38.2007.97
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28 febbraio 2008Italiano35 min
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Numero d'incarto:
38.2007.97
Data decisione, Autorità:
28.02.2008, TCA
Titolo:
Rifiuto di partecipare a un POT. Dal sopralluogo esperito dal Presidente del TCA emersa conformità delle attività allo stato di salute dell'assic. (v.polvere,luce,aria) e quindi che il POT era adeguato. Egli è stato informato di ciò. Doveva, quindi, accettare il POT. Sospensione di 21 gg confermata
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 cpv. 2 let. c LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 59segg. LADI
art. 64a LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.97
DC/sc
Lugano
28 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 ottobre
2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 3 ottobre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la precedente decisione del 30 marzo 2007 con la quale
l'assicurato è stato sospeso per 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione
per avere rifiutato di partecipare ad un programma d'occupazione temporanea (in
seguito: POT) presso il __________ a __________ (cfr. Doc. 13).
In
particolare l'amministrazione ha sottolineato che gli accertamenti da lei
compiuti hanno potuto dimostrare che le attività che l'assicurato avrebbe
dovuto svolgere nel programma d'occupazione erano conformi alle sue condizioni
di salute (cfr. Doc. 1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha affermato di avere rifiutato il programma d'occupazione temporanea
per motivi di salute.
Egli
rileva inoltre di avere indicato al consulente del personale che entro 15
giorni avrebbe iniziato un'attività lavorativa nella sua professione tramite __________
e che questa circostanza si è effettivamente realizzata (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 3 dicembre 2007 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
(...)
5.
Nel caso in esame, dalla documentazione in nostro possesso, emerge quanto
segue.
- il 22 febbraio 2007 è stato assegnato all'assicurato un
programma d'occupazione temporanea presso il __________, __________, dal 5
marzo al 4 settembre 2007 (doc. 22);
- a dire del ricorrente, egli non ha preso parte alla
misura sostanzialmente per motivi di salute: non può sollevare pesi, è
allergico alla polvere e soffre di daltonismo (doc. 10/1 e 10/2);
- visti gli asseriti problemi di salute, l'UG ha provveduto
ad effettuare ulteriori accertamenti presso il medico curante dell'assicurato e
presso il programma in questione;
- il 25 giugno 2007, all'organizzatore della misura è stato
chiesto, in particolare quale attività è stata proposta all'assicurato, tenuto
conto delle limitazioni fisiche dello stesso; egli ha affermato che: "(...)
il signor RI 1 ci ha spiegato che non poteva alzare pesi per motivi di salute,
per cui è stato incorporato nell'atelier del restauro mobili, dove non è
necessario alzare pesi importanti. Di fatti il lavoro nell'atelier consiste nel
decapaggio di mobili, verniciatura, imbottitura di poltrone e piccole
riparazioni. Da notare che nel caso in cui mobili ecc. devono essere spostati,
nell'atelier lavorano altri partecipanti che si aiutano vicendevolmente
(...)" (doc. 4/1 e 4/2).
- dall'accertamento esperito presso il medico curante
dell'assicurato, Dr. med. __________, è emerso che: "(...) L'ambiente
lavorativo dovrebbe essere esente da polveri fini, mentre per polvere
grossolana (per es. polvere di legno) si potrebbe ricorrere a maschere di
protezione adeguate. Per ambiente non completamente chiuso intendo ambienti
ristretti con possibilità di movimento ridotto, ambienti con ventilazione
inadeguata e possibilmente con luce naturale o chiara. (...) La descrizione
dell'attività lavorativa presso __________ mi sembra adeguata. Il restauro di
mobili, verniciatura e decapaggio come pure le riparazioni ed imbottitura non
dovrebbero causare problemi
particolari al P. se le condizioni sopraccitate possono venire rispettate
(...)" (doc. 4/3 e 5);
- visto quanto dichiarato dal medico curante
dell'assicurato, e allo scopo di capire se presso i locali del programma vi era
la presenza di polveri fini e il tipo di ventilazione dei locali, il 27 agosto
2007 è stato effettuato un ulteriore accertamento presso il __________ (doc.
4/6); dallo stesso è emerso quanto segue: "(...) Nel nostro reparto falegnameria
sono presenti polveri grossolane quando si lavora con i macchinari. Sono
comunque disponibili mascherine di protezione e generalmente resta aperta una
porta che dà direttamente sull'esterno. Per quanto riguarda le polveri fini non
dovrebbero risultare valori oltre ai limiti generali (...) Per il sistema di
ventilazione in tutta l'area del nostro POT restano aperte porte e finestre
durante le ore lavorative (...)" (doc. 4/7).
Visto quanto precede,
considerato che anche il medico curante dell'assicurato ritiene che l'attività
proposta allo stesso era conforme al suo stato di salute, e accertato che
all'interno dei locali del programma vi è la presenza di polveri grossolane ed
è altresì possibile usare le mascherine per proteggersi, come indicato dal Dr.
med. __________, è necessario concludere che il programma era adeguato allo
stato di salute del signor RI 1 e pertanto si ritiene ingiustificata la mancata
partecipazione alla misura attiva.
Per quanto riguarda
l'affermazione del ricorrente relativa al fatto di avere reperito
un'occupazione 15 giorni dopo l'assegnazione, si rileva che oltre a non essere
esatta, è ininfluente. Infatti il lavoro tramite agenzia di collocamento (__________,
__________) ha preso avvio il 16 aprile 2007 e inoltre non lavora tutti i
giorni (cfr. doc. 26, 27, 28), egli dunque avrebbe potuto iniziare il programma
e interromperlo immediatamente qualora avesse reperito un impiego.
Infine per quanto
riguarda il desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di corso, va
rilevato che spetta al consulente URC decidere di volta in volta quali sono le
misure più idonee per favorire un rapido collocamento degli assicurati, tenuto
conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini
dell'assicurato (STCA del 12 luglio 2002, nella causa E. C. contro UG, consid.
2.7, pag. 16 e relativi riferimenti).
Visto quanto precede
e alla luce della menzionata giurisprudenza, ritenuta l'adeguatezza del POT, il
suo mancato inizio è dunque da ritenere ingiustificato. La sospensione di 21
giorni decretata con la decisione contestata non appare eccessiva alla luce
della giurisprudenza citata. Né sono ravvisabili circostanze particolari tali
da rendere lieve la colpa dell'assicurato - il quale non ha nemmeno fatto una
prova presso __________ - e da giustificare, dunque, una riduzione della
sospensione." (Doc. V)
1.4. Il 9
dicembre 2007 l'assicurato ha contestato le affermazioni del responsabile del
programma di occupazione (cfr. Doc. VIII).
Il 18
dicembre 2007 il Servizio cantonale si è riconfermato nel contenuto della
risposta di causa (cfr. Doc. IX).
1.5. Il 25
febbraio 2008 il Presidente del TCA, accompagnato dal segretario, ha compiuto
un sopralluogo presso il POT di __________, alla presenza delle parti (cfr.
Doc. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata
in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l’esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha
sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al
riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così
espresso:
"
(...)
2.1 Nell'ambito
della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI
(art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e,
parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re
B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967
segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid.
3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo
contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di
disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici
regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali
(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La
giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre
applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59
LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione
fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono
adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste
misure.
L'art.
64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in
particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo
16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo
16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA del 29 marzo 2005 nella causa D., C
274/04; STFA del 12 aprile 2005 nella causa B., C 269/04; STFA del 30 settembre
2005 nella causa B., C 279/03).
A questo
proposito in una sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa M., C 376/98, il TFA
ha rilevato:
"
In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono
ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.
72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non
quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha,
secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente
che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare
un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli
relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666;
sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard,
Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88)
sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri
perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21
cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro
(OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la
disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile
(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della
fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della
Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente
procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.
78 seg.)."
In DTF
125 V 367 il TFA ha ricordato che:
"
Zum andern gelten für die Zuweisung einer
vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,
muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem
Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza
è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme
all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni
religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del
TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza dell'11 ottobre 2005 nella causa W., (C 184/05) il
TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person
angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder
ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen -
in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom
21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit
oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse
insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten
Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit
Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".
Fatti
B. Rubin
("Assurance-chômage", Ed. Schulthess Juristiche Medien AG,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:
" (...)
Les critères d'un emploi convenable au sens de
l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer
si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge,
de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2,
en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de
choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est assigné.
Pour un programmeur de formation employé à
l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la
protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté
personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches
d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des
stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3
LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)"
2.3. Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che
possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI),
devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile
2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01;
STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid.
2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/
e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126;
STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000
nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92;
STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997
nella causa S., 38.96.216).
2.4. In una
sentenza 38.2005.91 del 16 marzo 2006, a proposito di un assicurato che ha
rifiutato un programma occupazionale presso l'__________ a __________, questa
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(...)
Chiamato ora a pronunciarsi sul ricorso
dell'assicurato il TCA ribadisce innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 3
LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D.
Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag. 86-87). Colui che non partecipa o
che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi,
deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF
125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.4. e 2.5).
Inoltre, riguardo all'eventuale desiderio di un
assicurato di seguire altri tipi di corsi o di programmi occupazionali, va pure
ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta
quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli
assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle
capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art.
85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B.,
38.2000.74 e STFA non pubblicata del 13 maggio 1993, nella causa B., C 121/92).
Nella presente fattispecie il consulente del
personale ha esposto in modo convincente le ragioni per cui si rendeva
necessario per l'assicurato una misura che gli facilitasse il reinserimento nel
processo lavorativo.
L'assicurato non fa peraltro valere valide
ragioni per cui il programma in questione non era conforme alla sua situazione
personale. In particolare la sua scelta di iniziare una nuova formazione
professionale dopo alcuni mesi non la esonerava dall'adempiere i suoi obblighi
nel periodo per il quale pretendeva le indennità di disoccupazione. In caso
contrario egli avrebbe peraltro potuto essere considerato inidoneo al
collocamento (cfr. sul tema: STFA del 14 febbraio 2006 nella causa B., C
117/05).
È vero che il programma di occupazione in qualità
di riparatore di biciclette doveva avere luogo in un settore del tutto diverso
rispetto a quello per il quale l'assicurato è formato.
Al riguardo va tuttavia sottolineato il
legislatore ha voluto esplicitamente (ed ancora riconfermato in occasione della
terza revisione della LADI) che, nel contesto dei programmi di occupazione, non
si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI ma soltanto
di alcuni (in particolare quello dell'art. 16 cpv. 1 lett. c LADI).
Certo, le perplessità sollevate dalla dottrina
(cfr. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zurigo 1998, pag.
88) riguardo alla conformità dell'art. 72a cpv. 2 LADI con la cifra 2 della
Conv.OIL n° 168 ("nel valutare l'adeguatezza di un impiego si deve tener
conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata,
dell'età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore,
dell'esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del
mercato del lavoro, delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione
personale e familiare dell'interessato e del fatto che l'impiego è disponibile
per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto
professionale in corso" (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 22; DLA 1999 pag. 46)),
norma direttamente applicabile (cfr. DTF 124 V 236-237; Chopard, op.cit., pag.
74), sono condivise dal TCA (cfr. STCA del 26 gennaio 2004 nella causa A.,
38.2003.44; STCA del 22 agosto 2001 nella causa L., 38.2001.13; STCA del 31
luglio 2001 nella causa B., 38.2001.10; STCA del 23 febbraio 2001 nella causa
U., 38.2000.111 e STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74).
Questo Tribunale è comunque chiamato ad applicare
le leggi federali (cfr. art. 191 Cost. fed.; STFA del 10 luglio 2003 nella
causa C., H 29/02: "trattandosi di norma contenuta in una legge federale,
nè il Tribunale federale delle assicurazioni nè le altre autorità
amministrative e giudiziarie possono esaminare la costituzionalità (art. 191
Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera
conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso
chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b)").
Va comunque sottolineato che, nel caso concreto,
quell'occupazione temporanea è stata assegnata all'assicurato in quanto egli
non voleva rinunciare al corso di tedesco per frequentare il programma di
occupazione prospettato dall'amministrazione (all'interno dell'amministrazione,
e precisamente presso un ufficio circondariale di tassazione) ciò che sarebbe
stato più opportuno in considerazione della formazione dell'assicurato e della
sua precedente attività professionale di 4 anni presso l'Ufficio stima (cfr.
Doc. 22).
In conclusione l'attività proposta, peraltro di
carattere sussidiario rispetto all'esercizio, anche solo a tempo parziale, di
un lavoro retribuito (cfr. DTF 125 V 362 ) e che era oltretutto di durata
limitata, non aveva niente di degradante (cfr. le sentenze citate al consid.
2.7. e DTF 125 V 367; STCA del 5 luglio 1999 nella causa G., per un programma
quale orticoltore, 38.98.410; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., per un programma
denominato "Castello Visconteo", 38.2000.74; STCA del 23 febbraio
2001, nella causa U., per un programma relativo al riutilizzo di apparecchi
elettrici ed elettronici, 38.2000.111; STCA del 5 luglio 2001 nella causa S.,
per un programma denominato "Magistri ticinesi", 38.2000.17; STCA del
31 luglio 2001 nella causa B., per un programma organizzato da __________; STCA
del 26 gennaio 2004 nella causa A. 38.2003.44 per due programmi d'occupazione
presso il Mercatino __________ di __________ e l'__________) e avrebbe permesso
all'assicurato di rientrare in un ambiente lavorativo.
Il TFA ha del resto ritenuto adeguata per un
carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato
"Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione:
" 4.1 Der
Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im
Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar
gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von
Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten
auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli»
erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der
Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben
Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt
der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm
als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.
Ebenso wenig genügt
für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er
offensichtlich in der
Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken
vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen
im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der
Leitung des Beschäftigungsprogrammes."
(cfr.
STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03)
Il programma di occupazione assegnato all'assicurato rispettava il
requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.5.,
2.6., 2.7.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46). Di conseguenza egli era
tenuto ad accettarlo senza indugio.
A ragione, dunque, il ricorrente è stata
sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere rifiutato un
programma occupazionale presso il __________.
Anche l'entità della sanzione (25 giorni di sospensione dal
diritto all'indennità di disoccupazione) risulta conforme alla legge e alla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.) per cui la decisione su opposizione
impugnata deve essere confermata."
2.5. Secondo la giurisprudenza
colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale
temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività
deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per
inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02; DTF 125 V 361).
La
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA
del 9 febbraio 2006 nella causa T., C 301/05; STFA del 13 dicembre 2005 nella
causa S., C 272/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA
1982 pag. 43).
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e
H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,
"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 71 segg..
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una
sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D.S. (C 262/01), si è
pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio
2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del
TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di
partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21
giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,
in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri
familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il
periodo limitato di sei mesi.
L'Alta
Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,
ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della
durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme
all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,
poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e
dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli
il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere
dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo
non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi
plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa
dell'assicurata.
Al
riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
2.
2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione
operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente
grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento
amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione
della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme
delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD
99/1 foglio A/1).
2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato
che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità
della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le
circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene
che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate
dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in
materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli
elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da
giustificarne una riduzione.
3.
3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,
resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre
1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare
una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla
normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei
confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito
all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma
occupazionale di 6 mesi
mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una
successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato
la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In
numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi
analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c
OADI).
Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45
giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro
effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma
occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la
molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata
ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza
12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una
precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il
Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo
pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata
all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una
sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C
308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).
Considerandi
II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua
giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza
ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9
ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).
3.2
Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata
delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza
citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il
cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente
l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni
forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,
no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.
Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),
consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale
dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle singole
particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S.
non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.
3.3
Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione
della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta
adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure
dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri
familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la
propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la
considerazione che
D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e
sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando
di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe
anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa
(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il
fatto che il programma occupazionale assegnato presso la __________ avrebbe
comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze
del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed
essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta,
l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr.
sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b,
come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).
3.4
Considerato l'insieme delle circostanze come pure
l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché
minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe
impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è
preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e
per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000
all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed
eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di
stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la
violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S.
mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.
4.
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il
comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo
passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo
si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)
In una
sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (C 224/02), l'Alta Corte ha poi
ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per
non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto
dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle
dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero
tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori
dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da
parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui
non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di
dover effettuare lavori pesanti.
2.8
Nell'evenienza concreta RI 1,
di professione imbianchino, alla ricerca di un posto di lavoro quale
imbianchino, autista magazziniere e tuttofare edile (cfr. Doc. 25), ha
rifiutato di iniziare un programma occupazionale, denominato __________, presso
il __________, dove avrebbe dovuto svolgere attività di restauro e lavori in
magazzino, con la seguente motivazione:
" Non
posso sollevare pesi e non sono abile al restauro. Anche il lavoro in magazzino
comporta sollevamento di pesi.
(...)
Non mi ritengo idoneo per questo tipo di lavoro. Motivo:
salute."
(Doc. 23)
Il responsabile del
programma d'occupazione, dopo il colloquio con l'assicurato, aveva annotato
"non può alzare pesi → lavori interni / restauro" e che avrebbe
iniziato il programma di occupazione (cfr. Doc. 24).
In uno scritto al suo consulente
del personale RI 1, dopo avere sottolineato di avere chiesto di essere inserito
in corsi di altro genere, ha affermato di non essere abile e capace di lavorare
nel programma di occupazione in questione (cfr. Doc. 21).
Al fine di chiarire la
conformità del programma di occupazione alle condizioni di salute
dell'assicurato, la Sezione del lavoro ha effettuato alcuni accertamenti
interpellando il medico curante (cfr. Doc. 1.3) dell'assicurato e
l'organizzatore del provvedimento inerente al mercato del lavoro.
In particolare, per quel
che concerne l'attività da svolgere concretamente presso l'__________, in data
28.
giugno 2007 il responsabile del programma di occupazione __________ (cfr.
Doc. 4/2) ha confermato quanto già attestato in precedenza e cioè che, siccome
il ricorrente non poteva sollevare pesi, egli sarebbe stato incorporato nell'__________
restauro mobili.
Il TCA constata che, quest'attività
è stata ritenuta adeguata dal medico curante (cfr. Doc. 4/5).
Il sopralluogo, effettuato
il 25 febbraio 2008 dal Presidente del TCA accompagnato dal segretario, alla
presenza delle parti e dei responsabili del programma d'occupazione di __________,
signori __________ (cfr. verbale Doc. XIII), ha permesso innanzitutto di
appurare che, effettivamente, le attività all'interno del POT sono strutturate
in modo tale da poter distinguere chiaramente i lavori pesanti (traslochi,
trasporto mobili) da quelli leggeri (restauro di mobili. Vedi pure Doc. 4/2:
"decapaggio di mobili, verniciatura, imbottitura di poltrone e piccole
riparazioni").
Infine, a proposito di
questo secondo tipo di mansioni, delle quali si sarebbe dovuto occupare il
ricorrente, il TCA ha potuto constatare che esse vengono svolte in due locali:
uno nel quale vengono effettuate le rifiniture e nel quale vi è poca polvere e
un altro dove vi sono diversi attrezzi per lavorare il legno, nel quale vi sono
polveri grossolane (segatura).
Questo locale è
adeguatamente illuminato con luce al neon, ha una porta finestra che dà
sull'esterno, che può rimanere aperta ed è sufficientemente grande. Inoltre,
per effettuare determinati lavori, i partecipanti del POT hanno a disposizione
delle mascherine di protezione. Per restaurare i mobili non vengono utilizzate
vernici e raramente solventi. Si usa soprattutto cera per mobili. I lavori più
"fastidiosi" possono peraltro essere svolti all'esterno.
Pertanto anche riguardo al
problema della polvere, il sopralluogo ha permesso di appurare la veridicità
delle risposte fornite dal responsabile del programma di occupazione (cfr. Doc.
4/7).
Quanto appurato nel corso
del sopralluogo ha dunque confermato quanto già emergeva dagli atti e cioè che
le attività presso il programma d'occupazione erano conformi allo stato di
salute dell'assicurato ed era dunque adeguata.
Nel corso del sopralluogo
l'assicurato ha sottolineato che il locale laboratorio, il giorno del colloquio
era chiuso. Pertanto, l'affermazione dell'assicurato secondo cui "le porte
e le finestre" erano chiuse (cfr. Doc. 3 e Doc. VII) non si riferisce al
locale più polveroso presso il quale avrebbe dovuto lavorare.
Egli si è pure lamentato
per non essere stato adeguatamente informato dal signor __________ che non
vengono usate vernici e che vi erano a disposizione delle mascherine di
protezione (comunque impossibili da portare durante l'intera giornata).
Secondo questo Tribunale queste
circostanze non sono rilevanti.
Decisivo è invece il fatto
che l'assicurato è stato informato che avrebbe potuto svolgere delle mansioni
conformi alle sue condizioni di salute. Stava a lui dimostrare immediatamente
la propria disponibilità ad accettare la proposta (cfr. le sentenze citate al
consid. 2.5) e successivamente a chiedere tutte le informazioni del caso,
anziché rifiutare subito il programma d'occupazione.
In particolare egli poteva
pretendere che si rispettasse quanto imposto dalle sue condizioni di salute, in
particolare un'adeguata ventilazione. Questa condizione non sarebbe stata
difficile da realizzare, visto che il programma si sarebbe svolto soprattutto
nel periodo primaverile e estivo (dal 9 marzo al 4 settembre 2007).
Infine, ma non da ultimo, va
sottolineato quanto affermato in più occasioni dal signor __________ e
constatato pure dal TCA e cioè che, trattandosi di un programma di occupazione
e non di una normale attività lavorativa ("non di una fabbrica"), le
attività all'interno del provvedimento inerente al mercato del lavoro vengono
costantemente adattate alle esigenze e alle condizioni di salute dei
partecipanti (cfr. Doc. XIII, pag. 2: "in 10 anni sono passate più di 1000
persone e mai nessuno ha avuto problemi di salute (...) gli organizzatori si adattano
ai ritmi di lavoro degli interessati, gente di tutte le età di cui si è tenuto
conto dei problemi di salute e fisici").
In altri termini se
l'assicurato avesse accettato di svolgere il programma di occupazione, durante
la sua attività i responsabili del POT avrebbero certamente tenuto conto di
eventuali problemi di salute riscontrati nello svolgimento dello stesso
introducendo adeguate pause o spostandolo nel settore vendita.
Alla luce di quanto qui
sopra esposto questo Tribunale deve concludere che RI 1 ha rifiutato un
provvedimento inerente al mercato di lavoro conforme alle sue condizioni di
salute e dunque adeguato.
Di conseguenza, a ragione,
la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
Anche la durata della
sanzione (21 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della
colpa. La decisione su opposizione deve pertanto essere confermata.
In conclusione va ancora sottolineato,
da una parte, che spetta ai consulenti del personale stabilire quali
provvedimenti inerenti al mercato di lavoro applicare in un caso concreto (cfr.
consid. 2.4) e, d'altra parte, che l'assicurato ha iniziato un'attività
lucrativa, che è prioritaria rispetto ad un provvedimento inerente al mercato
del lavoro (almeno quando le due attività non possono essere effettuate
contemporaneamente, cfr. STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007) soltanto il 16
aprile 2007 (cfr. Doc. 26) mentre il programma di occupazione sarebbe iniziato
il 5 marzo 2007.
Come rilevato dall'amministrazione
nella risposta di causa, il ricorrente avrebbe dunque dovuto iniziare il
programma di occupazione e, semmai, interromperlo al momento dell'inizio di
un'attività lucrativa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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