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Decisione

38.2007.98

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18 febbraio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

38.2007.98

Data decisione, Autorità:

18.02.2008, TCA

Titolo:

Inidoneità al collocamento di un assicurato che esigeva di recarsi al lavoro con il suo cane,non avendo un'abitaz. Il n° di potenziali DL è stato così oltremodo ristretto.Atti rinviati all'amministrazione per verificare fino a quando è durato l'impedimento(se è vero che ha reperito un appartamento)

IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO

RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI

art. 8 cpv. 1 let. f LADI

art. 15 LADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2007.98

DC/sc

Lugano

18 febbraio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2007

di

Segreteria di Stato dell'economia SECO

- Mercato del lavoro / AD, 3003 Berna

contro

la decisione su opposizione del 23

ottobre 2007 emanata da

in relazione al caso:

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

PI 1

ritenuto, in

fatto

1.1. PI 1, nato

nel __________, di professione autista-magazziniere si è riannunciato in

disoccupazione dal 24 agosto 2007 (cfr. Doc. 19).

In data

10 settembre 2007, l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________

gli ha assegnato un programma d'occupazione temporanea (in seguito: POT) presso

l'__________ di __________ dal 12 settembre al 28 settembre 2007.

L'assicurato

ha rifiutato di partecipare al provvedimento inerente al mercato del lavoro con

la seguente motivazione: "non posso portare il cane" (cfr. Doc. 16).

1.2. Con

decisione del 5 ottobre 2007 la Sezione del Lavoro Ufficio giuridico ha

ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento dal 24 agosto 2007 argomentando:

"

(...)

L'assicurato ci comunica che non vive in un

appartamento e non ha qualcuno a cui lasciare il proprio cane, inoltre non può

permettersi la spesa di un canile.

Fino a quando non avrà trovato un appartamento

dove lasciarlo, l'assicurato dichiara di non poter partecipare a corsi POT e

accettare offerte di lavoro che gli impediscono di portare il cane.

Considerato che l'assicurato non dimostra una

sufficiente disponibilità al collocamento, lo scrivente Ufficio ritiene il

signor PI 1 inidoneo al collocamento dal 24.08.2007. (...)" (Doc. 10)

Contro

questa decisione l'assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione nella

quale ha sottolineato di essere stato sfrattato e di vivere da allora in una

tenda in compagnia del suo cane che gli sarà indispensabile in vista di un

impiego nella sicurezza notturna (cfr. Doc. 9).

Il 23

ottobre 2007 la Sezione del lavoro ha ritenuto PI 1 idoneo al collocamento,

rilevando in particolare:

"

(...)

Senza escludere a priori qualsiasi attività

lavorativa o misura, il signor PI 1 pone tuttavia l'accento sulla necessità di

prima trovare una sistemazione per sè e, conseguentemente, per il cane.

Trattandosi di un impedimento momentaneo e non potendo escludere a priori la

possibilità per l'assicurato, benché accompagnato dal proprio cane, di venire

assunto da un datore di lavoro, si ritiene che il signor PI 1 sia idoneo al

collocamento." (Doc. A)

1.3. Contro

questa decisione su opposizione la Segreteria di Stato dell'economica (in

seguito: SECO) ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di

considerare l'assicurato inidoneo al collocamento e rileva:

"

(...)

4. L'autorità

cantonale, ritenendo che si trattasse di un impedimento temporaneo, e non

potendo escludere a priori che possa essere assunto malgrado il cane, ha

considerato che non fosse necessario dichiarare l'assicurato inidoneo al

collocamento.

Ciò facendo, detta

autorità misconosce però il fatto che solitamente i datori di lavoro non

ammettono che i loro impiegati si facciano accompagnare dai loro animali da

compagnia.

Nella sua qualità di

detentore di un cane, all'assicurato incombe invero un obbligo di badare

all'animale e di assicurargli un'esistenza decente. Dal punto di vista

affettivo e materiale, l'impegno nei confronti di un animale di compagnia può

essere paragonato, mantenendo tutte le proporzioni, a quello dovuto ad un

bambino.

Tuttavia, agli

assicurati che non trovano soluzioni di affidamento per i loro figli, anche

solo per motivi finanziari (DTFA 21.3.2003, C 169/02, concernente l'inidoneità

al collocamento di una madre di otto figli), viene negata l'idoneità al

collocamento fintanto che una soluzione non è stata trovata. Infatti, secondo

la costante prassi del tribunale federale per poter essere indennizzato per la

perdita di lavoro subita, l'assicurato deve adempiere previamente le condizioni

del diritto fissate dalla LADI.

L'ordinamento legale

vigente non lascia spazio al versamento anticipato delle indennità di

disoccupazione, le quali permetterebbero di adempiere a posteriori le

condizioni necessarie al diritto. Non rientra infine nei compiti

dell'assicurazione contro la disoccupazione risolvere le difficoltà

organizzative degli assicurati.

A maggior ragione

quindi, la SECO non vede il motivo per il quale il signor PI 1 dovrebbe essere

favoreggiato e vedersi riconosciuta l'idoneità al collocamento, nè in qual modo

la mera e del tutto teorica possibilità di essere ingaggiato quale agente di

sicurezza (del resto praticamente preclusa in ragione della sua precaria

situazione finanziaria), possa essere considerata sufficiente per riconoscere

l'idoneità al collocamento.

5. In

casu, non si può negare che la situazione personale dell'assicurato sia

difficile e che viene mantenuta dall'assenza di reddito regolare. Occorre però

rammentare che incombe in primis all'interessato risolvere la questione

dell'affidamento del cane, ciò che permetterà di facilitare la ricerca di

lavoro nonché di ritrovare un alloggio." (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta

del 18 dicembre 2007 la Sezione del lavoro ribadisce l'idoneità al collocamento

del ricorrente e osserva:

"

(...)

Senza escludere a priori qualsiasi attività

lavorativa o misura, il signor PI 1 pone tuttavia l'accento sulla necessità di

prima trovare una sistemazione per sè e, conseguentemente per il cane.

Trattandosi di un impedimento momentaneo e non potendo escludere a priori la

possibilità per l'assicurato, benché accompagnato dal proprio cane, di venire

assunto da un datore di lavoro (ad esempio nel ramo della sicurezza), si

ritiene che il signor PI 1 sia idoneo al collocamento.

Per quanto riguarda poi la misura assegnatagli lo

scorso mese di settembre, si rileva come sia apparsa maggiormente appropriata e

proporzionata - tenuto conto anche dell'insieme delle circostanze del caso

concreto - una momentanea sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. 2)

piuttosto che la negazione dello stesso."

(Doc. III)

Il 28

novembre 2007 l'assicurato è stato sospeso per 8 giorni dal diritto all'indennità

di disoccupazione per avere rifiutato il POT in questione (cfr. Doc. 2).

1.5. Il 16

gennaio 2008 l'assicurato ha comunicato al TCA di avere una casa dal 22

novembre 2007 e quindi di non avere più nessun problema con il cane (cfr. Doc.

V).

1.6. Il 15

gennaio 2008 il SECO riconferma il proprio ricorso e, a proposito delle

argomentazioni della Sezione del lavoro Ufficio giuridico rileva:

"

(...)

Nel caso di specie l'autorità inferiore sembra

convinta della possibilità per l'assicurato di poter lavorare accompagnato dal

proprio cane, ad esempio nell'ambito della sicurezza. Tuttavia in tal modo essa

non considera l'integralità della situazione personale dell'assicurato,

segnatamente il fatto che la sua disastrata situazione finanziaria gli preclude

qualsivoglia attività in questo campo. Infatti una situazione finanziaria sana

(ovvero senza precetti esecutivi, atti di carenza beni o dichiarazioni di

Considerandi

fallimento) è una condizione all'ingaggio presso le imprese attive nella

sicurezza (cfr. esempi allegati).

Pertanto, considerata l'esperienza generale del

mercato del lavoro, occorre ritenere che le possibilità per l'assicurato di

essere assunto con il proprio cane, conto tenuto della sua situazione

finanziaria, sono allo stato attuale estremamente ridotte, vuoi inesistenti.

Benché tutto lasci pensare che si tratti di una

situazione momentanea, non spetta però all'assicurazione contro la

disoccupazione versare indennità allorché le condizioni del diritto non sono

manifestamente adempite." (Doc. VII)

1.7

Il 24

gennaio 2007 il SECO ha comunicato al TCA di non avere nessuna obiezione sul

fatto che la Cassa versi un'adeguata anticipazione per i giorni controllati

(cfr. Doc. VIII).

1.8

Il 28

gennaio 2008 l'assicurato ha trasmesso uno scritto al TCA (cfr. Doc. IX), al

quale il Tribunale ha risposto il 31 gennaio 2008 (cfr. Doc. X).

1.9

La

documentazione trasmessa dal SECO è stata inviata alla Sezione del lavoro e

all'assicurato per formulare osservazioni scritte (cfr. Doc. XV e Doc. XVI).

La

Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è confermata nella risposta di causa

(cfr. Doc. XVII).

L'assicurato

dopo avere chiesto di respingere il ricorso della SECO ha sottolineato di non

avere ancora ricevuto nessuna indennità di disoccupazione (cfr. Doc. XVIII).

Interpellata

dal TCA la Cassa ha confermato di avere registrato il pagamento per un acconto

di fr. 1'000.-- in favore del signor PI 1 (cfr. Doc. XIX), dopo avere

interpellato la SECO (cfr. Doc. XIX/1).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Il TCA è

chiamato a stabilire se l'assicurato deve essere o no ritenuto idoneo al

collocamento dal 24 agosto 2007.

In tale

contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14

del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728

segg.).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato le condizioni necessarie per

poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la

giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal

1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di

reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.

E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al

collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se

l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta

di partecipare a un provvedimento isolato.

E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002

2.3

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer

"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,

Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA C 119/04 del 3

gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125

V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.

123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V

137.

consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il

vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979

n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un

assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la

sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C

245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a

pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA

1992.

pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26;

per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n.

10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico

(cfr.

Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

L'idoneità

al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni,

deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di

tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione

negativa (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 1; DTF 112 V 398

consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non

pubblicata, C 120/92).

2.4

Nella

presente fattispecie l'assicurato si è reiscritto per il collocamento cercando

un impiego a tempo pieno quale riparatore di automobili, autista-fattorino,

autista-magazziniere (cfr. Doc. 17).

Il 10

settembre 2007 egli ha rifiutato di partecipare a un POT in quanto non poteva

portare il cane (cfr. Doc. XVII). Egli, a quel momento, non disponeva di un

appartamento e non aveva nessuno a cui affidare l'animale (cfr. Doc. 11).

Alla luce

di questi elementi il TCA ritiene che PI 1 deve essere ritenuto inidoneo al

collocamento. Infatti, l'esigenza da lui posta (e cioè quella di presentarsi la

lavoro con il suo cane) è tale da restringere oltremodo il numero di potenziali

datori di lavoro disposti ad assumerlo.

In tale contesto

va sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2), i

motivi per cui la possibilità di reperire un lavoro è molto ristretta non hanno

nessuna importanza.

Quanto

poi alla possibilità ventilata dalla Sezione del lavoro di reperire un impiego

nel settore della sicurezza, dove è necessario un cane, oltre a non corrispondere

a quelle indicate dall'assicurato, essa non appare realizzabile alla luce delle

circostanze illustrate dalla SECO (precaria situazione finanziaria del ricorrente

"13 esecuzioni aperte e 25 attestati di carenza beni" cfr. Doc. XIX1

pag. 2; quando invece dalle ditte viene richiesta come condizione per

l'assunzione una situazione finanziaria sana; cfr. Doc. VII A-E).

Comunque,

anche volendo per pura ipotesi ammettere questa possibilità, vista la

formazione dell'assicurato, si tratterebbe di un numero troppo esiguo di potenziali

datori di lavoro.

In simili

condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.

Di

conseguenza PI 1 è inidoneo al collocamento dal 24 agosto 2007. Gli atti sono

rinviati alla Sezione del lavoro affinché verifichi fino a quando è durato

l'impedimento del ricorrente (in particolare se è vero che il 22 novembre 2007 egli

ha reperito un appartamento).

Se così

fosse, da quel momento egli potrà essere ritenuto idoneo al collocamento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

su opposizione del 23 ottobre 2007 è annullata.

§ Di

conseguenza PI 1 è inidoneo al collocamento dal 24 agosto 2007.

2. Gli atti

sono rinviati all'amministrazione per verificare se dal 22 novembre 2007

l'assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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