38.2007.67
Sospensione di 5 giorni per mancate ricerche nel periodo di disdetta.Quanto asserito circa l'aver dovuto assistere la madre caduta non costituisce una valida giustificazione.Quale laureato in matemati
26 novembre 2007Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2007.67
Data decisione, Autorità:
26.11.2007, TCA
Titolo:
Sospensione di 5 giorni per mancate ricerche nel periodo di disdetta.Quanto asserito circa l'aver dovuto assistere la madre caduta non costituisce una valida giustificazione.Quale laureato in matematica poteva candidarsi per iscritto presso la madre.Le ricerche vanno comprovate per ogni singolo mese
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.67
rs
Lugano
26 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 luglio
2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 13 luglio 2007 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 31
maggio 2007 (cfr. doc. A2) con cui aveva sospeso l’assicurato per cinque giorni
dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche nel
periodo di disdetta dal 23 gennaio al 28 febbraio 2007 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 13 luglio 2007 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato l’annullamento della sanzione
inflittagli.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto di avere comprovato
delle ricerche di lavoro eseguite nel periodo di disdetta a partire dal mese di
marzo 2007. Egli ha pure aggiunto che nel mese di febbraio 2007 non ha potuto
effettuare alcuna ricerca, in quanto a fine gennaio sua madre, di anni
ottantuno, che viveva da sola a __________, è caduta procurandosi la frattura
di due vertebre lombosacrali. L’assicurato ha precisato che, siccome la madre
non era autosufficiente e necessitava di assistenza continua, si è dovuto
recare con frequenza presso la sua abitazione, soggiornandovi anche per alcuni
giorni consecutivi. E’ stato poi indicato che a fine febbraio la madre è stata
trasferita a casa della sorella dell’insorgente in provincia di __________.
L’assicurato
ritiene, dunque, che non si giustifica in alcuno modo la sospensione irrogatagli,
ritenuto anche che, appena ha potuto trovare una soluzione alternativa per la
madre, ha prontamente ottemperato ai propri obblighi, presentando per il mese
di marzo 2007 otto ricerche di impiego (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo di
disdetta dal 23 gennaio al 28 febbraio 2007.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.
(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Per stabilire
se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione
adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle
ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
Considerandi
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2.
maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.6
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, che ha
conseguito nel 1981 una laurea in matematica presso l’Università di __________,
è stato impiegato, dal 2000 fino alla fine di marzo 2007, dalla __________
quale “quadro middle manager” con mansioni di gestione di ordini, crediti
documentari, logistica, recupero crediti e reporting (cfr. doc. 1).
In
effetti il 23 gennaio 2007 al ricorrente è stata intimata la disdetta con
effetto a partire dal 31 marzo 2007 a causa di ristrutturazione interna.
L’assicurato è stato dispensato dal suo obbligo di presenza e di lavoro dal 23
gennaio 2007 (cfr. doc. A6, 1).
L’insorgente
si è iscritto al collocamento dal 1° aprile 2007 (cfr. doc. 1).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato, in relazione al periodo
di disdetta dal 23 gennaio al 31 marzo 2007, ha presentato otto ricerche di
lavoro effettuate nel mese di marzo 2007, ma nessuna per il lasso di tempo dal
23.
gennaio al 28 febbraio 2007 (cfr. doc. 3).
Il consulente
del personale, il 24 maggio 2007, ha trasmesso all’assicurato una “Richiesta di
giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 1° giugno 2007, il
fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego dal 23 gennaio al 28 febbraio
2007.
Il collocatore
ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale avrebbe
deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. A5).
L’assicurato
ha risposto con scritto del 29 maggio 2007, nel quale ha osservato che:
"
(…)
A fine gennaio mia madre,
di anni ottantuno, che viveva sola a __________, in provincia di __________, è
caduta procurandosi la frattura di due vertebre lombo sacrali. Il fatto l’ha
costretta a letto rendendola totalmente non autosufficiente e bisognosa di assistenza
continuativa. Per tale assistenza mi sono dovuto recare con frequenza presso la
sua abitazione soggiornandovi anche per diversi giorni consecutivi.
