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Decisione

38.2007.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich

die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können

deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des

Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11

I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich

weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der

"Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des

Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie

gegenüber der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der

Dauer der "beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle

Arbeitstag" eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis

(vgl. z. B. N. 9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der

Beitragspflicht für den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert

worden.

29

In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass

"Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und

Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge

verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als

"Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte

Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen

AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.

30

Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte

Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des

Arbeitnehmers (OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala)

dahingefallen oder durch Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder

Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR 324b betreffend obligatorischer UV) ist. -

Ebenso greift diese Regelung ein bei betreffenden Absenzen der Versicherten während

des Arbeitsverhältnisses, die nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige

Lohnzahlungen gedeckt sind.“

(cfr.

G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a

30, Vol. I, pag. 173 e 174)

2.6. L'art. 14

LADI (nella versione valida dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio

2002, Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da

una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone, pag. 720 e 722), che regola l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono

esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro

il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente,

non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di malattia (art. 3

LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che

durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi

potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).

Chiamato

a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e

quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV

Nr. 6 e massimata in RtiD I-2004 N. 69 pag. 208, il TFA ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio della

protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo assicurativo.

Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in virtù

dell'esonero, in seguito a malattia, dall'adempimento del periodo di

contribuzione, dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per

gli stessi motivi.

Contestualmente

l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il

mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo

dell'impedimento, ha rilevato che:

"

(…)

1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si

riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia

stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un

rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri

termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività

lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un

lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di

una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno

dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per

l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386

seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg.

consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di

un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso

causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di

un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure

sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit.,

cifra marg. 197).

(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid.

1.2.3, pag. 17)

In una

decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito, tra l'altro, che

un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del

periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale.

2.7. In merito al

rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004

N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa

l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14

LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem

überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12

Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder

unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch

bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13

Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat

diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen

Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998

geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen

Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco

in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der

Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept

(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die

12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer

zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber

der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung

ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der

Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich

zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten

Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,

pag. 270-271)

Contestualmente

il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero:

"

(…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation

von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten

f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag.

270)

2.8. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata, a partire dal

1° giugno 2004, ha lavorato presso la ditta __________ di __________.

La

ricorrente, a causa dell’inabilità al lavoro per malattia, ha effettuato il suo

ultimo giorno di lavoro il 23 dicembre 2004 (cfr. doc. 23).

Il

contratto è, poi, stato disdetto dal datore di lavoro per il 31 marzo 2005

(cfr. doc. 23).

All’insorgente,

il 29 maggio 2006, è occorso un infortunio della circolazione stradale, e

meglio ha subito un tamponamento, tamponando a sua volta la vettura che la

precedeva. Essa ha riportato un colpo di frusta, una contusione lombare e

dolori all’altezza del fegato senza segni di contusione all’US (cfr. doc. 6, 7).

Nel mese

di settembre 2006, a seguito di una domanda di prestazioni AI inoltrata

dall’assicurata nel mese di marzo 2006, l’UAI ha incaricato il Servizio di

accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di esperire una perizia

pluridisciplinare (cfr. doc. 15; A3).

Quali

conseguenze sulla capacità lavorativa nel rapporto del 30 marzo 2007 afferente

alla citata perizia è stato indicato, in particolare, che “complessivamente,

dunque, l’A. dev’essere considerata inabile nella misura del 50% a partire da

maggio 2006 in avanti” (cfr.doc. 15 pag. 24).

Fondandosi

sulla conclusione appena esposta, l’UAI, con il progetto di assegnazione di

rendita del 30 maggio 2007, ha enunciato che la sua decisione avrebbe

comportato il riconoscimento del diritto a una rendita d’invalidità intera con

grado del 100% dal 1° gennaio 2006 (dopo un anno di attesa in incapacità al

lavoro) al 31 luglio 2006 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di

salute). Dal 1° agosto sarebbe stata erogata una mezza rendita con grado del

52% (cfr. doc. A5).

Considerandi

L’insorgente

si è iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° agosto 2007 (cfr. doc. 30).

La Cassa

ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto

la stessa, oltre a non avere compiuto il periodo di contribuzione di almeno

dodici mesi, non poteva essere esonerata dall’adempimento del medesimo.

Riferendosi

al progetto di assegnazione di rendita AI del 30 maggio 2007, l’amministrazione

ha indicato che, vista la parziale incapacità lucrativa a decorrere dal mese di

maggio 2006, non esiste un nesso di causalità tra l’incapacità lavorativa

subita e la mancanza di un periodo contributivo sufficiente di 12 mesi (cfr.

doc. A2; A1).

L’assicurata

ha contestato quanto deciso dalla Cassa, asserendo in buona sostanza che il

mancato periodo di contribuzione è giustificato da un periodo di oltre 12 mesi

di incapacità lavorativa al 100% per malattia e infortunio (cfr. doc. I, V).

2.9

Questa Corte

ricorda preliminarmente che la ricorrente per beneficiare del diritto alle prestazioni

a far tempo dal 1° agosto 2007, nel termine quadro per il periodo di

contribuzione rilevante, che in casu va dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2007

(cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), deve, tra l’altro, avere compiuto o essere

esonerata dall’obbligo dell’adempimento del periodo di contribuzione (cfr.

consid. 2.4., 2.5.).

In

concreto non è contestato che l’assicurata non ha compiuto il periodo minimo di

contribuzione di dodici mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Infatti

il rapporto di lavoro con la __________ di __________ è durato dal 1° giugno

2004.

al 31 marzo 2005 e l’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 23 dicembre

2004.

(cfr. doc. 23).

Nel

termine quadro in questione (1° agosto 2005 al 31 luglio 2007) la ricorrente

non ha, pertanto, svolto un’attività dipendente soggetta a contribuzione per

una durata di almeno dodici mesi.

2.10

L’assicurata

ritiene, come visto, che debba essere esonerata dal periodo di contribuzione.

Al

ricorso inoltrato al TCA l’insorgente ha allegato un certificato medico del 16

agosto 2007 del proprio medico, Dr. med. __________, del seguente tenore:

"

Con la presente certifico che la mia paziente ha

un’inabilità lavorativa al 100% (malattia) dal 3.01.2005.

Il 29.05.2006 ha subito un

politrauma in un incidente della circolazione ed era inabile al 100% per

infortunio dal 29.05.2006 al 30.09.2006, al 50% dal 1.10.2006 al 31.01.2007 e

al 25% dal 1.02.2007.

L’inabilità per malattia

va avanti.

La paziente non era quindi

in grado di lavorare, nemmeno parzialmente, a causa della complessità dei

problemi di salute (malattia e infortunio).” (Doc. A4)

Tale attestazione

risulta attendibile, visto che trova completa conferma nel rapporto peritale

del 30 marzo 2007 ordinato dall’UAI.

In

effetti da tale referto, nonostante la relativa conclusione si limiti a indicare

che l’insorgente dev’essere considerata inabile nella misura del 50% a partire

da maggio 2006 in avanti (cfr. consid. 2.8.; doc. 15 pag. 24), emerge

che:

"

(…)

18.7

: rapporto del

dr. __________ al dr. __________.

Chiede una presa a carico

psichiatrica.

27.10

: rapporto

del dr. __________ all’__________.

Situazione invariata. Ha

perso il posto di lavoro e non è reinseribile. Oltre alle problematiche

psichiche è utile un approfondimento internistico e ginecologico. Segue terapia

farmacologia, psicoterapia e terapia di shiatzu. Seguita dal 14.7.2005. Assume

Seropram, Somnium e Condor. L’evoluzione dipende pure dall’evoluzione della

problematica internista e dalla possibilità di un reinserimento lavorativo.

Totalmente inabile al lavoro.

(…)

11.4

: rapporto

medico AI del dr. __________.

Episodio depressivo di

media gravità ICD-10 F32.11. Incapacità lavorativa totale dal luglio 2005. Il

licenziamento, avvenuto dopo crisi di malattia per essere sottoposta ad

intervento ginecologico, ha dato origine ad uno stato depressivo dal quale l’A.

non è riuscita a riprendersi. Non è in grado di pronunciarsi sulla prognosi.

Descrive apatia, insonnia, sintomatologia ansiosa, parestesie, insicurezza,

inappetenza e marcato ritiro sociale.

(…)

21.8

: valutazione medica della __________

di __________, dr. __________, per la __________.

Si riassumono gli atti, si descrive l’esame

clinico, le dichiarazioni dell’A., la terapia, l’esame clinico nei dettagli e

la rx della colonna toracolomboscarale. Diagnosi: cervicotoracolombalgia con

stato dopo tamponamento automobilistico il 29.05.2006 con distorsione della

colonna cervicale e contusione della colonna toracolombare e dell’arco costale

ds. (…) Inabile al 100% per problemi alla schiena a carico della __________ (…)

Fissano una capacità lavorativa del 50% a partire dal 01.10.2006 e consigliano

un nuovo esame ad inizio novembre 2006.

(…)

15.01.2007

valutazione medica da parte del dr.

__________ per la __________.

Il dr. __________ riassume gli atti, descrive i

disturbi attuali dell’A. e descrive l’esame clinico nei dettagli. Pone le

diagnosi di cervico-toracolombalgie cervicocefalee con stato dopo tamponamento

il 29.05.2006, distorsione della colonna cervicale, contusione della colonna

toracolombare e dell’arco costale ds.

(…)

Può essere messa abile al lavoro nella misura del

75% dal 01.02.2007. Lo stato di salute può migliorare con fisioterapia. Per il

momento non vede una menomazione dell’integrità remunerabile. Propone chiusura

del caso a fine marzo 2007.” (Doc. 15)

Da quanto

appena riportato si evince, quindi, che l’assicurata ha presentato

un’incapacità lavorativa totale per malattia perlomeno dal 3 gennaio 2005 all’11

aprile 2006.

Inoltre,

a seguito dell’evento traumatico del 29 maggio 2006, essa è stata inabile al

lavoro al 100% dalla data del sinistro fino al 30 settembre 2006 e al 50% dal

1° ottobre 2006 al 31 gennaio 2007.

In simili

condizioni, questa Corte ritiene che nel termine quadro per il periodo di contribuzione

rilevante – 1° agosto 2005-31 luglio 2007 -, perlomeno dal 1° agosto 2005

all’11 aprile 2006 e dalla fine di maggio 2006 al 30 settembre 2006, vi è un

nesso causale tra il mancato adempimento dell’obbligo del periodo di

contribuzione e il motivo dell’impedimento, ossia la malattia prima e

l’infortunio poi.

L’insorgente,

dunque, raggiunge il periodo di oltre dodici mesi (8 mesi dall’agosto 2005 al

marzo 2006 + 4 mesi dalla fine di maggio alla fine di settembre 2006 + 11

giorni in aprile 2006 + 3 giorni nel mese di maggio 2006) in cui non è stata

vincolata da un rapporto di lavoro a seguito di malattia e di infortunio e va

così esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art.

14.

cpv. 1 lett. b LADI.

La

soluzione a cui è giunto il TCA non può peraltro essere sovvertita da quanto

emerge dal progetto di assegnazione di rendita AI del 30 maggio 2007, secondo

cui dal mese di gennaio 2005 la capacità lavorativa dell’assicurata è limitata

in modo rilevante, causandole una completa inabilità al lavoro in qualsiasi

attività, mentre il suo stato di salute, sulla base della perizia del 30 marzo

2007, è migliorato dal mese di maggio 2006, consentendole una capacità

lavorativa pari al 50% nella sua usuale attività di impiegata d’ufficio come

pure in altre attività leggere e adatte (cfr. doc. A5 pag. 2).

