38.2007.71
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5 dicembre 2007Italiano22 min
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Numero d'incarto:
38.2007.71
Data decisione, Autorità:
05.12.2007, TCA
Titolo:
Negato diritto alle indennità di insolvenza.L'assicurata poteva influenzare considerevolmente le decisioni della società.Infatti da poco era direttrice,prima era stata amministratrice unica e poi membro del CdA.Amministrat. unico era diventato il fratello e il marito aveva immesso denaro nella ditta
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 31 cpv. 3c LADI
art. 51 cpv. 1 e 2 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.71
rs
Lugano
5 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 agosto
2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 27 agosto 2007 (cfr. doc. A) la Cassa CO 1 (in
seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 9 luglio 2007 con la quale ha
respinto la domanda di insolvenza formulata da RI 1, in quanto la situazione
finanziaria della __________ non poteva esserle sconosciuta vista la sua
funzione di direttrice, iscritta a Registro di Commercio con firma collettiva a
due, che le permetteva un’ampia visione dell’andamento della società (cfr. doc.
7).
Nella decisione
su opposizione è stato, inoltre, precisato che il diritto alle indennità per
insolvenza va negato anche perché il marito dell’assicurata, avendo immesso
della liquidità nella ditta, risulta compartecipe finanziario della stessa
(cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 27 agosto 2007 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, adducendo, segnatamente, che il provvedimento della
Cassa la penalizza fortemente, poiché ha sempre sollecitato suo fratello -
amministratore unico della __________ - a versarle il salario. Al riguardo
l’insorgente ha evidenziato, da un lato, che le sue mansioni consistevano nella
gestione del personale e nell’amministrazione. Dall’altro, che le decisioni circa
gli investimenti, i costi aziendali e gli utili venivano prese da suo fratello
e che, conseguentemente, lei non aveva alcun potere decisionale e sottostava
alla volontà del fratello senza possibile alternativa. L’assicurata ha, infine,
postulato l’erogazione di indennità per insolvenza per il periodo
settembre-dicembre 2006 così come sono state accordate a tutti gli altri
dipendenti (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 5 ottobre 2007 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. IV).
1.4. L’assicurata
si è ancora espressa in merito alla fattispecie con scritto del 15 ottobre 2007
(cfr. doc. VI).
1.5. Il 29
ottobre 2007 la Cassa ha comunicato di riconfermarsi in quanto precisato nella
risposta di causa (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione o meno la Cassa ha negato a RI 1 le indennità
per insolvenza per il periodo dal mese di settembre al mese di dicembre 2006.
Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Il cpv. 2
di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il
contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI é identico a quello dell’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI.
In una
decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra
l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv.
3 lett. c LADI é applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di
cui all’art. 51 LADI.
2.3. Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si
sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die
Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA
ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al
vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OAD, si deve riconoscere che il diritto è
escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una
sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha
stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di
un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone
effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la
nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad
un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta
con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era
chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a
due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta
Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente
membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.
716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio
di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia
necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate
all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006).
Questa
giurisprudenza è poi stata estesa ai soci di una Sagl. Ad esempio in una
sentenza C 102/04 del 15 giugno 2005, l’Alta Corte ha, in particolare,
sottolineato che:
" (…)
Pour les membres du conseil d'administration, le
droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer
plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société
(cf. ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). Il doit en
aller de même avec les associés d'une Sàrl. En effet, conformément à l'art. 811
al. 1 CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à
responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation
de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le
législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société
doivent également en assumer la direction. A ce titre, les associés,
respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
d'une société anonyme (arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et les
références). (...)".
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza C 192/05 del 17 novembre 2006 nella quale il
TFA ha rilevato:
" (...)
