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38.2007.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.

(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine

di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente

d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma

scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987

nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, dal mese di

settembre 2006 alla fine del mese di aprile 2007, è stato impiegato quale

manovale presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. 111).

In

effetti il 6 marzo 2007 al ricorrente è stata intimata la disdetta con effetto

a partire dal 30 aprile 2007 (cfr. doc. 111).

L’insorgente,

il 1° maggio 2007, si è iscritto al collocamento.

In

passato l’assicurato aveva già fatto ricorso a più riprese all’assicurazione

contro la disoccupazione. Egli è al quinto termine quadro per la riscossione

delle prestazioni (cfr. doc. 111; 114).

Il

ricorrente ha dichiarato di ricercare un’occupazione al 100% quale operaio di

fabbrica o manovale edile (cfr. doc. 7).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione l’insorgente, per il periodo 6 marzo

- 30 aprile 2007 esaminato dall’amministrazione, ha presentato quattro ricerche

di lavoro compiute nel mese di marzo 2007, e meglio il 12, il 16, il 20 e il 29

presso esercizi pubblici, e una ricerca per il mese di aprile 2007, effettuata più

precisamente il 5 aprile presso un pub di __________ (cfr. doc. 113).

La

consulente del personale del ricorrente, durante il primo colloquio di

consulenza del 7 maggio 2007, dopo avere chiesto all’assicurato spiegazioni

riguardo alle ricerche di impiego intraprese, in particolare i motivi per i

quali gli sforzi sono stati interrotti a fare tempo dal 5 aprile 2007, l’ha

informato che avrebbe ricevuto una sanzione per insufficienti ricerche nel

periodo di disdetta (cfr. doc. 111).

Dal

profilo procedurale l’amministrazione ha, quindi, ossequiato il diritto di

essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e

dall’art. 42 LPGA.

Con decisione

formale del 10 maggio 2007 l’URC ha poi sospeso l’assicurato per sei giorni dal

diritto all’indennità di disoccupazione, a causa di ricerche di impiego non

valide nel lasso di tempo antecedente l’annuncio al collocamento (cfr. doc. 114).

Tale

sanzione è stata confermata con decisione su opposizione del 15 giugno 2007

(cfr. doc. A1).

2.7. Per quanto attiene al mese di

marzo 2007, questa Corte rileva dapprima che l’assicurato, avendo ricevuto la

lettera di disdetta nel corso della giornata del 6 marzo 2007 quale raccomandata

a mano (cfr. doc. 111), dal 1° del mese a tale data, non era tenuto a ricercare

una nuova occupazione.

Nell’arco di tempo dal 7

al 31 marzo 2007 il ricorrente doveva, tuttavia, intraprendere degli sforzi

volti al reperimento di un impiego quantitativamente e qualitativamente validi.

L’assicurato ha compiuto

quattro ricerche di lavoro (cfr. doc. 113).

A prescindere dalla questione

di sapere se le stesse siano o meno sufficienti dal profilo quantitativo, esse

appaiono insufficienti per quanto concerne l’aspetto qualitativo.

In effetti l’insorgente,

nonostante alla collocatrice, in occasione del primo colloquio, abbia indicato

di non essere interessato alla ristorazione, bensì al ramo dell’edilizia,

pavimentazioni e settori affini (cfr. doc. 111), ha postulato esclusivamente

presso degli esercizi pubblici (cfr. doc. 113), ambiti nei quali non risulta abbia

mai lavorato. L’assicurato si è, del resto, proposto come

“tuttofare” (cfr. doc. 113).

Inoltre

va osservato che il ricorrente ha compiuto tutte le ricerche presentandosi

spontaneamente presso potenziali datori di lavoro. Egli, al contrario, avrebbe

dovuto preferibilmente rispondere a concrete e reali offerte d’impiego

pubblicate sui quotidiani (cfr. STCA 38.2006.26 del 16 agosto 2006 consid.

2.11.; STCA del 19 gennaio 2004 nella causa Z., 38.2003.18, consid. 2.12).

Questo

Tribunale ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati

non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare

un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

In

relazione all’asserzione secondo cui l’insorgente avrebbe effettuato anche

delle ricerche telefoniche presso datori di lavoro nel settore dell’edilizia,

dopo avere richiesto i relativi numeri di telefono al RA 1 (cfr. doc. I), giova

segnalare che in linea di principio le ricerche di lavoro, se compiute

unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità, possono

essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti, ritenuto che viola

l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di lavoro

esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).

Tuttavia

secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato

deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma

per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 38).

