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38.2007.97

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 febbraio 2008Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

B. Rubin

("Assurance-chômage", Ed. Schulthess Juristiche Medien AG,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de

l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer

si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge,

de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2,

en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de

choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est assigné.

Pour un programmeur de formation employé à

l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la

protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté

personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches

d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des

stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3

LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)"

2.3. Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che

possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI),

devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile

2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01;

STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid.

2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/

e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126;

STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000

nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92;

STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997

nella causa S., 38.96.216).

2.4. In una

sentenza 38.2005.91 del 16 marzo 2006, a proposito di un assicurato che ha

rifiutato un programma occupazionale presso l'__________ a __________, questa

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(...)

Chiamato ora a pronunciarsi sul ricorso

dell'assicurato il TCA ribadisce innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 3

LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D.

Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag. 86-87). Colui che non partecipa o

che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi,

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF

125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.4. e 2.5).

Inoltre, riguardo all'eventuale desiderio di un

assicurato di seguire altri tipi di corsi o di programmi occupazionali, va pure

ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta

quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli

assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle

capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art.

85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B.,

38.2000.74 e STFA non pubblicata del 13 maggio 1993, nella causa B., C 121/92).

Nella presente fattispecie il consulente del

personale ha esposto in modo convincente le ragioni per cui si rendeva

necessario per l'assicurato una misura che gli facilitasse il reinserimento nel

processo lavorativo.

L'assicurato non fa peraltro valere valide

ragioni per cui il programma in questione non era conforme alla sua situazione

personale. In particolare la sua scelta di iniziare una nuova formazione

professionale dopo alcuni mesi non la esonerava dall'adempiere i suoi obblighi

nel periodo per il quale pretendeva le indennità di disoccupazione. In caso

contrario egli avrebbe peraltro potuto essere considerato inidoneo al

collocamento (cfr. sul tema: STFA del 14 febbraio 2006 nella causa B., C

117/05).

È vero che il programma di occupazione in qualità

di riparatore di biciclette doveva avere luogo in un settore del tutto diverso

rispetto a quello per il quale l'assicurato è formato.

Al riguardo va tuttavia sottolineato il

legislatore ha voluto esplicitamente (ed ancora riconfermato in occasione della

terza revisione della LADI) che, nel contesto dei programmi di occupazione, non

si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI ma soltanto

di alcuni (in particolare quello dell'art. 16 cpv. 1 lett. c LADI).

Certo, le perplessità sollevate dalla dottrina

(cfr. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zurigo 1998, pag.

88) riguardo alla conformità dell'art. 72a cpv. 2 LADI con la cifra 2 della

Conv.OIL n° 168 ("nel valutare l'adeguatezza di un impiego si deve tener

conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata,

dell'età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore,

dell'esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del

mercato del lavoro, delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione

personale e familiare dell'interessato e del fatto che l'impiego è disponibile

per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto

professionale in corso" (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 22; DLA 1999 pag. 46)),

norma direttamente applicabile (cfr. DTF 124 V 236-237; Chopard, op.cit., pag.

74), sono condivise dal TCA (cfr. STCA del 26 gennaio 2004 nella causa A.,

38.2003.44; STCA del 22 agosto 2001 nella causa L., 38.2001.13; STCA del 31

luglio 2001 nella causa B., 38.2001.10; STCA del 23 febbraio 2001 nella causa

U., 38.2000.111 e STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74).

Questo Tribunale è comunque chiamato ad applicare

le leggi federali (cfr. art. 191 Cost. fed.; STFA del 10 luglio 2003 nella

causa C., H 29/02: "trattandosi di norma contenuta in una legge federale,

nè il Tribunale federale delle assicurazioni nè le altre autorità

amministrative e giudiziarie possono esaminare la costituzionalità (art. 191

Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera

conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso

chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b)").

Va comunque sottolineato che, nel caso concreto,

quell'occupazione temporanea è stata assegnata all'assicurato in quanto egli

non voleva rinunciare al corso di tedesco per frequentare il programma di

occupazione prospettato dall'amministrazione (all'interno dell'amministrazione,

e precisamente presso un ufficio circondariale di tassazione) ciò che sarebbe

stato più opportuno in considerazione della formazione dell'assicurato e della

sua precedente attività professionale di 4 anni presso l'Ufficio stima (cfr.

Doc. 22).

In conclusione l'attività proposta, peraltro di

carattere sussidiario rispetto all'esercizio, anche solo a tempo parziale, di

un lavoro retribuito (cfr. DTF 125 V 362 ) e che era oltretutto di durata

limitata, non aveva niente di degradante (cfr. le sentenze citate al consid.

2.7. e DTF 125 V 367; STCA del 5 luglio 1999 nella causa G., per un programma

quale orticoltore, 38.98.410; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., per un programma

denominato "Castello Visconteo", 38.2000.74; STCA del 23 febbraio

2001, nella causa U., per un programma relativo al riutilizzo di apparecchi

elettrici ed elettronici, 38.2000.111; STCA del 5 luglio 2001 nella causa S.,

per un programma denominato "Magistri ticinesi", 38.2000.17; STCA del

31 luglio 2001 nella causa B., per un programma organizzato da __________; STCA

del 26 gennaio 2004 nella causa A. 38.2003.44 per due programmi d'occupazione

presso il Mercatino __________ di __________ e l'__________) e avrebbe permesso

all'assicurato di rientrare in un ambiente lavorativo.

Il TFA ha del resto ritenuto adeguata per un

carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato

"Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione:

" 4.1 Der

Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im

Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar

gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von

Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten

auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli»

erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der

Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben

Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt

der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm

als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.

Ebenso wenig genügt

für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er

offensichtlich in der

Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken

vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen

im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der

Leitung des Beschäftigungsprogrammes."

(cfr.

STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03)

Il programma di occupazione assegnato all'assicurato rispettava il

requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.5.,

2.6., 2.7.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46). Di conseguenza egli era

tenuto ad accettarlo senza indugio.

A ragione, dunque, il ricorrente è stata

sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere rifiutato un

programma occupazionale presso il __________.

Anche l'entità della sanzione (25 giorni di sospensione dal

diritto all'indennità di disoccupazione) risulta conforme alla legge e alla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.) per cui la decisione su opposizione

impugnata deve essere confermata."

2.5. Secondo la giurisprudenza

colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale

temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività

deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per

inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02; DTF 125 V 361).

La

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA

del 9 febbraio 2006 nella causa T., C 301/05; STFA del 13 dicembre 2005 nella

causa S., C 272/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA

1982 pag. 43).

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste

questioni, vedi in particolare:

G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e

H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 71 segg..

2.6. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.7. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una

sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D.S. (C 262/01), si è

pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio

2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del

TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di

partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21

giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,

in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri

familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il

periodo limitato di sei mesi.

L'Alta

Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,

ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della

durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,

poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e

dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli

il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

Al

riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

2.

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione

operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente

grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento

amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione

della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme

delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD

99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato

che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità

della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le

circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene

che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate

dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in

materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli

elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da

giustificarne una riduzione.

3.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,

resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre

1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare

una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla

normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei

confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito

all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma

occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una

successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato

la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In

numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi

analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45

giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro

effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma

occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la

molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata

ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza

12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una

precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il

Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo

pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata

all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una

sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C

308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

Considerandi

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua

giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza

ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9

ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2

Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata

delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza

citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il

cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente

l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni

forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,

no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.

Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),

consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale

dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle singole

particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S.

non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.

3.3

Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione

della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta

adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure

dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri

familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la

propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la

considerazione che

D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e

sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando

di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe

anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa

(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il

fatto che il programma occupazionale assegnato presso la __________ avrebbe

comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze

del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed

essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta,

l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr.

sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b,

come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4

Considerato l'insieme delle circostanze come pure

l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché

minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe

impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è

preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e

per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000

all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed

eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di

stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la

violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S.

mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il

comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo

passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo

si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)

In una

sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (C 224/02), l'Alta Corte ha poi

ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per

non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto

dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle

dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero

tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori

dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da

parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui

non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di

dover effettuare lavori pesanti.

2.8

Nell'evenienza concreta RI 1,

di professione imbianchino, alla ricerca di un posto di lavoro quale

imbianchino, autista magazziniere e tuttofare edile (cfr. Doc. 25), ha

rifiutato di iniziare un programma occupazionale, denominato __________, presso

il __________, dove avrebbe dovuto svolgere attività di restauro e lavori in

magazzino, con la seguente motivazione:

" Non

posso sollevare pesi e non sono abile al restauro. Anche il lavoro in magazzino

comporta sollevamento di pesi.

(...)

Non mi ritengo idoneo per questo tipo di lavoro. Motivo:

salute."

(Doc. 23)

Il responsabile del

programma d'occupazione, dopo il colloquio con l'assicurato, aveva annotato

"non può alzare pesi → lavori interni / restauro" e che avrebbe

iniziato il programma di occupazione (cfr. Doc. 24).

In uno scritto al suo consulente

del personale RI 1, dopo avere sottolineato di avere chiesto di essere inserito

in corsi di altro genere, ha affermato di non essere abile e capace di lavorare

nel programma di occupazione in questione (cfr. Doc. 21).

Al fine di chiarire la

conformità del programma di occupazione alle condizioni di salute

dell'assicurato, la Sezione del lavoro ha effettuato alcuni accertamenti

interpellando il medico curante (cfr. Doc. 1.3) dell'assicurato e

l'organizzatore del provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In particolare, per quel

che concerne l'attività da svolgere concretamente presso l'__________, in data

28.

giugno 2007 il responsabile del programma di occupazione __________ (cfr.

Doc. 4/2) ha confermato quanto già attestato in precedenza e cioè che, siccome

il ricorrente non poteva sollevare pesi, egli sarebbe stato incorporato nell'__________

restauro mobili.

Il TCA constata che, quest'attività

è stata ritenuta adeguata dal medico curante (cfr. Doc. 4/5).

Il sopralluogo, effettuato

il 25 febbraio 2008 dal Presidente del TCA accompagnato dal segretario, alla

presenza delle parti e dei responsabili del programma d'occupazione di __________,

signori __________ (cfr. verbale Doc. XIII), ha permesso innanzitutto di

appurare che, effettivamente, le attività all'interno del POT sono strutturate

in modo tale da poter distinguere chiaramente i lavori pesanti (traslochi,

trasporto mobili) da quelli leggeri (restauro di mobili. Vedi pure Doc. 4/2:

"decapaggio di mobili, verniciatura, imbottitura di poltrone e piccole

riparazioni").

Infine, a proposito di

questo secondo tipo di mansioni, delle quali si sarebbe dovuto occupare il

ricorrente, il TCA ha potuto constatare che esse vengono svolte in due locali:

uno nel quale vengono effettuate le rifiniture e nel quale vi è poca polvere e

un altro dove vi sono diversi attrezzi per lavorare il legno, nel quale vi sono

polveri grossolane (segatura).

Questo locale è

adeguatamente illuminato con luce al neon, ha una porta finestra che dà

sull'esterno, che può rimanere aperta ed è sufficientemente grande. Inoltre,

per effettuare determinati lavori, i partecipanti del POT hanno a disposizione

delle mascherine di protezione. Per restaurare i mobili non vengono utilizzate

vernici e raramente solventi. Si usa soprattutto cera per mobili. I lavori più

"fastidiosi" possono peraltro essere svolti all'esterno.

Pertanto anche riguardo al

problema della polvere, il sopralluogo ha permesso di appurare la veridicità

delle risposte fornite dal responsabile del programma di occupazione (cfr. Doc.

4/7).

Quanto appurato nel corso

del sopralluogo ha dunque confermato quanto già emergeva dagli atti e cioè che

le attività presso il programma d'occupazione erano conformi allo stato di

salute dell'assicurato ed era dunque adeguata.

Nel corso del sopralluogo

l'assicurato ha sottolineato che il locale laboratorio, il giorno del colloquio

era chiuso. Pertanto, l'affermazione dell'assicurato secondo cui "le porte

e le finestre" erano chiuse (cfr. Doc. 3 e Doc. VII) non si riferisce al

locale più polveroso presso il quale avrebbe dovuto lavorare.

Egli si è pure lamentato

per non essere stato adeguatamente informato dal signor __________ che non

vengono usate vernici e che vi erano a disposizione delle mascherine di

protezione (comunque impossibili da portare durante l'intera giornata).

Secondo questo Tribunale queste

circostanze non sono rilevanti.

Decisivo è invece il fatto

che l'assicurato è stato informato che avrebbe potuto svolgere delle mansioni

conformi alle sue condizioni di salute. Stava a lui dimostrare immediatamente

la propria disponibilità ad accettare la proposta (cfr. le sentenze citate al

consid. 2.5) e successivamente a chiedere tutte le informazioni del caso,

anziché rifiutare subito il programma d'occupazione.

In particolare egli poteva

pretendere che si rispettasse quanto imposto dalle sue condizioni di salute, in

particolare un'adeguata ventilazione. Questa condizione non sarebbe stata

difficile da realizzare, visto che il programma si sarebbe svolto soprattutto

nel periodo primaverile e estivo (dal 9 marzo al 4 settembre 2007).

Infine, ma non da ultimo, va

sottolineato quanto affermato in più occasioni dal signor __________ e

constatato pure dal TCA e cioè che, trattandosi di un programma di occupazione

e non di una normale attività lavorativa ("non di una fabbrica"), le

attività all'interno del provvedimento inerente al mercato del lavoro vengono

costantemente adattate alle esigenze e alle condizioni di salute dei

partecipanti (cfr. Doc. XIII, pag. 2: "in 10 anni sono passate più di 1000

persone e mai nessuno ha avuto problemi di salute (...) gli organizzatori si adattano

ai ritmi di lavoro degli interessati, gente di tutte le età di cui si è tenuto

conto dei problemi di salute e fisici").

In altri termini se

l'assicurato avesse accettato di svolgere il programma di occupazione, durante

la sua attività i responsabili del POT avrebbero certamente tenuto conto di

eventuali problemi di salute riscontrati nello svolgimento dello stesso

introducendo adeguate pause o spostandolo nel settore vendita.

Alla luce di quanto qui

sopra esposto questo Tribunale deve concludere che RI 1 ha rifiutato un

provvedimento inerente al mercato di lavoro conforme alle sue condizioni di

salute e dunque adeguato.

Di conseguenza, a ragione,

la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

Anche la durata della

sanzione (21 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della

colpa. La decisione su opposizione deve pertanto essere confermata.

In conclusione va ancora sottolineato,

da una parte, che spetta ai consulenti del personale stabilire quali

provvedimenti inerenti al mercato di lavoro applicare in un caso concreto (cfr.

consid. 2.4) e, d'altra parte, che l'assicurato ha iniziato un'attività

lucrativa, che è prioritaria rispetto ad un provvedimento inerente al mercato

del lavoro (almeno quando le due attività non possono essere effettuate

contemporaneamente, cfr. STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007) soltanto il 16

aprile 2007 (cfr. Doc. 26) mentre il programma di occupazione sarebbe iniziato

il 5 marzo 2007.

Come rilevato dall'amministrazione

nella risposta di causa, il ricorrente avrebbe dunque dovuto iniziare il

programma di occupazione e, semmai, interromperlo al momento dell'inizio di

un'attività lucrativa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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