38.2007.93
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30 gennaio 2008Italiano33 min
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Numero d'incarto:
38.2007.93
Data decisione, Autorità:
30.01.2008, TCA
Titolo:
Sospensione di 31 giorni per essersi licenziata senza previamente aver reperito un altro impiego.Eventuale violazione del diritto di essere sentito sanata.Il nuovo lavoro è stato concordato solo in maggio,mentre la disdetta è di aprile.L'incompatibilità caratteriale non è una valida giustificazione
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
LICENZIAMENTO / DISDETTA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
SANZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 16 LADI
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 44 let. b OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.93
rs
Lugano
30 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10
ottobre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 10 ottobre 2007 la Cassa CO 1 (di seguito la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 5 luglio 2007 (cfr. doc. A4)
con cui aveva sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione per essersi licenziata senza previamente reperire un altro
impiego (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 10 ottobre 2007 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato l’annullamento della
sospensione, il pagamento integrale delle indennità di disoccupazione a fare
tempo dal 1° giugno 2007 - giorno in cui ha preso contatto con l’ufficio
addetto -, nonché il riconoscimento del diritto di ricevere per almeno
sei mesi la differenza di salario tra la somma di fr. 3'700.-- lordi che
percepiva in __________ e l’ammontare di fr. 3'300.-- relativo all’attuale
contratto.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali essa, in primo luogo, ha addotto che
la lettera relativa alla richiesta di motivazioni riguardanti la disdetta del
contratto con il salone “__________” non le è stata recapitata, essendo stata
inviata alla sua abitazione di __________ invece che alla casella postale di __________
da lei indicata. L’insorgente, in proposito, ha precisato che conseguentemente
non ha avuto la possibilità di rispondere alla stessa, anche perché nel
frattempo la Cassa aveva emesso la decisione di sanzione.
In
secondo luogo, riferendosi all’opposizione interposta il 10 luglio 2007 (cfr.
doc. A3), l’assicurata ha indicato di essere stata costretta a licenziarsi per
incompatibilità di carattere con il datore di lavoro. Essa ha specificato di
avere trovato subito un posto come parrucchiera presso un salone di __________,
sebbene poi l’inizio lavorativo sia stato rinviato al 18 giugno 2007 per motivi
interni con una collaboratrice (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.4. Con scritto
del 10 dicembre 2007 l’assicurata si è nuovamente pronunciata in merito alla
fattispecie (cfr. doc. VI).
1.5. La Cassa, il
18 dicembre 2007, ha preso posizione relativamente alle puntualizzazioni
formulate dall’assicurata (cfr. doc. VIII).
1.6. Il doc. VIII
è stato inviato per osservazioni alla parte ricorrente (cfr. doc. IX).
L’assicurata,
tuttavia, è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Oggetto del
contendere è soltanto la questione di sapere se correttamente o meno
l’assicurata è stata sospesa per 31 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione per essersi licenziata senza prima trovare un nuovo impiego.
Con
riferimento alle ulteriori richieste formulate con l’atto ricorsuale, e meglio il
pagamento integrale delle indennità di disoccupazione a fare tempo dal 1°
giugno 2007 - giorno in cui ha preso contatto con l’ufficio addetto - e il
riconoscimento del diritto di ricevere per almeno sei mesi la differenza di
salario tra la somma di fr. 3'700.-- lordi che percepiva in __________ e
l’ammontare di fr. 3'300.-- relativo all’attuale contratto (cfr. doc. I), si
ricorda che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA)
ha stabilito che è la decisione su opposizione impugnata che costituisce
il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,
DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In
particolare in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 4-3 (n. 19) il TFA ha
ricordato che:
"
2.- a) Nach der Rechtsprechung (BGE 110 V 48 und
seitherige Urteile) bilden Anfechtungsgegenstand im verwaltungsgerichtlichen
Beschwerdeverfahren, formell betrachtet, Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG
(vgl. BGE 124 V 20 Erw. 1,25 Erw. 2a, je mit Hinweisen) und -materiell - die in
den Verfügungen geregelten Rechtsverhältnisse."
Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 10
ottobre 2007 riguarda esclusivamente la sanzione di 31 giorni ex art. 30 cpv. 1
lett. a LADI.
Ogni
altra questione esula dalla presente vertenza.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da
quella concernente il principio e l’entità della sospensione inflitta
all’assicurata a causa della disdetta del contratto di lavoro con il salone “__________”.
Nel
merito
2.3. L'assicurato
che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr.
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).
E'
segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il
contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra
occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di
lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante
giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione
del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta
inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni C 22/04 dell'8 ottobre 2004; sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9,
consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).
La costante giurisprudenza
del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato
mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche
malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i
superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di
lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA
1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).
Analogamente, il TFA ha
già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro
adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di
attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr.
DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di
un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la
disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita
sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere
giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi
soggettivi").
L'assicurato deve dunque
mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata
non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri
("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri
ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987
N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).
Nella già citata sentenza
C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito
dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec
l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du
travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive
LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation
d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut
arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable
à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre
et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1
let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44).
(...)"
Va ancora
precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal
1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che
sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente
garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui
continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1
lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto
resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.4. La
seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la
disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16 cpv. 1 LADI
prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto
di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme
agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in
un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo
di lavoro;
f. necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte
del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in
un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni
o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione
la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
(Per un
commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250,
pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”,
Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des
Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27,
vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V
41).
2.5. In una
sentenza del 5 aprile 2004 nella causa L., C 8/04 il TFA ha confermato una
sanzione di 34 giorni di sospensione inflitti ad un assicurato che aveva
lasciato un posto di lavoro, senza essersi previamente procurata un altro
impiego a seguito di rapporti tesi con i suoi colleghi di lavoro, che avrebbero
esercitato del mobbing nei suoi confronti.
L'Alta
Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(...)
2.1 Der Versicherte bringt im Wesentlichen vor,
er sei von seinen Kollegen schikaniert und in seinen Augen gemobbt worden.
Obwohl er erst drei Tage an jenem Arbeitsplatz gearbeitet habe, hätten diese
von ihm verlangt, er müsse schon alles wissen; wenn er etwas gefragt habe, sei
er arrogant niedergemacht worden. Weiter macht er gesundheitliche Beschwerden
(Asthma) geltend, die sich durch das Mobbing akzentuiert hätten.
2.2 Ob die Fortführung eines
Arbeitsverhältnisses zumutbar war, beurteilt sich aufgrund der konkreten
Umstände des Einzelfalls.
2.2.1 Bezüglich des geltend gemachten Mobbing
ergibt sich aus den Akten, dass sowohl der Stellenvermittlerin (Firma
Y.________) als auch der Firma X.________ solche Vorwürfe nicht bekannt waren.
Selbst wenn mit dem Beschwerdeführer davon ausgegangen wird, dass auf
persönlicher Ebene zwischen ihm und seinen Kollegen erhebliche Spannungen
bestanden, reichen solche Schwierigkeiten rechtsprechungsgemäss nicht aus, um
den (vorläufigen) weiteren Verbleib an der Arbeitsstelle als unzumutbar
erscheinen zu lassen (SVR 1997 ALV Nr. 105 S. 324 Erw. 2a mit Hinweis). Zwar
kann im Falle eines in ausgeprägtem Masse belasteten Betriebs- und
Arbeitsklimas aus medizinischen Gründen ein sofortiges Ausscheiden aus dem
Betrieb angezeigt sein, um schwerwiegende gesundheitliche Störungen abzuwenden
(Urteil D. vom 10. Februar 2003, C 135/02; vgl. Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG).
Solche Umstände ergeben sich jedoch nicht aus den Akten. Mit Zeugnis vom 5.
August 2003 bestätigte Dr. med. A.________, Allgemeine Medizin FMH, zwar, der
Versicherte habe die Stelle bei der Firma X.________ Ende Mai 2003 aus
gesundheitlichen Gründen gekündigt, genauere Angaben könne Hausarzt Dr. med.
