38.2007.46
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21 novembre 2007Italiano21 min
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Numero d'incarto:
38.2007.46
Data decisione, Autorità:
21.11.2007, TCA
Titolo:
Negato diritto a indennità per insolvenza. L'assicurata,dopo aver ricevuto la sentenza dell'4/03 di un T estero che si è dichiarato incompetente a trattare la causa contro l'ex DL, ha atteso quasi 1 anno per far emettere un PE, quando le pretese salariali risalivano, inoltre, al 2002
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.46
DC/sc
Lugano
21 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio
2007 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
38.2006.76 del 14 febbraio 2007 questo Tribunale ha accolto il ricorso
dell'assicurato contro una decisione della Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa)
che gli aveva negato il diritto alle indennità per insolvenza ed ha rinviato
gli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti con la seguente motivazione:
" 2.4.
Nella presente fattispecie RI 1 ha lavorato per la __________ dal mese di
gennaio 2001 al 28 febbraio 2002. Egli è stato licenziato nel corso del mese di
gennaio 2002 (Doc. 30a).
L'assicurato ha rivendicato l'indennità per
insolvenza per pretese salariali non pagate nel periodo gennaio-febbraio 2002
(cfr. Doc. 20 punto 15).
Nella decisione su opposizione la Cassa CO 1 ha
respinto la domanda del ricorrente sostenendo che l'unico documento prodotto
per dimostrare il suo impegno nel recuperare il credito salariale
"consiste nella sentenza della Pretura di __________ del 13 settembre
2004" (cfr. consid. 1.1).
Nella risposta di causa l'amministrazione ha poi
fatto accenno anche ad un precetto esecutivo no. __________ del 2 marzo 2004
(cfr. consid. 1.3).
Il TCA constata che dalla sentenza del 13
settembre 2004 della Pretura di __________ con la quale la ditta è stata
condannata a versare al ricorrente fr. 11'334.70, si evince in particolare
quanto segue:
" (...)
Stando
agli atti di causa e, più precisamente, sulla base dei due solleciti di
pagamento del 26 marzo e del 24 aprile 2002 (docc. L e M) e come riconosciuto
dallo stesso direttore della convenuta __________ (doc. F), dopo il suo
licenziamento all'istante non era stato onorato tutto il dovuto. (...)"
(Doc. 30b)
Inoltre, in sede ricorsuale, l'assicurato ha
affermato di essersi rivolto, dopo la conclusione del rapporto di lavoro, ad un
avvocato (__________) per fare valere le proprie pretese salariali nei
confronti dell'ex datore di lavoro (cfr. Doc. 1.2 e Doc. 30).
Alla luce di questi elementi il TCA ritiene che,
visto soprattutto il lungo tempo trascorso tra la conclusione del rapporto di
lavoro e l'invio del precetto esecutivo all'ex datore di lavoro è possibile che
l'assicurato abbia, per colpa grave, violato l'obbligo di ridurre il danno ai
sensi dell'art. 55 LADI, (su questi temi cfr. la STCA del 22 maggio 2006 nella
causa K., 38.2006.9). Tuttavia, senza ulteriori accertamenti, non si può
giungere a questa conclusione applicando l'abituale criterio della probabilità
preponderante in vigore nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del
15 dicembre 2006 nella causa S., I 930/05; DTF 131 V 472, DTF 130 V 396 consid.
3.3, DTF 126 V 360; STFA del 14 febbraio 2006 nella causa F., U 454/04).
Di conseguenza la decisione su opposizione
impugnata va annullata e gli atti sono rinviati all'amministrazione
(sull'importanza che il legislatore ha voluto attribuire alla procedura di
opposizione, cfr. STFA del 17 giugno 2005 nella causa D., I 3/05; STFA del 30
settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 15 settembre 2005 nella causa
A., C 119/05) affinché si faccia inviare ed esamini i documenti prodotti dal
ricorrente davanti alla Pretura di __________.
La Cassa, dopo avere esaminato tale documentazione,
dovrà inoltre verificare per quali motivi l'assicurato ha atteso due anni dalla
fine del rapporto di lavoro prima di inoltrare il precetto esecutivo e che
passi ha concretamente intrapreso dopo avere ricevuto la sentenza della Pretura
di __________ del 13 settembre 2004.
