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38.2007.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 maggio 2007Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i nostri dati all’incarto nulla di tutto ciò è stato fatto.

A

maggior ragione non si comprende l’inattività di CO 1 se solo si pensa che il

signor RI 1 aveva conferito alla CO 1 una procura 08.06.2005 generale legale.

Altresì

sulla base di tale procura la CO 1 aveva veramente un grande spazio di manovra

per istruire e per indagare a nome e per conto del signor RA 1.

La

procura 08.06.2005, che non è fino ad ora stata revocata, viene formalmente

revocata, seduta stante, dal signor RI 1.

La

carenza di istruttoria ha comunque portato ad una constatazione inesatta ed

incompleta della fattispecie, sfociando poi in una decisione manifestamente

insostenibile.

Questa

crassa violazione del diritto procedurale e materiale giustificherebbe

l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione dell’incarto alla CO

1 per nuova decisione, previa istruzione secondo i considerandi.

Infatti

la lacuna istruttoria è tale da non potere verosimilmente essere sanata in

questa fase ricorsuale.

A3. Esame

concreto della fattispecie e deduzioni giuridiche

Indipendentemente

dalle lacune procedurali anzidette, si sostiene che in casu siano dati gli

estremi per provare che l’assicurato non aveva nessuna posizione analoga a

quella di un datore di lavoro.

Il

signor RI 1, infatti, è in grado di capovolgere la “presunzione legale”

riconosciuta dalle istruzioni SECO nel caso in cui un assicurato figura come

amministratore unico di una SA.

Concretamente,

il ricorrente RI 1 non ha assolutamente nessuno potere decisionale, malgrado la

sua funzione formale/fiduciaria di “amministratore unico con firma individuale”

della __________:

Egli

non ha avuto e non ha di fatto nessuna posizione analoga a quella di un datore

di lavoro.

Ciò

malgrado egli abbia formalmente il diritto di firma individuale.

Evidentemente

al prova migliore risulterebbe da un’istruttoria completa nel senso anzidetto.

Tuttavia

si evidenziano i seguenti elementi:

a) L’azionista di maggioranza (detiene 99 azioni) è – e rimane tuttora

- il figlio signor __________, il quale è pure il proprietario economico della

ditta.

b) Il signor __________ esplica de facto funzione di direttore e

responsabile dell’azienda.

c) La __________ è un’azienda del signor __________, dalla quale egli

preleva un salario contenuto (asserisce addirittura che inizialmente era

inferiore a quello dei suoi dipendenti) così da ridurre i costi.

d) Il signor RI 1 non è azionista (detiene a titolo fiduciario

un’azione poiché è amministratore).

e) Il signor RI 1 non partecipa finanziariamente all’azienda del

figlio.

f)

Il signor RI 1, a causa della sua situazione di

salute (è in corso una procedura AI) non potrebbe nemmeno se lo volesse,

occuparsi della parte dirigenziale e decisionale come pure del personale della

ditta del figlio.

g) La direzione della società è lasciata esclusivamente al signor __________,

assieme alle persone esterne alla sua ditta che lo aiutano nello svolgimento

della sua funzione (v. commercialista e segretaria con ampia esperienza,

sostegno di un amico giurista, ecc.).

h) Come era il caso già prima che venisse nominato a titolo fiduciario

amministratore unico, il signor RI 1, era sempre a disposizione per dare

consigli tecnici nella vendita al figlio e così facendo aiutarlo a fare

crescere la ditta.

i)

Nessuna retribuzione è stata pattuita a favore

del signor RI 1 per la “carica” ma di sola apparenza (v. formale) di

“amministratore unico con firma individuale”.

j)

De facto il signor RI 1 si limita a firmare

quanto il direttore dell’azienda (__________) gli sottopone per la firma e

null’altro, senza intraprendere nessuna iniziativa.

k) La funzione dell’assicurato RI 1 in veste di “venditore” presso la __________

lo assorbe già in maniera totale, per cui anche dal punto di vista del tempo e

delle sue capacità e risorse, non avrebbe nemmeno la disponibilità per svolgere

una qualsivoglia funzione di amministratore di fatto.

l)

Se il signor RI 1 è formalmente amministratore

unico, il figlio signor __________, è amministratore unico di fatto della __________.

m) Solo ed unicamente il signor __________, gestisce il personale,

procede alle assunzioni del personale, dà direttive al personale, gestisce

operativamente l’azienda, assume la responsabilità e discute con i clienti,

insomma svolge tutte quelle funzioni ”manageriali” insite con la funzione di

amministratore e direttore responsabile della sua azienda.

Onde

poter constatare sul terreno quanto testé riferito era sufficiente fare una

visita in ditta per rendersi conto della situazione.

n) Dalla documentazione risulta comprovato che il signor RI 1 non ha

nessuna retribuzione per la sua funzione “di sola apparenza formale verso i

terzi” quale amministratore unico della __________.

o) Il ricorrente si limita ad avere una funzione di consulenza nella

vendita, senza potere tuttavia concretamente influenzare e/o intervenire in

modo risolutivo nella direzione e gestione dell’azienda.

p) L’amministrazione della __________, si ripete, è gestita unicamente

dal signor __________ in modo assoluto ed autoritario, (malgrado la sua giovane

età) grazie anche all’apporto di persone esterne (commercialista/contabile e

supporto legale).

q) Proprio per regolare i rapporti interni è stato redatto un accordo

privato, sottoscritto dall’assicurato e dal signor __________.

r) Anche nei confronti dell’esterno è l’amministratore di fatto, signor

__________, che appare e tratta con la clientela ed i fornitori della sua

ditta.

Formalmente,

onde poter esaminare attentamente la situazione concreta dell’azienda si chiede

pure che vengano interrogati i dipendenti della __________ e/o le persone

esterne che collaborano con il signor __________ e/o sentito se del caso il

direttore stesso della ditta signor __________, eventualmente i fornitori della

ditta.

B. Sulla scorta della situazione concreta (facilmente constatabile con

un minimo di istruttoria), emerge in maniera chiara che in casu il ricorrente,

malgrado formalmente organo della __________, non ha assolutamente nessun

potere “decisionale supremo nell’azienda”.

Tanto

meno il signor RI 1 può o poteva determinare o anche solo “influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro”.” (Doc. I)

1.3. Il 12

febbraio 2007 la Cassa ha chiesto una proroga dei termini per l’inoltro della

risposta di causa, siccome dal ricorso erano emersi nuovi elementi che imponevano

una presa di posizione da parte del collega, signor __________ (cfr. doc. III).

Questa

Corte ha concesso una proroga di dieci giorni con scritto del 14 febbraio 2007

(cfr. doc. IV).

1.4. Con la

risposta del 22 febbraio 2007 la Cassa ha chiesto la reiezione dell’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. V).

1.5. Dopo avere

visionato gli atti prodotti dalla Cassa, l’avv. RA 1, il 26 marzo 2007, ha

postulato l’assunzione di alcuni testi (cfr. doc. IX).

1.6. Il doc. IX è

stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è il tema di sapere se l’assicurato debba o meno restituire

l’importo di fr. 2'602.65, corrispondenti alle indennità di disoccupazione

percepite dall’8 novembre 2005 al 31 gennaio 2006.

2.3. L'art. 95

LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25

LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art. 95

LADI, nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è

tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è

condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un

grave rigore.

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

In

particolare la giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un

principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del

26 ottobre 2004 nella causa B., C 185/01; STFA del 23 marzo 2004 nella causa

D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa

S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28

aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella

causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA

del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle

cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella

causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF

127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA

2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV

Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 26 ottobre 2004 nella causa B.,

C 185/01; STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio

2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C

19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003

nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF

127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV

Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79

e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione

principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e

senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003

nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V

134 e seg.).

I

principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta

in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,

sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni

oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una

decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C

137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5,

pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e

riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid.

3b, pag. 79 e 80).

Per

inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la

riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati

concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K

147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 Marzo 2004 nella causa M., U 149/03,

consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid.

1.2.).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6

giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.4. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è,

tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia

subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che

rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

In una

sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di

condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta

Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha

osservato che:

"

(…)

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non

possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la

vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro

appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del

lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta

società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2

febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello

stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -

mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di

riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla

precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente

evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,

sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi

istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione

di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di

lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le

disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe

altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,

tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo

giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero

dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è

considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di

amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA

familiare. (…)." (STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02)

In un

altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui ad un assicurato,

vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato

confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il

TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

la precedente istanza ha

quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore

manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un

lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di

indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare

a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante

le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C

274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario), nel caso di specie, gli

accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo

che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.

944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato

azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli

apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di

amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne

padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione

a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione

con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della

società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero

presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si

giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente

abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro

anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -

con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così

inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,

alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31

cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione giuridica

suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni

assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali condizioni, è a

ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere dati i

presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali

all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per

domandarne la restituzione,

(…)." (cfr. STFA del 15

luglio 2003 nella causa O., C 217/02)

Secondo

il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

A tale

proposito in una sentenza del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C

275/04, relativa a un caso ticinese, la nostra Massima ha osservato:

"

(…)

3.3 Al riguardo

non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,

che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di

disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può

essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,

perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano

una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,

continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale

lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta

possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che

rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag.

242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02])." (STFA del

10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)

La

situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

Considerandi

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.

STFA C 275/04 del 10 novembre 2005, consid. 3.2.; C 87/02 del 7 giugno 2004,

consid. 4.2., 4.3.).

Diversa è

pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a

un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver

lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra

ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3

gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; STFA del 20 aprile 2004 nella causa Z.,

C 177/03; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre 2004 nella

causa E., C 71/04).

2.5

Circa la

questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il

TFA ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4

Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche

Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche

Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege

(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden

Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren

Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit

Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die

Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie

der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung

verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur

Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt

war. (…)."

(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C

219/03)

In questo

contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la

posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del

consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella

causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

In una

decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato

che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2

LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in

virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né

all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

Contestualmente

il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2

Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI

- lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité

en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que

celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie

(DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible de refuser,

de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent

engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce.

Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe

à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction

des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant

qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let.

c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no

101.

p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle

est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision

de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant

dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des

circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2; SVR

1997.

ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît

le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration

car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens

de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226

consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le

droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer

plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société

(ATF 122 V 273 consid. 3). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)

Il principio secondo cui

il diritto alle prestazioni di un membro di un consiglio di amministrazione è

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le sue funzioni

all’interno della società è stato ribadito nella STFA del 27 gennaio 2005 nella

causa I., C 45/04, consid. 3.1. In tale sentenza l’Alta Corte ha esaminato se

il diritto alle indennità di disoccupazione doveva o meno essere negato, in applicazione

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e della giurisprudenza di cui alla DTF 123 V

234, a un assicurato, in quanto egli occupava una posizione dirigenziale nella

società.

2.6

Nell’evenienza concreta dagli

atti di causa si evince che l’insorgente ha beneficiato delle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione durante il termine quadro 1°

gennaio 2004 – 31 dicembre 2005, conseguendo, dal 1° aprile 2004, guadagno

intermedio quale venditore presso la __________ (cfr. doc. V; 2, 12 segg.).

A quell’epoca

amministratore unico con diritto di firma individuale della __________ era __________,

figlio del ricorrente (cfr. estratto RC reperibile in internet al sito

www.zefix.ch).

Scopo

sociale della ditta è:

"

Commercio, riparazione di autoveicoli, di

macchine edili, agricole e di ogni altro genere. Assunzione di rappresentanze,

partecipazioni a operazioni commerciali, finanziarie o industriali, mobiliari o

immobiliari. Il commercio ed esportazione, la partecipazione a società similari

ed ogni attività inerente lo scopo sociale, la società potrà acquistare,

partecipare e finanziare attività in ambito della ristorazione.”

A

decorrere dall’8 novembre 2005 l’assicurato ha sostituito il figlio quale

amministratore unico della __________. Egli dispone di diritto di firma

individuale (cfr. estratto RC).

L’insorgente,

nel mese di dicembre 2005, ha rinnovato la domanda di indennità di

disoccupazione con effetto dal 1° gennaio 2006 (cfr. doc. 7).

La Cassa

gli ha aperto un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr.

doc. V).

A seguito

di verifiche effettuate nel contesto del calcolo del nuovo guadagno assicurato,

la Cassa ha sospeso nel mese di febbraio 2006 il versamento dell’indennità di

disoccupazione.