Non va,

infatti, dimenticato che il referto della perizia pluridisciplinare del marzo

2007.

fa espressamente riferimento, da un lato, alle attestazioni del Dr. __________,

secondo cui la ricorrente ha presentato un’incapacità al lavoro totale per

problemi psichici perlomeno dal luglio 2005 all’11 aprile 2006. Dall’altro,

alle certificazioni del Dr. med. __________, fiduciario dell’assicuratore

infortuni, il quale ha riscontrato un’inabilità al lavoro al 100% a causa del

sinistro del 29 maggio 2006 da tale data fino alla fine di settembre 2006.

Del resto

quello del maggio 2007 è solo un progetto di assegnazione di rendita AI. L’UAI,

al momento dell’inoltro del ricorso sub judice nell’ottobre 2007, non

aveva ancora emesso una decisone formale in merito, che, giova ricordarlo, è

impugnabile dinanzi a questa Corte.

Anche lo

scritto del 13 luglio 2006 dell’__________ all’assicurata si rivela ininfluente

ai fini del presente giudizio.

E’ vero

che dallo stesso emerge che il dr. med. __________ nel suo rapporto del 30

giugno 2006 ha indicato che l’assicurata non avrebbe più raggiunto una capacità

al lavoro del 100% nella sua professione originaria di collaboratrice, ma che

per lei era possibile e ragionevolmente esigibile una prestazione di lavoro del

50% nell’ambito di un’attività più leggera (cfr. doc. B2).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che, a prescindere dall’attendibilità o meno - alla

luce dei postumi dell’infortunio occorso all’insorgente alla fine di maggio

2006.

- del certificato del Dr. __________, la data della lettera dell’__________

è antecedente alla valutazione di inabilità al 100% fino al 30 settembre 2006 formulata

dal Dr. __________ il 21 agosto 2006 (cfr. doc. 15).

Al

riguardo è utile segnalare che il TFA, in una sentenza del 13 dicembre 2002

nella causa G., C 84/02, ha stabilito che un assicurato, iscrittosi in

disoccupazione con effetto dal 1° ottobre 2001, il quale aveva disdetto il

rapporto di impiego per motivi di salute per la fine di luglio 2000 e che aveva

beneficiato di indennità giornaliere dell’assicurazione malattie collettiva

fino alla fine di settembre 2001, non poteva essere esonerato dall’adempimento

del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI. Egli,

infatti, dal 1° agosto 2000, era totalmente abile al lavoro in un’attività

adeguata alle sue condizioni di salute.

L’Alta

Corte ha precisato che, anche nel caso in cui l’assicurato non fosse stato

informato dai medici che lo avevano avuto in cura in merito alla sua esistente

capacità lavorativa - come da lui preteso -, al più tardi a metà giugno 2001

era stato messo al corrente della sua abilità al lavoro da parte

dell’assicuratore che gli versava le indennità giornaliere per perdita di

guadagno, in occasione della comunicazione della soppressione delle

prestazioni.

Pertanto

in quel caso l’assicurato, il cui termine quadro di contribuzione si estendeva

dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2001, essendo a conoscenza della sua

completa abilità lavorativa in attività confacenti a far tempo da metà giugno

2001, non raggiungeva i dodici mesi senza impiego a causa di malattia.

In

concreto, applicando a contrario la giurisprudenza del TFA appena citata,

occorre concludere che, visto che l’attestazione di incapacità al lavoro totale

del Dr. __________ dell’agosto 2006 è successiva a quella del Dr. __________

l’insorgente era, in ogni caso, legittimata a credere di essere incapace al

lavoro al 100% dal 29 maggio alla fine del mese di settembre 2006 (per un caso

analogo cfr. STCA 38.2006.56 del 22 marzo 2007).

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli

atti retrocessi all’amministrazione perché verifichi se l’assicurata adempie

gli ulteriori presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle

indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 10 settembre 2007 è annullata.

§§ Gli atti sono retrocessi

alla Cassa CO 1 perché verifichi se l'assicurata adempie agli ulteriori

presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di

disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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