Lexipedia

Decisione

38.2007.68

A torto l'URC,dopo una sentenza del TCA(riduzione di una sospensione per mancate ricerche),ha emesso una nuova decisione con cui ha diminuito la sanzione.Doveva solo prendere atto della sentenza.L'opp

27 settembre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1.10. Il doc. III è

stato inviato per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. IV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. L’invio al

TCA da parte dell’assicurato della decisione del 2 luglio 2007 a lui intimata -

con cui l’URC, sulla base della sentenza di questa Corte, ha ridotto la

sanzione inflitta all’assicurato da 10 a 8 giorni -, dell’opposizione del 23

agosto 2007, nonché della corrispondenza intercorsa tra le parti relativa, in

particolare, alle reiterate richieste rivolte dall’assicurato all’amministrazione

al fine di emettere una decisione su opposizione, va ritenuto un’istanza per

denegata giustizia.

In

effetti RI 1, trasmettendo copia della documentazione citata a questo Tribunale,

ha inteso censurare l’operato dell’amministrazione, la quale con il suo

comportamento (ad esempio ritornandogli lo scritto del 29 agosto 2007 in cui ha

ribadito la propria richiesta all’URC di emettere una nuova decisione

impugnabile sulla base dell’opposizione inoltrata il 23 agosto 2007, cfr. doc.

4), ha manifestato di non avere intenzione di dare seguito a quanto postulato

dall’assicurato, e precisamente di emanare una decisione su opposizione.

2.3. Il diritto

dell’amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi

dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed. comprende, in primo luogo, il diritto a un esame

effettivo della sua domanda, che deve sfociare in una risposta da parte

dell’autorità adita.

L’autorità

che rifiuta di entrare in materia di una domanda o di un ricorso si rende

quindi colpevole di un diniego di giustizia (M.

Hottelier, Les garanties de procédure, in D. Thürer/J.F. Aubert/J.P.

Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, p. 810; A. Auer/G.

Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berna 2006, p.

570).

La Costituzione federale è

pure violata nel caso in cui l’autorità adita si dimostri certo pronta a

emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine ragionevole (cfr.

Considerandi

art. 29 cpv. 1 Cost. fed.: “… essere giudicato entro un

termine ragionevole.” in merito, cfr., pure, la STF del 18 luglio 2006 nella

causa A.,2P.89/2006, nella quale l’Alta Corte ha rilevato che: “…,

l’interdiction du déni de justice découle de l’art. 29 al. 1 Cst. et confère au

justiciable le droit de recevoir une décision dans un délai raisonnable …”).

2.4

In caso di

accoglimento di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, l’istanza di

ricorso invita l’autorità competente a compiere l’atto omesso e a emanare senza

ulteriore indugio la decisione che le è stata richiesta (cfr. Borghi/Corti, op.

cit., ad art. 45 n. 6; Bovay, op. cit., p. 244).

2.5

Nella

presente evenienza l’URC il 2 luglio 2007 ha a torto, a seguito della sentenza

del 27 giugno 2007 del TCA, emesso un’ulteriore decisione formale con cui ha

modificato la sospensione inflitta all’assicurato da 10 a 8 giorni con

l’indicazione che quale rimedio giuridico vi era la possibilità di inoltrare

un’opposizione all’amministrazione stessa (cfr. doc. 1).

In

effetti, essendosi questa Corte già pronunciata in merito alla correttezza o

meno della sanzione irrogata all’assicurato con la sentenza del 27 giugno 2007

(inc. 38.2007.33), l’URC non poteva nuovamente esprimersi sulla medesima

questione.

In

proposito va rilevato che acquista forza di cosa giudicata una decisione che si

pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.

Una

sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando

tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso

infruttuoso del termine, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di

fare uso dei rimedi di diritto.

Al

riguardo è utile evidenziare che l’assicurato, il 23 agosto 2007, ha indicato

di non avere intenzione di rivolgersi all’Alta Corte federale (cfr. doc. 2A).

A seguito

dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, invece, un giudizio

vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone

all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la

decisione non può più essere quindi modificata, se non a determinate condizioni

(U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo

1990, p. 166; p. 170 N 782).

Ciò

significa concretamente che l’amministrazione avrebbe dovuto unicamente

prendere atto della sentenza di questa Corte (peraltro intimata anche

all’assicurato) la quale, come risulta dal relativo dispositivo, ha riformato

la decisione su opposizione impugnata del 19 aprile 2007.

Non

andava, per contro, emesso alcun nuovo provvedimento al riguardo.

L’amministrazione

stessa, con scritto del 19 settembre 2007 al TCA, ha, del resto, riconosciuto

di avere commesso un errore spedendo la decisione del 2 luglio 2007

all’assicurato (cfr. doc. III).

2.6

In simili

condizioni, l’istanza per denegata giustizia risulta priva di fondamento.

Visto che

l’URC non avrebbe dovuto emettere alcuna nuova decisione formale impugnabile

con opposizione afferente al periodo già esaminato dal TCA, l’opposizione del

23.

agosto 2007 inoltrata dall’assicurato risulta irricevibile.

In

proposito va ricordato che, in virtù del principio “ne bis in idem”, né

l’amministrazione, né il Tribunale può più pronunciarsi su un oggetto in

relazione al quale è stata emessa una sentenza oppure si sono occupate in

precedenza altre istanze competenti.

Di

conseguenza e a più forte ragione l’amministrazione nemmeno può essere tenuta ad

emanare una decisione su opposizione al riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

per denegata giustizia è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster