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Decisione

38.2007.75

Corso di collaboratrice sanitaria,in casu,va assunto dall'AD.Il collocamento dell'assicurata era notevolmente intralciato (irrilevante che abbia lasciato occup.a ore di durata determ.) e il corso era

13 febbraio 2008Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre

D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno,

pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di

formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60

cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve

trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi

di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve

essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;

cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione

adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile

1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi

soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve

esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI

e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso

in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti

dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse

appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,

Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.

125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei

presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI

e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è

deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

2.5. A

titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle

prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di

reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella

sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.

Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.

142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;

e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In linea

di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché

l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche

soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Né una

formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere

finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali

formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le

caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,

dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto

conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF

111 V 274-275).

Un

criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF

C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che

anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o

riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno

(cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 320-321 n°467).

In una

sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87

seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso

può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di

reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

"

In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass

nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,

Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne

anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986

Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

In una

sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il

giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale

massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile

dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

In

un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva

preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva

seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und

Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che permettono

di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti dall'assicurazione

contro la disoccupazione:

"

(…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind

Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung

nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in

gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen

eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende

Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche

dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt

anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche

Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem

Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner

beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein

und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch

jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des

Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche

Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V

398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261

mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche

Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die

Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder

wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den

gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre

(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch

absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht

arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,

indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen

lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella

causa K., C 29/03)

2.6. L'indicazione

relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è

possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli

già dispone.

Ad

esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C

11/02), il TFA ha precisato:

"

6.

6.1 In proposito va rilevato che il presupposto

del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la

situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel

1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari

extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti

l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che

dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche,

anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107

consid. 3c)."

Essa è

stata ad esempio negata dal TFA nel caso di un assicurato che aveva chiesto di

poter frequentare un “Nachdiplomkurses FH in der Vertiefungsrichtung

Marketingmanagment”. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

3.2.1 Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte

der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau

abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine

Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich

(Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in

wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur

STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt

war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und

Entwicklungsteams bei der Firma N.________ AG tätig.

3.2.2 Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem

Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der

bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten

offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen

Vorraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch

keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer

- mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen

und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten

Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von

in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der

beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar

dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999

Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von

einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht

gesprochen werden.

3.2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird

unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure

gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung

gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der

Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit

langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für

die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre

Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer

Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen

zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der

Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen

breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in

der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem

angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der

Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe

und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht

angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem anbegehrten Kurs beendet

werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es

daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von

Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten.

Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der

arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der

dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu

beanstanden.

(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04)

2.7. La riqualificazione, il

perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare

l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

Per poter essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un

corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA

ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella

causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella già

citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima

Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im

konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der

Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.

Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die

Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel

absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem

Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,

je mit Hinweisen).

(…)."

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C

29/03, consid. 4.1)

In una

sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso

inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del

Canton __________ che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio

del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso

"__________", in quanto non si trattava di una riconversione o di un

perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento.

Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una formazione di base

Considerandi

e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al collocamento del

ricorrente.

La nostra

Massima Istanza ha in particolare rilevato:

"

aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der

Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne

einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine

Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus

persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist

vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten

erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f.

mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit

schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur

Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt,

ist dabei unerheblich.

bb) Nachdem der

Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche

mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn

der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint

- bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen

Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen

RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die

Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage

des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass

der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren

Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im

Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu

finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)

In una

sentenza C 65/05 del 18 maggio 2005, la nostra Massima Istanza ha respinto il

ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post laurea “__________”,

della durata di circa otto mesi, frequentato da un ingegnere

elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte

ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso, infatti,

non concernendo unicamente il settore dell’amministrazio-ne immobiliare, apriva

all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.

Infine in

una sentenza C 19/07 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha stabilito che un

corso di quattro settimane come saldatore migliorava l'idoneità al collocamento

dell'assicurato.

2.8

Il 20 marzo

2006.

la Sezione del Lavoro ha emanato una Direttiva n. 244 del seguente tenore:

"

__________:

corso di "Collaboratrice sanitaria __________"

Descrizione e Procedura

Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto

non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la

professione richiede requisiti particolari.

