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Decisione

38.2007.61

L'URC avrebbe dovuto valutare le ricerche compiute durante tutto l'anno,e non solo negli ultimi 3 mesi(da 4/07 a 6/07),da un'assicurata attiva stagionalmente presso una scuola.In casu comunque situazi

7 novembre 2007Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.

(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità

(cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".

Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le

sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente

confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.6. Nell’evenienza

concreta RI 1 ha lavorato, dalla fine di agosto 2006 agli inizi di giugno 2007,

quale insegnante presso la __________, __________ di __________ (cfr. doc. 18).

L’assicurata

si è iscritta in disoccupazione alla fine del mese di giugno 2007 con effetto a

partire dal 1° luglio 2007 (cfr. doc. 21).

Relativamente

agli ultimi tre mesi antecedenti l’annuncio per il collocamento la ricorrente

ha presentato nove ricerche di impiego, e meglio nessuna ricerca per il mese di

aprile 2007, quattro ricerche per il mese di maggio 2007 e cinque ricerche per

il mese di giugno 2007 (cfr. doc. 16).

Il

consulente del personale, il 4 luglio 2007, ha trasmesso all’assicurata una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 16

luglio 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel mese di

aprile 2007.

Il

collocatore ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. A2).

L’assicurata

ha risposto con scritto del 10 luglio 2007, nel quale ha osservato che:

"

(…)

Come lei

giustamente cita: ero “tenuta a cercare una nuova occupazione già prima della

fine del lavoro e questo durante un lasso di tempo ragionevolmente lungo (di

regola almeno durante gli ultimi 3 mesi)”.

Avendo

intrapreso le mie ricerche da gennaio (19 ricerche scritte da gennaio a

giugno), ho la coscienza di aver fatto di più del minimo richiesto .

In questo

modo mi sembra di rispettare lo spirito per il quale la legge è stata creata

ossia chi sa di rimanere senza lavoro deve darsi da fare e non aspettare

l’ultimo momento. In questo senso si specifica “almeno 3 mesi” il che non vuole

dire “solo gli ultimi 3 mesi”.

Il caso

vuole che il mese di aprile risulti scoperto mentre 8 ricerche sono concentrate

nel mese di marzo (6 lettere). Questo perché so che certe scuole (__________ – __________,

__________ – __________, __________) cercano degli insegnanti soprattutto

durante questo mese piuttosto che prima o dopo. Ma non significa che non abbia

cercato un impiego nei termini prescritti.” (doc. A3)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha ossequiato il diritto di essere sentita della ricorrente

garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’insorgente, con decisione

formale dell’11 luglio 2007, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per quattro giorni (cfr. doc. A4; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 6 agosto 2007

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7. Nella

risposta di causa è stato indicato che, a seguito della richiesta di verificare

l’idoneità al collocamento della ricorrente inoltrata il 6 agosto 2007 dal

consulente del personale all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, quest’ultimo

ufficio, il 10 agosto 2007, ha comunicato che tale aspetto era già stato

esaminato il 3 settembre 2003 e che era risultato che le ricerche dovevano

essere svolte, in futuro, durante tutto l’anno e non soltanto immediatamente

prima e durante il periodo estivo (cfr. doc. III).

In

effetti dalla documentazione agli atti risulta che il 3 settembre 2003 la

Sezione del lavoro ha emanato una decisione, passata in giudicato incontestata,

con cui, da un lato, ha ritenuto l’assicurata idonea al collocamento.

Dall’altro, ha stabilito che svolgendo un impiego stagionale - dal 2000 ha un

incarico (da fine agosto a inizio giugno) quale docente di lingue presso l’__________

- essa doveva compiere le ricerche di lavoro durante tutto l’anno al fine di

reperire un’occupazione duratura o perlomeno un’attività temporanea per la

durata delle vacanze estive (cfr. doc. 8).

Questa

Corte rileva che l’assicurata ha continuato a essere impiegata dall’__________

di __________ anche successivamente al 2003.

L’insorgente,

il 27 aprile 2007, ha peraltro sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con la

citata scuola pure per l’anno scolastico 2007-2008, ossia dal 28 agosto 2007 al

4 giugno 2008 (cfr. doc. 17).

In simili

condizioni, essa ha continuato a esercitare un’attività stagionale (cfr. STCA

38.2005.87 del 16 novembre 2005, consid. 2.12.).

L’assicurata,

inoltre, anche nel periodo estivo del 2006 ha ricorso all’assicurazione contro

la disoccupazione (cfr. doc. 33).

2.8. Per

quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di

un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va

osservato che, per un certo periodo, l'UCL, ora Sezione del lavoro, ha

applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si

annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere

collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio

militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o

Considerandi

intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,

generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata

limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000

pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA

1990.

pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V

209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien",

pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2

maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,

pag. 19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000.

pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di

un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione,

di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria

professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi

sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente

assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,

38.2000

; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre

1999.

nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause

T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del

17.

agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa

M.-B., 38.2000.190).

Va peraltro segnalato che

in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007 il Tribunale federale ha dichiarato

inidoneo al collocamento un assicurato che, dopo essere stato licenziato dalla

ditta presso cui aveva lavorato 17 anni al beneficio di un contratto di lavoro

di durata indeterminata, è stato riassunto dalla medesima azienda sulla base di

un contratto di durata determinata da febbraio a novembre sia per il 2004, che

per il 2005 e probabilmente sarebbe stato reimpiegato pure per il 2006. Egli ha

compiuto le proprie ricerche di lavoro esclusivamente nel settore

dell’edilizia, ramo in cui nei mesi invernali è improbabile un’assunzione. Non

candidandosi anche in altri ambiti professionali, egli ha omesso di adottare

tutte le misure al fine di evitare la disoccupazione e ha dimostrato, da un

lato, di non cercare un’occupazione duratura, dall’altro, di accettare le brevi

perdite di guadagno nei mesi da dicembre a gennaio/febbraio.

L’Alta Corte, in

proposito, ha rilevato:

" (…)

Um festzustellen, ob der Versicherte bewusst diese

Unterbrüche in Kauf nimmt, geben sodann sämtliche Arbeitsbemühungen, auch in

den vorangegangenen Rahmenfristen, Aufschluss. Nicht stichhaltig sind die

Ausführungen des Versicherten, frühere Arbeitsbemühungen dürften unter dem

Hinweis auf die fehlende Aufklärungs- und Informationspflicht des RAVs nicht

berücksichtigt werden. Denn der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat

nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die

Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die

Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine

Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich

im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit

einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem

er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht

alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.9

L’assicurata,

avendo continuato a esercitare l’attività stagionale di docente di lingue

presso l’__________ di __________, era tenuta a cercare un impiego adeguato

durante tutto l’anno.

L’amministrazione,

dunque, allorché l’assicurata, alla fine del mese di giugno 2007, si è iscritta

in disoccupazione, avrebbe dovuto esaminare gli sforzi intrapresi dalla

ricorrente durante l’intero periodo lavorativo della stagione fine agosto 2006-giugno

2007.

e, nel caso in cui gli stessi non fossero stati effettuati, accertare se

nella fattispecie vi erano delle valide motivazioni che giustificassero tale

omissione.

Ciò non ha,

però, avuto luogo immediatamente dopo l’annuncio per il collocamento.

A quel

momento il consulente del personale ha soltanto controllato le ricerche

compiute negli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione, constatando che

nel mese di aprile 2007 l’assicurata non aveva svolto alcuna ricerca. Egli ha,

per contro, ritenuto sufficienti le ricerche afferenti ai mesi di maggio e

giugno 2007 (cfr. doc. A6).

Questa

Corte rileva che in ogni caso l’URC ha sanato tale situazione, verificando in

un secondo tempo le ricerche effettuate nei mesi da settembre 2006 a marzo 2007.

Al

riguardo va osservato che l’amministrazione, il 19 settembre 2007, ha emesso un

provvedimento di sospensione di undici giorni per mancate e insufficienti

ricerche nell’arco di tempo menzionato.

La

decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 che ha confermato questa sanzione

è stata impugnata dall’assicurata davanti al TCA con ricorso del 29 ottobre

2007.

(cfr. inc. 38.2007.90).

Questo

Tribunale dovrà, quindi, in separata sede appurare se, tenuto conto di tutte le

particolari circostanze del caso concreto, correttamente o meno all’insorgente

è stata inflitta anche questa penalità.

Per

quanto attiene al caso sub judice va, invece, esclusivamente accertato

se la ricorrente a ragione o meno è stata sospesa per quattro giorni dal

diritto alle indennità di disoccupazione in relazione alle mancate ricerche di

impiego del mese di aprile 2007.

2.10

Dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurata, durante il mese di aprile 2007,

contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza per gli assicurati che

ricorrono regolarmente all’assicurazione contro la disoccupazione al termine di

un’attività stagionale (cfr. consid. 2.8.), non ha effettivamente compiuto

delle ricerche di impiego.

La

ricorrente era peraltro al corrente del proprio obbligo di cercare un impiego

durante l’intero periodo di lavoro.

La

stessa, infatti, che è al suo terzo termine quadro (cfr. doc. 1), era stata

informata espressamente al riguardo tramite la decisione del 3 settembre 2003

emanata dalla Sezione del lavoro, in cui, come già evidenziato, è stato

indicato che, esercitando un’attività stagionale presso l’__________, doveva

svolgere ricerche durante tutto l’anno (cfr. doc. 8).

Dalle

carte processuali emerge, poi, che l’assicurata, nel suo precedente periodo di

disoccupazione nell’estate 2006, è stata invitata a seguire, il 3 luglio 2006,

un incontro informativo “Diritti & Doveri” (cfr. doc. 33).

L’asserzione

formulata dall’assicurata secondo cui essa ha comunque mostrato continuità nel

compimento delle ricerche, avendone effettuate da gennaio a marzo 2007 (cfr.

doc. I, A3, A5), non le è d’altronde di alcuna utilità.

In

effetti la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare

le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si

possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che

sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05

dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

Tale

principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05

del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

L’insorgente,

nell’atto ricorsuale ha, altresì, affermato che a fine marzo ha scritto a tre

scuole, poiché quello era il momento migliore per candidarsi, visto che in quel

mese vengono organizzate le sessioni estive dei corsi (cfr. doc. I).

Inoltre

dalle ricerche effettuate nei mesi di maggio e giugno 2007 si evince che

l’assicurata ha postulato principalmente in qualità di insegnante. Unicamente

presso quattro potenziali datori di lavoro essa si è proposta, oltre che quale

docente, anche come segretaria (cfr. doc. A6).

In

proposito giova sottolineare che l'art. 17 cpv. 1 LADI prevede, in particolare,

che è compito dell'assicurato cercare lavoro, se necessario anche fuori della

professione precedente.

E' vero,

dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali

l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere

estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Il TCA,

per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni

mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.

Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della

professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi

menzionati).

L'obbligo

di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel

primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la

situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di

impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22

ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

Va

d’altronde segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere

per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che

consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di

"relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata

un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la

rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una

simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 63).

Di

conseguenza l'assicurata, iscrittasi in disoccupazione alla fine del mese di giugno

2007.

con effetto a decorrere dal 1° luglio 2007, ritenuta la difficoltà nel

trovare un'occupazione quale insegnante di lingue a causa dei pochi posti di

impiego esistenti sul mercato del lavoro per questa attività, nel mese di aprile

2007.

avrebbe dovuto cercare un lavoro anche in altri ambiti professionali (per alcuni

casi analoghi cfr. sentenza 38.2001.46 del 5 ottobre 2001, concernente

un'assicurata sanzionata per insufficienti ricerche, poiché durante il periodo

precedente l'iscrizione in disoccupazione aveva effettuato una sola ricerca

quale docente di scuola dell'infanzia, a causa delle rare pubblicazioni di

concorsi sul FU; STCA 38.2005.87 del 16 novembre 2005).

Inoltre

giova segnalare che nella sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 il TFA, in

relazione a una censura afferente a un’offerta di impiego oscillante, ha

ribadito che:

"

(…) allfällige Schwierigkeiten auf dem

Arbeitsmarkt umso intensivere Bemühungen des Versicherten erfordern und es

nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche

ankommt.” (sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3.)

Alla luce di tutto quanto

esposto, questa Corte deve concludere che l’assicurata, non avendo compiuto nel

mese di aprile 2007 alcuna ricerca di lavoro, ha violato l’obbligo di ridurre

il danno imposto dalla legge.

Ciò

implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta

l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.11

Per quanto

concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il

27.

agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro, ora Sezione del lavoro, ha

emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa

Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201

del 5 febbraio 2002).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc.

10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.6

; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité

de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2003 - p.to D68 e

dalla “Circulaire relative à l'indemnité de chômage” del SECO in vigore dal 1°

gennaio 2007, p.to D72 (cfr. consid. 2.5.) -, la quale prevede per il periodo

di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche (da 4 a 6 giorni di

sospensione) che per insufficienti ricerche (da 3 a 4 giorni di sospensione),

che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano

applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’assicurata quattro giorni di sospensione dal

diritto alle indennità per mancate ricerche nel mese di aprile 2007,

corrispondente a uno degli ultimi tre mesi dell’attività stagionale da settembre

2006.

a giugno 2007.

Come

appena visto, nel caso di esercizio di un impiego stagionale i mancati sforzi

in uno dei tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione vengono sanzionati

con 4 giorni di sospensione.

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di quattro giorni inflitta

all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione del 6 agosto 2007 contestata deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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