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Decisione

38.2007.47

Assicurato sospeso per 16 giorni per essere stato licenziato,dopo diversi avvertimenti,da un programma d'occupazione temporanea per essersi presentato al lavoro in condizioni tali da non poter svolger

12 settembre 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi obblighi ex art. 328 cpv. 1 CO, il comportamento del responsabile del PO

poteva, a seconda dei casi, essere considerato quale fattore di riduzione della

colpa. La sospensione era stata fissata in 25 giorni di sospensione.

L’Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una sentenza del 2 maggio

2006 nella causa L. (C 197/04) nella quale – chiamata a pronunciarsi nel caso

di un assicurato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5

giorni in quanto con il proprio comportamento avrebbe indotto l’organizzatore

del corso ad interrompere con effetto immediato il provvedimento inerente al

mercato del lavoro – ha ribadito che:

"

(…)

Der Beschwerdeführer ist gestützt auf Art. 30 Abs. 1

lit. d AVIG (in der seit 1. Juli 2003 geltenden, hier anwendbaren Fassung) mit

Verwaltung und Vorinstanz in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er

die Bildungsmassnahme (Art. 60 Abs. 1 AVIG), welcher er sich im Y.________

unterzog, durch sein Verhalten beeinträchtigt und dadurch dessen Leiter hinreichenden

Anlass für die am 21. Oktober 2003 ausgesprochene sofortige Auflösung des

Kursverhältnisses bot. Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist auch dann anwendbar, wenn

der Versicherte dem Arbeitgeber Anlass zu einer Entlassung aus einer

vorübergehenden Beschäftigung (Art. 64a Abs. 1 AVIG) bietet (BGE 125 V 360),

gilt aber auch für die Auflösung eines Kurses durch den Kursverantwortlichen.

In Anbetracht der mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Lage (BGE 125 V

361 Erw. 2b), insbesondere der Unterordnung und Weisungsgebundenheit des

Kursbesuchers, rechtfertigt es sich in beweismässiger Hinsicht die im Rahmen

von Art. 30 Abs 1 lit. a AVIG geltende Rechtsprechung analog anzuwenden, wonach

bei Differenzen unter den Beteiligten nur eingestellt werden darf, wenn das

Verschulden des Versicherten klar feststeht (BGE 112 V 245 und seitherige

Praxis).

(…)." (cfr. STFA del 2 maggio 2006 nella causa L., C 197/04)

La decisione di

sospensione è stata annullata in quanto i motivi addotti dal responsabile del

corso a sostegno dell’immediata interruzione del provvedimento ("weil das

provozierende Verhalten und die Uneinsichtigkeit das Vertrauensverhältnis

nachhaltig beeinträchtigt habe und daher eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr

zumutbar sei") non erano sufficientemente comprensibili e rimanevano sul

generico.

2.4. Analogamente a quanto vale

per le sanzioni fondate in caso di licenziamento da un posto di lavoro (fondate

sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI - in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto alle indennità inflitta a un

assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio datore di

lavoro delle ragioni per porre fine ad un programma di occupazione temporanea

non presuppone dunque che l’assicurato abbia fornito al proprio datore di

lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di

lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO).

Basta una

colpa non necessariamente di natura professionale (violazione dall'obbligo

contrattuale) ma anche soltanto attinente al comportamento generale o al

carattere dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il

motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. B. Rubin,

"Assurance-chômage", Ed. Schultess, Zurigo 2006 pag. 431-440).

Secondo

l'art. 321a cpv. 1 e del Codice delle Obbligazioni (CO), il lavoratore deve

eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli

interessi legittimi del datore di lavoro.

L'art.

321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore

si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo

al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche

che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali

il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.

(Su questi aspetti cfr. G. Aubert, "Commentaire du contrat de

travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des obligations I,

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, pag. 1684 N° 1-4 e

pag. 1691 N° 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, "Commentaire du contrat de

travail", 2a ed.. Ed. Réalités

sociales, Losanna 1996 pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 15. Auflage, Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70

e J. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage,

Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 60-61; STCA 38.2003.46 del 9

febbraio 2004).

In una

decisione pubblicata in DLA 2002 pag. 121 il TFA ha stabilito che per una donna

che esercita la professione di autista, il fatto di disporre di una licenza di

condurre è una condizione indispensabile per poter essere assunta, in quanto

essa può svolgere il compito previsto dal suo contratto di lavoro unicamente se

è in possesso della licenza di condurre. Guidando in uno stato di notevole

ebrietà, l'assicurata non ha soltanto corso il rischio di una revoca della

licenza, ma anche quello di perdere il proprio impiego. Di conseguenza occorre

pronunciare una sospensione dal diritto all'indennità per colpa grave. Il fatto

di essersi comportata in tal modo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario

non sminuisce la colpa (vedi pure STCA 38.2001.91 del 6 agosto 2002).

2.5. Una sospensione

può essere tuttavia inflitta solo se viene nettamente stabilita una colpa del

lavoratore. Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono

chiaramente credibili. Ciò significa concretamente che quando una controversia

oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di

quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa in circostanze contestate

dell'assicurato e non confermate da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali)

o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA C

218/05 del 10 luglio 2006; STFA C 11/06 del 26 aprile 2006; STFA C 48/04 del 14

aprile 2005; STFA C 6/06 del 26 aprile 2006).

2.6. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

Considerandi

La

sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3

LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF

125.

V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

Il TFA ha

ravvisato, tra l’altro, l’esistenza di una colpa grave nei seguenti

casi: licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di

lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di

utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C

99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta senza rispetto del termine e senza

assicurazione di un nuovo posto di lavoro nel caso di un assicurato che, quale

custode, si è visto costretto a dover sostenere i costi di un appartamento

oltre a quelli della sua propria abitazione (cfr. STFA C 65/03 del 25 settembre

2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una

ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr.

STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché

l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per

scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche

dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi

con un collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta senza

assicurarsi un nuovo posto di lavoro da parte di un assicurato che non prova

sufficientemente e adeguatamente né il fatto di essere stato vittima di mobbing

né l'esistenza di motivi di salute che rendono l'occupazione inadeguata (cfr.

STFA

C 309/02 del

16.

aprile 2003); disdetta senza accertarsi un posto di lavoro nel caso di un

assicurato che rimprovera al datore di lavoro diverse violazioni dei suoi

obblighi contrattuali ma non li fa valere per vie legali (cfr. STFA C 170/02 del

24.

febbraio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è

visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in

uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del

29.

novembre 2005); scioglimento immediato del rapporto di lavoro senza

assicurazione di un nuovo impiego da parte di un assicurato dopo che in

precedenza già era stato richiamato per delle irregolarità; cessazione del

rapporto di lavoro entro un termine molto breve di disdetta (rispettivamente

durante il periodo di prova) da parte dell’assicurato senza che vi fossero

elementi atti a diminuire la colpa; rifiuto da parte dell’assicurato di un

cambiamento di lavoro esigibile all’interno della medesima impresa seguito da

un consenziente scioglimento anticipato del rapporto di lavoro tra le parti;

rifiuto da parte dell’assicurato dopo essere stato licenziato di accettare un

nuovo posto di lavoro dopo che erano sorte delle divergenze in merito al numero

delle ore lavorative settimanali 42 o 42.5 (cfr. DLA 1989, N. 7 pag. 89-90; per

un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo

della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag.

24).

Dal canto

suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro,

nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza

nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,

38.2003

); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca

della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di

svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);

disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui

venivano rimproverati una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro

malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una

mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,

38.2002

); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che

l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di

lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione

(STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato

che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un'occasione

(STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da

imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una

relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6

agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un assicurato, di

professione sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad

esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta

appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291);

scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità,

l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto concludere al datore

di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare il rapporto (STCA del

24.

luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi

nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata

a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo

2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi su se stessa,

senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21

settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto di

fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la vettura

della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre

1997, 38.1997.151).

2.7

Nella

presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che a RI 1, nato nel 1965,

è stato assegnato un programma d'occupazione temporanea presso il __________

dal 6 novembre 2006 al 5 maggio 2007 durante il quale doveva svolgere in

particolare delle attività di trasporto, delle consegne e ritiri di mobili i

oggetti usati e lo smontaggio-montaggio di mobili (cfr. Doc. 15 - 18).

