38.2007.74
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13 febbraio 2008Italiano33 min
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Numero d'incarto:
38.2007.74
Data decisione, Autorità:
13.02.2008, TCA
Titolo:
Sanzione di 15 giorni per non avere informato l'amministrazione di avere svolto,nel periodo in cui era in disoccupazione,un'attività indipendente.La moglie ha costituito la ditta,ma il relativo n.di cellulare è quello dell'assicurato.Notificandosi al nuovo Comune ha,poi,indicato di essere un indipen
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. e LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.74
rs
Lugano
13 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 agosto
2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 27 agosto 2007 la Sezione del lavoro ha confermato
la decisione del 6 marzo 2007 con la quale ha sospeso RI 1 dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 15 giorni, in quanto l’assicurato non ha
informato l’amministrazione di avere svolto, nel periodo in cui era iscritto al
collocamento, un’attività lavorativa per la ditta __________ con sede a __________
(cfr. doc. 9; A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’RA 1, ha inoltrato
tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della sanzione
inflittagli, nonché l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha, segnatamente, addotto che l’attività
della __________ è sempre stata dichiarata quale attività accessoria della
moglie e che quest’ultima si è annunciata quale indipendente dal giugno 2006. Nel
ricorso è stato, inoltre, precisato che l’attività commerciale della ditta nel
secondo semestre del 2006 è stata ridotta, risultando una fatturazione di circa
fr. 7'000.-- (cfr. doc. I).
1.3. Il 15
ottobre 2007 l’RA 1 ha trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria con la relativa documentazione (cfr. doc. III + bis).
1.4. Nella sua
risposta del 29 ottobre 2007 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. L’RA 1, il 9
novembre 2007, ha richiesto l’acquisizione agli atti di tutti i verbali mensili
e quindicinali relativi agli incontri dell’assicurato con il proprio
collocatore presso l’URC di __________ (cfr. doc. VI).
Questa
Corte, il 14 novembre 2007, ha conseguentemente richiamato dall’URC di __________
l’incarto completo afferente all’assicurato (cfr. doc. VII).
Gli atti
citati sono pervenuti al TCA il 19 novembre 2007 (cfr. doc. VIIII).
1.6. Entrambe le
parti hanno visionato l’incarto dell’URC (cfr. doc. XI, XIII).
La
Sezione del lavoro, al riguardo, ha comunicato di riconfermarsi in quanto
espresso nella risposta di causa (cfr. doc. XI).
L’RA 1,
dal canto suo, ha presentato, per conto dell’assicurato, alcune osservazioni,
allegando della documentazione (cfr. doc. XIII, B1-2; XIV).
1.7. La Sezione
del lavoro, infine, si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con
scritto del 20 dicembre 2007 (cfr. doc. XVI).
1.8. Il doc. XVI
è stata trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’assicurato debba o meno essere sospeso
dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1
lett. e LADI.
2.3. L’assicurato
è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere
o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di
annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).
Con
l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA il vecchio art. 96 LADI,
che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n.
16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto
a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in
den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch
LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten
verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen
Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG
(Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der
Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine
wesentlichen Neuerungen.
b) Eine
Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das
ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur
Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."(cfr.
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)
a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet,
von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche
Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen
Ordnungen ersatzlos auf. Dies
betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999
4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)." (cfr. Kieser,
op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate sotto l’egida del vecchio
art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im
einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet
sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen
Unterlagen”).
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder
“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.
(...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse
(vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die Erfüllung der
Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- vorausetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, p. 792-793, N. 20, 21,
22 e 30)
In una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la
sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può
aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96 cpv. 2
LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare alla cassa
di aver conseguito un guadagno intermedio.
Il TFA ha
in particolare rilevato che:
"
(...)
c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé
que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être
considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir
indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application
de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;
qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,
l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce
un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit
informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17
décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung,
n° 2.3.1 p. 87);
qu’en l'occurrence, l’intimé devait en
particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception
d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de
chômage à réduire le montant des indemnités journalières;
que selon la jurisprudence, la notion de faute en
droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en
ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un
acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,
op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);
qu’un assuré qui omet de déclarer a
l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de
chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81),
laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité
prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, p. 243)
Ancora, circa l'obbligo di
annunciare e informare, in un'altra sentenza, la nostra Massima istanza ha
condiviso l'opinione del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:
"
(…)
2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso
pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti
principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute
indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere
o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di
informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che
il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di
aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo
dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in
relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione.
Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di
collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la
sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel
giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere
prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del
tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare
e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo
diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"(cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)
L'Alta
Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un' altra sentenza ha,
in particolare, osservato che:
"
(…)
3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto
verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro
nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto
produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23
settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi
intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e
annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere
prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della
documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in
concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare
all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite
nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C
104/01, consid. 3b)
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere
o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del
relativo calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid.
2.1.1, p. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p.
21).
Il TFA,
in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193, ha stabilito che una sospensione
del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere
pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire
consapevolmente e volontariamente.
Inoltre,
nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il
principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv.
1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal
diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI.
Infine, in una pronunzia
del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha confermato una
sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata
a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva
omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro
dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:
"
Aux termes de l'art. 30 al. 1
let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé
par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière
fausse ou incomplète des formulas destinées à la caisse, à l'office du travail
ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs
découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait
valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les
renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux
tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon
le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer
l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le
droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets
soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul
erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191
consid. 2.1.1).
2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle
à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas
de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à
60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il
ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA
à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier,
février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé
à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et
2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi
que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité
lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur
la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone
assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5
avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a
indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que
sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril
2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de
l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société,
la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du
mois de janvier 2004.
2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a
omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son
engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des
questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004,
sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a
remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une
quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires
aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet
pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de
renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré
remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la
réalité.
Cela étant, le recourant a omis de déclarer
immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation
rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre
d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont
qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la
suspension (31 jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite
inférieure prévue en cas de faute grave.” (STFA succitata, consid.
2.1.1ss)
2.4. La Segreteria
di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa
H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00,
consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF
127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa
alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier
2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha stabilito
che:
"D 34 L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de
renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions
figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi
motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les
renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer
ses prestations.
D
35 Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient
effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit
ne revêt pas une grande importance.
D.
36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de
renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une
plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.
D
37 Si la violation de l'obligation de reinsegner et
d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune
suspension ne sera prononcé." (cfr. Circulaire IC, Janvier 2003,
D34-D37)."
Il tenore di questi punti
è stato sostanzialmente ripreso dalla Circolare relativa alle
indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 (cfr. p.ti D37-D40).
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.6. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato si
è iscritto in disoccupazione il 16 gennaio 2006, dichiarando una disponibilità
lavorativa del 100% (cfr. doc. 2 inc. URC).
Egli ha
conseguito l’attestato federale di capacità quale decoratore d’interni e vanta
esperienze professionali, in particolare, come decoratore-espositore e
consulente-venditore nell’ambito dei tendaggi e dell’arredo d’ufficio (cfr.
doc. 23, 27 inc. URC).
Dai
verbali di consulenza allestiti nel 2006 emerge che il ricorrente ha fin da
subito ventilato la possibilità di aprire un’attività lavorativa indipendente
(cfr. doc. 20, 18 inc. URC). Nel mese di aprile 2006 egli ha, del resto,
chiesto al suo consulente del personale informazioni circa gli aiuti messi a
disposizione della LADI per l’autoimprenditorialità (cfr. doc. 16 inc. URC).
L’insorgente,
il 24 ottobre 2006, ha, altresì, dichiarato di non avere ancora iniziato nulla
circa il progetto di attività indipendente e che lo stesso si trovava in fase
di studio, di ricerca e analisi di mercato (cfr. doc. 10 inc. URC).
Nonostante
queste affermazioni, l’assicurato, nel corso del 2006 era già attivo quale
indipendente presso la ditta __________ di __________, che si occupa della
vendita e consulenza di tende.
Infatti,
è vero che la __________, quale ditta individuale, risulta costituita nel 2006 dalla
moglie del ricorrente.
E’
altrettanto vero, però, che il numero di telefono cellulare della __________,
ossia __________, corrisponde a quello che l’assicurato ha fornito all’URC come
proprio numero di cellulare (cfr. doc. 6/6; 21, 23, 26 inc. URC).
Il numero
di cellulare della moglie è, invece, __________ (cfr. doc. 19).
Inoltre le
fatture emesse dalla ditta e presenti agli atti, che tra l’altro riportano il
numero di cellulare dell’assicurato, indicano che la __________ ha iniziato a offrire
Fatti
i propri servizi perlomeno dal mese di giugno 2006 (cfr. doc. 6/6, 6/8, 6/12,
6/13, 6/17, 6/18, 6/19).
Il
ricorrente, del resto, il 2 ottobre 2006 ha sottoscritto di suo pugno il formulario
relativo alla “Notifica di arrivo” nel Comune di __________, da cui risulta che
egli svolgeva la professione di consulente d’arredamento indipendente (cfr.
doc. 6/25).
Assume, poi,
un significato decisivo, benché il 15 dicembre 2006 sia stata la moglie
dell’insorgente ad affiliarsi alla Cassa cantonale di compensazione quale
indipendente con effetto dal mese di giugno 2006 (cfr. doc. 6/2), quanto
dichiarato dall’assicurato stesso, in occasione dell’audizione del 13 dicembre
2006 dinanzi alla Sezione del lavoro, e meglio:
"
(…)
Adr.:
La __________ esiste dal
2006
Adr.:
Sono con mia moglie che ci
occupiamo della __________.
Adr.:
Si tratta di un marchio
creato da me e da mia moglie.
Adr.:
L’idea di aprire la __________
esiste da diversi anni. I primi passi per la realizzazione di questa idea è
iniziata con la pubblicazione del sito nel 2005. In seguito vista la mia
forzata iscrizione in disoccupazione nel 2006 il tutto di è fatto più concreto.
Adr.:
Confermo che la vettura __________
che pubblicizza la ditta è di mia proprietà e ce i numeri di telefono indicati
corrispondono alla mia persona e di mia moglie.
Adr.
Il numero di natel di mia
moglie è __________
Adr.:
Sulla macchina è indicato
il mio numero di natel (__________) visto che l’idea di aprire la ditta è mia
per evitare in seguito di confondere la clientela.
(…)
Adr.:
Confermo che tutti i
riferimenti legati alla __________ sono legati alla mia persona.
Adr.:
Confermo che l’intervista
iniziale è stata fatta ca 2 mesi fa e comunque che non ho detto nulla in merito
alla __________.
(…)
Adr.:
Sono io assieme a mia
moglie che si è occupato dell’allestimento del sito. Il sito internet è stato
realizzato nel 2005.
Adr.:
Confermo di non avere mai
dichiarato nulla alla cassa disoccupazione dell’esistenza di __________, come
pure di non avere mai dichiarato alla stessa nessuna entrata.
Adr.:
Confermo che seppur nel
sito internet viene indicato che l’azienda esiste dal 2000, effettivamente è
unicamente dal 2005 che esiste il sito.
(…)
Osservazioni
Posso confermare che
ingenuamente sono stati fatti degli errori per quanto concerne l’impostazione
della __________. Non posso negare che sono coinvolto assieme a mia moglie
nella creazione della ditta. A tutt’oggi sono stati fatti dei lavori (al momento
non so quantificare il volume degli stessi), chiedo scusa di non avere
annunciato nulla e questo è stato fatto per cercare di avere una qualche
entrata supplementare avendo la moglie che non lavora ed essendo io disoccupato
con una figlia a carico. (…)” (Doc. 19).
