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38.2007.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 dicembre 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

(Per un

commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250,

pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”,

Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des

Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27,

vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V

41).

2.4. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione,

la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

In una

sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag.

38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle

sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI

,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:

"

c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der

auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember

1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte

ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer

neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem

Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage

(Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996

3071).

In einem nicht veröffentlichten Urteil U.

vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit

ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45

Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid

aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von

31 auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist

zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen

dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von

Considerandi

Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer

Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das

Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98,

in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne

Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte

Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der

Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV

vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des

Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war

bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997,

C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser

Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des

Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten

Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere

Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit

(Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist

klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann

Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen

besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das

Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine

Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern

lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter

dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung zumutbarer

Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach den gesamten

Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur als Grenzfall

zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen offen bleiben."

(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c,

pag. 41-42)

Nel caso che era chiamato

a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:

"

d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach

der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall,

wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst

anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der

Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die

bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1.

November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den

ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das

Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er

sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der

Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin

aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar

selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2

lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres

Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C 16/82),

was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher, die

verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage

herabzusetzen."

(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)

In una

sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre

confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva

lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla

malattia di sua madre.

In una

sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra

Massima istanza ha ribadito che:

"

(…) Zwar hat das Eidgenössischen

Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998

(C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren

Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine Einstellung von

weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell unzulässig ist

und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die

Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Dagegen

hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil B.

vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung

(nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 16. September 1998 [C199/98] sowie in RJJ

1998.

S. 213 publiziertes Urteil B. vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher

Dispositivo

das erwähnte Urteil U. nichts geändert hat, entschieden, dass beim

Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer

neuen Stelle dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im

Allgemeinen eine grössere Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer

zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und

Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher

bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 AVIV lediglich die Regel bilden, von

welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzellfall abgewichen werden

kann. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter

nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens

beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Diese Überlegungen

haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren Gründe - auch ihre Gültigkeit,

wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer (nicht amtlich zugewiesenen)

zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer geht. (…)."

(cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa), pag. 50)

In una

sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25

giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita

una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre __________

per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -,

trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.

In un'altra sentenza C

288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha

stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente

un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver

previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in __________,

ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi

genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con

attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto

socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile

esaurimento nervoso.

In una sentenza 38.2004.51

del 25 gennaio 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni di sospensione dal

diritto all'indennità di disoccupazione l'entità della sanzione inflitta ad

un'assicurata che aveva sciolto un contratto di lavoro per raggiunto il

fidanzato in Ticino e che si era comunque previamente procurata un nuovo posto

di lavoro a tempo parziale nel nostro Cantone.

In una sentenza 38.2004.92

del 9 marzo 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni la durata della sospensione

inflitta a un assicurato che aveva sciolto il precedente rapporto di lavoro per

motivi familiari o meglio per trasferirsi in un Cantone dove si parla la sua

lingua madre visto che la moglie non si trovava bene nella __________ e per

permettere la figlia di iniziare la scuola elementare in Ticino.

Nonostante il

principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza

federale appena citata ha dunque stabilito che, trattandosi di un assicurato

che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di

lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza

fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali

delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque

limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr.

RTiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA

dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto

2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO

c/ J., C 278/01).

Ciò vale

peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.

DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi

d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)

2.5. Nella

presente fattispecie è incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria

iniziativa il contratto di lavoro senza essersi preventivamente procurato un

altro impiego.

Egli deve

dunque venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base

degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione

del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione,

non fosse più ragionevolmente esigibile.

Ora, le

motivazioni di carattere familiare invocate dall'assicurato, non sono tali,

secondo la giurisprudenza citata, da rendere inesigibile la prosecuzione almeno

temporanea del rapporto di lavoro.

Di

conseguenza, a ragione la Cassa ha inflitto all'assicurato una sanzione fondata

sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI.

Le

giustificazioni del ricorrente avrebbero dovuto tuttavia spingere

l'amministrazione a infliggergli una sanzione per colpa di media gravità e non

per colpa grave (cfr. la giurisprudenza federale e cantonale riassunti al consid.

2.4).

Di

conseguenza la decisione su opposizione impugnata va riformata nel senso che RI

1 deve essere sospeso per 25 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

Il fatto

che l'assicurato abbia ritrovato dal 1° agosto 2007 un nuovo impiego è

irrilevante. Infatti il TFA, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184

seg., confermando la giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha stabilito

che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa

e non in base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte

se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole,

determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per

caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più

responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un

nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.

Per

completezza va ancora aggiunto che l'Alta Corte, in una sentenza C 48/01 del 21

novembre 2001, ha stabilito che deve essere ridotta l'entità di una sanzione da

infliggere ad un assicurato che non si annuncia immediatamente in

disoccupazione, in quanto non annunciandosi immediatamente alla disoccupazione

assume egli stesso una parte del danno. Ciò che non è il caso dal ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 23 agosto 2007 è riformata nel senso che RI 1 è

sospeso per 25 giorni del diritto all'indennità di disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO

1 verserà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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