Inoltre

con decisione del 23 giugno 2006, confermata dalla decisione su opposizione del

21.

dicembre 2006, la Cassa ha chiesto all’assicurato la restituzione delle

indennità percepite nei mese di novembre, dicembre 2005 e gennaio 2006, ritenendo

che l’assicurato non avessero diritto alle menzionate prestazioni a causa della

sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________ (cfr.

doc. 42; A).

2.7

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, constata che

l’assicurato nel mese di gennaio 2004 si è iscritto in disoccupazione, essendo

stato licenziato dalla __________ di __________, presso la quale egli aveva

lavorato a tempo pieno dal 1° maggio 2001 fino al 31 dicembre 2003 (cfr. doc. 1,

3, 6).

Nel mese

di aprile 2004 l’insorgente ha iniziato a lavorare per la __________ a tempo

parziale conseguendo guadagno intermedio (cfr. doc. 12 segg.)

Durante

il termine quadro di riscossione 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, più

precisamente l’8 novembre 2005, il ricorrente ha poi assunto la carica di

amministratore unico della __________ (cfr. consid. 2.6.).

Al

riguardo giova evidenziare che il TFA, in una sentenza C 32/04 del 23 maggio

2005, ha stabilito che un assicurato che era diventato disoccupato a causa del

licenziamento da parte di una ditta terza presso la quale lavorava al 100% e

che in seguito era stato iscritto a RC quale membro del CdA di un’altra SA

senza diritto di firma aveva diritto alle indennità di disoccupazione anche per

il periodo a partire dall’assunzione della carica in seno alla SA.

L’Alta

Corte ha precisato che semmai era da esaminare se l’assicurato nel periodo in

questione, alla luce di un’eventuale attività per quest’ultima società era o

meno idoneo al collocamento.

In

particolare la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

4.2

Dabei wird übersehen, dass sich der Sachverhalt

bei den von Vorinstanz und Verwaltung zitierten Urteilen anders darstellte. Die

dortige Fallkonstellationen sind mit der vorliegenden nicht ohne weiteres vergleichbar.

In BGE 123 V 234 und den andern angeführten Urteilen entliess ein Arbeitnehmer

mit arbeitgeberähnlicher Stellung sich selbst, um hierauf trotz weiter

bestehendem Verwaltungsratsmandat in seiner Firma Arbeitslosenentschädigung zu

beantragen. Vorliegend wurde der Beschwerdeführer wegen der Kündigung einer

Vollzeitanstellung bei einem Drittbetrieb, welche nichts mit der T.________ AG

zu tun hatte, arbeitslos.

In der Eigenschaft als Angestellter dieser

Unternehmung war er gegen Arbeitslosigkeit versichert, besass jedoch dort keine

arbeitgeberähnliche Stellung, welche er nach der Entlassung hätte beibehalten

können. Auch ARV 2005 S. 19 ist nicht einschlägig, da in diesem Fall der

Versicherte als Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH im

Handelsregister eingetragen war. Es gibt keine rechtliche Grundlage, einen

Versicherten pauschal von der Anspruchsberechtigung auf

Arbeitslosenentschädigung auszunehmen, nur weil er oder sein Ehepartner noch

(irgend)ein Verwaltungsratsmandat innehat.

4.3

Vielmehr ist der Anspruch des Beschwerdeführers

auf Arbeitslosenentschädigung im Lichte der Frage zu prüfen, ob er in der hier massgebenden

Zeitspanne trotz des Engagements bei der T.________ AG vermittlungsfähig war.

Im vorliegenden Fall legt der Beschwerdeführer bezüglich der genannten Firma

glaubhaft dar, weder entgeltlich noch unentgeltlich je für die

Aktiengesellschaft gearbeitet zu haben. Auch das AWA bringt nichts

Gegenteiliges vor. Arbeitnehmerin war einzig seine Ehefrau A.________. Es gibt

keinen Anhaltspunkt dafür, dass je geplant oder beabsichtigt war, dass der

Beschwerdeführer für diese Firma tätig würde; schon gar nicht in leitender

Stellung. Er war denn auch das einzige Verwaltungsratsmitglied, welches keine

Zeichnungsberechtigung hatte. Damit erweist sich das Vorbringen des AWA

hinsichtlich einer Umgehung der Kurzarbeitsbestimmungen nicht als stichhaltig.

Das bezieht sich auch auf die Tatsache, dass A.________ vom 15. Februar bis 30.

September 2002 als Account Director bei der T.________ AG tätig war. Eine

Umgehung der Kurzarbeitsbestimmung von Art. 31 Abs. 3 lit. b AVIG würde auch

nur dann zur Diskussion stehen, wenn der Ehemann selbst im genannten Betrieb

gearbeitet hätte ("der mitarbeitende Ehegatte"). Anders zu

entscheiden würde zur Folge haben, dass Ehepartner von geschäftsführenden

Mitgliedern irgendeines Betriebes nie Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

hätten. Eine rechtsmissbräuchliche Umgehung der Regelung des Art. 31 Abs. 3

lit. b und c AVIG ist vorliegend auszuschliessen und der Anspruch auf

Leistungen der Arbeitslosenversicherung ist auch in der Zeit vom 22. Februar

bis 30. September 2002 zu bejahen, falls die weiteren Anspruchsvoraussetzungen gegeben

sind. Dies wird das AWA zu prüfen und über den Leistungsanspruch neu zu

verfügen haben.“

Con

giudizio C 151/06 del 20 febbraio 2007 è stato ribadito che

nella fattispecie di cui alla sentenza sopra citata (C 32/04) l’assicurato ha

assunto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro soltanto dopo

l’inizio della riscossione delle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione. Il suo stato di disoccupato era da attribuire a un caso

assicurativo temporalmente anteriore e indipendente alla situazione

assimilabile a quella di un datore di lavoro.

Per

questo motivo egli aveva comunque diritto alle indennità di disoccupazione.

E’ utile,

inoltre, segnalare che dalla Circolare relativa all’indennità di disoccupazione

emanata dal SECO, in vigore dal 1° gennaio 2007, p.to B14, emerge quanto segue:

"

Les personnes qui se retrouvent totalement ou partiellement au chômage

parce qu’elles ont perdu l’emploi qu’elles occupaient dans une entreprise où elles

continuent néanmoins à occuper une position assimilable à celle d’un employeur

n’ont, selon la jurisprudence, en application par analogie de l’art. 31 al. 3 let.

c LACI, pas droit à l’IC puisqu’elles conservent leur pouvoir

d’influence sur les processus de décision de l’entreprise.

Tant que ces personnes n’ont pas définitivement quitté

l’entreprise et abandonné leur position assimilable à celle d’un employeur, elles

n’ont pas droit à l’IC.

Si un assuré prend une activité dans laquelle il occupe une

position assimilable à celle d'un employeur durant son délai-cadre d'indemnisation,

son droit à l'indemnité ne peut alors être nié en application par analogie de

l'art. 31 al. 3 let. c LACI. C'est en revanche son aptitude au placement qui doit

être examinée. Par contre, l'application par analogie de l'art. 31 al. 3 let. c

LACI doit être étudiée dans un délai-cadre d'indemnisation consécutif.” (La

sottolineatura è del redattore)

2.8

Sulla base di quanto esposto

al considerando precedente, all’assicurato non può essere negato il diritto

alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione giusta l’art. 31

cpv. 3 lett. LADI nel periodo dall’8 novembre al 31 dicembre 2005.

In effetti si tratta degli

ultimi due mesi del termine quadro 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 aperto a

seguito del licenziamento da parte della __________ nella quale il ricorrente

non ricopriva alcuna posizione analoga a un datore di lavoro che avrebbe potuto

mantenere dopo la disdetta del rapporto di impiego.

Il ruolo di amministratore

unico per la __________ è intervenuto solamente verso la fine del termine

quadro di riscossione relativo alla disdetta del rapporto di lavoro con la __________

e concerneva la ditta in cui l’insorgente ha iniziato a svolgere un’attività

durante la disoccupazione permettendogli di conseguire un guadagno intermedio.

La presente fattispecie,

quindi, per il lasso di tempo dall’8 novembre al 31 dicembre 2005, non

presentava un rischio di abuso, e meglio il rischio che venisse elusa la

regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare

l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che contempla la preclusione di tali

prestazioni, tra l’altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari

o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda.

In simili circostanze, in

concreto non sono adempiute le condizioni né per una riconsiderazione, né per

una revisione processuale delle decisioni con cui la Cassa ha corrisposto

all’assicurato le indennità di disoccupazione per il lasso di tempo dall’8

novembre al 31 dicembre 2005.

2.9

Per quanto attiene al mese di

gennaio 2006, va invece rilevato che esso corrisponde al primo mese del

nuovo termine quadro di riscossione delle prestazioni aperto computando, quale

periodo di contribuzione, il rapporto di lavoro con la __________ (cfr. doc.

V).

Di conseguenza il ruolo

all’interno di tale società influisce sul diritto alle indennità di

disoccupazione per il mese menzionato (cfr. consid. 2.7.).

L’insorgente nella __________,

nel gennaio 2006, rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro.

Egli, infatti, era

iscritto a RC quale amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr.

estratto RC).

La giurisprudenza federale

è chiara a questo proposito: il membro del consiglio di amministrazione di una

SA gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro,

potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso si sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. STFA C 44/01, del 26 aprile 2002; C

192/05 del 17 novembre 2006).

Contrariamente a quanto

sostenuto dall’assicurato (cfr.doc. I), la posizione analoga a quella di un

datore di lavoro di un amministratore unico di una SA non è stata decretata dal

SECO mediante una presunzione, bensì, come appena ricordato, dalla

giurisprudenza federale in applicazione della LADI.

Quanto asserito dall’insorgente nel ricorso, e meglio di avere assunto il ruolo di

amministratore unico della SA solamente a titolo fiduciario e che era suo

figlio, __________, che ha continuato ad avere de facto una funzione

dirigenziale come unico direttore e responsabile della ditta (cfr. doc. I), non

gli è pertanto di soccorso alcuno.

Per i

membri del CdA il diritto alle prestazioni è in ogni caso escluso senza che sia

necessario determinare concretamente le responsabilità esercitate in seno alla

società (cfr. consid. 2.5.).

Del

resto, il 17 marzo 2006, dopo che la Cassa aveva interpellato l’assicurato

senza successo in merito al suo ruolo all’interno della __________ (cfr. doc.

39, 40), la ditta ha comunque dichiarato, segnatamente, che a RI 1 è stato

chiesto di diventare amministratore unico vista la sua esperienza nel settore e

che questi ha accettato anche per aiutare la ditta a crescere (cfr. doc. 41).

In

proposito è utile ricordare che lo scopo della giurisprudenza sviluppata

in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso

effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è

insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che

rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di

lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Infine in relazione all’accordo

interno del 30 ottobre 2005 prodotto dall’assicurato, secondo cui la funzione

di amministratore unico di RI 1 era solo di apparenza verso i terzi e a titolo

fiduciario per fare un favore al figlio e lo stesso si era impegnato a non

prendere nessuna decisione senza l’autorizzazione del figlio (cfr.doc. D), va

osservato che il TFA in una sentenza C 151/06 del 20 febbraio 2007, in cui ha

confermato la posizione analoga a un datore di lavoro di un’assicurata socia

con procura individuale di una società che in un contratto aveva manifestato la

sua mancata volontà di esercitare attività operative, si è così espresso:

" (…)

Selbst wenn sie, wie im Vertrag vom 23. September

2004.

festgehalten, keine operativen Tätigkeiten ausgeübt haben will, war sie

doch laut Handelsregistereintrag Gesellschafterin mit Einzelprokura und gab damit

Dritten gegenüber verbindlich kund, dass sie über die entsprechenden

Kompetenzen verfügte.“

Ne

discende che l’assicurato nel mese di gennaio 2006 non aveva diritto alle indennità

di disoccupazione.

2.10

In concreto

va, tuttavia, evidenziato che la somma percepita a titolo di indennità di

disoccupazione per il mese di gennaio 2006 ammonta a fr. 94.05 (cfr. doc. 33).

La restituzione delle

prestazioni presuppone che siano adempiute le condizioni per una

riconsiderazione o per una revisione processuale della decisione in forza della

quale sono state concesse le prestazioni in causa (cfr. consid. 2.3.; STFA C

191/02 del 15 luglio 2003; DTF 126 V 23

consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata;

cfr. pure DTF 129 V 110).

In

concreto all’assicurato è stato negato il diritto alle indennità di

disoccupazione per il mese di gennaio 2006 vista la posizione analoga a quella

di un datore di lavoro da lui ricoperta essendo iscritto a RC quale amministratore

unico della __________.

In casu,

nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 27 dicembre 2005 il ricorrente

nulla ha risposto al quesito“Lei o suo marito/Sua moglie

partecipa o partecipava finanziariamente all’azienda oppure svolge o svolgeva

una funzione direttiva (p.es. azionista, consigliere d’amministrazione in una

SA o socio gerente in una Sagl, ecc)?” (cfr. doc.

7).

Dalle

carte processuali non emerge, poi, che la Cassa abbia

in qualche modo sollecitato una risposta da parte dell’assicurato.

Vista la

chiara giurisprudenza secondo cui un membro del consiglio di amministrazione di

una SA gode ex lege di una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro, era essenziale per la Cassa, ai fini della

determinazione del diritto dell’insorgente alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, sapere se lo stesso era o meno iscritto a RC con una

carica in seno a una società.

L’omissione

della Cassa di sollecitare una risposta da parte del ricorrente, unitamente al

fatto che il registro di commercio ha effetto di pubblicità (cfr. art. 933 CO;

DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130)

inducono a ritenere che nel caso in esame non si è confrontati con una

revisione processuale (per un caso di revisione processuale cfr. per contro

STFA C 354/01 del 7 marzo 2003).

L'amministrazione

deve, in effetti, procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12

febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa

B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo

2003.

nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99;

DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997

ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag.

79.

e 80).

In

particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate

quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel

procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma

che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano

sconosciute (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D.,

C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

In casu,

se la Cassa avesse agito diligentemente, avrebbe potuto essere a conoscenza del

ruolo assunto dall’assicurato in seno alla __________ già dalla fine di

dicembre 2005.

La Cassa

ha, invece, commesso un errore manifesto al momento della decisione di aprire

il nuovo termine quadro con inizio il 1° gennaio 2006.

Ne deriva

che in concreto si tratta di una riconsiderazione.

Come

visto sopra, secondo la giurisprudenza, l’amministrazione può riconsiderare una

decisione cresciuta in giudicato formale (circa la natura di decisione del

conteggio con il quale all'assicurato sono state versate le indennità di

disoccupazione per il mese di gennaio 2006 cfr. DTF 122 V 367 e DTF 126 V 399

consid. 2b)aa) pag. 400), che non è stata oggetto di un controllo giudiziario,

nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza

rilevante (cfr. consid. 2.3.).

In una

decisione pubblicata in RCC 1989, pag. 547, il TFA, quanto all'importanza della

correzione ha stabilito che non è possibile fissare un importo limite

generalmente valido. E' determinante l'insieme delle circostanze del caso

individuale (conferma della giurisprudenza). Nella fattispecie, una domanda in

restituzione d'indennità giornaliere per un importo totale di 165,90 franchi

non è stata ritenuta importante.

Al

riguardo cfr. anche STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 in cui non è stata ritenuta

di importanza rilevante la richiesta di rimborso della somma di fr. 494.-- - corrispondenti

al contributo per i costi di pendolare per due mesi - decisa solo pochi mesi

dopo la relativa assegnazione.

In questo

giudizio l’Alta Corte ha ribadito che per valutare se tratta l’ammontare è

rilevante oppure no devono essere considerate tutte le circostanze della

singola fattispecie, fra cui il lasso di tempo intercorso tra la concessione

della prestazione e l’ordine di restituzione.

. In

concreto l’entità dell’importo di fr. 94.05, ritenuto altresì che tra

l’erogazione della prestazione di gennaio 2006 e la richiesta di rimborso sono

trascorsi quasi cinque mesi, non risulta di importanza rilevante.

Nella presente

fattispecie non sono dunque adempiuti i presupposti per procedere a una

riconsiderazione della decisione con cui all’assicurato sono state assegnate le

indennità di disoccupazione del mese di gennaio 2006.

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che la Cassa ha richiesto a

torto la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dall’8

novembre 2005 al 31 gennaio 2006.

La

decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 impugnata deve, conseguentemente

essere annullata.

2.12

Vincente in causa,

il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per

ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 emessa dalla Cassa Disoccupazione

CO 1 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

di disoccupazione CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- a

titolo di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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