Lexipedia

Decisione

38.2007.79

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 luglio 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio

- era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art.

27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento

può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio

regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista

partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

La nostra

Massima Istanza ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di

collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se

il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la

verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

A

proposito della buona fede l’Alta Corte in una sentenza H 410/99 dell’11 luglio

2000 ha ricordato che:

" (…)

b) La protection de la bonne foi ne suppose pas toujours

l'existence d'un renseignement ou d'une décision erronés. Le droit à la

protection de la bonne foi peut aussi être invoqué avec succès en présence,

simplement, d'assurances ou d'un comportement de l'administration susceptibles

d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 111 Ib

124 consid. 4; Grisel, Traité de droit administratif, p. 390 sv.). Mais, dans

un tel cas, l'assuré ne peut, conformément à l'art. 3 al. 2 CC, se prévaloir de

sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui s'imposent, il a manqué de la

diligence requise par les circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier

une information (RAMA 1999 no KV 97 p. 525 consid. 4b et les

références).”

Infine, riguardo alla

circostanza di avere preso delle disposizioni non reversibili senza

pregiudizio, l'Alta Corte ha stabilito che il solo fatto di avere consumato il

denaro non viene considerato come disposizione ai sensi della giurisprudenza

(cfr. DLA 1999 n. 40 pag. 238; STFA C270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.2.).

2.4. Nella

presente fattispecie il TCA constata che, insieme alla decisione di

assegnazione del corso pratico in impresa (cfr. Doc. A4), la consulente

delegata __________ il 18 dicembre 2006 ha inviato all'assicurato uno scritto

del seguente tenore:

"

Egregio signor RI 1,

la decisione allegata le permette di frequentare

un corso con il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il corso le è assegnato allo scopo di rilevare in

concreto le competenze professionali e motivazionali, inerenti alle attività

svolte nei cantieri dell'edilizia, genio civile e sottosuolo.

Le valutazioni e informazioni raccolte,

permetteranno far risaltare le sue capacità nei confronti di potenziali datori

di lavoro, presentando loro le referenze conseguite durante la pratica di

cantiere.

Note:

Per permetterle di percepire le indennità di

disoccupazione nei periodi di frequenza, la __________ compilerà e inoltrerà

entro la fine del mese, alla sua cassa disoccupazione, "l'Attestato /

Fattura dell'organizzatore del corso".

Il FAUT del mese interessato le sarà recapitato

dall'URC oppure dalla sottoscritta.

Le assenze creano difficoltà amministrative,

perciò la invitiamo a rispettare il programma e gli orari stabiliti dal corso.

Le assenze inevitabili vanno annunciate all'organizzatore del corso (__________,

tel. __________) e alla consulente delegata __________ (tel. __________).

Le assenze per malattia o infortunio sono da

giustificare mediante certificato medico da trasmettere alla __________.

Le assenze ingiustificate produrranno, come

diretta conseguenza, la sospensione dal diritto alle indennità per il tempo

corrispondente all'assenza ed un'eventuale comunicazione al servizio giuridico

della Sezione del lavoro.

La ringraziamo anticipatamente per la sua

collaborazione e, nell'augurarle buon corso, la salutiamo cordialmente."

(cfr. Doc. A3)

Nel corso

dell'udienza del 17 gennaio 2008 è inoltre emerso quanto segue:

"

(...)

Il Presidente del TCA chiede alla teste se ha

verificato nel caso concreto se l'assicurato aveva o no diritto alle indennità

di disoccupazione per tutta la durata del corso.

La teste risponde che si tratta di una prassi da

lei abitualmente utilizzata ma che nel caso concreto può essersi sbagliata nel

guardare o che il sistema ha fornito dei dati errati. (...)" (Doc. XII)

Questo

Tribunale constata che, sulla base delle indicazioni della consulente,

rivelatesi errate, in quanto egli non aveva il diritto di percepire l'indennità

di disoccupazione durante tutto il periodo di frequenza, bensì solo per alcuni

giorni, l'assicurato ha deciso di partecipare al provvedimento inerente al

mercato del lavoro che gli era stato assegnato, senza tuttavia ricevere le

indennità giornaliere e il rimborso spese relative all'intero periodo.

Egli deve

pertanto venire tutelato nella sua buona fede e beneficiare delle prestazioni della

LADI durante il corso.

A nulla

di diverso può portare la circostanza che dal conteggio del 18 dicembre 2006

della Cassa di disoccupazione emergeva che, a quel momento, egli aveva già

riscosso 386 indennità giornaliere (cfr. Doc. 36).

Infatti,

vista l'indicazione estremamente precisa della consulente del personale nella

lettera accompagnatoria e considerato che si trattava di un provvedimento

inerente al mercato del lavoro che gli è stato ufficialmente assegnato,

l'assicurato poteva in buona fede ritenere che frequentando il corso avrebbe

ricevuto le prestazioni indicate sulla decisione di assegnazione e sulla

lettera accompagnatoria.

Il teste __________,

in data 4 giugno 2008, ha del resto sottolineato l'assoluta eccezionalità del

caso ed ha in particolare precisato:

"

(...)

Rispondendo al presidente del TCA, il sig. __________

precisa che la __________ non ha nessun compito decisionale e che anche la

valutazione finale può essere liberamente esaminata o integrata dalla

consulente del personale.

Il sig. RI 1 ha conseguito nel suo Paese una

formazione nel settore ferroviario (posatore di binari). Ci è stato chiesto di

esaminare eventuali possibili sbocchi nella costruzione. L'abbiamo mandato alla

__________ in quanto, trattandosi del cantiere __________, forse qualcuna delle

conoscenze da lui acquisite sarebbe stata sfruttata.

So che all'assicurato è stato assegnato il corso

pratico in impresa dopo che avevamo individuato la ditta, ma questo come già

detto non è di mia competenza.

Lo stage è iniziato regolarmente. Il sig. RI 1

era come sempre puntuale. Ci sono stati alcuni giorni di malattia.

I rapporti di lavoro non erano estremamente

negativi ma nemmeno troppo positivi. Erano sufficienti.

Il rapporto di stage si è concluso

anticipatamente. Ho ricevuto una telefonata dalla sig.ra __________, la quale

mi disse che dovevo interrompere immediatamente il corso pratico in quanto il

sig. RI 1 aveva esaurito il diritto alle indennità.

Al riguardo segnalo che per quel periodo di

stage, l'assicurato non era pagato dalla ditta (non riceveva un salario) ma

mediante indennità di disoccupazione.

Collegata alle indennità di disoccupazione vi è

pure la copertura in materia infortunistica. Ecco perché mi è stato detto di

interrompere subito il corso.

La conversazione si è svolta alle 11.00 del

mattino circa, ed ho subito telefonato in ditta dicendo che alle ore 12.00

doveva essere interrotto il periodo di pratica del sig. RI 1.

Ho lavorato presso la __________ per 2 anni e

mezzo e questo è stato l'unico caso in cui un corso ha dovuto essere interrotto

per questo motivo. E' dunque un caso del tutto eccezionale. (...)"

(Doc. XLI, pag. 4-5)

La buona

fede dell'assicurato è stata peraltro riconosciuta anche dai rappresentanti

della Sezione del Lavoro, alla conclusione dell'udienza del 4 giugno 2008

("L'avv. __________ e il signor __________ (recte__________) dichiarano la

disponibilità della Sezione del lavoro ad esaminare le pretese dell'assicurato,

di cui viene fin d'ora riconosciuta la buona fede, alla luce dell'art. 85h

LADI.").

RI 1, a

causa della non corretta informazione ha preso delle disposizioni a lui

pregiudizievoli.

In

particolare egli ha avuto delle spese che non gli sono state rimborsate ed ha,

Considerandi

di fatto, esercitato un'attività lavorativa senza ricevere nessun compenso.

Su

quest'ultimo aspetto, a prescindere dalla qualifica data al provvedimento

inerente al mercato del lavoro di "corso pratico in impresa" (cfr.

Doc. A4, Doc. A10), l'audizione dei testi avvenuta il 4 giugno 2008 ha infatti permesso

di stabilire che l'aspetto lavorativo era nettamente prevalente rispetto a

quello puramente formativo.

Inoltre

l'assicurato non aveva nessuna garanzia di assunzione al termine del corso.

A questo

riguardo, __________, assistente di cantiere presso la ditta __________ si è

così espresso:

"

(...)

Il presidente del TCA chiede al teste se nel

contesto della sua attività professionale ha occasione di occuparsi di periodi

di formazione per disoccupati. Il teste risponde si e no, in quanto non ha

molto tempo.

Il teste dichiara di conoscere il sig. RI 1

L'ho conosciuto lo scorso anno sul cantiere dell'__________

a __________.

E' venuto in cantiere per lavorare. Mi pare sia

stato inviato da un'agenzia.

Io come assistente di cantiere devo organizzare

tutti i lavori che la ditta __________ deve svolgere.

Si tratta di manufatti, canalizzazioni, tracciati

cavi, movimenti terra.

Ho messo il sig. RI 1 insieme ad altri operai per

svolgere questi lavori.

Il presidente del TCA chiede al teste se il nome

del signor __________ gli dice qualche cosa: il teste risponde di no.

Non ricordo più per quanto tempo è rimasto in

ditta. Dovrei vedere le giornaliere.

Il presidente del TCA chiede al teste di indicare

quale procedura viene adottata quando arriva una nuova persona. Il teste

risponde che sono i responsabili della ditta ad indicargli che arriva una nuova

persona che deve svolgere un determinato compito e poi lui lo assegna agli

operai competenti per il lavoro che deve svolgere.

Rispondendo al presidente del TCA, il teste

precisa di non avere mai fornito nessuna indicazione teorica all'assicurato ma

di averlo semplicemente assegnato a degli operai per svolgere il lavoro.

(...)" (Doc. XLI, pag. 2)

Dal canto

suo __________ ha rilevato:

"

(...)

Rispondendo al presidente del TCA, il teste

precisa di non lavorare più presso la __________ dal 1° maggio 2008.

All'interno della __________ __________ mie

uniche mansioni erano legate al reinserimento dei disoccupati. Precisamente si

trattava del rilevamento delle competenze dei disoccupati del settore costruzione.

Si tratta di un mandato che la Sezione del lavoro

per il tramite dell'Ufficio misure attive ha assegnato alla __________ e che

consiste nell'aiutare gli URC a capire quali sono le competenze dei disoccupati

che cercano lavoro nel settore delle costruzioni. Come struttura esterna

aiutiamo i consulenti del personale che evidentemente non possono avere una

conoscenza dettagliata di tutte le professioni.

Avevo dei contatti diretti con due consulenti del

personale a questo delegati. Una è la signora __________.

La signora __________ raccoglieva i disoccupati

di questo settore provenienti dal Sottoceneri (URC di __________ e __________)

e li selezionava. Successivamente emetteva una decisione di rilevamento delle

competenze. Si tratta di un corso un po' particolare organizzato dalla __________

e strutturato in 3 incontri di mezza giornata circa. Al termine del terzo

incontro formulavamo all'indirizzo della consulente delegata una proposta di

eventuale approfondimento della collocabilità.

La fase successiva consisteva nell'inserimento in

un programma di occupazione (per il Sottoceneri organizzato dalla __________ di

__________): quella è l'occasione per verificare la capacità degli assicurati

di rispettare alcune regole fondamentali come orari di lavoro, seguire

direttive, ecc.

Se la persona veniva ritenuta idonea dai

responsabili del programma occupazionale veniva segnalata e rientravamo in

gioco noi come __________ per la ricerca di un corso pratico in un impresa, che

noi abbreviavamo in "stage".

Lo scopo è quello di verificare concretamente

tramite 20 giorni di lavoro in un'impresa le competenze reali della persona.

Non si tratta di un'istruzione e di una formazione ma della verifica di quello

che la persona già conosce.

Abbiamo presentato questo corso a delle ditte

appartenenti e non appartenenti alla __________ e ne abbiamo individuate

alcune. La __________ è una di queste. (...)" (Doc. XLI, pag. 3)

Sulla

distinzione tra lo stage di formazione, che costituisce un provvedimento di

formazione ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 LADI, e il periodo di pratica

professionale, che costituisce un provvedimento di occupazione ai sensi

dell'art. 64 a cpv. 1 lett. b LADI, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del

gennaio 2008 al numero I6 si è così espressa:

"

A differenza del periodo di pratica

professionale, che mira in primo luogo a offrire agli assicurati qualificati

una prima esperienza professionale o a riavvicinarli alla loro professione o al

mondo del lavoro, lo stage di formazione è essenzialmente volto a completare in

modo mirato le conoscenze professionali degli assicurati nei settori in cui

sono riscontrabili delle lacune. Lo stage di formazione è di conseguenza

paragonabile a un corso che permette di migliorare l'idoneità al collocamento

dell'assicurato.

In casi particolari, i periodi di pratica

professionale possono essere autorizzati anche per persone che aspirano a

ultimare la loro formazione professionale in modo complementare." (Vedi

pure il numero D2).

La stessa

Circolare al numero D2 precisa quanto segue a proposito dell'attestato

rilasciato al termine dello stage:

"

Al termine dello stage, il praticante riceve

dall'azienda un attestato, in cui vengono indicati gli ambiti in cui ha lavorato

(n.d.r.: sottolineatura del redattore) nonché le conoscenze e le capacità

specifiche acquisite durante il periodo in questione."

Analoghi

termini figurano al punto I11 a proposito dell'attestato rilasciato dopo il

periodo di pratica professionale:

"

Al termine del periodo di pratica professionale,

il praticante riceve dall'azienda un attestato in cui vengono indicate le

attività svolte nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante

il periodo in questione."

Inoltre,

sia partecipando ad uno stage di formazione che a un periodo di pratica

professionale l'assicurato ottiene l'indennità giornaliera (cfr. art. 59 b

LADI) e non un salario.

Viste le

caratteristiche del "corso pratico in impresa" svolto dall'assicurato,

secondo il TCA , non vi è ragione di trattare il presente caso in modo diverso

da un programma occupazionale (cfr. Doc. XIV/1) o da un periodo di pratica

professionale, almeno per quel che concerne l'applicazione dell'art. 27 LPGA.

Il TCA

nota peraltro che l'Ufficio del lavoro ha formulato una proposta transattiva

nel senso di attribuzione delle prestazioni soltanto durante le giornate

effettivamente lavorate e non quelle in cui era assente per malattia o con

valide giustificazioni (cfr. Doc. XLII/2).

In

realtà, come risulta dallo scritto del 18 dicembre 2006 della consulente

delegata non devono essere indennizzate soltanto le assenze ingiustificate, ciò

che non è il caso del ricorrente.

Alla luce

di quanto appena esposto, secondo questo Tribunale, spetta dunque alla Cassa

versare all'assicurato le prestazioni richieste sebbene egli abbia già

raggiunto il limite massimo di 400 indennità.

È vero

che alla base di questo obbligo vi è una disattenzione della consulente del

personale dell'URC. Di questa circostanza non deve tuttavia portarne le

conseguenze l'assicurato, che si è rivolto alla Cassa di disoccupazione su

indicazione del Servizio cantonale, il quale gli ha correttamente indicato che

competente a versare le prestazioni è soltanto la Cassa di disoccupazione.

Spetterà

dunque alla Cassa di disoccupazione rivendicare successivamente al Servizio

Cantonale il rimborso di quanto versato al ricorrente.

Al

riguardo la Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML)

della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in vigore dal gennaio 2008, al

punto A25, riprendendo quanto già contenuto nella precedente direttiva,

stabilisce in particolare che:

"

Se invece è evidente che il servizio cantonale o

l'URC avrebbe dovuto sapere, in virtù del suo obbligo di diligenza, che le

condizioni di assunzione delle spese del provvedimento non erano soddisfatte,

le spese del prestatore di servizi o dell'assicurato andranno a carico del

titolare dell'organo che ha emesso la decisione. In tal caso, una decisione

impugnabile mediante ricorso verrà notificata al servizio competente."

In tale

contesto è utile ricordare che in una sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006

l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(...)

La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si

la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures

administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en

l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances

sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM

(voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle

suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit

par ailleurs être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent

ensuite par une décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle

autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la

Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF

1999.

4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet

effet que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui

statue par voie de décision. (...)"

Ora, nel caso concreto la

questione può essere risolta attraverso l'applicazione dell'art. 27 LPGA.

In

conclusione la decisione su opposizione del 12 settembre 2007 deve essere

annullata e all'assicurato deve essere riconosciuto il diritto alle prestazioni

da lui richieste.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto e la decisione su opposizione del 12 settembre 2007 è

annullata.

2. L'assicurato

ha il diritto all'indennità giornaliere e al rimborso delle spese dal 19

gennaio al 7 febbraio 2007.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO

1 rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster