38.2008.10
Sosp. del versamento di ID. Ass. lavorato all'estero(UE) e 1 giorno in CH:possibile totalizz.dei periodi di occupaz.Tuttavia un periodo all'estero non comprovato.Formulario E301 non compilato dall'aut
16 giugno 2008Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2008.10
Data decisione, Autorità:
16.06.2008, TCA
Titolo:
Sosp. del versamento di ID. Ass. lavorato all'estero(UE) e 1 giorno in CH:possibile totalizz.dei periodi di occupaz.Tuttavia un periodo all'estero non comprovato.Formulario E301 non compilato dall'autorità competente,bensì da un consulente dell'ass.Tale periodo non può essere considerato.GP concesso
GRATUITO PATROCINIO
INDENNITÀ
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
art. 8 agg. 16 ALC
art. 80 CEE 574/72
art. 4 agg. 1 let. g CEE1408/71
art. 67 CEE1408/71
art. 13 LADI
art. 3 agg. 14 LAG
art. 61 let. a LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 20 cpv. 1 LPTCA
art. 21 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.10
DC/sc
Lugano
16 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
gennaio 2008 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 15 gennaio 2008 la Cassa CO 1 ha confermato la
propria decisione del 22 novembre 2007 con la quale ha sospeso il versamento
delle indennità di disoccupazione ad RI 1 in quanto, da accertamenti compiuti
in un secondo tempo, è emerso che un periodo lavorativo svolto in __________
non è stato adeguatamente comprovato.
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo
patrocinatore ha innanzitutto rilevato che, in un primo tempo, la Cassa aveva
riconosciuto all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione, ma che
egli ne aveva contestato l'importo, sostenendo in particolare che l'ultimo
salario da lui percepito in __________ quale direttore d'albergo ammontava a
circa
fr.
8'000.-- (cfr. Doc. I, pag. 2).
Un'opposizione
su questo aspetto è ancora pendente davanti alla Cassa.
Il
patrocinatore del ricorrente ritiene poi che l'assicurato ha debitamente
dimostrato di avere lavorato presso l'__________ e che il formulario E301 è
stato compilato da un suo consulente.
Egli
sottolinea che nessuna norma impone di accertare i periodi di occupazione
all'estero fondandosi esclusivamente sul formulario E301 e rileva in
particolare:
"
(...)
Ad inizio novembre 2007, il sig. __________ ha
comunicato al sottoscritto legale l'intenzione della Cassa di sospendere il
pagamento delle indennità di disoccupazione, siccome da un controllo effettuato
presso l'ultimo datore di lavoro __________ (__________ di __________),
risulterebbe che il sig. RI 1 non é mai stato alle loro dipendenze. Infatti il
sig. __________ avrebbe dichiarato che il sig. RI 1 era sì da loro conosciuto,
ma unicamente quale ospite dell'albergo (sic!).
Nel corso dell'incontro 20 novembre 2007 avvenuto
presso la sede CO 1 di __________ alla presenza del sig. __________, del sig. RI
1 e del sottoscritto legale, si è avuto modo di appurare che il sig. RI 1 ha
effettivamente lavorato presso l'__________, così come indicato nel formulario
E301.
In tale occasione si è pure precisato che in __________
è tuttora in corso un contenzioso giuridico fra il datore di lavoro __________
e numerosi suoi ex dipendenti, fra cui il sig. RI 1.
Il nodo della vertenza consiste nel fatto che il
datore di lavoro non ha dichiarato ai competenti uffici statali l'assunzione
di diversi suoi dipendenti, omettendo quindi il pagamento dei relativi
contributi previdenziali, e che solo in parte è stato loro versato lo stipendio.
A comprova di tutto quanto su esposto è stata
consegnata al sig. __________ numerosa documentazione, fra le quali copie: -
delle dichiarazioni scritte di ex dipendenti dell'__________ che attestano che
il sig. RI 1 ha lavorato nel periodo indicato quale direttore dell'__________,
- delle lettere del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale di __________;
- delle fatture e dei bollettini di consegna dell'__________ a firma direttore RI
1; - delle fotografie che ritraggono il sig. RI 1 al lavoro presso l'albergo,
ecc... Si è inoltre precisato che nella vertenza in corso __________, il sig. RI
1 è rappresentato dal collega
avv. __________ di __________, il quale è a
disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ad oggi non risulta che il sig. __________, che
peraltro non è il titolare dell'__________ (la titolare è la signora __________),
abbia dato seguito alla richiesta del sig. __________ di confermare per
iscritto la sua dichiarazione telefonica.
E pour cause !!
La risposta telefonica data al sig. __________
era dettata, ovviamente, da strategie difensive assunte nella vertenza __________.
(...)
Il formulario E301 consegnato dal sig. RI 1 alla
Cassa, a comprova dei periodi lavorativi effettuati in __________, è stato
allestito dal rag. __________ di __________, consulente del sig. RI 1, così
come attestato dalla dichiarazione 30.11.2007.
L'indicazione relativa al periodo di lavoro
oggetto della procedura giudiziaria in __________ è stata da lui apposta
siccome sino a fine causa (e sono notori i tempi biblici della Giustizia __________
per giungere ad una sentenza !) non sarebbe stata certificabile dall'__________.
A questo proposito è d'uopo precisare che il sig.
RI 1 non si è occupato personalmente della procedura volta al rilascio del
formulario E301, delegando il tutto al suo consulente.
L'affermazione della Cassa CO 1, alla base della
decisione di sospensione dei versamenti LADI, secondo cui possono far stato
unicamente i periodi di occupazione attestati ufficialmente sul formulario E301, è assolutamente contestata!
Non vi è alcuna norma legale che stabilisca
imperativamente questa esigenza che dalla Cassa CO 1 viene asserita essere
presso di loro la normale prassi.
Come avviene peraltro presso altre Casse, se un
dipendente disoccupato dimostra, come è stato il caso nella presente
fattispecie, l'esistenza (a mezzo di prove documentali, testimonianze, ecc..)
di un determinato periodo di occupazione, questo periodo deve essere preso in
considerazione nel calcolo dei periodi di occupazione volti a verificare
l'esistenza del diritto alle indennità LADI, e ciò indipendentemente dal fatto
che figuri o meno sul formulario E301. Il formulario E301 non è altro che uno
dei modi, sicuramente quello più facile, per dimostrare il periodo lavorativo.
Il che però, come detto, non esclude che in situazioni particolari, come è il
caso nella presente fattispecie, si possa far capo anche ad altri mezzi di
prova.
Il sig. RI 1 ha saputo dimostrare in modo
convincente, tramite la produzione di numerosa documentazione, che durante il
periodo indicato nel formulario E301 dal sig. __________, egli ha
effettivamente lavorato presso l'__________.
Orbene, fare come pretenderebbe fare la Cassa CO
1, ovvero aspettare che la vertenza giudiziaria in __________ giunga a termine
(e fors'anche cresca in giudicato), ritenuti i tempi della Giustizia __________,
significa rendere ancor più arbitraria una decisione che fa ricadere
pesantemente sulla testa del lavoratore colpe non sue, bensì del datore di
lavoro.
La decisione qui avversata va quindi annullata e
le indennità LADI vanno versate al sig. RI 1 con effetto retroattivo al 1
novembre 2007." (Doc. I)
Il
patrocinatore dell'assicurato ha poi chiesto di porre RI 1 al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
1.3. Nella sua risposta
del 19 febbraio 2008 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
Entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione (articolo 9 LADI), l'assicurato è occupato in Svizzera, per un
giorno, quale autista (allegati 5 - 8). In precedenza l'assicurato è stato
occupato in __________. A questo proposito, egli consegna alla cassa il modulo
E301 rilasciato dall'__________ (allegato 3), da cui risultano due occupazioni:
la prima, quale quadro, dal 12 ottobre 2001 al 30 giugno 2006, e la seconda,
quale direttore d'hotel, dal 25 agosto 2006 al 31 dicembre 2006.
Sulla base di questa documentazione e di questi
periodi di assicurazione, l'assicurato compie il periodo di contribuzione
minimo fissato dall'articolo 13 capoverso 1 LADI, segnatamente attesta almeno
dodici mesi di contribuzione entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione. In particolare, il giorno di lavoro in Svizzera, quale ultimo
impiego, consente alla cassa di totalizzare i periodi di assicurazione attestati
sul modulo E 301.
La cassa riconosce all'assicurato il diritto
all'indennità di disoccupazione dal 24 agosto 2007 (allegato 14) e versa
l'indennità di disoccupazione fino al periodo di controllo 10.07 incluso.
Il guadagno assicurato, inizialmente stabilito in
CHF 5'000.00, è dapprima aumentato a CHF 5'485.00 ed infine a CHF 5'930.00, a
seguito della contestazione dell'assicurato.
A questo proposito, con decisione del 27
settembre 2007, la cassa pronuncia una decisione, che fissa il guadagno
assicurato a CHF 5'930.00 (allegato 18). L'assicurato, patrocinato dall'avv. RA
1, interpone tempestivamente opposizione il 29 ottobre 2007 (allegato 21). La
cassa non ha ancora pronunciato la decisione su opposizione, poiché, nel
frattempo, ha messo in dubbio il diritto alle prestazioni assicurative, oggetto
di questo ricorso.
Nell'ambito dell'esame dell'opposizione del 29
ottobre 2007 (allegato 21), tuttavia, la cassa procede ad ulteriori
accertamenti, perché in base ad una più attenta lettura del modulo E 301 risulta
che l'ultimo periodo di assicurazione, quello che corre dal 25 agosto 2006 al
31 dicembre 2006, è scritto con una calligrafia ed una penna differenti
rispetto al resto del modulo (allegato 3). Inoltre, sul modulo Domanda
d'indennità di disoccupazione, l'assicurato iscrive al punto 15, quale ultimo
rapporto di lavoro, non già l'ultimo rapporto di lavoro in __________ come da
modulo E 301, bensì quello appena precedente con la società __________.
La cassa contatta telefonicamente l'__________ in
__________, presso il quale l'assicurato dichiara di aver lavorato dal 25
agosto 2006 al 31 dicembre 2006. II signor __________, indicatoci quale
titolare dell'hotel, comunica che l'assicurato non ha mai lavorato presso
l'hotel, bensì ne era stato solamente ospite. Sollecitato a confermare per
iscritto questa informazione, il signor __________ non ha mai dato seguito alla
richiesta (allegato 24).
La cassa decide, comunque, di richiedere all'__________
il rilascio di un nuovo modulo E 301, visto che il precedente era stato
consegnato alla cassa direttamente dall'assicurato. La richiesta è stata
sollecitata ancora nel mese di gennaio 2008, purtroppo senza ancora alcun
riscontro (allegato 33).
Parimenti la cassa decide di sospendere il
versamento dell'indennità di disoccupazione, in attesa del modulo E 301, e ne dà
tempestiva comunicazione al patrocinatore dell'assicurato (allegato 25).
Il 20 novembre 2007 la cassa incontra
l'assicurato ed il suo patrocinatore, che consegnano della documentazione a
comprova dell'occupazione effettiva dell'assicurato presso l'__________
(allegato 26).
La cassa contatta telefonicamente, il medesimo
giorno, il servizio giuridico della SECO, che conferma come per la
totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione nell'UE è determinante
il modulo E 301. La cassa ne dà tempestiva comunicazione ancora il 20 novembre
2007 al patrocinatore dell'assicurato (allegato 27).
Con decisione del 22 novembre 2007, su richiesta
del patrocinatore
dell'assicurato, la cassa pronuncia una decisione di sospensione del versamento dell'indennità di
disoccupazione (allegato 28). Il patrocinatore dell'assicurato interpone
tempestivamente opposizione il 10 gennaio 2008 (allegato 29).
Nell'ambito dell'esame dell'opposizione del 29
ottobre 2007 contro il calcolo del guadagno assicurato, il patrocinatore
dell'assicurato risponde alle domande poste il 22 novembre 2007 e sollecitate
il 21 dicembre 2007 (allegato 30).
In particolare, egli dichiara che le indicazioni
sul modulo E 301 relative al periodo di assicurazione dal 25 agosto 2006 al 31
dicembre 2006 sono state apposte non già dall'__________, bensì dal signor __________
in __________, consulente dell'assicurato e che la mancata indicazione di
questo periodo quale ultimo impiego sul modulo Domanda d'indennità di
disoccupazione è dovuta ad una svista dell'assicurato.
Con decisione su opposizione del 15 gennaio 2008
(allegato 31), la cassa conferma la sospensione del versamento dell'indennità
di disoccupazione, in attesa del modulo E 301 rilasciato dall'__________,
perché secondo istruzioni della SECO, confermate ulteriormente per iscritto il
18 gennaio 2008 (allegato 32), possono essere presi in considerazione
unicamente i periodi di assicurazione nell'UE attestati dalle autorità
competenti, nel caso specifico dall'__________. A tutt'oggi, in assenza del
nuovo modulo E 301, non sono adempiuti tutti i presupposti del diritto
all'indennità di disoccupazione, segnatamente non sono comprovati almeno 12
mesi di contribuzione entro il termine quadro per il periodo di contribuzione,
e si giustifica la sospensione del versamento delle prestazioni assicurative.
Non appena in possesso del modulo E 301 già
sollecitato, ma al più tardi entro dodici mesi dal momento in cui la cassa ha
avuto conoscenza dell'indicazione apposta sul modulo E 301 da una persona terza
e non dall'__________, la cassa chiederà in restituzione, se il caso, le
prestazioni versate a torto all'assicurato dal 24 agosto 2007 al 31 ottobre
2007, pari a CHF 8'821.40 netti, salvo decisione contraria di questo tribunale." (Doc. III)
1.4. Il 26
febbraio 2008 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA della
documentazione relativa allo stato della vertenza in corso in __________ fra
l'assicurato e l'__________ di __________ (cfr. Doc. V).
1.5. Il 19 maggio
2008 si è svolto un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. VIII)
in
diritto
2.1. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
L'art. 13
cpv. 1 LADI in vigore dal 1° luglio 2003, stabilisce che ha adempiuto il
periodo di contribuzione colui che, entro termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha
svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
2.2. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (in seguito: ALC; RU 2002 pag. 1529 seg; RS
0.142.112.681).
Questo
Accordo, applicabile al caso presente (cfr. DTF 131 V 225), contiene in
particolare un articolo 8, dedicato al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, del seguente tenore:
" Conformemente
all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a) la parità di trattamento;
b) la determinazione della normativa applicabile;
c) il calcolo
totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni,
nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione
dalle diverse legislazioni nazionali;
d) il pagamento
delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti
contraenti;
e) la mutua
assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le
istituzioni."
(per maggiori dettagli cfr. UFAS, "Les effets
des Accords bilatéraux avec l'Union européenne sur le assurances sociales
suisses" in Sécurité sociale 1/2002 pag. 690 seg.)
L'art. 16 dell'ALC regola il riferimento al diritto comunitario e
stabilisce che:
" (1)
Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti
contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni
siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti
giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
(2) Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo
implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza
pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla
data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del
presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto
funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una
delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza."
L'Allegato
II, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC, prevede all'art. 1 cifra 1 che:
" Le
parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento
in vigore al momento della firma dell'Accordo, modificati dalla sezione A del
presente Allegato o regole ad essi equivalenti."
Si tratta
del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno
della Comunità, (in seguito: Regolamento n. 1408/71), con i successivi
aggiornamenti, e del Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo
1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che all'interno della
Comunità (in seguito: Regolamento n. 574/72), con i successivi aggiornamenti.
Va
peraltro ancora rilevato che ai fini dell'Accordo talune disposizioni dei regolamenti
o degli allegati agli stessi si intendono adottati per la Svizzera o nei
rapporti con altri Stati, secondo quanto esplicitamente stabilito.
Il nuovo
articolo 121 LADI, in vigore dal 1° giugno 2002, prevede che "per le
persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con
le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano
comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella
loro versione aggiornata" (cfr. al riguardo, U. Kieser, "Das Personenfreizügigkeitsabkommen"
und die "Arbeitslosenversicherung" in PJA 2003 pag. 283 seg. (284).
Come
rileva correttamente la Segreteria di Stato dell'economica (Seco) nella
Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (C-AD-LCP)
del maggio 2002 le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul
diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo sia in contraddizione con le
disposizioni del diritto comunitario nel campo di applicazione dei regolamenti
(cfr. B3, pag. 17).
2.3. Per quel che
riguarda il campo di applicazione personale, il Regolamento n. 1408/71 si
applica in particolare "ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati
membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati
membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti" (art. 2 cpv. 1).
Il campo
di applicazione materiale comprende, tra le altre, le prestazioni di
disoccupazione (art. 4 cpv. 1 lett. g).
L'art. 13
del Regolamento Nr. 1408/71, è dedicato alla legislazione applicabile e prevede
che:
"1. Il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento è
soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è
determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva delle disposizioni degli articoli
da 14 a 17,
a) il
lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla
legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato
membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o
il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) il
lavoratore occupato a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro
è soggetto alla legislazione di tale Stato;
c) gli
impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione
dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono;
d) il
lavoratore chiamato o richiamato alle armi da uno Stato membro conserva la
qualità di lavoratore ed è soggetto alla legislazione di tale Stato; se il
beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di
assicurazione prima della chiamata alle armi o dopo il congedo dal servizio
militare, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni
altro Stato membro sono computati, nella misura necessaria, come se si
trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo
Stato."
In
materia di assicurazione contro la disoccupazione il diritto alle prestazioni
sorge nell'ultimo Stato nel quale il dipendente ha lavorato (cfr. Istituto
delle assicurazioni sociali - IAS - "Accordo sulla libera circolazione
delle persone e sicurezza sociale, con particolare riferimento ai rapporti fra
Svizzera e Italia" in RDAT
I-2002 pag. 1 seg. (69); P. Usinger-Egger, "Die soziale
Sicherheit der Arbeitlosen in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und in den
bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten". Schriften zum Sozialversicherungsrecht. Ed. Schulthess, Zurigo 2000,
pag. 66-67; P. Gasser "Arbeitslosenversicherung" In L'accord sur la
libre circulation des personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la
sécurité sociale Suisse. Ed Stämpfli AG, Berna 2001
pag. 161 seg. (164): "Beschäftigungsprinzip"; B. Clerc, "Chômage
Assurance-chômage. Principes régissant les allocations
cantonales" in L'accord sur la libre circulation … pag. 175 seg. (178): "principe du dernier Etat d'emploi"; U. Kieser,
"Das Personenfreizügigkeitsabkommen …" in PJA 2003 pag. 283 seg.
(285) e 290).
All'eventualità "disoccupazione" è dedicato il capitolo 6
del Regolamento.
L'articolo
67 regola la totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione e
stabilisce che:
"1.
L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina
l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al
compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria,
dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di
ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione
compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i
periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se
fossero stati maturati sotto tale legislazione.
2. L'istituzione
competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il
mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di
periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di
assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro
Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la
legislazione ch'essa applica.
3. Salvo i casi
previsti all'articolo 71, paragrafo l, lettere a) ii) e b) ii), l'applicazione
delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che
l'interessato abbia compiuto da ultimo
- nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,
- nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione
secondo le disposizioni della
legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.
4. Quando la
durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di
assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le
disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2."
A
proposito delle diverse conseguenze giuridiche tra i "periodi di
assicurazione" e i "periodi di occupazione" il SECO ha rilevato
quanto segue:
"· Periodi di assicurazione
Fatti
I periodi di assicurazione attestati da uno Stato
membro della Comunità europea devono essere computati integralmente
dalla Svizzera anche se l'occupazione in questione non fosse considerata in
Svizzera come periodo di assicurazione. In questo modo, i lavoratori che per
diversi anni hanno pagato i contributi ad una o più assicurazioni non perdono
la copertura assicurativa acquisita per il semplice fatto di essersi recati in
un altro Stato membro.
· Periodi di occupazione
I periodi di occupazione attestati da uno Stato
che non possiede un sistema assicurativo vanno computati, conformemente
all'ultima parte della frase di cui all'articolo 67 capoverso 1 del regolamento
n. 1408/71, a condizione che fossero considerati periodi di assicurazione nello
Stato competente per la concessione delle prestazioni."
(C-AD-LCP B 47-48 pag. 30-31. Vedi pure B. 49 per
un riferimento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
nella causa Frangiamore 126/77).
L'__________
ha instaurato un sistema di assicurazione contro la disoccupazione soggetta al
prelievo di contributi paritetici (cfr. L. Ricciardi, M. Conclave, E. Corrente,
M. Lai "Guida alla tutela del lavoratore "2003", Edizioni
Lavoro, Roma 2002 pag. 112 e pag. 253-254).
Sulla
totalizzazione dei periodi di assicurazione, cfr. in particolare P.
Usinger-Egger, "Die soziale Sicherheit der Arbeitlosen in der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 und in den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und
ihren Nachbarstaaten", pag. 69-71; P. Gasser
"Arbeitslosenversicherung" in L'accord sur la libre circulation des
personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale suisse, pag.
161 seg. (162-163); B. Clerc, "Chômage.
Assurance-chômage. Principes régissant les allocations cantonales" in
L'accord sur la libre circulation … pag. 175 seg. (177);
U Kieser, "Das Personenfreizügigkeitsabkom-men …" in PJA 2003 pag.
283 seg. (286) e 291).
2.4. Nella
presente fattispecie RI 1, cittadino svizzero, si è annunciato in
disoccupazione dal 27 agosto 2007, facendo valere entro il termine quadro biennale
per il periodo di contribuzione (dal 27 agosto 2005 al 26 agosto 2007, cfr.
art. 9 cpv. 1 e cpv. 3 LADI), un giorno lavorativo in Svizzera (il 22 agosto
2007, quale autista, presso la ditta __________, cfr. Doc. 5) e due periodi
lavorativi in __________: uno dal 1° ottobre 2001 al 30 giugno 2006 quale
quadro, presso __________ a __________ (cfr. Doc. 1 e Doc. 4) e uno, dal 25
agosto 2006 al 31 dicembre 2006 quale direttore presso un Hotel a __________
(cfr. Doc. 1 e Doc. 4).
Il brevissimo periodo (un
giorno) nel quale l'assicurato ha svolto un'attività lavorativa dipendente in
Svizzera permette di far scattare le norme del Regolamento n. 1408/71 relative
alla totalizzazione dei periodi di occupazione o di assicurazione (cfr. consid.
2.3) come giustamente stabilito dall'amministrazione (su questo tema, cfr. DTF
131 V 222, in particolare pag. 227-228; DTF 132 V 196, in particolare pag. 197;
STCA 38.2002.211 del 16 giugno 2003; STCA 38.2003. 76 del 19 aprile 2004 in
RtiD II-2004 pag. 202).
La Cassa ha, in un primo
tempo, riconosciuto all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione
in quanto, considerando anche entrambe le attività lavorative che l'assicurato
afferma di avere svolto in __________, oltre al giorno di lavoro, RI 1 adempie
il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi.
Questo periodo non viene invece
adempiuto se si considera solo la prima delle due attività.
A seguito di un
accertamento compiuto successivamente l'amministrazione ha sospeso il
versamento delle indennità di disoccupazione in quanto ha ritenuto che il
periodo di attività lavorativa dal 25 agosto al 31 dicembre 2006 non è stato
debitamente comprovato.
In particolare
l'amministrazione ha constatato che nell' "Attestato relativo al periodi
da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di
disoccupazione" (E301) questo secondo periodo non è stato iscritto dalla
Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e precisamente
dall'__________, bensì da un'altra persona (cfr. Doc. 3).
L'assicurato ha ammesso,
anche nel corso dell'udienza del 19 maggio 2008 (cfr. Doc. VIII) che quel
periodo di lavoro è stato annotato nel formulario da un suo consulente, il
ragioniere __________, il quale il 30 novembre 2007 ha rilasciato una
dichiarazione del seguente tenore:
" (...)
Il periodo di lavoro 25/08/2006 31/12/2006, è stato indicato da me
consulente del sig. RI 1, in quanto non ancora certificabile dall'__________
per effetto di vertenza in corso contro ditta che non ha effettuato
regolarmente la comunicazione dell'assunzione nel periodo da me indicato.
Tale certificazione potrà avvenire da parte dell'__________ solo
dopo la conclusione della vertenza stessa.
Certo di un vostro accoglimento del Mod. E301 così come è stato da
me completato, vi invio distinti saluti." (Doc. C)
In sede ricorsuale il
patrocinatore dell'assicurato ha sostenuto che quest'ultimo ha sufficientemente
documentato alla Cassa, durante un incontro tenutosi il 20 novembre 2007 (cfr.
Doc. 26) di avere effettivamente lavorato presso l'__________.
Di
conseguenze egli chiede che questo periodo di lavoro venga tenuto in
considerazione anche se, a seguito di una vertenza salariale ancora in corso con
il datore di lavoro (l'Albergo ha sostenuto che il ricorrente è stato solo un
ospite e non il direttore, cfr. Doc. 25, mentre invece l'assicurato ha allegato
abbondante documentazione a dimostrazione dell'effettivo esercizio di un
lavoro), l'__________ non ha potuto ancora iscriverlo nel formulario E301.
2.5. Rispondendo
ad una precisa domanda su questo tema della Cassa CO 1 la Seco, il 18 gennaio
2008 ha rilevato:
" (...)
Confermiamo l'informazione rilasciata dal nostro settore TCGA
prima di Natale, secondo cui possono essere presi in considerazione in virtù
degli accordi bilaterali esclusivamente i periodi di contribuzione attestati
dalle autorità competenti.
Pertanto, la cassa CO 1 non può prendere in considerazione alcun
altro elemento, nè l'esistenza di altri mezzi di prova attestanti il rapporto
di lavoro, nè tantomeno il mero fatto che una vertenza giudiziaria sia
pendente." (Doc. 32)
Il TCA constata che l'art.
80 del Regolamento (CEE) N. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Stato 16 agosto
2005), relativo alle prestazioni di disoccupazione (applicazione dell'art. 67
del Regolamento), prevede quanto segue:
"
Art. 80 Attestato
dei periodi di assicurazione o di occupazione
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 67 paragrafi 1,
2 o 4 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione
competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di
occupazione compiuti quale lavoratore subordinato sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da
ultimo, nonché tutti i dati complementari richiesti dalla legislazione
applicata da tale istituzione.
2.
Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in materia di
disoccupazione dello Stato membro alla cui legislazione è stato anteriormente
soggetto da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente
di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta tale attestato,
l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per
ottenerlo.
3.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è
necessario tener conto di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti
anteriormente quale lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro
Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello
Stato competente."
Secondo
la giurisprudenza federale, quale aiuto per l'interpretazione (cfr. DTF 131 V
122 in particolare 229-230) devono essere prese in considerazione anche le decisioni
della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza
sociale dei lavoratori migranti, ad esempio la decisione N. 154 dell'8 febbraio
2004 sui formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio
(CEE) N. 1408/71 e (CEE) N. 574/72 (E301, E302, E303) (Testo rilevante ai fini
del SEE).
Nella
sentenza C 290/03 del 6 marzo 2006 consid. 3.1, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha ricordato che l'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento
(CEE) N. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 stabilisce che spetta alla
Commissione amministrativa elaborare modelli dei certificati, dichiarazioni,
domande e altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti.
Nella Circolare relativa
alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione,
l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'Accordo di emendamento
della Convenzione istitutiva all'AECS (C-AD-LPP) del dicembre 2004 la Seco si è
così espressa:
"
2.3.3 Modulo E 301
I periodi di assicurazione o di occupazione
vengono attestati mediante il modulo E 301 elaborato dalla Comunità europea e
intitolato "Attestato relativo ai periodi da prendere in considerazione
per la concessione delle prestazioni di disoccupazione".
Tale modulo esiste in tutte le lingue degli Stati
membri dell'Unione europea e dello SEE. La Svizzera non è tuttavia obbligata ad
utilizzare moduli in lingue straniere; essa può limitarsi ai moduli nelle tre
lingue ufficiali francese, italiano e tedesco.
I periodi di assicurazione attestati mediante il
modulo E 301 sono determinanti per stabilire il diritto alle prestazioni di
disoccupazione di un lavoratore. È pertanto consigliabile che ogni persona che
intende recarsi a lavorare in un altro Stato membro si faccia rilasciare, a
titolo precauzionale, tale modulo. Infatti, il diritto alle prestazioni di un
assicurato che si ritrova disoccupato all'estero potrà essere stabilito più
rapidamente dal servizio competente se tale servizio riceve direttamente
dall'assicurato il modulo E 301, senza doverlo richiedere presso l'istituzione
straniera competente. Se una persona in cerca di impiego annuncia all'URC la
propria intenzione di recarsi all'estero per cercare lavoro, il consulente URC
dovrebbe consigliarle di munirsi dell'attestato E 301.
Disoccupati che fanno valere il loro diritto
in Svizzera e che in precedenza hanno lavorato in uno Stato membro dell'Unione
europea.
Se i periodi di assicurazione compiuti in
Svizzera non bastano per adempiere il periodo minimo di contribuzione,
l'assicurato deve presentare il modulo E 301 alla cassa di disoccupazione
presso cui fa valere il suo diritto. Se non è in possesso di tale attestato, la
cassa di disoccupazione deve richiederlo presso l'istituzione competente dello
Stato in cui l'assicurato ha esercitato la sua ultima occupazione.
Conformemente all'articolo 80 paragrafo 2 del
regolamento n. 574/72, spetta espressamente alla cassa di disoccupazione
chiedere, qualora dovesse mancare, l'attestato E 301; questo obbligo non può
essere imposto al disoccupato.
Le istituzioni competenti di ogni Stato
dell'Unione europea sono enumerate nell'allegato 10 del regolamento n. 574/72.
La richiesta di informazioni o di formulari avviene mediante il modulo E 001.
Tale modulo va utilizzato ogni volta che occorre chiedere informazioni o
documenti agli organi di coordinamento esteri.
Se dovesse mancare il modulo E 301, la cassa
invia all'istituzione competente il modulo E 001 e chiede, al punto 9.1,
l'attestato E 301. Dato che alcuni Paesi possono rilasciare questo attestato
solo se conoscono il nome del precedente datore di lavoro del lavoratore,
sarebbe opportuno indicare sempre il nome e l'indirizzo dei precedenti datori di lavoro. Alcuni Stati
richiedono inoltre la denominazione della cassa di disoccupazione presso cui il
lavoratore era affiliato durante i periodi di occupazione
interessati."
In un'altra direttiva
pubblicata nella Prassi ML/AD 2002/4 la SECO ha ricordato che:
"
I periodi di assicurazione compiuti in uno Stato
membro della CEE o dell'AELS sono attestati dal modulo E 301, che viene rilasciato su domanda della
persona interessata o dell'istituzione
competente in caso di disoccupazione. Se l'attestato
viene richiesto dalla persona interessata, non ha
alcuna importanza il fatto che essa sia disoccupata o che intenda lasciare la
Svizzera per recarsi in un altro Stato membro della CE o dell'AELS."
In questa direttiva
l'autorità di sorveglianza ha ricordato che, quando la domanda proviene da una
istituzione __________, l'ufficio di collegamento indicato all'allegato 1 dal
Regolamento 574/72 è la Direzione del lavoro dellla Seco e che "se
un'istituzione __________ indirizza una domanda a una cassa di disoccupazione
riguardo a uno dei suoi ex assicurati, la Cassa non ha invece bisogno di trasmettere
tale domanda al seco e può compilare essa stessa l'attestato E 301, in quanto
dispone già delle indicazioni necessarie".
Se invece la domanda
proviene dalla persona interessata l'allegato 2 del Regolamento 574/02 prevede
che la Cassa di disoccupazione scelta dal lavoratore è competente per il
rilascio dell'attestato E301 in caso di disoccupazione totale.
Secondo la direttiva della
SECO "se un lavoratore si rivolge a un servizio cantonale o a una cassa di
disoccupazione per richiedere l'attestato E
301, occorre che tale organismo gli rilasci il modulo "Attestato
del datore di lavoro - Attestato dei periodi di assicurazione",
invitandolo a farlo compilare da ogni datore di lavoro per il quale ha lavorato durante il periodo determinante. Il periodo determinante è definito al punto 7 delle istruzioni relative al
modulo E 301. In seguito il lavoratore deve inoltrare l'attestato del datore di lavoro, debitamente compilato, a una cassa di disoccupazione affinché
quest'ultima possa rilasciargli e inviargli il modulo E 301".
L'allegato
2 del Regolamento 574/72 prevede che, per l'__________, in materia di
disoccupazione (lavoratori subordinati), ad esclusione dei giornalisti,
l'autorità competente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi
provinciali.
L'Allegato
10 del Regolamento n. 574/72 prevede quale organo competente per l'__________,
per l'applicazione dell'articolo 80 paragrafo 2, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, sedi provinciali (cfr. __________, punto 5).
Infine l'Istituto
delle assicurazioni sociali (IAS) in RDAT I-2002 pag. 1 seg. (71), ricorda che
"le persone che richiedono l'indennità di disoccupazione in Svizzera e non
possono far valere i periodi di lavoro e di assicurazione in Svizzera,
richiesti dalla legge, ma che hanno lavorato anche presso un altro Paese
dell'UE dovranno far compilare il formulario E 301 dalla competente istituzione
straniera; per l'__________ è l'__________ della provincia di residenza".
2.6. Secondo
questo Tribunale il sistema instaurato nel Regolamento N. 574/72 e poi ripreso
nelle Circolari della Seco è dunque estremamente chiaro: i periodi di
assicurazione, per poter essere presi in considerazione, devono venire
attestati mediante l'apposito formulario E301 delle autorità competenti.
Questo è peraltro
l'unico modo per garantire in modo semplice, uniforme ed affidabile in tutti i
paesi che tali periodi sono stati effettivamente adempiuti.
Ciò
permette una corretta messa in atto delle normative europee relative alla
coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale (per un'applicazione in materia
di rendite di invalidità, cfr. SVR 2008 Nr. 19). Questo non sarebbe evidentemente
possibile se ogni singolo assicurato compilasse direttamente o facesse riempire
i formulari da persone di sua fiducia.
Nel caso concreto è
incontestato che il periodo di attività lavorativa dal 25 agosto 2006 al 31
dicembre 2006 non è stato iscritto nell'apposito formulario E301 dall'autorità
competente (l'__________) bensì da un consulente dell'assicurato.
Di conseguenza, allo stato
attuale, tale periodo non può essere preso in considerazione al fine di
determinare l'adempimento del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Al riguardo va ancora
sottolineato che questo modo di operare non viola il principio dell'uguaglianza
di trattamento sancito all'art. 8 lett. a dell'ALC (al riguardo cfr. STF C
101/04 del 9 maggio 2007; STF P 15/06 del 24 aprile 2007; SVR 2006 ALV Nr. 19).
Nel corso dell'udienza del
19 maggio 2008 è infatti emerso con evidenza che le Casse di disoccupazione
svizzere, autorità competenti non inseriscono nel formulario E301 i periodi per
i quali nel nostro paese vi è una contestazione in corso tra datori di lavoro e
assicurati:
" (...)
Rispondendo al presidente del TCA, il sig. __________
precisa che è la Cassa di disoccupazione l'autorità competente a riempire il
formulario E301.
La procedura è la seguente: normalmente il
lavoratore viene da noi prima di lasciare la Svizzera, la Cassa gli consegna un
attestato da far compilare dal datore di lavoro svizzero, che devono essere
riconsegnati alla stessa amministrazione. Sulla base delle attestazioni
contenute sugli attestati, la Cassa rilascia il formulario E301.
Preso atto di questa spiegazione, il presidente
del TCA chiede al sig. __________ come si comporterebbe nel caso concreto se da
una parte avesse a disposizione della documentazione che sembrerebbe dimostrare
l'esercizio di un'attività lavorativa e dall'altra il datore di lavoro si
rifiutasse di compilare l'attestato. Il sig. __________ risponde che in questo
caso il periodo lavorativo non verrebbe iscritto sul formulario E301.
(...)" (Doc. VIII, pag. 2)
Con la decisione su
opposizione, qui impugnata, modificando la decisione con la quale aveva
informalmente riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. Doc.
VIII pag. 3; STFA
C 7/02 del 14 luglio 2003;
DTF 132 V 196), giustamente la Cassa di disoccupazione ha quindi sospeso il
diritto alle prestazioni spettanti all'assicurato, non essendo stato comprovato
il periodo minimo di contribuzione di almeno 12 mesi nei due anni precedenti.
2.7. L’assicurato
ha postulato l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio davanti al TCA
(cfr. Doc. I, pag. 5).
In realtà
la domanda deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto
che la procedura davanti al TCA, in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, è gratuita (cfr. art. 20 cpv. 1 LPTCA e art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
La LADI
non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61 lett.
f LADI è applicabile nella presente fattispecie.
Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione
la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle assicurazioni
sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS;
SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata (al riguardo cfr. STFA I 812/05 del 24 gennaio
2006), se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s.,
cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA U
234/00 del 23 maggio 2002; STFA U 220 + 238/00 del 15 marzo 2002; STFA U 94/01 del
5 settembre 2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA I 194/00 del 7 dicembre
2001; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181
consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b,
pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998,
nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3
della Lag, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente (cfr. art. 21 cpv. 2 LPTCA), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela
adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo
senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.
DTF 130 V 320, consid. 2.1.).
Questo
Tribunale ritiene che i tre criteri citati sono realizzati: l'assicurato, che
beneficia di prestazioni assistenziali, si trova in una situazione d'indigenza,
le questioni sollevate legate all'applicazione dell'ALC necessitavano
dell'assistenza di un avvocato (cfr. STF I 472/06 del 21 agoto 2007) e le
possibilità di vincere la causa non erano estremamente esigue.
A
quest'ultimo proposito il TCA osserva che per valutare la probabilità di esito
favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti
sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno
possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri
mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I
422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF
125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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