1.2. Con decisione su opposizione
del 18 maggio 2007 la Cassa ha nuovamente negato all'assicurato il diritto a
beneficiare dell'indennità di disoccupazione per insolvenza, rilevando:
" (...)
Dalla fine del rapporto di lavoro non può comprovare di aver fatto
il necessario a tutela dei suoi interessi salariali. Le prove attestanti ciò
devono essere inequivocabili, tempestive e giustificabili.
Ribadiamo pertanto che non si è sufficientemente impegnato nel
recuperare il suo credito.
Abbiamo esaminato la documentazione che le abbiamo richiesto dopo
la sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 14 febbraio 2007 ma
rileviamo che dalla sentenza della Lodevole Pretura del 13.09.2004 nulla è più
stato fatto nei confronti della società.
Di conseguenza la sua opposizione è respinta e viene confermata la
nostra decisione del 30.05.2006." (Doc. III)
1.3. Contro la decisione su
opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede
il versamento della prestazione richiesta ed allega uno scritto del 23 aprile
2007 alla Cassa di disoccupazione del seguente tenore:
"
Nach Erhalt des Urteils vom Amtsgericht __________
vom 13.09 2004 habe ich die deutschen Sozialabgaben an Rechtsanwalt __________
CH-__________ übersandt. Am 10.01.2005 erhielt ich von Rechtsanwalt __________
die Mitteilung über den Konkurs der Firma __________. Danach habe ich einen
Antrag auf Insolvenzgeld bei der Bundesanstalt für Arbeit in Cottbus gestellt.
Danach erhielt ich im März 2005 die Mitteilung, dass die Anträge nach __________
weitergeleitet wurden. Nachdem seitens dieser Agentur keine Reaktion erfolgte
ergab eine telefonische Nachfrage die Nichtzuständigkeit der Agentur in __________
und ich habe im Januar 2006 erfahren, dass Ihr Institut in __________ zuständig
ist. Diese Unterlagen habe ich im April 2006 an ihr Institut gesandt. Leider
kamen meine Unterlagen bei Ihnen in einer nicht zuständigen Abteilung an, so
dass ich die Unterlagen im Mai 2006 nochmals zusandte. Darauf erhielt ich im
Mai 2006 ihrerseits die Ablehnung meiner Forderungen, worauf ich im Juni 2006
einen Widerspruch einlegte.
Nach dem Erhalt des Urteils des Gerichts vom
14.Februar 2007 bin ich davon ausgegangen, dass Sie mir meine geforderten
Zahlungen überweisen würden. Am 23.03.2007 hatte ich Ihnen die von Ihnen
geforderten Unterlagen übersandt. Leider hatte ich Schwierigkeiten beim
Übersetzen der von Ihnen erhaltenen Schreiben, da diese in italienischer
Sprache waren und deshalb kam es immer zu zeitlichen Verzögerungen.
Leider weis ich nicht, welche Mühen ich noch
hätte unternehmen können, um meine Forderungen durchzusetzen." (Doc. I/2)
1.4. Nella sua risposta del 18 settembre
2007 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
Dalla documentazione agli atti sono evidenziabili
Fatti
i seguenti punti:
1)
in data 26.02.2001 è stato sottoscritto tra il signor RI 1 e la __________ di
__________ (all'epoca __________) un contratto di lavoro a far tempo dal
22.01.2001;
2)
nel mese di gennaio 2002 il contratto è stato disdetto per il 28.02.2002;
3)
al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro il signor RI 1 vantava
pretese salariali per complessivi fr. 11'334.70 lordi;
4)
in mancanza del versamento di quanto dovuto da parte del datore di lavoro, il
signor RI 1 presentava istanza in Pretura volta a far condannare l'ex datore di
lavoro al versamento di fr. 11'334.70, oltre accessori, nonché il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________
del 02.03.2004;
5)
con sentenza del 13.09.2004 l'istanza veniva accolta e l'ex datore di lavoro
condannato a pagare quanto dovuto e parimenti rigettata in forma definitiva
l'opposizione al precetto esecutivo.
A seguito della sentenza di questo lodevole TCA
del 14.02.2007 la Cassa ha nuovamente interpellato il ricorrente per ottenere
informazioni su quanto da lui intrapreso dopo lo scioglimento del rapporto di
lavoro e fino alla notifica del precetto esecutivo come pure dopo aver ricevuto
la sentenza della Pretura del 13 settembre 2004.
Da quanto trasmessoci risulta una nutrita
corrispondenza intercorsa negli anni 2002 e 2003 che testimonia i tentativi
avviati dall'assicurato e dal suo patrocinatore contro l'ex datore di lavoro.
Tuttavia questi tentativi non ebbero l'effetto desiderato
in quanto è stato accertato che il datore di lavoro non poteva essere escusso
in __________ non essendo registrato come società.
Seguirono poi accertamenti in Svizzera dove solo
nel mese di marzo 2004 fu notificato un precetto esecutivo alla __________ di __________.
Va rilevato che già la sentenza del 04.02.2003
dell'Arbeitsgerichts di __________ indicava l'incompetenza dei giudici
germanici. Il lasso di tempo intercorso dal 04.02.2003 alla notifica del
precetto esecutivo il 02.03.2004 contro il datore di lavoro pertanto non si
giustifica.
A seguito della sentenza della Pretura di __________
del 13.09.2004 non risultano ulteriori passi intrapresi dall'assicurato o dal
suo rappresentante che conducano alla domanda di proseguire l'esecuzione validamente
avviata, anzi in data 17.11.2004 questa era allo stadio di rifiuto della
domanda di proseguire l'esecuzione a causa di "importi imprecisi"
come confermatoci dall'Ufficio fallimenti di __________ (v. messaggio del
11.09.2007).
Visto quanto precede la Cassa, pur considerando
le difficoltà alle quali il signor RI 1 è andato incontro, ravvisa nel lasso di
tempo intercorso dalla sentenza dell'Arbeitsgerichts di __________ alla
notifica del precetto esecutivo e nella mancata azione dopo la sentenza della
Pretura di __________, elementi sufficienti per non ritenere adempiuti i
requisiti dell'art. 55 cpv. 1 LADI." (Doc. VI)
1.5. L'assicurato ha
successivamente trasmesso un nuovo scritto al TCA (cfr. Doc. VIII), sul quale
l'amministrazione ha preso posizione il 29 ottobre 2007 (cfr. Doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art.
55 cpv. 2 LADI stabilisce invece che:
"
Il lavoratore deve restituire l'indennità per
insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o
di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave
negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro."
2.3. In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA ha sottolineato che l'obbligo
di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso
1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il
datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il
lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del
danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di
lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige
necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il
suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
Il TFA in
una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003 ha considerato violato l'obbligo di
ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima
volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di
lavoro.
In una sentenza C 133/02 del
17 aprile 2003 l'Alta Corte si è occupata del caso di un assicurato che aveva
sciolto il contratto di lavoro con effetto immediato dopo avere messo in mora
il datore di lavoro di versargli il salario. Il fallimento del datore di lavoro
è poi stato dichiarato a seguito dell'iniziativa di un collega di lavoro.
In quel caso l'Alta Corte
ha ritenuto che l'assicurato aveva rispettato l'obbligo di ridurre il danno ed ha
rilevato:
"
3.3 Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen,
dass der Beschwerdeführer seiner Schadenminderungspflicht während des
Arbeitsverhältnisses nachgekommen ist (vgl. ARV 2002 Nr. 30 S. 190), indem er
seinen Lohn samt Spesen sowie gestützt auf Art. 337a OR deren Bezahlung und
Sicherstellung verlangt hatte.
Nach der fristlosen Auflösung des
Arbeitsverhältnisses per 8. Januar 2001 machte sein Rechtsvertreter am 23.
Januar 2001 schriftlich die Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis geltend.
Ferner hatte dieser am 22. Februar und am 19. März 2001 telefonisch mit der
Arbeitgeberin Kontakt. Schliesslich stellte er am 31. August 2001 für den
Beschwerdeführer das Betreibungsbegehren. Diese Vorgehensweise kann entgegen
der Auffassung der Arbeitslosenkasse und der Vorinstanz nicht als zu langes
Zuwarten und damit als Verletzung der Pflicht zur Geltendmachung der
Lohnansprüche innert nützlicher Frist betrachtet werden. Zwar wurde in ARV 2002
Nr. 8 S. 62, auf welchen die Beschwerdegegnerin in der Vernehmlassung hinweist,
eine Pflichtverletzung bejaht bei einem Versicherten, der drei Monate nach
Considerandi
Beendigung des Arbeitsverhältnisses seine Lohnforderungen immer noch nicht
gestellt hatte und auf die Konkurseröffnung warten wollte. Im vorliegenden Fall
verhält sich die Situation indessen anders. Der Beschwerdeführer liess zum Einen
durch seinen Rechtsvertreter unmittelbar nach Auflösung des
Arbeitsverhältnisses seine Forderung schriftlich sowie telefonisch geltend
machen und mit einer gewissen Verzögerung die Betreibung einleiten. Zum Andern
versuchte sein Rechtsvertreter für einen seiner Arbeitskollegen bei derselben
Arbeitgeberin Lohnansprüche gerichtlich sowie betreibungsrechtlich
durchzusetzen und stellte für diese am 27. März und am 15. Juni 2001 jeweils
das Konkursbegehren. Ferner wusste sein Rechtsvertreter im Anschluss an das zweite
Konkursbegehren, dass der Arbeitgeberin die Betreibungshandlungen nicht mehr
zugestellt werden konnten. Unter diesen Umständen bedeutet es keine Verletzung
der Schadenminderungspflicht, wenn ein Rechtsvertreter, der zwei Arbeitnehmer
der gleichen Firma vertritt, die gerichtlichen und betreibungsrechtlichen
Handlungen nur für einen Arbeitnehmer bis zur Stellung des Konkursbegehrens
durchführt. Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit diese
nach Prüfung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen in betraglicher Hinsicht über
die Insolvenzentschädigung neu verfüge. (...)"
In una sentenza del 16
agosto 2005 nella causa H., C 111/05 il TFA ha deciso che un assicurato non
aveva violato il suo obbligo di ridurre il danno ed ha in particolare
sottolineato:
"
3.2
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde reicht
der - nunmehr anwaltlich vertretene - Versicherte Unterlagen ein, welche den
nachfolgend geschilderten Ablauf belegen. Am 8. Mai 2002 kündigte er das
Arbeitsverhältnis mit der X.________ AG per 11. Mai 2002. Bereits am 15. Mai
2002.
leitete er für den ausstehenden Lohn Betreibung ein. Nachdem gegen den
Zahlungsbefehl vom 31. Mai 2002 am 6. Juni 2002 Rechtsvorschlag erhoben, und
die Lohnklage des Versicherten gegen die ehemalige Arbeitgeberin (vom 5.
September 2002) vom Arbeitsgericht mit Entscheid vom 22. Oktober 2002
vollumfänglich gutgeheissen worden war, stellte er am 19. November 2002 das
Rechtsöffnungsbegehren.
Dieses wurde jedoch mit Verfügung des
Bezirksgerichtes vom 22. Januar 2003 abgewiesen, weil der Beschwerdeführer
versäumt hatte, die Rechtskraftbescheinigung des arbeitsgerichtlichen
Entscheides vom 22. Oktober 2002 zu den Akten zu reichen. Eine dagegen vom
Versicherten am 17. Februar 2003 erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom
Obergericht abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde (Zirkularbeschluss vom
24.
Februar 2003). Auf das zweite Rechtsöffnungsbegehren vom 7. März 2003 hin
wurde ihm mit Verfügung des Bezirksgerichtes vom 8. Mai 2003 definitive
Rechtsöffnung in der Höhe des ausstehenden Nettolohnes von Fr. 13'083.- (brutto
Fr. 14'000.-) nebst Zins zu 5 % seit 31. Mai 2002 erteilt. Daraufhin stellte er
am 1. Juli 2003 das Fortsetzungsbegehren und am 25. August 2003 das Begehren um
Konkurseröffnung.
