38.2007.88
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7 gennaio 2008Italiano21 min
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Numero d'incarto:
38.2007.88
Data decisione, Autorità:
07.01.2008, TCA
Titolo:
Mancate e insufficienti ricerche prima della disoccupazione. Nell'ultimo periodo svolta 1 sola ricerca presso uno studio di architettura.Il posto non era,però,stato garantito, siccome dipendeva dall'approvazione del credito di progettazione da parte del Consiglio comunale. Sanzione di 10 gg corretta
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.88
rs
Lugano
7 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 ottobre
2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 2 ottobre 2007 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 31 agosto
2007 (cfr. doc. A2) con cui aveva sospeso RI 1 per dieci giorni dal diritto
alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche nel periodo dal 24
aprile al 13 luglio 2007 precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc.
A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 2 ottobre 2007 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con cui ha contestato la sanzione comminatagli,
adducendo, in particolare, di non avere svolto altre ricerche di impiego prima
dell’annuncio al collocamento, poiché considerava verosimile e immediato il suo
trasferimento a __________ e l’inizio di una nuova attività il 16 luglio 2007
presso lo studio dell’architetto __________.
Egli ha indicato
che, in base ai colloqui avuti con l’arch. __________, la votazione del credito
di progettazione delle scuole di __________ era ritenuta una formalità, visto
che fino a quel momento nessuno si era mai mostrato contrario o aveva messo in
discussione la questione. Si trattava di continuare la progettazione della scuola
dopo il concorso vinto dall’arch. __________. L’assicurato ha pure precisato
che il rinvio dell’approvazione del credito di progettazione a votazione
popolare e il conseguente slittamento dell’inizio del lavoro a __________ non
sono, quindi, scaturiti da una sua scelta o da una volontà dell’arch. __________,
bensì erano attribuibili al Consiglio comunale di __________.
Egli ha
sottolineato che alla luce di queste considerazioni non ritiene che la sua
fosse solo una speranza di lavoro o una semplice aspettativa, bensì un impiego
reale e concreto e soprattutto di imminente inizio.
L’assicurato
ha evidenziato che non era sua intenzione iscriversi in disoccupazione per beneficiare
di indennità “facili”; reputava piuttosto prioritario trovare una nuova occupazione
nel minor tempo possibile (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato
ha inviato un ulteriore scritto al TCA il 30 novembre 2007 (cfr. doc. V).
1.5. L’amministrazione,
il 12 dicembre 2007, ha comunicato di non ravvisare nuovi elementi tali da
modificare il proprio precedente giudizio (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo dal
24 aprile al 13 luglio 2007, precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C
200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato
che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive
sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni
inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate
dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.6. Nell’evenienza
concreta RI 1 ha lavorato dal gennaio 2002 al giugno 2007, quale architetto,
presso lo studio __________ di __________ (cfr. doc. 8).
Il datore
di lavoro ha, in effetti, disdetto il contratto di impiego il 23 aprile 2007
Considerandi
per la fine del mese di giugno 2007 (cfr. doc. 8).
L’assicurato
si è, poi, iscritto in disoccupazione il 13 luglio 2007 (cfr. doc. 6).
Relativamente
al lasso di tempo dal 24 aprile al 13 luglio 2007, antecedente l’annuncio al
collocamento, il ricorrente non ha presentato alcuna ricerca di lavoro.
Il
consulente del personale, il 7 agosto 2007, ha trasmesso all’assicurato una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 17
agosto 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel periodo
precedente la disoccupazione.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 4).
L’assicurato
ha risposto con uno scritto del 8 agosto 2007, nel quale ha osservato che:
"
(…)
Come le avevo spiegato
durante il nostro primo incontro del 7 agosto 2007, nel mese di giugno ho avuto
un colloquio presso lo studio dell’architetto __________ a __________ perché
questi cercava un architetto per l’elaborazione del progetto definitivo delle
nuove scuole di __________ (scuola elementare e scuola dell’infanzia).
L’architetto __________,
dopo aver valutato altri candidati, mi ha comunicato telefonicamente ed in
seguito per iscritto (vedi suo email del 21 giugno 2007, consegnato in copia
con le ricerche del mese di luglio 2007) che aveva scelto me per questa
collaborazione e che l’inizio del lavoro a __________ sarebbe stato il 16
luglio 2007, subito dopo l’approvazione del credito di progettazione da parte
del Comune di __________.
Purtroppo, nella seduta
del 12 luglio 2007, il Consiglio comunale di __________ ha deciso di sottoporre
a votazione popolare l’intero credito di costruzione della scuola. Questa
decisione mi è stata comunicata dall’arch. __________ il giorno seguente (13
luglio 2007) e comporta purtroppo uno spostamento della data d’inizio della mia
collaborazione a __________. Presumibilmente, secondo le indicazioni fornite
dal Comune di __________, la popolazione sarà chiamata alle urne a fine
settembre.
Con queste prospettive mi
sono iscritto alla disoccupazione e ho pure ricominciato a cercare attivamente
un lavoro, in attesa dell’esito della votazione.” (Doc. A4).
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente
garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’insorgente, con decisione
formale del 31 agosto 2007, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per dieci giorni (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 2 ottobre
2007.
(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.7
Nel caso di
specie questa Corte rileva, dapprima, che i contatti con lo studio dell’arch. __________
hanno avuto luogo soltanto a partire dal mese di giugno 2007 e che il 20 giugno
2007.
l’architetto ha comunicato all’assicurato di averlo scelto per collaborare
all’elaborazione del progetto definitivo delle scuole di __________ (cfr. doc.
A4; I; A5).
In simili
condizioni, l’insorgente, nell’arco di tempo dal 24 aprile alla fine di maggio 2007,
avrebbe dovuto comunque intraprendere dei validi sforzi volti al reperimento di
un impiego.
Al
riguardo va, tra l’altro, ricordato che secondo l'art. 329 cpv. 3 CO, se il
contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo
necessario per cercare un altro lavoro.
Alla luce
di quanto appena esposto, il TCA ritiene che in concreto l'assicurato, non
avendo effettuato delle ricerche di lavoro sufficienti nel periodo dal 24
aprile al 31 maggio 2007, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno
imposto dalla legge.
L'insorgente,
dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.8
Per quanto
riguarda l’arco di tempo dal 1° giugno al 13 luglio 2007, dalle carte
processuali emerge che l’insorgente ha compiuto unicamente una ricerca di
lavoro, e meglio presso lo studio dell’arch. __________ di __________.
Il TFA ha
stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;
STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende
gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein
Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist
(unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
Nel caso
in esame l’insorgente, come del resto dallo stesso indicato fin dallo scritto
di giustificazione del 8 agosto 2007, era al corrente che l’inizio del lavoro
presso lo studio dell’arch. __________ dipendeva, in ogni caso,
dall’approvazione del credito di progettazione da parte del Comune di __________
(cfr. doc. A4).
L’assicurato
era, quindi, consapevole che la sua definitiva assunzione sarebbe stata
conseguente all’approvazione del credito da parte del Consiglio comunale di __________.
Ne discende che al
ricorrente, nel lasso di tempo dal 1° giugno 2007 alla sua iscrizione in
disoccupazione, risalente al 13 luglio 2007 (cfr. doc. 6), non era ancora stata
garantita un’occupazione presso lo studio dell’arch. __________.
L’assicurato medesimo, in
effetti, nello scritto al TCA del 30 novembre 2007 ha indicato che la
possibilità di trasferirsi a __________ era una reale opportunità che non si è
concretizzata (cfr. doc. V).
Egli, perciò, non poteva
ragionevolmente avere la certezza di venire assunto. Egli piuttosto sperava che
l’opportunità di lavorare per l’arch. __________ si realizzasse grazie
all’approvazione del credito da parte del Consiglio comunale di __________.
L’assicurato neppure
poteva essere sicuro, seppure, a suo dire, diversi elementi sembravano indicare
un tale esito, che il Consiglio comunale di __________ approvasse il credito.
Nella seduta del 12 luglio
2007.
il Consiglio comunale menzionato ha d’altronde deciso di sottoporre a
votazione popolare l’intero credito di costruzione della scuola (cfr. doc. A4;
I).
La mera
speranza, come visto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere
ricerche di impiego nei mesi di attività lavorativa stagionale.
Di conseguenza il
ricorrente non può essere esentato da una sospensione dal diritto alle
indennità per non avere compiuto delle ricerche di impiego quantitativamente e
qualitativamente valide nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione
(cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006).
2.9
Per quanto
attiene all'entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dieci
giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della
disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni al mese, mentre è di tre
giorni la sospensione minima irrogata agli assicurati che compiono
insufficienti ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.5.).
A mente
del TCA, tutto ben considerato e, tenuto conto che l'assicurato ha effettuato
una sola ricerca di impiego nel mese di giugno 2007 presso lo studio
dell’architetto __________ di __________ (cfr. consid. 2.8.), la sospensione di
dieci giorni comminatagli è da ritenere conforme al principio della
proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Più
dettagliatamente, è utile rilevare che sono stati inflitti 1 giorno per il
periodo dal 24 al 30 aprile 2007 per mancate ricerche, 4 giorni per il mese di
maggio 2007 per mancati sforzi volti al reperimento di un impiego, 3 giorni per
il mese di giugno 2007 per insufficienti ricerche e 2 giorni per il periodo dal
1° al 13 luglio 2007 per mancate ricerche.
La
decisione su opposizione del 2 ottobre 2007 contestata deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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