38.2007.53
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25 ottobre 2007Italiano25 min
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Numero d'incarto:
38.2007.53
Data decisione, Autorità:
25.10.2007, TCA
Titolo:
Insufficienti ricerche nel periodo di disdetta(3/3-18/6). Non violato obbligo di informare da parte dell'URC.Assicurato non ha contattato l'URC prima della disoccupazione. Può restare aperto se ricerche di maggio valide.Sanzione di 6 giorni,già per i restanti mesi,applicazione generosa della prassi
INFORMAZIONE E CONSULENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 27 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.53
rs
Lugano
25 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 luglio
2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________,
__________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 13 luglio 2007 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 19
giugno 2007 (cfr. doc. 1) con cui aveva sospeso l’assicurato per sei giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nel
periodo di disdetta, notificatagli il 2 marzo 2007, precedente l’iscrizione in
disoccupazione (cfr. doc. A7).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 13 luglio 2007 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato l’annullamento della sanzione
inflittagli.
Egli ha
motivato la propria richiesta adducendo, in buona sostanza, di non essere stato
informato precedentemente al primo colloquio del 19 giugno 2007 in merito al
numero minimo di ricerche da effettuare. Egli ha, inoltre, precisato che il
promemoria consegnatogli il 25 maggio 2007 non specifica un quantitativo minimo
di ricerche da compiere (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo precedente la disoccupazione iniziata il 1° luglio 2007.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.
(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 275/05 del 6 novembre 2006 consid.
3.3.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del
29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa
Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario
che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, dal 1° aprile
2004 al 30 giugno 2007, è stato impiegato quale “Project Leader” presso __________
(cfr. doc. 20, 21).
In
effetti con scritto del 2 marzo 2007 l’ex datore di lavoro ha disdetto il
rapporto di impiego con il ricorrente il 31 marzo 2007 con effetto a partire
dal 1° luglio 2007 (cfr. doc. 21).
L’insorgente
si è iscritto al collocamento nel mese di maggio 2007 chiedendo la
corresponsione di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2007
(cfr. doc. 8, 9).
Il 19
giugno 2007, durante il primo colloquio di consulenza, sono stati esaminati gli
sforzi intrapresi dall’assicurato al fine di reperire una nuova occupazione dal
momento in cui ha saputo della disdetta fino alla data dell’incontro presso
l’URC.
L’assicurato
ha presentato una ricerca per il mese di marzo 2007, una per il mese di aprile
2007, 4 ricerche relativamente al mese di maggio 2007 e una per il mese di
giugno 2007 (cfr. doc. 6).
Il
ricorrente, al riguardo, in occasione del colloquio menzionato, ha potuto
indicare alla propria consulente del personale di non avere effettuato altre
ricerche, in quanto era in attesa di risposte fra una ricerca e l’altra (cfr.
doc. 6).
La
collocatrice, sempre il 19 giugno 2007, gli ha consegnato brevi manu una
decisione formale con cui veniva sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 6, 1).
L’assicurato,
con l’opposizione interposta contro la decisione di sanzione del 19 giugno
2007, ha allegato di avere compiuto, il 6 marzo 2007, un’ulteriore ricerca comprovata
da un messaggio di posta elettronica inviato dal potenziale datore di lavoro
(cfr. doc. A3).
La
penalità inflitta all’insorgente è stata confermata con decisione su
opposizione del 13 luglio 2007 (cfr. doc. A7).
2.7. L’assicurato,
nel periodo determinante ai fini della presente vertenza, ossia dagli inizi del
mese di marzo 2007 al 19 giugno 2007, giorno dell’iscrizione in disoccupazione,
ha effettuato complessivamente otto ricerche di impiego (cfr. doc. A2).
Più
precisamente egli ha intrapreso due ricerche nel lasso di tempo dal 3 al 31
marzo 2007, una ricerca nel mese di aprile 2007, quattro ricerche nel mese di
maggio 2007 e una ricerca nel periodo dal 1° al 18 giugno 2007.
Al
riguardo va segnalato che la giurisprudenza cantonale ha stabilito -
semplicemente, però, quale linea di riferimento e non quale regola con
carattere assoluto - che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno
quattro ricerche di impiego qualitativamente valide. Il TFA, dal canto suo, ha
confermato tale principio, precisando, da un lato, che occorre esaminare nel
singolo caso concreto il numero di ricerche mensili esigibili da ogni
Considerandi
assicurato, dall’altro, che la prassi amministrativa esige in media da dieci
a dodici ricerche (cfr. consid. 2.4.).
Ne
discende, dunque, che dal 3 al 31 marzo 2007, così come pure nel mese di aprile
e nel lasso di tempo dal 1° al 18 giugno 2007, l’assicurato ha chiaramente svolto
un numero insufficiente di ricerche.
Per
quanto concerne, poi, l’obiezione sollevata dall’assicurato, ossia che
lavorando a tempo pieno non è così facile compiere anche le ricerche di impiego
(cfr. doc. I), giova rilevare che secondo l'art. 329 cpv. 3
del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro
deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro
lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q.,
38.2000
).
Di conseguenza
l’insorgente, essendo un preciso obbligo del datore di lavoro la concessione
del tempo occorrente per la ricerca di una nuova occupazione, sarebbe stato
autorizzato ad assentarsi per postulare presso potenziali datori di lavoro.
In merito va, altresì,
sottolineato che l’art. 329 cpv. 3 CO è una disposizione relativamente
imperativa ai sensi dell’art. 362 CO, ovvero alla stessa non può essere derogato
a svantaggio del lavoratore.
Neppure è
di ausilio per l’assicurato la giustificazione fornita alla consulente del
personale durante il colloquio del 19 giugno 2007, secondo cui egli non ha
svolto altre ricerche, poiché in attesa di risposta fra una ricerca e l’altra
(cfr. doc. 6).
Infatti è
un dovere dei disoccupati intraprendere sforzi mensili volti al reperimento di
un’occupazione a prescindere dalla tempistica delle relative risposte.
L’insorgente,
effettuando delle insufficienti ricerche di lavoro dal 3 al 31 marzo 2007, nel
mese di aprile e nel lasso di tempo dal 1° al 18 giugno 2007, ha violato
l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
Tale
violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
consid. 2.3.).
2.8
Per quanto
attiene al mese di maggio 2007, va osservato che le quattro ricerche indicate
sul formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”
sono state effettuate il 15, il 25, il 30 e il 31 del mese (cfr. doc. A2).
In
proposito è utile evidenziare che le ricerche vanno compiute in modo continuo
durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del
25.
novembre 2002 nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella
causa P., 38.2002.1; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA
del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag.
27).
Nel caso di ricerche
scritte può, tuttavia, essere più razionale preparare le proprie candidature
concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di
lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per
postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003
nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)
In
concreto l’assicurato non ha, però, indicato secondo quali modalità - se per
iscritto, di persona o telefonicamente - ha compiuto le proprie ricerche del
mese di maggio 2007 (cfr. doc. A2).
Nemmeno è
dato sapere se le stesse corrispondono a delle risposte a offerte di impiego
pubblicate su quotidiani.
La
questione di sapere se le ricerche del mese di maggio 2007 vadano considerate
sufficienti o meno può, tuttavia, in concreto restare insoluta.
Infatti,
anche volendo ritenerle valide, l’esito della vertenza non potrebbe comunque
essere differente, come verrà più dettagliatamente esposto al consid. 2.10.
2.9
Ora si
tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro al mese asserita dall’assicurato (cfr.
doc. I) può costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare
l’insorgente.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale delle assicurazioni (LPGA), in vigore dal 1°
gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.
Questa importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" Gli
assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei
limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate
sui loro diritti e obblighi (cpv. 1).
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in
merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli
assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro
diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche
onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e
stabilirne la tariffa (cpv. 2).
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente (cpv. 3)."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere
fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata
in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid.
6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof
- CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291
seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27
ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.
(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et
conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales
art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,
"ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;
DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999.
IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.
38.2003
, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186,
chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione,
ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica
la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo
le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA
dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
Del resto il TFA ha pure
rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una
regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza
una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -
avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono
intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della
disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C.,
C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid.
2.1
; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).
Nel
caso concreto il ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio
all'URC, contattato l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla
sua condizione di disoccupato.
In
casu, dunque, siccome l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC per
ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, non entra in
considerazione un eventuale diritto alla consulenza e informazione ai sensi
dell'art. 27 LPGA a favore dell'assicurato (cfr. STCA 38.2007.32 del 9 agosto
2007).
Pertanto il ricorrente
deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI, anche se egli non era cognito dell'obbligo di cercare
un impiego o perlomeno del numero minimo di ricerche da effettuare.
2.10
Per quanto
concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la
disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr.
consid. 2.5.).
Una
sospensione di sei giorni corrisponde, perciò, di regola a un caso di insufficienti
ricerche durante due mesi.
Nel caso
di specie, per contro, come visto precedentemente, risultano insufficienti perlomeno
sia gli sforzi compiuti dal 3 al 31 marzo 2007, che quelli afferenti al mese di
aprile 2007 e al periodo dal 1° al 18 giugno 2007 (cfr. consid. 2.7.).
La
penalità di sei giorni inflitta all’assicurato dall’URC corrisponde, dunque,
già solo in relazione alle insufficienti ricerche dei periodi appena menzionati,
a un’applicazione generosa della prassi sopra esposta.
Di
conseguenza, tutto ben considerato, la sospensione di sei giorni inflitti al
ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid.
2.5
), a prescindere dalla validità o meno delle sue ricerche del mese di
maggio 2007 (cfr. consid. 2.8.).
La
decisione su opposizione del 13 luglio 2007 va, quindi, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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