Lexipedia

Decisione

38.2007.67

Sospensione di 5 giorni per mancate ricerche nel periodo di disdetta.Quanto asserito circa l'aver dovuto assistere la madre caduta non costituisce una valida giustificazione.Quale laureato in matemati

26 novembre 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.

(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Per stabilire

se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione

adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle

ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

Considerandi

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2.

maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.6

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, che ha

conseguito nel 1981 una laurea in matematica presso l’Università di __________,

è stato impiegato, dal 2000 fino alla fine di marzo 2007, dalla __________

quale “quadro middle manager” con mansioni di gestione di ordini, crediti

documentari, logistica, recupero crediti e reporting (cfr. doc. 1).

In

effetti il 23 gennaio 2007 al ricorrente è stata intimata la disdetta con

effetto a partire dal 31 marzo 2007 a causa di ristrutturazione interna.

L’assicurato è stato dispensato dal suo obbligo di presenza e di lavoro dal 23

gennaio 2007 (cfr. doc. A6, 1).

L’insorgente

si è iscritto al collocamento dal 1° aprile 2007 (cfr. doc. 1).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato, in relazione al periodo

di disdetta dal 23 gennaio al 31 marzo 2007, ha presentato otto ricerche di

lavoro effettuate nel mese di marzo 2007, ma nessuna per il lasso di tempo dal

23.

gennaio al 28 febbraio 2007 (cfr. doc. 3).

Il consulente

del personale, il 24 maggio 2007, ha trasmesso all’assicurato una “Richiesta di

giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 1° giugno 2007, il

fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego dal 23 gennaio al 28 febbraio

2007.

Il collocatore

ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale avrebbe

deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. A5).

L’assicurato

ha risposto con scritto del 29 maggio 2007, nel quale ha osservato che:

"

(…)

A fine gennaio mia madre,

di anni ottantuno, che viveva sola a __________, in provincia di __________, è

caduta procurandosi la frattura di due vertebre lombo sacrali. Il fatto l’ha

costretta a letto rendendola totalmente non autosufficiente e bisognosa di assistenza

continuativa. Per tale assistenza mi sono dovuto recare con frequenza presso la

sua abitazione soggiornandovi anche per diversi giorni consecutivi.

Per meglio farvi

comprendere la gravità della situazione basta dire che a fine febbraio, non

migliorando le sue condizioni e non potendo protrarre ulteriormente l’assistenza

domiciliare da parte mia, abbiamo provveduto a trasferirla, con autoambulanza,

presso l’abitazione di mia sorella, impossibilitata a recarsi assiduamente a __________

ma disponibile a prendersene cura presso la sua abitazione in __________ di __________,

ove tuttora soggiorna per la convalescenza.

E’ palese che stante la

situazione occorsami non abbia potuto ottemperare con tempestività alla ricerca

di un nuovo impiego già dai primi giorni dopo l’avvenuta disdetta” (doc. 2, A4)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente

garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’insorgente, con decisione

formale del 31 maggio 2007, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 13 luglio

2007.

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7

L’assicurato,

dal 23 gennaio al 28 febbraio 2007, non ha effettivamente intrapreso sforzi

volti al reperimento di un’attività adeguata.

A

giustificazione della sua mancanza l’assicurato ha invocato la circostanza che da

fine gennaio 2007 ha dovuto prestare assistenza a sua madre, anziana, che era caduta

fratturandosi due vertebre lombosacrali. Egli ha specificato di essersi recato

di frequente presso l’abitazione della madre a __________, in provincia di __________,

soggiornandovi pure alcuni giorni consecutivi e ciò fino a fine febbraio quando

la madre è stata trasferita a casa della figlia - sorella del ricorrente (cfr.

doc. I; A4, 2).

Al

riguardo questa Corte osserva, che, a prescindere dal fatto che l’infortunio

della madre non è stato suffragato da alcuna documentazione medica, quanto

addotto dall’insorgente non costituisce una valida motivazione per la totale

assenza di ricerche dal 23 gennaio al 28 febbraio 2007.

Pur

comprendendo la evidente preoccupazione dell’assicurato per lo stato di salute

della madre e il suo disagio logistico, il TCA ritiene che il soggiorno a __________

non lo esimesse dall’effettuare perlomeno qualche ricerca.

Il

ricorrente, laureato in matematica a __________, ha infatti sempre esercitato

professioni con compiti di un certo livello, come ad __________ __________ di __________,

dove rivestiva il ruolo di quadro middle manager. Dal 1997 al 2000 egli ha, poi,

lavorato presso la __________ di __________ con mansioni di gestione e

negoziazione crediti documentari, fatturazione, ecc.

Inoltre

dal 1994 al 1997 l’assicurato è stato attivo presso la __________ di __________

in qualità di responsabile dei trasporti, della fatturazione delle spedizioni e

dei crediti documentari (cfr. doc. 1).

Relativamente

alle occupazioni ricercate dall’assicurato la modalità più adeguata per

postulare presso un potenziale datore di lavoro è quella scritta.

Egli,

pertanto, nel periodo dalla fine di gennaio alla fine di febbraio 2007 avrebbe

potuto e dovuto compiere qualche ricerca scritta anche risiedendo temporaneamente

presso la madre.

Le

offerte di lavoro erano poi visionabili, ad esempio, sui quotidiani nei giorni

in cui rientrava in Svizzera.

L’assicurato

stesso ha, in effetti, affermato che presso la madre ha soggiornato “anche per

diversi giorni consecutivi”, ma non che vi è rimasto per tutto il periodo

prima che la medesima fosse trasferita presso la sorella (cfr. doc. I; A3; A4).

Inoltre

la madre richiedeva sì di assistenza continua, nel senso di sorveglianza e

aiuto, ma ciò non impediva certo all’assicurato di avere qualche momento per sé

in cui avrebbe potuto preparare qualche lettera di candidatura.

Il fatto,

infine, che nel mese di marzo 2007 abbia comunque effettuato otto ricerche di

impiego è ininfluente ai fini della presente vertenza.

La

costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le

ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono

compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più

intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11

luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

Tale

principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05

del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

In simili

condizioni, il ricorrente, non avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro nel

periodo dal 23 gennaio al 28 febbario 2007, ha violato il proprio obbligo di

ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente

deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.8

Per quanto

concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato cinque

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo di disdetta ammonta a un minimo

di 4 giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.).

Tutto ben

considerato, la penalità di cinque giorni (1 giorno per le mancate ricerche nel

lasso di tempo dal 23 al 31 gennaio 2007 + 4 giorni per le mancate ricerche nel

mese di febbraio 2007) inflitta al ricorrente dall’URC risulta conforme al

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione del 13 luglio 2007 va, conseguentemente, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster