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Decisione

38.2007.64

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3 dicembre 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio

errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA,

STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.4. La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27

aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess

2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1.

quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b

capoverso 1 lettera a LPC,

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800

franchi l’anno;

c. per tutti,

quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui

premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il

calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli

immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75

000.

franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita

di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)

ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo

il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di

un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.5

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA

2002.

N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA

1998.

N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

2.6

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che

regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli

effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

a) Die Mitwirkung beim Vollzug der

Sozialversicherungsgesetze und

insbesondere

bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende

Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in

den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht

grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung

mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1

VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen

Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze

wurde im Zuge

der

Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen

zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999

4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"

a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf

verzichtet, von der

allgemeinen

Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen

festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen

ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie

altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.

96.

LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was

dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende

Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die

nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht

"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf

also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles

melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- Voraussetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,

21, 22 e 30).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.7

Il TFA, in

una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D, C 70/03, pubblicata in DLA 2005

N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione

aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di

disoccupazione, ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a

causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di

attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva

incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza

informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta

Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato

a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di

un caso di negligenza lieve.

Il TFA ha

in particolare sottolineato che:

"

(...)

4.2

Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass

die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder

jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der

Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung

für die offen­sichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.

Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer

geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer

Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an

Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfal­les

erwartet werden. Nachdem die von der Beschwer­deführerin empfangenen Leistungen

annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer

Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres

erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser

Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,

würde sie eine Erwerbstä­tigkeit mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum

je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezoge­nen Arbeitslosenentschädigung

erreichen würde.

Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrech­nungen

der Arbeitslosenversicherung oder gar be­sonderer Fachkenntnisse bedurfte es

dazu nicht.

Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare

Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits­und damit verbundenen

Verdienstausfall Und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm

nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das

Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen

Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte

einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss

leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskre­panz

zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mut­masslich entgangenen Verdienst und

der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gespro­chen werden.

Vielmehr ist mit Vorinstanz und Ver­waltung von einer groben Pflichtwidrigkeit

auszuge­hen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben

ausschliesst."

In un'altra sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa B., C 264/05 il

TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il principio della buona

fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente

ricevute, argomentando:

"

(...)

Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht

darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz

auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten

Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen

Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die

Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen

können. (...)"

2.8

Chiamato

a pronunciarsi sulla domanda di condono, il TCA rileva che nell’evenienza

concreta corrisponde alla realtà dei fatti quanto sostenuto dall’assicurato,

ovvero che lo stesso ha puntualmente e correttamente informato la Cassa di

disoccupazione in merito al guadagno conseguito nel mese di gennaio 2007 presso

il negozio __________ di __________.

Egli ha,

del resto, sempre provveduto a comunicare il guadagno intermedio di ogni

singolo mese dall’inizio, nel mese di settembre 2005, dell’attività lavorativa.

In

effetti agli atti risultano i relativi FAUT e gli attestati di guadagno

intermedio (cfr. doc. 26).

Per quel

che riguarda, più specificatamente, il mese di gennaio 2007 dall’attestato di

guadagno intermedio emerge che il datore di lavoro ha indicato il 5 febbraio

2007.

che l’insorgente in quel mese, per il lavoro svolto, è stato retribuito

con la somma di fr. 1'383.75 (cfr. doc. 26).

A tale

proposito va d’altronde osservato che la Sezione del lavoro, quale motivazione

per negare al ricorrente il condono della restituzione di fr. 1'024.35, non ha

assolutamente e a giusta ragione addotto la mancata o errata comunicazione

dell’entità del guadagno intermedio conseguito nel gennaio 2007 (cfr. doc. A;

G).

L’amministrazione

ha, per contro, fatto valere che l’assicurato non poteva non rendersi conto

dell’errore della Cassa, la quale nel calcolo delle indennità di disoccupazione

del mese di gennaio 2007 non ha computato il relativo guadagno intermedio, e

non reagire tempestivamente (cfr. doc. A).

2.9

Dalle carte

processuali si evince che l’assicurato, dopo che la Cassa gli ha corrisposto le

indennità di disoccupazione per il mese di gennaio 2007 di fr. 2'795.25,

calcolate, per errore, senza tenere conto del guadagno intermedio conseguito e

comunicato, non l’ha avvertita dello sbaglio in cui è incorsa.

Il

ricorrente si è giustificato asserendo che non si è accorto dell’errore,

siccome i conteggi delle prestazioni non sono di facile lettura e interpretazione

(cfr. doc. I).

Al

riguardo va, però, obiettato che, a prescindere dalla difficoltà o meno di

comprendere un conteggio - è in ogni caso altamente verosimile che

l’assicurato, il quale dall’inizio della disoccupazione nel settembre 2005

conseguiva guadagno intermedio, avesse acquisito una certa dimestichezza nel

leggere i conteggi -, la somma di fr. 2'795.25 afferente alle indennità del

mese di gennaio 2007 è comunque stata versata all’insorgente, sul suo conto

presso __________ (cfr. doc. 24).

L’assicurato,

una volta presa visione del bonifico effettuato dalla Cassa per il mese di

gennaio 2007, prestando l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile, avrebbe

dovuto immediatamente rendersi conto che l’ammontare era troppo elevato e che

non appariva corretto.

In

effetti egli non aveva valide ragioni che spiegassero perché, nonostante nel

mese di gennaio 2007 avesse guadagnato presso __________ fr. 1'383.75, e meglio

un salario maggiore rispetto a quello del mese di dicembre 2006 di fr. 809.75

(cfr. doc. 26), le indennità compensative del mese di gennaio 2007 di fr.

2'795.25 erano comunque ben più elevate (+ fr. 840.90) del mese precedente.

Nel mese

di dicembre 2006 la Cassa gli aveva versato a titolo di indennità di

disoccupazione fr. 1'954.35 (cfr. doc. 33).

Conseguentemente

egli avrebbe dovuto, senza indugio, avvisare la Cassa dell’errore o perlomeno

informarsi circa i motivi per i quali gli era stata corrisposta la somma di fr.

2'795.25 e se tale versamento risultava regolare o meno.

In simili condizioni, richiamata

la giurisprudenza esposta al consid. 2.7., questa Corte ritiene che

l'assicurato, non segnalando immediatamente alla Cassa di disoccupazione che

l’importo di fr. 2'795.25 ricevuto per il mese di gennaio 2007 appariva troppo ingente,

ha commesso una negligenza grave.

In particolare, come si

evince da quanto esposto sopra, l'entità dell’ammontare in questione era tale

da permettergli di riconoscere che si trattava di un errore.

Di conseguenza, la buona

fede dell’insorgente per quanto concerne il mese di gennaio 2007 deve essere

negata (cfr., per un caso analogo, STCA 38.2005.103 del 5

aprile 2006).

Al

riguardo è utile rilevare che il TFA, con sentenza C 196/05 dell’8 giugno 2006,

pubblicata in DLA 2006 N. 29 pag. 312 segg., ha stabilito che il fatto che una

cassa non avesse constatato un errore evidente (in quel caso l’erogazione di

indennità per lavoro ridotto a una ditta per un membro del Consiglio di

amministrazione con firma individuale), non rimediava alla mancanza di buona

fede da parte della ditta, la quale non aveva segnalato l’errore alla Cassa, né

si era informata in merito alla legittimità del versamento delle prestazioni.

2.10

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del

ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid.

2.3

, 2.4.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione della somma di

fr. 1'024.35 corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in eccesso

per il mese di gennaio 2007.

La

decisione su opposizione del 27 agosto 2007 deve, quindi, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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