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38.2007.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2008Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

K. vom 8. Juni 2004 [C 110/03]) ebenso wenig wie eine beschlossene oder

angeordnete Liquidation taugliche Kriterien dafür sind, das Ausscheiden einer

Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen. Diese Umstände ändern

nichts daran, dass der Verwaltungsrat oder der Liquidator - im begrenzten

Rahmen der Liquidationstätigkeiten - weiterhin die Geschicke des Betriebs

bestimmen, da kein definitives Ausscheiden aus dem Betrieb gegeben ist. So war

es G.________ beispielsweise möglich, seine Ehefrau vorübergehend für die Mitarbeit

während der Liquidationsphase wieder oder weiter einzusetzen, ihr Gefälligkeitsbescheinigungen

auszustellen und ihre Arbeitslosigkeit nach Belieben zu verlängern oder zu

verkürzen. Die Vorinstanz verkennt bei ihren Erwägungen, dass die

Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 nicht nur dem ausgewiesenen Missbrauch an

sich begegnen, sondern bereits das Risiko eines solchen, welches der Auszahlung

von Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen inhärent ist

(Urteil F. vom 14. April 2003 [C 92/02]), verhindern will.

Damit eine arbeitgeberähnliche Person Anspruch

auf Arbeitslosenentschädigung hat, muss ihr Ausscheiden aus der Firma endgültig

sein. Dieses Ausscheiden muss anhand eindeutiger Kriterien gemessen werden

können, welche keinen Zweifel am definitiven Austritt aus der Firma übrig

lassen (erwähntes Urteil F.). Die Rechtsprechung hat wiederholt darauf abgestellt,

ob der Eintrag der betreffenden Person im Handelsregister gelöscht worden ist

(ARV 2002 Nr. 28 S. 185; jüngst bestätigt im Urteil K. vom 8. Juni 2004 [C

110/03] mit zahlreichen Hinweisen). Denn erst mit der Löschung des Eintrags ist

das Ausscheiden der arbeitgeberähnlichen Person aus der Firma für

aussenstehende Dritte erkennbar.

Unter den gegebenen Umständen kann weder eine

rechtsmissbräuchliche Umgehung der Vorschriften über die

Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines missbräuchlichen Beanspruchens

der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr. 22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im

Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03]) im massgeblichen Zeitraum

ausgeschlossen werden. Der Ehemann der Versicherten könnte bis zum 27. Januar

2004 keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung beziehen. Der

Beschwerdegegnerin als mitarbeitender Ehefrau bleibt gemäss Art. 31 Abs. 3 lit.

c AVIG ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verwehrt."

Dunque,

secondo la giurisprudenza federale, al membro del consiglio di amministrazione

e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non

va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la sua

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la società

viene cancellata dal Registro di commercio.

In una sentenza del 13

aprile 2006 nella causa Amt für Wirtschaft und Arbeit, Basel c/ F., C 298/05

l’Alta Corte, accogliendo il ricorso inoltrato dall’Ufficio del lavoro contro

la sentenza del Tribunale cantonale che aveva riconosciuto il diritto alle

indennità di un assicurato socio gerente e liquidatore di una Sagl, ha ricordato

che gli organi di una società durante la liquidazione conservano le proprie

competenze legali e statutarie e quindi possono proseguire gli affari della

ditta fino alla relativa vendita o scioglimento. Pertanto, essendo ancora

possibile per le persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro

influenzare le decisioni della società, permane un rischio di abuso. Non va comunque

misconosciuto che in tali condizioni la situazione giuridica può essere in

contraddizione con le circostanze economiche della fattispecie.

2.6. Preliminarmente

il TCA constata che la Cassa, il 12 giugno 2007, ha posto una serie di quesiti

all’assicurato in merito alla __________, alla sua posizione all’interno della

ditta e alle modalità di versamento dello stipendio, precisando, segnatamente,

che le persone che continuano a occupare una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro sono escluse, per principio, dal diritto all’indennità di

disoccupazione (cfr. doc. A19 = 22).

Il ricorrente

ha risposto con scritto del 21 giugno 2007 (cfr. doc. A20 = 22).

Egli ha

avuto, dunque, la possibilità di rispondere alle domande postegli e di esprimersi

sulla propria situazione consapevole della circostanza che a causa della carica

rivestita in seno alla __________ avrebbe potuto non avere diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In simili

condizioni, la Cassa, dal profilo procedurale, ha ossequiato il diritto di

essere sentito dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art.

42 LPGA.

2.7. Nell’evenienza

concreta dagli atti di causa si evince che la __________ è stata costituita nel

1997.

