38.2007.50
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17 ottobre 2007Italiano22 min
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Numero d'incarto:
38.2007.50
Data decisione, Autorità:
17.10.2007, TCA
Titolo:
Insufficienti ricerche nel periodo di disdetta.Avendo ricevuto la disdetta il 6 marzo,dal 1° fino al 6 non era tenuto a cercare.Le 4 ricerche compiute non valide qualitativamente.Per aprile 1 ricerca insufficiente. Buona fede non va tutelata(5°TQ e non info errate). Sanzione ridotta da 6 a 5 giorni.
BUONA FEDE
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 329 CO
art. 9 COST
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.50
rs
Lugano
17 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 giugno
2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 15 giugno 2007 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 10
maggio 2007 (cfr. doc. 114) con cui aveva sospeso l’assicurato per sei giorni
dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche
di lavoro nel periodo dal 6 marzo al 30 aprile 2007, precedente l’iscrizione in
disoccupazione (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 15 giugno 2007 l’assicurato, assistito dall’RA 1,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato l’annullamento
della sanzione inflittagli o perlomeno una riduzione della stessa.
Egli ha
motivato la propria richiesta adducendo in buona sostanza di essersi potuto
assentare dal posto di lavoro unicamente quando ha avuto il permesso da parte
del datore di lavoro. L’insorgente, al riguardo, ha evidenziato, da una parte,
che quest’ultimo è sì tenuto a lasciare al dipendente il tempo necessario per
cercare un’altra occupazione, tuttavia sempre in base alle esigenze della ditta
e con il consenso della stessa e, d’altra parte, che ciò nel ramo edile non è
sempre evidente.
Inoltre
l’assicurato ha ricordato che non vengono indennizzate tutte le assenze, per
cui il dipendente subisce una perdita di guadagno ragguardevole.
Egli, dovendo
far fronte ai suoi obblighi familiari e dovendo così evitare delle perdite di
guadagno, era impossibilitato ad assentarsi di continuo. Il ricorrente ha, altresì,
indicato di essersi presentato, nel periodo in questione, presso gli uffici del
RA 1 dove ha chiesto dei numeri telefonici di ditte edili che ha poi contattato
telefonicamente. L’assicurato ha concluso asserendo che le ricerche di lavoro
da lui effettuate non sono da considerare insufficienti e che deve essere
considerato il principio della buona fede. (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo 6 marzo – 30 aprile 2007, precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione
adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione
precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di
domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente
gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per
scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le
ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.
(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine
di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente
d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma
scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987
nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, dal mese di
settembre 2006 alla fine del mese di aprile 2007, è stato impiegato quale
manovale presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. 111).
In
effetti il 6 marzo 2007 al ricorrente è stata intimata la disdetta con effetto
a partire dal 30 aprile 2007 (cfr. doc. 111).
L’insorgente,
il 1° maggio 2007, si è iscritto al collocamento.
In
passato l’assicurato aveva già fatto ricorso a più riprese all’assicurazione
contro la disoccupazione. Egli è al quinto termine quadro per la riscossione
delle prestazioni (cfr. doc. 111; 114).
Il
ricorrente ha dichiarato di ricercare un’occupazione al 100% quale operaio di
fabbrica o manovale edile (cfr. doc. 7).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’insorgente, per il periodo 6 marzo
- 30 aprile 2007 esaminato dall’amministrazione, ha presentato quattro ricerche
di lavoro compiute nel mese di marzo 2007, e meglio il 12, il 16, il 20 e il 29
presso esercizi pubblici, e una ricerca per il mese di aprile 2007, effettuata più
precisamente il 5 aprile presso un pub di __________ (cfr. doc. 113).
La
consulente del personale del ricorrente, durante il primo colloquio di
consulenza del 7 maggio 2007, dopo avere chiesto all’assicurato spiegazioni
riguardo alle ricerche di impiego intraprese, in particolare i motivi per i
quali gli sforzi sono stati interrotti a fare tempo dal 5 aprile 2007, l’ha
informato che avrebbe ricevuto una sanzione per insufficienti ricerche nel
periodo di disdetta (cfr. doc. 111).
