38.2007.75
Corso di collaboratrice sanitaria,in casu,va assunto dall'AD.Il collocamento dell'assicurata era notevolmente intralciato (irrilevante che abbia lasciato occup.a ore di durata determ.) e il corso era
13 febbraio 2008Italiano52 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2007.75
Data decisione, Autorità:
13.02.2008, TCA
Titolo:
Corso di collaboratrice sanitaria,in casu,va assunto dall'AD.Il collocamento dell'assicurata era notevolmente intralciato (irrilevante che abbia lasciato occup.a ore di durata determ.) e il corso era atto a migliorare la sua idoneità al collocamento (eccessiva esigenz.di reperire un impiego al 100%)
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
art. 1a cpv. 2 LADI
art. 59 LADI
art. 60 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.75
DC/sc
Lugano
13 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 settembre
2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di _____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 14 agosto
2007 RI 1 ha presentato una "richiesta di corso individuale di
riqualificazione / perfezionamento" organizzato dalla __________ e
denominato "collaboratrice sanitaria __________" (cfr. Doc. 1/D1;
Doc. A9).
Il 17
agosto 2007 l'URC di __________ ha respinto la domanda, argomentando:
"
(...)
Il corso "Collaboratrice sanitaria __________"
non permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto. In generale
le possibilità di collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso i
servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto
domiciliare sono ridotte e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a
ore. Attualmente le case per anziani assumono in genere personale almeno in
possesso del diploma di assistente di cura." (Doc. A5)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un'opposizione del seguente tenore:
"
(...)
come a conoscenza del signor __________ col
1.3.2006 sono entrata in disoccupazione a seguito della cessazione del rapporto
di lavoro di durata stagionale presso l'Hotel __________ di __________.
Dal mese di marzo 2006 al mese di settembre 2006
ho percepito le indennità di disoccupazione al 100%. Durante il mese di ottobre
2006 avevo conseguito un guadagno intermedio a seguito di un mio lavoro presso
il signor __________ quale aiuto-casalinga/badante. Da novembre 2006 a marzo
2007 ho nuovamente percepito le indennità di disoccupazione al 100%.
Dal 1.4.2007 lavoro con un contratto di durata
determinata fino al 31.10.2007 quale cassiera di negozio con un grado di
occupazione del 40% e 100%. In effetti la settimana lavorativa dal 1.4.2007 al
30.6.2007 e dal 5.8.2007 al 31.10.2007 comprende una mia presenza di 18 ore
settimanali (ca. 40%) come da contratto allegato.
Con questa mia affermazione dimostro chiaramente,
a differenza di quanto indicato dal mio collocatore, che posso partecipare al
corso che avevo richiesto.
Contesto pure la seconda parte dell'affermazione
del collocatore in quanto la frequentazione del corso in oggetto permetterebbe
una maggiore possibilità di collocamento in quanto verrebbero ampliate le mie
conoscenze professionali. Al riguardo richiamo il rilevamento dei dati emersi
durante il PO LAR CLIC dove mi è stato chiaramente indicato quali sono ì miei
obbiettivi e quali sono gli ostacoli riscontrati rispettivamente i bisogni.
Per quanto riguarda la garanzia di un'assunzione
questa non posso produrla in quanto la __________, in data 5.9.2007, mi ha
rilasciato uno scritto nel quale ha indicato che tutte le persone attive nel
settore di cure a domicilio devono essere in possesso del certificato
"collaboratrice sanitaria" della __________.
Mi chiedo di conseguenza come possa essermi
negato il corso unicamente perché non ho allegato delle garanzie di assunzione
quando un possibile datore di lavoro mi dice che tutte le persone attive nel
settore di cura devono essere in possesso del certificato che viene rilasciato
unicamente se si frequenta il corso in oggetto.
L'opuscolo "provvedimenti inerenti il
mercato del lavoro" indica che i corsi vengono autorizzati per ampliare le
conoscenze e per accrescere le possibilità d'impiego.
Addirittura viene indicato che:
..."frequentando un corso sotto la guida di insegnanti qualificati (il
corso della __________ è tenuto da insegnanti qualificati), lei ha la
possibilità di migliorare le sue capacità professionali e di adattarle ai
bisogni del mercato del lavoro. Sarà così per lei più facile trovare una nuova
occupazione".
Visto quanto sopra ribadisco il contenuto della
mia opposizione e nel contempo, vista la mia difficoltà di reperire
un'occupazione nel mio campo professionale chiedo, per estendere la mia
possibilità di collocamento anche al settore sanitario, che mi venga
riconosciuto il corso da me richiesto." (Doc. A4)
Il 19
settembre 2007 l'URC di __________ ha respinto l'opposizione, argomentando:
"
L'assicurata è iscritta in disoccupazione dal 1
marzo 2007.
La signora RI 1 è di professione estetista
diplomata, professione che ha esercitato fino a fine ottobre 2005. Dal 1 aprile
2007 lavora presso il negozio di generi alimentari presso il __________ con un
contratto a tempo determinato che termina il 31 ottobre 2007.
Le sue ricerche sono principalmente state svolte
nel settore estetica e vendita.
Con la richiesta del 14 agosto, l'assicurata
presenta una regolare domanda di frequentazione del corso di collaboratrice
sanitaria __________, corso che le è stato negato con la decisione oggetto
dell'opposizione.
L'assicurata contesta la decisione negativa per
due motivi, il primo di carattere lavorativo (possibilità o meno di seguire il
corso pur continuando con il suo lavoro presso il summenzionato campeggio), il
secondo riguardo all'effettiva efficacia del corso di collaboratrice sanitaria __________
nella ricerca di un impiego.
Nell'esame del primo motivo, di principio,
possiamo accettare le affermazioni dell'assicurata, anche se dal contratto non
si evince esattamente se le 18 ore richieste dal datore di lavoro per il mese
di ottobre possono entrare in collisione con gli orari di corso. Un'eventuale
collisione tra i due impegni escluderebbe di partenza la partecipazione al
corso.
Per la seconda motivazione, invece, si deve tener
conto di un altro fattore.
Più precisamente questo riguarda in modo
determinante l'effettiva e concreta possibilità di reperire, dopo la
frequentazione del corso in questione, un impiego che permetta di non più far
capo alle indennità di disoccupazione.
In questo caso, come scritto nell'opposizione,
l'assicurata non dispone di una garanzia d'assunzione da parte di un datore di
lavoro.
Le direttive emanate della Sezione del lavoro, a
questo riguardo, recitano:
" Il corso di
Collaboratrice Sanitaria __________ non permette di conseguire un diploma
professionale riconosciuto.
In generale le
possibilità di collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso servizi per
l'assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare
sono ridotte e solitamente a tempo parziale, se non addirittura ad ore.
Attualmente, le
case per anziani assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di
assistente di cura.
Viste queste
premesse, il corso deve essere concesso solo se per l'assicurato:
● Esiste
un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento o
● Si
prevede un percorso formativo nel settore sanitario e dunque il corso
"Collaboratrice sanitaria __________" costituisce un'introduzione e
una valutazione della attitudini per il collocamento nel settore."
Nel caso in esame i requisiti richiesti dalla
Sezione del lavoro non sono quindi adempiuti ( per "concreto
miglioramento" si intende la concreta ed effettiva possibilità
d'assunzione presso un datore di lavoro, supportata da un contratto o da una
promessa scritta).
A complemento di quanto sopra facciamo inoltre
notare che attualmente sono iscritte in disoccupazione, all'Ufficio Regionale
di Collocamento di __________, ben 13 persone con il diploma di assistente di
cura." (Doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale si è in particolare così espressa:
"
(...)
Contesto anche la seconda motivazione in quanto
la __________, in data 5.9.2007, è stata chiara indicando che tutte le persone
attive nel settore di cure a domicilio devono essere in possesso del
certificato "collaboratrice sanitaria" della __________.
Anche a questo riguardo richiamo il mio scritto
del 13.9.2007.
Inoltre mi preme sottolineare come nelle scorse
settimane siano usciti posti di lavoro vacanti presso la __________ con la
menzione "__________".
Mi sembra che, e come viene indicato
nell'opuscolo "Provvedimenti inerenti il mercato del lavoro" a pagina
10, si indichi chiaramente le modalità e i requisiti richiesti per poter
partecipare ad un corso coperto dall'assicurazione disoccupazione.
A mio parere quanto affermato dall'URC non è in
sintonia con quanto indicato nell'opuscolo citato.
Faccio notare come l'URC a tutt'oggi non mi ha
assegnato alcuna occupazione adeguata nel mio ramo professionale onde evitare o
abbreviare la disoccupazione.
Recentemente ho conferito con un'altra assicurata
nei corridoi dell'URC, mi sembra si chiamasse __________, la quale, se ho ben
capito, era nella mia stessa situazione ed in seguito al suo ricorso ha vinto
la sua causa contro l'URC.
Visto quanto sopra vi invito a voler accogliere
il mio ricorso e respingere le decisioni dell'URC."
(Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 10 ottobre 2007 l'URC di __________ propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
(...)
A quanto già detto in sede di "Decisione
su opposizione" teniamo ad aggiungere quanto segue:
● Da
qualche anno, le strutture sanitarie, in merito all'assunzione di personale che
ha contatto con i pazienti, hanno l'obbligo di prendere in considerazione
unicamente persone che sono almeno in possesso di un diploma di assistente di
cura (Diploma cantonale con formazione di 1 anno).
Il corso
"Collaboratrice sanitaria __________" non permette di conseguire
un diploma professionale riconosciuto.
In generale le
possibilità di collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso servizi per
l'assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare
sono ridotte e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore.
Attualmente le case
per anziani assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di
assistente di cura.
