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38.2007.99

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 febbraio 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i propri sforzi volti al ritrovamento di un’occupazione.

Per

quanto concerne l’asserzione formulata dal ricorrente nello scritto di

risposta alla richiesta di giustificazione del settembre 2007, secondo cui nel

mese di giugno 2007 ha effettuato una ricerca di impiego, in quanto vi è stata

attività presso il suo allora posto di lavoro (cfr. doc. 2), è utile rilevare,

da un lato, che nel caso dell’assicurato la modalità più adeguata per postulare

presso i potenziali datori di lavoro desiderati, ossia nel settore della

consulenza legale, è quella scritta. Egli, quindi, avrebbe dovuto e potuto

compiere maggiori ricerche alla sera o nei fine settimana.

Dall’altro, che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il

contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il

tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2

maggio 2000 nella causa Q., 38.2000.13). Conseguentemente l’insorgente sarebbe

stato autorizzato ad assentarsi per presenziare a eventuali colloqui di lavoro.

Per

quanto attiene al riferimento a quanto suggeritogli dal capogruppo URC, e

meglio di cercare lavoro anche in altri ambiti professionali (cfr. doc. I pag.

5), va, poi, osservato che l'art. 17

cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare

lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.

E' vero,

dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali

l'assicurato si è iscritto per il collocamento. Essa devono, tuttavia, essere

estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Il TCA,

per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni

mesi, ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.

Successivamente, però, deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della

professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi

menzionati).

L'obbligo

di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel

primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la

situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di

impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22

ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

E’

d’altronde utile segnalare che nell'ambito dei requisiti che possono fare

concludere per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI

enuncia che a un assicurato non può essere imposta un'occupazione che non tiene

convenientemente conto delle sue capacità o dell'attività precedentemente

svolta.

In

relazione alle capacità di un assicurato, va rilevato che esse non riguardano

le qualità professionali, nel senso di una protezione della professione, bensì

le capacità e abilità fisiche, mentali e tecniche, oltre che le conoscenze. Se

per svolgere l'occupazione assegnata sono necessarie capacità inferiori a

quelle che possiede l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato, mentre è

inadeguato se il livello di abilità richieste è al di sopra di quelle di cui

dispone l'assicurato (cfr. STFA del 6 febbraio 2004 nella causa A., C 130/03;

consid. 2.3.; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.3.; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer,

"Arbeitslosenversicherung" in SBVR, pag. 95, N°. 239).

Per

quanto concerne l'attività precedentemente svolta, questa disposizione permette

di attenuare la possibilità di assegnare impieghi al di fuori del proprio

lavoro. Ciò è soprattutto significativo per le persone altamente qualificate,

le quali devono praticare sempre la loro attività per mantenere le proprie

capacità e abilità professionali. La presa in considerazione della precedente

attività si realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore qualificato di

trovare un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il compimento di

ricerche di lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di 1-2 mesi

(cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).

L'art. 16

cpv. 2 lett. d LADI, per contro, prevede che un'occupazione è inadeguata quando

compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua

professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi

ragionevoli. Questa disposizione consacra una protezione relativa della

professione (cfr.G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 32 segg., pag. 235

segg.; Th. Nussbaumer, op. cit., pag. 96, N° 242; D. Cattaneo, op. cit., pag.

63). Infatti essa impedisce, per un certo periodo, delle assegnazioni

precipitose di impieghi in ambiti che non corrispondono a quelli

dell'assicurato. Gerhards, anche in questa ipotesi, indica un termine di

tolleranza di 1-2 mesi per reinserirsi nella propria professione (cfr. G. Gerhards,

op. cit., ad art. 16, nota 34, pag. 236).

Tale

disposto riveste comunque rilevanza pratica unicamente riguardo a persone

altamente specializzate, le quali vedendosi obbligate ad accettare

affrettatamente un'attività estranea alla propria professione, rischierebbero

di compromettere una loro rioccupazione nella professione appresa (cfr. STFA

del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02; G. Gerhards, op. cit., ad art.

16, nota 37 pag. 236).

In concreto,

per quanto riguarda il settore professionale dell’assicurato, ovvero quello

fiduciario e legale, esiste, nel Cantone Ticino e più in generale in Svizzera,

un numero considerevole di posti di lavoro sul mercato del lavoro.

Pertanto la

pochezza delle ricerche compiute dal ricorrente non potrebbe comunque trovare

una valida giustificazione nel diritto di essere reinserito, almeno per qualche

mese, nella propria professione, dato che non vi è, in ogni caso, penuria di

posti di lavoro.

L’avv. RI

1, avendo effettuato nei mesi di maggio e giugno 2007 delle insufficienti

ricerche di lavoro dal profilo quantitativo, ha violato l’obbligo di ridurre il

danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

Tale

violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.3.).

2.9. Ora si

tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un

determinato numero di ricerche di lavoro al mese anche antecedentemente

all’iscrizione in disoccupazione asserita dall’assicurato (cfr. doc. I) possa

costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd,

"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR

2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.

38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186,

chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in

disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e

conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha

intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il

collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui

Considerandi

egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi

diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto

inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione

della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo

le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA

dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.10

Nel caso in

esame l’assicurato, sia nel ricorso che nell’opposizione, ha indicato di

essersi recato presso l’URC di __________ il 18 giugno 2007, chiedendo

informazioni circa il proprio stato di disoccupato. Egli ha precisato che

l’amministrazione gli avrebbe esclusivamente detto di consegnare il formulario

annuncio presso la Cassa di disoccupazione scelta pochi giorni prima del termine

di disdetta (cfr. doc. I, A3).

Nello

scritto di risposta alla richiesta di giustificazione del 19 settembre 2007,

tuttavia, l’insorgente ha precisato di essere andato all’URC il 22 giugno 2007

al fine di depositare l’annuncio/iscrizione (cfr. doc. 2=A10).

Al

riguardo va rilevato che dagli atti risulta che il 22 giugno 2007 egli si è

pure annunciato presso il Comune di __________. L’amministrazione comunale gli

ha indicato quale URC fosse competente per il suo caso e quali documenti

presentare al primo colloquio di consulenza con l’URC, fra i quali “le prove

degli sforzi intrapresi nella ricerca di un lavoro dopo la disdetta” (cfr. doc.

A5).

L’URC,

nella risposta di causa, ha specificato che il ricorrente si è presentato ai

loro sportelli il 18 giugno 2007 (cfr. doc. V).

La

questione di sapere quando esattamente l’assicurato si è recato presso l’URC

può restare aperta.

Infatti

nel caso concreto non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA.

In primo

luogo, per quanto concerne il periodo dall’11 maggio fino a dopo la metà del

mese di giugno 2007, è incontestato che l’assicurato non ha in alcun modo

contattato l’amministrazione.

Siccome in tale lasso di

tempo l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC per ricevere delle

informazioni circa i suoi diritti e doveri, nemmeno entra, dunque, in considerazione

un eventuale diritto all’informazione e consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA a

suo favore (cfr. consid. 2.9.; STCA 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA

38.2007.53

del 25 ottobre 2007).

In

secondo luogo, per il periodo restante (da dopo metà giugno alla fine di giugno

2007) giova evidenziare che il TFA ha rilevato

che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di

comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una

precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da

parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere

sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2;

STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1°

dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha

stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

La nostra

Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

"

(…)

2.1

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich

der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden

Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den

Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben

hat.

2.2

Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten

Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten

Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen

geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die

Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die

Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach

Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn

die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare

Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle

ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt

werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits

vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten

nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen

Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1

mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter

nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin

des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst

anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm

monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06).

Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im

Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei

Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und

müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht

bei weitem ungenügend waren.“ (Le sottolineature sono del redattore)

In

casu, quindi, l’assicurato non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della

presente lite, dal fatto che quando, nel mese di giugno 2007, si

è rivolto agli sportelli dell’URC per iscriversi e - come affermato nel ricorso

e nell’opposizione, ma non nello scritto di risposta alla richiesta di

giustificazione del 19 settembre 2007 (cfr. doc. I, A3, A10) - chiedere

informazioni circa il proprio stato di disoccupato, non gli sia stato indicato

il numero minimo di ricerche da intraprendere.

Va, del

resto, sottolineato che l’insorgente, avvocato, prestando la dovuta attenzione,

avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che il compimento di una sola ricerca di

impiego per mese sarebbe stato in ogni caso insufficiente quantitativamente.

Da un

lato, in effetti, nell’”Annuncio presso il Comune di domicilio” del 22 giugno

2007.

è indicato che tra i documenti da consegnare al momento del colloquio di

consulenza vi sono “le prove degli sforzi intrapresi nella ricerca di un

lavoro dopo la disdetta” (cfr. doc. A5).

Dall’altro,

l’assicurato, nel mese di luglio 2007, precedentemente all’annuncio per il

collocamento, ha in ogni caso effettuato più di quattro sforzi volti al

reperimento di un’occupazione (cfr. consid. 2.7.).

L’assicurato,

inoltre, se avesse comunque nutrito dei dubbi in merito avrebbe dovuto chiedere

tempestivamente delucidazioni all’URC. L’assicurato, invece, mai ha asserito di

aver posto domande specifiche circa il numero di ricerche da effettuare.

Infine,

riguardo al fatto che gli opuscoli informativi non prevedano il numero di

ricerche da compiere, giova ricordare che la giurisprudenza cantonale ha

indicato, semplicemente quale linea di riferimento e non quale regola con

carattere assoluto, che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno

quattro ricerche di impiego qualitativamente valide. Il TFA, dal canto suo, ha

confermato tale principio, precisando, tuttavia, da un lato che occorre

esaminare in ogni singolo caso concreto il numero di ricerche mensili esigibili

da ogni assicurato, dall’latro, che la prassi amministrativa esige in media da

dieci a dodici ricerche (cfr. consid. 2.4.).

In simili condizioni il

ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, anche se egli non era cognito del numero

minimo di ricerche da effettuare.

2.11

L’assicurato,

con il ricorso, ha chiesto al TCA di sentire alcuni testi in relazione alla sua

non conoscenza del numero di ricerche da effettuare (cfr. doc. I pag. 9-10).

Considerato

quanto rilevato nei considerandi precedenti, segnatamente che nel caso

concreto, indipendentemente dal fatto di aver preso contatto con l’URC, sulla

base della giurisprudenza federale non entra in ogni

caso in considerazione un eventuale diritto alla consulenza e

informazione ai sensi dell'art. 27 LPGA a favore dell'assicurato (cfr. consid.

2.

), questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate non

potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

Di

conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione dei testi

menzionati deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04,

consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

Per quanto concerne l’entità

della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha

inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione.

A mente

del TCA, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono irrogati tre

giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di disdetta

(cfr. consid. 2.5.), la penalità di cinque giorni (3 giorni per il mese di

giugno 2007 + 2 giorni per il lasso di tempo dall’11 al 31 maggio 2007) a

carico del ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione del 25 ottobre 2007 va, quindi, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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