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38.2007.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 settembre 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede

la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12,

29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.

(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori

di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che

il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro"

sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.

P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata, di formazione

architetto dipl. ETH/SIA, dal 1° maggio 2006 al 31 maggio 2007 è stata

impiegata presso la __________ quale “Senior Projektleiterin” all’80% (cfr.doc.

1).

In

effetti il 20 aprile 2007 alla ricorrente è stato comunicato verbalmente che

nei giorni seguenti avrebbe ricevuto una lettera di licenziamento, ciò che si è

puntualmente verificato il 26 aprile 2007 (cfr. doc. 1; A1).

L’insorgente,

il 1° giugno 2007, si è poi iscritta al collocamento, dopo che in passato aveva

già fatto ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 1).

Essa ha

dichiarato di ricercare un'occupazione quale architetto ed eventualmente come

disegnatrice e grafica al 100%. La disponibilità lavorativa è stata ridotta

all’80% a decorrere dall’11 giugno 2007 (cfr. doc. 1).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione l’insorgente, per il periodo 20

aprile – 31 maggio 2007 esaminato dall’amministrazione, ha presentato due

ricerche di lavoro effettuate nel mese di maggio 2007, e meglio l’8 maggio

presso la __________ quale architetto e il 24 maggio presso una ditta di

amministrazione immobiliare (cfr. doc. A10).

Il

consulente del personale della ricorrente, durante il primo colloquio di

consulenza dell’11 giugno 2007, le ha consegnato una decisione formale datata

anch’essa 11 giugno 2007 con cui le sono stati irrogati quattro giorni di

sospensione dal diritto all’indennità, poiché “le ricerche di lavoro per il

periodo di controllo dal 20 al 30 aprile 2007 non ci vengono attestate e

insufficienti quelle del mese di maggio 2007” (cfr. doc. A1; A11; 1).

Tale

sanzione è stata confermata con decisione su opposizione del 21 giugno 2007

(cfr. doc. A8).

2.7. L’assicurata,

nell’atto ricorsuale, ha censurato il fatto che il proprio

collocatore le avrebbe consegnato la decisione di sospensione brevi manu senza

informarla prima in merito all’intenzione di sanzionarla e senza darle la

possibilità di presentare le proprie osservazioni (cfr. doc. I).

Essa ha quindi fatto

valere la violazione del diritto di essere sentito.

Secondo

gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA il diritto di essere sentito deve essere

garantito al più tardi durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20

settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30

settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa

S., C 49/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6

agosto 2002 nella causa C., C 91/02).

Al riguardo, inoltre, il

TFA, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e

SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha stabilito che l'amministrazione

deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione e non può

rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le

misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle

obiezioni sollevate con l'opposizione.

Occorre

distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere

sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di

essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede

Considerandi

l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a

questo proposito una regolamentazione esaustiva.

In concreto dal verbale di

colloquio dell’11 giugno 2007 emerge che il consulente del personale

dell’insorgente l’ha resa attenta relativamente al fatto di non avere compiuto

alcuna ricerca dal 20 al 30 aprile 2007 e di averne invece effettuate di

insufficienti nel mese di maggio 2007 e che di conseguenza le veniva

consegnata, brevi manu, una decisione di sanzione (cfr. doc. 1).

Alla luce di quanto

riportato nel verbale citato e della circostanza che l’assicurata l’ha firmato

senza apporre precisazione alcuna, a mente di questa Corte la stessa è stata

informata dall’amministrazione del motivo per il quale veniva sanzionata e ha

avuto comunque la possibilità di pronunciarsi al riguardo, anche se in modo

immediato.

Inoltre non va dimenticato

che in sede di opposizione la ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi in

merito alla fattispecie (cfr. doc. A1).

In simili condizioni

occorre concludere che dal profilo procedurale l’amministrazione ha ossequiato,

contrariamente a quanto addotto dall’insorgente, il suo diritto di essere

sentita.

In ogni caso anche

volendo, per pura ipotesi, considerare violato il diritto di essere sentito

dell’assicurata, il TCA ritiene che in in casu la lesione menzionata

risulterebbe sanata.

Secondo

la giurisprudenza federale una lesione non particolarmente grave del

diritto di essere sentito può, in via eccezionale, essere sanata ove

l'interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi davanti a un'autorità di

ricorso munita di piena cognizione (cfr. DTF 126 V 130 consid. 2b).

Nella

sentenza del 20 settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04, già

citata sopra, il TFA ha ribadito questo principio e al consid. 8.3. ha precisato:

"

(…)

Von der Rückweisung der Sache zur Gewährung des

rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist nach dem Grundsatz der

Verfahrensökonomie dann abzusehen, wenn dieses Vorgehen zu einem

formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die

mit dem (gleichlautenden und der Anhörung gleichgestellten) Interesse der

versicherten Person an einer möglichst beförderlichen Beurteilung ihres

Anspruchs nicht zu vereinbaren sind (BGE 116 V 187 Erw. 3d)."

Nel

caso in esame, da un lato, come già indicato, l’assicurata ha avuto comunque la

possibilità in sede di opposizione di esporre tutte le proprie motivazioni

afferenti al proprio comportamento precedente all’annuncio al collocamento.

Dall’altro, questa Corte, davanti

alla quale la ricorrente ha potuto esprimersi su tutti i punti della lite, gode

di un pieno potere cogni-tivo (cfr. STFA I 618/04 del 20 settembre 2006; STFA C 116/04 del 22 dicembre 2004; STFA C 34/02

del 22 ottobre 2002; STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006; STCA 38.2005.57 del 30

novem-bre 2005).

2.8

Per quanto

attiene al lasso di tempo dal 20 al 30 aprile 2007, l’URC di __________ ha

considerato che non era stata attestata ricerca alcuna (cfr. doc. A1; ).

Tuttavia

l’assicurata nell’opposizione ha indicato che nella settimana dal 23 al 30

aprile 2007 ha chiesto al responsabile della ditta madre della ditta sua

datrice di lavoro se vi era la possibilità di assunzione presso la medesima

(cfr. doc. A1).

Tale

asserzione è stata sostanziata da uno scritto del 28 giugno 2007 della __________,

da cui risulta che dopo i vari colloqui tra il 23 e il 30 aprile 2007 ha valutato

la possibilità di impiegarla, ma che a medio termine non era previsto un

ampliamento dell’organico della filiale di __________ (cfr. doc. A9).

Questa

Corte non ha motivi per non ritenere attendibile tale conferma dello sforzo

effettuato dall’insorgente.

Conseguentemente

l’assicurata, nel periodo dal 20 al 30 aprile 2007, non ha unicamente profuso

il suo impegno al fine di essere nuovamente impiegata dal suo datore di lavoro,

la __________ - riassunzione che si è effettivamente concretizzata in misura

del 20% a partire dal 1° giugno 2007-, bensì ha pure postulato presso la __________.

Pertanto,

ritenuto che il 20 aprile 2007 quando le è stato annunciato il licenziamento

era un venerdì e che quindi nel mese di aprile 2007 l’obbligo di intraprendere

sforzi al fine di reperire un impiego era limitato a poco più di una settimana,

occorre concludere, tutto ben considerato, che la ricorrente ha svolto

sufficienti ricerche per tale periodo.

Per

l’arco di tempo dal 20 al 30 aprile 2007 l’assicurata non va, dunque,

sanzionata.

2.9

Per il mese

di maggio 2007 l’assicurata ha comprovato due ricerche di impiego (cfr. doc.

A10), le quali sono state riconosciute anche dall’amministrazione (cfr. doc.

V).

L’insorgente

ha poi affermato che dal 25 al 31 maggio 2007 è stata in vacanza e che si è

trattato di giorni di ferie pagati legati ancora al contratto di lavoro valido

fino al 31 maggio 2007 e da effettuare entro la fine del contratto stesso (cfr.

doc. I; III).

Da un

documento redatto dalla __________ relativo alle assenze dell’assicurata,

inviato a questo Tribunale da quest’ultima, si evince che nel periodo dal 25 al

31.

maggio 2007 (5 giorni lavorativi da venerdì 25 a giovedì 31 di cui il 28,

lunedì di Pentecoste, festivo) la ricorrente aveva ancora diritto a quattro

giorni di ferie (cfr. doc. B2).

A

proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, il TCA in una sentenza

di principio del 19 giugno 2002 nella causa S., inc. 38.2002.17, pubblicata in

RDAT I-2003 N. 83, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art.

329a segg. CO.

L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di

lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore,

per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia

domestica.

Scopo delle vacanze è quello di permettere al

lavoratore di riposarsi, così da potere riconquistare il proprio benessere

psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale

(cfr. Brunner-Bühler-Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités

sociales, Losanna, 1996, pag. 114 segg.).

Proprio in considerazione della finalità delle

vacanze, l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere effettuate

in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una somma di

denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro, e trova

applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr.Brunner-Bühler-Waeber,

op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con il pagamento di una

somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro non è più in grado di

eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II 152; DTF 101 II 283; SJ

1993.

pag. 354).

