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Decisione

38.2007.90

Sanzione di 11gg per insuffic.ricerche nel periodo stagionale06/07 in cui ha insegnato.In casu violato obbligo di ridurre il danno.Tuttavia tutela della buona fede.Nonostante una decisione 2003 indica

7 aprile 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC di __________ ha

sospeso RI 1 dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate e

insufficienti ricerche di lavoro nel lasso di tempo dal mese di settembre 2006

al mese di gennaio 2007.

2.3. Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori

della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del

proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

"

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve

provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare

lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI

precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio

competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo

informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione

valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

Conformemente al principio

dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI

ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3

agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL

Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.6. Per

quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di

un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va

osservato che, per un certo periodo, l'UCL, ora Sezione del lavoro, ha

applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si

annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere

collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio

militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o

intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,

generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata

limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000

pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA

1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V

209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien",

pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2

maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,

pag. 19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di

un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella

causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21

settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999

nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del

17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa

M.-B., 38.2000.190).

Va peraltro segnalato che

in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007 il Tribunale federale ha dichiarato

inidoneo al collocamento un assicurato che, dopo essere stato licenziato dalla

ditta presso cui aveva lavorato 17 anni al beneficio di un contratto di lavoro

di durata indeterminata, è stato riassunto dalla medesima azienda sulla base di

un contratto di durata determinata da febbraio a novembre sia per il 2004, che

per il 2005 e probabilmente sarebbe stato reimpiegato pure per il 2006. Egli ha

compiuto le proprie ricerche di lavoro esclusivamente nel settore

dell’edilizia, ramo in cui nei mesi invernali è improbabile un’assunzione. Non

candidandosi anche in altri ambiti professionali, egli ha omesso di adottare

tutte le misure al fine di evitare la disoccupazione e ha dimostrato, da un

lato, di non cercare un’occupazione duratura, dall’altro, di accettare le brevi

perdite di guadagno nei mesi da dicembre a gennaio/febbraio.

L’Alta Corte, in

proposito, ha rilevato:

" (…)

Um festzustellen, ob der Versicherte bewusst diese

Unterbrüche in Kauf nimmt, geben sodann sämtliche Arbeitsbemühungen, auch in

den vorangegangenen Rahmenfristen, Aufschluss. Nicht stichhaltig sind die

Ausführungen des Versicherten, frühere Arbeitsbemühungen dürften unter dem

Hinweis auf die fehlende Aufklärungs- und Informationspflicht des RAVs nicht

berücksichtigt werden. Denn der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat

nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die

Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die

Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine

Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich

im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit

einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem

er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht

alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti

emerge che RI 1 insegna, dal 2000, presso l'__________ di __________ con un

contratto a tempo determinato da fine agosto ai primi di giugno dell'anno

successivo.

Nel 2007

l'assicurata si è iscritta in disoccupazione a partire dal 1° luglio 2007, alla

ricerca di un'occupazione all'80%, quale docente di liceo, insegnante, (3° termine

quadro per la riscossione 01.07.06 - 30.06.08; guadagno assicurato: Fr.

4'240.--; cfr. inc. 38.2007.61; 38.2007.89).

Al

momento dell'iscrizione per il collocamento, l'assicurata era già in possesso

del contratto d'incarico per l'anno accademico 2007/2008 con inizio il 28

agosto 2007.

Con sentenza

38.2007.61 del 7 novembre 2007, cresciuta in giudicato incontestata, questo

Tribunale ha confermato una decisione su opposizione

del 6 agosto 2007 con la quale l'Ufficio regionale di collocamento di __________

aveva sospeso l'assicurata per 4 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione per mancate ricerche nel mese di aprile 2007.

A seguito

della richiesta di verificare l’idoneità al collocamento della ricorrente

inoltrata il 6 agosto 2007 dal consulente del personale (cfr. doc. 24 inc.

38.2007.89), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, con decisione del 18

settembre 2007, ha dichiarato l'assicurata idonea al collocamento nel periodo

dal 1° luglio al 27 agosto 2007.

Nella sua

decisione l'amministrazione ha pure sottolineato che RI 1 è tenuta a cercare un

impiego durante tutto il periodo nel quale esercita un'attività lucrativa (cfr.

inc. 38.2007.89).

Con

decisione su opposizione del 15 ottobre 2007 la Sezione del lavoro ha, poi,

dichiarato irricevibile l’opposizione dell’assicurata per mancanza di un

interesse degno di protezione, visto che il provvedimento le ha dato pienamente

ragione, considerandola idonea al collocamento.

Questa

Corte, il 10 marzo 2008, ha respinto il ricorso interposto dall’insorgente

avverso la decisione su opposizione del 15 ottobre 2007. Il TCA ha rilevato

che, essendo l’assicurata stata riconosciuta idonea al collocamento,

un’opposizione non può portare a un risultato più favorevole per la stessa e

che quindi non esiste un interesse degno di postazione a fare ricontrollare

dall’amministrazione la decisione iniziale (cfr. STCA 38. 2007.89 del 10 marzo

2008).

Il 19

settembre 2007 l’URC ha, inoltre, emesso una nuova decisione di sospensione di

undici giorni per mancate e insufficienti ricerche nell’arco di tempo dal mese

di settembre 2006 al mese di gennaio 2007 (cfr. consid.1.2.).

La

decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 che ha confermato tale

provvedimento è oggetto della presente vertenza (cfr. consid. 1.2.).

2.8. Il TCA,

chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della sanzione di undici giorni

citata sopra, rileva dapprima che la ricorrente, come già deciso con sentenza

38.2007.61 del 7 novembre 2007, esercitando la professione di insegnante presso

l’__________ di __________ unicamente nei mesi relativi

all’anno scolastico - da agosto/settembre a giugno - e non essendo, nel 2007, la

prima volta che si annunciava per il collocamento, era tenuta a cercare

un impiego adeguato durante tutto l’anno.

Dalle

carte processuali si evince, invece, che l’insorgente, contrariamente a quanto

stabilito dalla giurisprudenza per gli assicurati che ricorrono regolarmente

all’assicurazione contro la disoccupazione al termine di un’attività stagionale

(cfr. consid. 2.6.), nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2006 non ha

intrapreso alcuno sforzo volto al reperimento di un impiego, mentre nel

novembre 2006 e nel gennaio 2007 ha compiuto una sola ricerca per mese (cfr.

doc. VIII3).

Ciò è

stato, peraltro, ammesso dall’insorgente medesima (cfr. doc. 11).

La

ricorrente ha, perciò, contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno che la legge

le impone (cfr. consid. 2.3.).

Tale

violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.3.).

2.9. L’assicurata

ha contestato la sospensione di undici giorni inflittale dall’amministrazione

con decisione del 19 settembre 2007, confermata dalla decisione su opposizione

del 17 ottobre 2007, adducendo, segnatamente, che negli anni precedenti al 2007

in cui ha fatto ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione, pur avendo

effettuato ricerche soltanto da gennaio ad agosto, non è stata sanzionata (cfr.

doc. I)

Il TCA

deve, quindi, esaminare se la buona fede dell’assicurata possa essere tutelata

oppure no.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., permette al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi. Così un’informazione o una decisione erronea possono

obbligare l’amministrazione a consentire a un assicurato un vantaggio contrario

alla legge.

Le

condizioni per tutelare la buona fede dell’assicurato e discostarsi quindi dal

principio della legalità sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza:

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr.

STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der

Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/

S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi

citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220

consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981

pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7,

RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217ss).

La

tutela della buona fede non presuppone, tuttavia, sempre l’esistenza di

un’informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della

buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza,

semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell’amministrazione

suscettivi di fare nascere nell’amministrato determinate aspettative. Dal

principio della buona fede è infatti dedotto il divieto dell’abuso di diritto e

del comportamento contraddittorio (cfr. STF H 1/07 del 6 marzo 2008 consid.

6.1

).

Nel caso in esame è vero che la Sezione del lavoro aveva già emesso, il 3 settembre

2003, una decisione, passata in giudicato incontestata, con cui, da un lato, ha

ritenuto l’assicurata idonea al collocamento e dall’altro, ha stabilito che,

svolgendo un impiego stagionale presso l’__________, essa doveva compiere le

ricerche di lavoro durante tutto l’anno al fine di reperire un’occupazione

duratura o perlomeno un’attività temporanea per la durata delle vacanze estive.

L’amministrazione al riguardo aveva precisato che “… Tali sforzi dovranno

essere svolti in futuro durante tutto l’anno e non solo immediatamente prima e

durante il periodo estivo” (cfr. doc. 26 inc. 38.2007.89).

Dagli

atti dell’inc. 38.2007.89 risulta, inoltre, che tale provvedimento era stato

inviato all’insorgente per raccomandata (cfr. doc. 26).

E’

altrettanto vero, tuttavia, come risulta dall’accertamento esperito dal TCA

presso l’URC di __________ pendente causa (cfr. doc. VII; VIII), che, quando l’assicurata

si è iscritta in disoccupazione nel luglio 2006, nonostante la stessa avesse

effettuato soltanto una ricerca per mese nel novembre 2005, gennaio 2006 e

marzo 2006, nonché nessuna ricerca nei mesi di settembre, ottobre, dicembre

2005, febbraio e maggio 2006 (cfr. doc. VIII3), l’amministrazione, non solo non

le ha chiesto giustificazioni in merito, né l’ha sanzionata, ma nemmeno ha

biasimato il suo modo di procedere (cfr. doc. VIII3; VIII4).

Nella sua

decisione su opposizione del 18 dicembre relativa all'incarto 38.2007.89 la

Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha peraltro esplicitamente affermato che

"eccetto le due predette sospensioni, relative

alla stagione lavorativa appena trascorsa (agosto 2006 - giugno 2007), nei

confronti della signora RI 1 non sono stati emessi altri provvedimenti di

sospensione, specialmente per quanto attiene agli sforzi per reperire

un'occupazione.".

In tali

condizioni, questo Tribunale ritiene che l'assicurata - a fronte

dell'atteggiamento consenziente mostrato dall'amministrazione - era senz'altro

legittimata, in buona fede, a credere che il suo modo di agire fosse corretto.

Il fatto

che con decisione del 3 settembre 2003 la Sezione del lavoro avesse indicato

all’insorgente di svolgere ricerche di impiego durante tutto l’anno e la

circostanza che la medesima, nell’atto ricorsuale, abbia indicato che “… un

vago ricordo mi era rimasto, visto che negli ultimi anni avevo sempre iniziato

le mie ricerche a partire dal mese di gennaio…” (Doc. I) non possono sovvertire

la conclusione a cui è giunto il TCA nella misura in cui il suo consulente del

personale, e quindi l’organo competente a esaminare gli sforzi volti al

reperimento di un lavoro e, se del caso, a sospendere gli assicurati in

relazione alle ricerche (cfr. art. 85, 85b LADI; 17 L-rilocc; 2a Reg.L-rilocc),

in seguito e meglio nel 2006, ha implicitamente considerato sufficienti le

ricerche relative al periodo in cui la stessa aveva lavorato – anno scolastico

2005-2006 (una ricerca per mese nel novembre 2005, gennaio 2006 e marzo 2006,

nonché nessuna ricerca nei mesi di settembre, ottobre, dicembre 2005, febbraio

e maggio 2006; cfr. doc. VIII3), prodotte al momento dell’iscrizione in

disoccupazione (cfr. doc. VIII4).

