38.2007.7
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18 aprile 2007Italiano23 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2007.7
Data decisione, Autorità:
18.04.2007, TCA
Titolo:
Mancate ricerche durante l'attività stagionale.Assicurato al corrente di dover cercare un impiego.Irrilevante il fatto di avere molto lavoro (senza aiuto solo alla fine della stagione e n.-4-esiguo di ricerche da svolgere).Il luogo di lavoro non era distante dal centro.Corretta sanzione di 12 giorni
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 cpv. 2 let. f LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.7
rs
Lugano
18 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
dicembre 2006 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 4 dicembre 2006 (cfr. doc. 4) con cui aveva sospeso l’assicurato
per dodici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di
mancate ricerche nel periodo di attività a carattere stagionale (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso nel quale ha addotto che:
"
(…) mi permetto comunicare alla vostra
attenzione il mio disaccordo con quanto scritto nella decisione dell’Ufficio di
collocamento per i seguenti motivi:
·
Ho lavorato all’Albergo __________ come aiuto
cuoco per 3 stagioni. Quest’anno l’albergo è stato venduto e di conseguenza
c’era una diversa organizzazione.
·
La cuoca è partita già all’inizio di ottobre e
così sono rimasto solo a dover portare avanti il lavoro della cucina compresa
tutta la pulizia della stessa. Questo lavoro era troppo per me. Per questo
motivo non ho potuto continuare nella ricerca sistematica dei timbri come da
voi richiesto.
·
Ero stanco e demoralizzato e anche a causa della
distanza dell’albergo dal centro di __________ passavo le mie ore libere in camera
troppo stanco per potermi muovere a cercare i timbri.
·
Considerando il fatto che devo pagare alcune
fatture arretrate (Cassa Malati, affitto) e devo pagare le spese vive per
vivere a tutt’oggi non riesco a far fronte a tutto anche dovuto al fatto che mi
è stato sospeso il diritto alle indennità.
Vi chiedo cortesemente di rivedere la vostra
decisione, nel frattempo sono alla ricerca di un lavoro con contratto annuale
al fine di non più trovarmi in una simile situazione” (Doc. I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi
precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.5. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato
dal 2004 al 2006 ha svolto un’attività stagionale alle dipendenze della Hotel __________
quale ausiliario e aiuto manutenzione dapprima e aiuto cuoco in seguito (cfr. doc.
2; I).
Egli, nei
mesi d’inattività successivi alla seconda stagione lavorativa, ha fatto capo
alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 2).
Per
completezza, in relazione al primo periodo interstagionale, ossia dalla fine
del 2004 al marzo 2005, va segnalato che all’insorgente, con decisione del 13
gennaio 2005 emessa dalla Cassa __________ e passata in giudicato incontestata,
non è stato riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, poiché
non aveva adempiuto il periodo minino di contribuzione e non poteva comprovare
nessun motivo di esonero (cfr. doc. 2, 4).
Per
quanto riguarda il 2006, il ricorrente è stato impiegato dalla Hotel __________
dal 1° maggio al 31 ottobre 2006 (cfr. doc. 2).
L’assicurato
si è riannunciato per il collocamento presso l’URC di __________ il 27 ottobre
2006 con effetto a decorrere dal 1° novembre 2006, dichiarando di ricercare
un’occupazione al 100% (cfr. doc. 2).
Al
momento della sua iscrizione in disoccupazione il ricorrente non ha presentato
all’amministrazione alcuna ricerca di una nuova occupazione compiuta durante i
mesi in cui ha lavorato presso la __________.
La consulente
del personale, il 22 novembre 2006, gli ha così trasmesso una “Richiesta di
giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 2 dicembre 2006, il
fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel periodo in cui ha svolto
l’attività stagionale.
Considerandi
La
collocatrice ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).
Dalle
tavole processuali non risulta che l’assicurato abbia risposto alcunché alla
consulente del personale.
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito del
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
con decisione formale del 4 dicembre 2006, ha poi sospeso l’assicurato dal
diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 4;
consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 dicembre
2006.
(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.6
Per
quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di
un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va
osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la
giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e
dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche
mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di
perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare
definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto
all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle
attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza
professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,
generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata
limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000
pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA
1990.
pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V
209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au
quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag.
155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni
compiti …, pag. 19 segg.).
In una sentenza del 18
novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza
appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano
un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In
questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA
2000.
pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V
38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di
un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella
causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21
settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del
17.
agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa
M.-B., 38.2000.190).
