38.2007.98
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18 febbraio 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2007.98
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, TCA
Titolo:
Inidoneità al collocamento di un assicurato che esigeva di recarsi al lavoro con il suo cane,non avendo un'abitaz. Il n° di potenziali DL è stato così oltremodo ristretto.Atti rinviati all'amministrazione per verificare fino a quando è durato l'impedimento(se è vero che ha reperito un appartamento)
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.98
DC/sc
Lugano
18 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2007
di
Segreteria di Stato dell'economia SECO
- Mercato del lavoro / AD, 3003 Berna
contro
la decisione su opposizione del 23
ottobre 2007 emanata da
in relazione al caso:
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
PI 1
ritenuto, in
fatto
1.1. PI 1, nato
nel __________, di professione autista-magazziniere si è riannunciato in
disoccupazione dal 24 agosto 2007 (cfr. Doc. 19).
In data
10 settembre 2007, l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________
gli ha assegnato un programma d'occupazione temporanea (in seguito: POT) presso
l'__________ di __________ dal 12 settembre al 28 settembre 2007.
L'assicurato
ha rifiutato di partecipare al provvedimento inerente al mercato del lavoro con
la seguente motivazione: "non posso portare il cane" (cfr. Doc. 16).
1.2. Con
decisione del 5 ottobre 2007 la Sezione del Lavoro Ufficio giuridico ha
ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento dal 24 agosto 2007 argomentando:
"
(...)
L'assicurato ci comunica che non vive in un
appartamento e non ha qualcuno a cui lasciare il proprio cane, inoltre non può
permettersi la spesa di un canile.
Fino a quando non avrà trovato un appartamento
dove lasciarlo, l'assicurato dichiara di non poter partecipare a corsi POT e
accettare offerte di lavoro che gli impediscono di portare il cane.
Considerato che l'assicurato non dimostra una
sufficiente disponibilità al collocamento, lo scrivente Ufficio ritiene il
signor PI 1 inidoneo al collocamento dal 24.08.2007. (...)" (Doc. 10)
Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione nella
quale ha sottolineato di essere stato sfrattato e di vivere da allora in una
tenda in compagnia del suo cane che gli sarà indispensabile in vista di un
impiego nella sicurezza notturna (cfr. Doc. 9).
Il 23
ottobre 2007 la Sezione del lavoro ha ritenuto PI 1 idoneo al collocamento,
rilevando in particolare:
"
(...)
Senza escludere a priori qualsiasi attività
lavorativa o misura, il signor PI 1 pone tuttavia l'accento sulla necessità di
prima trovare una sistemazione per sè e, conseguentemente, per il cane.
Trattandosi di un impedimento momentaneo e non potendo escludere a priori la
possibilità per l'assicurato, benché accompagnato dal proprio cane, di venire
assunto da un datore di lavoro, si ritiene che il signor PI 1 sia idoneo al
collocamento." (Doc. A)
1.3. Contro
questa decisione su opposizione la Segreteria di Stato dell'economica (in
seguito: SECO) ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di
considerare l'assicurato inidoneo al collocamento e rileva:
"
(...)
4. L'autorità
cantonale, ritenendo che si trattasse di un impedimento temporaneo, e non
potendo escludere a priori che possa essere assunto malgrado il cane, ha
considerato che non fosse necessario dichiarare l'assicurato inidoneo al
collocamento.
Ciò facendo, detta
autorità misconosce però il fatto che solitamente i datori di lavoro non
ammettono che i loro impiegati si facciano accompagnare dai loro animali da
compagnia.
Nella sua qualità di
detentore di un cane, all'assicurato incombe invero un obbligo di badare
all'animale e di assicurargli un'esistenza decente. Dal punto di vista
affettivo e materiale, l'impegno nei confronti di un animale di compagnia può
essere paragonato, mantenendo tutte le proporzioni, a quello dovuto ad un
bambino.
Tuttavia, agli
assicurati che non trovano soluzioni di affidamento per i loro figli, anche
solo per motivi finanziari (DTFA 21.3.2003, C 169/02, concernente l'inidoneità
al collocamento di una madre di otto figli), viene negata l'idoneità al
collocamento fintanto che una soluzione non è stata trovata. Infatti, secondo
la costante prassi del tribunale federale per poter essere indennizzato per la
perdita di lavoro subita, l'assicurato deve adempiere previamente le condizioni
del diritto fissate dalla LADI.
L'ordinamento legale
vigente non lascia spazio al versamento anticipato delle indennità di
disoccupazione, le quali permetterebbero di adempiere a posteriori le
condizioni necessarie al diritto. Non rientra infine nei compiti
dell'assicurazione contro la disoccupazione risolvere le difficoltà
organizzative degli assicurati.
A maggior ragione
quindi, la SECO non vede il motivo per il quale il signor PI 1 dovrebbe essere
favoreggiato e vedersi riconosciuta l'idoneità al collocamento, nè in qual modo
la mera e del tutto teorica possibilità di essere ingaggiato quale agente di
sicurezza (del resto praticamente preclusa in ragione della sua precaria
situazione finanziaria), possa essere considerata sufficiente per riconoscere
l'idoneità al collocamento.
5. In
casu, non si può negare che la situazione personale dell'assicurato sia
difficile e che viene mantenuta dall'assenza di reddito regolare. Occorre però
rammentare che incombe in primis all'interessato risolvere la questione
dell'affidamento del cane, ciò che permetterà di facilitare la ricerca di
lavoro nonché di ritrovare un alloggio." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta
del 18 dicembre 2007 la Sezione del lavoro ribadisce l'idoneità al collocamento
del ricorrente e osserva:
"
(...)
Senza escludere a priori qualsiasi attività
lavorativa o misura, il signor PI 1 pone tuttavia l'accento sulla necessità di
prima trovare una sistemazione per sè e, conseguentemente per il cane.
Trattandosi di un impedimento momentaneo e non potendo escludere a priori la
possibilità per l'assicurato, benché accompagnato dal proprio cane, di venire
assunto da un datore di lavoro (ad esempio nel ramo della sicurezza), si
ritiene che il signor PI 1 sia idoneo al collocamento.
Per quanto riguarda poi la misura assegnatagli lo
scorso mese di settembre, si rileva come sia apparsa maggiormente appropriata e
proporzionata - tenuto conto anche dell'insieme delle circostanze del caso
concreto - una momentanea sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. 2)
piuttosto che la negazione dello stesso."
(Doc. III)
Il 28
novembre 2007 l'assicurato è stato sospeso per 8 giorni dal diritto all'indennità
di disoccupazione per avere rifiutato il POT in questione (cfr. Doc. 2).
1.5. Il 16
gennaio 2008 l'assicurato ha comunicato al TCA di avere una casa dal 22
novembre 2007 e quindi di non avere più nessun problema con il cane (cfr. Doc.
V).
1.6. Il 15
gennaio 2008 il SECO riconferma il proprio ricorso e, a proposito delle
argomentazioni della Sezione del lavoro Ufficio giuridico rileva:
"
(...)
Nel caso di specie l'autorità inferiore sembra
convinta della possibilità per l'assicurato di poter lavorare accompagnato dal
proprio cane, ad esempio nell'ambito della sicurezza. Tuttavia in tal modo essa
non considera l'integralità della situazione personale dell'assicurato,
segnatamente il fatto che la sua disastrata situazione finanziaria gli preclude
qualsivoglia attività in questo campo. Infatti una situazione finanziaria sana
(ovvero senza precetti esecutivi, atti di carenza beni o dichiarazioni di
Considerandi
fallimento) è una condizione all'ingaggio presso le imprese attive nella
sicurezza (cfr. esempi allegati).
Pertanto, considerata l'esperienza generale del
mercato del lavoro, occorre ritenere che le possibilità per l'assicurato di
essere assunto con il proprio cane, conto tenuto della sua situazione
finanziaria, sono allo stato attuale estremamente ridotte, vuoi inesistenti.
Benché tutto lasci pensare che si tratti di una
situazione momentanea, non spetta però all'assicurazione contro la
disoccupazione versare indennità allorché le condizioni del diritto non sono
manifestamente adempite." (Doc. VII)
1.7
Il 24
gennaio 2007 il SECO ha comunicato al TCA di non avere nessuna obiezione sul
fatto che la Cassa versi un'adeguata anticipazione per i giorni controllati
(cfr. Doc. VIII).
1.8
Il 28
gennaio 2008 l'assicurato ha trasmesso uno scritto al TCA (cfr. Doc. IX), al
quale il Tribunale ha risposto il 31 gennaio 2008 (cfr. Doc. X).
1.9
La
documentazione trasmessa dal SECO è stata inviata alla Sezione del lavoro e
all'assicurato per formulare osservazioni scritte (cfr. Doc. XV e Doc. XVI).
La
Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è confermata nella risposta di causa
(cfr. Doc. XVII).
L'assicurato
dopo avere chiesto di respingere il ricorso della SECO ha sottolineato di non
avere ancora ricevuto nessuna indennità di disoccupazione (cfr. Doc. XVIII).
Interpellata
dal TCA la Cassa ha confermato di avere registrato il pagamento per un acconto
di fr. 1'000.-- in favore del signor PI 1 (cfr. Doc. XIX), dopo avere
interpellato la SECO (cfr. Doc. XIX/1).
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurato deve essere o no ritenuto idoneo al
collocamento dal 24 agosto 2007.
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato le condizioni necessarie per
poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la
giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal
1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.
E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al
collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se
l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta
di partecipare a un provvedimento isolato.
E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
2.3
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA C 119/04 del 3
gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125
V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.
123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V
137.
consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il
vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979
n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo
(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un
assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la
sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C
245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA
1992.
pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26;
per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n.
10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico
(cfr.
Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'idoneità
al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni,
deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di
tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione
negativa (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 1; DTF 112 V 398
consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non
pubblicata, C 120/92).
2.4
Nella
presente fattispecie l'assicurato si è reiscritto per il collocamento cercando
un impiego a tempo pieno quale riparatore di automobili, autista-fattorino,
autista-magazziniere (cfr. Doc. 17).
Il 10
settembre 2007 egli ha rifiutato di partecipare a un POT in quanto non poteva
portare il cane (cfr. Doc. XVII). Egli, a quel momento, non disponeva di un
appartamento e non aveva nessuno a cui affidare l'animale (cfr. Doc. 11).
Alla luce
di questi elementi il TCA ritiene che PI 1 deve essere ritenuto inidoneo al
collocamento. Infatti, l'esigenza da lui posta (e cioè quella di presentarsi la
lavoro con il suo cane) è tale da restringere oltremodo il numero di potenziali
datori di lavoro disposti ad assumerlo.
In tale contesto
va sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2), i
motivi per cui la possibilità di reperire un lavoro è molto ristretta non hanno
nessuna importanza.
Quanto
poi alla possibilità ventilata dalla Sezione del lavoro di reperire un impiego
nel settore della sicurezza, dove è necessario un cane, oltre a non corrispondere
a quelle indicate dall'assicurato, essa non appare realizzabile alla luce delle
circostanze illustrate dalla SECO (precaria situazione finanziaria del ricorrente
"13 esecuzioni aperte e 25 attestati di carenza beni" cfr. Doc. XIX1
pag. 2; quando invece dalle ditte viene richiesta come condizione per
l'assunzione una situazione finanziaria sana; cfr. Doc. VII A-E).
Comunque,
anche volendo per pura ipotesi ammettere questa possibilità, vista la
formazione dell'assicurato, si tratterebbe di un numero troppo esiguo di potenziali
datori di lavoro.
In simili
condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.
Di
conseguenza PI 1 è inidoneo al collocamento dal 24 agosto 2007. Gli atti sono
rinviati alla Sezione del lavoro affinché verifichi fino a quando è durato
l'impedimento del ricorrente (in particolare se è vero che il 22 novembre 2007 egli
ha reperito un appartamento).
Se così
fosse, da quel momento egli potrà essere ritenuto idoneo al collocamento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione
su opposizione del 23 ottobre 2007 è annullata.
§ Di
conseguenza PI 1 è inidoneo al collocamento dal 24 agosto 2007.
2. Gli atti
sono rinviati all'amministrazione per verificare se dal 22 novembre 2007
l'assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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