Del resto

l’URC medesimo anche per il 2007, in un primo tempo, ovvero nel luglio 2007 allorché

l’assicurata si è annunciata al collocamento, ha esaminato unicamente le

ricerche compiute negli ultimi tre mesi di attività (cfr. inc. 38.2007.61).

Solo in

un secondo tempo, dopo che nell’agosto 2007 la Sezione del lavoro aveva

comunicato che nei confronti della ricorrente era già stata emanata, nel

settembre 2003, una decisione che precisava il dovere di effettuare, quale

stagionale, ricerche di impiego durante tutto il periodo dell’attività

lavorativa (cfr. STCA 38.2007.61 del 7 novembre 2007 consid. 2.7.), ha

verificato le ricerche di tutti i mesi lavorativi (cfr. Richiesta di

giustificazione del 27 agosto 2007; doc. 9).

Il TCA ritiene, pertanto,

che le condizioni poste per potersi appellare all’art. 9 Cost. sono, in

concreto, tutte realizzate.

In

proposito è utile segnalare che in una sentenza inc. 38.2002.164 dell'8 ottobre

2002, passata in giudicato - riguardante un assicurato, al suo quarto termine

quadro, al quale l'URC rimproverava di non avere esteso i propri sforzi anche

al di fuori del suo abituale campo di attività - il TCA ha ridotto i giorni di

sospensione da 3 a 1 constatato che l'interessato aveva effettuato le ricerche

di un nuovo impiego secondo le indicazioni della propria collocatrice, e ciò malgrado

egli avesse preso parte a più di un incontro informativo organizzato

dall'amministrazione ed avesse ricevuto il promemoria inerente le ricerche di

lavoro.

È

soltanto dopo che l'assicurato era stato esplicitamente invitato ad ampliare il

raggio delle proprie ricerche, che questa Corte ha riconosciuto l'esistenza di

una violazione dell'obbligo di ridurre il danno.

La

fattispecie sub judice si differenzia, poi, da quella oggetto della

sentenza federale del 28 novembre 2003 nella causa B., C 293/02, riguardante

un'assicurata grigionese che aveva omesso, nonostante le istruzioni ricevute

dall'URC competente, di presentarsi presso alcune ditte ticinesi in vista della

possibile conclusione di un rapporto di lavoro. L'assicurata aveva segnatamente

fatto valere di non essere mai stata avvisata in merito ad un eventuale obbligo

di accettare un impiego anche in Ticino, motivo per cui essa si sarebbe creduta

legittimata a cercare un impiego solo nella Svizzera tedesca.

L'Alta

Corte federale ha dichiarato manifestamente infondata la tesi della buona fede,

preso atto che l'assicurata era stata espressamente invitata a candidarsi

presso i potenziali datori di lavoro ticinesi.

Nell'evenienza

concreta è stato, per contro, dimostrato che l'amministrazione, nel passato,

aveva approvato il modo di agire di RI 1, senza nemmeno attirare la sua

attenzione perlomeno sul comportamento corretto da adottare in futuro.

Per

alcuni casi analoghi cfr. anche STCA 38.2003.37 del 27 aprile 2004; 38.2003.56

del 27 aprile 2004.

In esito a

quanto precede, la questione di sapere se l’assicurata, anche nell’anno 2005, ha

beneficiato delle indennità di disoccupazione senza essere sanzionata per

mancate e/o insufficienti ricerche concernenti i mesi in cui ha lavorato presso

la scuola di __________ - come dalla stessa sostenuto (cfr. doc. X) - oppure no

può restare insoluta.

Il TCA,

al riguardo, si limita a rilevare che dagli atti afferenti all’inc. 38.2007.89 risultano

i documenti relativi al controllo della disoccupazione da parte dell’insorgente

per gli anni 2001, 2003, 2006 e 2007, ma non per l’anno 2005.

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la

ricorrente non ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone,

per cui, a torto, l'amministrazione l'ha sospesa dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

La

decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 dell'URC di __________ deve,

pertanto, essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 dell'URC di __________ è

annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

et

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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