2.7
Nel caso in
esame dagli atti dell’incarto emerge che l’assicurato, durante tutto il periodo
del 2006 in cui ha lavorato presso la __________, quindi nei mesi da maggio a
ottobre 2006, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza per gli
assicurati che ricorrono regolarmente all’assicurazione contro la
disoccupazione al termine di un’attività stagionale (cfr. consid. 2.6.), non ha
effettivamente compiuto delle ricerche di impiego.
Il
ricorrente era peraltro ben al corrente del proprio obbligo di cercare un
impiego durante l’intero periodo di lavoro.
Lo
stesso, infatti, era stato informato espressamente al riguardo durante il colloquio
di consulenza del 16 febbraio 2006 quando ha informato il proprio collocatore
che era stato riassunto per la stagione 2006 dall’ex datore di lavoro (cfr.
doc. 2).
All’insorgente,
il 15 dicembre 2005, era altresì stato consegnato il “Promemoria Ricerche di
lavoro”, da cui risulta che, se l’ultima attività è di carattere stagionale,
l’assicurato deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi e in
particolare deve cercare lavoro durante tutto l’anno (cfr. doc. 2).
La
circostanza invocata dall’assicurato secondo cui in quel periodo doveva
lavorare assiduamente, in quanto la cuoca era partita già all’inizio di ottobre
(cfr. doc. I) non è poi di ausilio alcuno per il medesimo.
Infatti,
da un lato, la partenza della cuoca si è verificata soltanto nel mese di
ottobre 2006, ossia durante l’ultimo mese dell’attività stagionale secondo il
contratto sottoscritto nel mese di maggio 2006 (cfr. doc. 2).
Dall’altro,
nel mese di febbraio 2006 l’allora collocatore aveva indicato all’assicurato di
continuare a effettuare le ricerche di impiego anche durante l’attività
stagionale, precisando di compierne minimo quattro al mese (cfr. doc. 2).
In simili
condizioni, vista l’esiguità del numero di ricerche richieste, occorre ritenere
che l’insorgente non aveva validi motivi per non intraprendere almeno quattro
sforzi al fine di reperire un’occupazione anche nei periodi in cui la mole di
lavoro a cui era confrontato era notevole.
Nemmeno
il fatto di avere asserito che __________ è distante dal centro di __________
giustifica le mancate ricerche da parte del ricorrente.
In
effetti __________ è collegata a __________, segnatamente, da un servizio di
autobus. Le corse si estendono sull’arco della giornata, in particolare al
mattino e nel primo pomeriggio. Il tragitto da __________ a __________ __________,
zona __________, dura circa dodici minuti (cfr. www.ffs.ch).
Inoltre l’insorgente,
siccome abitava lungo il __________, quale giovane - è nato nel 1983 – assicurato,
era senz’altro in grado di percorrere più o meno un quarto d’ora a piedi e
raggiungere la linea __________ dell’autobus che collega __________ al centro
di __________.
L'assicurato
ha, dunque, contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno nel periodo dal mese
di maggio al mese di ottobre 2006 (cfr. consid. 2.2.).
Tale
violazione implica la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione
giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
2.8
Per quanto
concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il
27.
agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna
no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza
analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.
2001.
).
Essa
indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc.
10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.6
; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2003 -
p.to D68 e dalla “Circulaire relative à l'indemnité de chômage” del SECO in
vigore dal 1° gennaio 2007, p.to D72 (cfr. consid. 2.4.) -, la quale prevede
per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per
insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in
disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4
giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.
STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).
Nel caso in
esame l'URC ha inflitto all’assicurato dodici giorni di sospensione dal diritto
alle indennità per mancate ricerche nel periodo di attività stagionale da
maggio a ottobre 2006.
L'entità
di questa sanzione corrisponde a un'applicazione generosa della prassi, secondo
cui dodici giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con attività
stagionale che non effettua ricerche nei tre mesi precedenti l'annuncio per il
collocamento (4 giorni di sospensione x i 3 ultimi mesi).
Inoltre la penalità da
infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo
(cfr. consid. 2.4.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid.
2.3
).
La relativa durata non
dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.
Pertanto, in casu,
l’entità della sanzione non può essere determinata in considerazione dei
problemi di natura finanziaria fatti valere dal ricorrente (cfr. doc. I).
Di
conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dodici giorni è da ritenere
conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).
La
decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 contestata deve,
conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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