38.2007.79
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28 luglio 2008Italiano25 min
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Numero d'incarto:
38.2007.79
Data decisione, Autorità:
28.07.2008, TCA
Titolo:
Assegnato "corso pratico" da 15.1 al 9.2.Interrotto il 7.02,poiché non più diritto a ID. BF assic.va tutelata. Indic.errate della consulente("corso"finanziato da AD).Preso misure pregiudiz.(spese+assenza di compenso).Aspetto lavorativo,poi,prevalente su quello form.Cassa deve versare prest.richieste
BUONA FEDE
INDENNITÀ
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
RIPETIBILI
art. 9 COST
art. 27 LADI
art. 59b LADI
art. 60 LADI
art. 64 LADI
art. 27 LPGA
art. 78 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.79
DC/sc
Lugano
28 luglio 2008
28 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
settembre 2007 emanata da
parte chiamata in causa :
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
Sezione del Lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 18
dicembre 2006 la consulente delegata per l'edilizia e il genio civile __________
dell'URC di __________ ha assegnato a RI 1 un corso pratico in impresa presso __________
dal 15 gennaio al 9 febbraio 2007 (cfr. Doc. A4).
L'assicurato
ha iniziato regolarmente il corso.
Egli lo
ha interrotto il 7 febbraio 2007 su iniziativa dell'organizzatore (cfr. Doc. XII,
pag. 3) in quanto è emerso che non aveva più diritto all'indennità di
disoccupazione (Doc. A6).
1.2. Il 13
febbraio 2007 l'assicurato per il tramite del suo rappresentante ha chiesto
all'URC di __________ "come intendeva liquidare questo caso" (cfr.
Doc. A6).
Dopo una
prima risposta della consulente delegata (cfr. Doc. A8), il 19 giugno 2007 il
Caposezione della Sezione del lavoro, __________, ha trasmesso alla Cassa di
disoccupazione la richiesta dell'assicurato tendente all'emissione di una
decisione formale (cfr. Doc. A10).
1.3. L'11 luglio
2007 la Cassa CO 1 contro la disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha stabilito
che il 18 gennaio 2007 l'assicurato ha esaurito il diritto alle 400 indennità
giornaliere e che dal 19 gennaio 2007 l'amministrazione non può più attribuire
nessuna indennità di disoccupazione (cfr. Doc. A12).
A seguito
dell'opposizione dell'assicurato (cfr. Doc. 3), il 12 settembre 2007 la Cassa
ha confermato quanto precedentemen-te deciso (cfr. Doc. A1).
1.4. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA nel quale chiede il versamento delle indennità di disoccupazione oltre
alle spese di vitto e di viaggio in quanto, a causa di un errore dell'amministrazione,
gli è stato imposto di seguire un corso sebbene non potesse beneficiare di
queste prestazioni fino al termine dello stesso (cfr. Doc. I).
1.5. Nella sua
risposta del 19 ottobre 2007 la Cassa propone di respingere il ricorso
ribadendo che il 18 giugno 2007 l'assicurato ha esaurito il diritto alle
indennità di disoccupazione e rilevando in particolare:
"
(...)
A titolo informativo e a difesa del proprio
operato la Cassa rileva che con il conteggio del 18.12.2006, notificato lo
stesso giorno della decisione dell'URC, il signor RI 1 è stato informato che
aveva un diritto rimanente di sole 14 indennità. Era quindi perfettamente
informato che nel corso del mese di gennaio 2007 avrebbe esaurito i suoi
diritti. Da ultimo anche la decisione del 18.12.2006 dell'URC aveva una sua
giustificazione dal momento che è stato ancora possibile erogargli le indennità
dal 15.01.2007 al 18.01.2007."
(Doc. III)
1.6. Il 23
ottobre 2007 il rappresentante dell'assicurato ha sottolineato che l'URC, al
momento in cui ha assegnato il corso, aveva tutti gli elementi per sapere che
il 18 giugno 2007 l'assicurato avrebbe esaurito il diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. Doc. V).
1.7. Il 17
gennaio 2008 il presidente del TCA, alla presenza delle parti, ha sentito come
teste la consulente del personale __________.
Subito
dopo è stato effettuato il dibattimento (cfr. Doc. XII).
1.8. Il 21
gennaio 2008 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti a __________, capo
della Sezione del lavoro (cfr. Doc. XIII), il quale ha risposto il 4 febbraio
2008 (cfr. Doc. XIV).
Su questo
accertamento il patrocinatore dell'assicurato ha preso posizione il 15 febbraio
2008 (cfr. Doc. XVI), mentre la Cassa lo ha fatto il 18 febbraio 2008 (cfr.
Doc. XVIII).
1.9. Il 25
febbraio 2008 il Presidente del TCA ha chiamato in causa la Sezione del lavoro,
assegnandole un termine di 10 giorni per consultare gli atti e per formulare
osservazioni scritte (cfr. Doc. XX).
La
Sezione del lavoro ha preso posizione il 12 marzo 2008 (cfr. Doc. XXIII).
Al
riguardo l'assicurato e la Cassa si sono espressi il 17 marzo 2008 (cfr. Doc.
XXV e Doc. XXVI).
1.10. Il 25 marzo
2008 il TCA ha citato a comparire come testimoni per il 4 giugno 2008 __________
della __________ e __________ già attivo presso la __________ (in seguito: __________).
1.11. Il 28 marzo
2008 la __________ ha inviato uno scritto al TCA, con allegata documentazione
(cfr. Doc. XXXII + XXXII/1).
Le parti
si sino espresse il 24 aprile (cfr. Doc. XXXVI) e il 28 aprile 2008 (cfr. Doc.
XXXVII).
L'8
maggio 2008 il Presidente del TCA ha confermato alla __________ la citazione
relativa a __________ (cfr. Doc. XXXVIII).
1.12. Il 4 giugno
2008 ha avuto luogo l'udienza per l'audizione dei testimoni e per il
dibattimento alla quale hanno partecipato l'assicurato e il suo rappresentante,
__________ e __________ della Cassa e __________ e l'avv. __________ della
Sezione del Lavoro (cfr. Doc. XLI).
1.13. Il 18 giugno
2008 l'avv. __________ ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
Con riferimento alla pratica indicata a margine,
ed in particolare al termine fissato al 30 giugno 2008 per verificare la
possibilità di una soluzione extragiudiziale della vertenza, le comunico che
non è stato possibile giungere ad un accordo tra le parti (cfr. corrispondenza
annessa).
Visto quanto precede, non possiamo che
riconfermarci nelle conclusioni precedentemente espresse e proponiamo la
reiezione del ricorso in esame." (Doc. XLII)
in
diritto
2.1. L'art. 27
cpv. 1 LADI prevede che entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv.
2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all'età
dell'assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
Secondo
l'art. 27 cpv. 2 LADI l'assicurato ha diritto:
a.
400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di
contribuzione di 12 mesi in totale;
b.
520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare
un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
c. 520
indennità giornaliere al massimo se:
1. riceve
una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale
rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
2. può
comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.
2.2. Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto ed è peraltro incontestato
che all'assicurato è stato aperto un termine quadro per la riscossione dal 1°
luglio 2005 al 30 giugno 2007 e che egli ha maturato il diritto a 400 indennità
giornaliere avendo comprovato un periodo di contribuzione di 12 mesi.
L'assicurato
il 18 gennaio 2007 ha esaurito il suo diritto alle 400 indennità giornaliere
(cfr. Doc. A5).
Il ricorrente,
invocando il principio della buona fede, chiede che gli vengano attribuite
ulteriori indennità giornaliere (oltre al rimborso delle spese di vitto e di
viaggio) fino al 7 febbraio 2007, momento in cui ha interrotto il corso
assegnatogli dall'URC.
2.3. Il TCA deve,
quindi, esaminare se debba o meno essere tutelata la buona fede
dell’assicurato.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STFA
K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid. 3.1.; STFA
C 270/04 del
4 luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del
28 gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982
pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.
106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Giova,
altresì, rilevare che il principio della buona fede non tutela unicamente nel
caso di indicazioni errate da parte dell’amministrazione, bensì anche quando
non è stata fornita un’informazione che la legge impone di dare in un caso
particolare (cfr. DLA 2003 pag. 127).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione l'art. 27 LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
L'Alta
Corte in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V
472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il
lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno
linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato
Fatti
i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio
- era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art.
27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento
può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio
regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista
partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
La nostra
Massima Istanza ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di
collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se
il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la
verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
A
proposito della buona fede l’Alta Corte in una sentenza H 410/99 dell’11 luglio
2000 ha ricordato che:
" (…)
b) La protection de la bonne foi ne suppose pas toujours
l'existence d'un renseignement ou d'une décision erronés. Le droit à la
protection de la bonne foi peut aussi être invoqué avec succès en présence,
simplement, d'assurances ou d'un comportement de l'administration susceptibles
d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 111 Ib
124 consid. 4; Grisel, Traité de droit administratif, p. 390 sv.). Mais, dans
un tel cas, l'assuré ne peut, conformément à l'art. 3 al. 2 CC, se prévaloir de
sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui s'imposent, il a manqué de la
diligence requise par les circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier
une information (RAMA 1999 no KV 97 p. 525 consid. 4b et les
références).”
Infine, riguardo alla
circostanza di avere preso delle disposizioni non reversibili senza
pregiudizio, l'Alta Corte ha stabilito che il solo fatto di avere consumato il
denaro non viene considerato come disposizione ai sensi della giurisprudenza
(cfr. DLA 1999 n. 40 pag. 238; STFA C270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.2.).
2.4. Nella
presente fattispecie il TCA constata che, insieme alla decisione di
assegnazione del corso pratico in impresa (cfr. Doc. A4), la consulente
delegata __________ il 18 dicembre 2006 ha inviato all'assicurato uno scritto
del seguente tenore:
"
Egregio signor RI 1,
la decisione allegata le permette di frequentare
un corso con il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Il corso le è assegnato allo scopo di rilevare in
concreto le competenze professionali e motivazionali, inerenti alle attività
svolte nei cantieri dell'edilizia, genio civile e sottosuolo.
Le valutazioni e informazioni raccolte,
permetteranno far risaltare le sue capacità nei confronti di potenziali datori
di lavoro, presentando loro le referenze conseguite durante la pratica di
cantiere.
Note:
Per permetterle di percepire le indennità di
disoccupazione nei periodi di frequenza, la __________ compilerà e inoltrerà
entro la fine del mese, alla sua cassa disoccupazione, "l'Attestato /
Fattura dell'organizzatore del corso".
Il FAUT del mese interessato le sarà recapitato
dall'URC oppure dalla sottoscritta.
Le assenze creano difficoltà amministrative,
perciò la invitiamo a rispettare il programma e gli orari stabiliti dal corso.
Le assenze inevitabili vanno annunciate all'organizzatore del corso (__________,
tel. __________) e alla consulente delegata __________ (tel. __________).
Le assenze per malattia o infortunio sono da
giustificare mediante certificato medico da trasmettere alla __________.
Le assenze ingiustificate produrranno, come
diretta conseguenza, la sospensione dal diritto alle indennità per il tempo
corrispondente all'assenza ed un'eventuale comunicazione al servizio giuridico
della Sezione del lavoro.
La ringraziamo anticipatamente per la sua
collaborazione e, nell'augurarle buon corso, la salutiamo cordialmente."
(cfr. Doc. A3)
Nel corso
dell'udienza del 17 gennaio 2008 è inoltre emerso quanto segue:
"
(...)
Il Presidente del TCA chiede alla teste se ha
verificato nel caso concreto se l'assicurato aveva o no diritto alle indennità
di disoccupazione per tutta la durata del corso.
La teste risponde che si tratta di una prassi da
lei abitualmente utilizzata ma che nel caso concreto può essersi sbagliata nel
guardare o che il sistema ha fornito dei dati errati. (...)" (Doc. XII)
Questo
Tribunale constata che, sulla base delle indicazioni della consulente,
rivelatesi errate, in quanto egli non aveva il diritto di percepire l'indennità
di disoccupazione durante tutto il periodo di frequenza, bensì solo per alcuni
giorni, l'assicurato ha deciso di partecipare al provvedimento inerente al
mercato del lavoro che gli era stato assegnato, senza tuttavia ricevere le
indennità giornaliere e il rimborso spese relative all'intero periodo.
Egli deve
pertanto venire tutelato nella sua buona fede e beneficiare delle prestazioni della
LADI durante il corso.
A nulla
di diverso può portare la circostanza che dal conteggio del 18 dicembre 2006
della Cassa di disoccupazione emergeva che, a quel momento, egli aveva già
riscosso 386 indennità giornaliere (cfr. Doc. 36).
Infatti,
vista l'indicazione estremamente precisa della consulente del personale nella
lettera accompagnatoria e considerato che si trattava di un provvedimento
inerente al mercato del lavoro che gli è stato ufficialmente assegnato,
l'assicurato poteva in buona fede ritenere che frequentando il corso avrebbe
ricevuto le prestazioni indicate sulla decisione di assegnazione e sulla
lettera accompagnatoria.
Il teste __________,
in data 4 giugno 2008, ha del resto sottolineato l'assoluta eccezionalità del
caso ed ha in particolare precisato:
"
(...)
Rispondendo al presidente del TCA, il sig. __________
precisa che la __________ non ha nessun compito decisionale e che anche la
valutazione finale può essere liberamente esaminata o integrata dalla
consulente del personale.
Il sig. RI 1 ha conseguito nel suo Paese una
formazione nel settore ferroviario (posatore di binari). Ci è stato chiesto di
esaminare eventuali possibili sbocchi nella costruzione. L'abbiamo mandato alla
__________ in quanto, trattandosi del cantiere __________, forse qualcuna delle
conoscenze da lui acquisite sarebbe stata sfruttata.
So che all'assicurato è stato assegnato il corso
pratico in impresa dopo che avevamo individuato la ditta, ma questo come già
detto non è di mia competenza.
Lo stage è iniziato regolarmente. Il sig. RI 1
era come sempre puntuale. Ci sono stati alcuni giorni di malattia.
I rapporti di lavoro non erano estremamente
negativi ma nemmeno troppo positivi. Erano sufficienti.
Il rapporto di stage si è concluso
anticipatamente. Ho ricevuto una telefonata dalla sig.ra __________, la quale
mi disse che dovevo interrompere immediatamente il corso pratico in quanto il
sig. RI 1 aveva esaurito il diritto alle indennità.
Al riguardo segnalo che per quel periodo di
stage, l'assicurato non era pagato dalla ditta (non riceveva un salario) ma
mediante indennità di disoccupazione.
Collegata alle indennità di disoccupazione vi è
pure la copertura in materia infortunistica. Ecco perché mi è stato detto di
interrompere subito il corso.
La conversazione si è svolta alle 11.00 del
mattino circa, ed ho subito telefonato in ditta dicendo che alle ore 12.00
doveva essere interrotto il periodo di pratica del sig. RI 1.
Ho lavorato presso la __________ per 2 anni e
mezzo e questo è stato l'unico caso in cui un corso ha dovuto essere interrotto
per questo motivo. E' dunque un caso del tutto eccezionale. (...)"
(Doc. XLI, pag. 4-5)
La buona
fede dell'assicurato è stata peraltro riconosciuta anche dai rappresentanti
della Sezione del Lavoro, alla conclusione dell'udienza del 4 giugno 2008
("L'avv. __________ e il signor __________ (recte__________) dichiarano la
disponibilità della Sezione del lavoro ad esaminare le pretese dell'assicurato,
di cui viene fin d'ora riconosciuta la buona fede, alla luce dell'art. 85h
LADI.").
RI 1, a
causa della non corretta informazione ha preso delle disposizioni a lui
pregiudizievoli.
In
particolare egli ha avuto delle spese che non gli sono state rimborsate ed ha,
Considerandi
di fatto, esercitato un'attività lavorativa senza ricevere nessun compenso.
Su
quest'ultimo aspetto, a prescindere dalla qualifica data al provvedimento
inerente al mercato del lavoro di "corso pratico in impresa" (cfr.
Doc. A4, Doc. A10), l'audizione dei testi avvenuta il 4 giugno 2008 ha infatti permesso
di stabilire che l'aspetto lavorativo era nettamente prevalente rispetto a
quello puramente formativo.
Inoltre
l'assicurato non aveva nessuna garanzia di assunzione al termine del corso.
A questo
riguardo, __________, assistente di cantiere presso la ditta __________ si è
così espresso:
"
(...)
Il presidente del TCA chiede al teste se nel
contesto della sua attività professionale ha occasione di occuparsi di periodi
di formazione per disoccupati. Il teste risponde si e no, in quanto non ha
molto tempo.
Il teste dichiara di conoscere il sig. RI 1
L'ho conosciuto lo scorso anno sul cantiere dell'__________
a __________.
E' venuto in cantiere per lavorare. Mi pare sia
stato inviato da un'agenzia.
Io come assistente di cantiere devo organizzare
tutti i lavori che la ditta __________ deve svolgere.
Si tratta di manufatti, canalizzazioni, tracciati
cavi, movimenti terra.
Ho messo il sig. RI 1 insieme ad altri operai per
svolgere questi lavori.
Il presidente del TCA chiede al teste se il nome
del signor __________ gli dice qualche cosa: il teste risponde di no.
Non ricordo più per quanto tempo è rimasto in
ditta. Dovrei vedere le giornaliere.
Il presidente del TCA chiede al teste di indicare
quale procedura viene adottata quando arriva una nuova persona. Il teste
risponde che sono i responsabili della ditta ad indicargli che arriva una nuova
persona che deve svolgere un determinato compito e poi lui lo assegna agli
operai competenti per il lavoro che deve svolgere.
Rispondendo al presidente del TCA, il teste
precisa di non avere mai fornito nessuna indicazione teorica all'assicurato ma
di averlo semplicemente assegnato a degli operai per svolgere il lavoro.
(...)" (Doc. XLI, pag. 2)
Dal canto
suo __________ ha rilevato:
"
(...)
Rispondendo al presidente del TCA, il teste
precisa di non lavorare più presso la __________ dal 1° maggio 2008.
All'interno della __________ __________ mie
uniche mansioni erano legate al reinserimento dei disoccupati. Precisamente si
trattava del rilevamento delle competenze dei disoccupati del settore costruzione.
Si tratta di un mandato che la Sezione del lavoro
per il tramite dell'Ufficio misure attive ha assegnato alla __________ e che
consiste nell'aiutare gli URC a capire quali sono le competenze dei disoccupati
che cercano lavoro nel settore delle costruzioni. Come struttura esterna
aiutiamo i consulenti del personale che evidentemente non possono avere una
conoscenza dettagliata di tutte le professioni.
Avevo dei contatti diretti con due consulenti del
personale a questo delegati. Una è la signora __________.
La signora __________ raccoglieva i disoccupati
di questo settore provenienti dal Sottoceneri (URC di __________ e __________)
e li selezionava. Successivamente emetteva una decisione di rilevamento delle
competenze. Si tratta di un corso un po' particolare organizzato dalla __________
e strutturato in 3 incontri di mezza giornata circa. Al termine del terzo
incontro formulavamo all'indirizzo della consulente delegata una proposta di
eventuale approfondimento della collocabilità.
La fase successiva consisteva nell'inserimento in
un programma di occupazione (per il Sottoceneri organizzato dalla __________ di
__________): quella è l'occasione per verificare la capacità degli assicurati
di rispettare alcune regole fondamentali come orari di lavoro, seguire
direttive, ecc.
Se la persona veniva ritenuta idonea dai
responsabili del programma occupazionale veniva segnalata e rientravamo in
gioco noi come __________ per la ricerca di un corso pratico in un impresa, che
noi abbreviavamo in "stage".
Lo scopo è quello di verificare concretamente
tramite 20 giorni di lavoro in un'impresa le competenze reali della persona.
Non si tratta di un'istruzione e di una formazione ma della verifica di quello
che la persona già conosce.
Abbiamo presentato questo corso a delle ditte
appartenenti e non appartenenti alla __________ e ne abbiamo individuate
alcune. La __________ è una di queste. (...)" (Doc. XLI, pag. 3)
Sulla
distinzione tra lo stage di formazione, che costituisce un provvedimento di
formazione ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 LADI, e il periodo di pratica
professionale, che costituisce un provvedimento di occupazione ai sensi
dell'art. 64 a cpv. 1 lett. b LADI, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del
gennaio 2008 al numero I6 si è così espressa:
"
A differenza del periodo di pratica
professionale, che mira in primo luogo a offrire agli assicurati qualificati
una prima esperienza professionale o a riavvicinarli alla loro professione o al
mondo del lavoro, lo stage di formazione è essenzialmente volto a completare in
modo mirato le conoscenze professionali degli assicurati nei settori in cui
sono riscontrabili delle lacune. Lo stage di formazione è di conseguenza
paragonabile a un corso che permette di migliorare l'idoneità al collocamento
dell'assicurato.
In casi particolari, i periodi di pratica
professionale possono essere autorizzati anche per persone che aspirano a
ultimare la loro formazione professionale in modo complementare." (Vedi
pure il numero D2).
La stessa
Circolare al numero D2 precisa quanto segue a proposito dell'attestato
rilasciato al termine dello stage:
"
Al termine dello stage, il praticante riceve
dall'azienda un attestato, in cui vengono indicati gli ambiti in cui ha lavorato
(n.d.r.: sottolineatura del redattore) nonché le conoscenze e le capacità
specifiche acquisite durante il periodo in questione."
Analoghi
termini figurano al punto I11 a proposito dell'attestato rilasciato dopo il
periodo di pratica professionale:
"
Al termine del periodo di pratica professionale,
il praticante riceve dall'azienda un attestato in cui vengono indicate le
attività svolte nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante
il periodo in questione."
Inoltre,
sia partecipando ad uno stage di formazione che a un periodo di pratica
professionale l'assicurato ottiene l'indennità giornaliera (cfr. art. 59 b
LADI) e non un salario.
Viste le
caratteristiche del "corso pratico in impresa" svolto dall'assicurato,
secondo il TCA , non vi è ragione di trattare il presente caso in modo diverso
da un programma occupazionale (cfr. Doc. XIV/1) o da un periodo di pratica
professionale, almeno per quel che concerne l'applicazione dell'art. 27 LPGA.
Il TCA
nota peraltro che l'Ufficio del lavoro ha formulato una proposta transattiva
nel senso di attribuzione delle prestazioni soltanto durante le giornate
effettivamente lavorate e non quelle in cui era assente per malattia o con
valide giustificazioni (cfr. Doc. XLII/2).
In
realtà, come risulta dallo scritto del 18 dicembre 2006 della consulente
delegata non devono essere indennizzate soltanto le assenze ingiustificate, ciò
che non è il caso del ricorrente.
Alla luce
di quanto appena esposto, secondo questo Tribunale, spetta dunque alla Cassa
versare all'assicurato le prestazioni richieste sebbene egli abbia già
raggiunto il limite massimo di 400 indennità.
È vero
che alla base di questo obbligo vi è una disattenzione della consulente del
personale dell'URC. Di questa circostanza non deve tuttavia portarne le
conseguenze l'assicurato, che si è rivolto alla Cassa di disoccupazione su
indicazione del Servizio cantonale, il quale gli ha correttamente indicato che
competente a versare le prestazioni è soltanto la Cassa di disoccupazione.
Spetterà
dunque alla Cassa di disoccupazione rivendicare successivamente al Servizio
Cantonale il rimborso di quanto versato al ricorrente.
Al
riguardo la Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML)
della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in vigore dal gennaio 2008, al
punto A25, riprendendo quanto già contenuto nella precedente direttiva,
stabilisce in particolare che:
"
Se invece è evidente che il servizio cantonale o
l'URC avrebbe dovuto sapere, in virtù del suo obbligo di diligenza, che le
condizioni di assunzione delle spese del provvedimento non erano soddisfatte,
le spese del prestatore di servizi o dell'assicurato andranno a carico del
titolare dell'organo che ha emesso la decisione. In tal caso, una decisione
impugnabile mediante ricorso verrà notificata al servizio competente."
In tale
contesto è utile ricordare che in una sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006
l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(...)
La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si
la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures
administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en
l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances
sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM
(voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle
suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit
par ailleurs être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent
ensuite par une décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle
autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la
Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF
1999.
4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet
effet que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui
statue par voie de décision. (...)"
Ora, nel caso concreto la
questione può essere risolta attraverso l'applicazione dell'art. 27 LPGA.
In
conclusione la decisione su opposizione del 12 settembre 2007 deve essere
annullata e all'assicurato deve essere riconosciuto il diritto alle prestazioni
da lui richieste.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto e la decisione su opposizione del 12 settembre 2007 è
annullata.
2. L'assicurato
ha il diritto all'indennità giornaliere e al rimborso delle spese dal 19
gennaio al 7 febbraio 2007.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO
1 rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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