L'assicurato
ha, dunque, in buona sostanza ammesso di aver lavorato per la __________ e di
non avere annunciato alcunché all’amministrazione.
E’
peraltro utile rilevare, in primo luogo, che l’attività della __________,
relativa a tende e sistemi tecnici d’arredamenti (cfr. doc. 6/6, 6/8),
corrisponde alla formazione e alle esperienze professionali effettuate del
ricorrente.
In
secondo luogo, che la __________ di __________ è, comunque, stata ripresa dalla
ditta individuale “__________ di RI 1” e iscritta a RC nell’agosto 2007.
L’assicurato è stato iscritto quale titolare con diritto di firma individuale,
mentre la moglie ha la procura individuale (cfr. estratto RC, www zefix.ch).
In simili
condizioni occorre, pertanto, concludere, senza che si riveli necessario dare
seguito a ulteriori provvedimenti probatori, e meglio al richiamo della
tassazione 2006 della moglie dell’assicurato richiesta dal medesimo (cfr. doc.
XIII), che il ricorrente, omettendo di comunicare all’amministrazione la sua
attività per la __________, ha violato il proprio obbligo di informare.
Al
riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV
Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio
2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H
299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.7. Alla luce di
quanto sopra esposto, è a ragione che l’amministrazione ha sospeso RI 1 dal
diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. e
LADI.
Per
quanto concerne l’entità della sanzione, la Sezione del lavoro, con decisione
formale del 6 marzo 2007, confermata dalla decisione su opposizione del 27
agosto 2007, ha inflitto all’assicurato una sospensione di 15 giorni (cfr. doc.
9, A1).
Come
indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata
secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole
al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; cfr., pure, la
"Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità
cantonali", pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1, che nel caso
dell'art. 30 cpv. 1 lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione
ma si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi; al
riguardo cfr. pure Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in
vigore dal 1° gennaio 2003 p.to D68 e Circolare relativa alle indennità di
disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 p.to D72).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 123 V 150, l’Alta Corte ha confermato, nel caso di
un assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche
personali di lavoro, una sospensione di 45 giorni.
In
un’ulteriore sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007, pubblicata in DAL 2007 N. 13
pag. 210, il TF ha ritenuto incensurabile una sanzione di 15 giorni inflitta a
un assicurato per non avere dichiarato alla Cassa un guadagno intermedio
conseguito solo nel mese di marzo 2006.
Ne
discende, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, che la
sospensione di 15 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione irrogata
all'assicurato sfugge ad ogni critica, apparendo, al contrario, - sulla base
della giurisprudenza citata - generosa.
La
decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.
2.8. Il TCA
rileva, infine, che l’assicurato ha postulato l’ammissione al gratuito
patrocinio dinanzi al TCA (cfr. consid. 1.2.; doc. I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
La LADI
non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61
lett. f LADI è, in casu, applicabile.
Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle
assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U
114/03, consid. 2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata (al riguardo cfr. STFA del 24 gennaio 2006 nella
causa A., I 812/05), se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,
art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.
517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U
234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3
della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente (cfr. art. 21 cpv. 2 LPTCA), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle
assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi
anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla
o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)." (STFA succitata)
In questo
senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.
DTF 130 V 320, consid. 2.1.).
Il TCA,
chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia
soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa
B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del
17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa
E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF
119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso
concreto, alla luce della LADI, della giurisprudenza federale pubblicata nella
Raccolta ufficiale, nel sito www.bger.ch,
nonché nella Rivista ticinese di diritto e in riviste specialistiche, la
presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata
all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le
prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di
perdere la causa.
In
effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante
documentazione agli atti, segnatamente dal verbale di audizione dinanzi alla
Sezione del lavoro del 13 dicembre 2006 (cfr. doc. 19), emerge in modo indubbio
la violazione da parte dell’assicurato del proprio obbligo di informare.
Inoltre
gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di
apprezzamento del TCA.
Di primo
acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità
di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:
STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002
nella causa C., 35.2002.32).
In simili
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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