3.3
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat
die erstmals im
letztinstanzlichen Prozess von der
Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers vorgelegten Akten, aus welchen die im
Zeitraum vom 22. Oktober 2002 bis 1. Juli 2003 unternommenen Schritte zur
Durchsetzung der Lohnforderung zu ersehen sind, zu berücksichtigen, weil es
nicht an die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts durch das
kantonale Gericht gebunden ist (Erw. 1 hiervor).
3.4
In Kenntnis des vollständigen Sachverhalts
kann keine Rede mehr davon sein, dass sich der Beschwerdeführer zu irgendeiner
Zeit seit Entstehung des Lohnausstandes passiv verhalten hätte. Er hat seinen
Lohnanspruch vielmehr konsequent und mit grosser Ausdauer geltend gemacht. Eine
Verletzung der Schadenminderungspflicht ist demzufolge zu verneinen."
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplata all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando
un'azione legale contro li lui.
In quell'occasione il TFA
ha in particolare rilevato:
"
3.1
Auf Grund der Akten ist davon auszugehen,
dass der Lohn des Beschwerdegegners bis Ende Mai 2005 regelmässig und
rechtzeitig beglichen wurde. Offen ist derjenige für den Monat Juni, als das
Arbeitsverhältnis zwar schon - fristlos - aufgelöst war, der Versicherte aber
noch auf Bitte der Arbeitgeberin hin gearbeitet hatte. Darüber hinaus wurden
ausgewiesene Spesen, Ferienansprüche, ein Anteil 13. Monatslohn und geleistete
Überzeit nicht bezahlt. Gemäss glaubhafter Darstellung des Beschwerdegegners
wurde ihm im Juni versichert, durch die Bezahlung der im Juni noch
fertiggestellten Arbeiten wäre die Gesellschaft in der Lage, seine offenen
Forderungen zu begleichen. Unter Beachtung der für die Rechnungsstellung
benötigten Zeit und der für deren Begleichung üblichen Frist von 30 Tagen
durfte er bis Anfangs August objektiv mit einer baldigen Zahlung rechnen. Bis
dahin musste er keinesfalls rechtliche Schritte gegen die Arbeitgeberin in
Erwägung ziehen. Folgerichtig gelangte der Versicherte am 10. August 2005
wieder an die Arbeitgeberin und forderte schriftlich die Überweisung des
offenen Betrages von Fr. 29'565.20. Ende September wandte er sich
telefonisch und schriftlich an die Arbeitslosenkasse und das Betreibungsamt.
Offenbar suchte der Beschwerdegegner bei diesen Institutionen Rat hinsichtlich
des weiteren Vorgehens. Auch dies ist als Bemühung um Zahlungseingang und zur
Vermeidung von Schaden zu werten (vgl. beispielsweise Urteil G. vom 14. Oktober
2004, C 114/04 Erwägung 3.2.2).
3.2
Wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat,
ist für eine Leistungsverweigerung wegen Verletzung der
Schadenminderungspflicht ein schweres Verschulden vorausgesetzt, wobei im
Einzelfall aufgrund der Umstände zu entscheiden ist, ob der Arbeitnehmer
genügend und rechtzeitig reagiert hat (Urteil F. vom 6. Februar 2006, Erw. 3.1,
C 270/05). Es kann dabei nicht verlangt werden, dass er sich juristisch
fehlerlos verhält (Urteil F. vom 21.
Dezember 2005, Erw. 3.2, C 63/05). Geht die
Beschwerde führende
Arbeitslosenkasse bereits von einer Verletzung
der Schadenminderungspflicht aus, wenn ein Versicherter nach Ablauf einer
dreissigtägigen Zahlungsfrist nicht mittels Betreibung oder Klage gegen seinen
ehemaligen Arbeitgeber vorgeht, verkennt sie die Realitäten im Arbeitsleben und
geht über das hinaus, was in der Rechtsprechung in der Regel verlangt wird. So
erfüllte ein Versicherter die Schadenminderungspflicht, als er nach einer
ersten
schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis
er unzuständigenorts eine Lohnklage einreichte und nach dem
Unzuständigkeitsentscheid nach weiteren ca. 50 Tagen beim zuständigen Gericht
klagte (Urteil F. vom 21. Dezember 2005,
C 63/05). Im Urteil G. vom 19. Oktober 2006
(C 163/06) hat ein Versicherter nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
während rund 4 1/2 Monaten nichts Aktenkundiges unternommen, hingegen glaubhaft
gemacht, dass er verschiedentlich telefonisch intervenierte. Im konkreten
Einzelfall hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die
Schadenminderungspflicht als nicht verletzt erachtet. Würde jede Forderung, die
nicht innert dreissig Tagen beglichen wird, eingeklagt, stünde das Justizsystem
am Anschlag. Solches entspräche nicht einem Vorgehen, das jedem vernünftigen
Menschen als selbstverständlich erscheint, was aber erforderlich ist, um bei
Nichtbefolgen einer entsprechenden Verhaltensregel von einem groben Verschulden
auszugehen.
3.3
Schliesslich wendet die Beschwerdeführerin
ein, man habe dem Versicherten auf seine telefonische Anfrage am 30. September
2005.
dringend empfohlen, seine Forderung mittels Betreibung geltend zu machen.
Anstatt dies zu befolgen, habe er angegeben, vorerst die genauen Beträge der
offenen Benzin- und Telefonrechnungen sowie die Lohnbeträge zusammenstellen zu
müssen. Das schwere Verschulden des Beschwerdegegners sei anzunehmen, weil er
der klaren Anweisung der Arbeitslosenkasse keine Folge geleistet habe.
Diesbezüglich ist mit dem kantonalen Gericht indessen festzuhalten, dass eine
Anfangs Oktober 2005 eingeleitete Betreibung auf den entstandenen Schaden
keinen Einfluss mehr haben konnte, nachdem bereits mit Entscheid vom 18.
Oktober 2005 über die Gesellschaft der Konkurs eröffnet wurde. Ob nach der
telefonischen Erkundigung und Beratung am 30. September 2005 noch weitere
Schritte hätten
unternommen werden müssen, ist damit für die
Frage der Verletzung der Schadenminderungspflicht irrelevant.
Zusammenfassend steht fest, dass, soweit eine
Verletzung der
Schadenminderungspflicht überhaupt anzunehmen
wäre, eine solche nach den gesamten Umständen jedenfalls nicht derart schwer
wiegt, dass sie mit einer Leistungsverweigerung zu sanktionieren ist."
2.4
Nella presente fattispecie va
preliminarmente sottolineato (cfr. consid. 1.3) che nella precedente sentenza
del 14 febbraio 2007 (cfr. consid. 1.1), questo Tribunale non ha stabilito che
l'assicurato aveva diritto all'indennità per insolvenza ma ha soltanto annullato
la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti all'amministrazione
per nuovi accertamenti.
Dagli stessi è emerso in
particolare che con sentenza del 28 aprile 2003 l'Arbeitsgericht di __________
si è dichiarato incompetente a trattare la causa inoltrata da RI 1 contro il
suo ex datore di lavoro, la __________ (cfr. Doc. 45).
Soltanto il 2 marzo 2004
l'assicurato ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro la ditta in
questione (cfr. Doc. 30).
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA ritiene che l'assicurato ha violato il suo obbligo di
ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI. La giurisprudenza esige
infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. consid. 2.3 in particolare STFA del 2 aprile 2003
nella causa M., C 297/02; STFA del 23 dicembre 2005 nella causa H.,
C 235/04 e STFA del 30 marzo 2006 nella causa M., C 271/05; "Schriftliche
Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile
(cfr. STFA del 17 aprile 2003 nella causa S., C 323/02; STFA del 13 dicembre
2005.
nella causa E. N., C 25/05).
Infatti l'assicurato, dopo
la citata sentenza, avrebbe dovuto fare immediatamente emettere un precetto
esecutivo e non attendere quasi un anno (cfr. sentenza C 49/06 del 27
novembre 2006; sentenza C 295/05 del 17 ottobre 2006; sentenza C 163/06 del 19
ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62), tanto più che le pretese salariali risalivano
al periodo gennaio - febbraio 2002.
In simili condizioni la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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