In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P 307/1999)

il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto

alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per

vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro, si era vista recapitare

la disdetta del rapporto di lavoro.

L'Alta Corte ha in particolare rilevato:

" La

notification sous forme de lettre ne produit ses effets que lorsqu'elle

parvient à son destinataire, c'est-à-dire dès qu'elle entre dans sa sphère

d'influence d'une manière telle que l'on peut escompter, d'après les usages

commerciaux et les dispositions prises par l'intéressé, qu'il en prendra

connaissance.

Dans les rapports de

travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne foi doit

escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses vacances.

En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à faire en

sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être notifiée. Dès

lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il est parti en

vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en avoir pris

connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait gravement le

principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé, qui est

d'octroyer au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi (Rehbinder,

Commentaire bernois, n. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,

5ème éd., n. 5 ad art. 335 CO, p. 316-317; Aubert, Note, SJ

1989.

p. 671-672; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren Wirkungen, in:

Thomas Geiser/ Peter Münch, Stellenwechsel und Entlassung, p, 9-10; Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., p. 300-301; Brunner/Bühler/Waeber,

Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., n. 10 p. 174).

Ainsi, la Chambre

d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans

l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à

déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette

dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un

nouveau poste. La cause lui a été renvoyée pour nouveau jugement." (DLA

2001.

pag. 31)

Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le seguenti

considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta:

" C'est

l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé;

l'employeur ne saurait l'abréger ou le différer unilatéralement, même s'il

entend résilier le contrat. En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en

notifiant son congé au salarié, revenir sur sa décision d'octroyer des vacances

ou raccourcir ces dernières. Comme les vacances sont destinées au repos, le

travailleur ne saurait être tenu de les consacrer à la recherche d'un emploi.

Le délai de congé, destiné à une telle recherche, ne peut commence de courir

qu'à la fin des vacances."

(DLA

2001.

pag. 31-32)

Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di

lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile,

dei desideri del lavoratore.

È vero che in materia di assicurazione contro la

disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad

impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero

(cfr. DLA 1988, p. 95 - 96; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.).

Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo

di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di

lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente

sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.;

DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 30).

Comunque questa giurisprudenza si applica agli

assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della

disoccupazione (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96) e non prima di iniziare tale

controllo.

A mente del TCA, visto lo scopo delle vacanze

appena illustrato, l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di

lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro." (cfr. inc.

38.2002

=RDAT I-2003 N. 83)

Alla luce di tale giurisprudenza, nella presente

evenienza, occorre concludere che l'assicurata nel periodo del contratto di impiego

con la __________ - scadente il 31 maggio 2007 - in cui ha beneficiato di

vacanze retribuite, ossia dal 25 al 31 maggio 2007, non era tenuta a compiere

delle ricerche di lavoro.

2.10

Secondo

questo Tribunale nel resto del mese di maggio 2007 l’assicurata doveva, però,

effettuare maggiori sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

La

circostanza che dovesse lavorare molto su un’idea che aveva presentato al datore

di lavoro non la dispensava dall’obbligo di cercare un impiego.

Al

riguardo va, infatti, ricordato che secondo l'art. 329 cpv. 3 CO, se il

contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo

necessario per cercare un altro lavoro.

Inoltre,

siccome la __________ l’ha informata che in ogni caso una riassunzione era

possibile solo in misura del 20% già il 4 maggio 2007 (cfr. doc. A3-A5), essa,

che avendo già ricorso alcune volte in passato all’assicurazione contro la disoccupazione

doveva essere ben al corrente dei propri doveri di disoccupata, avrebbe dovuto

a maggior ragione aumentare i propri sforzi al fine di ridurre la propria

parziale disoccupazione.

2.11

Alla luce di

quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso concreto l'assicurata, non

avendo effettuato delle ricerche di lavoro sufficienti nel periodo dal 1° al 24

maggio 2007, nel quale era tenuta a intraprendere sforzi al fine di reperire

un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.10.), ha violato il proprio obbligo di

ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Per

quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base

alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti

ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione

ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.6.).

A mente

del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurata nel periodo dal 20 al 30 aprile

2007.

non ha violato l’obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione

contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.8.) e che dal 25 al 31 maggio 2007 non

era tenuta, vista la fruizione delle vacanze, a intraprendere degli sforzi per

trovare un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.9.), la sospensione di quattro

giorni inflittale non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid.

2.5

) e deve pertanto essere ridotta a due giorni.

Il

ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata

nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per due giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 21 giugno 2007 dell’URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per due giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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