D e s c

r i z i o n e

Premessa Il corso "Collaboratrice sanitaria __________" permette di

acquisire le basi necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di

persone anziane, malate e/o disabili.

Da

gennaio 2004 il corso "Collaboratrice sanitaria __________" é così

strutturato:

− modulo

di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore);

− modulo di approfondimento

di 48 ore (8 giorni di 6 ore).

Fra i due moduli, si

terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato

dalla __________ - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo

con il partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.

L'attestato di

"Collaboratrice sanitaria __________" é rilasciato unicamente a

coloro che svolgono la formazione completa e che raggiungono gli obiettivi

della parte teorica e di quella pratica del corso.

Pubblico mirato / Per essere ammessi al corso i candidati

devono

requisiti adempiere le seguenti condizioni:

Ø avere

compiuto 18 anni;

Ø partecipare a una seduta informativa

collettiva e a un colloquio individuale;

Ø avere motivazione e interesse per

un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di

cure;

Ø avere

interesse per il lavoro in équipe;

Ø sapersi esprimere (orale e scritto)

nella lingua italiana;

Ø essere in buona salute fisica e

psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico

di fiducia;

Ø essere interessati alla verifica delle

attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura

a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare e case per anziani.

Possibilità di Il corso "Collaboratrice

sanitaria __________" non

collocamento

permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.

In generale le possibilità di

collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso i servizi per l'assistenza

e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte

e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore.

Attualmente le case per anziani

assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di

cura.

Dal 1° luglio 2005, la Conferenza

cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e Santésuisse

hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico

dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere

almeno il diploma quale collaboratore sanitario __________ 120 ore (non è più

sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).

Per ottenere il riconoscimento

degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla

convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD.

Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere

corso concesso solo se per l'assicurato:

• esiste un concreto

miglioramento delle possibilità di collocamento o

• si prevede un percorso

formativo nel settore sanitario e dunque il corso "Collaboratrice

sanitaria __________" costituisce un'introduzione e una valutazione delle

attitudini per il collocamento nel settore.

Valore Sdl Il

valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione

approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e

delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della

misura in funzione del collocamento.

P r o c e d u r a

Iscrizione al corso Il

consulente URC consegna all'assicurato:

la documentazione relativa al corso (percorso nel vostro server: SPEL/UL/URC/CMA/Sociosanitario/Collaboratrice

sanitaria CRS)

l "Formulario d'iscrizione Collaboratrice sanitaria __________"

(vedi percorso sopraccitato), che l'assicurato deve compilare e trasmettere a __________,

Settore Corsi, __________, __________;

Il formulario "02821 Richiesta corso individuale" (si trova nel PC

download nella cartella "02 Persone in cerca d'impiego").

La __________

convocherà l'assicurato ad un colloquio individuale e, se dovesse avere i

requisiti, lo inserirà nel prossimo corso a disposizione. In seguito la __________

compilerà il formulario "02821 Richiesta corso individuale" e lo farà

pervenire al consulente URC per il tramite dell'assicurato affinché abbia

inizio la valutazione della richiesta secondo le attuali disposizioni in ambito

di corsi individuali.

"Attestato/fattura La __________ compila e trasmette alla cassa

dell'organizzatore disoccupazione il formulario "Attestato/fattura

di corso" dell'organizzatore di corso". Questo avviene anche nel periodo

fra il modulo base e quello di approfondimento quando non vi sarà nessuna

giornata di corso.

Decisione di stage Dopo l'emissione della decisione per il

corso "Collaboratrice sanitaria __________", il consulente URC riceve via mail dall'UMA il

numero di profilo affinché possa emettere la decisione di stage. Il periodo e

il luogo di stage verranno comunicati al consulente URC direttamente dalla __________.

Si

precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico

dell'Assicurazione contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene

svolto lo stage."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa

H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione

nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle

disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132

V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF

127.

V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.

5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,

pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la direttiva appena esposta,

nella misura in cui stabilisce che il corso di "Collaboratrice sanitaria __________"

deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un

concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla

legge.

Un

concreto miglioramento delle possibilità di collocamento deve essere ammesso

allorché un'assicurata o un assicurato, grazie al corso, aumenta le sue

possibilità di assumere un impiego che le/gli garantisca un numero rilevante di

ore di lavoro settimanali così da ridurre l'onere a carico dell'assicurazione

contro la disoccupazione.

L'esigenza

di reperire in anticipo un impiego che ponga fine alla disoccupazione (cfr.

consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare invece eccessiva.

Questa soluzione si

giustifica tanto più in un settore come quello delle ausiliarie di cura dove

sono spesso i datori di lavoro a richiedere personale che lavori a tempo

parziale (cfr. Doc. XX pag. 2).

Infine l'assicurato, per

rispettare l'obbligo di ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche

occupazioni a tempo parziale (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16

cpv. 2 lett. i LADI).

2.9

L'URC di __________

ha respinto la richiesta dell'assicurata sostenendo innanzitutto, che il suo

collocamento non era considerevolmente intralciato per motivi inerenti al

mercato del lavoro (cfr. consid. 1.2 e 1.4), anche in considerazione del fatto

che, quando ha presentato la richiesta all'URC, la ricorrente stava, lavorando.

Al riguardo

il TCA constata che l'assicurata, nata nel __________, ha ottenuto nel 1977 un

attestato di capacità quale estetista ed ha esercitato quella professione fino

al 1983. In seguito e fino al 1995 non ha avuto nessuna attività lavorativa e

si è dedicata alla famiglia.

Dal 1995

al 1998 RI 1 ha lavorato presso la Casa __________ di __________ quale

ergoterapista.

Successivamente

ha svolto attività quale estetista indipendente (cfr. Doc. XVIII), l'ultima

volta nella stagione 2005 (cfr. Doc. XXII pag. 3), e nell'assistenza a persone

anziane (cfr. Doc. XVIII).

L'assicurata

si è iscritta in disoccupazione dal 1° marzo 2004 ed ha poi aperto un nuovo

termine quadro dal 1° marzo 2006 (all'80% con aumento al 100% dal 1° marzo

2007).

Il

consulente del personale __________, sentito dal presidente del TCA, si è così

espresso circa le occupazioni assegnate all'assicurata durante il periodo di

disoccupazione:

"

(...)

- il 23.11.2006 è stato assegnato un posto come ausiliaria di

vendita/commessa presso il chiosco __________ a __________: l'esito è stato

negativo in quanto il datore di lavoro aveva già trovato un'altra persona. Di

conseguenza all'assicurata non è stata inflitta nessuna sanzione;

- in seguito è stato assegnato un posto presso la famiglia __________

come ausiliaria di cure / badante privata. Il sig. __________ rileva che questa

attività non è mai iniziata. L'assicurata precisa invece di avere iniziato

questa attività per alcuni giorni. Si trattava di una signora che il marito

voleva riportare al domicilio ma purtroppo si è aggravata ed ha dovuto nuovamente

essere ospedalizzata ed è successivamente deceduta.

- vi è stata pure una segnalazione del consulente del personale

signor __________ che ha offerto un impiego alla signora presso il __________ a

__________ come estetista: l'esito è stato negativo. La signora non è stata

sanzionata. (...)"

(Doc. XXII, pag. 4)

Dagli

atti dell'incarto emerge inoltre che a RI 1 è stato assegnato un programma

d'occupazione temporanea (POT) presso la __________, __________ nel periodo dal

1° gennaio al 30 giugno 2007 (cfr. Doc. + C2 - Doc. 1 C4) allo scopo di:

"

(...)

Riattivare l'assicurata dopo un periodo di

assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi

lavorativi, promuovere la flessibilità e la mobilità professionale.

Durante questo periodo verranno in particolar

modo incoraggiati l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la

motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro

(puntualità, precisione, organizzazione, ecc.). (...)" (Doc. 1 C2)

Mentre

frequentava quel programma d'occupazione l'assicurata ha avuto l'occasione di

reperire un lavoro, lasciato libero da un'altra partecipante (cfr. Doc. XXII

pag. 3) a ore, con un grado di occupazione dal 40 al 100%, di durata

temporanea, quale cassiera presso il __________ dal 1° aprile 2007 al 31

ottobre 2007 (cfr. Doc. XXII3).

Questo

rapporto di lavoro si è concluso anticipatamente, di comune accordo, il 30

settembre 2007 (cfr. Doc. XXII2).

