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Decisione

38.2007.81

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 febbraio 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non comporta,

tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto del

diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che

hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) ha, infatti, stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga

a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione

se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere

l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

Sempre

secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre

2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C

71/01).

Secondo

il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il

campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge

di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di

coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.

sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza

del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr.

inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Visto che

l’Alta Corte ha sempre confermato il principio appena esposto, ovvero il

rifiuto delle indennità ai coniugi di persone con posizioni analoghe a quelle

di un datore di lavoro in seno alla società ex datrice di lavoro di un

assicurato (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008; STFA C 231/05 del 24

luglio 2006), il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione si impone a

fortiori nei confronti del coniuge dell’ex datore di lavoro che continua la

propria attività.

Il

principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il coniuge di colui che

riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto

all’indennità di disoccupazione permette di evitare l’elusione delle

disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle quali non

avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005 N.9 pag.

130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004; B. Rubin,

Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to 3.3.3.3.2.

pag. 123, ).

2.4. Nella Circolare

concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa dalla SECO nel

gennaio 2007, p.to B22-B23, al riguardo, è stato, poi, precisato che:

"

una persona che, durante il termine quadro per

la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio

coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale

attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID

soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi

dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo

minimo di contribuzione di 12 mesi in un ‘azienda che non sia quella del

coniuge.

Il diritto all’ID va

invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e

dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell’unione

coniugale."

2.5. Nell’evenienza

concreta è incontestata la circostanza che RI 1, nel periodo precedente

l’iscrizione in disoccupazione, ha lavorato quale dipendente del __________ da __________,

il cui proprietario e gerente risulta essere suo marito.

Il

coniuge della ricorrente, in quanto titolare di una ditta individuale (cfr.

doc. 4, 8), è, pertanto, stato il suo datore di lavoro.

__________,

inoltre, ha continuato a gestire il __________ da __________ (cfr. www.directories.ch).

In simili

condizioni, alla luce di quanto esposto ai consid. 2.3. e 2.4., l’insorgente -

coniuge dell’ex datore di lavoro - non ha diritto alle indennità di

disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2007.

La

ricorrente, benché licenziata dal marito, poteva, infatti, continuare a

determinare o perlomeno a influenzare in modo rilevante le decisioni dell’ex

datore di lavoro.

Lo

scopo del diniego del diritto all’indennità di disoccupazione non è unicamente

quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire

il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore del coniuge dell’ex datore di lavoro (per un caso

relativo a persone rivestono una posizione professionale paragonabile a quella

di un datore di lavoro cfr. DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Non sono

d’altronde di ausilio alcuno per l’assicurata i certificati rilasciati, nel

giugno e nel settembre 2007, dal proprio medico curante, Dr. __________, FMH in

medicina generale, secondo cui a causa di problemi di salute essa non sarebbe

più in grado di esercitare la professione di cameriera (cfr. doc. 10, 21).

A

prescindere dal fatto che non è dato sapere di quali disturbi specifici si

tratta, il rischio di abuso sussiste in ogni caso, poiché non può essere

esclusa una nuova assunzione per funzioni differenti da quella di cameriera a

tempo pieno.

2.6. Nel ricorso

è stato accennato al fatto di aver versato, durante il periodo di attività

lavorativa presso il __________ del marito i contributi sociali (cfr. doc. I

pag. 3), compresi quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito questa Corte rileva che il TFA in una sentenza C160/04 del 29

dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto

che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro, a seconda delle circostanze, non ha diritto all’indennità di

disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica

l’esenzione delle stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i

contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.

Il TFA si è confermato

nella propria giurisprudenza in un’altra decisione C 270/04 del 4 luglio 2005,

già citata ai consid. 2.4. e 2.8., relativa a un’assicurata a cui il diritto

alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la

stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una

Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico

socio gerente con diritto di firma individuale.

L’Alta Corte ha, tra

l’altro, osservato che:

" (…)

3.2 Né osta a

tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i

contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la

negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una

situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi

della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per

sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04)

2.7. Dalle tavole

processuali emerge che l’assicurata, allorché il 24 maggio 2007 ha compilato il

formulario relativo alla “Domanda d’indennità di disoccupazione” ha

risposto affermativamente al quesito “Lei o sua moglie/suo marito/il suo

partner registrato partecipa finanziariamente all’azienda dell’ultimo datore di

lavoro o fa parte di un organo decisionale supremo dell’azienda (ad es.

azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio gerente in una Sagl,

ecc)?” (cfr. doc. 1).

Sull’”Attestato

del datore di lavoro”, del 1° giugno 2007, __________ ha, per contro, posto

una crocetta nella casella “no” alla domanda “La persona assicurata o suo

marito/sua moglie partecipa all’azienda o svolge una funzione direttiva (es.

azionista, membro del consiglio d’amministrazione in una SA o socio, direttore

in una Sagl, ecc.)?” (cfr. doc. 3).

La Cassa,

comunque, il 25 maggio 2007 e il 5 giugno 2007, ha interpellato il __________

da __________ in merito alla posizione dell’assicurata e del coniuge in seno al

__________ (cfr. doc. 8).

In

particolare il marito dell’insorgente, il 29 maggio 2007, ha indicato che “il

mio E.P. non è una società” (cfr. doc. 8).

2.8. L'art.

27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza

in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli

assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro

diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche

onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e

stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il capoverso

1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente

nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire

unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a

cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,

direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella

causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

2.9. Riguardo,

più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V

472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in

quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W.,

C 157/05

la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione

dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e

dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe

dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12

gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13

gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il

termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio

2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava

equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della

protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio

gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

Con

sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland

c/ B., C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui

l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando

l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di firma

della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il

diritto alle indennità di disoccupazione.

In

particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi,

che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato

il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il

dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza

una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

Infine in

una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur

stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione

continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta

in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta

che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva

violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha

precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto

alle prestazioni.

Nella

fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche

se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente

dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza

alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al

momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue

dimissioni.

2.10. Alla

luce della giurisprudenza federale menzionata al considerando precedente, il TCA ritiene che in concreto la Cassa, siccome, perlomeno dalla

fine del mese di maggio 2007, era, o avrebbe dovuto essere, al corrente della

fattispecie (cfr. consid. 2.7.), avrebbe dovuto informare immediatamente la ricorrente,

che la posizione del marito, ossia il fatto che questi fosse il suo ex datore

di lavoro e continuasse a gestire il __________ da __________, pregiudicava il

suo diritto alle prestazioni.

L’omissione da parte della

Cassa di delucidare l’assicurata circa le conseguenze connesse al fatto che

fosse la coniuge del suo ex datore di lavoro è contraria a quanto contemplato

dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.

Tuttavia il fatto che

l’amministrazione abbia contravvenuto al proprio dovere di consulenza, non

implica automaticamente che all’assicurata vada riconosciuto il diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C

301/05, consid. 2.4.2.).

La violazione dell’art. 27

cpv. 2 LPGA va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un’informazione

errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag.

31; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 5),

conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui

l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una

fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Un’informazione

sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela

della buona fede di un assicurato.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STFA

del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4

luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio

2004.

nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/

A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa

Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e

la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.

21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.

368.

consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,

DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è

stata così precisata:

"

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob

Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig

gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das

Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen

der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen

Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die

Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor

der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen

getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen

entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit

gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,

Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.

16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242)."

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29

agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di

restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria

attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione

contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie,

per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede

dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere

ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che

trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di

disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato

a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione,

egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del

prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità

giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.

L’Alta Corte non ha,

invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre

2005.

nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente

ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto

richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività

lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva

avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel

caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non

avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata

ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito

dell’errata informazione da parte dell’autorità.

In concreto questa

condizione difetta per il fatto che nel caso di specie non vi è un nesso

causale fra l’omessa informazione e il comportamento della ricorrente.

Non è, infatti,

quest’ultima che avrebbe potuto immediatamente intervenire e apportare delle

modifiche alle circostanze fattuali esistenti, bensì il marito, il quale, in

casu, non è la persona interessata dal profilo dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

L’assicurata, quindi,

anche se avesse ricevuto la comunicazione senza ritardo alcuno, non avrebbe

potuto cambiare lo stato di fatto.

Inoltre, in ogni caso, il marito della ricorrente risulta sempre essere il padrone-gestore

del __________ da __________ (cfr. www.directories.ch).

Di

conseguenza è altamente verosimile che un’informazione tempestiva da parte della

Cassa non avrebbe indotto il marito a modificare alcunché nella sua situazione

professionale (cfr. a contrario STFA del 2 giugno 2006 nella causa Unia

Arbeitslosenkasse c/ B., C 324/05, consid. 4) e perciò non avrebbe comunque

permesso all’assicurata di beneficiare delle indennità di disoccupazione.

La

ricorrente, pertanto, non può essere tutelata nella sua buona fede.

2.11

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, occorre concludere che l’assicurata non ha diritto

all’apertura di un termine quadro a fare tempo dal 1° giugno 2007, senza che

debba essere verificato l’adempimento o meno del presupposto del periodo di

contribuzione.

La decisione su

opposizione del 28 settembre 2007 emessa dalla Cassa deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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