38.2007.54
Decisione formale: negato diritto ad indennità per insolvenza. Ricorso al TCA invece che opposizione all'assicuratore.
22 agosto 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
38.2007.54
Data decisione, Autorità:
22.08.2007, TCA
Titolo:
Decisione formale: negato diritto ad indennità per insolvenza. Ricorso al TCA invece che opposizione all'assicuratore.
DECISIONE FORMALE
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 126 cpv. 1 CPC-TI
art. 1 LADI
art. 85b LADI
art. 100 LADI
art. 49 LPGA
art. 51 LPGA
art. 52 LPGA
art. 23 LPTCA
art. 127 OADI
art. 10 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.54
dc/gm
Lugano
22 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 31 luglio 2007 di
RI 1
contro
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 9 luglio
2007 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha negato a RI 1 il diritto
all'indennità per insolvenza ed ha precisato:
"(...)
La presente decisione può essere impugnata entro
trenta giorni dalla notificazione facendo per scritto opposizione presso la
cassa CO 1. L'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di
prova." (Doc. A1)
1.2. Il 31 luglio
2007, l'assicurata ha inoltrato un ricorso presso il TCA nel quale chiede
l'annullamento della decisione del 9 luglio 2007 ed il riconoscimento del
diritto all'indennità per insolvenza (Doc. I).
1.3. Il 9 agosto
2007 la Cassa ha sottolineato che la decisione indicava esplicitamente che era
possibile inoltrare un'opposizione presso l'amministrazione (Doc. III).
Il 16
agosto 2007 l'assicurata ha chiesto lo stralcio del ricorso e la trasmissione alla
Cassa del suo scritto del 31 luglio 2007 da considerare quale opposizione (cfr.
Doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3. Per quel che
concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella
versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni della
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art.
100 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli
articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi
particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga
all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo
51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata
accolta o lo è stata solo
parzialmente."
Le
questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione
(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a
LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA
in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è
stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO
sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
L'art.
100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1
LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un
altro servizio".
Quest'ultima
disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i
Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di
opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b
LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente
in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.
2).
Secondo
l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali
a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del
lavoro".
2.4. Nella
presente fattispecie, correttamente la Cassa CO 1 ha indicato che, contro la
decisione, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione presso la stessa
amministrazio-ne (cfr. consid. 1.1).
Il
presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli atti
vanno trasmessi alla Cassa CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata
(lo scritto del 31 luglio 2007 soddisfa infatti senz'altro i requisiti
dell'art. 10 OPGA; in particolare nella già citata Circolare informativa sulla
LPGA del dicembre 2002 a pag. 33 il SECO ricorda che "les exigences relatives
aux conclusions et à la motivation sont peu élevées en cas d'opposition. Il suffit en principe que l'assuré indique son désaccord et que l'on
puisse inférer ce qu'il propose en guise de remplacement". Vedi
pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" pag. 521-523) contro la decisione
del 24 agosto 2005.
In una sentenza dell'8
gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo
dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella
competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;
Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la
giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di
diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente
(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350)
e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2
OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio
dell'art. 23 LPTCA).
La LPGA ha invece
codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura,
l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al
competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi esecutivi
delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande, le
richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data
d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio", cfr.
Fatti
U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del
contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di
trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle
assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso
l'obbligo è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di
trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 - "sämtliche
Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung verpflichtet sind"
- e 582).
La Cassa CO 1 dovrà pronunciare
la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv. 2 LPGA). Al
riguardo il SECO ha fornito le pertinenti precisazioni:
"
L'opposition fait partie de la procédure en matière
d'assurances sociales au cours de laquelle l'organe d'exécution qui statue en
Considerandi
première instance doit clarifier le droit à l'indemnité. Les prestations sont
en règle générale versées dans le courant du mois suivant (art. 30 OACI). De
longues recherches, de même qu'une opposition retarderont d'autant les versements.
Si les faits ont été clarifiés comme il se doit selon la maxime d'office et que
la décision a été dûment motivée, l'opposition consistera en premier lieu à
préciser les faits et à corriger les éventuelles erreurs d'appréciation."
(cfr. Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 34;
vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar", pag. 525-526)
Va infine ricordato che
contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un
ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere
inoltrato anche se la Cassa CO 1 non emetterà, situazione evidentemente non
auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato (cfr. art. 56
cpv. 2 LPGA; Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002 pag.
42: "Les recours interjetés contre un refus de droit ou en raison d'un retard
injustifié ne sont dès lors plus traités par l'autorité de surveillance, mais
par les tribunaux". Vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar, pag.
560-562).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso del 31 luglio
2007 é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi alla Cassa CO 1, __________, affinché esamini l'opposizione
dell'assicurata e renda una decisione su opposizione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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