38.2007.49
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17 settembre 2007Italiano27 min
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Numero d'incarto:
38.2007.49
Data decisione, Autorità:
17.09.2007, TCA
Titolo:
Insufficienti ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione - dal 20 aprile al 31 maggio 2007 - da parte di un architetto ETH.Sanzione di 4 giorni ridotta a 2,poiché nel mese di aprile ha comunque attestato sufficienti sforzi e dal 25 al 31 maggio ha fruito di vacanze non godute prima.
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 329 cpv. 3 CO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.49
rs
Lugano
17 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 giugno
2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 giugno 2007 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione dell’11
giugno 2007 (cfr. doc. A1) con cui aveva sospeso l’assicurata per quattro giorni
dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche
di lavoro nel periodo dal 20 aprile al 31 maggio 2007, precedente l’iscrizione
in disoccupazione (cfr. doc. A8).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 21 giugno 2007 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato l’annullamento della sanzione
inflittale o perlomeno una riduzione della stessa.
Essa ha
motivato la propria richiesta adducendo in buona sostanza, da una parte, che il
proprio consulente del personale le avrebbe consegnato la decisione di
sospensione brevi manu senza informarla prima in merito e senza darle la
possibilità di presentare le proprie osservazioni.
Dall’altra,
che dopo avere saputo del licenziamento si è subito adoperata al fine di
trovare nuovi clienti/ordini per la ditta che permettessero al datore di lavoro
di offrirle un ulteriore impiego a tempo parziale, come si è effettivamente
verificato a fare tempo dal 1° giugno 2007 con un’assunzione in misura del 20%.
L’assicurata, inoltre, ha specificato di avere compiuto ancora nel mese di
aprile 2007 una ricerca di lavoro presso la ditta __________. Per quanto
riguarda il mese di maggio 2007, essa ha evidenziato di avere intrapreso due
ricerche, in quanto ha lavorato molto su un’idea che aveva presentato al datore
di lavoro, ha dovuto riflettere qualche giorno se cercare un impiego al 50, 60,
80 o 100% e dal 25 al 31 è stata in vacanza.
L’assicurata,
infine, ha puntualizzato che la sanzione di quattro giorni è ingiusta e molto
severa, anche perché non tiene in considerazione la buona volontà da lei
dimostrata e il suo senso del dovere (cfr. doc. I).
Con
scritto del 14 luglio 2007 l’assicurata ha poi apportato alcune precisazioni
all’atto ricorsuale (cfr. doc. III).
1.3. L’URC, in
risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. L’assicurata
si è pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 30
luglio 2007 (cfr. doc. VII).
1.5. Il 6 agosto
2007 l’amministrazione ha comunicato di non avere nulla di nuovo da aggiungere
(cfr. doc. IX).
1.6. Il doc. IX è
stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo 20 aprile – 31 maggio 2007, precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa
che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede
la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12,
29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.
(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori
di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che
il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro"
sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.
P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata, di formazione
architetto dipl. ETH/SIA, dal 1° maggio 2006 al 31 maggio 2007 è stata
impiegata presso la __________ quale “Senior Projektleiterin” all’80% (cfr.doc.
1).
In
effetti il 20 aprile 2007 alla ricorrente è stato comunicato verbalmente che
nei giorni seguenti avrebbe ricevuto una lettera di licenziamento, ciò che si è
puntualmente verificato il 26 aprile 2007 (cfr. doc. 1; A1).
L’insorgente,
il 1° giugno 2007, si è poi iscritta al collocamento, dopo che in passato aveva
già fatto ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 1).
Essa ha
dichiarato di ricercare un'occupazione quale architetto ed eventualmente come
disegnatrice e grafica al 100%. La disponibilità lavorativa è stata ridotta
all’80% a decorrere dall’11 giugno 2007 (cfr. doc. 1).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’insorgente, per il periodo 20
aprile – 31 maggio 2007 esaminato dall’amministrazione, ha presentato due
ricerche di lavoro effettuate nel mese di maggio 2007, e meglio l’8 maggio
presso la __________ quale architetto e il 24 maggio presso una ditta di
amministrazione immobiliare (cfr. doc. A10).
Il
consulente del personale della ricorrente, durante il primo colloquio di
consulenza dell’11 giugno 2007, le ha consegnato una decisione formale datata
anch’essa 11 giugno 2007 con cui le sono stati irrogati quattro giorni di
sospensione dal diritto all’indennità, poiché “le ricerche di lavoro per il
periodo di controllo dal 20 al 30 aprile 2007 non ci vengono attestate e
insufficienti quelle del mese di maggio 2007” (cfr. doc. A1; A11; 1).
Tale
sanzione è stata confermata con decisione su opposizione del 21 giugno 2007
(cfr. doc. A8).
2.7. L’assicurata,
nell’atto ricorsuale, ha censurato il fatto che il proprio
collocatore le avrebbe consegnato la decisione di sospensione brevi manu senza
informarla prima in merito all’intenzione di sanzionarla e senza darle la
possibilità di presentare le proprie osservazioni (cfr. doc. I).
Essa ha quindi fatto
valere la violazione del diritto di essere sentito.
Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA il diritto di essere sentito deve essere
garantito al più tardi durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20
settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30
settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa
S., C 49/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6
agosto 2002 nella causa C., C 91/02).
Al riguardo, inoltre, il
TFA, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e
SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha stabilito che l'amministrazione
deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione e non può
rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le
misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle
obiezioni sollevate con l'opposizione.
Occorre
distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere
sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di
essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede
Considerandi
l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a
questo proposito una regolamentazione esaustiva.
In concreto dal verbale di
colloquio dell’11 giugno 2007 emerge che il consulente del personale
dell’insorgente l’ha resa attenta relativamente al fatto di non avere compiuto
alcuna ricerca dal 20 al 30 aprile 2007 e di averne invece effettuate di
insufficienti nel mese di maggio 2007 e che di conseguenza le veniva
consegnata, brevi manu, una decisione di sanzione (cfr. doc. 1).
Alla luce di quanto
riportato nel verbale citato e della circostanza che l’assicurata l’ha firmato
senza apporre precisazione alcuna, a mente di questa Corte la stessa è stata
informata dall’amministrazione del motivo per il quale veniva sanzionata e ha
avuto comunque la possibilità di pronunciarsi al riguardo, anche se in modo
immediato.
Inoltre non va dimenticato
che in sede di opposizione la ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi in
merito alla fattispecie (cfr. doc. A1).
In simili condizioni
occorre concludere che dal profilo procedurale l’amministrazione ha ossequiato,
contrariamente a quanto addotto dall’insorgente, il suo diritto di essere
sentita.
In ogni caso anche
volendo, per pura ipotesi, considerare violato il diritto di essere sentito
dell’assicurata, il TCA ritiene che in in casu la lesione menzionata
risulterebbe sanata.
Secondo
la giurisprudenza federale una lesione non particolarmente grave del
diritto di essere sentito può, in via eccezionale, essere sanata ove
l'interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi davanti a un'autorità di
ricorso munita di piena cognizione (cfr. DTF 126 V 130 consid. 2b).
Nella
sentenza del 20 settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04, già
citata sopra, il TFA ha ribadito questo principio e al consid. 8.3. ha precisato:
"
(…)
Von der Rückweisung der Sache zur Gewährung des
rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist nach dem Grundsatz der
Verfahrensökonomie dann abzusehen, wenn dieses Vorgehen zu einem
formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die
mit dem (gleichlautenden und der Anhörung gleichgestellten) Interesse der
versicherten Person an einer möglichst beförderlichen Beurteilung ihres
Anspruchs nicht zu vereinbaren sind (BGE 116 V 187 Erw. 3d)."
Nel
caso in esame, da un lato, come già indicato, l’assicurata ha avuto comunque la
possibilità in sede di opposizione di esporre tutte le proprie motivazioni
afferenti al proprio comportamento precedente all’annuncio al collocamento.
Dall’altro, questa Corte, davanti
alla quale la ricorrente ha potuto esprimersi su tutti i punti della lite, gode
di un pieno potere cogni-tivo (cfr. STFA I 618/04 del 20 settembre 2006; STFA C 116/04 del 22 dicembre 2004; STFA C 34/02
del 22 ottobre 2002; STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006; STCA 38.2005.57 del 30
novem-bre 2005).
2.8
Per quanto
attiene al lasso di tempo dal 20 al 30 aprile 2007, l’URC di __________ ha
considerato che non era stata attestata ricerca alcuna (cfr. doc. A1; ).
Tuttavia
l’assicurata nell’opposizione ha indicato che nella settimana dal 23 al 30
aprile 2007 ha chiesto al responsabile della ditta madre della ditta sua
datrice di lavoro se vi era la possibilità di assunzione presso la medesima
(cfr. doc. A1).
Tale
asserzione è stata sostanziata da uno scritto del 28 giugno 2007 della __________,
da cui risulta che dopo i vari colloqui tra il 23 e il 30 aprile 2007 ha valutato
la possibilità di impiegarla, ma che a medio termine non era previsto un
ampliamento dell’organico della filiale di __________ (cfr. doc. A9).
Questa
Corte non ha motivi per non ritenere attendibile tale conferma dello sforzo
effettuato dall’insorgente.
Conseguentemente
l’assicurata, nel periodo dal 20 al 30 aprile 2007, non ha unicamente profuso
il suo impegno al fine di essere nuovamente impiegata dal suo datore di lavoro,
la __________ - riassunzione che si è effettivamente concretizzata in misura
del 20% a partire dal 1° giugno 2007-, bensì ha pure postulato presso la __________.
Pertanto,
ritenuto che il 20 aprile 2007 quando le è stato annunciato il licenziamento
era un venerdì e che quindi nel mese di aprile 2007 l’obbligo di intraprendere
sforzi al fine di reperire un impiego era limitato a poco più di una settimana,
occorre concludere, tutto ben considerato, che la ricorrente ha svolto
sufficienti ricerche per tale periodo.
Per
l’arco di tempo dal 20 al 30 aprile 2007 l’assicurata non va, dunque,
sanzionata.
2.9
Per il mese
di maggio 2007 l’assicurata ha comprovato due ricerche di impiego (cfr. doc.
A10), le quali sono state riconosciute anche dall’amministrazione (cfr. doc.
V).
L’insorgente
ha poi affermato che dal 25 al 31 maggio 2007 è stata in vacanza e che si è
trattato di giorni di ferie pagati legati ancora al contratto di lavoro valido
fino al 31 maggio 2007 e da effettuare entro la fine del contratto stesso (cfr.
doc. I; III).
Da un
documento redatto dalla __________ relativo alle assenze dell’assicurata,
inviato a questo Tribunale da quest’ultima, si evince che nel periodo dal 25 al
31.
maggio 2007 (5 giorni lavorativi da venerdì 25 a giovedì 31 di cui il 28,
lunedì di Pentecoste, festivo) la ricorrente aveva ancora diritto a quattro
giorni di ferie (cfr. doc. B2).
A
proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, il TCA in una sentenza
di principio del 19 giugno 2002 nella causa S., inc. 38.2002.17, pubblicata in
RDAT I-2003 N. 83, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art.
329a segg. CO.
L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di
lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore,
per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia
domestica.
Scopo delle vacanze è quello di permettere al
lavoratore di riposarsi, così da potere riconquistare il proprio benessere
psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale
(cfr. Brunner-Bühler-Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités
sociales, Losanna, 1996, pag. 114 segg.).
Proprio in considerazione della finalità delle
vacanze, l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere effettuate
in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una somma di
denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro, e trova
applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr.Brunner-Bühler-Waeber,
op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con il pagamento di una
somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro non è più in grado di
eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II 152; DTF 101 II 283; SJ
1993.
pag. 354).
In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P 307/1999)
il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto
alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per
vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro, si era vista recapitare
la disdetta del rapporto di lavoro.
L'Alta Corte ha in particolare rilevato:
" La
notification sous forme de lettre ne produit ses effets que lorsqu'elle
parvient à son destinataire, c'est-à-dire dès qu'elle entre dans sa sphère
d'influence d'une manière telle que l'on peut escompter, d'après les usages
commerciaux et les dispositions prises par l'intéressé, qu'il en prendra
connaissance.