3.2 Selon les dispositions légales régissant
l'organisation de la société à responsabilité limitée, les associés ont non
seulement le droit mais l'obligation de participer à la gestion de la société
(art. 811 al. 1 CO). En édictant cette disposition, le législateur est parti du
principe que les personnes qui détiennent la société doivent également en
assumer la direction (Watter, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Obligationenrecht II, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, rem. 2 ad art. 811 CO,
p. 1377; von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in: Zürcher
Kommentar, tome 5c, Zurich 1965, rem. 1 ad art.811 CO, p. 439). A ce titre, les
associés, respectivement les associés gérants lorsqu'il en a été désigné,
occupent collectivement une position comparable à celle du conseil
d'administration d'une société anonyme (Watter, op. cit., rem. 2 ad art. 811
CO, p. 1377; voir également arrêts R. du 22 novembre 2002 [C 37/02] et B.
du 30 août 2001 [C 71/01]). A l'instar des administrateurs d'une SA (ATF 122 V 273 consid. 3), l'époux de
l'intimée disposait ex lege du pouvoir de fixer les décisions de gestion et de
représentation que la société était amenée à prendre notamment comme employeur
ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31
al. 3 let. c LACI. Cette circonstance permet à elle seule d'exclure le droit
aux indemnités de chômage, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus
concrètement les responsabilités que le conjoint de l'intimée exerçait
concrètement au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3).
3.3 Contrairement à l'avis des premiers juges, la
caisse n'avait donc pas à vérifier quels étaient concrètement les pouvoirs du
conjoint de l'intimée sur les décisions de la société au moment où elle a été
licenciée, ni s'il les avait conservés par la suite. En particulier, il n'y
avait pas lieu d'établir si, comme prétendu par l'intimée, son conjoint avait
été écarté de la société par les propriétaires économiques de celle-ci au mois
de février 2004, ce dont on peut d'ailleurs légitimement douter dès lors qu'il
a lui-même signé, le 23 avril 2004, l'attestation d'employeur retournée à la
caisse dans le cadre de la demande d'indemnité de son épouse et qu'à ce jour
encore, il demeure inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant
de la société. Au demeurant, l'intimée n'a produit aucune pièce établissant le retrait
des pouvoirs de gérant attribués à son conjoint (cf. art. 811 al. 1 et 2 CO).
Par ailleurs, l'argument de l'intimée selon lequel
son époux ne disposait concrètement d'aucun pouvoir décisionnel en raison de sa
participation minoritaire au capital social de la société n'est pas non plus
convaincant.
Dès lors que les pouvoirs de gestion et de
représentation de la société avaient été attribués à son conjoint (art. 811
al. 2 CO), celui-ci avait le droit - de par la loi et donc indépendamment
de toute répartition du capital social - d'accomplir au nom de celle-ci tous
les actes que pouvait impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO en rel. avec
l'art. 814 al. 1 CO) et notamment celui de réengager l'intimée. Il était ainsi
en mesure d'influencer la perte de travail subie par cette dernière, rendant
son chômage difficilement contrôlable. Dans cette mesure, l'intimée est exclue
du cercle des ayants droit à l'indemnité de chômage. Le jugement entrepris
n'est donc pas conforme au droit fédéral et le recours se révèle bien fondé."
Il TFA, una sentenza
pubblicata in DTF 126 V 134 e confermata in DLA 2000, pag. 176, ha inoltre
stabilito che ai fini di determinare il momento dell'uscita dal consiglio di
amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con la
giurisprudenza relativa all'art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal
consiglio di amministrazione, e non quella della cancellazione dell'iscrizione
nel Registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero
di commercio.
Il
diritto all'indennità per insolvenza dev'essere negato giusta l'art. 51 cpv. 2
LADI pure per i periodi posteriori all'uscita dal consiglio di amministrazione
qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano esistite
già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto.
Infine
in una sentenza C 175/04 del 29 novembre 2005 l'Alta Corte ha rilevato:
" (...)
De jurisprudence constante,l'inscription de l'assuré
au registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour
déterminer s'il occupe une position assimilable à celle d'un employeur (parmi
d'autres : arrêt K. du 8 juin 2004, C 110/03, cité par la recourante); la
radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté
la société.
Il s'ensuit que les faits que l'intimé invoque (la
dissolution de la sàrl ainsi que l'ouverture de la faillite de cette société)
ne lui sont d'aucun secours, car il n'avait ni quitté définitivement
l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni rompu tout lien avec la
sàrl postérieurement à la décision du 2 janvier 2002. Devenu liquidateur de la
sàrl (cf. art. 823 CO) à partir du mois d'avril 2002, l'intimé avait conservé
des prérogatives analogues à celles dont il disposait précédemment. En
particulier, il était chargé de la gestion et de la représentation de la
société en liquidation, avec pouvoir d'accomplir tous les actes qui entraient
dans le cadre du but de la liquidation, y compris, le cas échéant, de nouvelles
opérations (cf. Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, p. 369).
En d'autres termes, le statut de liquidateur de la
sàrl (qui a perduré depuis l'ouverture de la faillite, le 1er juillet 2003), a
eu pour effet de maintenir l'intimé dans le cercle des personnes qui fixent les
décisions de l'employeur ou qui les influencent de manière déterminante. De ce
chef, il n'a pas droit à l'indemnité, ce que la jurisprudence a d'ailleurs déjà
admis dans des affaires analogues concernant des liquidateurs (DTA 2002 p. 185 consid.
3c [arrêt S. du 19 mars 2002, C 373/00]; arrêt G. du 12 septembre 2005, C
131/05). (...)"
2.4. Nella presente fattispecie la
domanda d'indennità per insolvenza è stata inoltrata per pretese salariali
relative al periodo 1° settembre 2006 – 31 dicembre 2006 (cfr. doc. 18).
Dall’estratto
del RC della __________ (cfr. www.zefix.ch) risulta che RI 1 è entrata nella
società - costituita nel febbraio 2001 - nel luglio 2001, (cfr. doc. 12) come
amministratrice unica con diritto di firma individuale.
La sua iscrizione è stata
cancellata nel gennaio 2004, quando, quale amministratore unico, le è
subentrato il fratello, __________.
Nel marzo 2006 la
ricorrente è stata nuovamente iscritta a RC come membro del Consiglio di
amministrazione con firma collettiva a due.
La sua iscrizione è stata
modificata nel luglio 2006, in quanto essa ha assunto la carica di direttrice
con firma collettiva a due. Suo fratello, a partire da tale data, da membro del
CdA è diventato amministratore unico con diritto di firma individuale.
L’assicurata
ha, inoltre, iniziato a lavorare per la __________, la cui attività prima del
2001 era esercitata dalla ditta __________ di __________, nel 1974 (cfr. doc.
18, I).
Dalla documentazione agli
atti si evince, poi, che il marito dell’insorgente, all’inizio del 2006, ha immesso
nell’azienda una somma di fr. 50'000.-- al fine di far fronte a una perdita a
bilancio (cfr. doc. 8).
La Cassa,
con decisione del 9 luglio 2007, confermata con decisione su opposizione del 27
agosto 2007, ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per
insolvenza, ritenendo, in buona sostanza, che la medesima rivestisse una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. 7, I; IV).
L’assicurata
ha contestato tale conclusione, asserendo di non avere avuto potere
decisionale, in quanto le scelte riguardanti gli investimenti, i costi
aziendali e gli utili venivano effettuate da suo fratello, amministratore unico
della SA (cfr. doc. I, VI).
2.5. Chiamata ora
a pronunciarsi, questa Corte rileva, preliminarmente, che lo scopo sociale
della __________ è il seguente:
"
La fabbricazione e il commercio d'abbigliamento civile e
uniformato. Può acquistare, vendere nonché sfruttare brevetti, licenze,
know-how di ogni genere; commerciare in beni (import-export) o servizi e
eseguire l'intermediazione economica, commerciale e finanziaria. Potrà assumere
rappresentanze, partecipare ad altre società. Può acquistare, vendere o gestire
immobili all'estero; può acquistare immobili commerciali in Svizzera. La società
può ricevere e concedere prestiti, emettere cartelle ipotecarie sui propri
immobili e terreni a favore di terzi. La stessa può mettere a disposizione
servizi a terzi ed eseguire transazioni finanziarie per proprio conto.” (cfr.
estratto RC)
Va, altresì,
evidenziato che la “…__________ continua l’attività decennale della __________,
fondata nel 1948 da __________, attraverso i figli che ne hanno rilevato
macchinari e know how, fermamente convinti della possibilità di dar lustro ad
un marchio consolidato nel tempo” (cfr. www.__________).
La società è stata sciolta
in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________
dell’8 febbraio 2007 (cfr. estratto RC).
Il ruolo
della ricorrente di direttrice della __________ risale, poi, soltanto al mese
di luglio 2006. In precedenza la stessa ha svolto funzioni all’interno del CdA,
e meglio di amministratrice unica dal luglio 2001 al gennaio 2004 e di membro
del CdA dal marzo al luglio 2006 (cfr. consid. 2.5.).
Inoltre,
come già sottolineato, il marito dell’insorgente all’inizio del 2006 ha pure
investito fr. 50'000.-- nell’azienda.
L’assicurata,
in merito, ha puntualizzato che:
"
(…)
Nel gennaio 2006 sono
venuta a conoscenza della grave perdita subita a bilancio. Proprio in quel
periodo si prospettavano grosse opportunità di lavoro e dopo avere fatto una
riunione presso la fiduciaria che a quel tempo ci seguiva, ci convinsero a
finanziare la perdita.” (Doc. 8)
E’ utile
evidenziare che l’insorgente ha pure dichiarato che è a seguito dell’immissione
di denaro nella ditta da parte di suo marito che le è stata affidata la carica
di membro del CdA (cfr. doc. I, 8).
In simili condizioni, considerato,
da una parte, che RI 1l, prima di diventare
direttrice della __________ nel luglio 2006, ha ricoperto la carica di
amministratrice unica, dapprima, e di membro del CdA di tale società, in
seguito - e meglio dal marzo al luglio 2006 -, che la ditta __________, la cui
attività è poi stata ripresa dalla __________, è stata fondata da suo padre, __________,
e che il marito della ricorrente, proprio agli inizi del 2006, ha investito
nell’azienda un capitale pari a fr. 50'000.--, dall’altra, che il giudice del diritto delle assicurazioni sociali decide sulla base
della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001
KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18
settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa
P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23
dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6
aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;
RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250
consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32
consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), il TCA deve concludere che l’assicurata poteva
perlomeno influenzare in modo considerevole le decisioni della società.
La
dichiarazione del fratello dell’insorgente del marzo 2007, secondo cui l’assicurata
non aveva potere decisionale, poiché la stessa era integralmente subordinata
alle sue direttive (cfr. doc. B), non è, poi, tale da modificare la soluzione a
cui è giunto questo Tribunale.
In
effetti, anche ammettendo che l’assicurata non dovesse prendere puntualmente e
autonomamente determinate decisioni, ciò non significa ancora che essa non
avesse un certo influsso sulla gestione della società, di cui peraltro aveva,
come dalla stessa dichiarato (cfr. doc. I, 8), conoscenza delle difficoltà
economiche.
Del resto
va ricordato che si tratta di una ditta di non grandi dimensioni e senza una
particolare struttura organizzativa.
Pertanto, richiamata la
giurisprudenza federale in precedenza riassunta (cfr. consid. 2.4.), questa
Corte ritiene che, a ragione, la Cassa ha negato all'assicurata il diritto
all'indennità per insolvenza per il periodo dal mese di settembre al mese di
dicembre 2006.
2.6. La ricorrente, con scritto
del 15 ottobre 2007, ha chiesto un colloquio dinanzi al TCA anche in presenza
del marito e, se del caso, di suo fratello (cfr. doc. VI).
Relativamente
all'audizione delle parti e di testi, va osservato che può essere rifiutata
senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv.
2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2;STFA del 27 febbraio
2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3; STFA del 26 agosto 2003 nella causa
N., H 79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6,
pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha
pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV
Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio
2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H
299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
concreto, per quanto riguarda la propria audizione, la ricorrente non ha
formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha
semplicemente fatto riferimento a un colloquio.
Considerandi
Inoltre
la presente fattispecie risulta sufficientemente chiara già alla luce della
documentazione presente all’inserto, di modo che l’audizione delle parti e dei
testi menzionati si rivela superflua.
Al
riguardo va rilevato che il TFA, in una sentenza C 273/01 del 27 agosto 2003,
ha motivato il rifiuto di sentire padre e figlio in una causa in cui al figlio
era stata chiesta la restituzione di indennità per lavoro ridotto avendo una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro nell’azienda del padre,
affermando che l’asserita suddivisione sia delle strutture decisionali
all’interno della ditta, che della rappresentanza verso l’esterno era talmente
avulsa dalla realtà che l’interrogatorio del padre e del figlio non avrebbero
potuto sovvertire la conclusione emergente dagli atti.
2.7
Alla
luce di tutto quanto esposto sopra, questa Corte non può che confermare la
decisione su opposizione del 27 agosto 2007 impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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