38.2007.87
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24 gennaio 2008Italiano36 min
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Numero d'incarto:
38.2007.87
Data decisione, Autorità:
24.01.2008, TCA
Titolo:
Diritto a indennità di insolvenza negato.Assicurata socia e gerente della società presso cui lavorava. Inoltre, in ogni caso, siccome il DL l'ha liberata dall'obbligo di lavorare al momento del licenziamento ordinario,è comunque divenuta inidonea al collocamento
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
LICENZIAMENTO / DISDETTA
art. 29 cpv. 2 COST
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 51 cpv. 2 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.87
rs
Lugano
24 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
settembre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 26 settembre 2007 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato la decisione del 18 settembre 2007 con la quale ha
respinto la domanda di insolvenza di RI 1, in quanto era iscritta a Registro di
commercio quale socia e gerente con firma collettiva a due della __________ ed
era azionista con una quota di fr. 9'000.- di detta società (cfr. doc. 8, A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 26 settembre 2007 l’assicurata, rappresentata
dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento
di un’indennità per insolvenza per i crediti salariali maturati.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale essa ha addotto, in particolare, di
essere sempre stata impedita, quale socia minoritaria con diritto di firma
collettiva a due, dal poter in qualche modo influenzare le decisioni
societarie. L’insorgente ha precisato che, quando sono sorte le diatribe, è
stata addirittura licenziata senza poter fare nulla per contrastare tale fatto.
Inoltre essa ha sottolineato che la situazione di socio e gerente di una Sagl,
peraltro senza diritto di firma individuale, non può essere in nessun caso
paragonata a quella di un membro del CdA di una SA.
L’assicurata
ha, altresì, indicato che dalla fine del 2006 la __________ ha perso la
gestione del __________ di __________ che è stata trasferita, su iniziativa del
socio di maggioranza e gerente con diritto di firma individuale, al proprio
fratello (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 3 dicembre 2007 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione o meno la Cassa ha negato a RI 1 le indennità
per insolvenza per i mesi di ottobre e novembre 2006.
Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Il cpv. 2
di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il
contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI.
In una decisione
del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro,
affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett.
c LADI é applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui
all’art. 51 LADI.
2.3. Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si
sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die
Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA
ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al
vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OAD, si deve riconoscere che il diritto è
escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una
sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha
stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di
un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone
effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra
massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un
dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta
con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era
chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a
due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta
Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente
membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.
716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio
di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia
necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate
all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 224/06
del 3 ottobre 2007).
Questa
giurisprudenza è poi stata estesa ai soci di una Sagl. Ad esempio in una
sentenza C 102/04 del 15 giugno 2005, l’Alta Corte ha, in particolare,
sottolineato che:
" (…)
Pour les membres du conseil d'administration, le
droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer
plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société
(cf. ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). Il doit en
aller de même avec les associés d'une Sàrl. En effet, conformément à l'art. 811
al. 1 CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à
responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation
de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le
législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société
doivent également en assumer la direction. A ce titre, les associés,
respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une
société anonyme (arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et les références). (...)".
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza C 192/05 del 17 novembre 2006 nella quale il
TFA ha rilevato:
" (...)
3.2 Selon les dispositions légales régissant
l'organisation de la société à responsabilité limitée, les associés ont non
seulement le droit mais l'obligation de participer à la gestion de la société
(art. 811 al. 1 CO). En édictant cette disposition, le législateur est parti du
principe que les personnes qui détiennent la société doivent également en
assumer la direction (Watter, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Obligationenrecht II, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, rem. 2 ad art. 811 CO,
p. 1377; von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in: Zürcher
Kommentar, tome 5c, Zurich 1965, rem. 1 ad art.811 CO, p. 439). A ce titre, les
associés, respectivement les associés gérants lorsqu'il en a été désigné,
occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
d'une société anonyme (Watter, op. cit., rem. 2 ad art. 811 CO, p. 1377;
voir également arrêts R. du 22 novembre 2002 [C 37/02] et B. du 30 août 2001 [C
71/01]). A l'instar des administrateurs d'une SA (ATF 122 V 273 consid. 3), l'époux de
l'intimée disposait ex lege du pouvoir de fixer les décisions de gestion et de
représentation que la société était amenée à prendre notamment comme employeur
ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31
al. 3 let. c LACI. Cette circonstance permet à elle seule d'exclure le droit
aux indemnités de chômage, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus
concrètement les responsabilités que le conjoint de l'intimée exerçait
concrètement au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3).
