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Decisione

38.2007.71

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 dicembre 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

concreto, per quanto riguarda la propria audizione, la ricorrente non ha

formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha

semplicemente fatto riferimento a un colloquio.

Considerandi

Inoltre

la presente fattispecie risulta sufficientemente chiara già alla luce della

documentazione presente all’inserto, di modo che l’audizione delle parti e dei

testi menzionati si rivela superflua.

Al

riguardo va rilevato che il TFA, in una sentenza C 273/01 del 27 agosto 2003,

ha motivato il rifiuto di sentire padre e figlio in una causa in cui al figlio

era stata chiesta la restituzione di indennità per lavoro ridotto avendo una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro nell’azienda del padre,

affermando che l’asserita suddivisione sia delle strutture decisionali

all’interno della ditta, che della rappresentanza verso l’esterno era talmente

avulsa dalla realtà che l’interrogatorio del padre e del figlio non avrebbero

potuto sovvertire la conclusione emergente dagli atti.

2.7

Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, questa Corte non può che confermare la

decisione su opposizione del 27 agosto 2007 impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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