Il 14 dicembre

2006.

l'assicurato ha ricevuto il seguente richiamo scritto:

"

Durante il colloquio del 13 dicembre scorso, le

ho esposto chiaramente che il consumo di bevande alcoliche durante l'orario di

lavoro e durante le pause, è assolutamente vietato.

Nonostante il richiamato verbale, anche oggi si è

presentato alle ore 13.00 in una condizione che pregiudica il suo rendimento

lavorativo, situazione dovuta all'assunzione di alcool.

Ritento questo suo comportamento molto grave e

indice di poca serietà e da parte nostra in alcun modo tollerabile.

Spero sinceramente che il suo atteggiamento si

modifichi in modo sostanziale.

Se questo non dovesse avvenire sarò costretto,

mio malgrado, ad interrompere il suo inserimento lavorativo nel programma

occupazionale di __________." (Doc. 14)

Il 18

gennaio 2007 l'assicurato è stato licenziato con la seguente motivazione:

"

Nonostante i molteplici richiami verbali e il

richiamo scritto del 14 dicembre 2006 anche oggi si è presentato alle ore 13.00

in una condizione che pregiudica il suo rendimento lavorativo, situazione

dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti così come da lei ammesso.

Ritengo questo suo comportamento molto grave,

indice di poca serietà e da parte nostra in alcun modo tollerabile.

Lavorare in un condizione psicofisica non idonea

rappresenta un pericolo per sè e per i colleghi di lavoro e sicuramente non è

il modo corretto di costruire un percorso serio di reinserimento lavorativo,

primo obiettivo del programma occupazionale.

Dispositivo

Per questi motivi ritengo che il suo POT debba

interrompersi immediatamente.

Spero sinceramente che questo momento di verità,

costituisca un motivo di riflessione e autocritica e che sia fomite di una

nuova consapevolezza." (Doc. 13)

Il 20

aprile 2007 __________ responsabile del programma di occupazione ha così illustrato

alla Sezione del lavoro le ragioni alla base della decisone di interrompere il

programma d'occupazione:

"

(...)

Vorrei precisare che siamo arrivati a prendere la

decisione del licenziamento dopo un lungo percorso.

Il signor RI 1 ha ricevuto molteplici richiami

verbali ed un richiamo scritto datato 14 dicembre 2006. Abbiamo tentato di far

nascere una consapevole assunzione di responsabilità da parte dell'assicurato

circa il rispetto del regolamento interno.

Nonostante questo, il signor RI 1 ha continuato

ad arrivare sul posto di lavoro in condizioni fisiche precarie dovute

all'assunzione di sostanze stupefacenti ed alcol, inoltre non ha mai dimostrato

una vera attivazione, ma ha lavorato sempre in modo superficiale.

In alcun modo il signor RI 1 è stato

"utilizzato" come "... capro espiatorio", in quanto

ogni persona inserita nel Programma Occupazionale, viene seguita dalla nostra

equipe in modo indipendente e all'interno di un accompagnamento personalizzato.

Purtroppo, nel caso specifico, non abbiamo avuto

alcuna collaborazione da parte dell'assicurato e le finalità che il mandato

LADI ci consegna non erano più in alcun modo realizzabili.

Quindi, sentita la sua consulente URC signora __________,

abbiamo deciso l'interruzione del POT." (Doc. 6)

Questo

Tribunale non ha motivo di dubitare della versione dei fatti fornita

dall'organizzatore del programma d'occupazione (cfr. la sentenza del TFA C

307/02 del 27 giugno 2004 riprodotta al consid. 2.3).

L'assicurato

è stato licenziato dopo diversi avvertimenti (cfr. DTFA C 207/05 del 31 ottobre

2006; STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004), per essersi presentato al lavoro in

condizioni tali da non poter svolgere normalmente la propria attività a causa

di abuso di bevande alcoliche e all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Questi

circostanze non sono contestate dall'assicurato.

Di

conseguenza, indipendentemente dal ... motivo (scarso impegno), questo

Tribunale deve concludere che l'assicurato è stato licenziato a causa del

proprio comportamento (cfr. consid. 2.4. e 2.6).

Di

conseguenza la sanzione di 16 giorni del diritto all'indennità di

disoccupazione deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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