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Decisione

38.2007.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 ottobre 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.4. La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27

aprile 2005 nell causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess

2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1.

quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale:

l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

2.

quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le

categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le

spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva

categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle

cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli

immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75

000.

franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita

di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)

ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo

il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale

limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita

per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi, qualora

difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

2.5

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA

2002.

N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA

1998.

N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

2.6

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava

l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli

effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

a) Die Mitwirkung beim Vollzug der

Sozialversicherungsgesetze und

insbesondere

bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende

Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in

den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht

grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in

Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von

Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber

dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze

wurde im Zuge

der

Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen

zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999

4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"

a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf

verzichtet, von der

allgemeinen

Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen

festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen

ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie

altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.

96.

LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was

dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende

Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die

nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht

"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf

also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles

melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- Voraussetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz

(AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.7

Nella

presente evenienza la Sezione del lavoro ha negato all’assicurata il condono

della restituzione della somma di fr. 3'139.35 percepita a torto quale

indennità di disoccupazione per il mese di settembre 2005.

L’amministrazione

ritiene che l’insorgente non adempia la condizione della buona fede, poiché ha omesso

di indicare sul FAUT di settembre 2005, compilato il 5 novembre 2005, sia

l’inizio di un apprendistato, che la presentazione di una richiesta per

l’ottenimento dei relativi assegni di formazione (cfr. doc. A).

La

ricorrente, per contro, sostiene di essere stata in buona fede o comunque che

le può essere rimproverata tutt’al più soltanto una negligenza lieve in

relazione all’obbligo di annunciare o di informare, visto che essa ha compilato

il formulario di auto-certificazione del mese di settembre 2005 in maniera

veritiera e completa in virtù delle indicazioni fornitele dalla sua

collocatrice. Essa ha ricordato che in prima battuta, con decisione del 9

novembre 2005, la domanda di assegni è stata respinta (cfr. doc. I).

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che l’assicurata,

il 1° settembre 2005, ha iniziato un apprendistato di laboratorista in biologia

presso la __________ di __________. Al riguardo va precisato che durante il

primo anno essa ha frequentato unicamente la scuola (cfr. doc. 24).

Il 25

settembre 2005 la ricorrente ha interposto una domanda di assegni di formazione

ai sensi degli art. 66a segg. LADI, la quale è stata respinta dall’UMA con

decisione formale del 9 novembre 2005 (cfr. doc. 32).

Con

decisione su opposizione del 23 febbraio 2006 l’amministrazione ha, però,

accolto l’opposizione inoltrata dalla RA 1, per conto dell’assicurata.

All’insorgente,

di conseguenza, è stato riconosciuto il diritto a un assegno di formazione di

fr. 3'033.50 mensili a decorrere dal 1° settembre 2005 (cfr. doc. 29, 30).

Gli

assegni di formazione in questione sono stati corrisposti all’assicurata agli

inizi del mese di giugno 2006 (cfr. doc. 21, 22, 69).

Nel

contempo, per quanto attiene ai mesi di settembre e ottobre 2005, la ricorrente

è stata posta al beneficio di indennità di disoccupazione.

Contrariamente

alle allegazioni dell’assicurata, secondo cui queste ultime le sarebbero state

versate nel corso del mese di maggio 2006 (cfr. doc. I pag. 3), dalle carte

processuali si evince che le indennità giornaliere sono state bonificate

all’insorgente l’8 novembre 2005 per il mese di settembre 2005 (fr. 3'139.35),

rispettivamente il 30 novembre 2005 per il mese di ottobre 2005 (fr. 2'996.60; cfr.

doc. 20; 69).

2.8

Il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un principio secondo cui il condono

di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni

chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore,

dovute a un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due

importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha

sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116

V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).

In una

decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,

pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito

che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di

restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo

grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli

arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo

il rimborso.

2.9

Nel caso in

esame, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), gli assegni di formazione per i

mesi di settembre e ottobre 2005, pari a complessivi fr. 6'067.-- (fr. 3'033.50

X 2

mesi), sono stati versati all’assicurata nel mese di giugno 2006.

Una

compensazione con le prestazioni precedentemente versate dalla Cassa di

disoccupazione non è, dunque, più possibile.

Dalla

documentazione agli atti risulta, inoltre, altamente verosimile che la somma

degli assegni di formazione retroattivi per i mesi di settembre e ottobre 2005 di

fr. 6'067.-- non era più disponibile già al momento in cui avrebbe dovuto avere

luogo il rimborso, ossia il 12 giugno 2006, corrispondente alla scadenza del

termine di pagamento di trenta giorni indicato sull’ordine di restituzione

emesso dalla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 19; STFA C 267/99 del 16 marzo

2000).

In

effetti nella domanda di condono del 30 ottobre 2006 l’assicurata ha indicato

di avere accumulato dall’inizio 2006, nonostante i versamenti ricevuti, fatture

scoperte e precetti esecutivi, nonché di essere in gravi condizioni finanziarie

(cfr. doc. 10). Ciò risulta pure dal “Questionario concernente la domanda di

condono” compilato nel novembre 2006 (cfr. doc. 8).

Di

conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte

federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267, un onere troppo grave

non può essere per principio negato.

La

possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa

a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T.,

39.2004.9

e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure STCA del 4 gennaio

2000.

nella causa S.P., inc. 38.99.00162).

2.10

Per quanto

attiene alla buona fede, va rilevato che dagli atti emerge che effettivamente

la ricorrente non ha informato l’amministrazione né dell’inizio del proprio

tirocinio, né della richiesta di assegni di formazione.

Sul FAUT

del mese di settembre 2005, compilato il 5 novembre 2005, non è, infatti, stato

precisato alcunché al riguardo (cfr. doc. 49).

E’ vero

che il questionario “Indicazioni della persona assicurata” non prevede una

domanda esplicita circa la frequentazione di una scuola, né in relazione

all’inoltro di una domanda di assegni di formazione.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che nel formulario al p.to 4 è contemplata la

seguente domanda: “E’ stata impossibilitata a lavorare?”. Oltre ad

alcuni motivi già menzionati (malattia, infortunio, maternità), vi è pure

l’indicazione “per motivi diversi da quelli citati. Quali?” (cfr. doc.

49).

Inoltre al

p.to 10 risulta il quesito “E’ ancora disoccupata?” (cfr. doc. 49).

L’assicurata,

leggendo queste domande e riflettendo sulla relativa risposta con l’attenzione

da lei ragionevolmente esigibile, non poteva non considerare che il fatto di

avere intrapreso una formazione con frequentazione di una scuola a tempo pieno avesse

delle ripercussioni sul diritto alle indennità di disoccupazione.

Per di

più va evidenziato che il formulario alla fine prevede pure la possibilità di

esporre delle osservazioni personali riguardo alla propria situazione (cfr.

Doc. 49).

L’impostazione

del FAUT e i relativi quesiti non costituiscono, pertanto, una valida

giustificazione per non avere indicato né l’inizio del tirocinio quale laboratorista

in biologia, né la presentazione della domanda di assegni di formazione.

L’assicurata,

di conseguenza, quando il 5 novembre 2005 ha compilato il formulario

“Indicazioni della persona assicurata” del mese di settembre 2005, avrebbe

dovuto dichiarare in modo dettagliato e completo la sua situazione scolastica e

formativa di quel momento.

Del resto

neppure risulta che la Cassa sia stata avvertita in merito al tirocinio e alla

domanda di assegni di formazione secondo qualche altra modalità.

L’asserzione

ricorsuale secondo cui l’assicurata avrebbe discusso della domanda per gli

assegni di formazione con la propria collocatrice (cfr. doc. I) non le è di

alcuna utilità.

L’insorgente

avrebbe dovuto, in effetti, informare la propria Cassa di disoccupazione,

autorità competente in merito al versamento delle prestazioni (cfr. art. 81

LADI).

