38.2007.90
Sanzione di 11gg per insuffic.ricerche nel periodo stagionale06/07 in cui ha insegnato.In casu violato obbligo di ridurre il danno.Tuttavia tutela della buona fede.Nonostante una decisione 2003 indica
7 aprile 2008Italiano28 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2007.90
Data decisione, Autorità:
07.04.2008, TCA
Titolo:
Sanzione di 11gg per insuffic.ricerche nel periodo stagionale06/07 in cui ha insegnato.In casu violato obbligo di ridurre il danno.Tuttavia tutela della buona fede.Nonostante una decisione 2003 indicante di cercare tutto l'anno,nel 2006 URC non ha sospesol'assicur.,né biasimato il suo comportamento
BUONA FEDE
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 9 COST
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.90
rs
Lugano
7 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
ottobre 2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione
del 19 settembre 2007 (cfr. doc. 10) con cui aveva sospeso RI 1 per undici
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate e
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal mese di settembre 2006 al mese
di gennaio 2007 in cui lavorava quale insegnante presso “__________” di __________
(cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con cui ha contestato la sanzione inflittale,
rilevando, in particolare, che per tre anni di seguito si è presentata all’URC
avendo effettuato delle ricerche di lavoro da gennaio ad agosto e per tre anni
la situazione è apparsa regolare. Essa ha precisato che nel 2007 - terzo anno
di disoccupazione - è stata invece sanzionata.
L’insorgente
ha osservato che da un controllo effettuato in merito alla sua idoneità al
collocamento è emerso che nel settembre 2003 era stato emesso un provvedimento
con cui il suo impiego di insegnante è stato considerato equivalente a quello di
uno stagionale. Essa, al riguardo, ha puntualizzato di essersene dimenticata,
anche se un vago ricordo era rimasto, visto che negli ultimi anni ha sempre
iniziato le ricerche dal mese di gennaio per luglio/agosto seguenti.
La
ricorrente ha, infine, indicato di aver compiuto, anche per il 2007, degli
sforzi volti al reperimento di un’occupazione dal mese di gennaio al mese di
agosto (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurata
ha presentato delle osservazioni con scritto dell’11 novembre 2007 (cfr. doc.
V), il quale è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc.
VII).
1.5. Pendente causa
questa Corte ha posto alcuni quesiti all’URC di __________ (cfr. doc. VII)
La
relativa risposta è pervenuta il 13 marzo 2008 (cfr. doc. VIII, 1/4).
1.6. L’assicurata
ha preso posizione in merito il 24 marzo 2008 (cfr. doc. X).
1.7. Il 1° aprile
2008 l’amministrazione ha comunicato di non avere nulla da aggiungere a quanto
già espresso nello scritto del 13 marzo 2008 e ha riconfermato la decisione su
opposizione impugnata (cfr. doc. XII).
1.8. Il doc. XII
è stato trasmesso all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA
Fatti
I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC di __________ ha
sospeso RI 1 dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate e
insufficienti ricerche di lavoro nel lasso di tempo dal mese di settembre 2006
al mese di gennaio 2007.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.6. Per
quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di
un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va
osservato che, per un certo periodo, l'UCL, ora Sezione del lavoro, ha
applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si
annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere
collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio
militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o
intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto
all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle
attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza
professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,
generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata
limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000
pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA
1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V
209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien",
pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2
maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,
pag. 19 segg.).
In una sentenza del 18
novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza
appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano
un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In
questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA
2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V
38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di
un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella
causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21
settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del
17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa
M.-B., 38.2000.190).
Va peraltro segnalato che
in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007 il Tribunale federale ha dichiarato
inidoneo al collocamento un assicurato che, dopo essere stato licenziato dalla
ditta presso cui aveva lavorato 17 anni al beneficio di un contratto di lavoro
di durata indeterminata, è stato riassunto dalla medesima azienda sulla base di
un contratto di durata determinata da febbraio a novembre sia per il 2004, che
per il 2005 e probabilmente sarebbe stato reimpiegato pure per il 2006. Egli ha
compiuto le proprie ricerche di lavoro esclusivamente nel settore
dell’edilizia, ramo in cui nei mesi invernali è improbabile un’assunzione. Non
candidandosi anche in altri ambiti professionali, egli ha omesso di adottare
tutte le misure al fine di evitare la disoccupazione e ha dimostrato, da un
lato, di non cercare un’occupazione duratura, dall’altro, di accettare le brevi
perdite di guadagno nei mesi da dicembre a gennaio/febbraio.
L’Alta Corte, in
proposito, ha rilevato:
" (…)
Um festzustellen, ob der Versicherte bewusst diese
Unterbrüche in Kauf nimmt, geben sodann sämtliche Arbeitsbemühungen, auch in
den vorangegangenen Rahmenfristen, Aufschluss. Nicht stichhaltig sind die
Ausführungen des Versicherten, frühere Arbeitsbemühungen dürften unter dem
Hinweis auf die fehlende Aufklärungs- und Informationspflicht des RAVs nicht
berücksichtigt werden. Denn der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat
nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die
Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die
Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine
Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich
im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit
einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem
er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht
alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die
Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in
Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu
tragen.“
2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti
emerge che RI 1 insegna, dal 2000, presso l'__________ di __________ con un
contratto a tempo determinato da fine agosto ai primi di giugno dell'anno
successivo.
Nel 2007
l'assicurata si è iscritta in disoccupazione a partire dal 1° luglio 2007, alla
ricerca di un'occupazione all'80%, quale docente di liceo, insegnante, (3° termine
quadro per la riscossione 01.07.06 - 30.06.08; guadagno assicurato: Fr.
4'240.--; cfr. inc. 38.2007.61; 38.2007.89).
Al
momento dell'iscrizione per il collocamento, l'assicurata era già in possesso
del contratto d'incarico per l'anno accademico 2007/2008 con inizio il 28
agosto 2007.
Con sentenza
38.2007.61 del 7 novembre 2007, cresciuta in giudicato incontestata, questo
Tribunale ha confermato una decisione su opposizione
del 6 agosto 2007 con la quale l'Ufficio regionale di collocamento di __________
aveva sospeso l'assicurata per 4 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione per mancate ricerche nel mese di aprile 2007.
A seguito
della richiesta di verificare l’idoneità al collocamento della ricorrente
inoltrata il 6 agosto 2007 dal consulente del personale (cfr. doc. 24 inc.
38.2007.89), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, con decisione del 18
settembre 2007, ha dichiarato l'assicurata idonea al collocamento nel periodo
dal 1° luglio al 27 agosto 2007.
Nella sua
decisione l'amministrazione ha pure sottolineato che RI 1 è tenuta a cercare un
impiego durante tutto il periodo nel quale esercita un'attività lucrativa (cfr.
inc. 38.2007.89).
Con
decisione su opposizione del 15 ottobre 2007 la Sezione del lavoro ha, poi,
dichiarato irricevibile l’opposizione dell’assicurata per mancanza di un
interesse degno di protezione, visto che il provvedimento le ha dato pienamente
ragione, considerandola idonea al collocamento.
Questa
Corte, il 10 marzo 2008, ha respinto il ricorso interposto dall’insorgente
avverso la decisione su opposizione del 15 ottobre 2007. Il TCA ha rilevato
che, essendo l’assicurata stata riconosciuta idonea al collocamento,
un’opposizione non può portare a un risultato più favorevole per la stessa e
che quindi non esiste un interesse degno di postazione a fare ricontrollare
dall’amministrazione la decisione iniziale (cfr. STCA 38. 2007.89 del 10 marzo
2008).
Il 19
settembre 2007 l’URC ha, inoltre, emesso una nuova decisione di sospensione di
undici giorni per mancate e insufficienti ricerche nell’arco di tempo dal mese
di settembre 2006 al mese di gennaio 2007 (cfr. consid.1.2.).
La
decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 che ha confermato tale
provvedimento è oggetto della presente vertenza (cfr. consid. 1.2.).
2.8. Il TCA,
chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della sanzione di undici giorni
citata sopra, rileva dapprima che la ricorrente, come già deciso con sentenza
38.2007.61 del 7 novembre 2007, esercitando la professione di insegnante presso
l’__________ di __________ unicamente nei mesi relativi
all’anno scolastico - da agosto/settembre a giugno - e non essendo, nel 2007, la
prima volta che si annunciava per il collocamento, era tenuta a cercare
un impiego adeguato durante tutto l’anno.
Dalle
carte processuali si evince, invece, che l’insorgente, contrariamente a quanto
stabilito dalla giurisprudenza per gli assicurati che ricorrono regolarmente
all’assicurazione contro la disoccupazione al termine di un’attività stagionale
(cfr. consid. 2.6.), nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2006 non ha
intrapreso alcuno sforzo volto al reperimento di un impiego, mentre nel
novembre 2006 e nel gennaio 2007 ha compiuto una sola ricerca per mese (cfr.
doc. VIII3).
Ciò è
stato, peraltro, ammesso dall’insorgente medesima (cfr. doc. 11).
La
ricorrente ha, perciò, contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno che la legge
le impone (cfr. consid. 2.3.).
Tale
violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
consid. 2.3.).
2.9. L’assicurata
ha contestato la sospensione di undici giorni inflittale dall’amministrazione
con decisione del 19 settembre 2007, confermata dalla decisione su opposizione
del 17 ottobre 2007, adducendo, segnatamente, che negli anni precedenti al 2007
in cui ha fatto ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione, pur avendo
effettuato ricerche soltanto da gennaio ad agosto, non è stata sanzionata (cfr.
doc. I)
Il TCA
deve, quindi, esaminare se la buona fede dell’assicurata possa essere tutelata
oppure no.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., permette al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi. Così un’informazione o una decisione erronea possono
obbligare l’amministrazione a consentire a un assicurato un vantaggio contrario
alla legge.
Le
condizioni per tutelare la buona fede dell’assicurato e discostarsi quindi dal
principio della legalità sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza:
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
Considerandi
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr.
STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der
Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/
S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220
consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981
pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7,
RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss).
La
tutela della buona fede non presuppone, tuttavia, sempre l’esistenza di
un’informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della
buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza,
semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell’amministrazione
suscettivi di fare nascere nell’amministrato determinate aspettative. Dal
principio della buona fede è infatti dedotto il divieto dell’abuso di diritto e
del comportamento contraddittorio (cfr. STF H 1/07 del 6 marzo 2008 consid.
6.1
).
Nel caso in esame è vero che la Sezione del lavoro aveva già emesso, il 3 settembre
2003, una decisione, passata in giudicato incontestata, con cui, da un lato, ha
ritenuto l’assicurata idonea al collocamento e dall’altro, ha stabilito che,
svolgendo un impiego stagionale presso l’__________, essa doveva compiere le
ricerche di lavoro durante tutto l’anno al fine di reperire un’occupazione
duratura o perlomeno un’attività temporanea per la durata delle vacanze estive.
L’amministrazione al riguardo aveva precisato che “… Tali sforzi dovranno
essere svolti in futuro durante tutto l’anno e non solo immediatamente prima e
durante il periodo estivo” (cfr. doc. 26 inc. 38.2007.89).
Dagli
atti dell’inc. 38.2007.89 risulta, inoltre, che tale provvedimento era stato
inviato all’insorgente per raccomandata (cfr. doc. 26).
E’
altrettanto vero, tuttavia, come risulta dall’accertamento esperito dal TCA
presso l’URC di __________ pendente causa (cfr. doc. VII; VIII), che, quando l’assicurata
si è iscritta in disoccupazione nel luglio 2006, nonostante la stessa avesse
effettuato soltanto una ricerca per mese nel novembre 2005, gennaio 2006 e
marzo 2006, nonché nessuna ricerca nei mesi di settembre, ottobre, dicembre
2005, febbraio e maggio 2006 (cfr. doc. VIII3), l’amministrazione, non solo non
le ha chiesto giustificazioni in merito, né l’ha sanzionata, ma nemmeno ha
biasimato il suo modo di procedere (cfr. doc. VIII3; VIII4).
Nella sua
decisione su opposizione del 18 dicembre relativa all'incarto 38.2007.89 la
Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha peraltro esplicitamente affermato che
"eccetto le due predette sospensioni, relative
alla stagione lavorativa appena trascorsa (agosto 2006 - giugno 2007), nei
confronti della signora RI 1 non sono stati emessi altri provvedimenti di
sospensione, specialmente per quanto attiene agli sforzi per reperire
un'occupazione.".
In tali
condizioni, questo Tribunale ritiene che l'assicurata - a fronte
dell'atteggiamento consenziente mostrato dall'amministrazione - era senz'altro
legittimata, in buona fede, a credere che il suo modo di agire fosse corretto.
Il fatto
che con decisione del 3 settembre 2003 la Sezione del lavoro avesse indicato
all’insorgente di svolgere ricerche di impiego durante tutto l’anno e la
circostanza che la medesima, nell’atto ricorsuale, abbia indicato che “… un
vago ricordo mi era rimasto, visto che negli ultimi anni avevo sempre iniziato
le mie ricerche a partire dal mese di gennaio…” (Doc. I) non possono sovvertire
la conclusione a cui è giunto il TCA nella misura in cui il suo consulente del
personale, e quindi l’organo competente a esaminare gli sforzi volti al
reperimento di un lavoro e, se del caso, a sospendere gli assicurati in
relazione alle ricerche (cfr. art. 85, 85b LADI; 17 L-rilocc; 2a Reg.L-rilocc),
in seguito e meglio nel 2006, ha implicitamente considerato sufficienti le
ricerche relative al periodo in cui la stessa aveva lavorato – anno scolastico
2005-2006 (una ricerca per mese nel novembre 2005, gennaio 2006 e marzo 2006,
nonché nessuna ricerca nei mesi di settembre, ottobre, dicembre 2005, febbraio
e maggio 2006; cfr. doc. VIII3), prodotte al momento dell’iscrizione in
disoccupazione (cfr. doc. VIII4).
