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38.2007.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 aprile 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.3. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.5. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato

dal 2004 al 2006 ha svolto un’attività stagionale alle dipendenze della Hotel __________

quale ausiliario e aiuto manutenzione dapprima e aiuto cuoco in seguito (cfr. doc.

2; I).

Egli, nei

mesi d’inattività successivi alla seconda stagione lavorativa, ha fatto capo

alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 2).

Per

completezza, in relazione al primo periodo interstagionale, ossia dalla fine

del 2004 al marzo 2005, va segnalato che all’insorgente, con decisione del 13

gennaio 2005 emessa dalla Cassa __________ e passata in giudicato incontestata,

non è stato riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, poiché

non aveva adempiuto il periodo minino di contribuzione e non poteva comprovare

nessun motivo di esonero (cfr. doc. 2, 4).

Per

quanto riguarda il 2006, il ricorrente è stato impiegato dalla Hotel __________

dal 1° maggio al 31 ottobre 2006 (cfr. doc. 2).

L’assicurato

si è riannunciato per il collocamento presso l’URC di __________ il 27 ottobre

2006 con effetto a decorrere dal 1° novembre 2006, dichiarando di ricercare

un’occupazione al 100% (cfr. doc. 2).

Al

momento della sua iscrizione in disoccupazione il ricorrente non ha presentato

all’amministrazione alcuna ricerca di una nuova occupazione compiuta durante i

mesi in cui ha lavorato presso la __________.

La consulente

del personale, il 22 novembre 2006, gli ha così trasmesso una “Richiesta di

giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 2 dicembre 2006, il

fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel periodo in cui ha svolto

l’attività stagionale.

Considerandi

La

collocatrice ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

Dalle

tavole processuali non risulta che l’assicurato abbia risposto alcunché alla

consulente del personale.

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito del

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

con decisione formale del 4 dicembre 2006, ha poi sospeso l’assicurato dal

diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 4;

consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 dicembre

2006.

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.6

Per

quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di

un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va

osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la

giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e

dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche

mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di

perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare

definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,

generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata

limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000

pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA

1990.

pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V

209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au

quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag.

155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni

compiti …, pag. 19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000.

pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di

un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella

causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21

settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999

nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del

17.

agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa

M.-B., 38.2000.190).

2.7

Nel caso in

esame dagli atti dell’incarto emerge che l’assicurato, durante tutto il periodo

del 2006 in cui ha lavorato presso la __________, quindi nei mesi da maggio a

ottobre 2006, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza per gli

assicurati che ricorrono regolarmente all’assicurazione contro la

disoccupazione al termine di un’attività stagionale (cfr. consid. 2.6.), non ha

effettivamente compiuto delle ricerche di impiego.

Il

ricorrente era peraltro ben al corrente del proprio obbligo di cercare un

impiego durante l’intero periodo di lavoro.

Lo

stesso, infatti, era stato informato espressamente al riguardo durante il colloquio

di consulenza del 16 febbraio 2006 quando ha informato il proprio collocatore

che era stato riassunto per la stagione 2006 dall’ex datore di lavoro (cfr.

doc. 2).

All’insorgente,

il 15 dicembre 2005, era altresì stato consegnato il “Promemoria Ricerche di

lavoro”, da cui risulta che, se l’ultima attività è di carattere stagionale,

l’assicurato deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi e in

particolare deve cercare lavoro durante tutto l’anno (cfr. doc. 2).

La

circostanza invocata dall’assicurato secondo cui in quel periodo doveva

lavorare assiduamente, in quanto la cuoca era partita già all’inizio di ottobre

(cfr. doc. I) non è poi di ausilio alcuno per il medesimo.

Infatti,

da un lato, la partenza della cuoca si è verificata soltanto nel mese di

ottobre 2006, ossia durante l’ultimo mese dell’attività stagionale secondo il

contratto sottoscritto nel mese di maggio 2006 (cfr. doc. 2).

Dall’altro,

nel mese di febbraio 2006 l’allora collocatore aveva indicato all’assicurato di

continuare a effettuare le ricerche di impiego anche durante l’attività

stagionale, precisando di compierne minimo quattro al mese (cfr. doc. 2).

In simili

condizioni, vista l’esiguità del numero di ricerche richieste, occorre ritenere

che l’insorgente non aveva validi motivi per non intraprendere almeno quattro

sforzi al fine di reperire un’occupazione anche nei periodi in cui la mole di

lavoro a cui era confrontato era notevole.

Nemmeno

il fatto di avere asserito che __________ è distante dal centro di __________

giustifica le mancate ricerche da parte del ricorrente.

In

effetti __________ è collegata a __________, segnatamente, da un servizio di

autobus. Le corse si estendono sull’arco della giornata, in particolare al

mattino e nel primo pomeriggio. Il tragitto da __________ a __________ __________,

zona __________, dura circa dodici minuti (cfr. www.ffs.ch).

Inoltre l’insorgente,

siccome abitava lungo il __________, quale giovane - è nato nel 1983 – assicurato,

era senz’altro in grado di percorrere più o meno un quarto d’ora a piedi e

raggiungere la linea __________ dell’autobus che collega __________ al centro

di __________.

L'assicurato

ha, dunque, contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno nel periodo dal mese

di maggio al mese di ottobre 2006 (cfr. consid. 2.2.).

Tale

violazione implica la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione

giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

2.8

Per quanto

concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il

27.

agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna

no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza

analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.

2001.

).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc.

10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.6

; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2003 -

p.to D68 e dalla “Circulaire relative à l'indemnité de chômage” del SECO in

vigore dal 1° gennaio 2007, p.to D72 (cfr. consid. 2.4.) -, la quale prevede

per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per

insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in

disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4

giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’assicurato dodici giorni di sospensione dal diritto

alle indennità per mancate ricerche nel periodo di attività stagionale da

maggio a ottobre 2006.

L'entità

di questa sanzione corrisponde a un'applicazione generosa della prassi, secondo

cui dodici giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con attività

stagionale che non effettua ricerche nei tre mesi precedenti l'annuncio per il

collocamento (4 giorni di sospensione x i 3 ultimi mesi).

Inoltre la penalità da

infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo

(cfr. consid. 2.4.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid.

2.3

).

La relativa durata non

dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.

Pertanto, in casu,

l’entità della sanzione non può essere determinata in considerazione dei

problemi di natura finanziaria fatti valere dal ricorrente (cfr. doc. I).

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dodici giorni è da ritenere

conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

La

decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 contestata deve,

conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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