38.2007.48
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18 ottobre 2007Italiano23 min
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Numero d'incarto:
38.2007.48
Data decisione, Autorità:
18.10.2007, TCA
Titolo:
Negato condono dela restituzione di indennità di disoccupazione percepite a torto a seguito del versamento di assegni di formazione.L'assicurata non ha indicato sul FAUT per la Cassa né l'inizio del tirocinio,né la domanda di assegni di formaziome.L'aver informato la collocatrice non le è di ausilio
ASSEGNO DI FORMAZIONE
BUONA FEDE
CONDONO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INDENNITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 8 LADI
art. 81 LADI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 28 agg. 31 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.48
rs
Lugano
18 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1 giugno
2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 13 dicembre 2006 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico
ha respinto la domanda di condono, inoltrata da RI 1, della restituzione
dell’importo di fr. 6'135.95 relativi a indennità di disoccupazione percepite a
torto per i mesi di settembre e ottobre 2005 a seguito dell’erogazione di
assegni di formazione (cfr. doc. 6; 19).
1.2. L’assicurata
ha interposto personalmente opposizione contro il provvedimento del 13 dicembre
2006 (cfr. doc. 5).
1.3. Con
decisione su opposizione del 1° giungo 2007 la Sezione del lavoro ha accolto
parzialmente l’opposizione, nel senso che ha riconosciuto il condono per le
prestazioni ricevute nel mese di ottobre 2005 (fr. 2'996.60). Per quel mese
l’assicurata è stata ritenuta in buona fede, in quanto il versamento delle
indennità di disoccupazione effettuato dalla Cassa di disoccupazione il 30
novembre 2005 è stato successivo alla prima decisione del 9 novembre 2005
dell’Ufficio misure attive (UMA) con cui le è stato negato il diritto agli
assegni di formazione.
Per
quanto concerne il mese di settembre 2005, l’amministrazione ha, invece,
confermato la propria decisione di diniego del condono (cfr. doc. A).
1.4. La decisione
su opposizione del 1° giugno 2007 è stata tempestivamente impugnata dalla RA 1,
per conto dell’assicurata, davanti al TCA.
__________
ha postulato l’accoglimento della domanda di condono anche per il mese di settembre
2005.
A
motivazione della propria richiesta essa ha, in particolare, addotto che alla
fine del mese di ottobre 2005, non avendo ancora ricevuto risposta in merito alla
domanda tendente all’ottenimento di assegni di formazione per un apprendistato
presso la __________ inoltrata nel mese di settembre 2005, ha ricontattato
l’ufficio disoccupazione per beneficiare di un aiuto finanziario. L’assicurata
ha, poi, indicato che la collocatrice le avrebbe detto di spedire il formulario
di controllo FAUT inserendo i giorni di vacanza dei mesi di settembre o ottobre
2005, al fine di ricevere alcune indennità di disoccupazione. Essa ha rilevato
che il formulario in questione non prevede una domanda esplicita sull’inoltro o
meno di una richiesta di assegni di formazione. Vi è unicamente il quesito “Il
suo diritto agli assegni per i(il) figli(o) e/o di formazione ha subito delle
modifiche?”. La ricorrente ha affermato di avere risposto negativamente a
tale domanda, siccome la richiesta di assegni era ancora pendente.
Inoltre
essa ha evidenziato che il questionario citato contempla delle domande alle
quale si deve rispondere con un “sì” o con un “no”. Non le era, quindi, chiaro
quali informazioni complementari dovesse fornire.
L’assicurata
ha puntualizzato che la richiesta di assegni di formazione, in prima battuta, è
stata rifiutata con decisione del 9 novembre 2005 (cfr. doc. I).
1.5. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. IV).
1.6. Il 6
settembre 2007 la RA 1 ha informato di non avere ulteriori mezzi di prova da
presentare (cfr. doc. VI).
1.7. Il doc. VI è
stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o
meno negato a RI 1 il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di
fr. 3'139.35 percepita indebitamente a titolo di prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione per il mese di settembre 2005.
2.3. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.4. La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27
aprile 2005 nell causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess
2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1.
quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale:
l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,
2.
quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le
categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le
spese personali, 4800 franchi l’anno;
c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva
categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle
cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3.
La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000.
franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)
ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo
il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale
limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita
per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, qualora
difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.5
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002.
N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998.
N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.6
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava
l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze
wurde im Zuge
der
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie
altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96.
LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
(AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.7
Nella
presente evenienza la Sezione del lavoro ha negato all’assicurata il condono
della restituzione della somma di fr. 3'139.35 percepita a torto quale
indennità di disoccupazione per il mese di settembre 2005.
L’amministrazione
ritiene che l’insorgente non adempia la condizione della buona fede, poiché ha omesso
di indicare sul FAUT di settembre 2005, compilato il 5 novembre 2005, sia
l’inizio di un apprendistato, che la presentazione di una richiesta per
l’ottenimento dei relativi assegni di formazione (cfr. doc. A).
La
ricorrente, per contro, sostiene di essere stata in buona fede o comunque che
le può essere rimproverata tutt’al più soltanto una negligenza lieve in
relazione all’obbligo di annunciare o di informare, visto che essa ha compilato
il formulario di auto-certificazione del mese di settembre 2005 in maniera
veritiera e completa in virtù delle indicazioni fornitele dalla sua
collocatrice. Essa ha ricordato che in prima battuta, con decisione del 9
novembre 2005, la domanda di assegni è stata respinta (cfr. doc. I).
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che l’assicurata,
il 1° settembre 2005, ha iniziato un apprendistato di laboratorista in biologia
presso la __________ di __________. Al riguardo va precisato che durante il
primo anno essa ha frequentato unicamente la scuola (cfr. doc. 24).
Il 25
settembre 2005 la ricorrente ha interposto una domanda di assegni di formazione
ai sensi degli art. 66a segg. LADI, la quale è stata respinta dall’UMA con
decisione formale del 9 novembre 2005 (cfr. doc. 32).
Con
decisione su opposizione del 23 febbraio 2006 l’amministrazione ha, però,
accolto l’opposizione inoltrata dalla RA 1, per conto dell’assicurata.
All’insorgente,
di conseguenza, è stato riconosciuto il diritto a un assegno di formazione di
fr. 3'033.50 mensili a decorrere dal 1° settembre 2005 (cfr. doc. 29, 30).
Gli
assegni di formazione in questione sono stati corrisposti all’assicurata agli
inizi del mese di giugno 2006 (cfr. doc. 21, 22, 69).
Nel
contempo, per quanto attiene ai mesi di settembre e ottobre 2005, la ricorrente
è stata posta al beneficio di indennità di disoccupazione.
Contrariamente
alle allegazioni dell’assicurata, secondo cui queste ultime le sarebbero state
versate nel corso del mese di maggio 2006 (cfr. doc. I pag. 3), dalle carte
processuali si evince che le indennità giornaliere sono state bonificate
all’insorgente l’8 novembre 2005 per il mese di settembre 2005 (fr. 3'139.35),
rispettivamente il 30 novembre 2005 per il mese di ottobre 2005 (fr. 2'996.60; cfr.
doc. 20; 69).
2.8
Il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un principio secondo cui il condono
di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni
chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore,
dovute a un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due
importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha
sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116
V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).
In una
decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,
pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito
che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di
restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo
grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli
arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo
il rimborso.
2.9
Nel caso in
esame, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), gli assegni di formazione per i
mesi di settembre e ottobre 2005, pari a complessivi fr. 6'067.-- (fr. 3'033.50
X 2
mesi), sono stati versati all’assicurata nel mese di giugno 2006.
Una
compensazione con le prestazioni precedentemente versate dalla Cassa di
disoccupazione non è, dunque, più possibile.
Dalla
documentazione agli atti risulta, inoltre, altamente verosimile che la somma
degli assegni di formazione retroattivi per i mesi di settembre e ottobre 2005 di
fr. 6'067.-- non era più disponibile già al momento in cui avrebbe dovuto avere
luogo il rimborso, ossia il 12 giugno 2006, corrispondente alla scadenza del
termine di pagamento di trenta giorni indicato sull’ordine di restituzione
emesso dalla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 19; STFA C 267/99 del 16 marzo
2000).
In
effetti nella domanda di condono del 30 ottobre 2006 l’assicurata ha indicato
di avere accumulato dall’inizio 2006, nonostante i versamenti ricevuti, fatture
scoperte e precetti esecutivi, nonché di essere in gravi condizioni finanziarie
(cfr. doc. 10). Ciò risulta pure dal “Questionario concernente la domanda di
condono” compilato nel novembre 2006 (cfr. doc. 8).
Di
conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte
federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267, un onere troppo grave
non può essere per principio negato.
La
possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa
a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T.,
39.2004.9
e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure STCA del 4 gennaio
2000.
nella causa S.P., inc. 38.99.00162).
2.10
Per quanto
attiene alla buona fede, va rilevato che dagli atti emerge che effettivamente
la ricorrente non ha informato l’amministrazione né dell’inizio del proprio
tirocinio, né della richiesta di assegni di formazione.
Sul FAUT
del mese di settembre 2005, compilato il 5 novembre 2005, non è, infatti, stato
precisato alcunché al riguardo (cfr. doc. 49).
E’ vero
che il questionario “Indicazioni della persona assicurata” non prevede una
domanda esplicita circa la frequentazione di una scuola, né in relazione
all’inoltro di una domanda di assegni di formazione.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che nel formulario al p.to 4 è contemplata la
seguente domanda: “E’ stata impossibilitata a lavorare?”. Oltre ad
alcuni motivi già menzionati (malattia, infortunio, maternità), vi è pure
l’indicazione “per motivi diversi da quelli citati. Quali?” (cfr. doc.
49).
Inoltre al
p.to 10 risulta il quesito “E’ ancora disoccupata?” (cfr. doc. 49).
L’assicurata,
leggendo queste domande e riflettendo sulla relativa risposta con l’attenzione
da lei ragionevolmente esigibile, non poteva non considerare che il fatto di
avere intrapreso una formazione con frequentazione di una scuola a tempo pieno avesse
delle ripercussioni sul diritto alle indennità di disoccupazione.
Per di
più va evidenziato che il formulario alla fine prevede pure la possibilità di
esporre delle osservazioni personali riguardo alla propria situazione (cfr.
Doc. 49).
L’impostazione
del FAUT e i relativi quesiti non costituiscono, pertanto, una valida
giustificazione per non avere indicato né l’inizio del tirocinio quale laboratorista
in biologia, né la presentazione della domanda di assegni di formazione.
L’assicurata,
di conseguenza, quando il 5 novembre 2005 ha compilato il formulario
“Indicazioni della persona assicurata” del mese di settembre 2005, avrebbe
dovuto dichiarare in modo dettagliato e completo la sua situazione scolastica e
formativa di quel momento.
Del resto
neppure risulta che la Cassa sia stata avvertita in merito al tirocinio e alla
domanda di assegni di formazione secondo qualche altra modalità.
L’asserzione
ricorsuale secondo cui l’assicurata avrebbe discusso della domanda per gli
assegni di formazione con la propria collocatrice (cfr. doc. I) non le è di
alcuna utilità.
L’insorgente
avrebbe dovuto, in effetti, informare la propria Cassa di disoccupazione,
autorità competente in merito al versamento delle prestazioni (cfr. art. 81
LADI).
In
proposito va segnalato che il TFA, in una sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007,
pubblicata in DLA 2007 N. 13 pag. 210, ha stabilito, nel caso di un assicurato
sospeso per 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere
violato il proprio obbligo di informare e annunciare, che era irrilevante che
lo stesso avesse informato il consulente del personale presso l’URC in merito
al guadagno intermedio conseguito. In effetti la menzione dell’attività svolta
a un organo incompetente non esonerava l’assicurato dal dovere di informare la
competente cassa di disoccupazione.
Al
riguardo cfr. anche DLA 2006 N. 5 pag. 69.
Risulta
pure ininfluente l’avere affermato che è stata la collocatrice a consigliarle
di spedire il FAUT inserendo i giorni di vacanza (cfr. doc. I).
In
effetti ciò non vale quale esenzione dal proprio dovere di comunque indicare in
modo veritiero le proprie condizioni rispetto al mercato del lavoro di quel
momento.
La Cassa per
esaminare il diritto dell’assicurata a indennità di disoccupazione doveva avere
una conoscenza globale e precisa dello stato della stessa. L’amministrazione
avrebbe dovuto, perciò, essere messa al corrente senza indugio della domanda di
assegni di formazione e soprattutto dell’inizio dell’apprendistato.
L’inizio
di un tirocinio a tempo pieno ha, peraltro, inciso sull’idoneità al
collocamento dell’assicurata.
In una
sentenza del 21 settembre 1994 nella causa J., pubblicata in DTF 120 V 385, il
TFA ha stabilito che uno studente è considerato idoneo al collocamento se è in
condizione di svolgere, accessoriamente agli studi, un'occupazione a tempo
pieno o a tempo parziale in modo durevole. Deve essere negata per contro la
disponibilità al collocamento dello studente che intende esercitare un'attività
lucrativa solo durante periodi di breve durata o sporadicamente, in particolare
durante le vacanze semestrali. Al riguardo vedi pure la STFA del 10 febbraio
2005.
nella causa M. (C 245/04).
Al
riguardo cfr. anche la STFA C 126/05 del 10 ottobre 2005 in cui l’Alta Corte ha
confermato un giudizio del TCA con il quale un assicurato è stato ritenuto
inidoneo al collocamento, poiché aveva intrapreso una formazione triennale di
tecnico di radiologia a tempo pieno una scuola.
In
concreto, vista la frequentazione di un tirocinio a tempo pieno della durata di
tre anni, verosimilmente l’assicurata non sarebbe stata disposta ad abbandonare
la scuola in ogni tempo per accettare un’occupazione.
E’ utile,
altresì, sottolineare che un assicurato, nel periodo in cui percepisce gli
assegni di formazione, non è più considerato disoccupato ai sensi
dell’articolo 8 LADI. Egli non è idoneo al collocamento (cfr.
Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ottobre
2004, p.to F42; Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, gennaio 2006, p.to F 33). Pertanto nemmeno ha diritto alle indennità di
disoccupazione.
Qualsiasi
persona nella situazione della ricorrente avrebbe, dunque, potuto e dovuto
rendersi conto che per l’amministrazione era determinante conoscere la sua
effettiva disponibilità a essere impiegata.
Di
conseguenza l’inizio della formazione e la domanda dei relativi assegni avrebbero
dovuto essere comunicati alla Cassa senza ritardo alcuno.
L’omissione
della ricorrente non costituisce unicamente una negligenza lieve, come dalla
stessa preteso (cfr. doc. I), bensì, ritenute le dirette implicazioni con il
diritto alle indennità di disoccupazione, una grave negligenza.
La sua
buona fede per quanto riguarda il mese di settembre 2005 deve, pertanto, essere
negata.
2.11
Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della
ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid.
2.3
, 2.4.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione delle
indennità di disoccupazione percepite per il mese di settembre 2005.
La
decisione su reclamo del 1° giugno 2007 emanata dalla Sezione del lavoro va,
conseguentemente, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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