● Il
corso in questione non rappresentava effettivamente un concreto miglioramento
delle possibilità di collocamento, e nemmeno si prevedeva un percorso formativo
nel settore sanitario, dove il corso "Collaboratrice sanitaria __________"
costituiva un'introduzione e una valutazione delle attitudini per il
collocamento nel settore, ( premesse queste indicate tassativamente dalla
Sezione del lavoro per la concessione di corsi __________)
● Per
quanto riguarda i requisiti per poter frequentare un corso, come figura sul
prospetto indicato dall'assicurata, si fa notare che questi sono i requisiti
base indispensabili senza i quali non è assolutamente possibile accedere ad un
corso finanziato dalla disoccupazione. Il tipo di corso però deve essere
discusso con il consulente il quale valuta tra l'altro le attitudini
dell'assicurato, la disponibilità dello stesso e la possibilità o meno di
ottenere buoni risultati dalla frequentazione del corso nell'ottica di
reinserimento immediato nel mercato del lavoro.
● In
merito alle eventuali assegnazioni di posti vacanti da parte dell'Ufficio
regionale di collocamento, bisogna dire che purtroppo i posti vacanti
segnalatici da datori di lavoro non abbondano di certo. A nostra volta non
possiamo quindi soddisfare tutti gli assicurati iscritti presso il nostro
ufficio. Il grosso lavoro spetta quindi all'assicurato stesso che, come dice la
legge, "deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente
pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione". E' quindi
da chiederci se l'assicurata finora ha fatto tutto il suo possibile per trovare
un'occupazione che le permetta di adempiere a quanto dice la legge ed
eventualmente rivedere i parametri di quantità e di qualità delle ricerche che
il consulente chiederà in futuro.
● Per
quanto riguarda i paragoni con altri casi, ogni situazione viene valutata
singolarmente e quindi quanto concesso o meno ad un assicurato non significa
che debba rispecchiarsi automaticamente in un'altra persona. Nel caso specifico
menzionato dall'assicurata, naturalmente non si entra nel merito ma si fa
notare che la sentenza non è cresciuta in giudicato perché è stata
contestata.
● Il
curriculum e l'esperienza dell'assicurata non ci inducono a credere che possa
essere notevolmente intralciata nella ricerca di un'occupazione adeguata."
(Doc. III)
1.5. L'11 ottobre
2007 il TCA ha invitato le parti a presentare eventuali ulteriori mezzi di
prova (Doc. IV).
L'assicurata,
il 18 ottobre 2007 ha rilevato:
"
(...)
In allegato vi trasmetto l'autocertificato
rilasciatomi dalla "Clic" sulla base del corso che io avevo
frequentato durante il periodo 1.1.2007 - 30.6.2007.
Dallo stesso potete rilevare chiaramente quali
sono i miei obiettivi, gli ostacoli ed i bisogni che mi permetterebbero di
ampliare le mie possibilità di reperire un'occupazione lavorativa che mi
permetterebbe di uscire dalla disoccupazione.
Nel merito della risposta di causa inoltrata
dall'Ufficio Regionale di Collocamento innanzitutto rilevo che quest'ultimi
hanno accettato di principio le mie affermazioni in merito alla collisione
orari di corso - attività lavorativa. Su questo punto la posizione mi sembra
chiarita.
Contesto nel modo più assoluto la loro seconda
motivazione in quanto, come già indicato nel mio ricorso, la frequentazione del
corso __________ mi permetterebbe di conseguire un attestato chiaramente
richiesto per quelle persone che vanno a lavorare nelle professioni sociali. A
riguardo vi allego un estratto da Internet, dal sito "__________" nel
quale si evince chiaramente che negli scorsi giorni vi sono state cinque
offerte di lavoro in cui viene specificatamente richiesto il diploma __________.
A mio modo di vedere è troppo semplicistico
affermare che vi sono 13 persone iscritte presso gli uffici dell'URC con diploma
di assistente di cura.
Mi pare di capire che, per qualsiasi disoccupato
che voglia adoperarsi nella frequentazione di un corso per migliorare le sue
possibilità di collocamento, allo stesso venga negata tale possibilità
unicamente perché nelle liste dei disoccupati risulta anche un solo disoccupato
nella professione ricercata.
Devo inoltre contestare la terza pagina, della
risposta di causa, in quanto non riesco a capire come si possa affermare, vista
la lista dei posti di lavoro vacanti inoltrata a codesto Tribunale con il
presente scritto e con il ricorso, che il corso "collaboratrice sanitaria __________"
non rappresenti effettivamente un concreto miglioramento delle possibilità di
collocamento. Inoltre mi sento particolarmente lesa nella mia dignità in merito
a quanto indicato al quarto paragrafo della stessa pagina. Questo perché ho
dimostrato con i fatti, reperendo un'attività lavorativa quale cassiera, seppur
con guadagno intermedio, che non è mai stata mia intenzione approfittare della
disoccupazione.
Prova ne è che non ho mai ricevuto sospensioni o
penalità alcune per ricerche di lavoro insufficienti o perché non mi sono
adoperata per delle ricerche di lavoro qualitativamente e quantitativamente
insufficienti.
Per quanto riguarda la sentenza del caso da me
menzionato in sede di ricorso mi risulta che questo Tribunale ha accettato il
ricorso.
Mi preme inoltre sottolineare come la __________,
signora __________, nella seduta del 29.3.2005, a riguardo richiamo tale
verbale dalla segreteria del Gran Consiglio Messaggio No. 5606 del 7.12.2004 a
pagina 8 dove ha riferito che:
"... il tema del personale è quello che più
mi sta a cuore e me ne sono occupata a fondo già nell'ambito della prima fase
di pianificazione. Anche allora avevamo paura - molto più di adesso, visto che
erano sette le strutture che venivano tolte dalla LAMaI e 456 i letti ridotti,
non 200 - che il personale restasse senza occupazione. Oggi sappiamo che ciò
non è successo, e lo potete constatare anche voi. Nel settore sociosanitario il
problema, in Ticino come nel resto della Svizzera, non è la mancanza di posti
di lavoro, ma la perenne scarsità di personale. Tanto è vero - e questo è un
indicatore abbastanza significativo - che più della metà del personale curante
(ben il 56% ossia 2'894 tra infermieri, assistenti geriatrici, assistenti di
cura, assistenti di ospedale e ausiliari) devono essere reclutati all'estero,
più della metà sono frontalieri." (Doc. V)
1.6. Il 12
ottobre 2007 (cfr. Doc. VII) l'assicurata ha trasmesso al TCA, per conoscenza,
copia di uno scritto "Richiesta di verifica dell'idoneità al
collocamento" inviata dal Consulente del personale __________ alla Sezione
del lavoro, del seguente tenore:
"
L'assicurata controlla da tempo la
disoccupazione. A febbraio 2007 ha ventilato l'ipotesi di seguire un corso
della __________ ma con il fatto che ha ottenuto un posto di lavoro a tempo
parziale durante il periodo estivo, la domanda c'è stata inoltrata solo ad
agosto 2008 (doc. 1). Abbiamo richiesto il no di profilo all'UMA abbiamo
ricevuto preavviso favorevole (doc. 2) tuttavia in base alla valutazione URC
(doc. 3) e alle direttive in corso abbiamo dovuto evadere la richiesta mediante
decisione negativa (doc. 4).
Il 17.08.2007. L'assicurata ha fatto opposizione
(doc. 5). Con la decisione su opposizione l'URC ha confermato la decisione
respingendo l'opposizione (doc. 6). Al momento attuale la decisione spetta al
Lodevole Tribunale Cantonale delle assicurazioni (doc. 7).
Nonostante la decisione negativa, durante il
colloquio di consulenza del 27.09.07 l'assicurata dichiarava che con il
02.10.07 avrebbe iniziato il corso a proprie spese (doc. 8). Ho spiegato che
sarà sottoposto dubbi circa l'idoneità al collocamento. Ciò nonostante durante
il colloquio del 10 ottobre, l'assicurata ha affermato che ha iniziato il corso
(doc. 9) e porta la documentazione Fattura e calendario completo." (Doc.
VIIbis)
1.7. Il 2 novembre 2007 l'URC di __________
si è così espresso sulla documentazione inviata dall'assicurata:
"
(...)
●
Il preavviso dell'Ufficio Misure Attive (UMA) consiste unicamente nella
valutazione tecnica del corso stesso (vedi incarto D6). Sta al consulente del
personale stabilire se il corso è adatto all'assicurato e se gli permette
concretamente un reinserimento nel mondo del lavoro.
● In
merito alle inserzioni tratte da __________, si fa notare che non vi sono posti
vacanti per ausiliarie di cura bensì per assistenti di cura (curricolo che
implica una formazione di un anno per l'ottenimento del diploma CH) e per altre
professioni del settore sanitario. Per sicurezza abbiamo telefonato alla
datrice di lavoro signora __________ la quale ci ha confermato che le sue
inserzioni richiedono esplicitamente il diploma di assistente di cura.
● Il
fatto di menzionare che ci sono alcune persone iscritte nel nostro URC con una
professione uguale o simile, può sembrare semplicistico ma, a nostro avviso, è
sicuramente significativo.
● Per
quanto riguarda l'affermazione che l'assicurata non ha mai ricevuto penalità
per insufficienti sforzi per trovare lavoro, facciamo notare che il 2.12.2005
ha ricevuto una penalità di 17 giorni per mancate e insufficienti ricerche (all.
1), il 20.12.2004 una penalità per insufficienti ricerche (all. 2) e il 18
aprile 2002 una penalità di 3 giorni per insufficienti ricerche (all. 3), in
seguito ridotta a 2 giorni con sentenza del 25 novembre 2005 no. 38.2002.00111."
(Doc. IX)
1.8. Il 26 novembre 2007
l'assicurata ha inviato la seguente lettera al TCA:
"
Mi permetto trasmettervi copia di un'autorizzazione
stage, da effettuare presso la Casa __________ di __________ dal 24.11.2007 al
26.11.2007, concessomi dall'Ufficio Regionale di Collocamento.
A mio modo di vedere l'autorizzazione allo stage
è in netto contrasto con la negazione dell'autorizzazione al corso __________,
oggetto della mia contestazione, da parte del mio collocatore sig. __________ e
da parte della Sezione del Lavoro di Bellinzona.
Visto quanto sopra ritengo che, vista
l'autorizzazione rilasciatami per la frequentazione dello stage di cui sopra,
debba essermi pure riconosciuta l'autorizzazione alla frequentazione del corso __________."
(Doc. XI)
Dalla "decisione
concernente la frequenza di uno Stage d'orientamento professionale" del 22
novembre 2007 si evince che RI 1 è stata autorizzata dall'URC di __________ a
frequentare uno stage quale "collaboratrice sanitaria" presso la Casa
__________ a __________ per due notti nel periodo dal 24 al 26 novembre 2007
(cfr. Doc. C).
Il 4 dicembre 2007 l'URC
di __________ ha formulato le seguenti osservazioni sullo scritto
dell'assicurata:
"
(...)
L'autorizzazione allo stage non è affatto in
contrasto con la negazione al corso __________.
Lo stage ha per scopo primario il fatto di
mettere in contatto il datore di lavoro con la potenziale futura dipendente
senza causare costi al datore di lavoro e, permettendo dall'altra parte
all'assicurata di farsi notare nelle sue capacità. Infatti, se per ipotesi il
datore di lavoro, apprezzando le qualità operative dell'assicurata, dovesse
garantire alla stessa un'assunzione a tempo indeterminato, dopo frequentazione
del corso in questione, si potrebbe addirittura arrivare a concedere il corso
dal momento che il requisito principale è adempiuto. Con questo vogliamo far
nuovamente notare che gli URC sono stati creati per aiutare gli assicurati a
trovare un impiego, pur facendo rispettare certe restrizioni che la legge e le
direttive impongono." (Doc. XIII)
1.9. Il 1° dicembre 2007
l'assicurata ha trasmesso al TCA (cfr. Doc. XVIII) copia di un verbale di audizione
allestito presso la Sezione del lavoro il 4 dicembre 2007 (cfr. Doc. XVIII1).
1.10. Il 19 dicembre 2007 la
ricorrente ha fatto pervenire una copia della conferma di assunzione quale
ausiliaria di cure, a partire dal 1° gennaio 2008, del seguente tenore:
"
Con la presente confermiamo con grande piacere
la sua assunzione a tempo indeterminato
- dal 01.01.2008
- impiego al 60%
- settore cure, Ausiliaria di cura
Con la riserva di portare il certificato del
corso __________ di 120 ore e di sottostare alla visita medica prevista dal
nostro Regolamento, Art. 3.2.
La visita medica presso il nostro medico della
casa (vedi foglio allegato) deve attestare il suo stato di salute idoneo a
eseguire il lavoro previsto. La visita può essere eseguita a partire da subito,
in seguito potrà essere allestito il contratto di lavoro definitivo. La classe
stipendio le verrà comunicata da parte nostra appena ci arriva la conferma da parte
dell'Ufficio __________ di __________ e farà altrettanto parte del nuovo
contratto." (Doc. D)
1.11. Il 24 gennaio 2008 ha avuto
luogo un dibattimento davanti al Presidente del TCA alla presenza della
ricorrente e, per l'URC di __________, di __________, consulente-capogruppo e di
__________, consulente del personale (cfr. Doc. XXII).
in
diritto
2.1. Dagli atti
dell'incarto emerge che l'assicurata ha frequentato il corso per
"Collaboratrice Sanitaria __________" organizzato dalla __________
(Modulo base + Modulo approfondito), annunciato all'URC di __________ l'8
agosto 2007 (cfr. Doc. 1 B2) e protrattosi dal 2 ottobre al 10 dicembre 2007
(Doc. 1 D4; Doc. XVIII1 e Doc. XXII).
Questo
Tribunale entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha
invece dichiarato irricevibile i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano
seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del
2 aprile 2004).
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se il corso denominato "Collaboratrice sanitaria __________"
dalla ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la
disoccupazione.
In tale
contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore
la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24
novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24
giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente
modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano
già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972:
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Pertanto,
la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della
LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti
destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo
l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo
senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI.
Al
riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.3. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C
200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e
il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1 Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62
capoverso 2.
3 Chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura
in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti
dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.4. In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
Fatti
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre
D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno,
pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di
formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60
cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve
trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.
17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi
di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve
essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;
cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione
adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile
1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi
soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve
esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI
e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso
in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo
con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986
N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti
dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse
appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,
Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.
125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei
presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI
e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è
deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
2.5. A
titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle
prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la
disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i
corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella
sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.
Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.
142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;
e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea
di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché
l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche
soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né una
formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere
finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,
dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto
conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF
111 V 274-275).
Un
criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF
C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che
anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o
riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno
(cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 320-321 n°467).
In una
sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87
seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso
può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di
reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
"
In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass
nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,
Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne
anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986
Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In una
sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il
giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale
massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile
dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In
un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva
preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva
seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und
Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che permettono
di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti dall'assicurazione
contro la disoccupazione:
"
(…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind
Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung
nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in
gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen
eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende
Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche
dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt
anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche
Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem
Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner
beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein
und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch
jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des
Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche
Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V
398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261
mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche
Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die
Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder
wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den
gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre
(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch
absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht
arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,
indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen
lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella
causa K., C 29/03)
2.6. L'indicazione
relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è
possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli
già dispone.
Ad
esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C
11/02), il TFA ha precisato:
"
6.