In

proposito va segnalato che il TFA, in una sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007,

pubblicata in DLA 2007 N. 13 pag. 210, ha stabilito, nel caso di un assicurato

sospeso per 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere

violato il proprio obbligo di informare e annunciare, che era irrilevante che

lo stesso avesse informato il consulente del personale presso l’URC in merito

al guadagno intermedio conseguito. In effetti la menzione dell’attività svolta

a un organo incompetente non esonerava l’assicurato dal dovere di informare la

competente cassa di disoccupazione.

Al

riguardo cfr. anche DLA 2006 N. 5 pag. 69.

Risulta

pure ininfluente l’avere affermato che è stata la collocatrice a consigliarle

di spedire il FAUT inserendo i giorni di vacanza (cfr. doc. I).

In

effetti ciò non vale quale esenzione dal proprio dovere di comunque indicare in

modo veritiero le proprie condizioni rispetto al mercato del lavoro di quel

momento.

La Cassa per

esaminare il diritto dell’assicurata a indennità di disoccupazione doveva avere

una conoscenza globale e precisa dello stato della stessa. L’amministrazione

avrebbe dovuto, perciò, essere messa al corrente senza indugio della domanda di

assegni di formazione e soprattutto dell’inizio dell’apprendistato.

L’inizio

di un tirocinio a tempo pieno ha, peraltro, inciso sull’idoneità al

collocamento dell’assicurata.

In una

sentenza del 21 settembre 1994 nella causa J., pubblicata in DTF 120 V 385, il

TFA ha stabilito che uno studente è considerato idoneo al collocamento se è in

condizione di svolgere, accessoriamente agli studi, un'occupazione a tempo

pieno o a tempo parziale in modo durevole. Deve essere negata per contro la

disponibilità al collocamento dello studente che intende esercitare un'attività

lucrativa solo durante periodi di breve durata o sporadicamente, in particolare

durante le vacanze semestrali. Al riguardo vedi pure la STFA del 10 febbraio

2005.

nella causa M. (C 245/04).

Al

riguardo cfr. anche la STFA C 126/05 del 10 ottobre 2005 in cui l’Alta Corte ha

confermato un giudizio del TCA con il quale un assicurato è stato ritenuto

inidoneo al collocamento, poiché aveva intrapreso una formazione triennale di

tecnico di radiologia a tempo pieno una scuola.

In

concreto, vista la frequentazione di un tirocinio a tempo pieno della durata di

tre anni, verosimilmente l’assicurata non sarebbe stata disposta ad abbandonare

la scuola in ogni tempo per accettare un’occupazione.

E’ utile,

altresì, sottolineare che un assicurato, nel periodo in cui percepisce gli

assegni di formazione, non è più considerato disoccupato ai sensi

dell’articolo 8 LADI. Egli non è idoneo al collocamento (cfr.

Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ottobre

2004, p.to F42; Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro, gennaio 2006, p.to F 33). Pertanto nemmeno ha diritto alle indennità di

disoccupazione.

Qualsiasi

persona nella situazione della ricorrente avrebbe, dunque, potuto e dovuto

rendersi conto che per l’amministrazione era determinante conoscere la sua

effettiva disponibilità a essere impiegata.

Di

conseguenza l’inizio della formazione e la domanda dei relativi assegni avrebbero

dovuto essere comunicati alla Cassa senza ritardo alcuno.

L’omissione

della ricorrente non costituisce unicamente una negligenza lieve, come dalla

stessa preteso (cfr. doc. I), bensì, ritenute le dirette implicazioni con il

diritto alle indennità di disoccupazione, una grave negligenza.

La sua

buona fede per quanto riguarda il mese di settembre 2005 deve, pertanto, essere

negata.

2.11

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della

ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid.

2.3

, 2.4.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione delle

indennità di disoccupazione percepite per il mese di settembre 2005.

La

decisione su reclamo del 1° giugno 2007 emanata dalla Sezione del lavoro va,

conseguentemente, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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