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Decisione

38.2008.10

Sosp. del versamento di ID. Ass. lavorato all'estero(UE) e 1 giorno in CH:possibile totalizz.dei periodi di occupaz.Tuttavia un periodo all'estero non comprovato.Formulario E301 non compilato dall'aut

16 giugno 2008Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I periodi di assicurazione attestati da uno Stato

membro della Comunità europea devono essere computati integralmente

dalla Svizzera anche se l'occupazione in questione non fosse considerata in

Svizzera come periodo di assicurazione. In questo modo, i lavoratori che per

diversi anni hanno pagato i contributi ad una o più assicurazioni non perdono

la copertura assicurativa acquisita per il semplice fatto di essersi recati in

un altro Stato membro.

· Periodi di occupazione

I periodi di occupazione attestati da uno Stato

che non possiede un sistema assicurativo vanno computati, conformemente

all'ultima parte della frase di cui all'articolo 67 capoverso 1 del regolamento

n. 1408/71, a condizione che fossero considerati periodi di assicurazione nello

Stato competente per la concessione delle prestazioni."

(C-AD-LCP B 47-48 pag. 30-31. Vedi pure B. 49 per

un riferimento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee

nella causa Frangiamore 126/77).

L'__________

ha instaurato un sistema di assicurazione contro la disoccupazione soggetta al

prelievo di contributi paritetici (cfr. L. Ricciardi, M. Conclave, E. Corrente,

M. Lai "Guida alla tutela del lavoratore "2003", Edizioni

Lavoro, Roma 2002 pag. 112 e pag. 253-254).

Sulla

totalizzazione dei periodi di assicurazione, cfr. in particolare P.

Usinger-Egger, "Die soziale Sicherheit der Arbeitlosen in der Verordnung

(EWG) Nr. 1408/71 und in den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und

ihren Nachbarstaaten", pag. 69-71; P. Gasser

"Arbeitslosenversicherung" in L'accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale suisse, pag.

161 seg. (162-163); B. Clerc, "Chômage.

Assurance-chômage. Principes régissant les allocations cantonales" in

L'accord sur la libre circulation … pag. 175 seg. (177);

U Kieser, "Das Personenfreizügigkeitsabkom-men …" in PJA 2003 pag.

283 seg. (286) e 291).

2.4. Nella

presente fattispecie RI 1, cittadino svizzero, si è annunciato in

disoccupazione dal 27 agosto 2007, facendo valere entro il termine quadro biennale

per il periodo di contribuzione (dal 27 agosto 2005 al 26 agosto 2007, cfr.

art. 9 cpv. 1 e cpv. 3 LADI), un giorno lavorativo in Svizzera (il 22 agosto

2007, quale autista, presso la ditta __________, cfr. Doc. 5) e due periodi

lavorativi in __________: uno dal 1° ottobre 2001 al 30 giugno 2006 quale

quadro, presso __________ a __________ (cfr. Doc. 1 e Doc. 4) e uno, dal 25

agosto 2006 al 31 dicembre 2006 quale direttore presso un Hotel a __________

(cfr. Doc. 1 e Doc. 4).

Il brevissimo periodo (un

giorno) nel quale l'assicurato ha svolto un'attività lavorativa dipendente in

Svizzera permette di far scattare le norme del Regolamento n. 1408/71 relative

alla totalizzazione dei periodi di occupazione o di assicurazione (cfr. consid.

2.3) come giustamente stabilito dall'amministrazione (su questo tema, cfr. DTF

131 V 222, in particolare pag. 227-228; DTF 132 V 196, in particolare pag. 197;

STCA 38.2002.211 del 16 giugno 2003; STCA 38.2003. 76 del 19 aprile 2004 in

RtiD II-2004 pag. 202).

La Cassa ha, in un primo

tempo, riconosciuto all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione

in quanto, considerando anche entrambe le attività lavorative che l'assicurato

afferma di avere svolto in __________, oltre al giorno di lavoro, RI 1 adempie

il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi.

Questo periodo non viene invece

adempiuto se si considera solo la prima delle due attività.

A seguito di un

accertamento compiuto successivamente l'amministrazione ha sospeso il

versamento delle indennità di disoccupazione in quanto ha ritenuto che il

periodo di attività lavorativa dal 25 agosto al 31 dicembre 2006 non è stato

debitamente comprovato.

In particolare

l'amministrazione ha constatato che nell' "Attestato relativo al periodi

da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di

disoccupazione" (E301) questo secondo periodo non è stato iscritto dalla

Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e precisamente

dall'__________, bensì da un'altra persona (cfr. Doc. 3).

L'assicurato ha ammesso,

anche nel corso dell'udienza del 19 maggio 2008 (cfr. Doc. VIII) che quel

periodo di lavoro è stato annotato nel formulario da un suo consulente, il

ragioniere __________, il quale il 30 novembre 2007 ha rilasciato una

dichiarazione del seguente tenore:

" (...)

Il periodo di lavoro 25/08/2006 31/12/2006, è stato indicato da me

consulente del sig. RI 1, in quanto non ancora certificabile dall'__________

per effetto di vertenza in corso contro ditta che non ha effettuato

regolarmente la comunicazione dell'assunzione nel periodo da me indicato.

Tale certificazione potrà avvenire da parte dell'__________ solo

dopo la conclusione della vertenza stessa.

Certo di un vostro accoglimento del Mod. E301 così come è stato da

me completato, vi invio distinti saluti." (Doc. C)

In sede ricorsuale il

patrocinatore dell'assicurato ha sostenuto che quest'ultimo ha sufficientemente

documentato alla Cassa, durante un incontro tenutosi il 20 novembre 2007 (cfr.

Doc. 26) di avere effettivamente lavorato presso l'__________.

Di

conseguenze egli chiede che questo periodo di lavoro venga tenuto in

considerazione anche se, a seguito di una vertenza salariale ancora in corso con

il datore di lavoro (l'Albergo ha sostenuto che il ricorrente è stato solo un

ospite e non il direttore, cfr. Doc. 25, mentre invece l'assicurato ha allegato

abbondante documentazione a dimostrazione dell'effettivo esercizio di un

lavoro), l'__________ non ha potuto ancora iscriverlo nel formulario E301.

2.5. Rispondendo

ad una precisa domanda su questo tema della Cassa CO 1 la Seco, il 18 gennaio

2008 ha rilevato:

" (...)

Confermiamo l'informazione rilasciata dal nostro settore TCGA

prima di Natale, secondo cui possono essere presi in considerazione in virtù

degli accordi bilaterali esclusivamente i periodi di contribuzione attestati

dalle autorità competenti.

Pertanto, la cassa CO 1 non può prendere in considerazione alcun

altro elemento, nè l'esistenza di altri mezzi di prova attestanti il rapporto

di lavoro, nè tantomeno il mero fatto che una vertenza giudiziaria sia

pendente." (Doc. 32)

Il TCA constata che l'art.

80 del Regolamento (CEE) N. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione

Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Stato 16 agosto

2005), relativo alle prestazioni di disoccupazione (applicazione dell'art. 67

del Regolamento), prevede quanto segue:

"

Art. 80 Attestato

dei periodi di assicurazione o di occupazione

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 67 paragrafi 1,

2 o 4 del regola­mento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione

competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di

occupazione compiuti quale lavoratore subordinato sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da

ultimo, nonché tutti i dati complementari richiesti dalla legislazione

applicata da tale istitu­zione.

2.

Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in materia di

disoccupazione dello Stato membro alla cui legislazione è stato anteriormente

soggetto da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità compe­tente

di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta tale attestato,

l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per

ottenerlo.

3.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è

necessario tener conto di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti

anteriormente quale lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro

Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello

Stato competente."

Secondo

la giurisprudenza federale, quale aiuto per l'interpretazione (cfr. DTF 131 V

122 in particolare 229-230) devono essere prese in considerazione anche le decisioni

della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza

sociale dei lavoratori migranti, ad esempio la decisione N. 154 dell'8 febbraio

2004 sui formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio

(CEE) N. 1408/71 e (CEE) N. 574/72 (E301, E302, E303) (Testo rilevante ai fini

del SEE).

Nella

sentenza C 290/03 del 6 marzo 2006 consid. 3.1, il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha ricordato che l'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento

(CEE) N. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 stabilisce che spetta alla

Commissione amministrativa elaborare modelli dei certificati, dichiarazioni,

domande e altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti.

Nella Circolare relativa

alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione,

l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'Accordo di emendamento

della Convenzione istitutiva all'AECS (C-AD-LPP) del dicembre 2004 la Seco si è

così espressa:

"

2.3.3 Modulo E 301

I periodi di assicurazione o di occupazione

vengono attestati mediante il modulo E 301 elaborato dalla Comunità europea e

intitolato "Attestato relativo ai periodi da prendere in considerazione

per la concessione delle prestazioni di disoccupazione".

Tale modulo esiste in tutte le lingue degli Stati

membri dell'Unione europea e dello SEE. La Svizzera non è tuttavia obbligata ad

utilizzare moduli in lingue straniere; essa può limitarsi ai moduli nelle tre

lingue ufficiali francese, italiano e tedesco.

I periodi di assicurazione attestati mediante il

modulo E 301 sono determinanti per stabilire il diritto alle prestazioni di

disoccupazione di un lavoratore. È pertanto consigliabile che ogni persona che

intende recarsi a lavorare in un altro Stato membro si faccia rilasciare, a

titolo precauzionale, tale modulo. Infatti, il diritto alle prestazioni di un

assicurato che si ritrova disoccupato all'estero potrà essere stabilito più

rapidamente dal servizio competente se tale servizio riceve direttamente

dall'assicurato il modulo E 301, senza doverlo richiedere presso l'istituzione

straniera competente. Se una persona in cerca di impiego annuncia all'URC la

propria intenzione di recarsi all'estero per cercare lavoro, il consulente URC

dovrebbe consigliarle di munirsi dell'attestato E 301.

Disoccupati che fanno valere il loro diritto

in Svizzera e che in precedenza hanno lavorato in uno Stato membro dell'Unione

europea.

Se i periodi di assicurazione compiuti in

Svizzera non bastano per adempiere il periodo minimo di contribuzione,

l'assicurato deve presentare il modulo E 301 alla cassa di disoccupazione

presso cui fa valere il suo diritto. Se non è in possesso di tale attestato, la

cassa di disoccupazione deve richiederlo presso l'istituzione competente dello

Stato in cui l'assicurato ha esercitato la sua ultima occupazione.

Conformemente all'articolo 80 paragrafo 2 del

regolamento n. 574/72, spetta espressamente alla cassa di disoccupazione

chiedere, qualora dovesse mancare, l'attestato E 301; questo obbligo non può

essere imposto al disoccupato.

Le istituzioni competenti di ogni Stato

dell'Unione europea sono enumerate nell'allegato 10 del regolamento n. 574/72.

La richiesta di informazioni o di formulari avviene mediante il modulo E 001.

Tale modulo va utilizzato ogni volta che occorre chiedere informazioni o

documenti agli organi di coordinamento esteri.

Se dovesse mancare il modulo E 301, la cassa

invia all'istituzione competente il modulo E 001 e chiede, al punto 9.1,

l'attestato E 301. Dato che alcuni Paesi possono rilasciare questo attestato

solo se conoscono il nome del precedente datore di lavoro del lavoratore,

sarebbe opportuno indicare sempre il nome e l'indirizzo dei precedenti datori di lavoro. Alcuni Stati

richiedono inoltre la denominazione della cassa di disoccupazione presso cui il

lavoratore era affiliato durante i periodi di occupazione

interessati."

In un'altra direttiva

pubblicata nella Prassi ML/AD 2002/4 la SECO ha ricordato che:

"

I periodi di assicurazione compiuti in uno Stato

membro della CEE o dell'AELS sono attestati dal modulo E 301, che viene rilasciato su domanda della

persona interessata o dell'istituzione

competente in caso di disoccupazione. Se l'attestato

viene richiesto dalla persona interessata, non ha

alcuna importanza il fatto che essa sia disoccupata o che intenda la­sciare la

Svizzera per recarsi in un altro Stato membro della CE o dell'AELS."

In questa direttiva

l'autorità di sorveglianza ha ricordato che, quando la domanda proviene da una

istituzione __________, l'ufficio di collegamento indicato all'allegato 1 dal

Regolamento 574/72 è la Direzione del lavoro dellla Seco e che "se

un'istituzione __________ indirizza una domanda a una cassa di disoccupazione

riguardo a uno dei suoi ex assicurati, la Cassa non ha invece bisogno di trasmettere

tale domanda al seco e può compilare essa stessa l'attestato E 301, in quanto

dispone già delle indicazioni necessarie".

Se invece la domanda

proviene dalla persona interessata l'allegato 2 del Regolamento 574/02 prevede

che la Cassa di disoccupazione scelta dal lavoratore è competente per il

rilascio dell'attestato E301 in caso di disoccupazione totale.

Secondo la direttiva della

SECO "se un lavoratore si rivolge a un servizio cantonale o a una cassa di

disoccupazione per richiedere l'attestato E

301, occorre che tale organismo gli rilasci il modulo "Attestato

del datore di lavoro - Attestato dei periodi di assicurazione",

invitandolo a farlo compilare da ogni datore di lavoro per il quale ha lavorato durante il periodo determinante. Il periodo determinante è definito al punto 7 delle istruzioni relative al

modulo E 301. In seguito il lavoratore deve inoltrare l'attestato del datore di lavoro, debitamente compila­to, a una cassa di disoccupazione affinché

quest'ultima possa rilasciargli e inviargli il modulo E 301".

L'allegato

2 del Regolamento 574/72 prevede che, per l'__________, in materia di

disoccupazione (lavoratori subordinati), ad esclusione dei giornalisti,

l'autorità competente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi

provinciali.

L'Allegato

10 del Regolamento n. 574/72 prevede quale organo competente per l'__________,

per l'applicazione dell'articolo 80 paragrafo 2, l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, sedi provinciali (cfr. __________, punto 5).

Infine l'Istituto

delle assicurazioni sociali (IAS) in RDAT I-2002 pag. 1 seg. (71), ricorda che

"le persone che richiedono l'indennità di disoccupazione in Svizzera e non

possono far valere i periodi di lavoro e di assicurazione in Svizzera,

richiesti dalla legge, ma che hanno lavorato anche presso un altro Paese

dell'UE dovranno far compilare il formulario E 301 dalla competente istituzione

straniera; per l'__________ è l'__________ della provincia di residenza".

2.6. Secondo

questo Tribunale il sistema instaurato nel Regolamento N. 574/72 e poi ripreso

nelle Circolari della Seco è dunque estremamente chiaro: i periodi di

assicurazione, per poter essere presi in considerazione, devono venire

attestati mediante l'apposito formulario E301 delle autorità competenti.

Questo è peraltro

l'unico modo per garantire in modo semplice, uniforme ed affidabile in tutti i

paesi che tali periodi sono stati effettivamente adempiuti.

Ciò

permette una corretta messa in atto delle normative europee relative alla

coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale (per un'applicazione in materia

di rendite di invalidità, cfr. SVR 2008 Nr. 19). Questo non sarebbe evidentemente

possibile se ogni singolo assicurato compilasse direttamente o facesse riempire

i formulari da persone di sua fiducia.

Nel caso concreto è

incontestato che il periodo di attività lavorativa dal 25 agosto 2006 al 31

dicembre 2006 non è stato iscritto nell'apposito formulario E301 dall'autorità

competente (l'__________) bensì da un consulente dell'assicurato.

Di conseguenza, allo stato

attuale, tale periodo non può essere preso in considerazione al fine di

determinare l'adempimento del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Al riguardo va ancora

sottolineato che questo modo di operare non viola il principio dell'uguaglianza

di trattamento sancito all'art. 8 lett. a dell'ALC (al riguardo cfr. STF C

101/04 del 9 maggio 2007; STF P 15/06 del 24 aprile 2007; SVR 2006 ALV Nr. 19).

Nel corso dell'udienza del

19 maggio 2008 è infatti emerso con evidenza che le Casse di disoccupazione

svizzere, autorità competenti non inseriscono nel formulario E301 i periodi per

i quali nel nostro paese vi è una contestazione in corso tra datori di lavoro e

assicurati:

" (...)

Rispondendo al presidente del TCA, il sig. __________

precisa che è la Cassa di disoccupazione l'autorità competente a riempire il

formulario E301.

La procedura è la seguente: normalmente il

lavoratore viene da noi prima di lasciare la Svizzera, la Cassa gli consegna un

attestato da far compilare dal datore di lavoro svizzero, che devono essere

riconsegnati alla stessa amministrazione. Sulla base delle attestazioni

contenute sugli attestati, la Cassa rilascia il formulario E301.

Preso atto di questa spiegazione, il presidente

del TCA chiede al sig. __________ come si comporterebbe nel caso concreto se da

una parte avesse a disposizione della documentazione che sembrerebbe dimostrare

l'esercizio di un'attività lavorativa e dall'altra il datore di lavoro si

rifiutasse di compilare l'attestato. Il sig. __________ risponde che in questo

caso il periodo lavorativo non verrebbe iscritto sul formulario E301.

(...)" (Doc. VIII, pag. 2)

Con la decisione su

opposizione, qui impugnata, modificando la decisione con la quale aveva

informalmente riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. Doc.

VIII pag. 3; STFA

C 7/02 del 14 luglio 2003;

DTF 132 V 196), giustamente la Cassa di disoccupazione ha quindi sospeso il

diritto alle prestazioni spettanti all'assicurato, non essendo stato comprovato

il periodo minimo di contribuzione di almeno 12 mesi nei due anni precedenti.

2.7. L’assicurato

ha postulato l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio davanti al TCA

(cfr. Doc. I, pag. 5).

In realtà

la domanda deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto

che la procedura davanti al TCA, in materia di assicurazione contro la

disoccupazione, è gratuita (cfr. art. 20 cpv. 1 LPTCA e art. 61 cpv. 1 lett. a

LPGA).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

La LADI

non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61 lett.

f LADI è applicabile nella presente fattispecie.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione

la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle assicurazioni

sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS;

SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata (al riguardo cfr. STFA I 812/05 del 24 gennaio

2006), se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s.,

cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA U

234/00 del 23 maggio 2002; STFA U 220 + 238/00 del 15 marzo 2002; STFA U 94/01 del

5 settembre 2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA I 194/00 del 7 dicembre

2001; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181

consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b,

pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998,

nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3

della Lag, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente (cfr. art. 21 cpv. 2 LPTCA), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela

adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

In questo

senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.

DTF 130 V 320, consid. 2.1.).

Questo

Tribunale ritiene che i tre criteri citati sono realizzati: l'assicurato, che

beneficia di prestazioni assistenziali, si trova in una situazione d'indigenza,

le questioni sollevate legate all'applicazione dell'ALC necessitavano

dell'assistenza di un avvocato (cfr. STF I 472/06 del 21 agoto 2007) e le

possibilità di vincere la causa non erano estremamente esigue.

A

quest'ultimo proposito il TCA osserva che per valutare la probabilità di esito

favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti

sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno

possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba

ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri

mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I

422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF

125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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