6.1 In proposito va rilevato che il presupposto
del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la
situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel
1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari
extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti
l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che
dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche,
anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107
consid. 3c)."
Essa è
stata ad esempio negata dal TFA nel caso di un assicurato che aveva chiesto di
poter frequentare un “Nachdiplomkurses FH in der Vertiefungsrichtung
Marketingmanagment”. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
3.2.1 Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte
der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau
abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine
Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich
(Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in
wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur
STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt
war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und
Entwicklungsteams bei der Firma N.________ AG tätig.
3.2.2 Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem
Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der
bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten
offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen
Vorraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch
keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer
- mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen
und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten
Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von
in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der
beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar
dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999
Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von
einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht
gesprochen werden.
3.2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird
unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure
gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung
gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der
Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit
langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für
die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer
Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen
zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der
Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen
breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in
der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem
angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der
Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe
und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht
angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem anbegehrten Kurs beendet
werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es
daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von
Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten.
Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der
arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der
dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu
beanstanden.
(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04)
2.7. La riqualificazione, il
perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare
l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un
corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la
prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel
caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA
ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella
causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già
citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima
Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im
konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der
Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.
Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die
Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel
absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem
Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,
je mit Hinweisen).
(…)."
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C
29/03, consid. 4.1)
In una
sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso
inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Canton __________ che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio
del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso
"__________", in quanto non si trattava di una riconversione o di un
perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento.
Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una formazione di base
Considerandi
e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al collocamento del
ricorrente.
La nostra
Massima Istanza ha in particolare rilevato:
"
aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der
Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne
einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine
Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus
persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist
vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten
erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f.
mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit
schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur
Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt,
ist dabei unerheblich.
bb) Nachdem der
Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche
mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn
der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint
- bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen
Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen
RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die
Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage
des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass
der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren
Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im
Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu
finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)
In una
sentenza C 65/05 del 18 maggio 2005, la nostra Massima Istanza ha respinto il
ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post laurea “__________”,
della durata di circa otto mesi, frequentato da un ingegnere
elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte
ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso, infatti,
non concernendo unicamente il settore dell’amministrazio-ne immobiliare, apriva
all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.
Infine in
una sentenza C 19/07 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha stabilito che un
corso di quattro settimane come saldatore migliorava l'idoneità al collocamento
dell'assicurato.
2.8
Il 20 marzo
2006.
la Sezione del Lavoro ha emanato una Direttiva n. 244 del seguente tenore:
"
__________:
corso di "Collaboratrice sanitaria __________"
Descrizione e Procedura
Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto
non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la
professione richiede requisiti particolari.
D e s c
r i z i o n e
Premessa Il corso "Collaboratrice sanitaria __________" permette di
acquisire le basi necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di
persone anziane, malate e/o disabili.
Da
gennaio 2004 il corso "Collaboratrice sanitaria __________" é così
strutturato:
− modulo
di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore);
− modulo di approfondimento
di 48 ore (8 giorni di 6 ore).
Fra i due moduli, si
terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato
dalla __________ - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo
con il partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.
L'attestato di
"Collaboratrice sanitaria __________" é rilasciato unicamente a
coloro che svolgono la formazione completa e che raggiungono gli obiettivi
della parte teorica e di quella pratica del corso.
Pubblico mirato / Per essere ammessi al corso i candidati
devono
requisiti adempiere le seguenti condizioni:
Ø avere
compiuto 18 anni;
Ø partecipare a una seduta informativa
collettiva e a un colloquio individuale;
Ø avere motivazione e interesse per
un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di
cure;
Ø avere
interesse per il lavoro in équipe;
Ø sapersi esprimere (orale e scritto)
nella lingua italiana;
Ø essere in buona salute fisica e
psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico
di fiducia;
Ø essere interessati alla verifica delle
attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura
a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare e case per anziani.
Possibilità di Il corso "Collaboratrice
sanitaria __________" non
collocamento
permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.
In generale le possibilità di
collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso i servizi per l'assistenza
e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte
e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore.
Attualmente le case per anziani
assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di
cura.
Dal 1° luglio 2005, la Conferenza
cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e Santésuisse
hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico
dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere
almeno il diploma quale collaboratore sanitario __________ 120 ore (non è più
sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).
Per ottenere il riconoscimento
degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla
convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD.
Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere
corso concesso solo se per l'assicurato:
• esiste un concreto
miglioramento delle possibilità di collocamento o
• si prevede un percorso
formativo nel settore sanitario e dunque il corso "Collaboratrice
sanitaria __________" costituisce un'introduzione e una valutazione delle
attitudini per il collocamento nel settore.
Valore Sdl Il
valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione
approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e
delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della
misura in funzione del collocamento.
P r o c e d u r a
Iscrizione al corso Il
consulente URC consegna all'assicurato:
−
la documentazione relativa al corso (percorso nel vostro server: SPEL/UL/URC/CMA/Sociosanitario/Collaboratrice
sanitaria CRS)
−
l "Formulario d'iscrizione Collaboratrice sanitaria __________"
(vedi percorso sopraccitato), che l'assicurato deve compilare e trasmettere a __________,
Settore Corsi, __________, __________;
−
Il formulario "02821 Richiesta corso individuale" (si trova nel PC
download nella cartella "02 Persone in cerca d'impiego").
La __________
convocherà l'assicurato ad un colloquio individuale e, se dovesse avere i
requisiti, lo inserirà nel prossimo corso a disposizione. In seguito la __________
compilerà il formulario "02821 Richiesta corso individuale" e lo farà
pervenire al consulente URC per il tramite dell'assicurato affinché abbia
inizio la valutazione della richiesta secondo le attuali disposizioni in ambito
di corsi individuali.
"Attestato/fattura La __________ compila e trasmette alla cassa
dell'organizzatore disoccupazione il formulario "Attestato/fattura
di corso" dell'organizzatore di corso". Questo avviene anche nel periodo
fra il modulo base e quello di approfondimento quando non vi sarà nessuna
giornata di corso.
Decisione di stage Dopo l'emissione della decisione per il
corso "Collaboratrice sanitaria __________", il consulente URC riceve via mail dall'UMA il
numero di profilo affinché possa emettere la decisione di stage. Il periodo e
il luogo di stage verranno comunicati al consulente URC direttamente dalla __________.
Si
precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico
dell'Assicurazione contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene
svolto lo stage."
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa
H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione
nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle
disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132
V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF
127.
V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.
5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,
pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la direttiva appena esposta,
nella misura in cui stabilisce che il corso di "Collaboratrice sanitaria __________"
deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un
concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla
legge.
Un
concreto miglioramento delle possibilità di collocamento deve essere ammesso
allorché un'assicurata o un assicurato, grazie al corso, aumenta le sue
possibilità di assumere un impiego che le/gli garantisca un numero rilevante di
ore di lavoro settimanali così da ridurre l'onere a carico dell'assicurazione
contro la disoccupazione.
L'esigenza
di reperire in anticipo un impiego che ponga fine alla disoccupazione (cfr.
consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare invece eccessiva.
Questa soluzione si
giustifica tanto più in un settore come quello delle ausiliarie di cura dove
sono spesso i datori di lavoro a richiedere personale che lavori a tempo
parziale (cfr. Doc. XX pag. 2).
Infine l'assicurato, per
rispettare l'obbligo di ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche
occupazioni a tempo parziale (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16
cpv. 2 lett. i LADI).
2.9
L'URC di __________
ha respinto la richiesta dell'assicurata sostenendo innanzitutto, che il suo
collocamento non era considerevolmente intralciato per motivi inerenti al
mercato del lavoro (cfr. consid. 1.2 e 1.4), anche in considerazione del fatto
che, quando ha presentato la richiesta all'URC, la ricorrente stava, lavorando.
Al riguardo
il TCA constata che l'assicurata, nata nel __________, ha ottenuto nel 1977 un
attestato di capacità quale estetista ed ha esercitato quella professione fino
al 1983. In seguito e fino al 1995 non ha avuto nessuna attività lavorativa e
si è dedicata alla famiglia.
Dal 1995
al 1998 RI 1 ha lavorato presso la Casa __________ di __________ quale
ergoterapista.
Successivamente
ha svolto attività quale estetista indipendente (cfr. Doc. XVIII), l'ultima
volta nella stagione 2005 (cfr. Doc. XXII pag. 3), e nell'assistenza a persone
anziane (cfr. Doc. XVIII).
L'assicurata
si è iscritta in disoccupazione dal 1° marzo 2004 ed ha poi aperto un nuovo
termine quadro dal 1° marzo 2006 (all'80% con aumento al 100% dal 1° marzo
2007).
Il
consulente del personale __________, sentito dal presidente del TCA, si è così
espresso circa le occupazioni assegnate all'assicurata durante il periodo di
disoccupazione:
"
(...)
- il 23.11.2006 è stato assegnato un posto come ausiliaria di
vendita/commessa presso il chiosco __________ a __________: l'esito è stato
negativo in quanto il datore di lavoro aveva già trovato un'altra persona. Di
conseguenza all'assicurata non è stata inflitta nessuna sanzione;
- in seguito è stato assegnato un posto presso la famiglia __________
come ausiliaria di cure / badante privata. Il sig. __________ rileva che questa
attività non è mai iniziata. L'assicurata precisa invece di avere iniziato
questa attività per alcuni giorni. Si trattava di una signora che il marito
voleva riportare al domicilio ma purtroppo si è aggravata ed ha dovuto nuovamente
essere ospedalizzata ed è successivamente deceduta.
- vi è stata pure una segnalazione del consulente del personale
signor __________ che ha offerto un impiego alla signora presso il __________ a
__________ come estetista: l'esito è stato negativo. La signora non è stata
sanzionata. (...)"
(Doc. XXII, pag. 4)
Dagli
atti dell'incarto emerge inoltre che a RI 1 è stato assegnato un programma
d'occupazione temporanea (POT) presso la __________, __________ nel periodo dal
1° gennaio al 30 giugno 2007 (cfr. Doc. + C2 - Doc. 1 C4) allo scopo di:
"
(...)
Riattivare l'assicurata dopo un periodo di
assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi
lavorativi, promuovere la flessibilità e la mobilità professionale.
Durante questo periodo verranno in particolar
modo incoraggiati l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la
motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro
(puntualità, precisione, organizzazione, ecc.). (...)" (Doc. 1 C2)
Mentre
frequentava quel programma d'occupazione l'assicurata ha avuto l'occasione di
reperire un lavoro, lasciato libero da un'altra partecipante (cfr. Doc. XXII
pag. 3) a ore, con un grado di occupazione dal 40 al 100%, di durata
temporanea, quale cassiera presso il __________ dal 1° aprile 2007 al 31
ottobre 2007 (cfr. Doc. XXII3).
Questo
rapporto di lavoro si è concluso anticipatamente, di comune accordo, il 30
settembre 2007 (cfr. Doc. XXII2).
Dalla
circostanza che l'assicurata ha lasciato questo impiego non si può ritenere che
il suo collocamento non era considerevolmente intralciato: si tratta infatti di
un'attività che si sarebbe comunque conclusa subito dopo (cfr. D. Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
pag. 338 N° 508) e, che inoltre, come emerso nel corso dell'udienza (cfr. Doc.
XXII pag. 3) nell'ultimo mese le avrebbe permesso di effettuare un numero
ridotto di ore.
Decisiva
è invece, secondo il TCA, la circostanza che, dopo dieci mesi di disoccupazione
nel nuovo termine quadro, la ricorrente non aveva ancora reperito
un'occupazione duratura al punto tale da dovere essere inserita in un programma
d'occupazione temporanea "per riacquisire i normali ritmi
lavorativi".
Il collocamento
dell'assicurata era dunque considerevolmente intralciato per motivi inerenti al
mercato del lavoro (cfr. per un caso analogo, sempre a proposito di un corso
della __________, la STCA 38.2004.86 dell'11 luglio 2005 nel quale questo
Tribunale aveva sottolineato che "l’amministrazione non dimostra in alcun
modo come l’assicurata sarebbe stata concretamente e in un breve tempo
reinserita durevolmente nella sua precedente attività quale cameriera senza AFC
(cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541).").
2.10
Secondo l'amministrazione il
corso in questione non migliorerebbe l'idoneità al collocamento in quanto
l'assicurata non è stata in grado di dimostrare che, grazie al corso ha potuto
reperire un'occupazione a tempo pieno e, di conseguenza, ad uscire dalla
disoccupazione.
Secondo questo Tribunale
tale esigenza appare eccessiva nella misura in cui il miglioramento
dell'idoneità al collocamento richiede solo maggiori concrete possibilità di
reperire un nuovo impiego (cfr. consid. 2.7 e 2.8).
Nel caso concreto,
situandosi al momento determinante in cui è stata inoltrata la domanda (cfr.
consid. 2.4 in fine), secondo questo Tribunale alcuni importanti elementi
permettono di concludere che il corso in questione era atto a migliorare
l'idoneità al collocamento di RI 1.
Innanzitutto la formazione
e l'attività professionale precedente dell'assicurata, che l'hanno portata a
dedicarsi per molti anni alla cura delle persone (cfr. consid. 2.9: estetista,
ergoterapista, aiuto alle persone anziane), fanno ritenere un reinserimento nel
settore sanitario uno sbocco quasi naturale.
Inoltre l'analisi
effettuata presso il programma d'occupazione ha permesso di rilevare che quale
ostacolo per essere attiva nel settore dell'aiuto domiciliare vi era propria la
"mancanza di certificazione delle competenze acquisite nell'ambito del
territorio" (cfr. Doc. 1 C9).
Anche se si tratta di
fatti successivi alla decisione su opposizione questo Tribunale non può
peraltro ignorare che, come emerso anche nel corso dell'udienza (cfr. Doc.
XXII), in considerazione del fatto che era già abituata alla cura delle
persone, l'assicurata è stata autorizzata a frequentare uno stage
d'orientamento presso una Casa per anziani.
Infine, ma non da ultimo, il
TCA constata che quel datore di lavoro ha poi assunto la ricorrente in ragione
del 60% a partire dal 1° gennaio 2008 grazie al certificato del corso __________
di 120 ore da lei ottenuto.
Attualmente l'assicurata
ha peraltro un'altra possibilità di assunzione presso la Casa __________ presso
la quale ha svolto lo stage obbligatorio per ottenere l'attestato.
Si tratta di un lavoro al
60% / 70% quale animatrice nel reparto cure (cfr. Doc. XXII pag. 4).
In conclusione, questo
Tribunale, ritiene dunque che nel caso concreto, la frequentazione del corso __________
è atto a migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurata (cfr. per un
diverso caso nel quale l'assicurata era sempre stata attiva come ausiliaria di
pulizie, venditrice e nel settore della ristorazione, cfr. STCA 38.2004.43 del
19.
gennaio 2005).
La decisione su
opposizione del 19 settembre 2007 deve essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto e la decisione su opposizione 19 settembre 2007 è annullata.
§ Di
conseguenza all'assicurata sono riconosciute le prestazioni per il corso
Collaboratrice sanitaria __________ da lei frequentato.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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