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Decisione

38.2008.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 maggio 2008Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della

LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Nel

Messaggio a sostegno di una revisione parziale della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 23 agosto 1989, il Consiglio federale si è al

riguardo così espresso:

"

Dato che la dichiarazione di fallimento è una

condizione da cui dipende il diritto all'indennità per insolvenza, non è

possibile attualmente coprire le perdite di salario qualora nè l'assicurato, nè

un creditore terzo sia disposto a anticipare le spese di cui all'articolo 169

capoverso 2 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento, poiché non si

può sempre sapere se questi costi potranno essere ricuperati. Nell'ottica della

LAD non vi è motivo di trattare questo caso di insolvibilità evidente del

datore di lavoro diversamente da quello in cui il fallimento è effettivamente dichiarato.

La nuova disposizione costituisce nello stesso

tempo una base legale che consente agli uffici d'esecuzione e fallimento di

informare gli organi dell'assicurazione disoccupazione." (cfr. FF 1989 III

pag. 349)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2006 pag. 235 seg. il Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), risolvendo una

questione lasciata aperta in DTF 131 V 196, ha stabilito che per adempire il

presupposto dell'art. 51 cpv. 1 LADI l'assicurato deve seguire tutti i passi

previsti dalla procedura esecutiva ed in particolare chiedere la dichiarazione

di fallimento.

Al

riguardo l'Alta Corte ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

"

4.1 Da die Regelung der Insolvenzentschädigung

gemäss Art. 51 ff. AVIG

nach den im SchKG definierten zwangsvollstreckungsrechtli-chen Stadien

ausgerichtet ist, muss sich - entgegen der impliziten annahme des kantonalen

Gerichts - auch die Auslegung der einzelnen Anspruchsvoraussetzungen an die

SchKG-rechtlich Vorgaben halten.

Unter insolvenzentschädigungsrechtlichen

Gesichtspunkten kann es nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu

entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche

erfolgsversprechend sind oder nicht (zur Publikation in der amtlichen Sammlung

vorgesehenes Urteil K. vom 26. April 2005, C 52/04, n.d.r. DTF 131 V 196). Das

für den Anspruch auf Insolvenzentschädigung vorausgesetzte fortgeschrittene

Zwangsvollstreckungsverfahren ist im Übrigen durchaus sinnvoll, weil bekanntlich

viele Schuldner erst unter dem Druck der unmittelbar bevorstehenden

Konkurseröffnung oder Pfändung ihren Zahlungspflichten nachkommen. Selbst wenn

die Überschuldung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin offensichtlich

erscheint, ist mit anderen Worten keineswegs ausgeschlossen, dass die

Lohnforderungen von Arbeitnehmern kurz vor der Konkurseröffnung oder der

Pfändung doch noch beglichen werden. Die Interpretation des kantonalen

Gerichts, wonach in bestimmten Fällen unabhängig vom Stand des zwangsvollstreckungsrechtlichen

Verfahrens Anspruch auf Insolvenzentschädigung besteht, falls nur schon die

Überschuldung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin offensichtlich ist, kommt

im Ergebnis einer Erweiterung der Insolvenztatbestände gleich. Da die zu einer

Insolventschädigung Anlass gebenden Tatbestände im Gesetz abschliessend genannt

sind (art. 51 Abs. 1 und Art. 58 AVIG; zur Publikation in der amtlichen

Sammlung vorgesehenes Urteil K. vom 26. April 2005, C 62/04; Gerhards, Grundriss

des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Bern 1996, S. 175 Rz. 78; Nussbaumer,

a.a.O., S. 191 N. 508; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung,

Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers als versichertes Risiko, Diss. Zürich

2004, S. 68), kann der vorinstanzlichen Ansicht nicht gefolgt werden.

4.2 Für die Beurteilung des

Insolvenzentschädigungsanspruchs ist der bis zum Zeitpunkt des Erlasses des

Einspracheentscheides (17. September 2003) eingetretene Sachverhalt massgebend

(BGE 129 V 4 Erw. 1.2 mit Hinweis). Der Versicherte hat das Pfändungsbegehren

in diesem Zeitraum unbestrittenermassen nicht gestellt. Die

Anspruchsvoraussetzung des Art. 51 Abs. 1 lit. c AVIG war damit nicht

erfüllt."

Th.

Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR Soziale Sicherheit, su

questo tema sottolinea che:

"

Nichteröffnung des Konkurses nach gestelltem

Konkursbegehren (lit. b), weil sich infolge offensichtlicher Überschuldung des

Arbeitsgebers im Anschluss an die Konkursandrohung (Art. 160 SchKG) kein

Gläubiger bereit findet, die Kosten vorzuschiessen (vgl. Art. 169 Abs. 2

SchKG). Zwischen der offensichtlichen Überschuldung und der Nichtleistung des

Kostenvorschusses muss ein direkter Zusammenhang bestehen, was beispielsweise

nicht der Fall ist, wenn ein Gläubiger den Kostenvorschuss nicht aufzubrigen

vermag."

(pag. 2360)

e che:

"

Gleicher Ansicht Stöckli, Rz. 20 zu Art. 51 AVIG

und die Verwaltungspraxis ALV-Praxis 2004/1 Blatt 14/1-3. Offengelassen in BGE

131 V 198 E. 4.1.2 und E. 21 von 132 V 82. Die fünf Insolvenztatbestände

knüpfen in einem bestimmten Stadium der Zwangsvollstreckung an ein Begehren

(auf Pfändung) oder an einen richterlichen Entscheid an. Folgerichtig ist bei

der offensichtlichen Überschuldung zu verlangen, dass ein Gläubiger oder ein

Arbeitnehmer das Konkursbegehren (art. 166 Schkg) beim Konkursgericht gestellt

hat. Erst damit ist die Parallelität mit der Konkurseröffnung. Anders Art. 77

Abs. 5 AVIV, Ziff. 3.1 KS-IE und Burgherr, S. 73, Wonach der Zeitpunkt der

Konkursandrohung (art. 159 SchKG) massgebend ist. Nach der Botschaft BB1 1989

III 400 soll der Tatbestand erfüllt sein, wenn niemand bereit ist, «den Kostenvorschuss nach Artikel 169 Absatz 2 SchKG zu leisten».

Ein solcher wird vom Konkursgericht erst nach der Stellung des Konkursbegehrens

angesetzt." (nota 1251)

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 88 il Tribunale federale

ha stabilito che il diritto a indennità per insolvenza. Il diritto a indennità

per insolvenza secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI nasce nella fase della procedura di esecuzione forzata in cui i creditori

- invitati dal giudice del fallimento a versare un anticipo spese in seguito a

una domanda di fallimento - rinunciano ad anticipare le spese per manifesto

indebitamento del datore di lavoro ed ha in particolare sottolineato che:

"

(...)

6.2 Art. 51 Abs. 1 lit. b AVIG setzt unter

anderem voraus, dass der Konkurs nur deswegen nicht eröffnet wird, weil sich

kein Gläubiger bereit findet, die Kosten vorzuschiessen. Damit sich ein Gläubiger in einem konkreten Fall entscheiden kann,

ob er gewillt ist, einen Kostenvorschuss im Hinblick auf die Konkurseröffnung

zu leisten, muss er überhaupt erst vor diese Wahl gestellt worden sein. Mit anderen Worten ergibt sich allein schon aus der

Gesetzesbestimmung, dass das Konkursverfahren bis ins Stadium nach Erlass einer

Kostenvorschussverfügung durch das Konkursgericht gediehen sein muss, um den

Anspruch auf Insolvenzentschädigung entstehen zu lassen. Die Botschaft stellt auf nichts anderes ab, wenn darin ausgeführt

wird, der Bezug von Insolvenzentschädigung solle möglich sein, wenn weder der

Versicherte noch ein dritter Gläubiger bereit ist, den Kostenvorschuss zu

leisten (BBl BGE 1989 III 400).

Dieser Zeitpunkt ist entgegen BURGHERR (a.a.O., S. 73) nicht schon dann

erreicht, wenn die beteiligten Gläubiger im Anschluss an die Konkursandrohung

auf ein Konkursbegehren verzichten. Wie bereits in BGE 131 V 196 angemerkt,

ist es durchaus sinnvoll, aus insolvenzentschädigungsrechtlichem Gesichtswinkel

ein fortgeschrittenes Zwangsvollstreckungsverfahren vorauszusetzen, weil

bekanntlich viele Schuldner erst unter dem Druck der unmittelbar bevorstehenden

Konkurseröffnung ihren Zahlungspflichten nachkommen. Art.

51 Abs. 1 lit. b AVIG belässt es beim Erfordernis des

nicht geleisteten Kostenvorschusses (aus Gründen der offensichtlichen

Überschuldung des Arbeitgebers). Eine gerichtliche Nichteintretensverfügung auf

das Konkursbegehren wird nicht verlangt.

Soweit die Weisung des SECO (AM/ALV-Praxis 2004/1

Blatt 14) "das formelle Nichteintreten des Konkursgerichtes auf das

Konkursbegehren bzw. den Nichteröffnungsbeschluss des Konkurses" zum

anspruchsbegründenden Erfordernis erklärt, steht sie demnach nicht im Einklang

mit dem Gesetz. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass nach der Lehre die

Nichtleistung des dem Gläubiger gemäss Art. 169 SchKG auferlegten Kostenvorschusses dem Rückzug des Konkursbegehrens

gleichgestellt ist (PHILIPPE NORDMANN, in: Staehelin/Bauer/ Staehelin [Hrsg.],

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG II, Basel

1998, N. 6 zu Art. 167 SchKG

mit Hinweis). Ein gerichtliches Nichteintreten oder ein

schriftlicher Nichteröffnungsbeschluss dürfen - ohne gesetzliche Notwendigkeit

- bereits deshalb nicht Anspruchsvoraussetzung bilden, weil die Zusprechung von

Insolvenzentschädigung nicht davon abhängen darf, ob, je nach Praxis des

Konkursgerichts, einerseits bei Nichtleistung des Kostenvorschusses innert

Frist und anderseits beim Rückzug des Konkursbegehrens im Einzelfall ein

Nichteintreten auf das Konkursbegehren erfolgt, ob etwa ein förmlicher

Abschreibungsbeschluss ergeht oder ob das Verfahren formlos erledigt wird.

