38.2007.8
Sospensione di 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per abbandono di POT subito dopo averlo iniziato.
31 luglio 2007Italiano30 min
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Numero d'incarto:
38.2007.8
Data decisione, Autorità:
31.07.2007, TCA
Titolo:
Sospensione di 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per abbandono di POT subito dopo averlo iniziato.
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 cpv. 2 let. c LADI
art. 17 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 59 LADI
art. 64a LADI
art. 72 cpv. 1 LADI
art. 45 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.8
DC/gm
Lugano
31 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 gennaio
2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, di
professione impiegata di commercio, si è annunciata in disoccupazione dal 20
luglio 2005, cercando un occupazione all'80 % come impiegata di commercio,
impiegata d'ufficio, venditrice.
1.2. Il 22
settembre 2006 l'URC di __________ ha assegnato all'assicurata un programma
d'occupazione temporanea (POT), con un grado di occupazione dell'80 % presso l'__________,
__________ (cfr. Doc. 7/12).
Il
programma d'occupazione era previsto dal 2 ottobre 2006 al 1° aprile 2007.
L'assicurata
dopo avere in un primo tempo annunciato che avrebbe frequentato il
provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. Doc. 7/10), il 28 settembre
2006 ha comunicato all'URC di __________ che il giorno successivo avrebbe
iniziato a lavorare al 50% e che manteneva la richiesta di indennizzo, da parte
dell'assicurazione contro la disoccupazione, per il tempo residuo (cfr. Doc.
7/9; Doc. 7.4).
Con decisione
del 6 ottobre 2006 l'URC di __________ ha assegnato all'assicurata un POT
presso il medesimo organizzatore riducendo il grado di occupazione al 30% (cfr.
Doc. 7/6).
L'assicurata
ha iniziato ma ha subito interrotto il programma di occupazione.
1.3. Con
decisione del 3 novembre 2006, la Sezione del lavoro ha inflitto all'assicurata
21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. Doc. 4).
La durata
della sanzione è stata ridotta a 16 giorni nella decisione su opposizione del 3
gennaio 2007 in quanto l'assicurata non ha rifiutato un programma d'occupazione
ma l'ha abbandonato dopo averlo iniziato.
1.4. Contro questa
decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
in particolare rilevato:
"
(...)
7) Pochi
giorni prima dell'inizio, lo studio dell'Ing. __________ di __________, dove mi
ero rivolta per una richiesta di assunzione, mi confermava l'inizio
dell'attività lavorativa al 50% dal 1. ottobre 2006. Considerato ciò, comunicai
alla mia consulente questa importante assunzione che mi permetteva, oltre a
ricevere un salario, di ritornare nel mondo del lavoro dopo tanta attesa.
8)
Pensavo che tale attività avrebbe sostituito la proposta dell'Ufficio
Regionale di Collocamento circa il Programma Occupazionale offertomi in quanto
l'unico scopo di questa formazione era il reinserimento nel mondo del lavoro
che già lo attuavo con l'attività lavorativa che avevo reperito.
9)
Mi venne invece, con mio stupore, solo posticipato di una settimana la data
di inizio del Programma Occupazione con una percentuale di lavoro al 30%.
10) Mio
malgrado, accettai questa offerta perché venni convinta che questa formazione
mi avrebbe aiutato per il mio mondo lavorativo.
11) Nel
frattempo iniziai a lavorare presso lo studio dell'ing. __________ svolgendo
un'attività lavorativa in qualità di impiegata d'ufficio/segretaria al 50 %
durante tutti i pomeriggi della settimana.
12) Il
lunedì 9 ottobre, mi presentati presso l'__________ per iniziare alle ore 8.00
l'attività formativa. Mi trovai a lavorare tutta la mattinata (fino alle
10.30) assemblando pezzi di lego (lavoro esclusivamente manuale) e sinceramente
mi domandai quale aiuto poteva darmi questo lavoro per reperire una nuova
occupazione nel settore commerciale. Chiesi allora un incontro con il
responsabile che mi evidenziò che oltre a ciò dovevo fare le pulizie dei locali
secondo una tabella ben precisa.
13) Decisi
allora di contattare la mia consulente URC evidenziandole che le 2 mansioni che
dovevo svolgere non mi avrebbero assolutamente aiutato nel reperire una nuova
occupazione nel settore commerciale.
Inoltre anche lo
scopo di un reinserimento professionale veniva meno in quanto lavoravo già da
una settimana presso uno studio d'ingegneria e quindi stavo già colmando questa
eventuale lacuna.
14) Penso
quindi che sia evidente il fatto che non ho proseguito il Programma
Occupazionale non per una flebile giustificazione ma dopo aver attentamente
valutato tutte le circostanze del caso. Sono convinta che per una impiegata di
commercio, che cerca in questo settore e che per il 50% (su una disponibilità
dell'80%) ha già reperito una nuova occupazione nello stesso ambito, un
Programma occupazionale che mi occupi per lavori di assemblaggio e di pulizia
non sia importante per una ripresa nel settore commerciale.
15) Preciso
inoltre che a partire dal 1. febbraio 2007, la mia attività lavorativa presso
l'Ing. __________ si estenderà ad una percentuale del 70% in quanto ho potuto
dimostrare in questi mesi la mia valida professionalità nello svolgimento
dell'attività in qualità di segretaria dello Studio d'ingegneria.
16) Il
fatto di essere stata un anno senza nessun reinserimento professionale non
deve, a mio avviso, essermi contestato in quanto mi sono impegnata in tutte le
direzioni per reperire un nuovo posto di lavoro facendo con regolarità le
ricerche di lavoro (2 o 3 la settimana) per un totale di oltre 200 lettere indirizzate
a tutti gli uffici possibili del __________ e dei dintorni senza ricevere una
risposta positiva o una richiesta di colloquio.
17) Evidenzio
infine che, contrariamente a quanto indicatomi dalla Sezione del Lavoro, non ho
visto presso l'__________ nessun impiegato e nessun grafico svolgere l'attività
di assemblaggio pezzi di puzzle, ma vi erano persone con veri e grossi problemi
che sinceramente andavano aiutate ma difficilmente mi avrebbero permesso di
intraprendere una nuova attività lavorativa nel settore terziario come
impiegata di commercio." (Doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 26 febbraio 2007 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso (cfr. Doc. III);
1.6. L'11 giugno
2007 il Presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti alla Sezione del lavoro:
" 1) Quali
sono i motivi per i quali è stato assegnato all'assicurata il
POT denominato "__________"?
2) Durante il lungo periodo di disoccupazione
all'assicurata sono
stati assegnati altri corsi o programmi di
occupazione? Se sì,
quali? Quale è stato l'esito?
3) Al momento di esaminare l'opposizione
dell'assicurata avete
esaminato la sentenza pubblicata in DTF 125
V 362?
Quali conclusioni ne avete tratto?"
(cfr. Doc. V);I
1.7. Il 14 giugno
2007 l'avv. __________ della Sezione del lavoro ha così risposto alla terza
domanda:
"
(...)
- l'assicurata
ha informato l'URC dell'inizio della sua attività a tempo parziale presso lo studio di ingegneria __________ a __________
soltanto il 28 settembre 2006 (doc. 7/4 e 7/9, già agli atti). Dai
precedenti verbali dei colloqui di consulenza non risulta che la ricorrente abbia informato l'URC di essere in
trattative con un potenziale datore di lavoro. La conferma di
assunzione, sottoscritta dalle due parti contraenti, reca la data del 29 settembre 2006 e prevede il seguente
orario lavorativo: 13.30 - 18.00 (cfr.
doc. 7/8, già agli atti);
- considerato l'impiego a metà tempo, l'URC ha,
con decisione datata 6 ottobre 2006, riportato l'inizio della misura al 9 ottobre 2006 e stabilito un
grado di occupazione alla
stessa del 30% soltanto (dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 10.20; doc. 7/6 già agli atti);
- tenuto
conto del lungo periodo di disoccupazione della signora RI 1 (oltre un anno) e considerato come, dal punto di
vista segnatamente del luogo e degli
orari, la misura in questione non intralciava l'impegno lavorativo assunto
successivamente dall'assicurata, si ritiene che la stessa fosse tenuta alla frequentazione del provvedimento, peraltro
adeguato. Diversamente dalla sentenza pubblicata
in DTF 125 V 362, per quanto concerne la signora RI 1 non ci si trova confrontati con la negazione del
diritto (così come prevista dall'art. 30a LADI, ora abrogato), ma soltanto con una sospensione temporanea. Inoltre
- e soprattutto - un'applicazione esclusiva e
sistematica del principio della priorità del lavoro
su di una misura equivarrebbe ad escludere qualsivoglia offerta di provvedimenti da affiancare ad un impiego non
appena un assicurato trovasse un'attività in guadagno intermedio (anche
con percentuale di occupazione bassa). Se misura del mercato del lavoro e
attività in guadagno intermedio possono, in un caso concreto, coesistere
(segnatamente riguardo al luogo, agli orari e ai giorni di occupazione), non si
ritiene debbano essere escluse offerte di provvedimenti che, parallelamente al lavoro, permettono di promuovere
le qualifiche professionali dell'assicurato,
di offrirgli la possibilità di acquisire esperienze professionali e di migliorare la sua idoneità al collocamento,
attraverso, per esempio, occupazioni temporanee (cfr. art. 59 LADI);
- nel caso di specie, le contestazioni
sollevate dalla ricorrente relativamente alla misura
assegnata riguardano unicamente l'opportunità di un tale provvedimento rispetto
al lavoro reperito ed alla formazione acquisita; l'assicurata non ha invece mai sostenuto l'impossibilità o, perlomeno,
l'esistenza di una difficoltà a frequentare la misura, rispettivamente a svolgere la sua attività lavorativa in
ragione degli orari, del luogo di
svolgimento e del grado di occupazione dell'una e dell'altra." (cfr. Doc.
VII);
Il 19 giugno 2007 la
consulente del personale __________ ha invece rilevato:
" 1. l'assicurata
iscritta dal 1°.09.05, aveva già percepito 150 ID ed al
fine di riprendere
Fatti
i ritmi lavorativi le veniva consegnata, in data
22.09.06,
l'offerta n° __________ inerente al ventilato PO (non erano
disponibili altri
PO).
2. L'assicurata è
stata vista la prima volta dalla sottoscritta in data 08.06.07 (recte: 06),
durante tale incontro le è stata consegnata *brevi manu* la decisione n° __________
riguardante il ricorso TRIS e ciò onde consentirle un approccio migliore nella
ricerca di un'occupazione. Pure le è stato consegnato il cerchiamo n° __________
che, malauguratamente, non ha avuto esito positivo. Si sottolinea che la
signora RI 1 ha rifiutato qualsivoglia ulteriore corso. (cfr. verb.
dell'8.6.06)" (cfr. Doc. IX)
Questi documenti sono
stati trasmessi all'assicurata con un termine di 10 giorni per formulare
osservazioni scritte. L'assicurata è tuttavia rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 17
cpv. 3 LADI stabilisce che l'assicurato è obbligato, su istruzione dell'ufficio
del lavoro competente, ha partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l’esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha
sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente modificato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. DTF 131 V 268).
La
giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile
(cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.K; STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).
L'art. 59
LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione
fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono
adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste
misure.
L'art.
64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in
particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo
16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo
16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005 nella causa
D.; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005 nella causa B.; STFA C 279/03 del 30
settembre 2005 nella causa B.).
L'art. 16
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza
è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme
all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni
religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del
TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato (cfr.
STFA C 317/02 dell'8 ottobre 2004; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005).
2.3. Secondo la
giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma
occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LADI, o interrompe una
tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02;
DTF 125 V 361).
La
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA
del 9 febbraio 2006 nella causa T., C 301/05; STFA del 13 dicembre 2005 nella
causa S., C 272/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA
1982 pag. 43).
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e
H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,
"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 71 segg..
2.4. In una
sentenza 38.2005.91 del 16 marzo 2006 a proposito di un assicurato che ha
rifiutato un programma occupazionale presso l'__________ a __________, questa
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(...)
Chiamato ora a pronunciarsi sul ricorso
dell'assicurato il TCA ribadisce innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 3
LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D.
Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag. 86-87). Colui che non partecipa o
che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi,
deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF
125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.4. e 2.5).
Inoltre, riguardo all'eventuale desiderio di un
assicurato di seguire altri tipi di corsi o di programmi occupazionali, va pure
ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta
quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli
assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle
capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI;
art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B.,
38.2000.74 e STFA non pubblicata del 13 maggio 1993, nella causa B., C 121/92).
Nella presente fattispecie il consulente del
personale ha esposto in modo convincente le ragioni per cui si rendeva
necessario per l'assicurato una misura che gli facilitasse il reinserimento nel
processo lavorativo.
L'assicurato non fa peraltro valere valide
ragioni per cui il programma in questione non era conforme alla sua situazione
personale. In particolare la sua scelta di iniziare una nuova formazione
professionale dopo alcuni mesi non la esonerava dall'adempiere i suoi obblighi
nel periodo per il quale pretendeva le indennità di disoccupazione. In caso
contrario egli avrebbe peraltro potuto essere considerato inidoneo al collocamento
(cfr. sul tema: STFA del 14 febbraio 2006 nella causa B., C 117/05).
È vero che il programma di occupazione in qualità
di riparatore di biciclette doveva avere luogo in un settore del tutto diverso
rispetto a quello per il quale l'assicurato è formato.
Al riguardo va tuttavia sottolineato il
legislatore ha voluto esplicitamente (ed ancora riconfermato in occasione della
terza revisione della LADI) che, nel contesto dei programmi di occupazione, non
si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI ma soltanto
di alcuni (in particolare quello dell'art. 16 cpv. 1 lett. c LADI).
Certo, le perplessità sollevate dalla dottrina
(cfr. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zurigo 1998, pag.
88) riguardo alla conformità dell'art. 72a cpv. 2 LADI con la cifra 2 della
Conv.OIL n° 168 ("nel valutare l'adeguatezza di un impiego si deve tener
conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata,
dell'età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore,
dell'esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del
mercato del lavoro, delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione
personale e familiare dell'interessato e del fatto che l'impiego è disponibile
per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto
professionale in corso" (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 22; DLA 1999 pag. 46)),
norma direttamente applicabile (cfr. DTF 124 V 236-237; Chopard, op.cit., pag.
74), sono condivise dal TCA (cfr. STCA del 26 gennaio 2004 nella causa A.,
38.2003.44; STCA del 22 agosto 2001 nella causa L., 38.2001.13; STCA del 31
luglio 2001 nella causa B., 38.2001.10; STCA del 23 febbraio 2001 nella causa
U., 38.2000.111 e STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74).
Questo Tribunale è comunque chiamato ad applicare
le leggi federali (cfr. art. 191 Cost. fed.; STFA del 10 luglio 2003 nella
causa C., H 29/02: "trattandosi di norma contenuta in una legge federale,
nè il Tribunale federale delle assicurazioni nè le altre autorità
amministrative e giudiziarie possono esaminare la costituzionalità (art. 191
Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera
conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso
chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b)").
Va comunque sottolineato che, nel caso concreto,
quell'occupazione temporanea è stata assegnata all'assicurato in quanto egli
non voleva rinunciare al corso di tedesco per frequentare il programma di
occupazione prospettato dall'amministrazione (all'interno dell'amministrazione,
e precisamente presso un ufficio circondariale di tassazione) ciò che sarebbe
stato più opportuno in considerazione della formazione dell'assicurato e della
sua precedente attività professionale di 4 anni presso l'Ufficio stima (cfr.
Doc. 22).
In conclusione l'attività proposta, peraltro di
carattere sussidiario rispetto all'esercizio, anche solo a tempo parziale, di
un lavoro retribuito (cfr. DTF 125 V 362 ) e che era oltretutto di durata
limitata, non aveva niente di degradante (cfr. le sentenze citate al consid.
2.7. e DTF 125 V 367; STCA del 5 luglio 1999 nella causa G., per un programma
Considerandi
quale orticoltore, 38.98.410; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., per un
programma denominato "Castello Visconteo", 38.2000.74; STCA del 23
febbraio 2001, nella causa U., per un programma relativo al riutilizzo di
apparecchi elettrici ed elettronici, 38.2000.111; STCA del 5 luglio 2001 nella
causa S., per un programma denominato "Magistri ticinesi",
38.2000
; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., per un programma
organizzato da SOS Soccorso Operaio Svizzero; STCA del 26 gennaio 2004 nella
causa A. 38.2003.44 per due programmi d'occupazione presso il Mercatino __________
di __________ e l'__________) e avrebbe permesso all'assicurato di rientrare in
un ambiente lavorativo.
Il TFA ha del resto ritenuto adeguata per un
carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato
"Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione:
" 4.1 Der
Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im
Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar
gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von
Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten
auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli»
erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der
Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben
Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt
der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm
als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.
Ebenso wenig genügt
für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er
offensichtlich in der
Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken
vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen
im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der
Leitung des Beschäftigungsprogrammes."
(cfr.
STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03)
Il programma di occupazione assegnato all'assicurato rispettava il
requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.5.,
2.6
, 2.7.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46). Di conseguenza egli era
tenuto ad accettarlo senza indugio.
A ragione, dunque, il ricorrente è stata
sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere rifiutato un
programma occupazionale presso il __________.
Anche l'entità della sanzione (25 giorni di sospensione dal
diritto all'indennità di disoccupazione) risulta conforme alla legge e alla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.) per cui la decisione su opposizione
impugnata deve essere confermata."
B. Rubin ("Assurance-chômage", Ed. Schulthess
Juristiche Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda inoltre
che:
" (...)
Les critères d'un emploi convenable au sens de
l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de
déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les
critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.
l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2,
let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession
n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est assigné.
Pour un programmeur de formation employé à
l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la
protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa
liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses
recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.
S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.
l'art. 64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f,
g et h LACI)"
2.5
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato
un lavoro idoneo.
2.6
Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una
sentenza C 252/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso
dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del
Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione
inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma
occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto
l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e
della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo
limitato di sei mesi.
L'Alta
Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,
ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della
durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme
all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché
essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi
occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il
pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere
dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo
non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi
plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
Al
riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
3.2
Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata
delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza
citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il
cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente
l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni
forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,
no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.
Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),
consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria
cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti
di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.
3.3
Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione
della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta
adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure
dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri
familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la
propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la
considerazione che
D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e
sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando
di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe
anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa
(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il
fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi
avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle
esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito
ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività
proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità
(cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00,
consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).
3.4
Considerato l'insieme delle circostanze come pure
l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché
minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe
impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è
preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e
per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000
all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed
eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di
stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la
violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S.
mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.
4.
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il
comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo
passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo
si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata."
(cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C
262/01)
2.7
Nell'evenienza
concreta all'assicurata è stato assegnato un programma d'occupazione temporaneo
(POT) denominato __________ dove avrebbe dovuto effettuare le seguenti attività
"addetta sartoria, lavanderia, assemblaggio" (cfr. Doc. 7/6 - 7/7).
Questo
provvedimento relativo al mercato del lavoro, previsto inizialmente con un
grado di occupazione dell'80 % è poi stato ridotto al 30 %, dopo che
l'assicurata ha reperito un lavoro al 50% (orario di lavoro: dalle 1330 – alle 1800; cfr. Doc. 7/8).
Secondo
il TCA questa impostazione è corretta alla luce del principio secondo cui
l'esercizio di un'attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto alla
partecipazione ad una misura finanziata dall'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 "l'occupazione
temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI,
carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione
solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente
essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr.
Nussbaumer in op. cit,, cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21
giugno 1999 in re G., C 279/98)" e Th. Nussbaumer,
"Arbeitslosenversicherung" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715).
In tale
contesto va sottolineato che, come ha correttamente indicato l'amministrazione
(cfr. consid. 1.7), l'assicurato è tenuto a frequentare un provvedimento relativo
al mercato del lavoro quando gli orari dello stesso sono, come nel caso
presente, compatibili con l'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. in questo
senso la sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 riprodotta al consid. 2.6
relativa ad un'assicurata che lavorava al 50% e che avrebbe dovuto frequentare
un programma d'occupazione nel rimanente 50%).
E' vero
che nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 362 l'Alta Corte ha deciso che non vi
era più la possibilità di assegnare un programma d'occupazione ad un assicurato
che lavorava solo a tempo parziale (cfr. DTF 125 V 363: "Seit März 1997
erzielt G. bei der Firma C. AG teilzeitlich eine Zwischenverdienst" e
125.
V 367: "Bei dieser Rechst – und Sachlage blieb im vorliegenden Fall
seit März 1997 kein Raum, dem Beschäftigung zuzuweisen"), è altrettanto
vero però che in quel caso l'assicurato aveva degli orari di lavoro irregolare,
talvolta doveva prestare la sua attività al mattino, talvolta al pomeriggio
(cfr. la sentenza del 2 febbraio 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Canton
Nidwaldo, pag. 4: Im Rahmen seiner Teilzeitstelle bei der X.________
arbeitet der Beschwerdeführer von Montag bis Freitag jeweils stundeweisen am
Morgen und am Nachmittag, so dass aufgurnd dieser Arbeitszeiten unter dem
Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15
Arbeitslosenversicherungsgesetz im übrigen davon ausgegangen werden muss, dass
eine ergänzende und seine restliche Arbeitszeit arbeitsmaktlich somit nicht
verwertbar ist.")
L'assicurata
era dunque tenuta per principio ad accettare il programma di occupazione al
30%, sebbene avesse reperito (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.20, cfr.
Doc. 7/6) un'occupazione al 50% al pomeriggio.
Infatti se
un assicurato rivendica delle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione per coprire una perdita di lavoro per la quale non esercita
un'attività lucrativa è tenuta per principio anche a seguire i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro che gli vengono assegnati.
La
ricorrente non fa peraltro valere dei motivi atti a rendere il programma
d'occupazione non conforme all'età, alla situazione personale o al suo stato di
salute (cfr. art. 64 c cpv. 2 LADI; 16 cpv. 2 lett. c LADI e consid. 2.2).
La
consulente del personale __________ dell'URC di __________ ha così illustrato
gli scopi del programma di occupazione:
"
Riattivare l'assicurata dopo un periodo di
assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi
lavorativi, promuovere la flessibilità e la modalità professionale.
Durante questo periodo verranno in particolar
modo incoraggianti l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la
motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro
(puntualità, precisione, organizzazione, ecc.). (...)" Doc. 7/6)
Secondo
questo Tribunale, ritenuto il lungo periodo di disoccupazione e la durata
limitata del provvedimento inerente al mercato del lavoro e considerato che
l'impiego è stato reperito dopo l'assegnazione del programma di occupazione (infatti
l'assicurata si è annunciata in disoccupazione il 20 luglio 2005, il 22
settembre 2006 le è stato assegnato il programma d'occupazione all'80% a
partire dal 2 ottobre 2006 e il 28 settembre la ricorrente ha trovato un
impiego a metà tempo a partire dal 29 settembre 2006), la circostanza che
l'assicurata ritenga inutile il programma di occupazione vista la sua
formazione professionale non è atta a giustificare l'abbandono del provvedimento.
Per il
resto valgono per il caso presente le considerazioni fatte dal TCA nella sentenza
riprodotta al consid. 2.4.
Irrilevanti sono infine le
considerazioni dell'assicurata riguardo agli altri partecipanti al corso (cfr.
STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).
Di
conseguenza trovandoci in presenza dell'abbandono di un provvedimento inerente
al mercato del lavoro il TCA non può che confermare la sanzione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
La durata
della sospensione (16 giorni di penalità) si rivela proporzionata alla gravità
della colpa (cfr. consid. 2.6 e SECO "Circulaire relative à l'indemnité
de chômage", janvier 2007, D 723.C) per cui la decisione
su opposizione deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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