38.2007.92
Negate ID per i mesi da ott.a dic.05 chieste solo nel 6/07.Rich.tardiva e non violaz.del dovere di informaz. e consul. E' l'assic.stessa che nel 6/05 e 8/05 ha informato la Cassa e l'URC dell'inizio d
29 maggio 2008Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2007.92
Data decisione, Autorità:
29.05.2008, TCA
Titolo:
Negate ID per i mesi da ott.a dic.05 chieste solo nel 6/07.Rich.tardiva e non violaz.del dovere di informaz. e consul. E' l'assic.stessa che nel 6/05 e 8/05 ha informato la Cassa e l'URC dell'inizio di un lavoro nel 10/05. Essa non ha poi dato comunicazioni in senso contrario
INDENNITÀ
INFORMAZIONE E CONSULENZA
INTEMPESTIVITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 20 cpv. 3 LADI
art. 27 LPGA
art. 41 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.92
rs/DC
Lugano
29 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
settembre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 26 settembre 2007 la Cassa cantonale di
disoccupazione (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del
10 agosto 2007 (cfr. doc. A1) con cui ha stabilito che a RI 1 non possono
essere riconosciute le indennità di disoccupazione per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2005, in quanto l'assicurata non ha presentato la
necessaria documentazione entro il termine legale (cfr. doc. A1, A3).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 26 settembre 2007 l’assicurata, patrocinata dallo
Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo
l’assegnazione delle indennità di disoccupazione relative ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2005.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, essa ha, segnatamente, addotto di
avere regolarmente beneficiato delle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione dal mese di aprile 2005 e che la diligenza con cui aveva
adempiuto alle incombenze imposte dalle prescrizioni di controllo le hanno
garantito il diritto pacifico alle indennità.
Inoltre
l’insorgente ha precisato di avere specificato, nel formulario “indicazioni
della persona assicurata” afferente al mese di settembre 2005, che il 1°
ottobre 2005 avrebbe iniziato a lavorare, allegando il relativo contratto di
lavoro, il quale però era stato allestito ma non concluso.
Al
riguardo essa ha rilevato che mentre il suo nome veniva asportato dalla lista
dei disoccupati, il contratto di impiego con la __________, per motivi a lei
non imputabili, non giunse a conclusione. Essa, conseguentemente, cercò una
nuova occupazione che trovò alla fine di dicembre 2005.
L’assicurata
ha specificato che, ignara delle disposizioni prese nei suoi confronti
dall’amministrazione, non ricevette più alcuna convocazione dall’URC, poiché
quest’ultimo, sulla base del formulario del settembre 2005, aveva chiuso in
maniera troppo sbrigativa il suo caso.
La
ricorrente sostiene, altresì, che l’URC con il suo comportamento ha violato
l’obbligo legale imposto dall’art. 27 LPGA. Essa ha puntualizzato che con una
dovuta attenzione l’amministrazione avrebbe dovuto accorgersi che lei si
trovava in una situazione rischiosa per i suoi diritti e avrebbe dovuto
informarla maggiormente.
L’assicurata
ha, infine, osservato che, in buona fede e persuasa di avere onorato ogni suo
dovere legato allo statuto di disoccupata, sta ancora aspettando le indennità
di disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre 2005.
Per
quanto concerne il mancato esercizio del diritto, l’insorgente si considera
giustificata dalla mancanza di informazioni da parte dell’amministrazione che
si è fondata su una sua esternazione d’ottimismo per chiudere il dossier. Essa
ritiene che, non ricevendo più alcuna convocazione, non ha potuto rendersi
conto della situazione e, convinta di essere in regola e mal consigliata, non
ha fatto valere i suoi diritti nel termine legale (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.4. L’11 gennaio
2008 l’assicurata, tramite il proprio legale, ha prodotto una dichiarazione del
24 aprile 2007 della __________, secondo cui il contratto di impiego con lei
non è mai stato concluso, e ha formulato alcune osservazioni in merito alla
fattispecie (cfr. doc. X; A10).
1.5. La Cassa, il
18 gennaio 2008, ha indicato che le ulteriori indicazioni fornite
dall’insorgente non consentono una diversa presa di posizione rispetto a quella
esposta nella risposta di causa, nella quale si è, di conseguenza, riconfermata
(cfr. doc. XII).
1.6. Il doc. XII
è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIII).
1.7. Pendente
causa questa Corte ha richiamato dall’Ufficio regionale di collocamento di __________
l’incarto completo relativo all’assicurata (cfr. doc. XIV, XVI), il quale è
pervenuto l’8 e 11 aprile 2008 (cfr. doc. XV, XVII1-4).
Il
consulente del personale, __________, il 10 aprile 2008, ha, in particolare, confermato
che non sempre viene stampato il documento “conferma d’annullamento quale
persona in cerca d’impiego” al momento della chiusura dell’incarto presso il
loro ufficio, che il FAUT di settembre 2005 risulta l’ultimo consegnato
all’assicurata (cfr. doc. XVII).
1.8. I doc. XVII
e 1-4 sono stati trasmessi alle parti assegnando loro un termine di dieci
giorni per presentare osservazioni.
Entro lo
stesso termine è stata data alle parti la possibilità di visionare l’intero
incarto dell’URC concernente l’assicurata presso la cancelleria del TCA e di
formulare osservazioni in merito (cfr. doc. XVII).
La Cassa,
con scritto del 28 aprile 2008, ha comunicato di avere preso atto della documentazione
allegata come pure dell’incarto URC e di riconfermarsi nella risposta di causa
(cfr. doc. XXI).
La parte
ricorrente, tramite il proprio legale, dopo aver chiesto una proroga del
termine assegnatole (cfr. doc. XIX; XX), il 9 maggio 2008 ha indicato di avere
visionato l’incarto URC e, in buona sostanza, si è riconfermata in tutto quanto
asserito fino a quel momento (cfr. doc. XXII).
1.9. Il doc. XXI
è stato trasmesso per conoscenza allo Studio legale RA 1 (cfr. doc. XXIII).
Il doc.
XXII è, invece, stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XXIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata ha diritto oppure no alle indennità di
disoccupazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005.
2.3. Il disoccupato
fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il
termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è
ammissibile un mutamento di cassa (cfr. art. 20 cpv. 1 LADI).
Il
disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo
datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il servizio.
Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro
deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana (cfr. art. 20
cpv. 2 LADI).
Il
diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo
di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse
decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo (cfr. art. 20 cpv. 3
LADI).
Secondo
l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e
in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di 6 mesi
almeno, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:
a. il
modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;
b. il
doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;
c. le
attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. la
copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni
dell’assicurato”;
e. tutti
gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità.
Al fine
di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di
controllo, l’assicurato presenta alla cassa:
a. la
copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni
dell’assicurato”;
b. le
attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. altri
documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità;
d. ....
Se
necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i
documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.
Se
l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per
valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di
una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.
2.4. Il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale - TF),
in merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha
stabilito che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto
non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento
dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).
Concretamente,
ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,
la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per
mancanza di un presupposto formale.
Nella
decisione sopra citata, l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato che:
" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées
que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des
mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à
temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle
ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au
cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et
art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être
dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments
essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause
sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il
suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait
réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)"
(cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)
In una
decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la
nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare
previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per
completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.
Di
conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità
entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il
suo diritto si estingue.
La Cassa
di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine
supplementare.
Se
l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di
disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato
tempestivamente il certificato di controllo.
Esso
sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna
del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.
Il TFA si
è poi riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto
1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.
In
quell'occasione la nostra Massima istanza ha, in particolare, ribadito che il
termine di tre mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il
diritto alle indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a
decorrere alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente
dal fatto che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle
indennità (DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30).
Ancora,
confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del
18 settembre 2001, l’Alta Corte ha, in particolare, ribadito che:
"
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre
mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni
singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è
di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha
per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo
in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG),
vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere
all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda
di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b). (…)"
(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid.
2b)
Fatti
I
principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati
ricordati nella STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 e nella STF C 159/06 del 7
marzo 2007.
