell'art. 51 è dato
inoltre, dalla comminatoria di fallimento di ottobre lui non ha effettuato più
nulla per rivendicare il credito.
__________ ha spiegato all'assicurato anche la procedura dell'art.
190 LEF (fallimento senza preventiva esecuzione).
Invieremo in copia tutta la documentazione esecutiva che abbiamo
nell'incarto per eventualmente procedere in Pretura con l'art. 190 LEF."
(Doc. 17)
Il 4 maggio 2007
l'assicurato ha inoltrato presso la Pretura di __________ un'istanza di
fallimento senza preventiva esecuzione, (cfr. Doc. 11), che il Pretore ha
respinto in quanto "risulta carente dalla necessaria documentazione a
sostegno" (cfr. Doc. 10).
Alla luce di quanto appena
esposto il TCA constata innanzitutto che l'assicurato non si è fermato alla
fase della comminatoria di fallimento, ma ha chiesto al Pretore di dichiarare
il fallimento della società.
D'altra parte il Pretore
non è entrato nel merito della domanda di fallimento in quanto l'assicurato non
ha allegato della documentazione a comprova della sua richiesta di fallimento
senza preventiva esecuzione.
Infatti l'art. 190 LEF
prevede che:
" 1Il
creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza
preventiva esecuzione:
1. contro
qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi
alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti
in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una
esecuzione in via di pignoramento;
Considerandi
2.
contro il
debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi
pagamenti;
3.
nel caso dell'articolo 309.
2Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un
rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito."
Come visto, l'indicazione
di formulare l'istanza di fallimento secondo questa modalità è stata fornita all'assicurato
da un funzionario della Cassa.
L'8 ottobre 2007 il
Presidente del TCA ha quindi chiesto a __________ di precisare:
" (...)
1) Per
quale motivo ha indicato all'assicurato di agire secondo la procedura dell'art.
190.
LEF (sebbene nell'incarto figurassero sia il precetto esecutivo che la
Comminatoria di fallimento) e non secondo la via ordinaria dell'art. 166 LEF?
2) In
quell'occasione ha illustrato all'assicurato quale documentazione doveva essere
prodotta in Pretura per poter ottenere la dichiarazione di fallimento sulla
base dell'art. 190 LEF?" (XI)
Il 15 ottobre 2007 __________
ha così risposto:
" (...)
a) l'indicazione
della procedura secondo l'art. 190 LEF è stata data perchè a quel momento la
società risultava priva di recapito;
b) più che
illustrare all'assicurato la documentazione necessaria da produrre in Pretura,
gli è stata trasmessa tutta la documentazione allora in possesso della Cassa.
(...)" (doc. XII)
Ora il TCA constata che l'assicurato,
in possesso del precetto e della comminatoria (peraltro allegati alla sua
istanza in Pretura) avrebbe potuto chiedere il fallimento mediante la procedura
ordinaria. L'art. 166 LEF prevede in particolare che:
" 1Decorso
il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il
creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice
del fallimento che questo venga dichiarato.
2Tale diritto si estingue col decorso di un anno dalla
notificazione del precetto. Ove sia stata fatta opposizione, non si computa il
tempo trascorso dal giorno in cui l'azione fu promossa a quello della sua
giudiziale definizione." (cfr. B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed
Schultess 2006 pag. 592)
Se avesse proceduto in
tale senso e anche qualora il fallimento non fosse stato dichiarato in quanto a
seguito di manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore era
disposto ad anticipare le spese, egli avrebbe in ogni caso rispettato il
presupposto dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 552 e
pag. 560):
"
C'est la décision du juge de ne pas entrer en matière
sur une réquisition de faillite ou un décision de non-ouverture de la faillite,
parce qu'aucun créancier n'est prêt à faire l'avance de frais au sens de l'art.
169.
LP, qui déclenche le droit à indemnité en cas d'insolvabilité.
L'endettement notoire de l'employeur doit en effet
ressortir d'un acte officiel.
Pour que le droit soit ouvert, il faut donc que la
procédure de poursuites ait atteint au moins le stade de la réquisition de
faillite (art. 159 LP). Le simple endettement notoire
de l'employeur n'est pas une condition suffisante pour entraîner l'ouverture du
droit. Il faut se référer au ch. 6.3.3.4 en ce qui concerne les étapes de la
procédure aboutissant à l'ouverture de la faillite (réquisition de continuer la
poursuite; commination de faillite; réquisition de faillite; avance de frais;
ouverture de la faillite).
La situation est différente en cas de requête de
faillite sans poursuite préalable (v. les hypothèses qui ressortent de l'art. 190 al. 1 LP, notamment la suspension des paiements [ch. 2]). Si la
réquisition de faillite est déposée sans poursuite préalable et que la faillite
n'a pas été engagée au seul motif qu'aucun créancier n'était disposé à faire
l'avance de frais, l'assuré a droit à l'indemnité."
D'altra parte, se il
funzionario riteneva che la via da seguire era quella dell'art. 190 LEF avrebbe
dovuto fornire all'assicurato un numero maggiore di informazioni in modo tale
da permettergli di inoltrare la domanda in Pretura allegando tutta la
documentazione necessaria per poter fare dichiarare il fallimento senza
preventiva esecuzione.
Questo Tribunale,
richiamati l'art. 27 cpv. 2 LPGA che sancisce un diritto soggettivo e individuale
alla consulenza e la relativa giurisprudenza federale, riassunta in DLA 2007
pag. 193 seg., ritiene che l'indicazione perlomeno incompleta del funzionario
della Cassa non possa andare a scapito dell'assicurato.
Di conseguenza, siccome il
ricorrente ha effettivamente chiesto il fallimento dell'ex datore di lavoro ed
ha pure allegato tutta la documentazione richiesta nella procedura che avrebbe
dovuto seguire, il presupposto dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI nel caso
concreto deve essere considerato realizzato.
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che la società __________ (con sede in __________),
nuova ragione sociale della __________ (con sede a __________) per la quale ha
lavorato l'assicurato, il 2 maggio 2007 (con pubblicazione sul FUSC l'__________)
è stata "dichiarata sciolta d'ufficio in applicazione delle disposizioni
degli art. 708 CO, 86 e 88a ORC" (Doc. 1).
2.4
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" 1Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del
suo diritto."
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA ha sottolineato che l'obbligo
di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'articolo 55
capoverso 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro
quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e
il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del
danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di
lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige
necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il
suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
Il TFA in
una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003 ha considerato violato l'obbligo di
ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima
volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di
lavoro.
In una sentenza C 133/02 del
17.
aprile 2003 l'Alta Corte si è occupata del caso di un assicurato che aveva
sciolto il contratto di lavoro con effetto immediato dopo avere messo in mora
il datore di lavoro di versargli il salario. Il fallimento del datore di lavoro
è poi stato dichiarato a seguito dell'iniziativa di un collega di lavoro.
In quel caso l'Alta Corte
ha ritenuto che l'assicurato aveva rispettato l'obbligo di ridurre il danno ed
ha rilevato:
"
3.3
Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen,
dass der Beschwerdeführer seiner Schadenminderungspflicht während des
Arbeitsverhältnisses nachgekommen ist (vgl. ARV 2002 Nr. 30 S. 190), indem er
seinen Lohn samt Spesen sowie gestützt auf Art. 337a OR deren Bezahlung und
Sicherstellung verlangt hatte.
Nach der fristlosen Auflösung des
Arbeitsverhältnisses per 8. Januar 2001 machte sein Rechtsvertreter am 23.
Januar 2001 schriftlich die Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis geltend.
Ferner hatte dieser am 22. Februar und am 19. März 2001 telefonisch mit der
Arbeitgeberin Kontakt. Schliesslich stellte er am 31. August 2001 für den
Beschwerdeführer das Betreibungsbegehren. Diese Vorgehensweise kann entgegen
der Auffassung der Arbeitslosenkasse und der Vorinstanz nicht als zu langes
Zuwarten und damit als Verletzung der Pflicht zur Geltendmachung der
Lohnansprüche innert nützlicher Frist betrachtet werden. Zwar wurde in ARV 2002
Nr. 8 S. 62, auf welchen die Beschwerdegegnerin in der Vernehmlassung hinweist,
eine Pflichtverletzung bejaht bei einem Versicherten, der drei Monate nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses seine Lohnforderungen immer noch nicht
gestellt hatte und auf die Konkurseröffnung warten wollte. Im vorliegenden Fall
verhält sich die Situation indessen anders. Der Beschwerdeführer liess zum Einen
durch seinen Rechtsvertreter unmittelbar nach Auflösung des
Arbeitsverhältnisses seine Forderung schriftlich sowie telefonisch geltend
machen und mit einer gewissen Verzögerung die Betreibung einleiten. Zum Andern
versuchte sein Rechtsvertreter für einen seiner Arbeitskollegen bei derselben
Arbeitgeberin Lohnansprüche gerichtlich sowie betreibungsrechtlich
durchzusetzen und stellte für diese am 27. März und am 15. Juni 2001 jeweils
das Konkursbegehren. Ferner wusste sein Rechtsvertreter im Anschluss an das zweite
Konkursbegehren, dass der Arbeitgeberin die Betreibungshandlungen nicht mehr
zugestellt werden konnten. Unter diesen Umständen bedeutet es keine Verletzung
der Schadenminderungspflicht, wenn ein Rechtsvertreter, der zwei Arbeitnehmer
der gleichen Firma vertritt, die gerichtlichen und betreibungsrechtlichen
Handlungen nur für einen Arbeitnehmer bis zur Stellung des Konkursbegehrens
durchführt. Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit diese
nach Prüfung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen in betraglicher Hinsicht über
die Insolvenzentschädigung neu verfüge. (...)"
In una sentenza del 16
agosto 2005 nella causa H., C 111/05 il TFA ha deciso che un assicurato non
aveva violato il suo obbligo di ridurre il danno ed ha in particolare sottolineato:
"
3.2
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde reicht
der - nunmehr anwaltlich vertretene - Versicherte Unterlagen ein, welche den
nachfolgend geschilderten Ablauf belegen. Am 8. Mai 2002 kündigte er das
Arbeitsverhältnis mit der X.________ AG per 11. Mai 2002. Bereits am 15. Mai
2002.
leitete er für den ausstehenden Lohn Betreibung ein. Nachdem gegen den
Zahlungsbefehl vom 31. Mai 2002 am 6. Juni 2002 Rechtsvorschlag erhoben, und
die Lohnklage des Versicherten gegen die ehemalige Arbeitgeberin (vom 5.
September 2002) vom Arbeitsgericht mit Entscheid vom 22. Oktober 2002
vollumfänglich gutgeheissen worden war, stellte er am 19. November 2002 das
Rechtsöffnungsbegehren.
Dieses wurde jedoch mit Verfügung des
Bezirksgerichtes vom 22. Januar 2003 abgewiesen, weil der Beschwerdeführer
versäumt hatte, die Rechtskraftbescheinigung des arbeitsgerichtlichen
Entscheides vom 22. Oktober 2002 zu den Akten zu reichen. Eine dagegen vom
Versicherten am 17. Februar 2003 erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom
Obergericht abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde (Zirkularbeschluss vom
24.
Februar 2003). Auf das zweite Rechtsöffnungsbegehren vom 7. März 2003 hin
wurde ihm mit Verfügung des Bezirksgerichtes vom 8. Mai 2003 definitive
Rechtsöffnung in der Höhe des ausstehenden Nettolohnes von Fr. 13'083.- (brutto
Fr. 14'000.-) nebst Zins zu 5 % seit 31. Mai 2002 erteilt. Daraufhin stellte er
am 1. Juli 2003 das Fortsetzungsbegehren und am 25. August 2003 das Begehren um
Konkurseröffnung.
3.3
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat
die erstmals im
letztinstanzlichen Prozess von der
Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers vorgelegten Akten, aus welchen die im
Zeitraum vom 22. Oktober 2002 bis 1. Juli 2003 unternommenen Schritte zur
Durchsetzung der Lohnforderung zu ersehen sind, zu berücksichtigen, weil es
nicht an die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts durch das
kantonale Gericht gebunden ist (Erw. 1 hiervor).
3.4
In Kenntnis des vollständigen Sachverhalts
kann keine Rede mehr davon sein, dass sich der Beschwerdeführer zu irgendeiner
Zeit seit Entstehung des Lohnausstandes passiv verhalten hätte. Er hat seinen
Lohnanspruch vielmehr konsequent und mit grosser Ausdauer geltend gemacht. Eine
Verletzung der Schadenminderungspflicht ist demzufolge zu verneinen."
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplata all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro
viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro li lui.
In quell'occasione il TFA
ha in particolare rilevato:
"
3.1
Auf Grund der Akten ist davon auszugehen,
dass der Lohn des Beschwerdegegners bis Ende Mai 2005 regelmässig und
rechtzeitig beglichen wurde. Offen ist derjenige für den Monat Juni, als das
Arbeitsverhältnis zwar schon - fristlos - aufgelöst war, der Versicherte aber
noch auf Bitte der Arbeitgeberin hin gearbeitet hatte. Darüber hinaus wurden
ausgewiesene Spesen, Ferienansprüche, ein Anteil 13. Monatslohn und
geleistete Überzeit nicht bezahlt. Gemäss glaubhafter Darstellung des
Beschwerdegegners wurde ihm im Juni versichert, durch die Bezahlung der im Juni
noch fertiggestellten Arbeiten wäre die Gesellschaft in der Lage, seine offenen
Forderungen zu begleichen. Unter Beachtung der für die Rechnungsstellung
benötigten Zeit und der für deren Begleichung üblichen Frist von 30 Tagen
durfte er bis Anfangs August objektiv mit einer baldigen Zahlung rechnen. Bis
dahin musste er keinesfalls rechtliche Schritte gegen die Arbeitgeberin in
Erwägung ziehen. Folgerichtig gelangte der Versicherte am 10. August 2005
wieder an die Arbeitgeberin und forderte schriftlich die Überweisung des
offenen Betrages von Fr. 29'565.20. Ende September wandte er sich
telefonisch und schriftlich an die Arbeitslosenkasse und das Betreibungsamt.
Offenbar suchte der Beschwerdegegner bei diesen Institutionen Rat hinsichtlich
des weiteren Vorgehens. Auch dies ist als Bemühung um Zahlungseingang und zur
Vermeidung von Schaden zu werten (vgl. beispielsweise Urteil G. vom 14. Oktober
2004, C 114/04 Erwägung 3.2.2).
3.2
Wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat,
ist für eine Leistungsverweigerung wegen Verletzung der
Schadenminderungspflicht ein schweres Verschulden vorausgesetzt, wobei im
Einzelfall aufgrund der Umstände zu entscheiden ist, ob der Arbeitnehmer genügend
und rechtzeitig reagiert hat (Urteil F. vom 6. Februar 2006, Erw. 3.1,
C 270/05). Es kann dabei nicht verlangt werden, dass er sich juristisch
fehlerlos verhält (Urteil F. vom 21.
Dezember 2005, Erw. 3.2, C 63/05). Geht die
Beschwerde führende
Arbeitslosenkasse bereits von einer Verletzung
der Schadenminderungspflicht aus, wenn ein Versicherter nach Ablauf einer
dreissigtägigen Zahlungsfrist nicht mittels Betreibung oder Klage gegen seinen
ehemaligen Arbeitgeber vorgeht, verkennt sie die Realitäten im Arbeitsleben und
geht über das hinaus, was in der Rechtsprechung in der Regel verlangt wird. So
erfüllte ein Versicherter die Schadenminderungspflicht, als er nach einer
ersten
schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis
er unzuständigenorts eine Lohnklage einreichte und nach dem
Unzuständigkeitsentscheid nach weiteren ca. 50 Tagen beim zuständigen Gericht
klagte (Urteil F. vom 21. Dezember 2005,
C 63/05). Im Urteil G. vom 19. Oktober 2006
(C 163/06) hat ein Versicherter nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
während rund 4 1/2 Monaten nichts Aktenkundiges unternommen, hingegen glaubhaft
gemacht, dass er verschiedentlich telefonisch intervenierte. Im konkreten
Einzelfall hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die
Schadenminderungspflicht als nicht verletzt erachtet. Würde jede Forderung, die
nicht innert dreissig Tagen beglichen wird, eingeklagt, stünde das Justizsystem
am Anschlag. Solches entspräche nicht einem Vorgehen, das jedem vernünftigen
Menschen als selbstverständlich erscheint, was aber erforderlich ist, um bei
Nichtbefolgen einer entsprechenden Verhaltensregel von einem groben Verschulden
auszugehen.
3.3
Schliesslich wendet die Beschwerdeführerin
ein, man habe dem Versicherten auf seine telefonische Anfrage am 30. September
2005.
dringend empfohlen, seine Forderung mittels Betreibung geltend zu machen.
Anstatt dies zu befolgen, habe er angegeben, vorerst die genauen Beträge der
offenen Benzin- und Telefonrechnungen sowie die Lohnbeträge zusammenstellen zu
müssen. Das schwere Verschulden des Beschwerdegegners sei anzunehmen, weil er
der klaren Anweisung der Arbeitslosenkasse keine Folge geleistet habe.
Diesbezüglich ist mit dem kantonalen Gericht indessen festzuhalten, dass eine
Anfangs Oktober 2005 eingeleitete Betreibung auf den entstandenen Schaden
keinen Einfluss mehr haben konnte, nachdem bereits mit Entscheid vom 18.
Oktober 2005 über die Gesellschaft der Konkurs eröffnet wurde. Ob nach der
telefonischen Erkundigung und Beratung am 30. September 2005 noch weitere
Schritte hätten
unternommen werden müssen, ist damit für die
Frage der Verletzung der Schadenminderungspflicht irrelevant.
Zusammenfassend steht fest, dass, soweit eine
Verletzung der
Schadenminderungspflicht überhaupt anzunehmen
wäre, eine solche nach den gesamten Umständen jedenfalls nicht derart schwer
wiegt, dass sie mit einer Leistungsverweigerung zu sanktionieren ist."
2.5
Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurato ha messo
in atto molte delle misure richieste dalla giurisprudenza federale per
rivendicare il salario (STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23
dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung,
Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA
C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
In particolare egli ha
fatto valere le sue pretese salariali tramite un'azione civile ed ha fatto
notificare la comminatoria di fallimento.
Secondo la giurisprudenza fra
gli obblighi dell'assicurato, secondo l'art. 55 cpv. 1 LADI, figura pure quello
di fare valere le proprie pretese nel fallimento del datore di lavoro (cfr. DTF
123.
V 75 e Nussbaumer, op.cit., pag. 2372 n. 634: "Zu
dieser Pflicht gehört u.a. die Eingabe der Lohnforderung im Konkurs, die Anfechtung
des Kollokationsplanes und die Teilnahme auf der Passivseite in einem
Kollocationsprozess; B. Rubin, op.cit., pag. 578-579).
La Cassa ritiene che
l'assicurato, malgrado tutto quanto da lui intrapreso, ha violato l'obbligo di
ridurre il danno in quanto, dopo la cresciuta in giudicato della comminatoria
di fallimento (il 29 ottobre 2006) fino al 3 aprile 2007 (data d'inoltro della
domanda di insolvenza), "è rimasto inattivo mentre avrebbe dovuto chiedere
il fallimento della società".
L'art. 166 cpv. 1 LEF
stabilisce che "decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della
comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può
chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato".
Chiamato a pronunciarsi su
tale aspetto, questo Tribunale ritiene che la Cassa non ha sufficientemente
approfondito i motivi per cui l'assicurato non ha agito nel senso da lei
indicato.
Da taluni atti
dell'incarto sembrerebbe che il ricorrente non lo abbia fatto in quanto non era
in condizione di anticipare le spese ai sensi dell'art. 169 cpv. 2 LEF (cfr.
Doc. A19; Doc. 21). Inoltre l'assicurato ha sottolineato di avere intrapreso
ulteriori passi (cfr. Doc. VII).
In simili condizioni,
secondo questo Tribunale, si giustifica l'annullamento della decisione su
opposizione impugnata e l'invio degli atti all'amministrazione, affinché senta
personalmente l'assicurato e stabilisca, tenuto anche conto di quanto
intrapreso in precedenza dall'assicurato oltre che delle vicissitudini e della
situazione concreta della società, se il fatto di non avere chiesto prima il
fallimento del debitore costituisce oppure no una colpa talmente grave da
giustificare il rifiuto di versare le prestazioni (cfr. DLA 2007 pag. 49 seg.
in particolare pag. 51:
"
3.2
Wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat,
ist für eine Leistungsverweigerung wegen Verletzung der
Schadenminderungspflicht ein schweres Verschulden vorausgesetzt, wobei im
Einzelfall aufgrund der Umstände zu entscheiden ist, ob der Arbeitnehmer
genügend und rechtzeitig reagiert hat (Urteil F. vom 6. Februar 2006, Erw. 3.1,
C 270/05). Es Kann dabei nicht verlangt werden, dass er sich juristisch
fehlerlos verhält (Urteil F. vom 21. Dezember 2005, Erw. 3.2, C 63/05)".
In tale contesto questo
Tribunale richiama ancora un volta alla Cassa (cfr. la STCA 38.2007.76 del 14
febbraio 2007), l'importanza che il legislatore ha voluto attribuire alla
procedura di opposizione (cfr. STFA I 3/05 del 17 giugno 2005; STFA C 279/03
del 30 settembre 2005; STFA C 119/05 del 15 settembre 2005).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi e la
decisione su opposizione del 18 maggio 2007 è annullata.
2. Il
presupposto dell'art. 51 cpv. 1 lett. b è realizzato.
3. Gli atti
sono rinviati all'amministrazione affinché verifichi se l'assicurato ha
rispettato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.
4. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster