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Decisione

38.2007.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 ottobre 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.

(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 275/05 del 6 novembre 2006 consid.

3.3.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del

29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa

Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario

che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, dal 1° aprile

2004 al 30 giugno 2007, è stato impiegato quale “Project Leader” presso __________

(cfr. doc. 20, 21).

In

effetti con scritto del 2 marzo 2007 l’ex datore di lavoro ha disdetto il

rapporto di impiego con il ricorrente il 31 marzo 2007 con effetto a partire

dal 1° luglio 2007 (cfr. doc. 21).

L’insorgente

si è iscritto al collocamento nel mese di maggio 2007 chiedendo la

corresponsione di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2007

(cfr. doc. 8, 9).

Il 19

giugno 2007, durante il primo colloquio di consulenza, sono stati esaminati gli

sforzi intrapresi dall’assicurato al fine di reperire una nuova occupazione dal

momento in cui ha saputo della disdetta fino alla data dell’incontro presso

l’URC.

L’assicurato

ha presentato una ricerca per il mese di marzo 2007, una per il mese di aprile

2007, 4 ricerche relativamente al mese di maggio 2007 e una per il mese di

giugno 2007 (cfr. doc. 6).

Il

ricorrente, al riguardo, in occasione del colloquio menzionato, ha potuto

indicare alla propria consulente del personale di non avere effettuato altre

ricerche, in quanto era in attesa di risposte fra una ricerca e l’altra (cfr.

doc. 6).

La

collocatrice, sempre il 19 giugno 2007, gli ha consegnato brevi manu una

decisione formale con cui veniva sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 6, 1).

L’assicurato,

con l’opposizione interposta contro la decisione di sanzione del 19 giugno

2007, ha allegato di avere compiuto, il 6 marzo 2007, un’ulteriore ricerca comprovata

da un messaggio di posta elettronica inviato dal potenziale datore di lavoro

(cfr. doc. A3).

La

penalità inflitta all’insorgente è stata confermata con decisione su

opposizione del 13 luglio 2007 (cfr. doc. A7).

2.7. L’assicurato,

nel periodo determinante ai fini della presente vertenza, ossia dagli inizi del

mese di marzo 2007 al 19 giugno 2007, giorno dell’iscrizione in disoccupazione,

ha effettuato complessivamente otto ricerche di impiego (cfr. doc. A2).

Più

precisamente egli ha intrapreso due ricerche nel lasso di tempo dal 3 al 31

marzo 2007, una ricerca nel mese di aprile 2007, quattro ricerche nel mese di

maggio 2007 e una ricerca nel periodo dal 1° al 18 giugno 2007.

Al

riguardo va segnalato che la giurisprudenza cantonale ha stabilito -

semplicemente, però, quale linea di riferimento e non quale regola con

carattere assoluto - che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno

quattro ricerche di impiego qualitativamente valide. Il TFA, dal canto suo, ha

confermato tale principio, precisando, da un lato, che occorre esaminare nel

singolo caso concreto il numero di ricerche mensili esigibili da ogni

Considerandi

assicurato, dall’altro, che la prassi amministrativa esige in media da dieci

a dodici ricerche (cfr. consid. 2.4.).

Ne

discende, dunque, che dal 3 al 31 marzo 2007, così come pure nel mese di aprile

e nel lasso di tempo dal 1° al 18 giugno 2007, l’assicurato ha chiaramente svolto

un numero insufficiente di ricerche.

Per

quanto concerne, poi, l’obiezione sollevata dall’assicurato, ossia che

lavorando a tempo pieno non è così facile compiere anche le ricerche di impiego

(cfr. doc. I), giova rilevare che secondo l'art. 329 cpv. 3

del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro

deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro

lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q.,

38.2000

).

Di conseguenza

l’insorgente, essendo un preciso obbligo del datore di lavoro la concessione

del tempo occorrente per la ricerca di una nuova occupazione, sarebbe stato

autorizzato ad assentarsi per postulare presso potenziali datori di lavoro.

In merito va, altresì,

sottolineato che l’art. 329 cpv. 3 CO è una disposizione relativamente

imperativa ai sensi dell’art. 362 CO, ovvero alla stessa non può essere derogato

a svantaggio del lavoratore.

Neppure è

di ausilio per l’assicurato la giustificazione fornita alla consulente del

personale durante il colloquio del 19 giugno 2007, secondo cui egli non ha

svolto altre ricerche, poiché in attesa di risposta fra una ricerca e l’altra

(cfr. doc. 6).

Infatti è

un dovere dei disoccupati intraprendere sforzi mensili volti al reperimento di

un’occupazione a prescindere dalla tempistica delle relative risposte.

L’insorgente,

effettuando delle insufficienti ricerche di lavoro dal 3 al 31 marzo 2007, nel

mese di aprile e nel lasso di tempo dal 1° al 18 giugno 2007, ha violato

l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

Tale

violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.3.).

2.8

Per quanto

attiene al mese di maggio 2007, va osservato che le quattro ricerche indicate

sul formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”

sono state effettuate il 15, il 25, il 30 e il 31 del mese (cfr. doc. A2).

In

proposito è utile evidenziare che le ricerche vanno compiute in modo continuo

durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del

25.

novembre 2002 nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella

causa P., 38.2002.1; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA

del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag.

27).

Nel caso di ricerche

scritte può, tuttavia, essere più razionale preparare le proprie candidature

concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di

lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per

postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003

nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)

In

concreto l’assicurato non ha, però, indicato secondo quali modalità - se per

iscritto, di persona o telefonicamente - ha compiuto le proprie ricerche del

mese di maggio 2007 (cfr. doc. A2).

Nemmeno è

dato sapere se le stesse corrispondono a delle risposte a offerte di impiego

pubblicate su quotidiani.

La

questione di sapere se le ricerche del mese di maggio 2007 vadano considerate

sufficienti o meno può, tuttavia, in concreto restare insoluta.

Infatti,

anche volendo ritenerle valide, l’esito della vertenza non potrebbe comunque

essere differente, come verrà più dettagliatamente esposto al consid. 2.10.

2.9

Ora si

tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un

determinato numero di ricerche di lavoro al mese asserita dall’assicurato (cfr.

doc. I) può costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare

l’insorgente.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale delle assicurazioni (LPGA), in vigore dal 1°

gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.

Questa importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" Gli

assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei

limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate

sui loro diritti e obblighi (cpv. 1).

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in

merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli

assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro

diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche

onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e

stabilirne la tariffa (cpv. 2).

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente (cpv. 3)."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere

fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata

in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid.

6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof

- CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291

seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27

ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.

(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et

conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales

art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,

"ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;

DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.

38.2003

, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186,

chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione,

ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto

inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione

della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica

la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo

le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA

dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

Del resto il TFA ha pure

rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una

regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza

una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -

avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono

intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della

disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C.,

C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid.

2.1

; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

Nel

caso concreto il ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio

all'URC, contattato l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla

sua condizione di disoccupato.

In

casu, dunque, siccome l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC per

ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, non entra in

considerazione un eventuale diritto alla consulenza e informazione ai sensi

dell'art. 27 LPGA a favore dell'assicurato (cfr. STCA 38.2007.32 del 9 agosto

2007).

Pertanto il ricorrente

deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI, anche se egli non era cognito dell'obbligo di cercare

un impiego o perlomeno del numero minimo di ricerche da effettuare.

2.10

Per quanto

concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la

disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr.

consid. 2.5.).

Una

sospensione di sei giorni corrisponde, perciò, di regola a un caso di insufficienti

ricerche durante due mesi.

Nel caso

di specie, per contro, come visto precedentemente, risultano insufficienti perlomeno

sia gli sforzi compiuti dal 3 al 31 marzo 2007, che quelli afferenti al mese di

aprile 2007 e al periodo dal 1° al 18 giugno 2007 (cfr. consid. 2.7.).

La

penalità di sei giorni inflitta all’assicurato dall’URC corrisponde, dunque,

già solo in relazione alle insufficienti ricerche dei periodi appena menzionati,

a un’applicazione generosa della prassi sopra esposta.

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la sospensione di sei giorni inflitti al

ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid.

2.5

), a prescindere dalla validità o meno delle sue ricerche del mese di

maggio 2007 (cfr. consid. 2.8.).

La

decisione su opposizione del 13 luglio 2007 va, quindi, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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