2.5. Ai sensi
dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni
dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso decorre dalla notifica
della decisione.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia
contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il
termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un
impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato
impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò
essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti
di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,
DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K
34/03).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C
366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.
17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,
consid. 4, pag. 216).
La
restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre
tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un
determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità
competente (cfr. STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid.
4.1.; DLA 2000 N. 6 pag. 27).
In
particolare, nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra
l'altro, osservato:
"
(…)
b) Resta ora da determinare se l'interessato
possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso,
atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare
applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e
come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una
violazione del principio della buona fede.
(…)."
(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid.
3b)
La
giurisprudenza appena ricordata mantiene la sua validità anche nel contesto
dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine;
STCA del 13 aprile 2005 nella causa G., 38.2005.10; anche Kieser,
ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA
precedente l'entrata in vigore della LPGA).
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata si è iscritta
in disoccupazione nel mese di aprile 2005.
Essa ha
percepito le relative prestazioni nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre 2005, dopo avere compilato e consegnato tempestivamente alla
Cassa i rispettivi formulari “Indicazioni della persona assicurata” (cfr. doc.
IV; 20-25; A).
Più
precisamente i moduli relativi ai mesi di aprile e maggio 2005 sono pervenuti
alla Cassa il 17 giugno 2005, i formulari di giugno e luglio 2005 il 27 luglio
2005 e quelli dei mesi di agosto e settembre 2005 il 6 ottobre 2005 (cfr. doc.
20-25).
Sul FAUT
del mese di settembre 2005 l’insorgente, nello spazio adibito alle
“osservazioni”, ha, di suo pugno, scritto:
"
Inizio del lavoro 1.10.2005
Contratto di lavoro
allegato 6.10.05 consegnato” (Doc. 20)
Dal
contratto di lavoro appena citato risulta che l’assicurata sarebbe stata
assunta dalla __________ di __________ a partire dal 1° ottobre 2005 a tempo
pieno per una durata indeterminata.
La copia
del contratto inviata alla Cassa era, però, stata sottoscritta unicamente dalla
ricorrente, il 30 settembre 2005, e non dalla società __________ (cfr. doc. F).
Il caso
di disoccupazione dell’assicurata è stato conseguentemente chiuso.
Il
contratto di impiego con la __________ non è poi venuto in essere, in quanto l’insorgente
non avrebbe trovato un alloggio nel Cantone __________, condizione
indispensabile per poter lavorare presso tale ditta (cfr. doc. A10, X, 10).
Nel mese
di dicembre 2005 l’assicurata ha, in ogni caso, reperito un’occupazione presso
la __________ di __________ con inizio il 1° gennaio 2006 (cfr. doc. A8=D).
La
ricorrente si è nuovamente annunciata per il collocamento nel mese di aprile
2007 con effetto dal 1° aprile 2007, dichiarando di cercare un impiego al 100%
(cfr. doc. 18).
Con
scritto del 28 giugno 2007 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha chiesto
alla Cassa il versamento delle indennità relative ai mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2005 (cfr. doc. 14).
Con
decisione formale del 10 agosto 2007, confermata dalla decisione su opposizione
del 26 settembre 2007, la Cassa ha respinto tale domanda, poiché l’insorgente
non ha presentato la necessaria documentazione entro il termine di tre mesi
dalla fine del periodo di controllo (cfr. doc. A1; A3).
La ricorrente
ha contestato tale conclusione, asserendo sostanzialmente di essere stata
ignara della chiusura del suo caso da parte dell’amministrazione e di non avere
più ricevuto alcuna convocazione da parte dell’URC.
L’assicurata
ritiene che il mancato esercizio del suo diritto sia giustificato dall’assenza di
informazioni da parte dell’amministrazione che si è fondata su una sua
esternazione d’ottimismo (ossia l’indicazione relativa all’inizio di un nuovo
impiego presso la __________ il 1° ottobre 2005) per chiudere il caso (cfr.
doc. I; consid. 1.2.).
2.7. Chiamata ora
a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva preliminarmente
che è incontestato, da un lato, che l’assicurata, contrariamente a quanto
prescritto dall’art. 29 OADI (cfr. consid. 2.3.), non ha fornito il FAUT
relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005 nel termine legale di tre
mesi dalla fine del relativo periodo di controllo (cfr. doc. I; A3).