Dans les rapports de
travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne foi doit
escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses vacances.
En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à faire en
sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être notifiée. Dès
lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il est parti en
vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en avoir pris
connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait gravement le
principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé, qui est
d'octroyer au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi (Rehbinder,
Commentaire bernois, n. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
5ème éd., n. 5 ad art. 335 CO, p. 316-317; Aubert, Note, SJ
1989.
p. 671-672; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren Wirkungen, in:
Thomas Geiser/ Peter Münch, Stellenwechsel und Entlassung, p, 9-10; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., p. 300-301; Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., n. 10 p. 174).
Ainsi, la Chambre
d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans
l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à
déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette
dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un
nouveau poste. La cause lui a été renvoyée pour nouveau jugement." (DLA
2001.
pag. 31)
Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le seguenti
considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta:
" C'est
l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé;
l'employeur ne saurait l'abréger ou le différer unilatéralement, même s'il
entend résilier le contrat. En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en
notifiant son congé au salarié, revenir sur sa décision d'octroyer des vacances
ou raccourcir ces dernières. Comme les vacances sont destinées au repos, le
travailleur ne saurait être tenu de les consacrer à la recherche d'un emploi.
Le délai de congé, destiné à une telle recherche, ne peut commence de courir
qu'à la fin des vacances."
(DLA
2001.
pag. 31-32)
Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di
lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile,
dei desideri del lavoratore.
È vero che in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad
impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero
(cfr. DLA 1988, p. 95 - 96; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.).
Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo
di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di
lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente
sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.;
DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 30).
Comunque questa giurisprudenza si applica agli
assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della
disoccupazione (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96) e non prima di iniziare tale
controllo.
A mente del TCA, visto lo scopo delle vacanze
appena illustrato, l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di
lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro." (cfr. inc.
38.2002
=RDAT I-2003 N. 83)
Alla luce di tale giurisprudenza, nella presente
evenienza, occorre concludere che l'assicurata nel periodo del contratto di impiego
con la __________ - scadente il 31 maggio 2007 - in cui ha beneficiato di
vacanze retribuite, ossia dal 25 al 31 maggio 2007, non era tenuta a compiere
delle ricerche di lavoro.
2.10
Secondo
questo Tribunale nel resto del mese di maggio 2007 l’assicurata doveva, però,
effettuare maggiori sforzi volti al reperimento di un’occupazione.
La
circostanza che dovesse lavorare molto su un’idea che aveva presentato al datore
di lavoro non la dispensava dall’obbligo di cercare un impiego.
Al
riguardo va, infatti, ricordato che secondo l'art. 329 cpv. 3 CO, se il
contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo
necessario per cercare un altro lavoro.
Inoltre,
siccome la __________ l’ha informata che in ogni caso una riassunzione era
possibile solo in misura del 20% già il 4 maggio 2007 (cfr. doc. A3-A5), essa,
che avendo già ricorso alcune volte in passato all’assicurazione contro la disoccupazione
doveva essere ben al corrente dei propri doveri di disoccupata, avrebbe dovuto
a maggior ragione aumentare i propri sforzi al fine di ridurre la propria
parziale disoccupazione.
2.11
Alla luce di
quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso concreto l'assicurata, non
avendo effettuato delle ricerche di lavoro sufficienti nel periodo dal 1° al 24
maggio 2007, nel quale era tenuta a intraprendere sforzi al fine di reperire
un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.10.), ha violato il proprio obbligo di
ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente,
dunque, deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
Per
quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base
alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione
ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.6.).
A mente
del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurata nel periodo dal 20 al 30 aprile
2007.
non ha violato l’obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione
contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.8.) e che dal 25 al 31 maggio 2007 non
era tenuta, vista la fruizione delle vacanze, a intraprendere degli sforzi per
trovare un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.9.), la sospensione di quattro
giorni inflittale non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid.
2.5
) e deve pertanto essere ridotta a due giorni.
Il
ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata
nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per due giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 21 giugno 2007 dell’URC di __________ è riformata
nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per due giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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