38.2007.47
Assicurato sospeso per 16 giorni per essere stato licenziato,dopo diversi avvertimenti,da un programma d'occupazione temporanea per essersi presentato al lavoro in condizioni tali da non poter svolger
12 settembre 2007Italiano25 min
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Numero d'incarto:
38.2007.47
Data decisione, Autorità:
12.09.2007, TCA
Titolo:
Assicurato sospeso per 16 giorni per essere stato licenziato,dopo diversi avvertimenti,da un programma d'occupazione temporanea per essersi presentato al lavoro in condizioni tali da non poter svolgere normalmente la propria attività a causa di abuso di bevande alcoliche e assunzione di stupefacenti
NESSO CAUSALE
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 321a cpv. 1 CO
art. 321e cpv. 2 CO
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.47
DC/sc
Lugano
12 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 giugno
2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 5 grugno 2007 la Sezione del Lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la precedente decisione del 15 febbraio 2007 (cfr. Doc.
9) con la quale ha sospeso per 16 giorni RI 1 per essere stato licenziato dal
programma d'occupazione che stava seguendo presso __________ per uso di
sostanze stupefacenti sul posto di lavoro (cfr. Doc. A).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede la revoca dalla sanzione, rilevando in particolare:
"
(...)
Fin dall'inizio del mio programma occupazionale
ci sono stati discriminazioni, nei miei confronti e favoritismi verso altri
dipendenti, nonostante il mio massimo impegno. Inoltre sono sempre stato a
disposizione per qualsiasi tipo di lavoro. Non sono mai stato assente dal
lavoro. (...)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 23 agosto 2007 l'amministrazione propone di respingere il ricorso
(cfr. Doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 17
cpv. 3 LADI stabilisce che l'assicurato è obbligato, su istruzione dell'ufficio
del lavoro competente, a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha
sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente modificato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. DTF 131 V 268).
La
giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre
applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.; STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).
L'art. 59
LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione
fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono
adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste
misure.
L'art.
64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in
particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo
16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo
16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005 nella causa
D.; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005 nella causa B.; STFA C 279/03 del 30
settembre 2005 nella causa B.).
L'art. 16
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza
è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme
all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni
religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del
TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato (cfr.
STFA C 317/02 dell'8 ottobre 2004; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005).
2.3. Secondo la
giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma
occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LADI, o interrompe una
tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02;
DTF 125 V 361).
Va pure
sospeso l’assicurato che con il suo comportamento fornisce al proprio datore di
lavoro delle ragioni per porre fine all’occupazione temporanea (cfr. STCA 38.2005.95
del 24 agosto 2006).
Chiamato
a pronunciarsi nel caso in cui, viste la mancanza di impegno e l’attitudine
verso i propri superiori, un comune ha interrotto con effetto immediato un
programma di occupazione temporanea, il TFA ha confermato la sospensione di 25
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato
ed ha in particolare, osservato che:
"
(…)
2.1 Selon la jurisprudence, il convient de
sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour inobservation
des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d LACI), celui qui,
sans motif valable, refuse une activité temporaire (au sens de l'art. 72 al. 1
LACI) convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à l'instar de celui qui
cesse une telle activité (ATF 125 V 361 consid. 2b). Il en va de même de celui
qui, par son comportement, donne à l'employeur des raisons de mettre fin à
l'activité temporaire (arrêt H. non publié du 22 juin 1999, C 387/98).
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en
raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des
rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO.
Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au
congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre
professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé
présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail
intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du
droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le
comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend
oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne
suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par
d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF
112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22
p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
n. 10 ss ad art. 3). (…)
2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges
d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan
professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans
son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour
sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises.
Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le
travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la
réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle
est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut
raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes,
sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant.
Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une
quelconque
agressivité verbale ou de manque de respect à
l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un
avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par
son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à
l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que l'avertissement
portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail insuffisant,
comme il l'allègue en
procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi
un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme
l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET
quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de
six mois.
2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon
lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui
lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été
exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une
attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie,
d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue
pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son
expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler
la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble
maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la
lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier
2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a
d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour
ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui,
néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non plus
retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de son
travail.