Dall’altro,
che l’insorgente ha fatto valere il diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi menzionati, per la prima
volta, soltanto con lo scritto dell’avv. RA 1 del 28 giugno 2007 (cfr. doc. 14,
3, I). Tale richiesta è poi stata rinnovata con lettera del 26 luglio 2007
sempre allestita dal legale dell’assicurata (cfr. doc. 10).
Vista la
natura perentoria del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr.
consid. 2.3.), la richiesta delle indennità di disoccupazione per il periodo da
ottobre a dicembre 2005, interposta a distanza di più di un anno e mezzo dal
periodo in questione, si rivela manifestamente tardiva.
2.8. L’assicurata
ritiene che il mancato esercizio del diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre
2005 sia da attribuire all’assenza di informazioni da parte
dell’amministrazione, la quale si è fondata su una sua esternazione ottimistica
in relazione all’inizio dell’impiego presso la __________ dal 1° ottobre 2005
per chiudere il suo caso (cfr. doc. I).
Il TCA
deve, quindi, esaminare se quanto addotto dalla ricorrente sia fondato e
costituisca un valido motivo per giustificare il ritardo con cui sono state
postulate le indennità di disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre 2005
oppure no.
Considerandi
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1
=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Riguardo,
più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V
472.
e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in
quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del
soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro
informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo
colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi
dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro
comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie
l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che
la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 141/05 del 27
marzo 2006; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006.
2.9
Nella
presente fattispecie va osservato che la Cassa, sulla base dell’indicazione
fornita dall’assicurata con il FAUT del mese di settembre 2005, compilato il 6
ottobre 2005, ovvero che avrebbe iniziato a lavorare il 1° ottobre 2005 (cfr.
doc. 20), della copia della proposta di contratto di impiego allegata al FAUT
del settembre 2005 da cui risultava che l’insorgente sarebbe stata attiva al
100% (cfr. doc. 9), nonché del fatto che, dopo il FAUT di settembre 2005, non
le è più pervenuto alcun formulario “Indicazioni della persona assicurata”, era
legittimata a credere che la ricorrente, a decorrere dal mese di ottobre 2005,
non avesse più intenzione di fare capo all’assicurazione contro la
disoccupazione.
Il fatto
che la copia del contratto con la __________ configurasse solo una proposta non
ancora sottoscritta dalla società è ininfluente.
La Cassa
non aveva alcun motivo, soprattutto considerato che il FAUT di settembre 2005 è
stato compilato dall’assicurata il 6 ottobre 2005 e le è pervenuto, unitamente
alla copia del contratto, il medesimo giorno (cfr. doc. 20, 9), per dubitare dell’inizio,
il 1° ottobre 2005, dell’attività lavorativa per la ditta di __________.
Del resto
l’assicurata, in primo luogo, mai (fino al 2007) si è premurata di comunicare
alla Cassa che il contratto di lavoro con la __________ non è in definitiva
stato conluso.
In
secondo luogo, essa, nonostante non avesse ricevuto alcuna prestazione da parte
dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre
2005.
(ex art. 30 cpv. 1 OADI la Cassa paga l’indennità per il periodo di
controllo trascorso, di regola nel corso del mese seguente), non ha
immediatamente chiesto informazioni in merito, né ha contestato la chiusura del
suo caso di disoccupazione.
Al
contrario l’insorgente ha atteso un notevole lasso di tempo - più di un anno e
mezzo - prima di richiedere le indennità di disoccupazione per i mesi da
ottobre a dicembre 2005 e in ogni caso, va detto per inciso, mai, nemmeno
pendente causa, ha prodotto i FAUT afferenti ai mesi in questione.
L’URC di __________,
poi, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata, non era tenuto a
convocarla “per consegnarle il FAUST (recte: FAUT) relativo al mese di
ottobre 2005” (cfr. doc. X).
