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Decisione

38.2007.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dall'Alta Corte (cfr. ad esempio: sentenza C 305/01 del 22 ottobre

2002, non pubblicata; sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003; sentenza C 200/03

del 15 dicembre 2003; sentenza C 210/04 del 10 dicembre 2004).

2.4. In una

sentenza 38.2002.17 del 19 giugno 2002 pubblicata in RDAT I-2003 pag. 329 seg.

questo Tribunale ha stabilito che un assicurato, ancora legato da un contratto

di lavoro, non è tenuto a compiere ricerche di lavoro mentre è in viaggio di

nozze o più in generale allorché si trova in vacanza, se questa è stata

programmata con largo anticipo in accordo con il datore di lavoro.

In

particolare il TCA ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art.

329a segg. CO.

L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di

lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore,

per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia

domestica.

Scopo delle vacanze è quello di permettere al

lavoratore di riposarsi , così da potere riconquistare il proprio benessere

psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale

(cfr. Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités

sociales, Losanna , 1996 , pag. 114 segg.).

Proprio in considerazione della finalità delle

vacanze , l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere

effettuate in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una

somma di denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro,

e trova applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr.

Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con

il pagamento di una somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro

non è più in grado di eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II

152; DTF 101 II 283; SJ 1993 pag. 354).

In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P. 307/1999)

il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto

alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per

vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro , si era vista

recapitare la disdetta del rapporto di lavoro.

L'alta Corte ha in particolare rilevato:

" La notification sous forme de lettre ne

produit ses effets que lorsqu'elle parvient à son destinataire , c'est-à-dire

dès qu'elle entre dans sa sphère d'influence d'une manière telle que l'on peut

escompter , d'après les usages commerciaux et les dispositions prises par

l'intéressé , qu'il en prendra

connaissance.

Dans

les rapports de travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne

foi doit escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses

vacances. En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à

faire en sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être

notifiée. Dès lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il

est parti en vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en

avoir pris connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait

gravement le principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé,

qui est d'octroyer au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel

emploi (Rehbinder, Commentaire bernois, N. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème éd., N. 5 ad art. 335 CO , pag. 316-317;

Aubert, Note, SJ 1989 pag. 671-672; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren

Wirkungen, in Thomas Geiser/Peter Münch , Stellenwechsel und Entlassung, pag.

9-10; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd. , p. 300-301;

Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail , 2ème éd. , N. 10 p.

174).

Ainsi,

la Chambre d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans

l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à

déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette

dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un

nouveau poste. La cause lui a

été renvoyée pour nouveau jugement" (DLA 2001 pag. 31).

Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le

seguenti considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta:

" C'est

l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit

pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé; l'employeur ne saurait

l'abréger ou le différer unilatéralement, même s'il entend résilier le contrat.

En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en notifiant son congé au salarié,

revenir sur sa décision d'octroyer des vacances ou raccourcir ces dernières.

Comme les vacances sont destinées au repos, le travailleur ne saurait être tenu

de les consacrer à la recherche d'un emploi. Le délai de congé, destiné à une

telle recherche, ne peut commence de courir qu'à la fin des vacances" (DLA

2001 pag. 31-32).

Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di

lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile,

dei desideri del lavoratore.

È vero che in materia di assicurazione contro la

disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad

impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero

(cfr. DLA 1988, pag. 95-96; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli uffici regionali

di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo N.

3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 seg.).

Considerandi

Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo

di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di

lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente

sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.;

DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 30).

Comunque questa giurisprudenza si applica agli

assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della disoccupazione

(cfr. DLA 1988, pag. 95-96) e non prima di iniziare tale controllo.

A mente del TCA , visto lo scopo delle vacanze

appena illustrato , l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di

lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro."

Questa giurisprudenza è

poi stata confermata in una sentenza 38.2005.94 del 2 febbraio 2006.

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1;

Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche la nostra Massima

Istanza ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la

sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza C 338/01 del 6 agosto

2002, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insuffi-cienti

ricerche in un periodo di controllo; la sentenza C 275/02 del 2 maggio 2003,

nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni

di sospensione per manca-te ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza

C 286/02 del 3 luglio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di

sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di

disdetta; la sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, nella quale l'Alta Corte ha

confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939,

che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque

svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli

aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore;

la sentenza C 63/03 dell'11 luglio 2003, nella quale il TFA ha confermato una

sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante

un periodo di controllo; la sentenza C 305/02 del 2 marzo 2004, nella quale

l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche

durante il periodo di disdetta e la sentenza C 201/04 del 10 dicembre 2004,

nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9

giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente

l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di

controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti

ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

E’ inoltre utile segnalare la sentenza C 10/05 del 25 aprile

2005, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate

ricerche nel periodo di controllo di un mese).

Nella già

menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale

delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che

commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di

lavoro.

Il TFA ha

poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo

di controllo sono insufficienti.

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

Infine,

l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv.

1.

lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le

ricerche di lavoro.

2.6

Nell'evenienza

concreta l'assicurata si è iscritta per il collocamento dal 3 settembre 2007

(cfr. Doc. 1).

In

precedenza la ricorrente aveva lavorato, fino al 31 agosto 2007, presso la __________

(cfr. Doc. 5).

L'assicurata

non ha effettuato ricerche di lavoro dal momento del licenziamento (avvenuto il

24.

luglio 2007) fino al 31 agosto 2007 (cfr. Doc. 2).

La Cassa

le ha di conseguenza giustamente inflitto una sanzione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2. e 2.3).

L'assicurata

non contesta il principio della sospensione ma la sua entità, sostenendo di

avere effettuato un periodo di vacanza nelle ultime due settimane del mese di

luglio, segnalate con largo anticipo all'ex datore di lavoro.

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza citata (cfr.

consid. 2.4), ritiene che effettivamente, durante il periodo di vacanze, da

tempo programmate, l'assicu-rata non era tenuta a compiere ricerche di lavoro.

Di questo fatto occorre tenere conto nel determinare l'entità della sanzione.

Di

conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nel

senso che l'assicurata è sospesa per 4 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

su opposizione del 24 settembre 2007 è modificata nel senso che RI 1 è sospesa

per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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