Dalla

circostanza che l'assicurata ha lasciato questo impiego non si può ritenere che

il suo collocamento non era considerevolmente intralciato: si tratta infatti di

un'attività che si sarebbe comunque conclusa subito dopo (cfr. D. Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

pag. 338 N° 508) e, che inoltre, come emerso nel corso dell'udienza (cfr. Doc.

XXII pag. 3) nell'ultimo mese le avrebbe permesso di effettuare un numero

ridotto di ore.

Decisiva

è invece, secondo il TCA, la circostanza che, dopo dieci mesi di disoccupazione

nel nuovo termine quadro, la ricorrente non aveva ancora reperito

un'occupazione duratura al punto tale da dovere essere inserita in un programma

d'occupazione temporanea "per riacquisire i normali ritmi

lavorativi".

Il collocamento

dell'assicurata era dunque considerevolmente intralciato per motivi inerenti al

mercato del lavoro (cfr. per un caso analogo, sempre a proposito di un corso

della __________, la STCA 38.2004.86 dell'11 luglio 2005 nel quale questo

Tribunale aveva sottolineato che "l’amministrazione non dimostra in alcun

modo come l’assicurata sarebbe stata concretamente e in un breve tempo

reinserita durevolmente nella sua precedente attività quale cameriera senza AFC

(cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541).").

2.10

Secondo l'amministrazione il

corso in questione non migliorerebbe l'idoneità al collocamento in quanto

l'assicurata non è stata in grado di dimostrare che, grazie al corso ha potuto

reperire un'occupazione a tempo pieno e, di conseguenza, ad uscire dalla

disoccupazione.

Secondo questo Tribunale

tale esigenza appare eccessiva nella misura in cui il miglioramento

dell'idoneità al collocamento richiede solo maggiori concrete possibilità di

reperire un nuovo impiego (cfr. consid. 2.7 e 2.8).

Nel caso concreto,

situandosi al momento determinante in cui è stata inoltrata la domanda (cfr.

consid. 2.4 in fine), secondo questo Tribunale alcuni importanti elementi

permettono di concludere che il corso in questione era atto a migliorare

l'idoneità al collocamento di RI 1.

Innanzitutto la formazione

e l'attività professionale precedente dell'assicurata, che l'hanno portata a

dedicarsi per molti anni alla cura delle persone (cfr. consid. 2.9: estetista,

ergoterapista, aiuto alle persone anziane), fanno ritenere un reinserimento nel

settore sanitario uno sbocco quasi naturale.

Inoltre l'analisi

effettuata presso il programma d'occupazione ha permesso di rilevare che quale

ostacolo per essere attiva nel settore dell'aiuto domiciliare vi era propria la

"mancanza di certificazione delle competenze acquisite nell'ambito del

territorio" (cfr. Doc. 1 C9).

Anche se si tratta di

fatti successivi alla decisione su opposizione questo Tribunale non può

peraltro ignorare che, come emerso anche nel corso dell'udienza (cfr. Doc.

XXII), in considerazione del fatto che era già abituata alla cura delle

persone, l'assicurata è stata autorizzata a frequentare uno stage

d'orientamento presso una Casa per anziani.

Infine, ma non da ultimo, il

TCA constata che quel datore di lavoro ha poi assunto la ricorrente in ragione

del 60% a partire dal 1° gennaio 2008 grazie al certificato del corso __________

di 120 ore da lei ottenuto.

Attualmente l'assicurata

ha peraltro un'altra possibilità di assunzione presso la Casa __________ presso

la quale ha svolto lo stage obbligatorio per ottenere l'attestato.

Si tratta di un lavoro al

60% / 70% quale animatrice nel reparto cure (cfr. Doc. XXII pag. 4).

In conclusione, questo

Tribunale, ritiene dunque che nel caso concreto, la frequentazione del corso __________

è atto a migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurata (cfr. per un

diverso caso nel quale l'assicurata era sempre stata attiva come ausiliaria di

pulizie, venditrice e nel settore della ristorazione, cfr. STCA 38.2004.43 del

19.

gennaio 2005).

La decisione su

opposizione del 19 settembre 2007 deve essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto e la decisione su opposizione 19 settembre 2007 è annullata.

§ Di

conseguenza all'assicurata sono riconosciute le prestazioni per il corso

Collaboratrice sanitaria __________ da lei frequentato.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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