38.2008.12
Sospensione di 31 giorni per non avere iniziato un lavoro assegnato presso una ditta. Mentre a URC l'assicurata ha dichiarato di essere disposta a lasciare l'occupazione al 30%, al potenziale datore d
21 agosto 2008Italiano39 min
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Numero d'incarto:
38.2008.12
Data decisione, Autorità:
21.08.2008, TCA
Titolo:
Sospensione di 31 giorni per non avere iniziato un lavoro assegnato presso una ditta. Mentre a URC l'assicurata ha dichiarato di essere disposta a lasciare l'occupazione al 30%, al potenziale datore di lavoro ha indicato di non essere disposta. L'attività assegnata era adeguata
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 cpv. 1 e 2 LADI
art. 17 cpv. 2 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.12
DC/sc
Lugano
21 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 29 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1°
febbraio 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 10 agosto
2007 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ ha
trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a
una sanzione (rifiuto lavoro)" concernente RI 1.
Posto offerto:
Datore di lavoro: __________
Descrizione
occupazione: impiegata di commercio o impiegata d'ufficio
possibilmente bilingue italiano-tedesco (eventualmente conoscenza della lingua
inglese) esperienza nella vendita (gestione offerte-ordini) costituiscono
titolo preferenziale.
Caratteristiche
impiego: a tempo parziale mattino o pomeriggio grado
occupazionale 50-70%
Retribuzione: salario da convenire secondo
la capacità.
Fattispecie:
In data 30.07.2007 ho consegnato alla signora RI
1 in sede di colloquio un'offerta di lavoro per un impiego quale impiegata di
commercio (allegato 1) presso la ditta __________ di __________ posto vacante
n° __________ (allegato 2).
La PCI ha rifiutato l'occupazione dichiarando di
non essere disposta a lasciare l'occupazione attuale a tempo parziale e di non
essere disposta a lavorare durante gli orari richiesti dall'azienda (ossia
tutte le mattine) (allegato 3).
Il datore di lavoro ci informa che l'assicurata
ha rifiutato il posto di lavoro perchè non disposta a lasciare l'impiego
attuale a tempo parziale, posto sicuro (allegato 4).
In occasione dell'allestimento dell'intervista
iniziale del 22.06.2007, l'assicurata ha dichiarato di essere disposta a
lasciare l'impiego attuale a tempo parziale per un'occupazione adeguata al 60%
(cfr. punto 4.3.1. allegato 5).
La formazione di base della signora RI 1 è quella
di impiegata di commercio con AFC (allegato 6), possiede buone conoscenze della
lingua tedesca parlata e scritta poiché ha frequentato le scuole in Svizzera tedesca
fino alla seconda media (cfr. punto 5.1.1. e punto 5.2.1. allegato 5).
Il posto di lavoro corrispondeva in gran parte al
suo profilo professionale come pure al suo grado occupazionale." (Doc. 15)
1.2. Con
decisione del 13 novembre 2007 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurata
per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato
l'offerta di lavoro presso la ditta __________ (cfr. Doc. 6).
1.3. A seguito
dell'opposizione dell'assicurata, la Sezione del lavoro, il 1° febbraio 2008,
ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato i 31 giorni
di penalità ed ha in particolare sottolineato:
"
(...)
La signora RI 1 (__________) si è riscritta in
disoccupazione in data 12 giugno 2007 (termine quadro per la riscossione:
01.10.2006 - 30.09.2008; guadagno assicurato: CHF 3'132.-), alla ricerca di un
impiego a tempo parziale (60%) come impiegata di commercio, estetista,
riflessologa. L'assicurata si è annunciata al collocamento in quanto l'impiego
al 30% presso la Cassa di disoccupazione __________ di __________, aggiunto
alla sua attività presso il salone __________ di __________ (a titolo di
guadagno intermedio), non le fornisce una sufficiente entrata.
(...)
3. Nel caso in esame, dalla documentazione
agli atti emerge segnatamente quanto segue:
- in
data 30 luglio 2007 I'URC ha assegnato alla signora RI 1 un'occupazione come
impiegata di commercio o impiegata d'ufficio presso la ditta __________ di __________.
L'impiego, libero da subito, prevedeva una percentuale lavorativa compresa tra
il 50% e il 70% (in realtà, 50%; cfr. lettera 8 ottobre 2007 del potenziale
datore di lavoro), con orario di lavoro e stipendio entrambi da concordare. Con
scritto 29 ottobre 2007 la ditta ha precisato che la remunerazione sarebbe
stata uguale a quella degli altri dipendenti (tra CHF 4'000.- e CHF 4'500.-
mensili lordi, a cui andava aggiunta la tredicesima mensilità). li potenziale
datore di lavoro ha inoltre spiegato al servizio cantonale che sarebbero stati
disposti ad assumere la signora RI 1 per un periodo di prova (cfr. scritto 26
ottobre 2007), che non sarebbe stato un problema concordare gli orari più
confacenti ad entrambe le parti (cfr. scritto 8 ottobre 2007) e, inoltre, che
con l'assicurata, durante il colloquio di lavoro, non è stato abbordato il tema
della remunerazione in quanto la signora RI 1 ha chiaramente dichiarato di non
voler assumere impegni lavorativi al 50% ma di preferire il suo lavoro al 30%
(cfr. scritto 8 ottobre 2007);
-
in occasione del suo colloquio di re-iscrizione presso I'URC (22 giugno
2007), l'assicurata ha dichiarato una disponibilità al collocamento nella
misura del 60% (cfr. Intervista iniziale 22 giugno 2007 e colloquio di
iscrizione di medesima data). Al riguardo, l'opponente sostiene di essere
disponibile al collocamento soltanto nella misura di un 30%: ora, se così
fosse, la stessa non avrebbe diritto alle indennità di disoccupazione, tenuto
conto che, già per una percentuale del 30%, svolge attività conteggiata come
guadagno intermedio. Inoltre, va ricordato che una persona che percepisce un
guadagno intermedio deve essere disposta ad interromperlo il più rapidamente
possibile in favore di un'attività salariata adeguata.
Ora, detto quanto sopra e alla luce della
menzionata giurisprudenza, considerato come l'impiego assegnato fosse adeguato
ai sensi dell'articolo 16 LADI, si ritiene che la signora RI 1 abbia rifiutato
senza validi motivi un lavoro idoneo, per cui appare giustificata la
sospensione decretata con decisione 13 novembre 2007. Le motivazioni sollevate
con l'opposizione in esame non permettono di giungere ad una conclusione
diversa." (Doc. A)
1.4. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA, nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:
"
(...)
A. Contrariamente
a quanto indicato al punto 3 della decisione su opposizione, la ricorrente è
disponibile al 60% per un'attività adeguata, ma il rapporto all'attuale
attività al 30%) l'attività proposta è inadeguata.
B.
La ricorrente contesta tale decisione dell'URC in quanto la Ditta __________
poteva offrire unicamente un posto di lavoro precario e non un lavoro adeguato
(Art. 15 cpv. 1 LADI, doc. l) come sostiene I'URC. Determinante, inoltre,
l'aspetto salariale che non è stato comunicato in modo preciso, ma la ditta __________
ha sempre discusso con la ricorrente che il salario stesso poteva oscillare tra
Fatti
i fr. 4'000.- e fr. 4'500.-, e che il salario definitivo poteva essere
comunicato solo dopo averla vista all'opera! Va rilevato, inoltre, che la Ditta
__________ ha chiesto alla ricorrente di lavorare il periodo di prova al 50%,
tutte le mattine. Il lavoro proposto era in forte contrasto con lo svolgimento
del lavoro attuale, che è un posto di lavoro adeguato è sicuro, presso la cassa
di disoccupazione __________ di __________. Con questa decisione del tutto
unilaterale, I'URC di __________, costringeva la ricorrente a perdere un posto
di lavoro sicuro, e con la conseguente perdita di un guadagno assicurato di fr.
1'863. La ricorrente secondo I'URC doveva svolgere il periodo di prova presso
la Ditta __________, senza neppure avere la garanzia una volta completato il
periodo di prova di essere assunta in modo definitivo e senza la garanzia di un
salario chiaro che andava a rispettare gli anni di servizio della stessa, con
un aggravamento del danno aumentato alla Confederazione in quanto la ricorrente
poteva verosimilmente perdere entrambi i posti di lavoro. A nostro modo di
vedere I'URC, non ha valutato che per ogni singolo caso una tale rinuncia volta
a un cambio di posto di lavoro è giustificata dal profilo dell'assicurazione
contro la disoccupazione, solo se l'impiego assegnato è effettivamente adeguato
da poter condurre l'interessato a porre fine alla sua disoccupazione.
C.
Secondo l'Art. 16 cpv. 2 LADI paragrafi b. d. g., l'occupazione proposta non è
adeguata.
D.
Non esiste il suo onere di interrompere l'attuale attività (al 30%) in quanto
l'attività proposta non era adeguata per i motivi indicati." (Doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 10 aprile 2008 l'amministrazione ha chiesto di respingere il
ricorso ed ha in particolare osservato:
"
(...)
Ora, detto quanto sopra e alla luce della
menzionata giurisprudenza, l'impiego proposto dall'URC era adeguato ai sensi
dell'articolo 16 LADI. In particolare, l'assicurata avrebbe potuto iniziare da
subito a lavorare - svolgendo dapprima un periodo di prova - con una
percentuale di lavoro corrispondente ad un 50%, secondo orari e stipendio da
concordare con il datore di lavoro. Mal si comprende del resto l'affermazione del rappresentante della signora RI 1, secondo
cui l'occupazione assegnata non sarebbe adeguata secondo l'articolo 16 cpv. 2
lett. b, d e g LADI; l'opportunità concreta di lavoro presso la ditta __________
di __________ avrebbe piuttosto permesso alla ricorrente di svolgere
un'attività lavorativa regolare e di ridurre ragionevolmente il danno nei
confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione. Di conseguenza, essendo
immotivato il rifiuto dell'assicurata, appare giustificata la sospensione di 31
giorni dal diritto aIle indennità di disoccupazione confermata dalla decisione
su opposizione qui contestata." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
alle indennità di disoccupazione per non avere iniziato una nuova attività
presso la ditta __________ di __________.
In virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione
adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a
seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI
che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha
sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto
alle indennità.
Nella lett.
d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un
impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003
rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44
cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001,
pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR
1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di
ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo
principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3
maggio 2005 nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon
les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b
et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
704)."
In
una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che
aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in
seguito abbandonata:
" (...)
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der
Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________
vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch
sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen
Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen
gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.
Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem
laufenden
Bewerbungsverfahren um die Stelle eines
Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der
Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter
fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages
(ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als abgelehnt,
wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von
Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den
Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene
ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit
Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR
2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]),
oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl.
Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,
l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme
agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una
sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.4. La seconda
revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la
disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16
cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione
contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali
del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa
S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un
impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario
verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da
quanto previsto dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik
(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;
BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten
Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits
eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin
zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden
Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes
unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen
Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und
gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft
nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den
maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen
Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche
kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen
werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte
Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA
del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
In una
sentenza C 407/00 del 16 ottobre 2001 nella causa A., chiamato ad esprimersi a
proposito dell'adeguatezza di un'occupazione nel settore della ristorazione,
l'Alta Corte ha rilevato:
"
3.- a) Le fait que l'intimée est titulaire d'un
certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience
professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie
que comme gérante libre d'une buvette, ne permet pas de conclure que l'emploi
Considerandi
qui lui était assigné ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes
(art. 16 al. 2 let. b LACI). En effet, l'activité d'auxiliaire de gastronomie
ne répond pas à une définition précise. Il est notoire qu'elle dépend
de l'importance de l'établissement hôtelier et de son personnel.
Elle peut ainsi comprendre aussi bien le travail de
dame de buffet que des nettoyages. On pouvait donc
raisonnablement attendre de l'intimée, sans que cela soit trop exiger
d'elle compte tenu de son expérience, qu'elle travaille comme auxiliaire de
gastronomie dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également
les nettoyages (Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 95, ch. m. 239 et les notes n° 519 et
520). Sur ce point, le jugement attaqué est erroné.
b) Il est constant que l'intimée doit, en raison
de son état de santé, prendre une douche en cours de journée
(attestation médicale du docteur C.________ du 11 janvier 2000).
Pour autant, cela ne signifie pas que le travail
de nettoyage inclus dans l'activité d'auxiliaire de gastronomie proposée à
l'assurée ne convenait pas à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI). En
effet, ceci ne ressort pas de l'attestation médicale précitée. Sur ce
point également, le jugement attaqué est erroné.
c) Ainsi que le relève à juste titre la
juridiction cantonale de dernière instance, le salaire que le restaurant
X.________ a réellement proposé à l'intimée n'est pas clairement établi. D'une
part, il ne figure pas sur l'assignation du 10 septembre 1999. D'autre part, le
montant offert par l'établissement n'est pas indiqué dans la formule de
candidature, datée du 22 septembre 1999.
Si l'on s'en tient aux déclarations de l'intimée
du 17 août 2000, le salaire proposé était de 2800 fr. environ.
Selon ses affirmations du 20 décembre 1999 (compte
rendu de l'entretien par téléphone avec D.________, conseiller du
service de placement), le restaurant X.________ lui a offert un salaire mensuel
brut de 2900 fr.
Cela nécessite une instruction complémentaire.
On ne saurait retenir que les éléments constitutifs d'un refus de
travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let. d LACI et la jurisprudence
déjà citée), aussi longtemps qu'on ignore si le restaurant X.________ a bel et
bien offert à l'intimée, comme le prétend le recourant, un salaire mensuel brut
de 2980 fr. Il est, en effet, décisif de savoir si cet établissement
lui a proposé le salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention
collective de travail CCNT 98, auquel a droit toute collaboratrice à plein
temps sans apprentissage ni formation élémentaire, ce qui vaut pour une
auxiliaire de gastronomie (art. 16 al. 2 let. a LACI; voir aussi Nussbaumer,
op. cit., p. 95, ch. m. 238). Compte tenu des affirmations de
l'assurée (procès-verbal de l'audition du 17 août 2000), il s'agit
dès lors de savoir si des pourparlers avec le restaurant X.________ ont eu lieu
sur ce point. En revanche, la question des frais généraux, soit des frais de
déplacement et de repas invoqués par l'intimée, n'est pas déterminante (arrêts
non publiés B. du 11 avril 1988 [C 152/86] et J. du 7 décembre 1984 [C
124/84]).
En conséquence, la cause doit être renvoyée à la
commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage pour qu'elle
procède à cette instruction complémentaire."
Nella
successiva sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, il TFA ha rilevato:
"
4.2
Dans l'arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de
céans a considéré que le fait que la recourante est titulaire d'un certificat
de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience
professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie
que comme gérante libre d'une buvette, ne permettait pas de conclure que
l'emploi qui lui était assigné - soit auxiliaire de gastronomie, dans un
restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages - ne
tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes au sens de l'art. 16 al. 2
let. b LACI. L'arrêt étant passé en force de chose jugée dès qu'il a été
prononcé (art. 38 OJ), il n'y a pas lieu d'y revenir.
4.3
Après avoir procédé à l'instruction
complémentaire requise dans l'arrêt de renvoi du 16 octobre 2001 en ce qui
concerne le salaire qui avait été proposé à la recourante par le restaurant
X.________, la juridiction cantonale s'en est tenue à la version des faits
donnée par B.________ dans sa lettre du 5 janvier 2004.
La recourante, qui a eu la possibilité de s'exprimer
au sujet des renseignements contenus dans cette lettre, n'a pas contesté la
véracité des faits qui y sont exposés. Dans la lettre en question, B.________
indique que la recourante s'était plainte à l'Office cantonal de l'emploi que
le restaurant X.________ lui proposait un salaire dérisoire qui ne figurait pas
dans le barème genevois. B.________ avait été vexée à l'époque que la candidate
se permette d'entacher la réputation de son établissement auprès de l'office,
car le salaire qui avait été proposé à la recourante correspondait au minimum
genevois pour le poste à repourvoir. En fait, celle-ci refusait une section
nettoyage assez légère dans un restaurant coquet de 50 places.
Ces différents éléments permettent de tenir pour
établi au degré de vraisemblance prépondérante que, comme l'ont retenu les
premiers juges, le salaire proposé pour une auxiliaire de gastronomie
correspondait au salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention
collective de travail CCNT 98. L'emploi assigné satisfaisait aux conditions
des conventions collectives mentionnées à l'art. 16 al. 2 let. a LACI. Les
éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al.
1.
let d LACI)."
2.5
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo
o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6
Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V
125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:
"
(…)
3.1
Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher,
französischer und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres
Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine
zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine
zumutbare Arbeit abgelehnt hat." "Il y a faute
grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans
motif valable." "La colpa grave è data se
l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza
garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der Vorbehalt des entschuldbaren Grundes
(motif valable/valido motivo) in Übereinstimmung mit der deutschen und
französischen, aber im Widerspruch zur italienischen Fassung im Zusammenhang
mit beiden Tatbeständen, sowohl der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne
Zusicherung einer neuen (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8.
November 2001, C 156/01, Erw. 3a) als auch der Ablehnung einer zumutbaren
Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw. 1; Urteil I. vom 23. August 2001, C
21/01, Erw. 1b) genannt.
3.2
Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs.
3.
Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der
Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30
Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei
Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund
gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der
bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden
zugrunde zu legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres
Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes
(z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C
48/02, Erw. 5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar
2001, C 15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile
F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C
15/00, Erw. 3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem
festgehalten wird, die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich
die Regel, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall
abgewichen werden dürfe, sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und
Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines
schweren Verschuldens beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion
zulasse (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J.
vom 17. März 2003, C 278/01, Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw.
4.
, und D. vom 21. Mai 2001, C 424/00, Erw. 2b).
(…)
3.4
3.4.1
Zunächst ist festzustellen, dass der
Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei
Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung
einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht
amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine
solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung
eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab
indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In
Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen
werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes
auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen
worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte
demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10.
Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des
Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit
sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen
Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt
werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art.
45.
Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes,
zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23.
August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a,
sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur
bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, sondern
auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt eines
entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw. 3.1
hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht anwendbar
und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3
AVIG.
3.4.2
Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut
von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98
angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit
stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8
S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom
10.
Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen
Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden
unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem
Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar
feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die
Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen
Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch
bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in
denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.
3.4.3
Aufgrund dieser Erwägungen ist die
Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu
klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3
AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden
auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer
zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung
einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas
Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten
Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den
verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren)." (DTF 130 V 125 consid. 3.1.; 3.2.; 3.4.)
Relativamente
alla nozione di "validi motivi" il TFA ha precisato:
"
3.5
Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren
Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art.
45.
Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist.
Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der
von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte
er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden ausschliessen.
Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt, die bei
entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls nicht
auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in Art.
45.
Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres Verschulden
vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es ist vielmehr
gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin von einem
"motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen wird, festzustellen,
dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne von Art. 45 Abs. 3
AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter als schwer
erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den Urteilen, in
denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen des Einzelfalls
die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne
Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar
2002, C 93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3).
Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur
Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45
Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1
lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und
Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das
Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im
konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche
Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen
Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa)
- eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"
(DTF 130 V 125-131 consid.
3.5
)
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei problemi
di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di
lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa
dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra
Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a
un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione,
non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni
dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe
permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione
della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale
l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il
comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito
personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia
l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un
adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle
circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti
essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito
subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole.
Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21
giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del
lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego
in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di
essere biasimata.
In una
sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato
il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri
casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003
nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) e STFA
del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03). Su questo tema cfr. D. Cattaneo,
"Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag.
215.
seg. (235-239).
2.7
Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nata nel
1962, domiciliata a __________, si è reiscritta in disoccupazione in data 12
giugno 2007 alla ricerca di un impiego al 60% quale impiegata di commercio,
estetista, riflessologa (cfr. Doc. 16).
A quel momento era già
aperto un termine quadro per la riscossione dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre
2008.
con un guadagno assicurato di fr. 3'132.-- (cfr. Doc. 16)
Nel formulario allestito
presso l'URC di __________ l'assicurata ha dichiarato di essere parzialmente
occupata nella misura del 30% e di essere disposta a lasciare l'occupazione a
tempo parziale (cfr. Doc. 5: "sì per il mio grado occupazionale del 60%").
Nel "Curriculum
vitae" contenuto nell'incarto figura l'indicazione secondo cui l'attività
ricercata era quella di "impiegata nella misura del 30% (ca. 12 ore
settimanali)" (cfr. Doc. 9).
Nel formulario "Esito
dell'assegnazione" l'assicurata ha affermato di non essere disposta a
lasciare l'occupazione attuale a tempo parziale e di non essere disposta a
lavorare nei giorni richiesti dal datore di lavoro (cfr. Doc. 15.3, "tutte
le mattine e anche di più al bisogno").
Anche il potenziale datore
di lavoro ha confermato che l'assicurata non è stata assunta in quanto
"non è disposta a lasciare l'occupazione attuale a tempo parziale (posto
sicuro) (cfr. Doc. 15.4).
Le ragioni per cui ha
rifiutato l'occupazione sono state riconfermate dall'assicurata in uno scritto
del 28 agosto 2007 alla Sezione del lavoro (cfr. Doc. 13)
Chiamato ora a
pronunciarsi questo Tribunale ritiene che, a ragione, l'amministrazione ha
sospeso l'assicurata sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
L'occupazione presso la
ditta __________ di __________, nella professione di impiegata di ufficio e
nella misura del 50% di un impiego a tempo pieno (cfr. Doc. 12, lettera dell'8 ottobre
2007.
del potenziale datore di lavoro alla Sezione del lavoro) era del tutto
adeguata.
In particolare essa era
conforme alla situazione personale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) dell'assicurata
(le due figlie hanno infatti 20 e 15 anni), era nella sua professione (cfr.
art. 16 cpv. 2 lett. b e d LADI) ed era situata nel proprio luogo di domicilio
(cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Anche dal profilo
salariale l'occupazione era adeguata, benché, come giustamente ha sottolineato
l'amministrazione, tale questione non sia stata approfondita al momento del colloquio
visto che comunque l'assicurata ha subito dichiarato al potenziale datore di
lavoro la volontà di volere mantenere l'attuale altro impiego al 30% (cfr. Doc.
12).
Quest'ultima motivazione
non è di nessun beneficio per l'assicurata.
Infatti, il Tribunale
federale ha stabilito che un assicurato deve essere disposto a lasciare un
impiego sicuro, a carattere stagionale, per un'altra occupazione adeguata di durata
indeterminata. In caso contrario egli rischia di essere dichiarato inidoneo al collocamento
(cfr. STF 8C_459/2007 dell'11 giugno 2008).
Alla luce di quanto appena
esposto la decisione su opposizione impugnata, con la quale l'amministrazione
ha inflitto all'assicurata una sanzione che si rivela conforme al principio di
proporzionalità (cfr. consid. 2.5), deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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