L’insorgente,

dal luglio 1997, è iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente con

diritto di firma individuale. Tale iscrizione ha avuto luogo a seguito del suo

apporto di mobilio e attrezzatura al momento della costituzione della società

(cfr. doc. I; estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch).

La quota

sociale del ricorrente, nel 1997, ammontava a fr. 29'000.-- su un capitale di

fr. 30'000.--. La restante quota di fr. 1'000.-- era detenuta dal Dott. __________.

Attualmente la quota dell’assicurato è pari a fr. 27'000.-- e quella del Dott. __________

corrisponde a fr. 3'000.-- (cfr. estratto RC).

Lo scopo

sociale della __________ è:

"

La gestione, mediazione, noleggio,

compravendita, assunzione di contratti, rappresentanza, costruzione, trasporti,

import-export, promozione nei settori marittimo-navale, petrolifero, chimico,

siderurgico, dei metalli non preziosi e delle materie prime, l’assunzione di

partecipazione in altre società”.

Il

ricorrente è anche stato alle dipendenze di questa società, in qualità di

impiegato broker e direttore, a partire dall’inizio del mese di agosto 1997

alla fine del mese di maggio 2007, allorché ha esplicato i propri effetti il

licenziamento notificatogli il 28 febbraio 2007 e motivato dal cattivo

andamento della società che ha condotto alla cessazione dell’operatività

aziendale (cfr. doc. 3; 5; 21; 24).

Il 30

maggio 2007 l’assicurato si è iscritto al collocamento con effetto dal 1°

giugno 2007, ricercando un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 1, 2).

La Cassa,

con decisione del 28 giugno 2007, gli ha negato il diritto all’indennità di

disoccupazione a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di

lavoro (cfr. doc. A21).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 13 luglio

2007 (cfr. doc. A23).

2.8. Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, constata che, da

quanto appena esposto, emerge con evidenza che l’assicurato, anche dopo essere

stato licenziato dalla __________ con effetto al 1° giugno 2007, ha mantenuto

in seno a tale ditta una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e

ciò a prescindere dal fatto di aver ricevuto o meno degli utili.

Infatti

al momento determinante della decisione su opposizione (cfr. STFA del 1°

luglio 2005 nella causa Service de l’industrie, du commerce et du travail,

Assurance-chômage, Sion contre F., C 198/04; STFA del 22 aprile 2005 nella

causa S., U 417/04; DTF 121 V 366; DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356)

il ricorrente era iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente.

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo

proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di

un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare

risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA

del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

Anche

ammesso che effettivamente la ditta abbia cessato la propria attività al più

tardi alla fine del mese di maggio 2007, come indicato dal ricorrente alla

Cassa nello scritto del 21 giugno 2007 e dalla società stessa nel certificato

di lavoro del 5 giugno 2007 (cfr. doc. 22, 24), visto che l’assicurato non ha

interrotto definitivamente tutti i legami con la società (cfr. consid. 2.7.) e

considerato che la stessa poteva essere riattivata, conformemente alla legge e

alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3., 2.4.), egli non ha diritto alle

indennità di disoccupazione a partire dal 1° giugno 2007.

Riguardo

alla possibilità di riattivare la ditta è utile evidenziare che l’insorgente

stesso nell’atto di ricorso ha affermato che:

"

(…) Io personalmente sarei più che felice che

nuovi e importanti contratti d’affari fermi venissero proposti e siglati, e che

la ditta avesse ancora uno scopo funzionale e che rispettivamente io venissi

nuovamente assunto e che rispettivamente uscissi dalla disoccupazione e che

avessi un lavoro a tempo determinato e prendessi regolarmente lo stipendio (…)”

(Doc. I).

Per

quanto attiene al fatto che l’assicurato ha affermato che l’operato della

Cassa, la quale gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione, è

abusivo, poiché la liquidazione della società, rispettivamente la vendita, non

possono concretizzarsi a causa di una vertenza legale riguardante la ditta

(cfr. doc. I pag. 2), va osservato che in ogni caso il liquidatore esercita, in

virtù della legge, un potere determinante (cfr. consid. 2.5.) e che la società

avrebbe potuto essere comunque riattivata anche se in liquidazione.

Neppure

un’eventuale situazione di sovraindebitamento è d’altronde un criterio idoneo a

provare la fine definitiva della posizione analoga a quella di un datore di

lavoro (cfr. STFA del 20 aprile 2005 nella causa P., C 75/04, consid. 3,

STFA del 28 luglio 2005 nella causa Unia Arbeitslosenkasse c/ E., C 94/05,

consid. 2.3.).

La

circostanza, poi, che la società fosse affiliata, dal 1° giugno 2007, alla

Cassa di compensazione AVS nella categoria ente senza salari (cfr. doc. A16) è

ininfluente, in quanto tale affiliazione può comunque essere oggetto di

cambiamento (cfr. DTF 121 V 1; STCA 30.2006.31 dell’8 gennaio 2007, consid. 11;

STCA 38.2006.37 del 15 gennaio 2007, consid. 2.8.).

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è del resto unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22

pag. 240; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007, consid. 3).

2.9. Riguardo

alla questione del versamento dei contributi sociali (cfr. doc. I pag. 2),

compresi quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, il TCA rileva che

il TFA in una sentenza C160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N.

16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non ha

diritto all’indennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236,

consid. 7, non giustifica l’esenzione delle stessa e del suo datore di lavoro

dall’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.

Il TFA si è confermato

nella propria giurisprudenza in un’altra decisione C 270/04 del 4 luglio 2005,

già citata ai consid. 2.4. e 2.8., relativa a un’assicurata a cui il diritto

alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la

stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una

Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico

socio gerente con diritto di firma individuale.

L’Alta Corte ha, tra

l’altro, osservato che:

" (…)

3.2 Né osta a

tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i

contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la

negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una

situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi

della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per

sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04)

2.10. In simili

condizioni, la censura sollevata dal ricorrente secondo cui la Cassa non

avrebbe proceduto a un esame approfondito della fattispecie, visti i fatti e la

circostanza che egli non sarebbe mai stato interpellato dalla medesima per

spiegazioni dettagliate del caso (cfr. doc. I pag. 2) si rivela infondata.

Da una

parte, come già visto precedentemente, la parte resistente ha in ogni caso

sottoposto all’assicurato determinati quesiti circa la società e la sua

posizione in seno ad essa (cfr. doc. A19 = 22). Dall’altra, gli elementi di cui

disponeva la Cassa erano, in concreto, ampiamente sufficienti per respingere la

sua richiesta di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF U

591/06 dell’11 ottobre 2007, consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa

G., H 411/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13

maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.11. Dalle tavole

processuali emerge che l’assicurato, allorché il 6 giugno 2007 ha compilato il

formulario relativo alla “Domanda d’indennità di disoccupazione” ha

risposto affermativamente al quesito “Lei o sua moglie/suo marito/il suo

partner registrato partecipa finanziariamente all’azienda dell’ultimo datore di

lavoro o fa parte di un organo decisionale supremo dell’azienda (ad es.

azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio gerente in una Sagl,

ecc)?” (cfr. doc. 1).

Sull’”Attestato

del datore di lavoro”, dell’8 giugno 2007, la __________ di __________ ha posto

una crocetta nella casella “sì” alla domanda “La persona assicurata o suo

marito/sua moglie partecipa all’azienda o svolge una funzione direttiva (es.

azionista, membro del consiglio d’amministrazione in una SA o socio, direttore

in una Sagl, ecc.)?” (cfr. doc. 3).

Inoltre

la Cassa, il 12 giugno 2007, ha interpellato l’assicurato in merito alla sua posizione

all’interno della Sagl (cfr. doc. A19=22).

In

particolare il ricorrente, il 21 giugno 2007, ha indicato di essere un organo

formale della società (cfr. doc. A20=22).

La Cassa,

il 28 giugno 2007, ha pure verificato nel sito del Registro di commercio del

Cantone Ticino i nominativi delle persone con cariche all’interno della __________

(cfr. doc. 17).

2.12. L'art.

27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

2.13. Riguardo, più

specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V

472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in

quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W.,

C 157/05

la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione

dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e

dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe

dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12

gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13

gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il

termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio

2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava

equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della

protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente

senza diritto di firma, a registro di commercio.

Con

sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland

c/ B., C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui

l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando

l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di

firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il

diritto alle indennità di disoccupazione.

In

particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi,

che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato

il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il

dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza

una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

Infine in

una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur

stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione

continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta

in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta

che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva

violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha

precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto

alle prestazioni.

Nella

fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche

se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente

dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza

alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al

momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue

dimissioni.

2.14. In concreto

la Cassa con lo scritto del 12 giugno 2007, da un lato, ha posto una serie di

domande all’assicurato circa la sua posizione in seno alla __________, in

particolare gli è stato chiesto se la società era ancora attiva; se sì, qual

era la sua posizione e funzione esatta e se era membro del consiglio d’amministrazione

della società (cfr. doc. A19=22).

Dall’altro,

ha segnalato in modo generale che “… le persone che continuano ad occupare

una posizione analoga a quella di datore di lavoro sono escluse, per principio,

dal diritto all’indennità di disoccupazione” (cfr. doc. A19=22).