Dal
profilo procedurale l’amministrazione ha, quindi, ossequiato il diritto di
essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e
dall’art. 42 LPGA.
Con decisione
formale del 10 maggio 2007 l’URC ha poi sospeso l’assicurato per sei giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione, a causa di ricerche di impiego non
valide nel lasso di tempo antecedente l’annuncio al collocamento (cfr. doc. 114).
Tale
sanzione è stata confermata con decisione su opposizione del 15 giugno 2007
(cfr. doc. A1).
2.7. Per quanto attiene al mese di
marzo 2007, questa Corte rileva dapprima che l’assicurato, avendo ricevuto la
lettera di disdetta nel corso della giornata del 6 marzo 2007 quale raccomandata
a mano (cfr. doc. 111), dal 1° del mese a tale data, non era tenuto a ricercare
una nuova occupazione.
Nell’arco di tempo dal 7
al 31 marzo 2007 il ricorrente doveva, tuttavia, intraprendere degli sforzi
volti al reperimento di un impiego quantitativamente e qualitativamente validi.
L’assicurato ha compiuto
quattro ricerche di lavoro (cfr. doc. 113).
A prescindere dalla questione
di sapere se le stesse siano o meno sufficienti dal profilo quantitativo, esse
appaiono insufficienti per quanto concerne l’aspetto qualitativo.
In effetti l’insorgente,
nonostante alla collocatrice, in occasione del primo colloquio, abbia indicato
di non essere interessato alla ristorazione, bensì al ramo dell’edilizia,
pavimentazioni e settori affini (cfr. doc. 111), ha postulato esclusivamente
presso degli esercizi pubblici (cfr. doc. 113), ambiti nei quali non risulta abbia
mai lavorato. L’assicurato si è, del resto, proposto come
“tuttofare” (cfr. doc. 113).
Inoltre
va osservato che il ricorrente ha compiuto tutte le ricerche presentandosi
spontaneamente presso potenziali datori di lavoro. Egli, al contrario, avrebbe
dovuto preferibilmente rispondere a concrete e reali offerte d’impiego
pubblicate sui quotidiani (cfr. STCA 38.2006.26 del 16 agosto 2006 consid.
2.11.; STCA del 19 gennaio 2004 nella causa Z., 38.2003.18, consid. 2.12).
Questo
Tribunale ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati
non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare
un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).
In
relazione all’asserzione secondo cui l’insorgente avrebbe effettuato anche
delle ricerche telefoniche presso datori di lavoro nel settore dell’edilizia,
dopo avere richiesto i relativi numeri di telefono al RA 1 (cfr. doc. I), giova
segnalare che in linea di principio le ricerche di lavoro, se compiute
unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità, possono
essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti, ritenuto che viola
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di lavoro
esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).
Tuttavia
secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato
deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma
per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 38).
Nel caso in esame le
menzionate ricerche telefoniche, non solo non sono state in alcun modo
sostanziate, ma neppure sono state precisate. Non sono stati
indicati i nominativi delle aziende che sarebbero state contattate, né è stato
specificato quante ditte sarebbero state interpellate.
In simili
condizioni, occorre concludere che il ricorrente nel periodo dal 6 al 31 marzo
2007, avendo svolto delle insufficienti ricerche di lavoro dal profilo
qualitativo, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone
(cfr. consid. 2.3.).
2.8. Per il mese di aprile 2007
l’assicurato ha prodotto una sola ricerca effettuata il 5 aprile presso un Pub
di __________ (cfr. doc. 113).
La medesima, compiuta anch’essa
nell’ambito della ristorazione (cfr. al riguardo quanto indicato al consid.
precedente), risulta insufficiente sia quantitativamente, che qualitativamente.
In
proposito questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice
delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve
concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro
lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q.,
38.2000.13).