Einziges verlässliches Kriterium bildet die Nichtleistung der Konkurskaution

nach Ergehen der gerichtlichen Kostenvorschussverfügung. Entgegen der Weisung

des SECO ist mit einem Nichteintretensentscheid im Hinblick auf die

Offensichtlichkeit der Überschuldung des Arbeitgebers nichts gewonnen. Der

Arbeitslosenkasse kann ebenfalls nicht beigepflichtet werden, soweit sie davon

ausgeht, dass sich die Rechtssicherheit (Beweisbarkeit) mit einem solchen

Erfordernis erhöhe. Denn das Konkursgericht hat nicht zu untersuchen, weshalb der

Gläubiger das Konkursbegehren zurückgezogen (NORDMANN, a.a.O., N. 6 zu Art. 167 SchKG) oder den verfügten

Kostenvorschuss nicht bezahlt hat. Der einzige (gerichtliche) Hinweis auf die

offensichtliche Überschuldung des Arbeitgebers ergibt sich in diesem Verfahrensstadium

aus dem Umstand, dass das Konkursgericht vor der Eröffnung des Konkurses eine

Konkurskaution verlangt. Mit dem Abwarten oder Erzwingen eines Nichteintretens

auf das Konkursbegehren oder eines Nichteröffnungsbeschlusses lassen sich keine

neuen Erkenntnisse hinsichtlich des Anspruchs auf Insolvenzentschädigung

gewinnen. Denn so oder anders muss bei der Prüfung

dieses Anspruchs unabhängig von der Erledigungsweise im zwangsvollstreckungs-rechtlichen

Verfahren geprüft werden, ob zwischen der offensichtlichen

Überschuldung des Arbeitgebers und der Nichtleistung des Kostenvorschusses ein

direkter Zusammenhang anzunehmen ist.

6.3 Nach dem Gesagten entsteht der Anspruch auf

Insolvenzentschä-digung gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. b

AVIG in dem Zeitpunkt des

Zwangsvollstreckungsverfahrens, in welchem die Gläubiger - auf die vom

Konkursgericht nach gestelltem Konkursbegehren erlassene

Kostenvorschussverfügung hin - infolge offensichtlicher Überschuldung des

Arbeitgebers von einer Bezahlung des Kostenvorschusses, durch Rückzug des

Konkursbegehrens oder durch Verstreichenlassen der Frist für die Leistung der

Konkurskaution, absehen.

7. Im vorliegenden Fall wurde der Anspruch auf

Insolvenzentschädigung mit Einspracheentscheid der Arbeitslosenkasse vom 20.

April 2005 abgelehnt. Dieser Einspracheentscheid ist unangefochten in

Rechtskraft erwachsen. Im Anschluss daran hat der Versicherte allerdings

weitere Bemühungen im Zwangsvollstreckungsverfahren vorgenommen. Wie sich aus

dem Schreiben des Zivilgerichts vom 9. August 2005 ergibt, liess er unter

anderem am 28. April 2005 erneut ein Konkursbegehren stellen. Auf Grund der

lückenhaften Aktenlage lässt sich allerdings nicht feststellen, ob das

Konkursgericht auf dieses Konkursbegehren hin eine Kostenvorschussverfügung

erlassen hat. Nicht klar ist auch, ob und allenfalls in welcher Form der

Versicherte auf sein Konkursbegehren zurückgekommen ist und ob er das

Konkursbegehren im weiteren Verlauf nochmals erneuert hat. Die Angelegenheit

geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie abkläre, ob das

Zwangsvollstreckungsverfahren nach dem 20. April 2005 zu irgendeinem Zeitpunkt

das Stadium erreicht hat, in welchem der Versicherte oder andere Gläubiger auf

die konkursrichterliche Kostenvorschussverfügung hin - durch Rückzug des

Konkursbegehrens oder durch Verstreichenlassen der Frist für die Leistung der

Konkurskaution - von einer Bezahlung des Kostenvorschusses für die

Konkurseröffnung wegen der offensichtlichen Überschuldung der X. GmbH abgesehen

haben. Sollte dies zutreffen, wird die Verwaltung die weiteren

Anspruchsvoraussetzungen zum Bezug von Insolvenzentschädigung abzuklären haben.

Sie wird alsdann gestützt auf die gewonnenen

Erkenntnisse eine neue Verfügung erlassen."

2.3. La

Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale

autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione

uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;

STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003,

consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57,

consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una

direttiva del seguente tenore:

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Mancata dichiarazione

di fallimento

Articoli: 51 cpv. 1 lett. b.

LADI; 77 cpv. 5 OADI; 169, 190 LEF

_______________________________________________________

Mancata dichiarazione di

fallimento

a causa del manifesto

indebitamento del datore di lavoro

1) Secondo

l'articolo 51 capoverso 1 lettera b LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità

per insolvenza se il fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito

a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad

anticipare le spese.

2) In conformità

con la giurisprudenza federale e il messaggio del 23 agosto 1989 relativo a una

revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, la

mancata dichiarazione di fallimento per i motivi summenzionati dà diritto

all'IDI soltanto dopo la presentazione della domanda di fallimento, vale a dire

a partire dal momento in cui la procedura di esecuzione forzata, ormai avviata,

non proseguirebbe più senza un'anticipazione delle spese, È pertanto la

decisione ufficiale del giudice di non entrare in materia sulla domanda di

fallimento o la decisione di non dichiarare il fallimento, poiché nessun

creditore era disposto ad anticipare le spese previste entro il termine

stabilito secondo l'articolo 169 LEF, che giustifica il diritto all'indennità

per insolvenza.

Di

conseguenza il manifesto indebitamente del datore di lavoro deve risultare da

un atto ufficiale: ciò significa che tale indebitamento deve essere

obbligatoriamente concretizzato e reso oggettivo mediante le relative fasi

della procedura di esecuzione forzata.

3) Un

semplice estratto del registro d'esecuzione oppure l'avvenuta comminatoria non

possono ancora generare un diritto all'IDI conformemente all'articolo 51

capoverso 1 lettera b LADI. In tali casi l'indebitamento è senz'altro

possibile, ma non manifesto nel senso delle esigenze legali. Di conseguenza la

cifra 3.1 della circolare IDI, nella sua versione del gennaio 1992, deve essere

corretta in modo che la comminatoria di fallimento non è ancora sufficiente per

giustificare un diritto all'IDI.

Il

versamento di IDI secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera b LADI - ad

eccezione dei casi previsti dall'articolo 190 LEF (Istanza di dichiarazione di

fallimento senza preventiva esecuzione) - è quindi possibile unicamente se la

persona assicurata o una terza persona ha avviato la procedura di esecuzione

per i suoi crediti e se la comminatoria di fallimento e la domanda di

fallimento hanno già avuto luogo: ciò significa che la procedura di esecuzione

forzata si è svolta almeno fino alla decisione ufficiale di non entrare in

materia sulla domanda di fallimento per mancanza della rispettiva anticipazione

delle spese.

4) L'articolo

190 LEF autorizza eccezionalmente il creditore a chiedere al giudice del

fallimento la dichiarazione di fallimento contro un debitore senza aver avviato

preventivamente una procedura di esecuzione. Il creditore può invocare la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione anche quando ha già

avviato una procedura di esecuzione; in tal caso egli può interrompere la

relativa procedura e chiedere la dichiarazione immediata di fallimento.

Tuttavia questa richiesta è possibile soltanto nei casi seguenti (cfr. a tale

proposito Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, sechste Auflage

v. Kurt Amonn und Dominik Gasser, § 38 Die Konkurseröffnung ohne Betreibung S.

302 ff.):

a) contro

qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi

alle sue obbligazioni o abbia compiuto o tentato di compere atti fraudolenti in

pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una

esecuzione in via di pignoramento;

In questi

casi si può esigere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione

anche contro debitori non soggetti alla possibilità di fallire.

b) contro

il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi

pagamenti;

Questa

fattispecie può essere invocata soltanto contro debitori iscritti nel registro

di commercio, che di conseguenza sono soggetti all'esecuzione in via di

fallimento. Se la sospensione dei pagamenti si riferisce ai salari dovuti agli

impiegati dell'impresa, la dichiarazione di fallimento può normalmente essere

richiesta senza preventiva esecuzione;

c) In

caso di insuccesso di una procedura concordataria (art. 390 LEF).

La

dichiarazione immediata di fallimento senza preventiva esecuzione può anche

essere richiesta se, nei confronti del debitore, la moratoria concordataria

viene revocata, oppure vi è revoca o non omologazione del concordato. Tuttavia

la domanda di fallimento deve essere presentata entro 20 giorni dalla

pubblicazione della decisione del giudice del concordato.

Se la domanda di fallimento è stata

presentata senza preventiva esecuzione e se il fallimento non è stato

dichiarato per il solo motivo che nessun creditore era disposto ad anticipare

le spese previste entro il termine stabilito conformemente all'articolo 169

LEF, l'assicurato ha diritto all'IDI.

Esercizio del diritto all'indennità - disciplinamento dei

termini

In caso di manifesto indebitamento del datore di lavoro ai sensi

dell'articolo 51 capoverso 1 lettera b LADI, l'assicurato deve far valere il

proprio diritto all'IDI entro 60 giorni dal momento in cui ha preso atto della

decisione formale di non entrata in materia sull'istanza di fallimento. Di

conseguenza è determinante per fissare il termine di perenzione di 60 giorni -

contrariamente al disciplinamento previsto all'art. 77 capoverso 5 OADI - il

giorno successivo alla data in cui l'assicurato ha preso atto della decisione

formale del giudice di non entrare in materia sulla domanda di fallimento,

poiché l'anticipazione delle spese richiesta secondo l'articolo 169 LEF non è

stata effettuata entro il termine impartito.

Giurisprudenza

DLA 2003 N. 5 p. 63 segg.

DTFA, causa M. del 23.08.2000, C 380/99

DTFA, causa T. del 09.05.2000, C 184/98

DTFA, causa R. del 07.02.2000, C 391/98

Come visto (cfr. consid.

2.3) nella sentenza pubblicata in DTF 134 V 88 il Tribunale federale ha

dichiarato contraria alla legge la direttiva della SECO nella misura in cui,

per fare sorgere il diritto all'indennità per insolvenza sulla base dell'art.

51 cpv. 1 lett. b LADI esige una decisione ufficiale del giudice di non entrare

in materia o di non dichiarare il fallimento. Basta invece che le spese non

vengano anticipate a seguito del manifesto indebitamento del datore di lavoro.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro,

fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

(Foglio 14)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA ha sottolineato che l'obbligo

di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'articolo 55

capoverso 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro

quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente - il salario e

il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del

danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige

necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il

suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

Il TFA,

in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003 ha considerato violato l'obbligo di

ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima

volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di

lavoro.

In una sentenza C 133/02 del

17 aprile 2003 l'Alta Corte si è occupata del caso di un assicurato che aveva

sciolto il contratto di lavoro con effetto immediato dopo avere messo in mora

il datore di lavoro di versargli il salario. Il fallimento del datore di lavoro

è poi stato dichiarato a seguito dell'iniziativa di un collega di lavoro.

In quel caso l'Alta Corte

ha ritenuto che l'assicurato aveva rispettato l'obbligo di ridurre il danno ed

ha rilevato:

"

3.3 Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen,

dass der Beschwerdeführer seiner Schadenminderungspflicht während des

Arbeitsverhältnisses nachgekommen ist (vgl. ARV 2002 Nr. 30 S. 190), indem er

seinen Lohn samt Spesen sowie gestützt auf Art. 337a OR deren Bezahlung und

Sicherstellung verlangt hatte.

Nach der fristlosen Auflösung des

Arbeitsverhältnisses per 8. Januar 2001 machte sein Rechtsvertreter am 23.

Januar 2001 schriftlich die Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis geltend.

Ferner hatte dieser am 22. Februar und am 19. März 2001 telefonisch mit der

Arbeitgeberin Kontakt. Schliesslich stellte er am 31. August 2001 für den

Beschwerdeführer das Betreibungsbegehren. Diese Vorgehensweise kann entgegen

der Auffassung der Arbeitslosenkasse und der Vorinstanz nicht als zu langes

Zuwarten und damit als Verletzung der Pflicht zur Geltendmachung der

Lohnansprüche innert nützlicher Frist betrachtet werden. Zwar wurde in ARV 2002

Nr. 8 S. 62, auf welchen die Beschwerdegegnerin in der Vernehmlassung hinweist,

eine Pflichtverletzung bejaht bei einem Versicherten, der drei Monate nach

Beendigung des Arbeitsverhältnisses seine Lohnforderungen immer noch nicht

gestellt hatte und auf die Konkurseröffnung warten wollte. Im vorliegenden Fall

verhält sich die Situation indessen anders. Der Beschwerdeführer liess zum

Einen durch seinen Rechtsvertreter unmittelbar nach Auflösung des

Arbeitsverhältnisses seine Forderung schriftlich sowie telefonisch geltend

machen und mit einer gewissen Verzögerung die Betreibung einleiten. Zum Andern

versuchte sein Rechtsvertreter für einen seiner Arbeitskollegen bei derselben

Arbeitgeberin Lohnansprüche gerichtlich sowie betreibungsrechtlich

durchzusetzen und stellte für diese am 27. März und am 15. Juni 2001 jeweils

das Konkursbegehren. Ferner wusste sein Rechtsvertreter im Anschluss an das zweite

Konkursbegehren, dass der Arbeitgeberin die Betreibungshandlungen nicht mehr

zugestellt werden konnten. Unter diesen Umständen bedeutet es keine Verletzung

der Schadenminderungspflicht, wenn ein Rechtsvertreter, der zwei Arbeitnehmer

der gleichen Firma vertritt, die gerichtlichen und betreibungsrechtlichen

Handlungen nur für einen Arbeitnehmer bis zur Stellung des Konkursbegehrens

durchführt. Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit diese

nach Prüfung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen in betraglicher Hinsicht über

die Insolvenzentschädigung neu verfüge. (...)"

In una sentenza del 16

agosto 2005 nella causa H., C 111/05 il TFA ha deciso che un assicurato non

aveva violato il suo obbligo di ridurre il danno ed ha in particolare

sottolineato:

"

3.2 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde reicht

der - nunmehr anwaltlich vertretene - Versicherte Unterlagen ein, welche den

nachfolgend geschilderten Ablauf belegen. Am 8. Mai 2002 kündigte er das

Arbeitsverhältnis mit der X.________ AG per 11. Mai 2002. Bereits am 15. Mai

2002 leitete er für den ausstehenden Lohn Betreibung ein. Nachdem gegen den

Zahlungsbefehl vom 31. Mai 2002 am 6. Juni 2002 Rechtsvorschlag erhoben, und

die Lohnklage des Versicherten gegen die ehemalige Arbeitgeberin (vom 5.

September 2002) vom Arbeitsgericht mit Entscheid vom 22. Oktober 2002

vollumfänglich gutgeheissen worden war, stellte er am 19. November 2002 das

Rechtsöffnungsbegehren.