3.3 Contrairement à l'avis des premiers juges, la
caisse n'avait donc pas à vérifier quels étaient concrètement les pouvoirs du
conjoint de l'intimée sur les décisions de la société au moment où elle a été
licenciée, ni s'il les avait conservés par la suite. En particulier, il n'y
avait pas lieu d'établir si, comme prétendu par l'intimée, son conjoint avait
été écarté de la société par les propriétaires économiques de celle-ci au mois
de février 2004, ce dont on peut d'ailleurs légitimement douter dès lors qu'il
a lui-même signé, le 23 avril 2004, l'attestation d'employeur retournée à la
caisse dans le cadre de la demande d'indemnité de son épouse et qu'à ce jour
encore, il demeure inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant
de la société. Au demeurant, l'intimée n'a produit aucune pièce établissant le retrait
des pouvoirs de gérant attribués à son conjoint (cf. art. 811 al. 1 et 2 CO).
Par ailleurs, l'argument de l'intimée selon lequel
son époux ne disposait concrètement d'aucun pouvoir décisionnel en raison de sa
participation minoritaire au capital social de la société n'est pas non plus
convaincant.
Dès lors que les pouvoirs de gestion et de
représentation de la société avaient été attribués à son conjoint (art. 811
al. 2 CO), celui-ci avait le droit - de par la loi et donc indépendamment
de toute répartition du capital social - d'accomplir au nom de celle-ci tous
les actes que pouvait impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO en rel. avec
l'art. 814 al. 1 CO) et notamment celui de réengager l'intimée. Il était ainsi
en mesure d'influencer la perte de travail subie par cette dernière, rendant
son chômage difficilement contrôlable. Dans cette mesure, l'intimée est exclue
du cercle des ayants droit à l'indemnité de chômage. Le jugement entrepris
n'est donc pas conforme au droit fédéral et le recours se révèle bien fondé."
Il TFA, una sentenza
pubblicata in DTF 126 V 134 e confermata in DLA 2000, pag. 176, ha inoltre
stabilito che ai fini di determinare il momento dell'uscita dal consiglio di
amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con la
giurisprudenza relativa all'art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal
consiglio di amministrazione, e non quella della cancellazione dell'iscrizione
nel Registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio.
Il
diritto all'indennità per insolvenza dev'essere negato giusta l'art. 51 cpv. 2
LADI pure per i periodi posteriori all'uscita dal consiglio di amministrazione
qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano
esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto.
Infine
in una sentenza C 175/04 del 29 novembre 2005 l'Alta Corte ha rilevato:
" (...)
De jurisprudence constante,l'inscription de l'assuré
au registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour
déterminer s'il occupe une position assimilable à celle d'un employeur (parmi
d'autres : arrêt K. du 8 juin 2004, C 110/03, cité par la recourante); la
radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a
quitté la société.
Il s'ensuit que les faits que l'intimé invoque (la
dissolution de la sàrl ainsi que l'ouverture de la faillite de cette société)
ne lui sont d'aucun secours, car il n'avait ni quitté définitivement
l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni rompu tout lien avec la
sàrl postérieurement à la décision du 2 janvier 2002. Devenu liquidateur de la
sàrl (cf. art. 823 CO) à partir du mois d'avril 2002, l'intimé avait conservé
des prérogatives analogues à celles dont il disposait précédemment. En
particulier, il était chargé de la gestion et de la représentation de la
société en liquidation, avec pouvoir d'accomplir tous les actes qui entraient
dans le cadre du but de la liquidation, y compris, le cas échéant, de nouvelles
opérations (cf. Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, p. 369).
En d'autres termes, le statut de liquidateur de la
sàrl (qui a perduré depuis l'ouverture de la faillite, le 1er juillet 2003), a
eu pour effet de maintenir l'intimé dans le cercle des personnes qui fixent les
décisions de l'employeur ou qui les influencent de manière déterminante. De ce
chef, il n'a pas droit à l'indemnité, ce que la jurisprudence a d'ailleurs déjà
admis dans des affaires analogues concernant des liquidateurs (DTA 2002 p. 185 consid.
3c [arrêt S. du 19 mars 2002, C 373/00]; arrêt G. du 12 septembre 2005, C
131/05). (...)"
2.4. Dapprima
va osservato che l’insorgente, con l’atto di ricorso, ha invocato una lesione
del diritto di essere sentita, sostenendo che la decisione su opposizione
impugnata sarebbe carentemente motivata. Essa ha segnatamente rilevato che la
precedente autorità non avrebbe minimamente discusso le argomentazioni da lei diffusamente
esposte nell’opposizione (cfr. doc. I).
Il diritto di essere
sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di
ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni
atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01,
consid, 2.1.; STFA del 10 giugno 2002 nella causa R., H 192/00; DTF 121 III 331
consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf
rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000,
pag. 368 seg. con numerosi rinvii).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali
appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della
motivazione della decisione su opposizione contestata.
Infatti
da quest'ultima emerge chiaramente che il motivo per cui la Cassa ha negato
all’assicurata il diritto alle indennità per insolvenza corrisponde alla sua
posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________ che
per i soci dirigenti di una Sagl risulta per legge (cfr. doc. A).
Del resto
la ricorrente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su
opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a
questo Tribunale.
2.5. Nell’evenienza
concreta la domanda d’indennità per insolvenza è stata inoltrata per pretese
salariali relative ai mesi di ottobre e novembre 2006 (cfr. doc. 31, 37).
Dall’estratto
RC della __________ (cfr. www.zefix.ch) risulta che RI 1 è entrata nella
società - costituita nel settembre 2003 - nel dicembre 2005 quale socia e
gerente con diritto di firma collettiva con una quota di fr. 9'000.-- su fr.
20'000.--.
La
restante quota di fr. 11'000.-- è detenuta da __________, socio e gerente con
diritto di firma individuale.
L’assicurata
ha inoltre iniziato a lavorare per la __________ il 1° marzo 2006 quale
cameriera (salario lordo mensile di fr. 4'000.--, cfr. doc. 37).
Il
contratto di impiego è stato disdetto da parte del datore di lavoro il 17 ottobre
2006 con effetto dal 30 novembre 2006 (cfr. doc. 33).
La
ricorrente, il 26 gennaio 2007, ha inoltrato un’istanza in Pretura con la quale
ha rivendicato lo stipendio di ottobre 2006, di novembre 2006, la tredicesima
mensilità (quota-parte), l’assegno familiare di base, il corrispettivo per
vacanze non godute e l’indennità per disdetta abusiva ex art. 336a CO.
Il 23
maggio 2007 il Pretore del Distretto di __________ ha parzialmente accolto
l’istanza dell’insorgente, riconoscendole il diritto allo stipendio intero per
il mese di novembre 2006, allo stipendio limitato alla somma di fr. 1'200.-- per
il mese di ottobre 2006, alla quota-parte di tredicesima, all’importo di fr.
1'647 quale assegno di base, nonché all’ammontare di fr. 2'412.-- per vacanze
non godute. Il Pretore ha, invece, stabilito che la disdetta non può definirsi
abusiva (cfr. doc. 17).
La Cassa,
con decisione del 18 settembre 2007, confermata con decisione su opposizione
del 26 settembre 2007, ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per
insolvenza, ritenendo che la medesima rivestisse una posizione analoga a quella
di un datore di lavoro (cfr. doc. 8, A).
L’assicurata
ha contestato tale conclusione, asserendo, in buona sostanza, di non avere mai
avuto la possibilità di influenzare in maniera decisiva le decisioni della
società (cfr. doc. I).
2.6. Chiamata ora
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che, a ragione, la Cassa ha negato
all’insorgente il diritto all’indennità per insolvenza per i mesi di ottobre e
novembre 2006.
L’assicurata,
in effetti, era - e lo è tuttora - socia e gerente della __________,
attualmente in liquidazione.
La
società è stata sciolta a seguito del fallimento pronunciato con decreto della
Pretura del Distretto di __________ del 15 ottobre 2007 (cfr. estratto RC).
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo
proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile,
contrariamente a quanto sostiene l’assicurata (cfr. doc. I), a quella di un
membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare
risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4
luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R.,
C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
Nel caso
di un socio e gerente di una Sagl, pertanto, le indennità per insolvenza vanno
rifiutate senza procedere a un ulteriore esame dei suoi effettivi poteri in
seno alla società (cfr. consid. 2.3.).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2007.36 del 9 agosto 2007.
La
fattispecie sub judice si distingue, del resto, dai casi menzionati
dall’insorgente nel ricorso (cfr. doc. I).
In
particolare dalle sentenze C 219/02 del 17 marzo 2003, 38.2006.29 del 1°
febbraio 2007 e 38.2006.22 del 24 luglio 2006, citate dall’assicurata, le quali
concernono la richiesta di indennità di disoccupazione, emerge che in quei casi
non vi era il rischio che venisse elusa la regolamentazione in materia di
indennità per lavoro ridotto, in particolare l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI che
contempla la preclusione di tali prestazioni, tra l’altro, alle persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi
occupati nell'azienda.
Gli
assicurati, infatti, nonostante rivestissero ancora una carica formale iscritta
a RC in seno alla società per la quale avevano lavorato, non potevano più
essere riassunti dalla stessa.
In casu, per contro, si
tratta di una domanda di indennità per insolvenza e determinante, ai fini
dell’esclusione dal relativo diritto, è il fatto che un assicurato possa
esercitare un influsso considerevole sia sulla gestione degli affari, che sulla
politica dell’impresa, nonché abbia diritto di prendere visione della
contabilità, e perciò non sia colto di sorpresa dal fallimento del datore di
lavoro (cfr. consid. 2.3.; DLA 2004 2004 Nr. 21; STF C 224/06 del 3 ottobre
2007).
Tale situazione risulta ex
lege per un membro del CdA di una SA e per il socio e gerente di una Sagl (cfr.
consid. 2.3.).
Per
quanto riguarda, poi, l’asserita cessione della gestione del __________, va
evidenziato che la stessa sarebbe comunque avvenuta, secondo le affermazioni
dell’assicurata, alla fine del 2006 (cfr. doc. I). Tale circostanza si rivela,
quindi, in ininfluente ai fini della presente vertenza.
2.7. A titolo
abbondanziale questa Corte rileva che, anche volendo considerare, per pura
ipotesi di lavoro, che l’assicurata non rivestiva all’interno della __________
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, il diritto all’indennità
per insolvenza le andrebbe in ogni caso negato.
In
effetti in una sentenza del 28 gennaio 2002 nella causa A. (C 164/01) l'Alta
Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza
di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi
obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in
casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di
insolvenza solo fino al 23 luglio 2002 ultimo giorno in cui egli aveva
effettivamente lavorato.
In quel
caso la nostra Massima Istanza si è così espressa:
"
(…)
2.- a) Les dispositions des art. 51 ss LACI ont
introduit une assurance perte de gain en cas d'insolvabilité de l'employeur,
destinée à combler une lacune dans le système de protection sociale. Pour le
législateur, le privilège conféré par la LP aux créances de salaire (art. 219
LP) ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien
qu'il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout
le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s'est donc agi de
protéger les créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens d'existence
et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (Message du
Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980
III 532 s.; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bâle, Genève et Munich 1998, n° 492).
b) Par "créances de salaire" au sens de
l'art. 52 LACI, on entend d'abord le salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2
LAVS, auquel s'ajoutent les allocations (Nussbaumer, op. cit., n° 519). Par
cette référence à la LAVS se trouve ainsi délimité le cercle des bénéficiaires
de cette protection. Il reste que ces dispositions en matière d'assurance
sociale reposent en premier lieu sur le droit du contrat de travail en ce qui
concerne notamment les éléments contractuels, les obligations réciproques des
parties et les dispositions impératives dont il y a lieu ensuite de tirer des
conséquences juridiques en matière d'affiliation ou de prestations
(Meyer-Blaser, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du
Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le
domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture
d'assurance et le droit aux prestations, in : Droit du travail et droit des
assurances sociales, Questions choisies, Colloque de Lausanne [IRAL] 1994, p.
177).
Contrat synallagmatique, le contrat de travail
impose principalement le versement d'un salaire au regard de l'engagement de
fournir un travail régulier. La conséquence juridique, dans
l'assurance-chômage, est que la créance de salaire est principalement liée à la
fourniture d'un travail. Ainsi, selon la jurisprudence, l'indemnité en cas
d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un
travail réellement fourni; elle ne peut être octroyée pour des prétentions en
raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur, pour des
indemnités de vacances qui n'ont pas été prises ou pour des prétentions émanant
d'un travailleur, empêché de travailler pour cause de maladie et que son
employeur n'a pas assuré (ATF 125 V 494 consid. 3b et les arrêts et références
cités; Nussbaumer, op. cit., n° 519). Cette jurisprudence se fonde sur le texte
même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message
du Conseil fédéral précité, p. 613; ATF 125 V 494 consid. 3b, 121 V 379 consid.
2a).
c) La fourniture d'un travail, énoncée comme
condition nécessaire en toutes hypothèses à l'application des art. 51 ss LACI,
ne reflète cependant pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En
effet, est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun
travail en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO.
Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une
créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité
en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269; SVR 1996 ALV no 59).
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF
125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il
faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour
insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré
était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux
prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit
à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été
licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui
qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré
présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et
pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en
droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel
dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit,
alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence,
par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée
plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.
3.- Il reste à déterminer les règles
applicables lorsque le travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un
travail pendant le délai de résiliation du contrat.
a) Sous réserve du respect du délai de résiliation
légal ou contractuel, un contrat de travail de durée indéterminée peut en
principe être librement résilié par l'une ou l'autre partie (art. 335 CO). La
résiliation entraîne pour le travailleur la fin de l'obligation de travailler,
en règle générale au terme du délai de congé, et pour l'employeur la fin de
l'obligation de payer le salaire. Il arrive cependant que l'employeur libère
immédiatement son employé de l'obligation de travailler. Dans ce cas, le
travailleur n'a ni la possibilité, ni l'obligation de proposer sa prestation à
l'employeur. Renonciation volontaire et inconditionnelle à la prestation du
travailleur jusqu'à l'échéance des relations contractuelles, cette libération
ne correspond ni à une demeure de l'employeur ni à un licenciement immédiat. Reste
que le travailleur libéré de l'obligation de travailler jusqu'à la fin de son
contrat doit se laisser imputer sur son salaire le revenu tiré d'un nouvel
emploi, à moins que l'on puisse déduire des circonstances que les parties ont
voulu exclure l'imputation (ATF 118 II 139).
Sous l'angle de l'aptitude au placement, la
situation du travailleur qui n'a plus à effectuer son travail ne diffère pas
vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet
immédiat et de manière injustifiée ou de celle du travailleur congédié en temps
inopportun : dans tous ces cas, l'intéressé présente une disponibilité suffisante
pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de
contrôle. Cette situation ne peut, en revanche, être rapprochée du cas jugé
en 1985 où l'employeur en demeure n'avait pas donné son congé au travailleur et
lui avait promis de lui fournir du travail à bref délai (ATF 111 V 269).
Certes, comme dans le cas du travailleur licencié en temps inopportun, le
contrat de travail prend fin seulement à son terme contractuel. Mais, selon la
jurisprudence, le maintien, en droit, d'un rapport de travail n'est pas un
critère déterminant pour juger du droit à l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157
consid. 2a).
Dès lors, à la différence du cas jugé en 1999 où
l'employé était empêché de travailler pour cause de maladie (ATF 125 V 492, en
particulier 497 consid. 4b), le critère de l'aptitude au placement et de la
disponibilité pour se soumettre aux contrôles joue, dans la situation du
travailleur libéré de son obligation de fournir un travail pendant le délai de
résiliation du contrat, un rôle essentiel pour délimiter l'indemnité de chômage
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 495 consid. 3b, 121 V 381
consid. 2b). En revanche, le critère du travail fourni - ou de l'absence d'une
créance de salaire portant sur un travail réellement fourni - n'apparaît pas
déterminant (cf. ATF 121 V 379 consid. 2a). N'est pas non plus décisif le fait
que les prétentions de salaire ou d'indemnité pour résiliation anticipée des
rapports de travail ne constituent pas une perte de travail à prendre en considération
(art. 11 al. 3 LACI), puisque les prestations de l'assurance-chômage prévues
par la loi doivent être versées en cas de doutes quant aux droits découlant du
contrat de travail (art. 29 al. 1 et 2 LACI; ATF 121 V 379 consid. 2b).
b) Dans le cas particulier, l'assuré a été
licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de
l'obligation de fournir un travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la
disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI.
Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.
(….)" (cfr. STFA del 28 gennaio 2002 nella causa A., C 164/01;
le sottolineature sono del redattore)
La nostra
Massima Istanza, in una decisione del 2 settembre 2003 nella causa B. (C 55/03),
si è, poi, confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato
che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività
solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto
al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza solo fino all’ultimo
giorno in cui ha effettivamente lavorato.
In una sentenza del 15
aprile 2005 nella causa N., C 214/04 pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10, l'Alta
Corte ha, inoltre, avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza e ha
ricordato che l'indennità di insolvenza copre unicamente pretese salariali che
si riferiscono a del lavoro prestato, e non pretese risultanti dalla disdetta
anticipata (ingiustificata) del rapporto di lavoro. L'esistenza giuridica di un
rapporto lavorativo non rappresenta di per sè un valido criterio per rispondere
alla questione a sapere se sono fondate delle pretese per lavoro prestato.
Determinante per distinguere il diritto alle indennità di insolvenza da quello
alle indennità di disoccupazione, è sapere se la persona assicurata nel periodo
in questione era collocabile e se ha osservato le prescrizioni di controllo. Se
ciò è il caso, non vi è diritto alle indennità di insolvenza.
2.8. In una Direttiva intitolata ”Criterio
determinante di delimitazione tra l'IDI e l'ID”, pubblicata in Prassi ML/AD
2004/1, il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale
autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione
uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;
STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo
2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa
K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), ha richiamato la
giurisprudenza federale in materia e ha osservato che:
" Principio
1. L'IDI ha lo
scopo di coprire i crediti salariali che i lavoratori hanno nei confronti del
loro datore di lavoro per un'attività lavorativa effettivamente svolta, mentre
l'ID copre le perdite di salario dovute alla perdita del lavoro. In linea di
massima l'IDI interviene soltanto quando si tratta di pretese salariali in
seguito a un lavoro effettuato.
Considerandi
2.
È considerato
come criterio determinante per delimitare l'IDI dall'ID il fatto che la persona
assicurata si sia messa a disposizione del Servizio di collocamento durante il
periodo in questione e che essa abbia potuto soddisfare le prescrizioni di
controllo. L'assicurato ha diritto all'ID se resta disoccupato, effettivamente
o giuridicamente, in seguito a un licenziamento con effetto immediato o a una
disdetta in tempo inopportuno: ciò significa che egli si annuncia al Servizio
di collocamento e che è in grado di soddisfare le prescrizioni di controllo. Se
sussistono dubbi giustificati in merito al fatto di sapere se l'assicurato ha
diritto, durante il periodo in cui è disoccupato, al versamento, da parte del
suo ultimo datore di lavoro, del salario relativo al termine di disdetta o di
un risarcimento a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto
immediato oppure se tali pretese possono essere soddisfatte, occorre versargli
l'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI. In tal
modo le pretese della persona assicurata, compreso il privilegio legale,
passano alla cassa.
3.
Di
conseguenza, se l'assicurato non ha effettuato alcun lavoro, l'IDI non copre le
pretese derivanti da un licenziamento con effetto immediato del lavoratore né
quelle dovute allo scioglimento del rapporto di lavoro in tempo inopportuno. A
tale proposito non è affatto importante sapere chi ha sciolto il rapporto di
lavoro. Inoltre è indifferente se lo scioglimento del rapporto di lavoro è
giustificato o ingiustificato, se ha effetto immediato, se il termine di disdetta
è stato rispettato o meno, oppure se la persona assicurata è stata esonerata
dal prestare lavoro.
Eccezioni
1.
In deroga al
principio secondo cui l'IDI interviene soltanto se l'assicurato ha effettuato
un lavoro, i periodi durante i quali l'assicurato è stato impedito di lavorare
senza colpa propria per motivi inerenti alla sua persona (p. es. malattia,
infortunio, servizio militare, cfr. art. 324 CO) o durante i quali ha preso
vacanze sono equiparati ai periodi di lavoro effettivo e vengono pertanto indennizzati
mediante l'IDI. La condizione è tuttavia che il datore
di lavoro sia soggetto all'obbligo di versare il salario e che la persona
assicurata non percepisca altre compensazioni legali o contrattuali del salario
durante il periodo in questione.
2.
Basandosi sul
principio che l'IDI copre unicamente crediti salariali inerenti a un lavoro
effettuato, la giurisprudenza ha inoltre inserito in questa categoria i casi
nei quali il lavoratore non ha più potuto prestare il proprio lavoro unicamente
a causa del fatto che il datore di lavoro è in mora nell'accettazione dello
stesso (art. 324 cpv. 1 CO).
Se
ad esempio è assodato che il rapporto di lavoro non è stato sciolto, che il
lavoratore ha chiesto al datore di lavoro di dargli lavoro e che quest'ultimo l'ha
trattenuto con promesse di lavoro, le perdite di lavoro dell'assicurato che
sono imputabili alla mora del datore di lavoro sono equiparabili a un lavoro
fornito e vanno risarcite mediante l'IDI.
Queste due eccezioni al principio enunciato sono giustificate dal
fatto che le persone assicurate in tali casi sono ancora vincolate da un
rapporto di lavoro: ciò significa che esse non sono disoccupate né
giuridicamente né di fatto, per cui non sono neanche idonee al collocamento.
Esempi
- Un'impiegata
è stata licenziata con effetto immediato. Essendo giuridicamente ed
effettivamente disoccupata, essa si è annunciata all'ufficio di collocamento:
occorre pertanto esaminare se essa adempie le condizioni che danno diritto alle
prestazioni dell'AD, anche se ha ancora diritto a un'indennità a causa dello
scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. Lo stesso vale anche quando il
rapporto di lavoro è disdetto in tempo inopportuno (art. 336c CO) e il datore
di lavoro viene a trovarsi in mora nell'accettazione del lavoro. La persona
assicurata non ha diritto all'IDI per il periodo durante il quale non ha
lavorato, vale a dire per il periodo successivo allo scioglimento del suo
contratto di lavoro. Dal punto di vista dell'idoneità al collocamento, questo
caso non differisce sostanzialmente da un caso di licenziamento con effetto
immediato.
Di
conseguenza l'IDI non copre il diritto al salario relativo al termine di
disdetta o eventuali pretese di risarcimento a causa della disdetta con effetto
immediato. La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29
capoverso 1 LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di collocamento,
adempie le prescrizioni di controllo e gli altri presupposti da cui dipende il
diritto all'indennità.
- Un
lavoratore che, dopo la dichiarazione del fallimento, è stato costretto ad
abbandonare il lavoro a causa dello scioglimento anticipato del rapporto di
lavoro e che, in seguito alla mora del suo datore di lavoro, ha diritto al
salario relativo al termine di disdetta è in linea di massima idoneo al
collocamento. Il periodo durante il quale egli ha diritto a tale salario non è
coperto dall'IDI. La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo
l'articolo 29 capoverso 1 LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di
collocamento e adempie gli altri presupposti da cui dipende il diritto
all'indennità.
- Un'impiegata
liberata dagli obblighi contrattuali nell'ambito di una disdetta in tempo
inopportuno è in linea di massima idonea al collocamento. Il periodo corrispondente
al termine di disdetta non può essere coperto dall'IDI. La persona assicurata
ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI nella misura in
cui il salario relativo al termine di disdetta non le è stato risarcito, se
essa si annuncia al Servizio di collocamento e adempie gli altri presupposti da
cui dipende il diritto all'indennità.
- L'impiegato
non è stato licenziato ma, in seguito al fallimento del suo datore di lavoro,
il suo contratto di lavoro è stato rescisso dall'amministrazione del
fallimento. Prima dello scioglimento del suo contratto e fino alla
dichiarazione di fallimento, egli aveva chiesto a più riprese al suo datore di
lavoro di dargli lavoro e non aveva più potuto lavorare soltanto a causa della
mora del datore di lavoro. Inoltre l'impiegato è stato trattenuto con promesse
di lavoro dal datore di lavoro. Pertanto egli, fino al momento del fallimento,
era ancora vincolato da un rapporto di lavoro, per cui non era disoccupato ai
sensi dell'articolo 10 capoversi 1 e 2 LADI e quindi neanche idoneo al
collocamento. Di conseguenza egli non ha diritto all'ID per il periodo che
precede il fallimento, mentre il diritto all'IDI gli verrà riconosciuto
eccezionalmente per il lavoro che non ha effettuato prima dello scioglimento del
suo rapporto di lavoro.
(…)." (cfr. Prassi ML/AD 2004/1, Foglio
10/1, 10/2 e 10/3)
2.9
La
ricorrente è stata licenziata dalla __________ il 17 ottobre 2006 con i
seguenti termini:
"
(…) con la presente inoltro regolare disdetta al
contratto di lavoro, stipulato in data 3 febbraio 2006, a valere per il 30
novembre 2006.
La diffido
dal presentarsi sul luogo di lavoro con effetto immediato.
In ogni
caso dovrà presentarsi entro giovedì 19 ottobre 2006 presso l’esercizio __________
per la riconsegna delle chiavi in Suo possesso (…)” (Doc. 33)
Il
Pretore del Distretto di __________, con sentenza DI.2007.132 del 23 maggio
2007, ha respinto la richiesta di un’indennità per disdetta abusiva.
Condannando la datrice di lavoro a versare all’assicurata l’intero stipendio
del mese di novembre 2006 e fr. 1'200.-- (al netto dei fr. 1'000.-- già
prelevati) per il mese di ottobre 2006 (cfr. doc. 17), egli ha riconosciuto
trattarsi di un licenziamento ordinario.
Sul
formulario “Domanda d’indennità per insolvenza” al punto 7 figura il 19 ottobre
2006.
quale ultimo giorno di lavoro effettuato e al punto 8 che l’assicurata ha
percepito il salario fino a metà ottobre 2006 (cfr. doc. 37).
Alla luce
della giurisprudenza federale sopra citata (cfr. in particolare la STFA C
164/01 del 28 gennaio 2002 e la sentenza pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10,
consid. 5.2) e della Direttiva del SECO riprodotta al considerando precedente,
la ricorrente, visto che il datore di lavoro l’ha esplicitamente liberata dal
suo obbligo di lavorare al momento in cui le ha intimato il licenziamento, è
divenuta idonea al collocamento.
Essa, di conseguenza, non
avrebbe diritto alle indennità per insolvenza.
Per il periodo del mese di
ottobre 2006 precedente al licenziamento, dagli atti si evince, come peraltro
già sottolineato, che l’insorgente ha dichiarato che il salario le era stato
pagato fino alla metà di ottobre 2006 (cfr. doc. 37).
Ne discende che per questo
lasso di tempo non si pone la questione del diritto o meno all’indennità per
insolvenza.
Per un caso analogo cfr.
pure STCA 38.2006.80 del 7 febbraio 2007 destinata alla pubblicazione in RtiD
II-2007.
2.10
In esito alle considerazioni
che precedono, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione del 26
settembre 2007 emessa dalla Cassa __________.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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