38.2007.78
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21 novembre 2007Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2007.78
Data decisione, Autorità:
21.11.2007, TCA
Titolo:
Mancate ricerche nei mesi precedenti la disoccupazione. L'assicurata doveva già cercare un impiego negli ultimi mesi di tirocinio. Il fatto che essa fosse interamenteimpegnata con la preparazione degli esami giustifica una riduzione della sospensione da 8 a 4 giorni
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.78
DC/sc
Lugano
21 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
settembre 2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 27 settembre 2007 l’Ufficio regionale di
collocamento (URC) di __________ ha confermato la decisione del 10 settembre
2007 (cfr. Doc. 24) con la quale __________ è stata sospesa otto giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di impiego
nei mesi maggio e giugno 2007.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(...)
Per il termine di disdetta di 3 mesi,
l'assicurata ha potuto produrre unicamente le ricerche per il mese di luglio,
mentre che per giugno e maggio non ne ha prodotto.
All'assicurata veniva in seguito inviata una
richiesta di giustificazione per ricerche mancanti (mese di maggio e giugno).
Nella sua giustificazione, datata 23 agosto 2007,
la signorina RI 1 faceva notare che non era informata sull'obbligo di ricercare
lavoro, che non era sicura dell'esito dell'esame, che non era sicura se il suo
datore di lavoro avesse rinnovato il contratto e che per gli studenti l'obbligo
di ricerca di lavoro diventa tale solo al momento della fine della formazione.
Nella sanzione in seguito emanata dal consulente
del personale, egli faceva notare che gli apprendisti, avendo un contratto di
lavoro a tempo determinato, non sono equiparati agli studenti e non soggiacciono
agli stessi obblighi.
Inoltre, il fatto di non conoscere i propri
doveri prima di iscriversi in disoccupazione come pure il fatto che il datore
di lavoro non le avesse ancora proposto un rinnovo del contratto, non possono
essere accettati come scusanti per non aver effettuato ricerche. Anzi, proprio
l'insicurezza di non poter continuare il rapporto di lavoro con il __________
avrebbe dovuto spingere l'assicurata a cercare intensamente un'occupazione.
Nell'opposizione, datata 24 settembre 2007, l'assicurata
mette l'accento sul fatto che i tirocinanti sono studenti e ci rimanda alla sua
lettera di giustificazione del 23 agosto 2007.
Come spiegato dal consulente del personale i
tirocinanti non sono equiparati agli studenti, come altresì menzionato da Daniele
Cattaneo, Giudice del Tribunale d'appello e Presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni nel suo libro Appunti Sociali, "Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza", che
dice:
"... Il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha deciso che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi
mesi di tirocinio ..." " (Doc.
A1)
1.2. Contro
questa decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo
ricorso il TCA nel quale il suo patrocinatore ha rilevato:
"
(...)
In effetti, anche a nostro modo di vedere, ci
sembra eccessiva la decisione di sospensione di 8 giorni. Ricordiamo che
l'assicurata, durante gli ultimi mesi prima della scadenza del contratto di
tirocinio, era notevolmente impegnata nella preparazione dei suoi esami di
tirocinio sia dal lato teorico che quello pratico.
Ricordiamo che, per costante giurisprudenza,
devono essere sanzionati gli assicurati, che una volta terminati i corsi di
perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di
annunciarsi in disoccupazione, senza compiere, nel periodo che và dalla fine
degli studi al momento in cui si presentano al collocamento, nessuna ricerca
d'impiego.
Questo lodevole tribunale ha già avuto modo di
confermare che vi è un obbligo di cercare lavoro tra la fine del
perfezionamento (magari soggiornando all'estero), e l'annuncio in
disoccupazione.
Al contrario il TCA ha stabilito che non possono
essere sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione gli assicurati che
stanno ancora svolgendo gli studi di base (cfr. STCA del 18.4.1986 nella causa
S.M.) o che frequentano dei corsi di perfezionamento.
Visto quanto sopra riteniamo che l'assicurata
ragionevolmente non poteva impegnarsi nella ricerca di un posto di lavoro in
quanto era impegnata per conseguire l'attestato federale di capacità.
La stessa associata, una volta venuta a
conoscenza di aver superato gli esami finali, si è immediatamente messa alla
ricerca di un posto di lavoro.
L'URC per questa ragione non ha provveduto a
sospendere l'assicurata per il mese di luglio 2007 ma la sospensione è stata
applicata solo per le mancate ricerche durante i mesi di maggio e giugno 2007,
mesi nei quali la signora RI 1 era fortemente impegnata per la preparazione
degli esami finali di tirocinio.
Visto quanto sopra si chiede l'annullamento della
decisione su opposizione emanata dall'URC di __________ lo scorso
27.9.2007." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 10 ottobre 2007 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso,
richiamando la giurisprudenza del TCA e rilevando:
"
(...)
Per quanto riguarda l'affermazione: "...
l'assicurata ragionevolmente non poteva impegnarsi nelle ricerche di un posto
di lavoro in quanto era impegnata per conseguire l'attestato federale di
capacità", la troviamo alquanto azzardata, visto che, la
consacrazione di qualche minuto al giorno per una ricerca di lavoro che avrebbe
potuto garantirle un futuro professiona-le, non le avrebbe sicuramente impedito
di prepararsi conveniente-mente agli esami per il conseguimento dell'AFS."
(Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di impiego nei mesi di
maggio e giugno 2007, precedenti il controllo della disoccupazione.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI
(cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in DTF 124 V 228- 230 il
TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le
disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17
ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et
de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22
consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la
partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523;
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art.
30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti
negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung
in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"
(cfr.
STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)
2.3. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
Fatti
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dall'Alta Corte (cfr. ad esempio: sentenza C 305/01 del 22 ottobre
2002, non pubblicata; sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003; sentenza C 200/03
del 15 dicembre 2003; sentenza C 210/04 del 10 dicembre 2004).
2.4. Per
costante giurisprudenza cantonale il principio secondo cui gli assicurati
devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la
disoccupazione, vale anche per gli assicurati che stanno
terminando un tirocinio.
Al riguardo, in una sentenza 38.2005.94 del 2
febbraio 2006, questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Sulla questione di principio relativa alle
ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo
di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di
tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA
ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità
di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di
tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA
ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di
lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).
Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto
espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione
professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista,
entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere
occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31
dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge
sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto
all’art. 22 cpv. 6 della v.legge."
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
Considerandi
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche la nostra Massima
Istanza ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la
sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza C 338/01 del 6 agosto
2002, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insuffi-cienti
ricerche in un periodo di controllo; la sentenza C 275/02 del 2 maggio 2003,
nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni
di sospensione per manca-te ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza C
286/02 del 3 luglio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, nella quale l'Alta Corte ha
confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939,
che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque
svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli
aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore;
la sentenza C 63/03 dell'11 luglio 2003, nella quale il TFA ha confermato una
sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro
durante un periodo di controllo; la sentenza C 305/02 del 2 marzo 2004, nella
quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti
ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza C 201/04 del 10 dicembre
2004, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9
giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente
l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di
controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche
di lavoro durante un periodo di controllo.
E’ inoltre utile segnalare la sentenza C 10/05 del 25 aprile
2005, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate
ricerche nel periodo di controllo di un mese).
Nella già
menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che
commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di
lavoro.
Il TFA ha
poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo
di controllo sono insufficienti.
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv.
1.
lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le
ricerche di lavoro.
2.6
Nell'evenienza
concreta l'assicurata si è iscritta per il collocamento dal 1° agosto 2007
(cfr. Doc. 1).
In
precedenza la ricorrente aveva lavorato, mediante un contratto di tirocinio
scaduto il 31 luglio 2007, presso __________ a __________ (cfr Doc. 29, Doc. 10
e Doc. 14.4).
L'assicurata,
che ha conseguito il diploma il 27 giugno 2007 (cfr. Doc. 14), ha effettuato
ricerche di lavoro (ritenute sufficienti dall'amministrazione) durante il mese
di luglio, ma non durante i mesi di maggio e giugno (cfr. Doc. 27, Doc. 8 e
Doc. 10).
In realtà
la ricorrente avrebbe dovuto compiere ricerche di lavoro nei tre mesi
precedenti la conclusione del contratto di tirocinio (cfr. consid. 2.4).
Di
conseguenza, a ragione, l'URC di __________ ha sospeso l'assicurata sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Le
argomentazioni dell'assicurata che sostiene di essere stata interamente
impegnata con la preparazione degli esami, non ha nessun effetto sul principio
stesso della sanzione, bensì sulla sua entità (cfr. le sentenze del TCA
richiamate al consid. 2.4).
Tutto ben
considerato si giustifica quindi una riduzione della sospensione da 8 a 4
giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto e
la decisione su opposizione del 27 settembre 2007 è modificata nel senso che RI
1 è sospesa per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'Ufficio
regionale di collocamento di __________ verserà alla ricorrente fr. 300.-- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa)
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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