38.2007.64
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3 dicembre 2007Italiano21 min
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Numero d'incarto:
38.2007.64
Data decisione, Autorità:
03.12.2007, TCA
Titolo:
Negato condono della restituzione di indennità di disoccupazione versate in eccesso a causa del mancato computo del guadagno intermedio. La buona fede va esclusa,poiché,sebbene l'assicurato abbia sempre informato la Cassa,non ha avvisato dell'errore da questa commesso di cui poteva rendersi conto
BUONA FEDE
CONDONO
INDENNITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 25 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 53 LPGA
art. 4 OPGA
art. 4 agg. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.64
rs
Lugano
3 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 agosto
2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 27 agosto 2007 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la propria decisione del 26 marzo 2007 (cfr. doc. G),
con la quale ha respinto la domanda del 5 marzo 2007 di RI 1 (cfr. doc. 19)
volta a ottenere il condono dell’importo di fr. 1'024.35 chiestogli in
restituzione dalla Cassa __________, in quanto per il mese di gennaio 2007 gli
sono state versate indennità di disoccupazione in eccesso a causa del mancato
computo del relativo guadagno intermedio (cfr. doc. 24).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 27 agosto 2007 il RA 1 di __________, per conto
dell’assicurato, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, postulando la
concessione del condono.
A
sostegno della pretesa ricorsuale è stato addotto che il ricorrente,
annunciatosi in disoccupazione il 18 agosto 2005, dal mese di settembre 2005 ha
lavorato per il negozio __________ di __________ quale venditore ausiliario,
informandone immediatamente la Cassa disoccupazione. Inoltre è stato precisato,
da un lato, che l’assicurato consegnava regolarmente i “faut” e il datore di
lavoro gli “attestati su guadagno intermedio”. Dall’altro, che l’attestato
concernente il guadagno intermedio del mese di gennaio 2007 è stato notificato il
7 febbraio 2007 alla Cassa, la quale, poi, ha versato all’insorgente la somma
di fr. 2'795.25.
Nell’impugnativa
è stato evidenziato che l’assicurato non ha constatato l’errore commesso dalla
Cassa, in quanto il relativo conteggio non è di facile interpretazione.
E’ stato,
altresì, sottolineato che mal si comprende come la Cassa abbia potuto
registrare il pagamento normale delle indennità di disoccupazione quando era
evidente che si trattava di guadagno intermedio. Al riguardo è stato rilevato
che l’assicurato era, del resto, da 16 mesi che percepiva la disoccupazione
come indennità compensative al guadagno intermedio conseguito presso __________.
E’ stato,
infine, fatto valere che nelle circostanze descritte l’assicurato è da
ritenersi in totale buona fede (cfr. doc. I).
1.3. Il
ricorrente, il 10 e il 18 settembre 2007, ha personalmente inviato ulteriore
documentazione. Egli ha, in particolare, osservato che nella nuova richiesta di
pagamento, emessa dopo l’emanazione da parte della Sezione del lavoro della
decisione su opposizione del 27 agosto 2007, la Cassa __________ ha indicato un
importo di fr. 1'683.55, invece di fr. 1'024.35 (cfr. doc. III + bis; V L1-L4)
1.4. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. VII).
1.5. Con scritto
del 20 settembre 2007 la Sezione del lavoro ha puntualizzato che l’errata
indicazione dell’importo da parte della competente Cassa non influisce in alcun
modo sulla conclusione a cui è giunto il Servizio cantonale, ossia che
l’assicurato non adempie il requisito della buona fede (cfr. doc. IX).
1.6. Il
rappresentante del ricorrente, il 24 settembre 2007, ha comunicato di
richiamare il ricorso del 29 agosto 2007, così come pure gli scritti
dell’assicurato del 10 e del 18 settembre 2007 (cfr. doc. XI).
1.7. Il doc. XI è
stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato a RI
1 il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 1'024.35
percepiti indebitamente a titolo di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione per il mese di gennaio 2007.
2.3. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio
errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA,
STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.4. La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27
aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess
2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1.
quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800
franchi l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui
premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il
calcolo delle prestazioni complementari.
3.
La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000.
franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)
ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo
il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.5
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002.
N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998.
N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.6
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung
mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1
VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen
Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze
wurde im Zuge
der
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie
altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96.
LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.7
Il TFA, in
una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D, C 70/03, pubblicata in DLA 2005
N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione
aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di
disoccupazione, ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a
causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di
attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva
incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza
informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta
Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato
a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di
un caso di negligenza lieve.
Il TFA ha
in particolare sottolineato che:
"
(...)
4.2
Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass
die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder
jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der
Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung
für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.
Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer
geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer
Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an
Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles
erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen
annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer
Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres
erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser
Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,
würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum
je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung
erreichen würde.
Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen
der Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es
dazu nicht.
Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare
Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeitsund damit verbundenen
Verdienstausfall Und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm
nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das
Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen
Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte
einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss
leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz
zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und
der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden.
Vielmehr ist mit Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit
auszugehen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben
ausschliesst."
In un'altra sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa B., C 264/05 il
TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il principio della buona
fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente
ricevute, argomentando:
"
(...)
Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht
darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz
auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten
Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen
Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die
Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen
können. (...)"
2.8
Chiamato
a pronunciarsi sulla domanda di condono, il TCA rileva che nell’evenienza
concreta corrisponde alla realtà dei fatti quanto sostenuto dall’assicurato,
ovvero che lo stesso ha puntualmente e correttamente informato la Cassa di
disoccupazione in merito al guadagno conseguito nel mese di gennaio 2007 presso
il negozio __________ di __________.
Egli ha,
del resto, sempre provveduto a comunicare il guadagno intermedio di ogni
singolo mese dall’inizio, nel mese di settembre 2005, dell’attività lavorativa.
In
effetti agli atti risultano i relativi FAUT e gli attestati di guadagno
intermedio (cfr. doc. 26).
Per quel
che riguarda, più specificatamente, il mese di gennaio 2007 dall’attestato di
guadagno intermedio emerge che il datore di lavoro ha indicato il 5 febbraio
2007.
che l’insorgente in quel mese, per il lavoro svolto, è stato retribuito
con la somma di fr. 1'383.75 (cfr. doc. 26).
A tale
proposito va d’altronde osservato che la Sezione del lavoro, quale motivazione
per negare al ricorrente il condono della restituzione di fr. 1'024.35, non ha
assolutamente e a giusta ragione addotto la mancata o errata comunicazione
dell’entità del guadagno intermedio conseguito nel gennaio 2007 (cfr. doc. A;
G).
L’amministrazione
ha, per contro, fatto valere che l’assicurato non poteva non rendersi conto
dell’errore della Cassa, la quale nel calcolo delle indennità di disoccupazione
del mese di gennaio 2007 non ha computato il relativo guadagno intermedio, e
non reagire tempestivamente (cfr. doc. A).
2.9
Dalle carte
processuali si evince che l’assicurato, dopo che la Cassa gli ha corrisposto le
indennità di disoccupazione per il mese di gennaio 2007 di fr. 2'795.25,
calcolate, per errore, senza tenere conto del guadagno intermedio conseguito e
comunicato, non l’ha avvertita dello sbaglio in cui è incorsa.
Il
ricorrente si è giustificato asserendo che non si è accorto dell’errore,
siccome i conteggi delle prestazioni non sono di facile lettura e interpretazione
(cfr. doc. I).
Al
riguardo va, però, obiettato che, a prescindere dalla difficoltà o meno di
comprendere un conteggio - è in ogni caso altamente verosimile che
l’assicurato, il quale dall’inizio della disoccupazione nel settembre 2005
conseguiva guadagno intermedio, avesse acquisito una certa dimestichezza nel
leggere i conteggi -, la somma di fr. 2'795.25 afferente alle indennità del
mese di gennaio 2007 è comunque stata versata all’insorgente, sul suo conto
presso __________ (cfr. doc. 24).
L’assicurato,
una volta presa visione del bonifico effettuato dalla Cassa per il mese di
gennaio 2007, prestando l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile, avrebbe
dovuto immediatamente rendersi conto che l’ammontare era troppo elevato e che
non appariva corretto.
In
effetti egli non aveva valide ragioni che spiegassero perché, nonostante nel
mese di gennaio 2007 avesse guadagnato presso __________ fr. 1'383.75, e meglio
un salario maggiore rispetto a quello del mese di dicembre 2006 di fr. 809.75
(cfr. doc. 26), le indennità compensative del mese di gennaio 2007 di fr.
2'795.25 erano comunque ben più elevate (+ fr. 840.90) del mese precedente.
Nel mese
di dicembre 2006 la Cassa gli aveva versato a titolo di indennità di
disoccupazione fr. 1'954.35 (cfr. doc. 33).
Conseguentemente
egli avrebbe dovuto, senza indugio, avvisare la Cassa dell’errore o perlomeno
informarsi circa i motivi per i quali gli era stata corrisposta la somma di fr.
2'795.25 e se tale versamento risultava regolare o meno.
In simili condizioni, richiamata
la giurisprudenza esposta al consid. 2.7., questa Corte ritiene che
l'assicurato, non segnalando immediatamente alla Cassa di disoccupazione che
l’importo di fr. 2'795.25 ricevuto per il mese di gennaio 2007 appariva troppo ingente,
ha commesso una negligenza grave.
In particolare, come si
evince da quanto esposto sopra, l'entità dell’ammontare in questione era tale
da permettergli di riconoscere che si trattava di un errore.
Di conseguenza, la buona
fede dell’insorgente per quanto concerne il mese di gennaio 2007 deve essere
negata (cfr., per un caso analogo, STCA 38.2005.103 del 5
aprile 2006).
Al
riguardo è utile rilevare che il TFA, con sentenza C 196/05 dell’8 giugno 2006,
pubblicata in DLA 2006 N. 29 pag. 312 segg., ha stabilito che il fatto che una
cassa non avesse constatato un errore evidente (in quel caso l’erogazione di
indennità per lavoro ridotto a una ditta per un membro del Consiglio di
amministrazione con firma individuale), non rimediava alla mancanza di buona
fede da parte della ditta, la quale non aveva segnalato l’errore alla Cassa, né
si era informata in merito alla legittimità del versamento delle prestazioni.
2.10
Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del
ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid.
2.3
, 2.4.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione della somma di
fr. 1'024.35 corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in eccesso
per il mese di gennaio 2007.
La
decisione su opposizione del 27 agosto 2007 deve, quindi, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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