Enfin, c'est également en vain que le recourant fait
valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches
contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à
un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne
visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au
travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de
la mesure qui ont
considéré que le travail de démontage n'était «pas
trop difficile pour
l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il
ressort du dossier de l'ORP. (…)." (cfr. STFA C
307/02 del 27 gennaio 2004)
In una
sentenza del 30 settembre 2005 nella causa B (C 279/03) - dopo aver ricordato
che il rapporto di lavoro che vincola la persona assicurata al responsabile del
programma d’occupazione temporanea è disciplinato dal CO, con la conseguenza
che le disposizioni legali relative al contratto di lavoro (art. 319 segg. CO)
vengono applicate per analogia, anche se il programma d’impiego costituisce un
rapporto giuridico sui generis – il TFA ha accolto il ricorso e rinviato gli
atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti specificando che, ritenuti
Fatti
i suoi obblighi ex art. 328 cpv. 1 CO, il comportamento del responsabile del PO
poteva, a seconda dei casi, essere considerato quale fattore di riduzione della
colpa. La sospensione era stata fissata in 25 giorni di sospensione.
L’Alta
Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una sentenza del 2 maggio
2006 nella causa L. (C 197/04) nella quale – chiamata a pronunciarsi nel caso
di un assicurato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5
giorni in quanto con il proprio comportamento avrebbe indotto l’organizzatore
del corso ad interrompere con effetto immediato il provvedimento inerente al
mercato del lavoro – ha ribadito che:
"
(…)
Der Beschwerdeführer ist gestützt auf Art. 30 Abs. 1
lit. d AVIG (in der seit 1. Juli 2003 geltenden, hier anwendbaren Fassung) mit
Verwaltung und Vorinstanz in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er
die Bildungsmassnahme (Art. 60 Abs. 1 AVIG), welcher er sich im Y.________
unterzog, durch sein Verhalten beeinträchtigt und dadurch dessen Leiter hinreichenden
Anlass für die am 21. Oktober 2003 ausgesprochene sofortige Auflösung des
Kursverhältnisses bot. Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist auch dann anwendbar, wenn
der Versicherte dem Arbeitgeber Anlass zu einer Entlassung aus einer
vorübergehenden Beschäftigung (Art. 64a Abs. 1 AVIG) bietet (BGE 125 V 360),
gilt aber auch für die Auflösung eines Kurses durch den Kursverantwortlichen.
In Anbetracht der mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Lage (BGE 125 V
361 Erw. 2b), insbesondere der Unterordnung und Weisungsgebundenheit des
Kursbesuchers, rechtfertigt es sich in beweismässiger Hinsicht die im Rahmen
von Art. 30 Abs 1 lit. a AVIG geltende Rechtsprechung analog anzuwenden, wonach
bei Differenzen unter den Beteiligten nur eingestellt werden darf, wenn das
Verschulden des Versicherten klar feststeht (BGE 112 V 245 und seitherige
Praxis).
(…)." (cfr. STFA del 2 maggio 2006 nella causa L., C 197/04)
La decisione di
sospensione è stata annullata in quanto i motivi addotti dal responsabile del
corso a sostegno dell’immediata interruzione del provvedimento ("weil das
provozierende Verhalten und die Uneinsichtigkeit das Vertrauensverhältnis
nachhaltig beeinträchtigt habe und daher eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr
zumutbar sei") non erano sufficientemente comprensibili e rimanevano sul
generico.
2.4. Analogamente a quanto vale
per le sanzioni fondate in caso di licenziamento da un posto di lavoro (fondate
sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI - in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto alle indennità inflitta a un
assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio datore di
lavoro delle ragioni per porre fine ad un programma di occupazione temporanea
non presuppone dunque che l’assicurato abbia fornito al proprio datore di
lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di
lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO).
Basta una
colpa non necessariamente di natura professionale (violazione dall'obbligo
contrattuale) ma anche soltanto attinente al comportamento generale o al
carattere dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il
motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. B. Rubin,
"Assurance-chômage", Ed. Schultess, Zurigo 2006 pag. 431-440).
Secondo
l'art. 321a cpv. 1 e del Codice delle Obbligazioni (CO), il lavoratore deve
eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli
interessi legittimi del datore di lavoro.
L'art.
321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore
si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo
al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche
che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali
il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
(Su questi aspetti cfr. G. Aubert, "Commentaire du contrat de
travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des obligations I,
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, pag. 1684 N° 1-4 e
pag. 1691 N° 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, "Commentaire du contrat de
travail", 2a ed.. Ed. Réalités
sociales, Losanna 1996 pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 15. Auflage, Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70
e J. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage,
Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 60-61; STCA 38.2003.46 del 9
febbraio 2004).
In una
decisione pubblicata in DLA 2002 pag. 121 il TFA ha stabilito che per una donna
che esercita la professione di autista, il fatto di disporre di una licenza di
condurre è una condizione indispensabile per poter essere assunta, in quanto
essa può svolgere il compito previsto dal suo contratto di lavoro unicamente se
è in possesso della licenza di condurre. Guidando in uno stato di notevole
ebrietà, l'assicurata non ha soltanto corso il rischio di una revoca della
licenza, ma anche quello di perdere il proprio impiego. Di conseguenza occorre
pronunciare una sospensione dal diritto all'indennità per colpa grave. Il fatto
di essersi comportata in tal modo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario
non sminuisce la colpa (vedi pure STCA 38.2001.91 del 6 agosto 2002).
2.5. Una sospensione
può essere tuttavia inflitta solo se viene nettamente stabilita una colpa del
lavoratore. Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono
chiaramente credibili. Ciò significa concretamente che quando una controversia
oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di
quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa in circostanze contestate
dell'assicurato e non confermate da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali)
o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA C
218/05 del 10 luglio 2006; STFA C 11/06 del 26 aprile 2006; STFA C 48/04 del 14
aprile 2005; STFA C 6/06 del 26 aprile 2006).
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
Considerandi
La
sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF
125.
V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
Il TFA ha
ravvisato, tra l’altro, l’esistenza di una colpa grave nei seguenti
casi: licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di
lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di
utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C
99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta senza rispetto del termine e senza
assicurazione di un nuovo posto di lavoro nel caso di un assicurato che, quale
custode, si è visto costretto a dover sostenere i costi di un appartamento
oltre a quelli della sua propria abitazione (cfr. STFA C 65/03 del 25 settembre
2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una
ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr.
STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché
l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per
scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche
dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi
con un collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta senza
assicurarsi un nuovo posto di lavoro da parte di un assicurato che non prova
sufficientemente e adeguatamente né il fatto di essere stato vittima di mobbing
né l'esistenza di motivi di salute che rendono l'occupazione inadeguata (cfr.
STFA
C 309/02 del
16.
aprile 2003); disdetta senza accertarsi un posto di lavoro nel caso di un
assicurato che rimprovera al datore di lavoro diverse violazioni dei suoi
obblighi contrattuali ma non li fa valere per vie legali (cfr. STFA C 170/02 del
24.
febbraio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è
visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in
uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del
29.
novembre 2005); scioglimento immediato del rapporto di lavoro senza
assicurazione di un nuovo impiego da parte di un assicurato dopo che in
precedenza già era stato richiamato per delle irregolarità; cessazione del
rapporto di lavoro entro un termine molto breve di disdetta (rispettivamente
durante il periodo di prova) da parte dell’assicurato senza che vi fossero
elementi atti a diminuire la colpa; rifiuto da parte dell’assicurato di un
cambiamento di lavoro esigibile all’interno della medesima impresa seguito da
un consenziente scioglimento anticipato del rapporto di lavoro tra le parti;
rifiuto da parte dell’assicurato dopo essere stato licenziato di accettare un
nuovo posto di lavoro dopo che erano sorte delle divergenze in merito al numero
delle ore lavorative settimanali 42 o 42.5 (cfr. DLA 1989, N. 7 pag. 89-90; per
un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo
della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag.
24).
Dal canto
suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro,
nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza
nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,
38.2003
); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca
della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di
svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);
disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui
venivano rimproverati una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro
malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una
mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,
38.2002
); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che
l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di
lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione
(STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato
che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un'occasione
(STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da
imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una
relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6
agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un assicurato, di
professione sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad
esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta
appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291);
scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità,
l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto concludere al datore
di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare il rapporto (STCA del
24.
luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi
nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata
a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo
2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi su se stessa,
senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21
settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto di
fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la vettura
della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre
1997, 38.1997.151).
2.7
Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che a RI 1, nato nel 1965,
è stato assegnato un programma d'occupazione temporanea presso il __________
dal 6 novembre 2006 al 5 maggio 2007 durante il quale doveva svolgere in
particolare delle attività di trasporto, delle consegne e ritiri di mobili i
oggetti usati e lo smontaggio-montaggio di mobili (cfr. Doc. 15 - 18).
Il 14 dicembre
2006.
l'assicurato ha ricevuto il seguente richiamo scritto:
"
Durante il colloquio del 13 dicembre scorso, le
ho esposto chiaramente che il consumo di bevande alcoliche durante l'orario di
lavoro e durante le pause, è assolutamente vietato.
Nonostante il richiamato verbale, anche oggi si è
presentato alle ore 13.00 in una condizione che pregiudica il suo rendimento
lavorativo, situazione dovuta all'assunzione di alcool.
Ritento questo suo comportamento molto grave e
indice di poca serietà e da parte nostra in alcun modo tollerabile.
Spero sinceramente che il suo atteggiamento si
modifichi in modo sostanziale.
Se questo non dovesse avvenire sarò costretto,
mio malgrado, ad interrompere il suo inserimento lavorativo nel programma
occupazionale di __________." (Doc. 14)
Il 18
gennaio 2007 l'assicurato è stato licenziato con la seguente motivazione:
"
Nonostante i molteplici richiami verbali e il
richiamo scritto del 14 dicembre 2006 anche oggi si è presentato alle ore 13.00
in una condizione che pregiudica il suo rendimento lavorativo, situazione
dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti così come da lei ammesso.
Ritengo questo suo comportamento molto grave,
indice di poca serietà e da parte nostra in alcun modo tollerabile.
Lavorare in un condizione psicofisica non idonea
rappresenta un pericolo per sè e per i colleghi di lavoro e sicuramente non è
il modo corretto di costruire un percorso serio di reinserimento lavorativo,
primo obiettivo del programma occupazionale.
Dispositivo
Per questi motivi ritengo che il suo POT debba
interrompersi immediatamente.
Spero sinceramente che questo momento di verità,
costituisca un motivo di riflessione e autocritica e che sia fomite di una
nuova consapevolezza." (Doc. 13)
Il 20
aprile 2007 __________ responsabile del programma di occupazione ha così illustrato
alla Sezione del lavoro le ragioni alla base della decisone di interrompere il
programma d'occupazione:
"
(...)
Vorrei precisare che siamo arrivati a prendere la
decisione del licenziamento dopo un lungo percorso.
Il signor RI 1 ha ricevuto molteplici richiami
verbali ed un richiamo scritto datato 14 dicembre 2006. Abbiamo tentato di far
nascere una consapevole assunzione di responsabilità da parte dell'assicurato
circa il rispetto del regolamento interno.
Nonostante questo, il signor RI 1 ha continuato
ad arrivare sul posto di lavoro in condizioni fisiche precarie dovute
all'assunzione di sostanze stupefacenti ed alcol, inoltre non ha mai dimostrato
una vera attivazione, ma ha lavorato sempre in modo superficiale.
In alcun modo il signor RI 1 è stato
"utilizzato" come "... capro espiatorio", in quanto
ogni persona inserita nel Programma Occupazionale, viene seguita dalla nostra
equipe in modo indipendente e all'interno di un accompagnamento personalizzato.
Purtroppo, nel caso specifico, non abbiamo avuto
alcuna collaborazione da parte dell'assicurato e le finalità che il mandato
LADI ci consegna non erano più in alcun modo realizzabili.
Quindi, sentita la sua consulente URC signora __________,
abbiamo deciso l'interruzione del POT." (Doc. 6)
Questo
Tribunale non ha motivo di dubitare della versione dei fatti fornita
dall'organizzatore del programma d'occupazione (cfr. la sentenza del TFA C
307/02 del 27 giugno 2004 riprodotta al consid. 2.3).
L'assicurato
è stato licenziato dopo diversi avvertimenti (cfr. DTFA C 207/05 del 31 ottobre
2006; STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004), per essersi presentato al lavoro in
condizioni tali da non poter svolgere normalmente la propria attività a causa
di abuso di bevande alcoliche e all'assunzione di sostanze stupefacenti.
Questi
circostanze non sono contestate dall'assicurato.
Di
conseguenza, indipendentemente dal ... motivo (scarso impegno), questo
Tribunale deve concludere che l'assicurato è stato licenziato a causa del
proprio comportamento (cfr. consid. 2.4. e 2.6).
Di
conseguenza la sanzione di 16 giorni del diritto all'indennità di
disoccupazione deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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