Per quanto riguarda le
obiezioni sollevate dall’assicurato, ossia che comunque per assentarsi dal
luogo di lavoro necessitava del permesso del datore di lavoro e che non tutte
le assenze vengono retribuite (cfr. doc. I), è utile osservare, in primo luogo,
che il datore di lavoro, essendo un suo preciso obbligo la concessione del
tempo occorrente per la ricerca di un nuovo impiego, deve autorizzare il dipendente
ad assentarsi.
In merito giova sottolineare
che l’art. 329 cpv. 3 CO è una disposizione relativamente imperativa ai sensi
dell’art. 362 CO, ovvero alla stessa non può essere derogato a svantaggio del
lavoratore.
Di massima, per la ricerca
di una nuova occupazione, al lavoratore deve essere garantita una mezza
giornata alla settimana (cfr. Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4. ed.,
2007, ad art. 329, n. 17).
In secondo luogo, questa
Corte rileva che nel caso di salari pagati mensilmente o settimanalmente non
vanno applicate decurtazioni per il tempo libero straordinario di cui un
dipendente ha usufruito giusta l’art. 329 cpv. 3 CO (cfr. F. Vischer, Der
Arbeitsvertrag, Helbing & Lichtenhahn, Basel.Genf.Muenchen, 2007, pag. 182;
U. Streiff/A. von Kaenel, Arbeitsvertrag, Schulthess 2006, ad art. 329, N. 13).
Nel caso di specie, siccome
il contratto di lavoro dell’assicurato con la __________ prevedeva il
versamento mensile dello stipendio (cfr. doc. 111), la retribuzione spettante
allo stesso non avrebbe potuto essere ridotta in caso di assenze volte al
reperimento di un nuovo impiego.
Le censure ricorsuali non
sono, pertanto, fondate.
In relazione alle asserite
ricerche telefoniche presso aziende attive nel ramo dell’edilizia (cfr. doc.
I), si rimanda a quanto già stabilito al considerando precedente.
2.9. L’insorgente,
nell’atto ricorsuale, ha indicato che deve essere considerato il principio
della buona fede (cfr. doc. I).
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
Considerandi
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STFA
del 21 luglio 2006 nella causa R., D. e H., H 167/04-168/04, consid. 3; STFA
del 25 ottobre 2005 nella causa K. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4
luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie
GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella
causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982
pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.
106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
In
concreto, l’assicurato era, o comunque avrebbe dovuto essere, al corrente dei
suoi doveri di disoccupato, visto che era al suo quinto termine quadro per la
riscossione delle prestazioni.
Inoltre dalle carte
processuali non risulta che l’insorgente, contestualmente all’obbligo di cercare
un’occupazione già durante il termine di disdetta e alle relative modalità, avesse
ricevuto delle indicazioni differenti rispetto a quanto previsto dalla legge e
dalla giurisprudenza.
Di conseguenza, in casu,
la buona fede del ricorrente non può essere tutelata.
2.10
Alla luce di
quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso in esame l'assicurato, non
avendo effettuato delle ricerche di lavoro sufficienti nel periodo dal 6 marzo
al 30 aprile 2007, nel quale era tenuto a intraprendere sforzi al fine di
reperire un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.7.; 2.8.), ha violato il
proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente,
dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
Per
quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base
alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della
disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).
A mente
del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurato dal 1° al 6 marzo 2007, non
avendo ancora ricevuto la disdetta del contratto di lavoro, non era tenuto a
compiere ricerche di impiego (cfr. consid. 2.7.), la sospensione di sei giorni
inflittagli non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.)
e deve, perciò, essere ridotta a cinque giorni.
Il
ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata
nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per cinque giorni.
2.11
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, rappresentato dal sindacato RA 1, ha diritto
a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr.
art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 15 giugno 2007 dell’URC di __________ è riformata
nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per cinque giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC di __________
verserà all’assicurato l’importo di fr. 100.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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