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Decisione

38.2007.92

Negate ID per i mesi da ott.a dic.05 chieste solo nel 6/07.Rich.tardiva e non violaz.del dovere di informaz. e consul. E' l'assic.stessa che nel 6/05 e 8/05 ha informato la Cassa e l'URC dell'inizio d

29 maggio 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati

ricordati nella STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 e nella STF C 159/06 del 7

marzo 2007.

2.5. Ai sensi

dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni

dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso decorre dalla notifica

della decisione.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia

contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il

termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,

DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K

34/03).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C

366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.

17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

La

restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre

tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un

determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità

competente (cfr. STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid.

4.1.; DLA 2000 N. 6 pag. 27).

In

particolare, nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra

l'altro, osservato:

"

(…)

b) Resta ora da determinare se l'interessato

possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso,

atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare

applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e

come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una

violazione del principio della buona fede.

(…)."

(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid.

3b)

La

giurisprudenza appena ricordata mantiene la sua validità anche nel contesto

dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine;

STCA del 13 aprile 2005 nella causa G., 38.2005.10; anche Kieser,

ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA

precedente l'entrata in vigore della LPGA).

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata si è iscritta

in disoccupazione nel mese di aprile 2005.

Essa ha

percepito le relative prestazioni nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio,

agosto e settembre 2005, dopo avere compilato e consegnato tempestivamente alla

Cassa i rispettivi formulari “Indicazioni della persona assicurata” (cfr. doc.

IV; 20-25; A).

Più

precisamente i moduli relativi ai mesi di aprile e maggio 2005 sono pervenuti

alla Cassa il 17 giugno 2005, i formulari di giugno e luglio 2005 il 27 luglio

2005 e quelli dei mesi di agosto e settembre 2005 il 6 ottobre 2005 (cfr. doc.

20-25).

Sul FAUT

del mese di settembre 2005 l’insorgente, nello spazio adibito alle

“osservazioni”, ha, di suo pugno, scritto:

"

Inizio del lavoro 1.10.2005

Contratto di lavoro

allegato 6.10.05 consegnato” (Doc. 20)

Dal

contratto di lavoro appena citato risulta che l’assicurata sarebbe stata

assunta dalla __________ di __________ a partire dal 1° ottobre 2005 a tempo

pieno per una durata indeterminata.

La copia

del contratto inviata alla Cassa era, però, stata sottoscritta unicamente dalla

ricorrente, il 30 settembre 2005, e non dalla società __________ (cfr. doc. F).

Il caso

di disoccupazione dell’assicurata è stato conseguentemente chiuso.

Il

contratto di impiego con la __________ non è poi venuto in essere, in quanto l’insorgente

non avrebbe trovato un alloggio nel Cantone __________, condizione

indispensabile per poter lavorare presso tale ditta (cfr. doc. A10, X, 10).

Nel mese

di dicembre 2005 l’assicurata ha, in ogni caso, reperito un’occupazione presso

la __________ di __________ con inizio il 1° gennaio 2006 (cfr. doc. A8=D).

La

ricorrente si è nuovamente annunciata per il collocamento nel mese di aprile

2007 con effetto dal 1° aprile 2007, dichiarando di cercare un impiego al 100%

(cfr. doc. 18).

Con

scritto del 28 giugno 2007 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha chiesto

alla Cassa il versamento delle indennità relative ai mesi di ottobre, novembre

e dicembre 2005 (cfr. doc. 14).

Con

decisione formale del 10 agosto 2007, confermata dalla decisione su opposizione

del 26 settembre 2007, la Cassa ha respinto tale domanda, poiché l’insorgente

non ha presentato la necessaria documentazione entro il termine di tre mesi

dalla fine del periodo di controllo (cfr. doc. A1; A3).

La ricorrente

ha contestato tale conclusione, asserendo sostanzialmente di essere stata

ignara della chiusura del suo caso da parte dell’amministrazione e di non avere

più ricevuto alcuna convocazione da parte dell’URC.

L’assicurata

ritiene che il mancato esercizio del suo diritto sia giustificato dall’assenza di

informazioni da parte dell’amministrazione che si è fondata su una sua

esternazione d’ottimismo (ossia l’indicazione relativa all’inizio di un nuovo

impiego presso la __________ il 1° ottobre 2005) per chiudere il caso (cfr.

doc. I; consid. 1.2.).

2.7. Chiamata ora

a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva preliminarmente

che è incontestato, da un lato, che l’assicurata, contrariamente a quanto

prescritto dall’art. 29 OADI (cfr. consid. 2.3.), non ha fornito il FAUT

relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005 nel termine legale di tre

mesi dalla fine del relativo periodo di controllo (cfr. doc. I; A3).

Dall’altro,

che l’insorgente ha fatto valere il diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi menzionati, per la prima

volta, soltanto con lo scritto dell’avv. RA 1 del 28 giugno 2007 (cfr. doc. 14,

3, I). Tale richiesta è poi stata rinnovata con lettera del 26 luglio 2007

sempre allestita dal legale dell’assicurata (cfr. doc. 10).

Vista la

natura perentoria del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr.

consid. 2.3.), la richiesta delle indennità di disoccupazione per il periodo da

ottobre a dicembre 2005, interposta a distanza di più di un anno e mezzo dal

periodo in questione, si rivela manifestamente tardiva.

2.8. L’assicurata

ritiene che il mancato esercizio del diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre

2005 sia da attribuire all’assenza di informazioni da parte

dell’amministrazione, la quale si è fondata su una sua esternazione ottimistica

in relazione all’inizio dell’impiego presso la __________ dal 1° ottobre 2005

per chiudere il suo caso (cfr. doc. I).

Il TCA

deve, quindi, esaminare se quanto addotto dalla ricorrente sia fondato e

costituisca un valido motivo per giustificare il ritardo con cui sono state

postulate le indennità di disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre 2005

oppure no.

Considerandi

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.1

=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Riguardo,

più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V

472.

e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in

quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 141/05 del 27

marzo 2006; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006.

2.9

Nella

presente fattispecie va osservato che la Cassa, sulla base dell’indicazione

fornita dall’assicurata con il FAUT del mese di settembre 2005, compilato il 6

ottobre 2005, ovvero che avrebbe iniziato a lavorare il 1° ottobre 2005 (cfr.

doc. 20), della copia della proposta di contratto di impiego allegata al FAUT

del settembre 2005 da cui risultava che l’insorgente sarebbe stata attiva al

100% (cfr. doc. 9), nonché del fatto che, dopo il FAUT di settembre 2005, non

le è più pervenuto alcun formulario “Indicazioni della persona assicurata”, era

legittimata a credere che la ricorrente, a decorrere dal mese di ottobre 2005,

non avesse più intenzione di fare capo all’assicurazione contro la

disoccupazione.

Il fatto

che la copia del contratto con la __________ configurasse solo una proposta non

ancora sottoscritta dalla società è ininfluente.

La Cassa

non aveva alcun motivo, soprattutto considerato che il FAUT di settembre 2005 è

stato compilato dall’assicurata il 6 ottobre 2005 e le è pervenuto, unitamente

alla copia del contratto, il medesimo giorno (cfr. doc. 20, 9), per dubitare dell’inizio,

il 1° ottobre 2005, dell’attività lavorativa per la ditta di __________.

Del resto

l’assicurata, in primo luogo, mai (fino al 2007) si è premurata di comunicare

alla Cassa che il contratto di lavoro con la __________ non è in definitiva

stato conluso.

In

secondo luogo, essa, nonostante non avesse ricevuto alcuna prestazione da parte

dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre

2005.

(ex art. 30 cpv. 1 OADI la Cassa paga l’indennità per il periodo di

controllo trascorso, di regola nel corso del mese seguente), non ha

immediatamente chiesto informazioni in merito, né ha contestato la chiusura del

suo caso di disoccupazione.

Al

contrario l’insorgente ha atteso un notevole lasso di tempo - più di un anno e

mezzo - prima di richiedere le indennità di disoccupazione per i mesi da

ottobre a dicembre 2005 e in ogni caso, va detto per inciso, mai, nemmeno

pendente causa, ha prodotto i FAUT afferenti ai mesi in questione.

L’URC di __________,

poi, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata, non era tenuto a

convocarla “per consegnarle il FAUST (recte: FAUT) relativo al mese di

ottobre 2005” (cfr. doc. X).

In

effetti, a prescindere dal fatto che la consegna dei FAUT non prevede

necessariamente un colloquio con il proprio consulente ma può avvenire tramite

la segreteria agli sportelli, in concreto già in occasione dei colloqui di consulenza

del 1° giugno 2005 (cfr. doc. 12 = XVII2) e del 5 agosto 2005 (cfr. doc. 13 =

XVII1) era stata affrontata la questione relativa all’inizio di un nuovo rapporto

di lavoro e nel verbale del colloquio del 5 agosto 2005 il consulente del

personale, __________, ha esplicitamente affermato che alla fine di quel mese

avrebbe proceduto alla chiusura della pratica (cfr. doc. 13 = XVII1).

Inoltre,

dall’incarto completo dell’URC di __________ richiamato da questa Corte

pendente causa (cfr. consid. 1.7.), non emerge che l’assicurata abbia fornito al

proprio collocatore comunicazioni in senso contrario posteriormente ai colloqui

menzionati (cfr. doc. XVII1-4, XV1-85).

In simili

condizioni né la Cassa, né l’URC hanno dato alla ricorrente informazioni errate

o hanno omesso di fornirle ragguagli essenziali.

Ne

discende che, in casu, non entra in considerazione la tutela della buona fede

dell’insorgente, in quanto l’obbligo di informare non è stato violato da parte

dell’amministrazione, la quale non ha commesso negligenza alcuna, avendo

proceduto secondo quanto indicatole dall’insorgente stessa.

Al

riguardo in una sentenza C 159/06 del 7 marzo 2007 il TF ha stabilito, in

particolare, che:

"

(…)

3.2

Mit Blick auf die Monate September, Oktober und

November 2003 ist mit der Arbeitslosenkasse festzustellen, dass der Versicherte

am 27.August 2003 auf dem Formular "Angaben der versicherten Person für

den Monat August 2003" angab, ab 1.September 2003 nicht mehr arbeitslos zu

sein, weshalb ihn die Arbeitslosenkasse daraufhin korrekterweise Ende August

2003.

von der Arbeitslosenversicherung abgemeldet und erst nach erneuter

Anmeldung am 24. November 2003 ab 1. Dezember 2003 wieder als Arbeitsloser

erfasst hatte.

In den Unterlagen findet sich kein Hinweis, dass der

Versicherte mit diesem Vorgang nicht einverstanden gewesen war und sich gegen

eine Abmeldung gewehrt hätte. Eine Berufung auf den öffentlich-rechtlichen

Vertrauensschutz wegen Verletzung der Informationspflicht fällt daher für die

Zeit in der der Beschwerdeführer bei der Arbeitslosenversicherung nicht

angemeldet war, von vornherein ausser Betracht."

La

censura sollevata dall’assicurata relativa alla violazione dell’obbligo di

fornire informazione e consulenza da parte dell’amministrazione risulta

infondata e, perciò, la ricorrente non può appellarsi al principio della buona

fede, anche perché dalle carte processuali emerge che l’insorgente era, o

comunque avrebbe dovuto essere, informata sia del proprio dovere di produrre il

formulario “Indicazioni della persona assicurata” alla fine di

ogni mese, che del termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI.

In effetti, a prescindere

dal fatto che essa ha proceduto in tal senso nei mesi da aprile a settembre

2005.

(cfr. doc. 20-25), queste indicazioni figurano esplicitamente sui

formulari compilati dalla ricorrente e trasmessi alla Cassa nel periodo

aprile-settembre 2005 (cfr. STFA C 24/04 del 7 luglio 2004).

Gli stessi, prevedono, che:

"

La presente dichiarazione, debitamente compilata, firmata e corredata

della necessaria documentazione, deve essere inoltrata alla cassa competente

per la fine del mese. Nel caso manchi anche una sola risposta o un documento,

il pagamento non potrà essere effettuato. Il diritto all’indennità si estingue

se non viene rivendicato nei 3 mesi successivi al mese al quale si riferisce.

(…)" (Doc. 20-25)

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto, il ritardo con il quale l’assicurata ha fatto valere il

suo diritto alle indennità di disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre

2005.

non risulta giustificato da alcun valido motivo.

La

decisione su opposizione del 26 settembre 2007 impugnata deve, di conseguenza,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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