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Decisione

38.2007.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 novembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i contatori delle indennità vengono azzerati escludendo in tal modo qualsiasi

trasferimento, nel nuovo termine quadro, di indennità non riscosse.

Dopo aver attentamente esaminato l'incarto,

figura che il termine quadro dell'assicurata, iniziato il 1° febbraio 2005, si

è concluso in data 31 gennaio 2007. Durante questo periodo di 2 anni la Sig.na RI

1 aveva diritto a 400 indennità di disoccupazione, delle quali 382,2 sono state

percepite.

Purtroppo alla scadenza del termine quadro, anche

se non sono state indennizzate tutte le prestazioni, non è più possibile

recuperare le indennità non percepite (17,8) in quanto, come indicato sopra, le

400 indennità possono essere ricevute unicamente nei 2 anni partenti dalla data

di annuncio (1° febbraio 2005 / 31 gennaio 2007).

L'assicurata, riannunciata in data 17 aprile

2007, poteva usufruire di un nuovo termine quadro di 2 anni qualora avesse

potuto giustificare nei 2 anni precedenti (17 aprile 2005 /16 aprile 2007)

almeno 12 mesi di contribuzione.

Dalla documentazione prodotta, e, del resto, come

indicato dall'assicurata, pur comprendendo il periodo di 2 mesi svolti presso

la "__________", non è possibile raggiungere i 12 mesi di

contribuzione in quanto si arriva al massimo ad un periodo inferiore ai 9 mesi

(il mese di gennaio 2005 presso la __________ è fuori termine quadro dei 2 anni

precedenti l'annuncio del 17 aprile 2007)." (Doc. A1)

1.2. Contro la

decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

nel quale ha rilevato:

"

(...)

Nella decisione della CO 1 del 20.07.2007 mi

hanno dichiarato, che nel nuovo termine quadro di 2 anni (17.04.2005 -

16.04.2007) risultano secondo loro, il calcolo in totale 9 mesi

di lavoro.

Pertanto la decisione della CO 1 non corrisponde

al giusto. La CO 1 mi confermano 9 mesi di lavoro mentre la __________ mi hanno

confermato 6,5 mesi di lavoro.

La decisione della __________ non corrisponde con

quella della CO 1, perciò non accetto la decisione sbagliata della CO 1.

Visto che i conteggi della __________ non erano

corretti, la CO 1 non doveva confermare la decisione del 03.05.2007.

Sono al corrente, che ci vogliono 12 mesi di

contribuzione, prima che si possa usufruire di un nuovo termine quadro. Per

correttezza richiedo dalla __________, che mi confermino per iscritto i 9

mesi relativi che ho lavorato negli ultimi 2 anni, come mi sono stati

pure confermati scritti dalla CO 1, per non avere problemi di avvenire con

l'ufficio di lavoro.

Vogliate per favore provvedere per il seguimento

del mio caso sopra indicato."(Doc. III)

1.3. La Cassa,

nella sua risposta del 12 settembre 2007, chiede di respingere il ricorso (cfr.

Doc. V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Considerandi

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002.

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il TCA é

chiamato a stabilire se la ricorrente, al momento della sua nuova iscrizione in

disoccupazione, adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e

LADI.

L'assicurato

ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12

mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10.

LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946.

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

2.3

Nella

presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che, nel pertinente termine

quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 9 LADI), che va dal 17 aprile

2005.

al 16 aprile 2007, l'assicurata ha contribuito durante circa 9 mesi (cfr.

per i dettagli i differenti rapporti di lavoro enumerati dalla Cassa nella

decisione su opposizione, Doc. A1).

La stessa

ricorrente ha del resto indicato di avere effettuato soltanto 10 mesi di

contribuzione (cfr. Doc. A3).

Come

giustamente rilevato dall'amministrazione (cfr. Doc. V) il lavoro svolto

durante il mese di gennaio 2005 non può comunque essere considerato in quanto

si situa fuori del termine quadro determinante.

Di

conseguenza non essendo soddisfatto il periodo di contribuzione minimo di 12

mesi e non essendo fatto valere nessuno dei motivi di esonero previsti dalla

legge (cfr. art. 14 LADI), a ragione, l'amministrazione non ha ritenuto

realizzato il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Per quel

che riguarda la richiesta dell'assicurata di vedersi confermato il periodo di

contribuzione di 9 mesi, che figura nella decisione su opposizione, anziché

quello di 6,5 mesi che figura nella decisone iniziale (cfr. Doc. 15) questo

Tribunale sottolinea che decisivo è il contenuto della decisione su

opposizione, anche per quel che riguarda le motivazioni.

La

decisione su opposizione sostituisce infatti la decisione iniziale.

Riguardo

all'importanza e allo scopo della procedura di opposizione, in una sentenza C

273/06 del 25 settembre 2007 il Tribunale federale ha rilevato:

"

Selon l'art. 52 al. 1

LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie

d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (voie ordinaire). Aux

termes de l'art. 10 al. 1 OPGA, l'opposition doit contenir des conclusions,

être motivée et signée par l'opposant. La procédure d'opposition - préalable au

recours - est obligatoire (SVR 2006 ALV no 13 p. 44 consid. 2.2.2 [arrêt du 30 septembre

2005, C 279/03]; SVR 2005 AHV no 9 p. 30 [arrêt du 25 novembre 2004, H 53/04];

voir aussi ATF 130 V 388). Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191)."

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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