38.2007.96
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9 gennaio 2008Italiano22 min
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Numero d'incarto:
38.2007.96
Data decisione, Autorità:
09.01.2008, TCA
Titolo:
Sospensione di 6 giorni per mancate ricerche prima della disoccupazione. Non è contestato il principio della sanzione,bensì l'entità della stessa.Visto che l'assicurata in 7/07 ha fruito di 2 settimane di vacanze programmate da tempo,non era tenuta a cercare lavoro. Sospensione ridotta a 4 giorni
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
VACANZA O FERIE
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.96
DC/sc
Lugano
9 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 1° novembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24
settembre 2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di
_____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 24 settembre 2007 l’Ufficio regionale di
collocamento (URC) di __________ ha confermato la decisione del 3 settembre
2007 (cfr. Doc. III1 inc. 38.2007.86), con la quale RI 1 è stata sospesa per
sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate
ricerche di impiego nel mese di agosto 2007 periodo di controllo.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(...)
Le argomentazioni presentate nella lettera di
opposizione, non mutano il quadro in qui è maturata la sanzione contestata; non
vi sono quindi elementi che consentano una sua revisione.
In particolare, il sostenere di non essere a
conoscenza delle vigenti regole normative non è da ritenersi motivo di
legittimazione. Oltre a ciò, deve essere ravvisato che il licenziamento
all'origine della disoccupazione, in base agli elementi in nostro possesso, è
da ricondurre al comportamento dell'assicurata, che, secondo quanto sostenuto
dal datore di lavoro, si è assentata senza preavviso e senza motivazione dal
posto di lavoro, inducendo il datore di lavoro stesso ad interrompere la
collaborazione; in queste condizioni, ritenere che un periodo di vacanza sia
prioritario rispetto al reperimento di un nuovo impiego dà conto di
un'attitudine che si commenta da sè e che palesa un evidente limitato interesse
verso il reinserimento nel mercato del lavoro." (Doc. A1)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso il
TCA nel quale chiede la riduzione della sanzione da 6 a 4 giorni, argomentando:
"
(...)
Sono stata in un primo momento licenziata
irregolarmente il 4.7.07 (allego una lettera dove rifiuto il licenziamento)
durante la mia malattia dalla ditta __________ dove svolgevo l'attività di
ausiliaria di pulizia; licenziamento poi successivamente regolarmente
comunicato a fine luglio per il 31.8.07.
Durante il mese di luglio ero inabile fino al
14.7, come già dimostrato all'Ufficio collocamento (sono già in possesso di una
copia del certificato medico). Dal 15.7 per due settimane ho usufruito delle
regolari vacanze e di mio diritto (annunciate con buon anticipo al datore di
lavoro) e non ho svolto ricerche di lavoro.
Ho portato opposizione alla decisione di
sanzione. Le mie osservazioni non sono state per nulla approfondite. Come
risposta mi è stato detto che il motivo del licenziamento secondo i dati in
loro possesso era di mia responsabilità e che il fatto di aver fatto vacanza
faceva capire che non ero seriamente intenzionata a cercare lavoro.
Questa conclusione, sbrigativa e gratuita, mi
lascia perplessa per i seguenti motivi.
Sono arrivati a delle conclusioni sui motivi del
licenziamento senza interpellarmi sulla questione e senza permettermi di far
presente la mia versione dei fatti (documentata). Penso che una delle regole
elementari sia sentire entrambe le parti in causa di prima di esprimersi su un
qualsiasi tema. Faccio notare che la cassa, una volta sentite le mie
spiegazioni, ha deciso di non procedere con alcuna sanzione, ciò a sostegno del
fatto che non vi è alcuna responsabilità da parte mia sul licenziamento.
Inoltre, mi risulta (ma forse sono male
informata) che è di competenza della cassa analizzare e approfondire il motivo
del licenziamento (come giustamente hanno fatto) e non dell'Ufficio di
collocamento nell'ambito del calcolo di una sanzione per mancate ricerche di
lavoro.
A riguardo delle 2 settimane di vacanze queste
erano state segnalate con giusto anticipo (non ricordo precisamente le date, ma
erano state normalmente "registrate" dal datore di lavoro). Erano
vacanze regolarmente acquisite dopo mesi di lavoro e non vedo niente di male
nel poter effettuare un periodo di riposo e un viaggio all'estero, come
previsto dalla legge per tutti i lavoratori.
Secondo l'Ufficio del lavoro oltre ad essere
licenziato e a perdere il lavoro avrei dovuto perdere il diritto di svolgere le
mie vacanze regolarmente riconosciute dalla legge. Non sono d'accordo su questo
punto." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 15 novembre 2007 l'URC di __________ propone di respingere il
ricorso e rileva:
"
(...)
Per quanto concerne le considerazioni espresse
sul riferimento fatto in sede di decisione su opposizione ai motivi che hanno
indotto il datore di lavoro a disdire il contratto, l'opponente ha pienamente
ragione nel ritenere che tale aspetto avrebbe dovuto essere oggetto di maggior
approfondimento; tuttavia, va evidenziato che lo stesso, non ha avuto nessuna
influenza nella determinazione della sanzione e che è stato citato in sede di
opposizione solamente come elemento di contesto, senza avere tuttavia nessuna
influenza nel computo dei giorni di sospensione, tant'è, che tale aspetto non
figura assolutamente nella decisione di sanzione e che, nella decisione su
opposizione, è indicato in modo chiaro che tali considerazioni vengono
formulate "in base agli elementi in nostro possesso, vale a dire senza che
vi sia stato un ulteriore approfondimento, non ritenuto necessario, vista la
mancanza di rilevanza nella determinazione della sanzione.
Con riferimento alle due settimane di luglio per
le quali la ricorrente sostiene che non era da ritenersi assoggettata
all'obbligo delle ricerche, a nostra memoria, non risulta che un'assenza per
vacanze costituisca un elemento di legittimazione per non svolgere ricerche di
lavoro nel periodo precedente l'iscrizione. Di fatto, è prassi ordinaria
sanzionare tal genere di inadempienze.
In generale, va precisato che, una persona che
rivendica il diritto alle prestazioni Ladi, dovrebbe comportarsi come se non
esistessero le indennità giornaliere di disoccupazione e fare quindi tutto
quanto possibile per cercare di reperire un nuovo impiego prima che il
contratto disdetto giunga a scadenza; risulta quindi chiaro che ritenere
prioritario un periodo di vacanza rispetto al reperimento di un nuovo impiego
sia in contrasto con tale orientamento e che sia quindi da ritenere un
comportamento sanzionabile." (Doc. III)
1.4. Il 12
dicembre 2007 l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(...)
l'osservazione portata dal signor __________,
riguardante il fatto che (secondo lui) anche durante le vacanze riconosciute
dal datore di lavoro prima di iscriversi in disoccupazione si dovrebbero fare
le ricerche non è coerente col fatto che l'ufficio del lavoro stesso contempla,
dopo un periodo di permanenza in disoccupazione (almeno 60 giorni), dei giorni
di vacanza (o esonero dall'obbligo di controllo) dove è previsto tale
esonero." (Doc. V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di impiego nel mese di
agosto 2007, precedenti il controllo della disoccupazione.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI
(cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in DTF 124 V 228- 230 il
TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le
disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17
ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et
de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22
consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la
partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523;
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art.
30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli
effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"
(cfr.
STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)
2.3. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
Fatti
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dall'Alta Corte (cfr. ad esempio: sentenza C 305/01 del 22 ottobre
2002, non pubblicata; sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003; sentenza C 200/03
del 15 dicembre 2003; sentenza C 210/04 del 10 dicembre 2004).
2.4. In una
sentenza 38.2002.17 del 19 giugno 2002 pubblicata in RDAT I-2003 pag. 329 seg.
questo Tribunale ha stabilito che un assicurato, ancora legato da un contratto
di lavoro, non è tenuto a compiere ricerche di lavoro mentre è in viaggio di
nozze o più in generale allorché si trova in vacanza, se questa è stata
programmata con largo anticipo in accordo con il datore di lavoro.
In
particolare il TCA ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art.
329a segg. CO.
L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di
lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore,
per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia
domestica.
Scopo delle vacanze è quello di permettere al
lavoratore di riposarsi , così da potere riconquistare il proprio benessere
psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale
(cfr. Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités
sociales, Losanna , 1996 , pag. 114 segg.).
Proprio in considerazione della finalità delle
vacanze , l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere
effettuate in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una
somma di denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro,
e trova applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr.
Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con
il pagamento di una somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro
non è più in grado di eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II
152; DTF 101 II 283; SJ 1993 pag. 354).
In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P. 307/1999)
il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto
alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per
vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro , si era vista
recapitare la disdetta del rapporto di lavoro.
L'alta Corte ha in particolare rilevato:
" La notification sous forme de lettre ne
produit ses effets que lorsqu'elle parvient à son destinataire , c'est-à-dire
dès qu'elle entre dans sa sphère d'influence d'une manière telle que l'on peut
escompter , d'après les usages commerciaux et les dispositions prises par
l'intéressé , qu'il en prendra
connaissance.
Dans
les rapports de travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne
foi doit escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses
vacances. En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à
faire en sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être
notifiée. Dès lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il
est parti en vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en
avoir pris connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait
gravement le principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé,
qui est d'octroyer au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel
emploi (Rehbinder, Commentaire bernois, N. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème éd., N. 5 ad art. 335 CO , pag. 316-317;
Aubert, Note, SJ 1989 pag. 671-672; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren
Wirkungen, in Thomas Geiser/Peter Münch , Stellenwechsel und Entlassung, pag.
9-10; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd. , p. 300-301;
Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail , 2ème éd. , N. 10 p.
174).
Ainsi,
la Chambre d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans
l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à
déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette
dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un
nouveau poste. La cause lui a
été renvoyée pour nouveau jugement" (DLA 2001 pag. 31).
Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le
seguenti considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta:
" C'est
l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit
pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé; l'employeur ne saurait
l'abréger ou le différer unilatéralement, même s'il entend résilier le contrat.
En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en notifiant son congé au salarié,
revenir sur sa décision d'octroyer des vacances ou raccourcir ces dernières.
Comme les vacances sont destinées au repos, le travailleur ne saurait être tenu
de les consacrer à la recherche d'un emploi. Le délai de congé, destiné à une
telle recherche, ne peut commence de courir qu'à la fin des vacances" (DLA
2001 pag. 31-32).
Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di
lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile,
dei desideri del lavoratore.
È vero che in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad
impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero
(cfr. DLA 1988, pag. 95-96; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli uffici regionali
di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo N.
3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 seg.).
Considerandi
Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo
di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di
lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente
sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.;
DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 30).
Comunque questa giurisprudenza si applica agli
assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della disoccupazione
(cfr. DLA 1988, pag. 95-96) e non prima di iniziare tale controllo.
A mente del TCA , visto lo scopo delle vacanze
appena illustrato , l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di
lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro."
Questa giurisprudenza è
poi stata confermata in una sentenza 38.2005.94 del 2 febbraio 2006.
2.5
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche la nostra Massima
Istanza ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la
sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza C 338/01 del 6 agosto
2002, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insuffi-cienti
ricerche in un periodo di controllo; la sentenza C 275/02 del 2 maggio 2003,
nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni
di sospensione per manca-te ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza
C 286/02 del 3 luglio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, nella quale l'Alta Corte ha
confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939,
che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque
svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli
aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore;
la sentenza C 63/03 dell'11 luglio 2003, nella quale il TFA ha confermato una
sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante
un periodo di controllo; la sentenza C 305/02 del 2 marzo 2004, nella quale
l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche
durante il periodo di disdetta e la sentenza C 201/04 del 10 dicembre 2004,
nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9
giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente
l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di
controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti
ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.
E’ inoltre utile segnalare la sentenza C 10/05 del 25 aprile
2005, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate
ricerche nel periodo di controllo di un mese).
Nella già
menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che
commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di
lavoro.
Il TFA ha
poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo
di controllo sono insufficienti.
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv.
1.
lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le
ricerche di lavoro.
2.6
Nell'evenienza
concreta l'assicurata si è iscritta per il collocamento dal 3 settembre 2007
(cfr. Doc. 1).
In
precedenza la ricorrente aveva lavorato, fino al 31 agosto 2007, presso la __________
(cfr. Doc. 5).
L'assicurata
non ha effettuato ricerche di lavoro dal momento del licenziamento (avvenuto il
24.
luglio 2007) fino al 31 agosto 2007 (cfr. Doc. 2).
La Cassa
le ha di conseguenza giustamente inflitto una sanzione fondata sull'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2. e 2.3).
L'assicurata
non contesta il principio della sospensione ma la sua entità, sostenendo di
avere effettuato un periodo di vacanza nelle ultime due settimane del mese di
luglio, segnalate con largo anticipo all'ex datore di lavoro.
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza citata (cfr.
consid. 2.4), ritiene che effettivamente, durante il periodo di vacanze, da
tempo programmate, l'assicu-rata non era tenuta a compiere ricerche di lavoro.
Di questo fatto occorre tenere conto nel determinare l'entità della sanzione.
Di
conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nel
senso che l'assicurata è sospesa per 4 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione
su opposizione del 24 settembre 2007 è modificata nel senso che RI 1 è sospesa
per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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