Del resto
l’URC medesimo anche per il 2007, in un primo tempo, ovvero nel luglio 2007 allorché
l’assicurata si è annunciata al collocamento, ha esaminato unicamente le
ricerche compiute negli ultimi tre mesi di attività (cfr. inc. 38.2007.61).
Solo in
un secondo tempo, dopo che nell’agosto 2007 la Sezione del lavoro aveva
comunicato che nei confronti della ricorrente era già stata emanata, nel
settembre 2003, una decisione che precisava il dovere di effettuare, quale
stagionale, ricerche di impiego durante tutto il periodo dell’attività
lavorativa (cfr. STCA 38.2007.61 del 7 novembre 2007 consid. 2.7.), ha
verificato le ricerche di tutti i mesi lavorativi (cfr. Richiesta di
giustificazione del 27 agosto 2007; doc. 9).
Il TCA ritiene, pertanto,
che le condizioni poste per potersi appellare all’art. 9 Cost. sono, in
concreto, tutte realizzate.
In
proposito è utile segnalare che in una sentenza inc. 38.2002.164 dell'8 ottobre
2002, passata in giudicato - riguardante un assicurato, al suo quarto termine
quadro, al quale l'URC rimproverava di non avere esteso i propri sforzi anche
al di fuori del suo abituale campo di attività - il TCA ha ridotto i giorni di
sospensione da 3 a 1 constatato che l'interessato aveva effettuato le ricerche
di un nuovo impiego secondo le indicazioni della propria collocatrice, e ciò malgrado
egli avesse preso parte a più di un incontro informativo organizzato
dall'amministrazione ed avesse ricevuto il promemoria inerente le ricerche di
lavoro.
È
soltanto dopo che l'assicurato era stato esplicitamente invitato ad ampliare il
raggio delle proprie ricerche, che questa Corte ha riconosciuto l'esistenza di
una violazione dell'obbligo di ridurre il danno.
La
fattispecie sub judice si differenzia, poi, da quella oggetto della
sentenza federale del 28 novembre 2003 nella causa B., C 293/02, riguardante
un'assicurata grigionese che aveva omesso, nonostante le istruzioni ricevute
dall'URC competente, di presentarsi presso alcune ditte ticinesi in vista della
possibile conclusione di un rapporto di lavoro. L'assicurata aveva segnatamente
fatto valere di non essere mai stata avvisata in merito ad un eventuale obbligo
di accettare un impiego anche in Ticino, motivo per cui essa si sarebbe creduta
legittimata a cercare un impiego solo nella Svizzera tedesca.
L'Alta
Corte federale ha dichiarato manifestamente infondata la tesi della buona fede,
preso atto che l'assicurata era stata espressamente invitata a candidarsi
presso i potenziali datori di lavoro ticinesi.
Nell'evenienza
concreta è stato, per contro, dimostrato che l'amministrazione, nel passato,
aveva approvato il modo di agire di RI 1, senza nemmeno attirare la sua
attenzione perlomeno sul comportamento corretto da adottare in futuro.
Per
alcuni casi analoghi cfr. anche STCA 38.2003.37 del 27 aprile 2004; 38.2003.56
del 27 aprile 2004.
In esito a
quanto precede, la questione di sapere se l’assicurata, anche nell’anno 2005, ha
beneficiato delle indennità di disoccupazione senza essere sanzionata per
mancate e/o insufficienti ricerche concernenti i mesi in cui ha lavorato presso
la scuola di __________ - come dalla stessa sostenuto (cfr. doc. X) - oppure no
può restare insoluta.
Il TCA,
al riguardo, si limita a rilevare che dagli atti afferenti all’inc. 38.2007.89 risultano
i documenti relativi al controllo della disoccupazione da parte dell’insorgente
per gli anni 2001, 2003, 2006 e 2007, ma non per l’anno 2005.
2.10
Alla luce di
tutto quanto esposto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la
ricorrente non ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone,
per cui, a torto, l'amministrazione l'ha sospesa dal diritto all'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
La
decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 dell'URC di __________ deve,
pertanto, essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 dell'URC di __________ è
annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
et
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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