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Decisione

38.2007.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 febbraio 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i propri servizi perlomeno dal mese di giugno 2006 (cfr. doc. 6/6, 6/8, 6/12,

6/13, 6/17, 6/18, 6/19).

Il

ricorrente, del resto, il 2 ottobre 2006 ha sottoscritto di suo pugno il formulario

relativo alla “Notifica di arrivo” nel Comune di __________, da cui risulta che

egli svolgeva la professione di consulente d’arredamento indipendente (cfr.

doc. 6/25).

Assume, poi,

un significato decisivo, benché il 15 dicembre 2006 sia stata la moglie

dell’insorgente ad affiliarsi alla Cassa cantonale di compensazione quale

indipendente con effetto dal mese di giugno 2006 (cfr. doc. 6/2), quanto

dichiarato dall’assicurato stesso, in occasione dell’audizione del 13 dicembre

2006 dinanzi alla Sezione del lavoro, e meglio:

"

(…)

Adr.:

La __________ esiste dal

2006

Adr.:

Sono con mia moglie che ci

occupiamo della __________.

Adr.:

Si tratta di un marchio

creato da me e da mia moglie.

Adr.:

L’idea di aprire la __________

esiste da diversi anni. I primi passi per la realizzazione di questa idea è

iniziata con la pubblicazione del sito nel 2005. In seguito vista la mia

forzata iscrizione in disoccupazione nel 2006 il tutto di è fatto più concreto.

Adr.:

Confermo che la vettura __________

che pubblicizza la ditta è di mia proprietà e ce i numeri di telefono indicati

corrispondono alla mia persona e di mia moglie.

Adr.

Il numero di natel di mia

moglie è __________

Adr.:

Sulla macchina è indicato

il mio numero di natel (__________) visto che l’idea di aprire la ditta è mia

per evitare in seguito di confondere la clientela.

(…)

Adr.:

Confermo che tutti i

riferimenti legati alla __________ sono legati alla mia persona.

Adr.:

Confermo che l’intervista

iniziale è stata fatta ca 2 mesi fa e comunque che non ho detto nulla in merito

alla __________.

(…)

Adr.:

Sono io assieme a mia

moglie che si è occupato dell’allestimento del sito. Il sito internet è stato

realizzato nel 2005.

Adr.:

Confermo di non avere mai

dichiarato nulla alla cassa disoccupazione dell’esistenza di __________, come

pure di non avere mai dichiarato alla stessa nessuna entrata.

Adr.:

Confermo che seppur nel

sito internet viene indicato che l’azienda esiste dal 2000, effettivamente è

unicamente dal 2005 che esiste il sito.

(…)

Osservazioni

Posso confermare che

ingenuamente sono stati fatti degli errori per quanto concerne l’impostazione

della __________. Non posso negare che sono coinvolto assieme a mia moglie

nella creazione della ditta. A tutt’oggi sono stati fatti dei lavori (al momento

non so quantificare il volume degli stessi), chiedo scusa di non avere

annunciato nulla e questo è stato fatto per cercare di avere una qualche

entrata supplementare avendo la moglie che non lavora ed essendo io disoccupato

con una figlia a carico. (…)” (Doc. 19).

L'assicurato

ha, dunque, in buona sostanza ammesso di aver lavorato per la __________ e di

non avere annunciato alcunché all’amministrazione.

E’

peraltro utile rilevare, in primo luogo, che l’attività della __________,

relativa a tende e sistemi tecnici d’arredamenti (cfr. doc. 6/6, 6/8),

corrisponde alla formazione e alle esperienze professionali effettuate del

ricorrente.

In

secondo luogo, che la __________ di __________ è, comunque, stata ripresa dalla

ditta individuale “__________ di RI 1” e iscritta a RC nell’agosto 2007.

L’assicurato è stato iscritto quale titolare con diritto di firma individuale,

mentre la moglie ha la procura individuale (cfr. estratto RC, www zefix.ch).

In simili

condizioni occorre, pertanto, concludere, senza che si riveli necessario dare

seguito a ulteriori provvedimenti probatori, e meglio al richiamo della

tassazione 2006 della moglie dell’assicurato richiesta dal medesimo (cfr. doc.

XIII), che il ricorrente, omettendo di comunicare all’amministrazione la sua

attività per la __________, ha violato il proprio obbligo di informare.

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV

Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio

2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H

299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.7. Alla luce di

quanto sopra esposto, è a ragione che l’amministrazione ha sospeso RI 1 dal

diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. e

LADI.

Per

quanto concerne l’entità della sanzione, la Sezione del lavoro, con decisione

formale del 6 marzo 2007, confermata dalla decisione su opposizione del 27

agosto 2007, ha inflitto all’assicurato una sospensione di 15 giorni (cfr. doc.

9, A1).

Come

indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata

secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole

al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; cfr., pure, la

"Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità

cantonali", pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1, che nel caso

dell'art. 30 cpv. 1 lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione

ma si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi; al

riguardo cfr. pure Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in

vigore dal 1° gennaio 2003 p.to D68 e Circolare relativa alle indennità di

disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 p.to D72).

Nella

sentenza pubblicata in DTF 123 V 150, l’Alta Corte ha confermato, nel caso di

un assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche

personali di lavoro, una sospensione di 45 giorni.

In

un’ulteriore sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007, pubblicata in DAL 2007 N. 13

pag. 210, il TF ha ritenuto incensurabile una sanzione di 15 giorni inflitta a

un assicurato per non avere dichiarato alla Cassa un guadagno intermedio

conseguito solo nel mese di marzo 2006.

Ne

discende, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, che la

sospensione di 15 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione irrogata

all'assicurato sfugge ad ogni critica, apparendo, al contrario, - sulla base

della giurisprudenza citata - generosa.

La

decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

2.8. Il TCA

rileva, infine, che l’assicurato ha postulato l’ammissione al gratuito

patrocinio dinanzi al TCA (cfr. consid. 1.2.; doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

La LADI

non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61

lett. f LADI è, in casu, applicabile.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle

assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U

114/03, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata (al riguardo cfr. STFA del 24 gennaio 2006 nella

causa A., I 812/05), se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue

conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.

517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U

234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente (cfr. art. 21 cpv. 2 LPTCA), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle

assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi

anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla

o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)." (STFA succitata)

In questo

senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.

DTF 130 V 320, consid. 2.1.).

Il TCA,

chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia

soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa

B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del

17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa

E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF

119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso

concreto, alla luce della LADI, della giurisprudenza federale pubblicata nella

Raccolta ufficiale, nel sito www.bger.ch,

nonché nella Rivista ticinese di diritto e in riviste specialistiche, la

presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa.

In

effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante

documentazione agli atti, segnatamente dal verbale di audizione dinanzi alla

Sezione del lavoro del 13 dicembre 2006 (cfr. doc. 19), emerge in modo indubbio

la violazione da parte dell’assicurato del proprio obbligo di informare.

Inoltre

gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di

apprezzamento del TCA.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità

di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:

STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002

nella causa C., 35.2002.32).

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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