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Decisione

38.2007.78

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dall'Alta Corte (cfr. ad esempio: sentenza C 305/01 del 22 ottobre

2002, non pubblicata; sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003; sentenza C 200/03

del 15 dicembre 2003; sentenza C 210/04 del 10 dicembre 2004).

2.4. Per

costante giurisprudenza cantonale il principio secondo cui gli assicurati

devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la

disoccupazione, vale anche per gli assicurati che stanno

terminando un tirocinio.

Al riguardo, in una sentenza 38.2005.94 del 2

febbraio 2006, questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Sulla questione di principio relativa alle

ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo

di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di

tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA

ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità

di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di

tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA

ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di

lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).

Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto

espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione

professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista,

entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere

occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31

dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge

sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto

all’art. 22 cpv. 6 della v.legge."

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

Considerandi

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1;

Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche la nostra Massima

Istanza ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la

sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza C 338/01 del 6 agosto

2002, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insuffi-cienti

ricerche in un periodo di controllo; la sentenza C 275/02 del 2 maggio 2003,

nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni

di sospensione per manca-te ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza C

286/02 del 3 luglio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di

sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di

disdetta; la sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, nella quale l'Alta Corte ha

confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939,

che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque

svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli

aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore;

la sentenza C 63/03 dell'11 luglio 2003, nella quale il TFA ha confermato una

sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro

durante un periodo di controllo; la sentenza C 305/02 del 2 marzo 2004, nella

quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti

ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza C 201/04 del 10 dicembre

2004, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9

giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente

l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di

controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche

di lavoro durante un periodo di controllo.

E’ inoltre utile segnalare la sentenza C 10/05 del 25 aprile

2005, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate

ricerche nel periodo di controllo di un mese).

Nella già

menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale

delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che

commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di

lavoro.

Il TFA ha

poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo

di controllo sono insufficienti.

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

Infine,

l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv.

1.

lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le

ricerche di lavoro.

2.6

Nell'evenienza

concreta l'assicurata si è iscritta per il collocamento dal 1° agosto 2007

(cfr. Doc. 1).

In

precedenza la ricorrente aveva lavorato, mediante un contratto di tirocinio

scaduto il 31 luglio 2007, presso __________ a __________ (cfr Doc. 29, Doc. 10

e Doc. 14.4).

L'assicurata,

che ha conseguito il diploma il 27 giugno 2007 (cfr. Doc. 14), ha effettuato

ricerche di lavoro (ritenute sufficienti dall'amministrazione) durante il mese

di luglio, ma non durante i mesi di maggio e giugno (cfr. Doc. 27, Doc. 8 e

Doc. 10).

In realtà

la ricorrente avrebbe dovuto compiere ricerche di lavoro nei tre mesi

precedenti la conclusione del contratto di tirocinio (cfr. consid. 2.4).

Di

conseguenza, a ragione, l'URC di __________ ha sospeso l'assicurata sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

Le

argomentazioni dell'assicurata che sostiene di essere stata interamente

impegnata con la preparazione degli esami, non ha nessun effetto sul principio

stesso della sanzione, bensì sulla sua entità (cfr. le sentenze del TCA

richiamate al consid. 2.4).

Tutto ben

considerato si giustifica quindi una riduzione della sospensione da 8 a 4

giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto e

la decisione su opposizione del 27 settembre 2007 è modificata nel senso che RI

1 è sospesa per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'Ufficio

regionale di collocamento di __________ verserà alla ricorrente fr. 300.-- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa)

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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