Tale

formulazione sembrerebbe rispettare quanto previsto all’art. 27 LPGA, visto che

la Cassa ha rammentato, in buona sostanza, che gli assicurati che all’interno

della società presso la quale sono stati impiegati (ciò va dedotto dal fatto

che la Cassa si è esplicitamente riferita alla posizione del ricorrente in seno

alla __________ presso la quale egli è stato alle dipendenze per poco meno di

dieci anni) hanno mantenuto una funzione che permette di assimilarli a un

datore di lavoro non hanno diritto alle indennità di disoccupazione.

Al

riguardo giova rilevare che il TF, in una sentenza C 292/05 del 16 febbraio

2007, dopo aver stabilito che un assicurato non aveva diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione, in quanto la moglie aveva

continuato a rivestire la carica di amministratrice unica della società ex datrice

di lavoro del marito, ha indicato l’art. 27 LPGA non era stato violato.

L’Alta

Corte ha precisato che in quel caso, visto che l’URC, la settimana successiva

all’inoltro della domanda d’indennità, accennando alla posizione

amministrativo-dirigenziale svolta in precedenza dall’assicurato e dalla moglie

in seguito, aveva trasmesso l’incarto alla Sezione del lavoro per decisione

circa l’idoneità al collocamento dell’assicurato, non si sarebbe potuto

sostenere che l’amministrazione avesse omesso di accennare alla problematica.

Inoltre

la decisione formale con cui all’assicurato è stato negato il diritto

all’indennità di disoccupazione è stata emanata già il 28 giugno 2007 (cfr.

doc. A21).

Va,

tuttavia, rilevato che la formulazione usata dalla parte resistente non è di

immediata comprensione. La conseguenza dell’esclusione alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione per un socio gerente di una Sagl

risulta in effetti solo implicitamente.

È quindi

auspicabile, come è già stato sottolineato in una sentenza 38.2006.37 del 15

gennaio 2007 concernente la medesima Cassa, che quest’ultima indichi in modo

esplicito che chi ricopre la carica di socio e gerente di una Sagl o di

amministratore di una SA, per principio, non ha diritto alle indennità di

disoccupazione, facendo poi riferimento alla legge, alla giurisprudenza e alle

direttive.

Nel caso

in esame comunque la questione di sapere se l’operato della Cassa ha rispettato

o meno l’art. 27 LPGA non merita di maggiori approfondimenti.

Infatti,

anche nell’ipotesi in cui si ritenesse che la parte resistente ha

contravvenuto al proprio dovere di consulenza, la buona fede del ricorrente non

potrebbe essere tutelata.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata

data.

(cfr. STFA

del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4

luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28

gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie

GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella

causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è

stata così precisata:

"

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob

Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig

gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das

Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen

der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen

Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die

Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor

der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen

getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen

entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit

gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,

Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.

16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29

agosto 2002 nella causa S., C 25/02, relativa a una vertenza di restituzione di

prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività -

nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la

disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale

aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha

indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto

diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali

prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto

la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente

l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale

versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e

95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha invece

considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005

nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente

ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto

richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività

lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva

avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel

caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non

avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata

ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito

dell’errata informazione da parte dell’autorità.

Nel caso in esame questa

Corte ritiene che non sarebbe soddisfatto il presupposto secondo

cui la mancata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

Il ricorrente, infatti,

anche dopo aver saputo, a seguito dell’emissione della decisione formale del 28

giugno 2007 e della decisione su opposizione del 13 luglio 2007, che,

ricoprendo ancora la funzione di socio gerente con diritto di firma individuale

in seno alla __________, non aveva diritto alle indennità di disoccupazione

(cfr. doc. A21, A23), non si è dimesso dalla carica ricoperta all’interno della

società e nemmeno nulla ha intrapreso a tale fine.

Egli risulta, infatti, a

tutt’oggi iscritto a RC quale socio e gerente della __________ con diritto di

firma individuale (cfr. estratto RC).

Da ciò va dedotto che

anche se egli avesse ricevuto da parte della Cassa la contestata informazione

già nel mese di giugno 2006, non avrebbe immediatamente modificato alcunché a

livello delle proprie iscrizioni a RC.

Di conseguenza in casu,

non vi sarebbe nesso di causalità tra l’eventuale omessa informazione da parte

della Cassa e il comportamento dell’assicurato.

2.15

Alla

luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che nel caso di specie

rettamente la Cassa ha ritenuto che l’assicurato, non ha diritto all’indennità

di disoccupazione dal 1° giugno 2007.

La decisione su

opposizione del 13 luglio 2007 va, dunque, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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