Dieses wurde jedoch mit Verfügung des

Bezirksgerichtes vom 22. Januar 2003 abgewiesen, weil der Beschwerdeführer

versäumt hatte, die Rechtskraftbescheinigung des arbeitsgerichtlichen

Entscheides vom 22. Oktober 2002 zu den Akten zu reichen. Eine dagegen vom

Versicherten am 17. Februar 2003 erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom

Obergericht abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde (Zirkularbeschluss vom

24. Februar 2003). Auf das zweite Rechtsöffnungsbegehren vom 7. März 2003 hin

wurde ihm mit Verfügung des Bezirksgerichtes vom 8. Mai 2003 definitive

Rechtsöffnung in der Höhe des ausstehenden Nettolohnes von Fr. 13'083.- (brutto

Fr. 14'000.-) nebst Zins zu 5 % seit 31. Mai 2002 erteilt. Daraufhin stellte er

am 1. Juli 2003 das Fortsetzungsbegehren und am 25. August 2003 das Begehren um

Konkurseröffnung.

3.3 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat

die erstmals im

letztinstanzlichen Prozess von der

Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers vorgelegten Akten, aus welchen die im

Zeitraum vom 22. Oktober 2002 bis 1. Juli 2003 unternommenen Schritte zur

Durchsetzung der Lohnforderung zu ersehen sind, zu berücksichtigen, weil es

nicht an die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts durch das

kantonale Gericht gebunden ist (Erw. 1 hiervor).

3.4 In Kenntnis des vollständigen Sachverhalts

kann keine Rede mehr davon sein, dass sich der Beschwerdeführer zu irgendeiner

Zeit seit Entstehung des Lohnausstandes passiv verhalten hätte. Er hat seinen

Lohnanspruch vielmehr konsequent und mit grosser Ausdauer geltend gemacht. Eine

Verletzung der Schadenminderungspflicht ist demzufolge zu verneinen."

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro li lui.

In quell'occasione il TFA

ha in particolare rilevato:

"

3.1 Auf Grund der Akten ist davon auszugehen,

dass der Lohn des Beschwerdegegners bis Ende Mai 2005 regelmässig und

rechtzeitig beglichen wurde. Offen ist derjenige für den Monat Juni, als das

Arbeitsverhältnis zwar schon - fristlos - aufgelöst war, der Versicherte aber

noch auf Bitte der Arbeitgeberin hin gearbeitet hatte. Darüber hinaus wurden

ausgewiesene Spesen, Ferienansprüche, ein Anteil 13. Monatslohn und

geleistete Überzeit nicht bezahlt. Gemäss glaubhafter Darstellung des

Beschwerdegegners wurde ihm im Juni versichert, durch die Bezahlung der im Juni

noch fertiggestellten Arbeiten wäre die Gesellschaft in der Lage, seine offenen

Forderungen zu begleichen. Unter Beachtung der für die Rechnungsstellung

benötigten Zeit und der für deren Begleichung üblichen Frist von 30 Tagen

durfte er bis Anfangs August objektiv mit einer baldigen Zahlung rechnen. Bis

dahin musste er keinesfalls rechtliche Schritte gegen die Arbeitgeberin in

Erwägung ziehen. Folgerichtig gelangte der Versicherte am 10. August 2005

wieder an die Arbeitgeberin und forderte schriftlich die Überweisung des

offenen Betrages von Fr. 29'565.20. Ende September wandte er sich

telefonisch und schriftlich an die Arbeitslosenkasse und das Betreibungsamt.

Offenbar suchte der Beschwerdegegner bei diesen Institutionen Rat hinsichtlich

des weiteren Vorgehens. Auch dies ist als Bemühung um Zahlungseingang und zur

Vermeidung von Schaden zu werten (vgl. beispielsweise Urteil G. vom 14. Oktober

2004, C 114/04 Erwägung 3.2.2).

3.2 Wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat,

ist für eine Leistungsverweigerung wegen Verletzung der

Schadenminderungspflicht ein schweres Verschulden vorausgesetzt, wobei im

Einzelfall aufgrund der Umstände zu entscheiden ist, ob der Arbeitnehmer

genügend und rechtzeitig reagiert hat (Urteil F. vom 6. Februar 2006, Erw. 3.1,

C 270/05). Es kann dabei nicht verlangt werden, dass er sich juristisch

fehlerlos verhält (Urteil F. vom 21.

Dezember 2005, Erw. 3.2, C 63/05). Geht die

Beschwerde führende

Arbeitslosenkasse bereits von einer Verletzung

der Schadenminderungspflicht aus, wenn ein Versicherter nach Ablauf einer

dreissigtägigen Zahlungsfrist nicht mittels Betreibung oder Klage gegen seinen

ehemaligen Arbeitgeber vorgeht, verkennt sie die Realitäten im Arbeitsleben und

geht über das hinaus, was in der Rechtsprechung in der Regel verlangt wird. So

erfüllte ein Versicherter die Schadenminderungspflicht, als er nach einer

ersten

schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis

er unzuständigenorts eine Lohnklage einreichte und nach dem

Unzuständigkeitsentscheid nach weiteren ca. 50 Tagen beim zuständigen Gericht

klagte (Urteil F. vom 21. Dezember 2005,

C 63/05). Im Urteil G. vom 19. Oktober 2006

(C 163/06) hat ein Versicherter nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

während rund 4 1/2 Monaten nichts Aktenkundiges unternommen, hingegen glaubhaft

gemacht, dass er verschiedentlich telefonisch intervenierte. Im konkreten

Einzelfall hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die

Schadenminderungspflicht als nicht verletzt erachtet. Würde jede Forderung, die

nicht innert dreissig Tagen beglichen wird, eingeklagt, stünde das Justizsystem

am Anschlag. Solches entspräche nicht einem Vorgehen, das jedem vernünftigen

Menschen als selbstverständlich erscheint, was aber erforderlich ist, um bei

Nichtbefolgen einer entsprechenden Verhaltensregel von einem groben Verschulden

auszugehen.

3.3 Schliesslich wendet die Beschwerdeführerin

ein, man habe dem Versicherten auf seine telefonische Anfrage am 30. September

2005 dringend empfohlen, seine Forderung mittels Betreibung geltend zu machen.

Anstatt dies zu befolgen, habe er angegeben, vorerst die genauen Beträge der

offenen Benzin- und Telefonrechnungen sowie die Lohnbeträge zusammenstellen zu

müssen. Das schwere Verschulden des Beschwerdegegners sei anzunehmen, weil er

der klaren Anweisung der Arbeitslosenkasse keine Folge geleistet habe.

Diesbezüglich ist mit dem kantonalen Gericht indessen festzuhalten, dass eine

Anfangs Oktober 2005 eingeleitete Betreibung auf den entstandenen Schaden

keinen Einfluss mehr haben konnte, nachdem bereits mit Entscheid vom 18.

Oktober 2005 über die Gesellschaft der Konkurs eröffnet wurde. Ob nach der

telefonischen Erkundigung und Beratung am 30. September 2005 noch weitere

Schritte hätten

unternommen werden müssen, ist damit für die

Frage der Verletzung der Schadenminderungspflicht irrelevant.

Zusammenfassend steht fest, dass, soweit eine

Verletzung der

Schadenminderungspflicht überhaupt anzunehmen

wäre, eine solche nach den gesamten Umständen jedenfalls nicht derart schwer

wiegt, dass sie mit einer Leistungsverweigerung zu sanktionieren ist."

2.5. Nella già citata direttiva

(cfr. consid. 2.2), la SECO si è ancora così espressa:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di

averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa,

in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento

del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI.

In

merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento

del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano

da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto

l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque

ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso.

Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza

nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla

cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i

salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più

il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di

subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare

le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in

particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali

per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo

lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più

severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla

giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere

tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione

dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.6

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti che il 21 febbraio 2005 l'assicurato ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro la __________ di __________ per pretese salariali

relative al periodo giugno-settembre 2004. L'ex datore di lavoro si è opposto (cfr. Inc. 2, Doc. 8).

Il 21 giugno 2005 il

Segretario assessore della Pretura di __________ ha parzialmente accolto

l'istanza per pretese salariali. Dalla sentenza emerge che il convenuto non ha

partecipato all'udienza (cfr. Doc. 9 e Doc. 9a).

Il 27 giugno 2005 l'assicurato

ha fatto notificare la comminatoria di fallimento alla ditta (cfr. Doc. 10).

La domanda di fallimento è

stata inoltrata il 15 febbraio 2006 (cfr. Doc. 11).

L'udienza in Pretura si è

tenuta il 15 marzo 2006. In quell'occasione l'istanza è stata ritirata in

quanto il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato (cfr. Doc. 13).

Il 30 agosto 2006

l'assicurato ha presentato un'istanza con la quale ha chiesto la dichiarazione

del fallimento senza preventiva esecuzione secondo l'art. 190 cpv. 1 cifra 2

LEF. L'istanza è stata respinta il 31 ottobre 2006 in quanto non è stato pagato

l'importo di fr. 800.-- a valere quale anticipo spese (cfr. Doc. 14).

Il 2 novembre 2006

l'assicurato ha inoltrato la domanda di insolvenza (cfr. Doc. 15).

Nella presente fattispecie

il presupposto dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI è realizzato, e la Cassa del

resto non lo contesta, in quanto il fallimento della ditta non è stato

dichiarato soltanto perchè, a seguito del manifesto indebitamente del datore di

lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese (cfr. consid. 2.2 e

2.

).

L'amministrazione ha

comunque negato a RI 1 il diritto a beneficio dell'indennità per insolvenza in

quanto egli avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55

cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.4).

Nel corso dell'udienza del

3.

ottobre 207 relativa all'incarto 38.2007.39 l'assicurato ha così esposto le

circostanze nelle quali ha concluso e poi sciolto il contratto di lavoro:

" (...)

Ho lavorato presso la ditta "__________ di __________"

dal 1.6 al 30.9.2004, quindi in tutto 4 mesi.

Alla fine del primo mese di lavoro non ho

ricevuto il salario. Ciò è avvenuto alla fine di ognuno dei mesi di lavoro

sebbene avessi regolarmente prestato la mia attività lavorativa.

Era un ambiente familiare, vi era un rapporto di

amicizia e si ventilava anche che se le cose fossero andate bene si sarebbe

potuto costituire una società.

Si tratta di una società nuovamente costituita.

Dopo il primo mese abbiamo visto che la cosa poteva funzionare.

Mi sono messo la mano sul cuore per quel che

concerne il primo mese di lavoro, visto che il titolare aveva altre spese, ed

ho confidato nel secondo mese.

Alla fine del secondo mese le entrate c'erano ma

il datore di lavoro ha fatto finta di niente.

In quattro mesi si è realizzata una cifra d'affari

intorno a CHF 16'000.-, ciò che non è poco per un piccolo negozio a __________.

Tuttavia ogni sera il titolare prelevava tutto l'incasso e non avevamo neppure

le monetine per dare il resto il giorno successivo.

Sono stato lì quattro mesi e poi me ne sono

andato.

Io ho portato pazienza anche perché ho una mia

amica svizzero-tedesca che aveva il negozio li vicino e che mi diceva

"guarda che pagherà".

Ho anche fatto delle denuncie in Procura per

calunnia (ho avuto ragione) in quanto lui diceva che io non dovevo pretendere

niente.

A partire dal terzo mese ho continuato a

sollecitare verbalmente il versamento del salario. Vi era pure un rapporto a

quel punto non più di amicizia ma di conoscenza che mi faceva sperare nel

versamento dello stesso, dopo mi sono licenziato e rivolto al sindacato.

Con riferimento al doc. D e in particolare alla

frase "come tua abitudine..." il presidente del TCA chiede al

ricorrente cosa vuole dire. Il ricorrente risponde che il sig. Scandale non

pagava nessuno. L'avevo saputo in quel periodo.

(...)

Il presidente del TCA sottolinea che il 27 giugno

2005.

(doc. M) vi è stata la comminatoria di fallimento e l'istanza di

fallimento è stata presentata soltanto il 15 febbraio 2006 (doc. N). Le parti

confermano questo punto.

Sul momento il rappresentante dell'assicurato non

sa spiegare il motivo. In simili circostanze gli atti vengono ritrasmessi

all'amministrazione anche per esaminare questo aspetto (cfr. al proposito la

circolare Prassi AD 2004/1, foglio 4/1).

Anche da questo punto di vista l'amministrazione

dovrà nuovamente valutare se tenuto conto dell'insieme delle circostanze del

caso l'assicurato ha commesso una colpa grave, ai sensi della giurisprudenza federale

(cfr. DLA 2007, pag. 49 segg), non chiedendo il fallimento immediatamente dopo

la comminatoria."

(Doc. A6)

Alla luce

di questi elementi il TCA ritiene che durante il breve rapporto di lavoro

l'assicurato ha costantemente sollecitato il versamento del salario (vedi pure

la dichiarazione dell'8 ottobre 2007 della signora __________, inc. 1 Doc. 30),

per cui egli non ha gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi

dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

Dopo la

conclusione del rapporto di lavoro il rappresentante dell'assicurato ha

sollecitato il versamento del salario il 13 dicembre 2004 (cfr. inc. 1, Doc.

28) ed il 17 giugno 2005 (cfr. inc. 1, Doc. 29) ed ha poi fatto spiccare un

precetto esecutivo l'__________, notificato il __________ (cfr. inc. 2, Doc.

8).

L'11

maggio 2005 egli ha inoltrato un'istanza in Pretura, che è stata parzialmente

accolta il 21 giugno 2005 (doc. Doc. 9).

La

comminatoria di fallimento è stata notificata il 27 giugno 2005.

Il

fallimento è stato chiesto il 15 febbraio 2006.

È

soprattutto questo periodo di quasi 8 mesi tra la comminatoria di fallimento e

la richiesta di fallimento che ha fatto concludere all'amministrazione che vi è

stata una grave violazione dall'obbligo di ridurre il danno secondo l'art. 55

cpv. 1 LADI.

Il

rappresentante dell'assicurato ritiene invece che non si possa parlare di colpa

grave in considerazione del fatto che, fino a quel momento, erano stati fatti

tutti i passi necessari per ottenere il pagamento salario e che il titolare

della ditta era irreperibile (cfr. Doc. A4).

Egli

rileva peraltro che il sindacato era convinto che "la comminatoria di

fallimento, così come era prassi, fosse ritenuta sufficiente al fine di

ottenere il pagamento dell'indennità per insolvenza".

Gli

accertamenti compiuti dal TCA hanno permesso di appurare che, già in data 25

giugno 2004, la Cassa ha trasmesso al "RA 1 di " (cfr. consid. 1.4) una

copia della Prassi 2004/1 dalla quale risulta che, contrariamente a quanto

stabilito nella precedente direttiva in vigore dal gennaio 1992, la

comminatoria di fallimento non è ancora sufficiente per giustificare un diritto

all'indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.3).

Da notare

che, nella lettera accompagnatoria (cfr. Doc. XII/bis), la Cassa invitava i

rappresentanti degli assicurati a "prestare attenzione a quanto menzionato

nella circolare".

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA ritiene che lasciando trascorrere un periodo di

quasi otto mesi tra la comminatoria di fallimento e la domanda di fallimento, e

poi ancora, ritirando il 15 marzo 2006 l'istanza (quando invece, come

giustamente rilevato dalla SECO, egli avrebbe potuto chiedere la pronuncia

immediata del fallimento in quell'occasione cfr. Doc. B2) per poi ripresentarla

il 30 agosto 2006 (più di cinque mesi dopo), l'assicurato ha gravemente violato

l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

Di

conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità per

insolvenza.

In tale

contesto si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati sopportano

le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno

affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. DLA 2002 pag. 259;

SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA

35.2006.39

del 7 settembre 2006).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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