Nel caso in esame le

menzionate ricerche telefoniche, non solo non sono state in alcun modo

sostanziate, ma neppure sono state precisate. Non sono stati

indicati i nominativi delle aziende che sarebbero state contattate, né è stato

specificato quante ditte sarebbero state interpellate.

In simili

condizioni, occorre concludere che il ricorrente nel periodo dal 6 al 31 marzo

2007, avendo svolto delle insufficienti ricerche di lavoro dal profilo

qualitativo, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone

(cfr. consid. 2.3.).

2.8. Per il mese di aprile 2007

l’assicurato ha prodotto una sola ricerca effettuata il 5 aprile presso un Pub

di __________ (cfr. doc. 113).

La medesima, compiuta anch’essa

nell’ambito della ristorazione (cfr. al riguardo quanto indicato al consid.

precedente), risulta insufficiente sia quantitativamente, che qualitativamente.

In

proposito questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice

delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve

concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro

lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q.,

38.2000.13).

Per quanto riguarda le

obiezioni sollevate dall’assicurato, ossia che comunque per assentarsi dal

luogo di lavoro necessitava del permesso del datore di lavoro e che non tutte

le assenze vengono retribuite (cfr. doc. I), è utile osservare, in primo luogo,

che il datore di lavoro, essendo un suo preciso obbligo la concessione del

tempo occorrente per la ricerca di un nuovo impiego, deve autorizzare il dipendente

ad assentarsi.

In merito giova sottolineare

che l’art. 329 cpv. 3 CO è una disposizione relativamente imperativa ai sensi

dell’art. 362 CO, ovvero alla stessa non può essere derogato a svantaggio del

lavoratore.

Di massima, per la ricerca

di una nuova occupazione, al lavoratore deve essere garantita una mezza

giornata alla settimana (cfr. Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4. ed.,

2007, ad art. 329, n. 17).

In secondo luogo, questa

Corte rileva che nel caso di salari pagati mensilmente o settimanalmente non

vanno applicate decurtazioni per il tempo libero straordinario di cui un

dipendente ha usufruito giusta l’art. 329 cpv. 3 CO (cfr. F. Vischer, Der

Arbeitsvertrag, Helbing & Lichtenhahn, Basel.Genf.Muenchen, 2007, pag. 182;

U. Streiff/A. von Kaenel, Arbeitsvertrag, Schulthess 2006, ad art. 329, N. 13).

Nel caso di specie, siccome

il contratto di lavoro dell’assicurato con la __________ prevedeva il

versamento mensile dello stipendio (cfr. doc. 111), la retribuzione spettante

allo stesso non avrebbe potuto essere ridotta in caso di assenze volte al

reperimento di un nuovo impiego.

Le censure ricorsuali non

sono, pertanto, fondate.

In relazione alle asserite

ricerche telefoniche presso aziende attive nel ramo dell’edilizia (cfr. doc.

I), si rimanda a quanto già stabilito al considerando precedente.

2.9. L’insorgente,

nell’atto ricorsuale, ha indicato che deve essere considerato il principio

della buona fede (cfr. doc. I).

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STFA

del 21 luglio 2006 nella causa R., D. e H., H 167/04-168/04, consid. 3; STFA

del 25 ottobre 2005 nella causa K. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4

luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28

gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie

GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella

causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

In

concreto, l’assicurato era, o comunque avrebbe dovuto essere, al corrente dei

suoi doveri di disoccupato, visto che era al suo quinto termine quadro per la

riscossione delle prestazioni.

Inoltre dalle carte

processuali non risulta che l’insorgente, contestualmente all’obbligo di cercare

un’occupazione già durante il termine di disdetta e alle relative modalità, avesse

ricevuto delle indicazioni differenti rispetto a quanto previsto dalla legge e

dalla giurisprudenza.

Di conseguenza, in casu,

la buona fede del ricorrente non può essere tutelata.

2.10

Alla luce di

quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso in esame l'assicurato, non

avendo effettuato delle ricerche di lavoro sufficienti nel periodo dal 6 marzo

al 30 aprile 2007, nel quale era tenuto a intraprendere sforzi al fine di

reperire un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.7.; 2.8.), ha violato il

proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Per

quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base

alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della

disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).

A mente

del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurato dal 1° al 6 marzo 2007, non

avendo ancora ricevuto la disdetta del contratto di lavoro, non era tenuto a

compiere ricerche di impiego (cfr. consid. 2.7.), la sospensione di sei giorni

inflittagli non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.)

e deve, perciò, essere ridotta a cinque giorni.

Il

ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata

nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per cinque giorni.

2.11

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato dal sindacato RA 1, ha diritto

a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr.

art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 15 giugno 2007 dell’URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per cinque giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’URC di __________

verserà all’assicurato l’importo di fr. 100.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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