38.2007.68
A torto l'URC,dopo una sentenza del TCA(riduzione di una sospensione per mancate ricerche),ha emesso una nuova decisione con cui ha diminuito la sanzione.Doveva solo prendere atto della sentenza.L'opp
27 settembre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
38.2007.68
Data decisione, Autorità:
27.09.2007, TCA
Titolo:
A torto l'URC,dopo una sentenza del TCA(riduzione di una sospensione per mancate ricerche),ha emesso una nuova decisione con cui ha diminuito la sanzione.Doveva solo prendere atto della sentenza.L'opposizione contro la stessa è irricevibile e l'URC non è tenuto a emanare una decisione su opposizione
DENEGATA GIUSTIZIA
NE BIS IN IDEM
SANZIONE
art. 29 cpv. 1 COST
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.68
rs
Lugano
27 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2007
di
RI 1
contro
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
del 27 giugno 2007 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da
RI 1 contro una decisione su opposizione del 19 aprile 2007 che aveva
confermato la sospensione dell’assicurato per dieci giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche per il periodo dal 15
dicembre 2006 al 28 febbraio 2007.
Il TCA ha
ridotto la sanzione a 8 giorni, poiché ha stabilito che nell’arco di tempo dal
15 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 l’assicurato non era tenuto ricercare un
impiego (cfr. inc. 38.2007.33).
1.2. L’Ufficio
regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) il 2 luglio 2007 ha
emesso una decisione con la quale ha modificato il provvedimento di sanzione in
base alla sentenza del TCA, ossia ha diminuito la sospensione da 10 a 8 giorni.
Questa
decisione, che quali rimedi giuridici riportava la possibilità di inoltrare
opposizione scritta all’URC, è stata intimata all’assicurato (cfr. doc. 1).
1.3. L’assicurato,
il 23 agosto 2007, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 2
luglio 2007 (cfr. doc. 2).
1.4. L’URC, con
scritto del 24 agosto 2007, ha indicato all’assicurato che la decisione del 2
luglio 2007 rispecchiava la sentenza di questo Tribunale, nonché sostituiva la
sanzione di 10 giorni e che, dunque, l’opposizione andava inoltrata al TCA
(cfr. doc. 2B).
1.5. Il 29 agosto
2007 l’assicurato ha ribadito la propria richiesta all’URC di emettere una
nuova decisione impugnabile sulla base dell’opposizione inoltrata il 23 agosto
2007 (cfr. doc. 4).
1.6. L’amministrazione,
il 30 agosto 2007, ha emanato una nuova decisione formale con cui, dopo aver
confermato la sospensione di 8 giorni sulla base della sentenza del 27 giugno
2007 del TCA, ha modificato i rimedi giuridici. Più precisamente, è stato
specificato che “l’eventuale opposizione è irricevibile dall’ufficio
regionale di collocamento perché la presente sanzione rispecchia la decisione
del tribunale cantonale delle Assicurazioni e per un errore informatico non è
stata modificata” (cfr. doc. A1).
1.7. Con scritto
12 settembre 2007 indirizzato all’URC l’assicurato ha nuovamente postulato
l’emanazione di una decisione su opposizione impugnabile e motivata (cfr. doc.
Ibis).
1.8. Sempre il 12
settembre 2007 l’assicurato ha inviato a questa Corte copia della
corrispondenza intercorsa tra il medesimo e l’URC di __________ (cfr. doc. I).
1.9. L’amministrazione,
il 19 settembre 2007, ha elencato gli eventi che hanno avuto luogo dopo
l’intimazione della sentenza del TCA del 27 giugno 2007. L’URC ha, altresì,
precisato di aver commesso un errore considerando che la decisione modificata
nel sistema Colsta non doveva essere spedita all’assicurato (cfr. doc. III).
Fatti
1.10. Il doc. III è
stato inviato per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’invio al
TCA da parte dell’assicurato della decisione del 2 luglio 2007 a lui intimata -
con cui l’URC, sulla base della sentenza di questa Corte, ha ridotto la
sanzione inflitta all’assicurato da 10 a 8 giorni -, dell’opposizione del 23
agosto 2007, nonché della corrispondenza intercorsa tra le parti relativa, in
particolare, alle reiterate richieste rivolte dall’assicurato all’amministrazione
al fine di emettere una decisione su opposizione, va ritenuto un’istanza per
denegata giustizia.
In
effetti RI 1, trasmettendo copia della documentazione citata a questo Tribunale,
ha inteso censurare l’operato dell’amministrazione, la quale con il suo
comportamento (ad esempio ritornandogli lo scritto del 29 agosto 2007 in cui ha
ribadito la propria richiesta all’URC di emettere una nuova decisione
impugnabile sulla base dell’opposizione inoltrata il 23 agosto 2007, cfr. doc.
4), ha manifestato di non avere intenzione di dare seguito a quanto postulato
dall’assicurato, e precisamente di emanare una decisione su opposizione.
2.3. Il diritto
dell’amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed. comprende, in primo luogo, il diritto a un esame
effettivo della sua domanda, che deve sfociare in una risposta da parte
dell’autorità adita.
L’autorità
che rifiuta di entrare in materia di una domanda o di un ricorso si rende
quindi colpevole di un diniego di giustizia (M.
Hottelier, Les garanties de procédure, in D. Thürer/J.F. Aubert/J.P.
Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, p. 810; A. Auer/G.
Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berna 2006, p.
570).
La Costituzione federale è
pure violata nel caso in cui l’autorità adita si dimostri certo pronta a
emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine ragionevole (cfr.
Considerandi
art. 29 cpv. 1 Cost. fed.: “… essere giudicato entro un
termine ragionevole.” in merito, cfr., pure, la STF del 18 luglio 2006 nella
causa A.,2P.89/2006, nella quale l’Alta Corte ha rilevato che: “…,
l’interdiction du déni de justice découle de l’art. 29 al. 1 Cst. et confère au
justiciable le droit de recevoir une décision dans un délai raisonnable …”).
2.4
In caso di
accoglimento di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, l’istanza di
ricorso invita l’autorità competente a compiere l’atto omesso e a emanare senza
ulteriore indugio la decisione che le è stata richiesta (cfr. Borghi/Corti, op.
cit., ad art. 45 n. 6; Bovay, op. cit., p. 244).
2.5
Nella
presente evenienza l’URC il 2 luglio 2007 ha a torto, a seguito della sentenza
del 27 giugno 2007 del TCA, emesso un’ulteriore decisione formale con cui ha
modificato la sospensione inflitta all’assicurato da 10 a 8 giorni con
l’indicazione che quale rimedio giuridico vi era la possibilità di inoltrare
un’opposizione all’amministrazione stessa (cfr. doc. 1).
In
effetti, essendosi questa Corte già pronunciata in merito alla correttezza o
meno della sanzione irrogata all’assicurato con la sentenza del 27 giugno 2007
(inc. 38.2007.33), l’URC non poteva nuovamente esprimersi sulla medesima
questione.
In
proposito va rilevato che acquista forza di cosa giudicata una decisione che si
pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.
Una
sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando
tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso
infruttuoso del termine, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di
fare uso dei rimedi di diritto.
Al
riguardo è utile evidenziare che l’assicurato, il 23 agosto 2007, ha indicato
di non avere intenzione di rivolgersi all’Alta Corte federale (cfr. doc. 2A).
A seguito
dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, invece, un giudizio
vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone
all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la
decisione non può più essere quindi modificata, se non a determinate condizioni
(U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo
1990, p. 166; p. 170 N 782).
Ciò
significa concretamente che l’amministrazione avrebbe dovuto unicamente
prendere atto della sentenza di questa Corte (peraltro intimata anche
all’assicurato) la quale, come risulta dal relativo dispositivo, ha riformato
la decisione su opposizione impugnata del 19 aprile 2007.
Non
andava, per contro, emesso alcun nuovo provvedimento al riguardo.
L’amministrazione
stessa, con scritto del 19 settembre 2007 al TCA, ha, del resto, riconosciuto
di avere commesso un errore spedendo la decisione del 2 luglio 2007
all’assicurato (cfr. doc. III).
2.6
In simili
condizioni, l’istanza per denegata giustizia risulta priva di fondamento.
Visto che
l’URC non avrebbe dovuto emettere alcuna nuova decisione formale impugnabile
con opposizione afferente al periodo già esaminato dal TCA, l’opposizione del
23.
agosto 2007 inoltrata dall’assicurato risulta irricevibile.
In
proposito va ricordato che, in virtù del principio “ne bis in idem”, né
l’amministrazione, né il Tribunale può più pronunciarsi su un oggetto in
relazione al quale è stata emessa una sentenza oppure si sono occupate in
precedenza altre istanze competenti.
Di
conseguenza e a più forte ragione l’amministrazione nemmeno può essere tenuta ad
emanare una decisione su opposizione al riguardo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
per denegata giustizia è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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