Per meglio farvi
comprendere la gravità della situazione basta dire che a fine febbraio, non
migliorando le sue condizioni e non potendo protrarre ulteriormente l’assistenza
domiciliare da parte mia, abbiamo provveduto a trasferirla, con autoambulanza,
presso l’abitazione di mia sorella, impossibilitata a recarsi assiduamente a __________
ma disponibile a prendersene cura presso la sua abitazione in __________ di __________,
ove tuttora soggiorna per la convalescenza.
E’ palese che stante la
situazione occorsami non abbia potuto ottemperare con tempestività alla ricerca
di un nuovo impiego già dai primi giorni dopo l’avvenuta disdetta” (doc. 2, A4)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente
garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’insorgente, con decisione
formale del 31 maggio 2007, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 13 luglio
2007.
(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.7
L’assicurato,
dal 23 gennaio al 28 febbraio 2007, non ha effettivamente intrapreso sforzi
volti al reperimento di un’attività adeguata.
A
giustificazione della sua mancanza l’assicurato ha invocato la circostanza che da
fine gennaio 2007 ha dovuto prestare assistenza a sua madre, anziana, che era caduta
fratturandosi due vertebre lombosacrali. Egli ha specificato di essersi recato
di frequente presso l’abitazione della madre a __________, in provincia di __________,
soggiornandovi pure alcuni giorni consecutivi e ciò fino a fine febbraio quando
la madre è stata trasferita a casa della figlia - sorella del ricorrente (cfr.
doc. I; A4, 2).
Al
riguardo questa Corte osserva, che, a prescindere dal fatto che l’infortunio
della madre non è stato suffragato da alcuna documentazione medica, quanto
addotto dall’insorgente non costituisce una valida motivazione per la totale
assenza di ricerche dal 23 gennaio al 28 febbraio 2007.
Pur
comprendendo la evidente preoccupazione dell’assicurato per lo stato di salute
della madre e il suo disagio logistico, il TCA ritiene che il soggiorno a __________
non lo esimesse dall’effettuare perlomeno qualche ricerca.
Il
ricorrente, laureato in matematica a __________, ha infatti sempre esercitato
professioni con compiti di un certo livello, come ad __________ __________ di __________,
dove rivestiva il ruolo di quadro middle manager. Dal 1997 al 2000 egli ha, poi,
lavorato presso la __________ di __________ con mansioni di gestione e
negoziazione crediti documentari, fatturazione, ecc.
Inoltre
dal 1994 al 1997 l’assicurato è stato attivo presso la __________ di __________
in qualità di responsabile dei trasporti, della fatturazione delle spedizioni e
dei crediti documentari (cfr. doc. 1).
Relativamente
alle occupazioni ricercate dall’assicurato la modalità più adeguata per
postulare presso un potenziale datore di lavoro è quella scritta.
Egli,
pertanto, nel periodo dalla fine di gennaio alla fine di febbraio 2007 avrebbe
potuto e dovuto compiere qualche ricerca scritta anche risiedendo temporaneamente
presso la madre.
Le
offerte di lavoro erano poi visionabili, ad esempio, sui quotidiani nei giorni
in cui rientrava in Svizzera.
L’assicurato
stesso ha, in effetti, affermato che presso la madre ha soggiornato “anche per
diversi giorni consecutivi”, ma non che vi è rimasto per tutto il periodo
prima che la medesima fosse trasferita presso la sorella (cfr. doc. I; A3; A4).
Inoltre
la madre richiedeva sì di assistenza continua, nel senso di sorveglianza e
aiuto, ma ciò non impediva certo all’assicurato di avere qualche momento per sé
in cui avrebbe potuto preparare qualche lettera di candidatura.
Il fatto,
infine, che nel mese di marzo 2007 abbia comunque effettuato otto ricerche di
impiego è ininfluente ai fini della presente vertenza.
La
costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le
ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono
compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più
intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11
luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale
principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05
del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
In simili
condizioni, il ricorrente, non avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro nel
periodo dal 23 gennaio al 28 febbario 2007, ha violato il proprio obbligo di
ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente
deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.8
Per quanto
concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato cinque
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo di disdetta ammonta a un minimo
di 4 giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.).
Tutto ben
considerato, la penalità di cinque giorni (1 giorno per le mancate ricerche nel
lasso di tempo dal 23 al 31 gennaio 2007 + 4 giorni per le mancate ricerche nel
mese di febbraio 2007) inflitta al ricorrente dall’URC risulta conforme al
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
La
decisione su opposizione del 13 luglio 2007 va, conseguentemente, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster