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Decisione

38.2007.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 gennaio 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione o meno la Cassa ha negato a RI 1 le indennità

per insolvenza per i mesi di ottobre e novembre 2006.

Secondo

l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al

servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura

d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto

all’indennità per insolvenza se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b. il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti

salariali.

Il cpv. 2

di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per

insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente

dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle

decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,

nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

Il

contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI.

In una decisione

del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro,

affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett.

c LADI é applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui

all’art. 51 LADI.

2.3. Secondo

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

Questa

normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una

situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si

sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su

l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per

insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die

Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche

Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).

In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA

ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al

vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OAD, si deve riconoscere che il diritto è

escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In una

sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha

stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di

un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone

effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra

massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un

dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta

con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era

chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a

due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori

tecnici.

Le

sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta

Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente

membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.

716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del consiglio

di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia

necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate

all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 224/06

del 3 ottobre 2007).

Questa

giurisprudenza è poi stata estesa ai soci di una Sagl. Ad esempio in una

sentenza C 102/04 del 15 giugno 2005, l’Alta Corte ha, in particolare,

sottolineato che:

" (…)

Pour les membres du conseil d'administration, le

droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer

plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société

(cf. ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). Il doit en

aller de même avec les associés d'une Sàrl. En effet, conformément à l'art. 811

al. 1 CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à

responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation

de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le

législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société

doivent également en assumer la direction. A ce titre, les associés,

respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent

collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une

société anonyme (arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et les références). (...)".

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza C 192/05 del 17 novembre 2006 nella quale il

TFA ha rilevato:

" (...)

3.2 Selon les dispositions légales régissant

l'organisation de la société à responsabilité limitée, les associés ont non

seulement le droit mais l'obligation de participer à la gestion de la société

(art. 811 al. 1 CO). En édictant cette disposition, le législateur est parti du

principe que les personnes qui détiennent la société doivent également en

assumer la direction (Watter, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,

Obligationenrecht II, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, rem. 2 ad art. 811 CO,

p. 1377; von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in: Zürcher

Kommentar, tome 5c, Zurich 1965, rem. 1 ad art.811 CO, p. 439). A ce titre, les

associés, respectivement les associés gérants lorsqu'il en a été désigné,

occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration

d'une société anonyme (Watter, op. cit., rem. 2 ad art. 811 CO, p. 1377;

voir également arrêts R. du 22 novembre 2002 [C 37/02] et B. du 30 août 2001 [C

71/01]). A l'instar des administrateurs d'une SA (ATF 122 V 273 consid. 3), l'époux de

l'intimée disposait ex lege du pouvoir de fixer les décisions de gestion et de

représentation que la société était amenée à prendre notamment comme employeur

ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31

al. 3 let. c LACI. Cette circonstance permet à elle seule d'exclure le droit

aux indemnités de chômage, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus

concrètement les responsabilités que le conjoint de l'intimée exerçait

concrètement au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3).

3.3 Contrairement à l'avis des premiers juges, la

caisse n'avait donc pas à vérifier quels étaient concrètement les pouvoirs du

conjoint de l'intimée sur les décisions de la société au moment où elle a été

licenciée, ni s'il les avait conservés par la suite. En particulier, il n'y

avait pas lieu d'établir si, comme prétendu par l'intimée, son conjoint avait

été écarté de la société par les propriétaires économiques de celle-ci au mois

de février 2004, ce dont on peut d'ailleurs légitimement douter dès lors qu'il

a lui-même signé, le 23 avril 2004, l'attestation d'employeur retournée à la

caisse dans le cadre de la demande d'indemnité de son épouse et qu'à ce jour

encore, il demeure inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant

de la société. Au demeurant, l'intimée n'a produit aucune pièce établissant le retrait

des pouvoirs de gérant attribués à son conjoint (cf. art. 811 al. 1 et 2 CO).

Par ailleurs, l'argument de l'intimée selon lequel

son époux ne disposait concrètement d'aucun pouvoir décisionnel en raison de sa

participation minoritaire au capital social de la société n'est pas non plus

convaincant.

Dès lors que les pouvoirs de gestion et de

représentation de la société avaient été attribués à son conjoint (art. 811

al. 2 CO), celui-ci avait le droit - de par la loi et donc indépendamment

de toute répartition du capital social - d'accomplir au nom de celle-ci tous

les actes que pouvait impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO en rel. avec

l'art. 814 al. 1 CO) et notamment celui de réengager l'intimée. Il était ainsi

en mesure d'influencer la perte de travail subie par cette dernière, rendant

son chômage difficilement contrôlable. Dans cette mesure, l'intimée est exclue

du cercle des ayants droit à l'indemnité de chômage. Le jugement entrepris

n'est donc pas conforme au droit fédéral et le recours se révèle bien fondé."

Il TFA, una sentenza

pubblicata in DTF 126 V 134 e confermata in DLA 2000, pag. 176, ha inoltre

stabilito che ai fini di determinare il momento dell'uscita dal consiglio di

amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con la

giurisprudenza relativa all'art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal

consiglio di amministrazione, e non quella della cancellazione dell'iscrizione

nel Registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale

svizzero di commercio.

Il

diritto all'indennità per insolvenza dev'essere negato giusta l'art. 51 cpv. 2

LADI pure per i periodi posteriori all'uscita dal consiglio di amministrazione

qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano

esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto.

Infine

in una sentenza C 175/04 del 29 novembre 2005 l'Alta Corte ha rilevato:

" (...)

De jurisprudence constante,l'inscription de l'assuré

au registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour

déterminer s'il occupe une position assimilable à celle d'un employeur (parmi

d'autres : arrêt K. du 8 juin 2004, C 110/03, cité par la recourante); la

radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a

quitté la société.

Il s'ensuit que les faits que l'intimé invoque (la

dissolution de la sàrl ainsi que l'ouverture de la faillite de cette société)

ne lui sont d'aucun secours, car il n'avait ni quitté définitivement

l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni rompu tout lien avec la

sàrl postérieurement à la décision du 2 janvier 2002. Devenu liquidateur de la

sàrl (cf. art. 823 CO) à partir du mois d'avril 2002, l'intimé avait conservé

des prérogatives analogues à celles dont il disposait précédemment. En

particulier, il était chargé de la gestion et de la représentation de la

société en liquidation, avec pouvoir d'accomplir tous les actes qui entraient

dans le cadre du but de la liquidation, y compris, le cas échéant, de nouvelles

opérations (cf. Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, p. 369).

En d'autres termes, le statut de liquidateur de la

sàrl (qui a perduré depuis l'ouverture de la faillite, le 1er juillet 2003), a

eu pour effet de maintenir l'intimé dans le cercle des personnes qui fixent les

décisions de l'employeur ou qui les influencent de manière déterminante. De ce

chef, il n'a pas droit à l'indemnité, ce que la jurisprudence a d'ailleurs déjà

admis dans des affaires analogues concernant des liquidateurs (DTA 2002 p. 185 consid.

3c [arrêt S. du 19 mars 2002, C 373/00]; arrêt G. du 12 septembre 2005, C

131/05). (...)"

2.4. Dapprima

va osservato che l’insorgente, con l’atto di ricorso, ha invocato una lesione

del diritto di essere sentita, sostenendo che la decisione su opposizione

impugnata sarebbe carentemente motivata. Essa ha segnatamente rilevato che la

precedente autorità non avrebbe minimamente discusso le argomentazioni da lei diffusamente

esposte nell’opposizione (cfr. doc. I).