N.________ machen. Dr. med. N.________ attestierte zunächst eine von ca. 24.
bis 31. Mai 2003 bestehende vollständige Arbeitsunfähigkeit, führte aber auf entsprechende
Frage der Arbeitslosenversicherung am 30. August 2003 aus, das ärztliche
Zeugnis lediglich auf Ersuchen des Versicherten ausgestellt zu haben. Letzterer
sei im Mai 2003 gar nicht bei ihm in Behandlung gewesen, weshalb die
Arbeitsunfähigkeit nicht medizinisch habe überprüft werden können. Er habe dem
Beschwerdeführer nicht geraten, die Stelle aus gesundheitlichen Gründen
aufzugeben. Dr. med. W.________, FMH Innere Medizin, teilte der
Arbeitslosenkasse mit Schreiben vom 14. Oktober 2003 mit, der Versicherte habe
ihn im März 2003 aufgesucht, wobei die pneumologische Beurteilung ein
allergisches Asthma bronchiale ergeben habe. Trotz antiasthmatischer
Behandlung habe mit einer bleibenden Asthmaproblematik gerechnet werden müssen,
weshalb Arbeiten in einer Umgebung mit inhalativen Noxen in Form von Stäuben,
Dämpfen oder Gasen zu meiden seien. Angesichts des deutlich
anstrengungsindizierten Asthmas seien auch schwere körperliche Belastungen
nicht zumutbar. Dies habe er im März 2003 mit dem Versicherten besprochen.
Gemäss seinen Aufzeichnungen sei aber im April 2003 ein Arbeitsabbruch nicht
diskutiert oder beschlossen worden, auch wenn ein solcher aus medizinischen
Gründen sehr gut begründbar gewesen wäre. Mit Schreiben vom 3. November 2003
präzisierte Dr. med. W.________, aufgrund der medizinischen Untersuchung vom
20. März 2003 sei das Verbleiben an der bisherigen Arbeitsstelle medizinisch
verantwortbar gewesen. Längerfristig habe er eine Arbeitsstelle in einer Umgebung
ohne inhalative Noxen empfohlen.
Eine unmittelbare Arbeitsunfähigkeit habe er aber
nicht attestiert; die fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses erachte er
als nicht indiziert.
2.2.2 Aus den Akten ergibt sich somit deutlich,
dass die aufgegebene Stelle nicht - wie vom Versicherten behauptet - aus
gesundheitlichen Gründen unzumutbar gewesen wäre. Die Vorinstanz ist daher zu
Recht von einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit ausgegangen.
3.
3.1 Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV liegt ein schweres
Verschulden vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare
Arbeit abgelehnt hat.
Schweres Verschulden führt zu einer Einstellung
in der Anspruchsberechtigung von 31 bis 60 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV).
Rechtsprechungsgemäss ist das Ermessen von Verwaltung und
Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines
schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt beim Vorliegen besonderer Umstände
auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c).
3.2 Der Beschwerdeführer sah sich an seinem
Arbeitsplatz keinen idealen Bedingungen ausgesetzt, indem das Verhältnis zu
seinen Kollegen offenbar von Beginn weg spannungsgeladen war. Angesichts der
Tatsache, dass lediglich ein zeitlich beschränktes Vertragsverhältnis vorlag
(zur strengeren Beurteilung der Zumutbarkeit bei befristeten Verträgen vgl.
Urteil D. vom 10. Februar 2003, C 135/02), stellen diese Schwierigkeiten
jedoch keine Ausnahmegründe zur Regel des Art. 45 Abs. 3 AVIV dar (SVR 1997
ALV Nr. 105 S. 323). Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von
34 Tagen, somit im unteren Bereich des schweren Verschuldens, lässt sich im
Rahmen der Ermessenskontrolle nicht beanstanden. (...)"
In un'altra sentenza del
12 aprile 2005 nella causa F. (C 185/04) il TFA ha confermato una sospensione
di 31 giorni ed ha in particolare rilevato:
" (...)
3.2 Le recourant prétend que la continuation des
rapports de travail lui était devenu insupportable. Outre le refus de
l'employeur d'augmenter son salaire, l'inobservation des conditions
d'engagement et des promesses faites avait généré un climat que l'on pouvait
qualifier de mobbing avec vexation, humiliation et souverain mépris des efforts
entrepris; il reconnaissait néanmoins que son état de santé n'avait pas été
altéré au point de devoir suivre un traitement médical.
Des désaccords sur le montant du salaire ou un
Considerandi
rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas
à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au
contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à
ce qu'il ait trouvé un autre emploi (Stauffer,
Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
Insolvenzentschädigung, p. 41 ad art. 30 et les références; SVR 1997 AlV n° 105
p. 323 consid. 2a; DTA 1986 n° 23 p. 90 consid. 2b). Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il
conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations
contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation
immédiate au sens de l'art. 337 CO (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, p. 275;
Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l'assurance-chômage, Lausanne 1992, p. 182).
En l'espèce, les motifs invoqués par le
recourant, qui relèvent pour
l'essentiel de divergences d'opinion entre lui et
son employeur, ne sont pas de nature à justifier qu'il fût mis fin aux rapports
de travail sans garantie d'un nouvel emploi. On ne
saurait en particulier voir dans les allégués du recourant un juste motif de
résiliation. A cet égard, l'accusation de mobbing n'est étayée par aucun indice
pertinent. En réalité, tout porte à croire que la continuation des rapports de
travail restait exigible de la part du recourant. Preuve en est le fait qu'il
aurait été disposé à travailler jusqu'à l'expiration du délai légal de congé si
son employeur ne lui avait pas demandé de quitter sur le champ son lieu de
travail après avoir été informé de la résiliation. (...)" (le
sottolineature sono del redattore)
2.6
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
In una
sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag.
38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle
sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:
"
c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der
auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember
1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte
ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer
neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem
Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage
(Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996
3071).
In einem nicht veröffentlichten Urteil U.
vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit
ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45
Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid
aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von
31.
auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist
zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen
dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von
Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer
Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das
Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98,
in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne
Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte
Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der
Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV
vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war
bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997,
C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser
Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten
Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere
Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit
(Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist
klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art.
45.
Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen
besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das
Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine
Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern
lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter
dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung
zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach den
gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur als
Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen offen
bleiben."
(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c,
pag. 41-42)
Nel caso che era chiamato
a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:
"
d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach
der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall,
wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst
anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der
Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die
bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1.
November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den
ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das
Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er
sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der
Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin
aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar
selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2
lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres
Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C
16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher,
die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage
herabzusetzen."
(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)
In una
sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre
confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva
lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla
malattia di sua madre.
In una
sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra
Massima istanza ha ribadito che:
"
(…) Zwar hat das Eidgenössischen
Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998
(C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine Einstellung
von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell unzulässig
ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die
Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Dagegen
hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil B.
vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung
(nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 16. September 1998 [C199/98] sowie in RJJ
1998.
S. 213 publiziertes Urteil B. vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher
Dispositivo
das erwähnte Urteil U. nichts geändert hat, entschieden, dass beim
Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer
neuen Stelle dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im
Allgemeinen eine grössere Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer
zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und
Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher
bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 AVIV lediglich die Regel bilden, von
welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzellfall abgewichen werden
kann. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter
nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens
beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Diese Überlegungen
haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren Gründe - auch ihre Gültigkeit,
wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer (nicht amtlich zugewiesenen)
zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer geht. (…)."
(cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa), pag. 50)
In una
sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il
Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25
giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita
una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre __________
per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -,
trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.
In un'altra sentenza C
288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha
stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente
un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver
previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in __________,
ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi
genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con
attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto
socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un
possibile esaurimento nervoso.
In una sentenza 38.2004.51
del 25 gennaio 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni di sospensione dal
diritto all'indennità di disoccupazione l'entità della sanzione inflitta ad
un'assicurata che aveva sciolto un contratto di lavoro per raggiunto il
fidanzato in Ticino e che si era comunque previamente procurata un nuovo posto
di lavoro a tempo parziale nel nostro Cantone.
In una sentenza 38.2004.92
del 9 marzo 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni la durata della
sospensione inflitta a un assicurato che aveva sciolto il precedente rapporto
di lavoro per motivi familiari o meglio per trasferirsi in un Cantone dove si
parla la sua lingua madre visto che la moglie non si trovava bene nella __________
e per permettere la figlia di iniziare la scuola elementare in Ticino.
Nonostante il
principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza
federale appena citata ha dunque stabilito che, trattandosi di un assicurato
che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di
lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza
fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali
delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque
limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c
OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr.
RTiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA
dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto
2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO
c/ J., C 278/01).
Ciò vale
peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.
DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi
d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239).
2.7. Nell’evenienza
concreta va dapprima osservato che con il ricorso l’assicurata ha censurato il
fatto che la Cassa, inviando la richiesta di motivazioni inerenti al suo
licenziamento del 27 giugno 2007 all’indirizzo della sua abitazione di __________
invece che alla casella postale di __________ da lei indicata ed emettendo già
il 5 luglio 2007 la decisione formale di sospensione, non le ha dato la
possibilità di esporre le proprie argomentazioni afferenti alla disdetta (cfr.
doc. I).
La
ricorrente invoca, dunque, una violazione del diritto di essere sentito.
Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA il diritto di essere sentito deve essere
garantito al più tardi durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20
settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30
settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa
S., C 49/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6
agosto 2002 nella causa C., C 91/02).
Al riguardo, inoltre, il
TFA, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e
SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha stabilito che l'amministrazione
deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione e non può
rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le
misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle
obiezioni sollevate con l'opposizione.
Occorre
distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere
sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di
essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede
l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a
questo proposito una regolamentazione esaustiva.
In
concreto può restare aperta la questione di sapere se la Cassa rettamente o
meno ha inviato la richiesta di motivazioni all’indirizzo dell’abitazione di __________
(dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce
l’anagrafe della popolazione del __________ emerge che effettivamente
l’assicurata dal giugno 2007 al 6 settembre 2007 è stata domiciliata a __________,
__________; cfr. anche doc. 1, 2 relativi all’annuncio presso il Comune di
domicilio e alla conferma di registrazione nel sistema COLSTA. Dal 7 settembre
2007 risulta trasferitasi a __________) e ha emesso il provvedimento di
sanzione il 5 luglio 2007 non appena la Posta le ha ritornato il proprio
scritto del 27 giugno 2007 in quanto non ritirato dall’assicurata.
In
effetti in sede di opposizione la ricorrente ha potuto ampiamente
esprimersi in merito alla fattispecie (cfr. doc. A1).
Pertanto, anche volendo,
per pura ipotesi, considerare violato il diritto di essere sentito
dell’assicurata, il TCA ritiene che in casu la lesione menzionata risulterebbe
sanata.
Secondo
la giurisprudenza federale una lesione non particolarmente grave del
diritto di essere sentito può, in via eccezionale, essere sanata ove
l'interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi davanti a un'autorità di
ricorso munita di piena cognizione (cfr. DTF 126 V 130 consid. 2b).
Nella
sentenza del 20 settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04, già
citata sopra, il TFA ha ribadito questo principio e al consid. 8.3. ha precisato:
"
(…)
Von der Rückweisung der Sache zur Gewährung des
rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist nach dem Grundsatz der Verfahrensökonomie
dann abzusehen, wenn dieses Vorgehen zu einem formalistischen Leerlauf und
damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (gleichlautenden und
der Anhörung gleichgestellten) Interesse der versicherten Person an einer
möglichst beförderlichen Beurteilung ihres Anspruchs nicht zu vereinbaren sind
(BGE 116 V 187 Erw. 3d)."
Nel
caso in esame, da un lato, come già indicato, l’assicurata ha avuto comunque
l’opportunità in sede di opposizione di esporre tutte le proprie motivazioni in
relazione al licenziamento dal salone di __________.
Dall’altro, questa Corte,
davanti alla quale la ricorrente ha potuto esprimersi su tutti i punti della
lite, gode di un pieno potere cogni-tivo (cfr. STFA I 618/04 del
20 settembre 2006; STFA C 116/04 del 22 dicembre 2004; STFA C
34/02 del 22 ottobre 2002; STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006; STCA 38.2005.57
del 30 novem-bre 2005).
Inoltre
l’insorgente nemmeno ha formulato una richiesta di rinvio degli atti alla Cassa
a garanzia del suo diritto di essere sentita, ciò che lascia concludere per un
suo maggiore interesse a una rapida evasione della causa piuttosto che a
un’esecuzione formalmente corretta della procedura e osta perciò, in ogni caso,
all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio della causa alla Cassa per
rimediare al vizio (cfr. STF I 688/06 dell’8 ottobre 2007 consid. 3.1.2.; DTF
132 V 387 consid. 6.1.).
2.8. Nella
presente fattispecie l’assicurata ha sciolto di propria iniziativa il contratto
di lavoro con il salone “__________” di __________ senza essersi
preventivamente procurata un altro impiego.
In
effetti dalle carte processuali emerge in modo incontrovertibile che la
disdetta è stata data per iscritto alla fine del mese di aprile 2007 con
effetto a decorrere dal 31 maggio 2007 (cfr. doc. 7).
Il signor
__________ del __________ di __________ ha, per contro, attestato che l’inizio
del contratto presso il suo salone di parrucchiere è stato concordato per il 1°
giugno 2007 soltanto nel corso del mese di maggio 2007. L’insorgente ha poi
cominciato a lavorare a __________ il 1° luglio 2007 a causa di motivi connessi
all’organizzazione interna del salone (cfr. doc. A2).
L’assicurata,
il 4 giugno 2007, si è, del resto, annunciata al collocamento (cfr. doc. 1, 2).
Essa
deve, dunque, venire sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla
base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la
prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento della nuova
occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile.
Ora, le
motivazioni legate all’incompatibilità caratteriale con l’ex datrice di lavoro
invocate dall'assicurata, non sono tali, secondo la giurisprudenza citata, da
rendere inesigibile la prosecuzione almeno temporanea del rapporto di lavoro.
Infatti, sempre secondo la
giurisprudenza federale, l'assicurato deve mantenere il proprio impiego anche
in caso di rapporti tesi con i superiori e i colleghi (cfr. consid. 2.3. e
2.5.).
D'altra parte l'assicurata
non invoca nessun motivo di salute (il quale peraltro dovrebbe essere
adeguatamente comprovato da certificati medici, cfr. STFA I 550/00 del 18
aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; DLA 2000 pag. 38 consid. 2a; DTF
125 V 351) alla base della disdetta del rapporto di lavoro.
Di
conseguenza, a ragione la Cassa ha inflitto all'assicurata una sanzione fondata
sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI.
A mente
del TCA non esistono, inoltre, motivi che possano giustificare una sanzione
inferiore ai 31 giorni, per cui la decisione su opposizione deve essere
confermata (cfr. consid. 2.4; SVR 2005 ALV Nr. 3; STFA del 5 aprile 2004 nella
causa L., C 8/04; STFA del 5 maggio 2004 nella causa S., C 51/04; STFA del 30
settembre 2004 nella causa O., C 169/03; STFA del 12 ottobre 2004 nella causa
L., C 228/02; STFA del 16 febbraio 2005 nella causa B., C 212/04; STFA del 9
marzo 2005 nella causa S., C 255/04; STFA del 31 gennaio 2005 nella causa S., C
165/03; STFA del 12 aprile 2005 nella causa F., C 185/04).
Irrilevante
è in particolare il fatto che l'assicurata il 1° luglio 2007 abbia iniziato a
lavorare quale parrucchiera per il salone __________ di __________.
Il TFA,
in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la
giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha stabilito che la durata della
sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla
durata effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte se la durata della
disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o
influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono
rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili
della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro
a breve termine, verrebbero trattati meglio.
Per
completezza va ancora aggiunto che il TFA, con giudizio C 48/01 del 21 novembre
2001, commentata criticamente dal Seco in Prassi ML/AD 2002/2 foglio 3, ha
stabilito che deve essere ridotta l'entità di una sanzione da infliggere ad un
assicurato che non si annuncia immediatamente in disoccupazione, in quanto non
annunciandosi immediatamente alla disoccupazione assume egli stesso una parte
del danno (al riguardo cfr. pure DLA 2006 N. 11 pag. 144 segg.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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