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Decisione

38.2007.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 gennaio 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C

200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato

che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive

sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni

inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate

dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.6. Nell’evenienza

concreta RI 1 ha lavorato dal gennaio 2002 al giugno 2007, quale architetto,

presso lo studio __________ di __________ (cfr. doc. 8).

Il datore

di lavoro ha, in effetti, disdetto il contratto di impiego il 23 aprile 2007

Considerandi

per la fine del mese di giugno 2007 (cfr. doc. 8).

L’assicurato

si è, poi, iscritto in disoccupazione il 13 luglio 2007 (cfr. doc. 6).

Relativamente

al lasso di tempo dal 24 aprile al 13 luglio 2007, antecedente l’annuncio al

collocamento, il ricorrente non ha presentato alcuna ricerca di lavoro.

Il

consulente del personale, il 7 agosto 2007, ha trasmesso all’assicurato una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 17

agosto 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel periodo

precedente la disoccupazione.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 4).

L’assicurato

ha risposto con uno scritto del 8 agosto 2007, nel quale ha osservato che:

"

(…)

Come le avevo spiegato

durante il nostro primo incontro del 7 agosto 2007, nel mese di giugno ho avuto

un colloquio presso lo studio dell’architetto __________ a __________ perché

questi cercava un architetto per l’elaborazione del progetto definitivo delle

nuove scuole di __________ (scuola elementare e scuola dell’infanzia).

L’architetto __________,

dopo aver valutato altri candidati, mi ha comunicato telefonicamente ed in

seguito per iscritto (vedi suo email del 21 giugno 2007, consegnato in copia

con le ricerche del mese di luglio 2007) che aveva scelto me per questa

collaborazione e che l’inizio del lavoro a __________ sarebbe stato il 16

luglio 2007, subito dopo l’approvazione del credito di progettazione da parte

del Comune di __________.

Purtroppo, nella seduta

del 12 luglio 2007, il Consiglio comunale di __________ ha deciso di sottoporre

a votazione popolare l’intero credito di costruzione della scuola. Questa

decisione mi è stata comunicata dall’arch. __________ il giorno seguente (13

luglio 2007) e comporta purtroppo uno spostamento della data d’inizio della mia

collaborazione a __________. Presumibilmente, secondo le indicazioni fornite

dal Comune di __________, la popolazione sarà chiamata alle urne a fine

settembre.

Con queste prospettive mi

sono iscritto alla disoccupazione e ho pure ricominciato a cercare attivamente

un lavoro, in attesa dell’esito della votazione.” (Doc. A4).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente

garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’insorgente, con decisione

formale del 31 agosto 2007, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per dieci giorni (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 2 ottobre

2007.

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7

Nel caso di

specie questa Corte rileva, dapprima, che i contatti con lo studio dell’arch. __________

hanno avuto luogo soltanto a partire dal mese di giugno 2007 e che il 20 giugno

2007.

l’architetto ha comunicato all’assicurato di averlo scelto per collaborare

all’elaborazione del progetto definitivo delle scuole di __________ (cfr. doc.

A4; I; A5).

In simili

condizioni, l’insorgente, nell’arco di tempo dal 24 aprile alla fine di maggio 2007,

avrebbe dovuto comunque intraprendere dei validi sforzi volti al reperimento di

un impiego.

Al

riguardo va, tra l’altro, ricordato che secondo l'art. 329 cpv. 3 CO, se il

contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo

necessario per cercare un altro lavoro.

Alla luce

di quanto appena esposto, il TCA ritiene che in concreto l'assicurato, non

avendo effettuato delle ricerche di lavoro sufficienti nel periodo dal 24

aprile al 31 maggio 2007, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno

imposto dalla legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.8

Per quanto

riguarda l’arco di tempo dal 1° giugno al 13 luglio 2007, dalle carte

processuali emerge che l’insorgente ha compiuto unicamente una ricerca di

lavoro, e meglio presso lo studio dell’arch. __________ di __________.

Il TFA ha

stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;

STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende

gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein

Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist

(unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

Nel caso

in esame l’insorgente, come del resto dallo stesso indicato fin dallo scritto

di giustificazione del 8 agosto 2007, era al corrente che l’inizio del lavoro

presso lo studio dell’arch. __________ dipendeva, in ogni caso,

dall’approvazione del credito di progettazione da parte del Comune di __________

(cfr. doc. A4).

L’assicurato

era, quindi, consapevole che la sua definitiva assunzione sarebbe stata

conseguente all’approvazione del credito da parte del Consiglio comunale di __________.

Ne discende che al

ricorrente, nel lasso di tempo dal 1° giugno 2007 alla sua iscrizione in

disoccupazione, risalente al 13 luglio 2007 (cfr. doc. 6), non era ancora stata

garantita un’occupazione presso lo studio dell’arch. __________.

L’assicurato medesimo, in

effetti, nello scritto al TCA del 30 novembre 2007 ha indicato che la

possibilità di trasferirsi a __________ era una reale opportunità che non si è

concretizzata (cfr. doc. V).

Egli, perciò, non poteva

ragionevolmente avere la certezza di venire assunto. Egli piuttosto sperava che

l’opportunità di lavorare per l’arch. __________ si realizzasse grazie

all’approvazione del credito da parte del Consiglio comunale di __________.

L’assicurato neppure

poteva essere sicuro, seppure, a suo dire, diversi elementi sembravano indicare

un tale esito, che il Consiglio comunale di __________ approvasse il credito.

Nella seduta del 12 luglio

2007.

il Consiglio comunale menzionato ha d’altronde deciso di sottoporre a

votazione popolare l’intero credito di costruzione della scuola (cfr. doc. A4;

I).

La mera

speranza, come visto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere

ricerche di impiego nei mesi di attività lavorativa stagionale.

Di conseguenza il

ricorrente non può essere esentato da una sospensione dal diritto alle

indennità per non avere compiuto delle ricerche di impiego quantitativamente e

qualitativamente valide nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione

(cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006).

2.9

Per quanto

attiene all'entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dieci

giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della

disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni al mese, mentre è di tre

giorni la sospensione minima irrogata agli assicurati che compiono

insufficienti ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.5.).

A mente

del TCA, tutto ben considerato e, tenuto conto che l'assicurato ha effettuato

una sola ricerca di impiego nel mese di giugno 2007 presso lo studio

dell’architetto __________ di __________ (cfr. consid. 2.8.), la sospensione di

dieci giorni comminatagli è da ritenere conforme al principio della

proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Più

dettagliatamente, è utile rilevare che sono stati inflitti 1 giorno per il

periodo dal 24 al 30 aprile 2007 per mancate ricerche, 4 giorni per il mese di

maggio 2007 per mancati sforzi volti al reperimento di un impiego, 3 giorni per

il mese di giugno 2007 per insufficienti ricerche e 2 giorni per il periodo dal

1° al 13 luglio 2007 per mancate ricerche.

La

decisione su opposizione del 2 ottobre 2007 contestata deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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