Il diritto di essere

sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di

ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei

considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse

addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi

poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro

canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della

decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni

atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può

limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a

influire sul giudizio (cfr. STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01,

consid, 2.1.; STFA del 10 giugno 2002 nella causa R., H 192/00; DTF 121 III 331

consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf

rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000,

pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali

appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della

motivazione della decisione su opposizione contestata.

Infatti

da quest'ultima emerge chiaramente che il motivo per cui la Cassa ha negato

all’assicurata il diritto alle indennità per insolvenza corrisponde alla sua

posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________ che

per i soci dirigenti di una Sagl risulta per legge (cfr. doc. A).

Del resto

la ricorrente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su

opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a

questo Tribunale.

2.5. Nell’evenienza

concreta la domanda d’indennità per insolvenza è stata inoltrata per pretese

salariali relative ai mesi di ottobre e novembre 2006 (cfr. doc. 31, 37).

Dall’estratto

RC della __________ (cfr. www.zefix.ch) risulta che RI 1 è entrata nella

società - costituita nel settembre 2003 - nel dicembre 2005 quale socia e

gerente con diritto di firma collettiva con una quota di fr. 9'000.-- su fr.

20'000.--.

La

restante quota di fr. 11'000.-- è detenuta da __________, socio e gerente con

diritto di firma individuale.

L’assicurata

ha inoltre iniziato a lavorare per la __________ il 1° marzo 2006 quale

cameriera (salario lordo mensile di fr. 4'000.--, cfr. doc. 37).

Il

contratto di impiego è stato disdetto da parte del datore di lavoro il 17 ottobre

2006 con effetto dal 30 novembre 2006 (cfr. doc. 33).

La

ricorrente, il 26 gennaio 2007, ha inoltrato un’istanza in Pretura con la quale

ha rivendicato lo stipendio di ottobre 2006, di novembre 2006, la tredicesima

mensilità (quota-parte), l’assegno familiare di base, il corrispettivo per

vacanze non godute e l’indennità per disdetta abusiva ex art. 336a CO.

Il 23

maggio 2007 il Pretore del Distretto di __________ ha parzialmente accolto

l’istanza dell’insorgente, riconoscendole il diritto allo stipendio intero per

il mese di novembre 2006, allo stipendio limitato alla somma di fr. 1'200.-- per

il mese di ottobre 2006, alla quota-parte di tredicesima, all’importo di fr.

1'647 quale assegno di base, nonché all’ammontare di fr. 2'412.-- per vacanze

non godute. Il Pretore ha, invece, stabilito che la disdetta non può definirsi

abusiva (cfr. doc. 17).

La Cassa,

con decisione del 18 settembre 2007, confermata con decisione su opposizione

del 26 settembre 2007, ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per

insolvenza, ritenendo che la medesima rivestisse una posizione analoga a quella

di un datore di lavoro (cfr. doc. 8, A).

L’assicurata

ha contestato tale conclusione, asserendo, in buona sostanza, di non avere mai

avuto la possibilità di influenzare in maniera decisiva le decisioni della

società (cfr. doc. I).

2.6. Chiamata ora

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che, a ragione, la Cassa ha negato

all’insorgente il diritto all’indennità per insolvenza per i mesi di ottobre e

novembre 2006.

L’assicurata,

in effetti, era - e lo è tuttora - socia e gerente della __________,

attualmente in liquidazione.

La

società è stata sciolta a seguito del fallimento pronunciato con decreto della

Pretura del Distretto di __________ del 15 ottobre 2007 (cfr. estratto RC).

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo

proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile,

contrariamente a quanto sostiene l’assicurata (cfr. doc. I), a quella di un

membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare

risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4

luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R.,

C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

Nel caso

di un socio e gerente di una Sagl, pertanto, le indennità per insolvenza vanno

rifiutate senza procedere a un ulteriore esame dei suoi effettivi poteri in

seno alla società (cfr. consid. 2.3.).

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2007.36 del 9 agosto 2007.

La

fattispecie sub judice si distingue, del resto, dai casi menzionati

dall’insorgente nel ricorso (cfr. doc. I).

In

particolare dalle sentenze C 219/02 del 17 marzo 2003, 38.2006.29 del 1°

febbraio 2007 e 38.2006.22 del 24 luglio 2006, citate dall’assicurata, le quali

concernono la richiesta di indennità di disoccupazione, emerge che in quei casi

non vi era il rischio che venisse elusa la regolamentazione in materia di

indennità per lavoro ridotto, in particolare l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI che

contempla la preclusione di tali prestazioni, tra l’altro, alle persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi

occupati nell'azienda.

Gli

assicurati, infatti, nonostante rivestissero ancora una carica formale iscritta

a RC in seno alla società per la quale avevano lavorato, non potevano più

essere riassunti dalla stessa.

In casu, per contro, si

tratta di una domanda di indennità per insolvenza e determinante, ai fini

dell’esclusione dal relativo diritto, è il fatto che un assicurato possa

esercitare un influsso considerevole sia sulla gestione degli affari, che sulla

politica dell’impresa, nonché abbia diritto di prendere visione della

contabilità, e perciò non sia colto di sorpresa dal fallimento del datore di

lavoro (cfr. consid. 2.3.; DLA 2004 2004 Nr. 21; STF C 224/06 del 3 ottobre

2007).

Tale situazione risulta ex

lege per un membro del CdA di una SA e per il socio e gerente di una Sagl (cfr.

consid. 2.3.).

Per

quanto riguarda, poi, l’asserita cessione della gestione del __________, va

evidenziato che la stessa sarebbe comunque avvenuta, secondo le affermazioni

dell’assicurata, alla fine del 2006 (cfr. doc. I). Tale circostanza si rivela,

quindi, in ininfluente ai fini della presente vertenza.

2.7. A titolo

abbondanziale questa Corte rileva che, anche volendo considerare, per pura

ipotesi di lavoro, che l’assicurata non rivestiva all’interno della __________

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, il diritto all’indennità

per insolvenza le andrebbe in ogni caso negato.

In

effetti in una sentenza del 28 gennaio 2002 nella causa A. (C 164/01) l'Alta

Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza

di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi

obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in

casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale

l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di

insolvenza solo fino al 23 luglio 2002 ultimo giorno in cui egli aveva

effettivamente lavorato.

In quel

caso la nostra Massima Istanza si è così espressa:

"

(…)

2.- a) Les dispositions des art. 51 ss LACI ont

introduit une assurance perte de gain en cas d'insolvabilité de l'employeur,

destinée à combler une lacune dans le système de protection sociale. Pour le

législateur, le privilège conféré par la LP aux créances de salaire (art. 219

LP) ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien

qu'il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout

le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s'est donc agi de

protéger les créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens d'existence

et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (Message du

Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980

III 532 s.; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bâle, Genève et Munich 1998, n° 492).

b) Par "créances de salaire" au sens de

l'art. 52 LACI, on entend d'abord le salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2

LAVS, auquel s'ajoutent les allocations (Nussbaumer, op. cit., n° 519). Par

cette référence à la LAVS se trouve ainsi délimité le cercle des bénéficiaires

de cette protection. Il reste que ces dispositions en matière d'assurance

sociale reposent en premier lieu sur le droit du contrat de travail en ce qui

concerne notamment les éléments contractuels, les obligations réciproques des

parties et les dispositions impératives dont il y a lieu ensuite de tirer des

conséquences juridiques en matière d'affiliation ou de prestations

(Meyer-Blaser, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du

Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le

domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture

d'assurance et le droit aux prestations, in : Droit du travail et droit des

assurances sociales, Questions choisies, Colloque de Lausanne [IRAL] 1994, p.

177).

Contrat synallagmatique, le contrat de travail

impose principalement le versement d'un salaire au regard de l'engagement de

fournir un travail régulier. La conséquence juridique, dans

l'assurance-chômage, est que la créance de salaire est principalement liée à la

fourniture d'un travail. Ainsi, selon la jurisprudence, l'indemnité en cas

d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un

travail réellement fourni; elle ne peut être octroyée pour des prétentions en

raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur, pour des

indemnités de vacances qui n'ont pas été prises ou pour des prétentions émanant

d'un travailleur, empêché de travailler pour cause de maladie et que son

employeur n'a pas assuré (ATF 125 V 494 consid. 3b et les arrêts et références

cités; Nussbaumer, op. cit., n° 519). Cette jurisprudence se fonde sur le texte

même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message

du Conseil fédéral précité, p. 613; ATF 125 V 494 consid. 3b, 121 V 379 consid.

2a).

c) La fourniture d'un travail, énoncée comme

condition nécessaire en toutes hypothèses à l'application des art. 51 ss LACI,

ne reflète cependant pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En

effet, est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun

travail en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO.

Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une

créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité

en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269; SVR 1996 ALV no 59).

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF

125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il

faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour

insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré

était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux

prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit

à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été

licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui

qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré

présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et

pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en

droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel

dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit,

alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence,

par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée

plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.

3.- Il reste à déterminer les règles

applicables lorsque le travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un

travail pendant le délai de résiliation du contrat.

a) Sous réserve du respect du délai de résiliation

légal ou contractuel, un contrat de travail de durée indéterminée peut en

principe être librement résilié par l'une ou l'autre partie (art. 335 CO). La

résiliation entraîne pour le travailleur la fin de l'obligation de travailler,

en règle générale au terme du délai de congé, et pour l'employeur la fin de

l'obligation de payer le salaire. Il arrive cependant que l'employeur libère

immédiatement son employé de l'obligation de travailler. Dans ce cas, le

travailleur n'a ni la possibilité, ni l'obligation de proposer sa prestation à

l'employeur. Renonciation volontaire et inconditionnelle à la prestation du

travailleur jusqu'à l'échéance des relations contractuelles, cette libération

ne correspond ni à une demeure de l'employeur ni à un licenciement immédiat. Reste

que le travailleur libéré de l'obligation de travailler jusqu'à la fin de son

contrat doit se laisser imputer sur son salaire le revenu tiré d'un nouvel

emploi, à moins que l'on puisse déduire des circonstances que les parties ont

voulu exclure l'imputation (ATF 118 II 139).

Sous l'angle de l'aptitude au placement, la

situation du travailleur qui n'a plus à effectuer son travail ne diffère pas

vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet

immédiat et de manière injustifiée ou de celle du travailleur congédié en temps

inopportun : dans tous ces cas, l'intéressé présente une disponibilité suffisante

pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de

contrôle. Cette situation ne peut, en revanche, être rapprochée du cas jugé

en 1985 où l'employeur en demeure n'avait pas donné son congé au travailleur et

lui avait promis de lui fournir du travail à bref délai (ATF 111 V 269).

Certes, comme dans le cas du travailleur licencié en temps inopportun, le

contrat de travail prend fin seulement à son terme contractuel. Mais, selon la

jurisprudence, le maintien, en droit, d'un rapport de travail n'est pas un

critère déterminant pour juger du droit à l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157

consid. 2a).

Dès lors, à la différence du cas jugé en 1999 où

l'employé était empêché de travailler pour cause de maladie (ATF 125 V 492, en

particulier 497 consid. 4b), le critère de l'aptitude au placement et de la

disponibilité pour se soumettre aux contrôles joue, dans la situation du

travailleur libéré de son obligation de fournir un travail pendant le délai de

résiliation du contrat, un rôle essentiel pour délimiter l'indemnité de chômage

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 495 consid. 3b, 121 V 381

consid. 2b). En revanche, le critère du travail fourni - ou de l'absence d'une

créance de salaire portant sur un travail réellement fourni - n'apparaît pas

déterminant (cf. ATF 121 V 379 consid. 2a). N'est pas non plus décisif le fait

que les prétentions de salaire ou d'indemnité pour résiliation anticipée des

rapports de travail ne constituent pas une perte de travail à prendre en considération

(art. 11 al. 3 LACI), puisque les prestations de l'assurance-chômage prévues

par la loi doivent être versées en cas de doutes quant aux droits découlant du

contrat de travail (art. 29 al. 1 et 2 LACI; ATF 121 V 379 consid. 2b).

b) Dans le cas particulier, l'assuré a été

licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de

l'obligation de fournir un travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la

disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI.

Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.

(….)" (cfr. STFA del 28 gennaio 2002 nella causa A., C 164/01;

le sottolineature sono del redattore)

La nostra

Massima Istanza, in una decisione del 2 settembre 2003 nella causa B. (C 55/03),

si è, poi, confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato

che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività

solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto

al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza solo fino all’ultimo

giorno in cui ha effettivamente lavorato.

In una sentenza del 15

aprile 2005 nella causa N., C 214/04 pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10, l'Alta

Corte ha, inoltre, avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza e ha

ricordato che l'indennità di insolvenza copre unicamente pretese salariali che

si riferiscono a del lavoro prestato, e non pretese risultanti dalla disdetta

anticipata (ingiustificata) del rapporto di lavoro. L'esistenza giuridica di un

rapporto lavorativo non rappresenta di per sè un valido criterio per rispondere

alla questione a sapere se sono fondate delle pretese per lavoro prestato.

Determinante per distinguere il diritto alle indennità di insolvenza da quello

alle indennità di disoccupazione, è sapere se la persona assicurata nel periodo

in questione era collocabile e se ha osservato le prescrizioni di controllo. Se

ciò è il caso, non vi è diritto alle indennità di insolvenza.

2.8. In una Direttiva intitolata ”Criterio

determinante di delimitazione tra l'IDI e l'ID”, pubblicata in Prassi ML/AD

2004/1, il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale

autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione

uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;

STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo

2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa

K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), ha richiamato la

giurisprudenza federale in materia e ha osservato che:

" Principio

1. L'IDI ha lo

scopo di coprire i crediti salariali che i lavoratori hanno nei confronti del

loro datore di lavoro per un'attività lavorativa effettivamente svolta, mentre

l'ID copre le perdite di salario dovute alla perdita del lavoro. In linea di

massima l'IDI interviene soltanto quando si tratta di pretese salariali in

seguito a un lavoro effettuato.

Considerandi

2.

È considerato

come criterio determinante per delimitare l'IDI dall'ID il fatto che la persona

assicurata si sia messa a disposizione del Servizio di collocamento durante il

periodo in questione e che essa abbia potuto soddisfare le prescrizioni di

controllo. L'assicurato ha diritto all'ID se resta disoccupato, effettivamente

o giuridicamente, in seguito a un licenziamento con effetto immediato o a una

disdetta in tempo inopportuno: ciò significa che egli si annuncia al Servizio

di collocamento e che è in grado di soddisfare le prescrizioni di controllo. Se

sussistono dubbi giustificati in merito al fatto di sapere se l'assicurato ha

diritto, durante il periodo in cui è disoccupato, al versamento, da parte del

suo ultimo datore di lavoro, del salario relativo al termine di disdetta o di

un risarcimento a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto

immediato oppure se tali pretese possono essere soddisfatte, occorre versargli

l'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI. In tal

modo le pretese della persona assicurata, compreso il privilegio legale,

passano alla cassa.

3.

Di

conseguenza, se l'assicurato non ha effettuato alcun lavoro, l'IDI non copre le

pretese derivanti da un licenziamento con effetto immediato del lavoratore né

quelle dovute allo scioglimento del rapporto di lavoro in tempo inopportuno. A

tale proposito non è affatto importante sapere chi ha sciolto il rapporto di

lavoro. Inoltre è indifferente se lo scioglimento del rapporto di lavoro è

giustificato o ingiustificato, se ha effetto immediato, se il termine di disdetta

è stato rispettato o meno, oppure se la persona assicurata è stata esonerata

dal prestare lavoro.

Eccezioni

1.

In deroga al

principio secondo cui l'IDI interviene soltanto se l'assicurato ha effettuato

un lavoro, i periodi durante i quali l'assicurato è stato impedito di lavorare

senza colpa propria per motivi inerenti alla sua persona (p. es. malattia,

infortunio, servizio militare, cfr. art. 324 CO) o durante i quali ha preso

vacanze sono equiparati ai periodi di lavoro effettivo e vengono pertanto indennizzati

mediante l'IDI. La condizione è tuttavia che il datore

di lavoro sia soggetto all'obbligo di versare il salario e che la persona

assicurata non percepisca altre compensazioni legali o contrattuali del salario

durante il periodo in questione.

2.

Basandosi sul

principio che l'IDI copre unicamente crediti salariali inerenti a un lavoro

effettuato, la giurisprudenza ha inoltre inserito in questa categoria i casi

nei quali il lavoratore non ha più potuto prestare il proprio lavoro unicamente

a causa del fatto che il datore di lavoro è in mora nell'accettazione dello

stesso (art. 324 cpv. 1 CO).

Se

ad esempio è assodato che il rapporto di lavoro non è stato sciolto, che il

lavoratore ha chiesto al datore di lavoro di dargli lavoro e che quest'ultimo l'ha

trattenuto con promesse di lavoro, le perdite di lavoro dell'assicurato che

sono imputabili alla mora del datore di lavoro sono equiparabili a un lavoro

fornito e vanno risarcite mediante l'IDI.

Queste due eccezioni al principio enunciato sono giustificate dal

fatto che le persone assicurate in tali casi sono ancora vincolate da un

rapporto di lavoro: ciò significa che esse non sono disoccupate né

giuridicamente né di fatto, per cui non sono neanche idonee al collocamento.

Esempi

- Un'impiegata

è stata licenziata con effetto immediato. Essendo giuridicamente ed

effettivamente disoccupata, essa si è annunciata all'ufficio di collocamento:

occorre pertanto esaminare se essa adempie le condizioni che danno diritto alle

prestazioni dell'AD, anche se ha ancora diritto a un'indennità a causa dello

scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. Lo stesso vale anche quando il

rapporto di lavoro è disdetto in tempo inopportuno (art. 336c CO) e il datore

di lavoro viene a trovarsi in mora nell'accettazione del lavoro. La persona

assicurata non ha diritto all'IDI per il periodo durante il quale non ha

lavorato, vale a dire per il periodo successivo allo scioglimento del suo

contratto di lavoro. Dal punto di vista dell'idoneità al collocamento, questo

caso non differisce sostanzialmente da un caso di licenziamento con effetto

immediato.

Di

conseguenza l'IDI non copre il diritto al salario relativo al termine di

disdetta o eventuali pretese di risarcimento a causa della disdetta con effetto

immediato. La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29

capoverso 1 LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di collocamento,

adempie le prescrizioni di controllo e gli altri presupposti da cui dipende il

diritto all'indennità.

- Un

lavoratore che, dopo la dichiarazione del fallimento, è stato costretto ad

abbandonare il lavoro a causa dello scioglimento anticipato del rapporto di

lavoro e che, in seguito alla mora del suo datore di lavoro, ha diritto al

salario relativo al termine di disdetta è in linea di massima idoneo al

collocamento. Il periodo durante il quale egli ha diritto a tale salario non è

coperto dall'IDI. La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo

l'articolo 29 capoverso 1 LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di

collocamento e adempie gli altri presupposti da cui dipende il diritto

all'indennità.

- Un'impiegata

liberata dagli obblighi contrattuali nell'ambito di una disdetta in tempo

inopportuno è in linea di massima idonea al collocamento. Il periodo corrispondente

al termine di disdetta non può essere coperto dall'IDI. La persona assicurata

ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI nella misura in

cui il salario relativo al termine di disdetta non le è stato risarcito, se

essa si annuncia al Servizio di collocamento e adempie gli altri presupposti da

cui dipende il diritto all'indennità.

- L'impiegato

non è stato licenziato ma, in seguito al fallimento del suo datore di lavoro,

il suo contratto di lavoro è stato rescisso dall'amministrazione del

fallimento. Prima dello scioglimento del suo contratto e fino alla

dichiarazione di fallimento, egli aveva chiesto a più riprese al suo datore di

lavoro di dargli lavoro e non aveva più potuto lavorare soltanto a causa della

mora del datore di lavoro. Inoltre l'impiegato è stato trattenuto con promesse

di lavoro dal datore di lavoro. Pertanto egli, fino al momento del fallimento,

era ancora vincolato da un rapporto di lavoro, per cui non era disoccupato ai

sensi dell'articolo 10 capoversi 1 e 2 LADI e quindi neanche idoneo al

collocamento. Di conseguenza egli non ha diritto all'ID per il periodo che

precede il fallimento, mentre il diritto all'IDI gli verrà riconosciuto

eccezionalmente per il lavoro che non ha effettuato prima dello scioglimento del

suo rapporto di lavoro.

(…)." (cfr. Prassi ML/AD 2004/1, Foglio

10/1, 10/2 e 10/3)

2.9

La

ricorrente è stata licenziata dalla __________ il 17 ottobre 2006 con i

seguenti termini:

"

(…) con la presente inoltro regolare disdetta al

contratto di lavoro, stipulato in data 3 febbraio 2006, a valere per il 30

novembre 2006.

La diffido

dal presentarsi sul luogo di lavoro con effetto immediato.

In ogni

caso dovrà presentarsi entro giovedì 19 ottobre 2006 presso l’esercizio __________

per la riconsegna delle chiavi in Suo possesso (…)” (Doc. 33)

Il

Pretore del Distretto di __________, con sentenza DI.2007.132 del 23 maggio

2007, ha respinto la richiesta di un’indennità per disdetta abusiva.

Condannando la datrice di lavoro a versare all’assicurata l’intero stipendio

del mese di novembre 2006 e fr. 1'200.-- (al netto dei fr. 1'000.-- già

prelevati) per il mese di ottobre 2006 (cfr. doc. 17), egli ha riconosciuto

trattarsi di un licenziamento ordinario.

Sul

formulario “Domanda d’indennità per insolvenza” al punto 7 figura il 19 ottobre

2006.

quale ultimo giorno di lavoro effettuato e al punto 8 che l’assicurata ha

percepito il salario fino a metà ottobre 2006 (cfr. doc. 37).

Alla luce

della giurisprudenza federale sopra citata (cfr. in particolare la STFA C

164/01 del 28 gennaio 2002 e la sentenza pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10,

consid. 5.2) e della Direttiva del SECO riprodotta al considerando precedente,

la ricorrente, visto che il datore di lavoro l’ha esplicitamente liberata dal

suo obbligo di lavorare al momento in cui le ha intimato il licenziamento, è

divenuta idonea al collocamento.

Essa, di conseguenza, non

avrebbe diritto alle indennità per insolvenza.

Per il periodo del mese di

ottobre 2006 precedente al licenziamento, dagli atti si evince, come peraltro

già sottolineato, che l’insorgente ha dichiarato che il salario le era stato

pagato fino alla metà di ottobre 2006 (cfr. doc. 37).

Ne discende che per questo

lasso di tempo non si pone la questione del diritto o meno all’indennità per

insolvenza.

Per un caso analogo cfr.

pure STCA 38.2006.80 del 7 febbraio 2007 destinata alla pubblicazione in RtiD

II-2007.

2.10

In esito alle considerazioni

che precedono, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione del 26

settembre 2007 emessa dalla Cassa __________.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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