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Decisione

38.2007.8

Sospensione di 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per abbandono di POT subito dopo averlo iniziato.

31 luglio 2007Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i ritmi lavorativi le veniva consegnata, in data

22.09.06,

l'offerta n° __________ inerente al ventilato PO (non erano

disponibili altri

PO).

2. L'assicurata è

stata vista la prima volta dalla sottoscritta in data 08.06.07 (recte: 06),

durante tale incontro le è stata consegnata *brevi manu* la decisione n° __________

riguardante il ricorso TRIS e ciò onde consentirle un approccio migliore nella

ricerca di un'occupazione. Pure le è stato consegnato il cerchiamo n° __________

che, malauguratamente, non ha avuto esito positivo. Si sottolinea che la

signora RI 1 ha rifiutato qualsivoglia ulteriore corso. (cfr. verb.

dell'8.6.06)" (cfr. Doc. IX)

Questi documenti sono

stati trasmessi all'assicurata con un termine di 10 giorni per formulare

osservazioni scritte. L'assicurata è tuttavia rimasta silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. L'art. 17

cpv. 3 LADI stabilisce che l'assicurato è obbligato, su istruzione dell'ufficio

del lavoro competente, ha partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento.

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

l’esecuzione o lo scopo".

La terza

revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha

sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta

infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,

anche se leggermente modificato (cfr. Messaggio concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,

in FF 2001 pag. 1972).

In

particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. DTF 131 V 268).

La

giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,

sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile

(cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.K; STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).

L'art. 59

LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione

fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono

adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste

misure.

L'art.

64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il

tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in

particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo

16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo

16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per

analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1

lettera c."

Per quel

che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo

all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in

vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005 nella causa

D.; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005 nella causa B.; STFA C 279/03 del 30

settembre 2005 nella causa B.).

L'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza

è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme

all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni

religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del

TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato (cfr.

STFA C 317/02 dell'8 ottobre 2004; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005).

2.3. Secondo la

giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma

occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LADI, o interrompe una

tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell'art.

30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02;

DTF 125 V 361).

La

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA

del 9 febbraio 2006 nella causa T., C 301/05; STFA del 13 dicembre 2005 nella

causa S., C 272/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA

1982 pag. 43).

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste

questioni, vedi in particolare:

G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e

H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 71 segg..

2.4. In una

sentenza 38.2005.91 del 16 marzo 2006 a proposito di un assicurato che ha

rifiutato un programma occupazionale presso l'__________ a __________, questa

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(...)

Chiamato ora a pronunciarsi sul ricorso

dell'assicurato il TCA ribadisce innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 3

LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D.

Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag. 86-87). Colui che non partecipa o

che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi,

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF

125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.4. e 2.5).

Inoltre, riguardo all'eventuale desiderio di un

assicurato di seguire altri tipi di corsi o di programmi occupazionali, va pure

ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta

quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli

assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle

capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI;

art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B.,

38.2000.74 e STFA non pubblicata del 13 maggio 1993, nella causa B., C 121/92).

Nella presente fattispecie il consulente del

personale ha esposto in modo convincente le ragioni per cui si rendeva

necessario per l'assicurato una misura che gli facilitasse il reinserimento nel

processo lavorativo.

L'assicurato non fa peraltro valere valide

ragioni per cui il programma in questione non era conforme alla sua situazione

personale. In particolare la sua scelta di iniziare una nuova formazione

professionale dopo alcuni mesi non la esonerava dall'adempiere i suoi obblighi

nel periodo per il quale pretendeva le indennità di disoccupazione. In caso

contrario egli avrebbe peraltro potuto essere considerato inidoneo al collocamento

(cfr. sul tema: STFA del 14 febbraio 2006 nella causa B., C 117/05).

È vero che il programma di occupazione in qualità

di riparatore di biciclette doveva avere luogo in un settore del tutto diverso

rispetto a quello per il quale l'assicurato è formato.

Al riguardo va tuttavia sottolineato il

legislatore ha voluto esplicitamente (ed ancora riconfermato in occasione della

terza revisione della LADI) che, nel contesto dei programmi di occupazione, non

si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI ma soltanto

di alcuni (in particolare quello dell'art. 16 cpv. 1 lett. c LADI).

Certo, le perplessità sollevate dalla dottrina

(cfr. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zurigo 1998, pag.

88) riguardo alla conformità dell'art. 72a cpv. 2 LADI con la cifra 2 della

Conv.OIL n° 168 ("nel valutare l'adeguatezza di un impiego si deve tener

conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata,

dell'età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore,

dell'esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del

mercato del lavoro, delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione

personale e familiare dell'interessato e del fatto che l'impiego è disponibile

per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto

professionale in corso" (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 22; DLA 1999 pag. 46)),

norma direttamente applicabile (cfr. DTF 124 V 236-237; Chopard, op.cit., pag.

74), sono condivise dal TCA (cfr. STCA del 26 gennaio 2004 nella causa A.,

38.2003.44; STCA del 22 agosto 2001 nella causa L., 38.2001.13; STCA del 31

luglio 2001 nella causa B., 38.2001.10; STCA del 23 febbraio 2001 nella causa

U., 38.2000.111 e STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74).

Questo Tribunale è comunque chiamato ad applicare

le leggi federali (cfr. art. 191 Cost. fed.; STFA del 10 luglio 2003 nella

causa C., H 29/02: "trattandosi di norma contenuta in una legge federale,

nè il Tribunale federale delle assicurazioni nè le altre autorità

amministrative e giudiziarie possono esaminare la costituzionalità (art. 191

Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera

conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso

chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b)").

Va comunque sottolineato che, nel caso concreto,

quell'occupazione temporanea è stata assegnata all'assicurato in quanto egli

non voleva rinunciare al corso di tedesco per frequentare il programma di

occupazione prospettato dall'amministrazione (all'interno dell'amministrazione,

e precisamente presso un ufficio circondariale di tassazione) ciò che sarebbe

stato più opportuno in considerazione della formazione dell'assicurato e della

sua precedente attività professionale di 4 anni presso l'Ufficio stima (cfr.

Doc. 22).

In conclusione l'attività proposta, peraltro di

carattere sussidiario rispetto all'esercizio, anche solo a tempo parziale, di

un lavoro retribuito (cfr. DTF 125 V 362 ) e che era oltretutto di durata

limitata, non aveva niente di degradante (cfr. le sentenze citate al consid.

2.7. e DTF 125 V 367; STCA del 5 luglio 1999 nella causa G., per un programma

Considerandi

quale orticoltore, 38.98.410; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., per un

programma denominato "Castello Visconteo", 38.2000.74; STCA del 23

febbraio 2001, nella causa U., per un programma relativo al riutilizzo di

apparecchi elettrici ed elettronici, 38.2000.111; STCA del 5 luglio 2001 nella

causa S., per un programma denominato "Magistri ticinesi",

38.2000

; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., per un programma

organizzato da SOS Soccorso Operaio Svizzero; STCA del 26 gennaio 2004 nella

causa A. 38.2003.44 per due programmi d'occupazione presso il Mercatino __________

di __________ e l'__________) e avrebbe permesso all'assicurato di rientrare in

un ambiente lavorativo.

Il TFA ha del resto ritenuto adeguata per un

carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato

"Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione:

" 4.1 Der

Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im

Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar

gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von

Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten

auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli»

erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der

Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben

Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt

der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm

als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.

Ebenso wenig genügt

für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er

offensichtlich in der

Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken

vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen

im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der

Leitung des Beschäftigungsprogrammes."

(cfr.

STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03)

Il programma di occupazione assegnato all'assicurato rispettava il

requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.5.,

2.6

, 2.7.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46). Di conseguenza egli era

tenuto ad accettarlo senza indugio.

A ragione, dunque, il ricorrente è stata

sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere rifiutato un

programma occupazionale presso il __________.

Anche l'entità della sanzione (25 giorni di sospensione dal

diritto all'indennità di disoccupazione) risulta conforme alla legge e alla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.) per cui la decisione su opposizione

impugnata deve essere confermata."

B. Rubin ("Assurance-chômage", Ed. Schulthess

Juristiche Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda inoltre

che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de

l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de

déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les

critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.

l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2,

let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession

n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est assigné.

Pour un programmeur de formation employé à

l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la

protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa

liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses

recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.

S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.

l'art. 64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f,

g et h LACI)"

2.5

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato

un lavoro idoneo.

2.6

Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una

sentenza C 252/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso

dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del

Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione

inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma

occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto

l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e

della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo

limitato di sei mesi.

L'Alta

Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,

ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della

durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché

essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi

occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il

pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

Al

riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

3.2

Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata

delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza

citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il

cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente

l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni

forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,

no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.

Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),

consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria

cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti

di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.

3.3

Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione

della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta

adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure

dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri

familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la

propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la

considerazione che

D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e

sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando

di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe

anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa

(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il

fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi

avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle

esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito

ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività

proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità

(cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00,

consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4

Considerato l'insieme delle circostanze come pure

l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché

minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe

impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è

preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e

per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000

all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed

eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di

stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la

violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S.

mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il

comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo

passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo

si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata."

(cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C

262/01)

2.7

Nell'evenienza

concreta all'assicurata è stato assegnato un programma d'occupazione temporaneo

(POT) denominato __________ dove avrebbe dovuto effettuare le seguenti attività

"addetta sartoria, lavanderia, assemblaggio" (cfr. Doc. 7/6 - 7/7).

Questo

provvedimento relativo al mercato del lavoro, previsto inizialmente con un

grado di occupazione dell'80 % è poi stato ridotto al 30 %, dopo che

l'assicurata ha reperito un lavoro al 50% (orario di lavoro: dalle 1330 – alle 1800; cfr. Doc. 7/8).

Secondo

il TCA questa impostazione è corretta alla luce del principio secondo cui

l'esercizio di un'attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto alla

partecipazione ad una misura finanziata dall'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 "l'occupazione

temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI,

carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione

solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente

essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr.

Nussbaumer in op. cit,, cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21

giugno 1999 in re G., C 279/98)" e Th. Nussbaumer,

"Arbeitslosenversicherung" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715).

In tale

contesto va sottolineato che, come ha correttamente indicato l'amministrazione

(cfr. consid. 1.7), l'assicurato è tenuto a frequentare un provvedimento relativo

al mercato del lavoro quando gli orari dello stesso sono, come nel caso

presente, compatibili con l'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. in questo

senso la sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 riprodotta al consid. 2.6

relativa ad un'assicurata che lavorava al 50% e che avrebbe dovuto frequentare

un programma d'occupazione nel rimanente 50%).

E' vero

che nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 362 l'Alta Corte ha deciso che non vi

era più la possibilità di assegnare un programma d'occupazione ad un assicurato

che lavorava solo a tempo parziale (cfr. DTF 125 V 363: "Seit März 1997

erzielt G. bei der Firma C. AG teilzeitlich eine Zwischenverdienst" e

125.

V 367: "Bei dieser Rechst – und Sachlage blieb im vorliegenden Fall

seit März 1997 kein Raum, dem Beschäftigung zuzuweisen"), è altrettanto

vero però che in quel caso l'assicurato aveva degli orari di lavoro irregolare,

talvolta doveva prestare la sua attività al mattino, talvolta al pomeriggio

(cfr. la sentenza del 2 febbraio 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Canton

Nidwaldo, pag. 4: Im Rahmen seiner Teilzeitstelle bei der X.________

arbeitet der Beschwerdeführer von Montag bis Freitag jeweils stundeweisen am

Morgen und am Nachmittag, so dass aufgurnd dieser Arbeitszeiten unter dem

Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15

Arbeitslosenversicherungsgesetz im übrigen davon ausgegangen werden muss, dass

eine ergänzende und seine restliche Arbeitszeit arbeitsmaktlich somit nicht

verwertbar ist.")

L'assicurata

era dunque tenuta per principio ad accettare il programma di occupazione al

30%, sebbene avesse reperito (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.20, cfr.

Doc. 7/6) un'occupazione al 50% al pomeriggio.

Infatti se

un assicurato rivendica delle prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione per coprire una perdita di lavoro per la quale non esercita

un'attività lucrativa è tenuta per principio anche a seguire i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro che gli vengono assegnati.

La

ricorrente non fa peraltro valere dei motivi atti a rendere il programma

d'occupazione non conforme all'età, alla situazione personale o al suo stato di

salute (cfr. art. 64 c cpv. 2 LADI; 16 cpv. 2 lett. c LADI e consid. 2.2).

La

consulente del personale __________ dell'URC di __________ ha così illustrato

gli scopi del programma di occupazione:

"

Riattivare l'assicurata dopo un periodo di

assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi

lavorativi, promuovere la flessibilità e la modalità professionale.

Durante questo periodo verranno in particolar

modo incoraggianti l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la

motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro

(puntualità, precisione, organizzazione, ecc.). (...)" Doc. 7/6)

Secondo

questo Tribunale, ritenuto il lungo periodo di disoccupazione e la durata

limitata del provvedimento inerente al mercato del lavoro e considerato che

l'impiego è stato reperito dopo l'assegnazione del programma di occupazione (infatti

l'assicurata si è annunciata in disoccupazione il 20 luglio 2005, il 22

settembre 2006 le è stato assegnato il programma d'occupazione all'80% a

partire dal 2 ottobre 2006 e il 28 settembre la ricorrente ha trovato un

impiego a metà tempo a partire dal 29 settembre 2006), la circostanza che

l'assicurata ritenga inutile il programma di occupazione vista la sua

formazione professionale non è atta a giustificare l'abbandono del provvedimento.

Per il

resto valgono per il caso presente le considerazioni fatte dal TCA nella sentenza

riprodotta al consid. 2.4.

Irrilevanti sono infine le

considerazioni dell'assicurata riguardo agli altri partecipanti al corso (cfr.

STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).

Di

conseguenza trovandoci in presenza dell'abbandono di un provvedimento inerente

al mercato del lavoro il TCA non può che confermare la sanzione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

La durata

della sospensione (16 giorni di penalità) si rivela proporzionata alla gravità

della colpa (cfr. consid. 2.6 e SECO "Circulaire relative à l'indemnité

de chômage", janvier 2007, D 723.C) per cui la decisione

su opposizione deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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