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Decisione

38.2007.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 giugno 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e

H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 71 segg..

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una

sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D.S. (C 262/01), si è

pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio

2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del

TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di

partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21

giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,

in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri

familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il

periodo limitato di sei mesi.

L'Alta

Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,

ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della

durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,

poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e

dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli

il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole

particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non

appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

Al

riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

2.

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione

operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente

grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento

amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione

della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme

delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD

99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato

che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità

della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le

circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene

che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate

dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in

materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli

elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da

giustificarne una riduzione.

3.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,

resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre

1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare

una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla

normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei

confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito

all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma

occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una

successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato

la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In

numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi

analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45

giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro

effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma

occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la

molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata

ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza

12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una

precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il

Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo

pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata

all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una

sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C

308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

Considerandi

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua

giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza

ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9

ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2

Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata

delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza

citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il

cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente

l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni

forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,

no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.

Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),

consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale

dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle singole

particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S.

non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.

3.3

Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione

della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta

adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure

dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri

familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la

propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la

considerazione che

D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e

sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando

di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe

anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa

(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il

fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi

avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle

esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito

ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività

proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità

(cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00,

consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4

Considerato l'insieme delle circostanze come pure

l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché

minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe

impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è

preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e

per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000

all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed

eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di

stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la

violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S.

mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il

comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo

passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo

si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)

Relativamente

alla sentenza del TFA del 12 febbraio 2001 nella causa B. (C 446/99, C448, C

382/00), menzionata nel giudizio appena citato, questo Tribunale constata che

erroneamente l'Alta Corte ha indicato che la sospensione di 45 giorni inflitta

a un assicurato per aver rifiutato, a causa di problemi alla schiena,

un'attività di custode nell'ambito di un programma occupazionale è stata

convalidata dalla stessa. In realtà, infatti, tale sanzione è stata ridotta

dalla nostra Massima Istanza a 20 giorni, in considerazione proprio dei

disturbi alla schiena che rendevano alcune mansioni concernenti l'occupazione

assegnata all'assicurato non adeguate al suo stato di salute.

In una

sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (C 224/02), l'Alta Corte ha poi

ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per

non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto

dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle

dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero

tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori

dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da

parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui

non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di

dover effettuare lavori pesanti.

2.7

Nell'evenienza concreta

l'assicurata ha rifiutato di iniziare un programma occupazionale presso il __________

invocando motivi di salute.

Sul formulario "Esito

del colloquio" la ricorrente ha affermato di non avere preso contatto con

l'organizzatore in quanto "il mio medico mi ha vietato per ragioni di

salute (vedi certificato) di lavorare in ambienti con polvere" (Cfr. Doc.

17.

).

Fra gli atti dell'incarto

figura effettivamente un certificato della dottoressa __________, specialista

FMH in medicina generale, attestante che "RI 1, __________, non è idonea a

lavorare in ambienti con presenza di polveri" (cfr. Doc. 17/2).

In tale contesto va

segnalato che il 21 agosto 2006 era stato assegnato all'assicurata un programma

di occupazione temporanea a __________.

Questa offerta è stata in

seguito annullata in quanto, dopo avere contattato il responsabile del corso ed

avere appurato che nei locali vi era la presenza di polvere, l'URC di __________

ha ritenuto quel provvedimento inerente al mercato del lavoro non conforme alle

condizioni di salute dell'assicurata (cfr. consid. 1.1 e 1.2).

A proposito del programma

di occupazione oggetto della presente vertenza il 13 ottobre 2006 ha avuto un

colloquio tra il consulente del personale URC __________ e l'assicurata.

In quell'occasione è stato

allestito un verbale dal seguente tenore:

" Colloquio

"straordinario" di consulenza: In data 4 ottobre 2006 è stata inviata

offerta di POT presso __________ a __________ inerente ideazione, produzione e

vendita di oggettistica varia. L'assicurata rifiuta di prendere contatto con l'organizzatore

del POT in quanto riferisce di non poter lavorare in ambienti polverosi (vedi

cert. medico). La informo che in tale programma occupazionale non vi è particolare

presenza di polvere (al contrario del precedente POT __________ propostole a __________).

L'assicurata non crede alle parole del sottoscritto e si rifiuta di contattare

il responsabile della misura e verificare cosi la presenza o meno di polvere sul

posto di lavoro. La informo che tale modo di agire non è conforme alla LADI e

che verrà inviata una comunicazione in merito al nostro Ufficio giuridico che

potrà scaturire in una sanzione. L'assicurata conferma che non parteciperà alla

Programma occupazionale." (Doc. 17/5)

Questo documento è stato

sottoscritto anche dall'assicurata.

Questo Tribunale rileva

che il 19 dicembre 2006 l'avv. __________ della Sezione del lavoro ha posto i

seguenti quesiti al consulente del personale:

" 1.Prima dell'assegnazione (avvenuta il 4 ottobre 2006) del

secondo POT organizzato dal __________ a __________, l'assicurata è stata

informata che erano stati fatti dei controlli da parte dell'URC per quanto

attiene alla presenza di polveri e dei risultati di questi accertamenti? Se sì,

voglia p.f. indicare quando è stata di preciso informata;

2.

L'assegnazione del secondo POT è stata trasmessa all'assicurata

per posta oppure le è stata consegnata a mano? Se consegnata a mano, in tale

occasione all'assicurata sono state fornite particolari

indicazioni/informazioni/raccomandazioni e sono state fatte particolari

osservazioni da parte dell'una e dell'altra parte?

3.

Quando e in che forma ha preso contatto con l'organizzatore del

secondo POT per sincerarsi che non vi fossero presenti polveri? (se in forma

scritta, voglia p.f. produrre la relativa documentazione)."

(Doc. 5)

__________ ha così

risposto:

" 1. No. Ho inviato la proposta di POT alla signora RI 1

il 4 ottobre u.s., ritenendo tale POT adeguato alle sue condizioni di salute,

in quanto mi ero premunito in precedenza di verificare la presenza particolare

di polveri nello stabile dove viene svolto lo stesso.

2.

La proposta di POT è stata inviata per posta il 4

ottobre u.s.. II 12 ottobre riceviamo esito negativo da parte dell'assicurata,

la quale ci informa anche in questo caso che intende rifiutare il POT a causa

della sua allergia alle polveri. L'assicurata viene convocata il giorno

seguente per un colloquio "chiarificatore". Durante tale colloquio

viene dettagliatamente informata che è stata verificata la presenza di polveri

sul posto dove viene svolto il POT. Inoltre è stata istruita dal sottoscritto

effettuare un colloquio con il responsabile della misura a __________ sul posto

di lavoro al fine di verificare lei stessa la presenza o meno di polveri

dannose. La stessa ha rifiutato il colloquio preliminare con il

responsabile di POT e la verifica personale della

presenza di polveri (vedi verbale sottoscritto dall'assicurata

del 13 ottobre u.s.).

3.

Ho preso contatto telefonicamente con l'organizzatore prima di

proporre la misura all'assicurata, ritenendo l'informazione verbale ampiamente

sufficiente ! Inoltre, ribadisco, sapevo che avrei dato la possibilità

all'assicurata di verificare se le condizioni di svolgimento del POT (vedi

polveri) fossero adeguate alla sua allergia." (Doc. 5)

In una sentenza pubblicata

in DTF 117 V 282, confermata con la DTF 119 V 208 (cfr., pure, RAMI 1999 U 328, p. 113, consid. 3c), l'Alta

Corte - dopo avere ricordato che il

diritto di essere sentito comprende anche

il diritto di partecipare all'assunzione di prove importanti o perlomeno

di esprimersi sugli esiti, quando appaiono suscettibili di influenzare la decisione, diritto che,

nell'ambito della procedura amministrativa, vale in relazione

segnatamente all'interrogatorio di testimoni

(consid. 4a) -, ha stabilito che quando

l'amministrazione interpella oralmente una persona informata su aspetti

fattuali importanti, si deve procedere a un interrogatorio e ad allestire un verbale. All'interessato deve di regola

essere accordata la possibilità di assistere all'interrogatorio,

affinché possa formulare delle domande complementari e sollevare

obiezioni (consid. 4c).

In una sentenza pubblicata

in RDAT II-1994 pag. 193 seg. questo Tribunale ha stabilito che un'informazione

telefonica assunta dalla Cassa presso il datore di lavoro non basta a

suffragare l'eventuale colpa dell'assicurato e viola il suo diritto di essere

sentito ed ha in particolare rilevato:

"

D'altra parte, nella sua risposta di causa, la

Cassa afferma di avere interpella­to telefonicamente il responsabile della

ditta e di essere giunta alla conclu­sione che il lavoratore ha perso il

proprio impiego per colpa propria. Al proposito va rilevato che ancora

recentemente il TFA ha confermato la sua giurisprudenza (cfr. DTF 117 V 282

seg.), secondo cui, di regola, le infor­mazioni relative alla fattispecie

giuridicamente rilevante vengono ammesse come mezzi di prova solo se sono state

domandate e fornite in forma scrit­ta. Se una persona viene interrogata

oralmente o per telefono occorre proce­dere ad un'audizione con la stesura di

un protocollo (cfr. DLAD 1992, pag. 51 seg.).

Nella fattispecie invece la Cassa si è limitata

ad effettuare un accertamento telefonicamente senza procedere all'audizione con

stesura del protocollo. Tale prova non è dunque valida."

Nella presente fattispecie

il TCA constata che, fra gli atti dell'incarto, vi è una precisa e dettagliata

descrizione del Progetto __________ (cfr. Doc. 5). Nella documentazione prodotta

dall'amministrazione non figura invece nessuna precisazione della responsabile

del progetto (__________) riguardo alla presenza o meno di polvere nei locali

dove si tiene il programma di occupazione.

Ora, questo aspetto,

essendo essenziale per valutare l'adeguatezza del provvedimento, andava

accertato nella forma scritta. Contrariamente all'opinione del consulente del

personale, in questo caso, visto anche e soprattutto l'esito della precedente

recente assegnazione presso lo stesso organizzatore poche settimane prima,

l'informazione verbale non era per nulla "ampiamente sufficiente".

Significative al riguardo

e del tutto pertinenti sono le domande poste al consulente del personale dal Servizio

cantonale, che implicitamente suggerisce peraltro quale strategia sarebbe stata

opportuno adottare in questo caso.

In simili condizioni

questo Tribunale non può che annullare la decisione impugnata e rinviare gli

atti alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti e nuova decisione.

In tale contesto va ricordato

che l'Alta Corte ha stabilito che l'amministrazione deve chiarire i fatti determinanti

prima di rendere la sua decisione (cfr. art. 43 LPGA) e non può rinviare questo

compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le misure d'istruzione complementari

che si rendono necessarie in seguito alle obiezioni sollevate con

l'opposizione.

Occorre distinguere l'accertamento

dei fatti e il rispetto del diritto di essere sentito. L'audizione delle parti,

che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria

nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili

mediante opposizione. La LPGA contiene questo proposito una regolamentazione

esaustiva (cfr. DTF 132 V 368).

Il Servizio cantonale

appurerà nella dovuta forma se il programma d'occupazione in questione era

conforme o no alle condizioni di salute della ricorrente.

In caso di risposta

positiva la sanzione di 21 giorni dovrà essere confermata in quanto essa

rispetta il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi

e la decisione su opposizione dell'8 gennaio 2007 è annullata.

2. Gli atti

sono rinviati al Servizio cantonale per nuovi accertamenti e nuova decisione.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Alla ricorrente vengono assegnati fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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