In
effetti, a prescindere dal fatto che la consegna dei FAUT non prevede
necessariamente un colloquio con il proprio consulente ma può avvenire tramite
la segreteria agli sportelli, in concreto già in occasione dei colloqui di consulenza
del 1° giugno 2005 (cfr. doc. 12 = XVII2) e del 5 agosto 2005 (cfr. doc. 13 =
XVII1) era stata affrontata la questione relativa all’inizio di un nuovo rapporto
di lavoro e nel verbale del colloquio del 5 agosto 2005 il consulente del
personale, __________, ha esplicitamente affermato che alla fine di quel mese
avrebbe proceduto alla chiusura della pratica (cfr. doc. 13 = XVII1).
Inoltre,
dall’incarto completo dell’URC di __________ richiamato da questa Corte
pendente causa (cfr. consid. 1.7.), non emerge che l’assicurata abbia fornito al
proprio collocatore comunicazioni in senso contrario posteriormente ai colloqui
menzionati (cfr. doc. XVII1-4, XV1-85).
In simili
condizioni né la Cassa, né l’URC hanno dato alla ricorrente informazioni errate
o hanno omesso di fornirle ragguagli essenziali.
Ne
discende che, in casu, non entra in considerazione la tutela della buona fede
dell’insorgente, in quanto l’obbligo di informare non è stato violato da parte
dell’amministrazione, la quale non ha commesso negligenza alcuna, avendo
proceduto secondo quanto indicatole dall’insorgente stessa.
Al
riguardo in una sentenza C 159/06 del 7 marzo 2007 il TF ha stabilito, in
particolare, che:
"
(…)
3.2
Mit Blick auf die Monate September, Oktober und
November 2003 ist mit der Arbeitslosenkasse festzustellen, dass der Versicherte
am 27.August 2003 auf dem Formular "Angaben der versicherten Person für
den Monat August 2003" angab, ab 1.September 2003 nicht mehr arbeitslos zu
sein, weshalb ihn die Arbeitslosenkasse daraufhin korrekterweise Ende August
2003.
von der Arbeitslosenversicherung abgemeldet und erst nach erneuter
Anmeldung am 24. November 2003 ab 1. Dezember 2003 wieder als Arbeitsloser
erfasst hatte.
In den Unterlagen findet sich kein Hinweis, dass der
Versicherte mit diesem Vorgang nicht einverstanden gewesen war und sich gegen
eine Abmeldung gewehrt hätte. Eine Berufung auf den öffentlich-rechtlichen
Vertrauensschutz wegen Verletzung der Informationspflicht fällt daher für die
Zeit in der der Beschwerdeführer bei der Arbeitslosenversicherung nicht
angemeldet war, von vornherein ausser Betracht."
La
censura sollevata dall’assicurata relativa alla violazione dell’obbligo di
fornire informazione e consulenza da parte dell’amministrazione risulta
infondata e, perciò, la ricorrente non può appellarsi al principio della buona
fede, anche perché dalle carte processuali emerge che l’insorgente era, o
comunque avrebbe dovuto essere, informata sia del proprio dovere di produrre il
formulario “Indicazioni della persona assicurata” alla fine di
ogni mese, che del termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI.
In effetti, a prescindere
dal fatto che essa ha proceduto in tal senso nei mesi da aprile a settembre
2005.
(cfr. doc. 20-25), queste indicazioni figurano esplicitamente sui
formulari compilati dalla ricorrente e trasmessi alla Cassa nel periodo
aprile-settembre 2005 (cfr. STFA C 24/04 del 7 luglio 2004).
Gli stessi, prevedono, che:
"
La presente dichiarazione, debitamente compilata, firmata e corredata
della necessaria documentazione, deve essere inoltrata alla cassa competente
per la fine del mese. Nel caso manchi anche una sola risposta o un documento,
il pagamento non potrà essere effettuato. Il diritto all’indennità si estingue
se non viene rivendicato nei 3 mesi successivi al mese al quale si riferisce.
(…)" (Doc. 20-25)
2.10
Alla luce di
tutto quanto esposto, il ritardo con il quale l’assicurata ha fatto valere il
suo diritto alle indennità di disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre
2005.
non risulta giustificato da alcun valido motivo.
La
decisione su opposizione del 26 settembre 2007 impugnata deve, di conseguenza,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster