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Decisione

38.2007.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 marzo 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I dubbi sono

giustificati - in particolare - quando almeno due dei seguenti criteri sono

adempiuti:

- l'assicurato

si è ripetutamente iscritto in disoccupazione durante la stagione morta nella

propria professione, rinnovando il proprio rapporto di lavoro con lo stesso

datore di lavoro (nessun cambiamento: stesso lavoro/funzione, stesso datore di

lavoro, stessa durata dell'impiego);

-

l'assicurato non si è adoperato - malgrado precedenti sospensioni - per

ricercare durante la stagione lavorativa e durante la disoccupazione un nuovo

impiego duraturo;

-

l'assicurato ha rifiutato concrete offerte di lavoro a tempo indeterminato o

annuali (migliori dell'impiego stagionale).

3. Nel caso in esame, con la decisione contestata dall'autorità di

vigilanza, la signora RI 1 è stata ritenuta idonea al collocamento a decorrere

dal 1. luglio 2007. II servizio cantonale, nelle sue motivazioni, ha inoltre

ricordato all'assicurata il suo obbligo di estendere a tutto l'anno gli sforzi

per reperire un'occupazione duratura o, perlomeno, un'occupazione temporanea

per il periodo estivo. Al riguardo, l'UG non ha fatto che riprendere il

concetto - relativo alla necessità di estendere a tutto l'anno gli sforzi per

trovare un impiego - già espresso dalla precedente decisione 3 settembre 2003,

cresciuta incontestata in giudicato.

Dal 2000 l'assicurata

ha un incarico (da fine agosto ad inizio giugno) quale docente di lingue presso

l'__________.

Con sentenza 7

novembre 2007 il Tribunale cantonale delle assicurazioni (in seguito:. TCA) ha

respinto il ricorso - presentato dalla signora RI 1 avverso la decisione su

opposizione dell'URC, che confermava la sospensione per la durata di quattro

giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel

mese di aprile 2007 - ed ha ritenuto, tra l'altro, che la ricorrente abbia continuato

ad esercitare un'attività stagionale. Il TCA ha inoltre considerato che

l'assicurata, avendo continuato ad esercitare l'attività stagionale quale

docente di lingue presso la __________ di __________, era tenuta a cercare un

impiego adeguato durante tutto l'anno.

Oltre alla predetta

sospensione (quattro giorni), la signora RI 1 è stata anche sospesa dall'URC

per la durata di undici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione,

per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi da settembre 2006 a

marzo 2007 (decisione 19 settembre 2007). Tale provvedimento è stato confermato

con decisione su opposizione 17 ottobre 2007, contro la quale l'assicurata ha

presentato ricorso al TCA lo scorso mese di ottobre.

Eccetto le due

predette sospensioni, relative alla stagione lavorativa appena trascorsa

(agosto 2006 - giugno 2007), nei confronti della signora RI 1 non sono stati

emessi altri provvedimenti di sospensione, specialmente per quanto attiene agli

sforzi per reperire un'occupazione. D'altra parte, sia per quanto riguarda il

periodo d'iscrizione immediatamente precedente (01.07.2006 - 31.08.2006), sia

per quanto attiene all'attuale annuncio in disoccupazione, l'assicurata non ha

mai rifiutato concrete offerte di lavoro a tempo indeterminato o annuali

(migliori dell'impiego stagionale).

Pertanto, detto

quanto sopra e alla luce della menzionata giurisprudenza, si ritiene la signora

RI 1 idonea al collocamento. (...)" (Doc. 1)

Questa

decisione su opposizione è cresciuta in giudicato senza essere contestata.

1.3. Contro la

decisione del 18 settembre 2007 della Sezione del lavoro Ufficio giuridico

anche l'assicurata ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale chiede di

rivedere la sua condizione di "equivalente a stagionale" a

"assomigliante a stagionale" (visto che lavora dei mesi all'anno e

possiede già un contratto di lavoro per due mesi più tardi) ed inoltre, di

poter compiere le ricerche di lavoro soltanto "a partire dal mese di

gennaio precedente il periodo di disoccupazione" (cfr. Doc. A3).

Il 15

ottobre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha dichiarato irricevibile

l'opposizione per mancanza di un interesse degno di protezione visto che la

decisione ha dato pienamente ragione all'assicurata considerandola idonea al

collocamento (cfr. Doc. A1).

1.4. Contro

questa decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso

al TCA, nel quale chiede di accogliere la sua opposizione o almeno di

"rispiegare in termini più accessibili la decisione su opposizione del 15

ottobre 2007 e che in seguito mi sia di nuovo data facoltà di ricorso."

Al

riguardo RI 1 rileva in particolare:

"

(...)

Nella detta opposizione (del 4 ottobre 2007

allegata), ho, comunque, illustrato degli argomenti che non riguardano

strettamente la situazione attuale, ma che dovrebbero contemplare la situazione

nel suo insieme, e dovrebbero rispondere alla mia richiesta di essere

considerata come impiegata "assomigliante" ad una stagionale e non

"identica". Dovrebbero inoltre permettermi di svolgere le mie

ricerche di lavoro in modo serio e mirato invece che di scrivere decine di

lettere inutili durante tutto l'anno e ciò allo scopo di rispettare una

decisione (a mio parere) non adeguata.

La mia è una situazione che rischia di ripetersi

l'anno prossimo o forse l'anno seguente e desidero, se non trovo

un'occupazione, avere almeno la possibilità di cercarne una seriamente senza

però essere "castigata" qualora dovessi presentarmi all'Ufficio di

collocamento. (...)" (Doc. I)

L'assicurata

ha poi illustrato le modalità secondo le quali intende svolgere, in modo più

efficace, le ricerche di lavoro (cfr. Doc. I).

1.5. Nella sua

risposta del 20 dicembre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico propone

di respingere il ricorso e in particolare osserva:

"

(...)

Nel suo atto ricorsuale la signora RI 1

sottolinea come la sua opposizione miri proprio i motivi della decisione dello

scorso mese di settembre. Ora, ritenuto quanto precede e constatato come

quest'ultima sia favorevole all'assicurata in quanto la riconosce idonea al

collocamento, si ribadisce come la stessa non abbia un interesse degno di

protezione all'annullamento o alla modifica della decisione.

L'idoneità al collocamento della ricorrente è del

resto stata confermata dal servizio cantonale con decisione dello scorso 17

dicembre, che ha respinto l'opposizione della SECO (cfr. doc. 1).

Infine, per quanto attiene al carattere

stagionale dell'attività della ricorrente presso l'__________ di __________ ed

al conseguente obbligo di cercare un impiego durante l'intero periodo di

lavoro, si rimanda alla recente sentenza di questo lodevole Tribunale nella

vertenza relativa alla penalità di quattro giorni inflitta dall'URC per mancate

ricerche di lavoro nel mese di aprile 2007." (Doc. IX)

1.6. Il 2 gennaio

2008 l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto, trasmesso per conoscenza alla

Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. Doc. XII), del seguente tenore:

"

Visto la mia età e le mie qualifiche, risulta

estremamente difficile che io trovi un lavoro annuo, ma se lo trovo (e se

sembrerà sicuro), prenderò l'occasione al volo.

Visto la peculiarità del mio caso, chiedo che le

ricerche di lavoro siano adattate e che siano più mirate, quindi più efficaci.

Lo spiego nei miei scritti.

Tengo molto al lavoro che svolgo attualmente

Considerandi

perché date le circostanze, e il più stabile che possa avere e ho paura di

rimanere disoccupata.

L'esperienza mi ha convinta di aver ragione e se

la mia richiesta non fosse accolta accetterò la vostra decisione ma non

cambierò atteggiamento nelle mie ricerche. Se non troverò lavoro per il periodo

estivo, e se proprio dovrò presentarmi all'ufficio di collocamento. saprò in

anticipo di essere sanzionata, ma saprò anche di aver agito in modo che le mie

ricerche fossero considerate il più seriamente possibile.

E' inesatto che io pretenda per il periodo

estivo. di essere assunta unicamente quale insegnante (vedasi le mie lettere).

Credo di essere stata abbastanza propositiva in merito.

Inoltre mi permetto una parentesi a proposito

della sanzione di 4 giorni inflittami per mancanza di ricerche di lavoro

durante il mese di aprile (incarto 38.2007.61).

Ho perso il ricorso che avevo inoltrato contro

questa sanzione. L'ho perso per colpa mia per ignoranza e per distrazione.

In effetti mi era sfuggito il fatto che il mio

impiego fosse considerato di natura stagionale, e lo trovo imperdonabile da

parte mia.

Ma non l'ho perso per i motivi evocati dal mio

collocatore ossia, in un primo tempo che non avrei "comprovato alcuna

ricerca di lavoro durante il periodo precedente l'annuncio all'URC" oppure,

in un secondo tempo perché ero "tenuta a cercare una nuova occupazione già

prima della fine del lavoro e questo durante un lasso di tempo ragionevolmente

lungo (di regola almeno durante gli ultimi 3 mesi)".

L'ho perso perché avrei dovuto "comprovare

le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese". (decisione del 7

novembre).

Lo ripeto, ho sbagliato. Ma sarebbe stato molto

più semplice che mi fosse detto (o ripetuto) e avremmo evitato questo scambio

di missive, e per me, di lavoro supplementare." (Doc. XI)

1.7

In una

sentenza 38.2007.61 del 7 novembre 2007, cresciuta in giudicato, questo

Tribunale ha confermato una decisione su opposizione del

6.

agosto 2007 con la quale l'Ufficio regionale di collocamento di __________

(in seguito: URC) aveva sospeso l'assicurata per 4 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel mese di aprile 2007.

1.8

Con

decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 l'URC di __________ ha confermato

una precedente decisione con la quale l'assicurata è stata sospesa per 11

giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche da

settembre 2006 a marzo 2007.

Contro questa

decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

(38.2007.90), tuttora pendente.

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Secondo

l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell’art. 49 LPGA possono

essere impugnate facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate

(fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali).

L’art. 56

cpv. 1 LPGA prevede che le decisione su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Competente

è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è

domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

L’art. 59

LPGA stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione

o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo

annullamento o alla sua modificazione.

La

legittimazione ricorsuale prevista dall’art. 59 LPGA corrisponde a quella di

cui all’art. 103 lett. a OG (cfr. U. Kieser, op. cit., N. 2 ad art. 59),

secondo il quale ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all’annullamento o

alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la

giurisprudenza resa a proposito di quest’ultima disposizione.

La

giurisprudenza considera degno di protezione ai sensi dell’art. 103 lett. a OG,

ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o

l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona

toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto

nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al

ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico,

ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe

(cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).

L’interesse

deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un

rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui

che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo

presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene

impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V

560, consid. 3.3).

Su questo

tema cfr. RtiD II 2006 pag. 190 e RtiD II 2006 pag. 195.

A

proposito dell'interesse degno di protezione in una sentenza I 112/07 del 25

gennaio 2008 il TF si è così espresso:

"

Kein solches Interesse ist gegeben, wenn die

Vorinstanz den Anträgen des Rechtsuchenden vollumfänglich entsprochen hat. In

einem solchen Fall ist er nicht beschwert, weshalb es grundsätzlich an einem

prozessual ausreichenden Interesse an der Weiterverfolgung seiner Begehren vor

der Rechtsmittelinstanz fehlt (vgl. BGE 121 II 359 E. 3b/aa S. 362; zur Ausnahme bei voller Kognition nach Art. 132 Abs. 1

lit. c OG: Urteil des Eidg. Versicherungsgerichtes C 172/96 vom 16. Januar

1998.

E. 2b, publiziert in: SVR 1998 ALV Nr. 15 S. 43)."

2.3

Nella presente fattispecie, a

ragione, la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha negato all'assicurata un

interesse degno di protezione ad opporsi alla decisione del 18 settembre 2007.

In quell'occasione infatti

l'amministrazione ha dichiarato RI 1 idonea al collocamento per tutto il

periodo nel quale ha controllato la disoccupazione (e cioè dal 1° luglio al 27

agosto 2007).

Avendo l'amministrazione

ritenuto realizzato questo fondamentale presupposto del diritto all'indennità

di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI), dopo un esame

effettuato su esplicita richiesta dell'URC di __________ (cfr. Doc. 24), un'opposizione

non può portare ad un risultato più favorevole per l'assicurata. Non esiste pertanto

un interesse degno di protezione a fare ricontrollare dall'amministrazione la

decisione iniziale.

In realtà l'assicurata

intendeva opporsi ai motivi che figurano nella decisione a lei favorevole. Ciò

non basta per riconoscerle l'interesse degno di protezione in quanto decisivo è

il dispositivo della decisione e cioè la soluzione concreta con la quale è stata

riconosciuta l'idoneità al collocamento e non i motivi alla base della stessa

(cfr. B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess

Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra 2006 pag. 850).

Le argomentazioni

dell'assicurata riguardo alle modalità con le quali svolgere le ricerche di

lavoro, tenuto conto della sua situazione professionale, non devono essere

fatte valere in questo contesto bensì, oltre che nei colloqui diretti con il

suo consulente del personale, anche contestando eventuali decisioni con le

quali l'amministrazione intende sanzionare il suo comportamento (sospensione

per mancate o insufficienti ricerche di lavoro fondata sull'art. 30 cpv. 1

lett. c LADI).

A questo proposito è utile

qui richiamare, per analogia, la giurisprudenza federale secondo cui viene

negato un interesse degno di protezione ad un assicurato ad opporsi alla

decisione con la quale gli viene assegnato un programma di occupazione. Infatti

egli avrà la facoltà di ricorrere contro la decisione che farà seguito a tale

rifiuto qualora esso fosse ritenuto ingiustificato.

(cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12;

DLA 2004 pag. 282 seg.; STCA 38.2007.35 del 31 maggio 2007).

Nella presente fattispecie

il TCA nota peraltro che l'assicurata ha già inoltrato un ricorso, ancora

pendente, contro la decisione con la quale è stata sanzionata per non avere

compiuto ricerche di lavoro nel periodo da settembre a novembre 2007. Giudicando

quel ricorso, questo Tribunale esaminerà le argomentazioni dell'assicurata a

proposito delle modalità con la quale deve svolgere le ricerche.

Per i motivi qui sopra

esposti la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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