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Decisione

38.2008.12

Sospensione di 31 giorni per non avere iniziato un lavoro assegnato presso una ditta. Mentre a URC l'assicurata ha dichiarato di essere disposta a lasciare l'occupazione al 30%, al potenziale datore d

21 agosto 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 4'000.- e fr. 4'500.-, e che il salario definitivo poteva essere

comunicato solo dopo averla vista all'opera! Va rilevato, inoltre, che la Ditta

__________ ha chiesto alla ricorrente di lavorare il periodo di prova al 50%,

tutte le mattine. Il lavoro proposto era in forte contrasto con lo svolgimento

del lavoro attuale, che è un posto di lavoro adeguato è sicuro, presso la cassa

di disoccupazione __________ di __________. Con questa decisione del tutto

unilaterale, I'URC di __________, costringeva la ricorrente a perdere un posto

di lavoro sicuro, e con la conseguente perdita di un guadagno assicurato di fr.

1'863. La ricorrente secondo I'URC doveva svolgere il periodo di prova presso

la Ditta __________, senza neppure avere la garanzia una volta completato il

periodo di prova di essere assunta in modo definitivo e senza la garanzia di un

salario chiaro che andava a rispettare gli anni di servizio della stessa, con

un aggravamento del danno aumentato alla Confederazione in quanto la ricorrente

poteva verosimilmente perdere entrambi i posti di lavoro. A nostro modo di

vedere I'URC, non ha valutato che per ogni singolo caso una tale rinuncia volta

a un cambio di posto di lavoro è giustificata dal profilo dell'assicurazione

contro la disoccupazione, solo se l'impiego assegnato è effettivamente adeguato

da poter condurre l'interessato a porre fine alla sua disoccupazione.

C.

Secondo l'Art. 16 cpv. 2 LADI paragrafi b. d. g., l'occupazione proposta non è

adeguata.

D.

Non esiste il suo onere di interrompere l'attuale attività (al 30%) in quanto

l'attività proposta non era adeguata per i motivi indicati." (Doc. I)

1.5. Nella sua

risposta del 10 aprile 2008 l'amministrazione ha chiesto di respingere il

ricorso ed ha in particolare osservato:

"

(...)

Ora, detto quanto sopra e alla luce della

menzionata giurisprudenza, l'impiego proposto dall'URC era adeguato ai sensi

dell'articolo 16 LADI. In particolare, l'assicurata avrebbe potuto iniziare da

subito a lavorare - svolgendo dapprima un periodo di prova - con una

percentuale di lavoro corrispondente ad un 50%, secondo orari e stipendio da

concordare con il datore di lavoro. Mal si comprende del resto l'affermazione del rappresentante della signora RI 1, secondo

cui l'occupazione assegnata non sarebbe adeguata secondo l'articolo 16 cpv. 2

lett. b, d e g LADI; l'opportunità concreta di lavoro presso la ditta __________

di __________ avrebbe piuttosto permesso alla ricorrente di svolgere

un'attività lavorativa regolare e di ridurre ragionevolmente il danno nei

confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione. Di conseguenza, essendo

immotivato il rifiuto dell'assicurata, appare giustificata la sospensione di 31

giorni dal diritto aIle indennità di disoccupazione confermata dalla decisione

su opposizione qui contestata." (Doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto

alle indennità di disoccupazione per non avere iniziato una nuova attività

presso la ditta __________ di __________.

In virtù

dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione

adeguata propostagli.

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a

seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è

sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di

controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta

un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente

al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo

comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La terza

revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI

che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha

sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto

alle indennità.

Nella lett.

d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un

impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003

rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44

cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende

segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata

non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato

sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

"

(…)

1.2.3.11 Inasprimento della

definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta

essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,

risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella

legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte

delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia

essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione

di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di

compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi

al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il

diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno

soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la

lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è

rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è

quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15

(cfr. commento

dell’art. 15). (…)."

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001,

pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. La costante

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR

1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

In una

sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di

ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha

osservato che tale principio:

"

(…) è violato non soltanto quando l'assicurato

compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta

un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il

futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad

accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità

(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le

situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono

essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta

adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella

causa M.-B., C 83/02)

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo

principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3

maggio 2005 nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"

Les éléments constitutifs d'un refus de travail

convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine

d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,

lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon

les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b

et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.

704)."

In

una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che

aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in

seguito abbandonata:

" (...)

2.

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der

Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________

vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch

sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen

Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen

gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.

Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem

laufenden

Bewerbungsverfahren um die Stelle eines

Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der

Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter

fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages

(ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als abgelehnt,

wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von

Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den

Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene

ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit

Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR

2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]),

oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl.

Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"

Su queste

questioni, vedi in particolare:

G.

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e

Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie

“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz

über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,

Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.

La nostra

Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.

30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,

ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,

l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme

agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una

sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la

giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL

N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi

citata).

2.4. La seconda

revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la

disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

L’art 16

cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio

l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi

occupazione".

L'art. 16

cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

" non

è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione

un'occupazione che:

a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle

condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività

precedente dell'assicurato;

c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di

salute dell'assicurato;

d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella

sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi

ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di

un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto

di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio

conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende

notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i

familiari da parte dell'assicurato;

g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a

disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di

procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro

considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

(Per un

commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione

contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali

del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF

124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e

Alcuni compiti …, p. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa

S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un

impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario

verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da

quanto previsto dalla LADI.

Il TFA

ha, al riguardo, rilevato:

"

(…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im

Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.

Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ

ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass

einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten

(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik

(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;

BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten

Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits

eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin

zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden

Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes

unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen

Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und

gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft

nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den

maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen

Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche

kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen

werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte

Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen

Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA

del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

Per

completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato

modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967

segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

In una

sentenza C 407/00 del 16 ottobre 2001 nella causa A., chiamato ad esprimersi a

proposito dell'adeguatezza di un'occupazione nel settore della ristorazione,

l'Alta Corte ha rilevato:

"

3.- a) Le fait que l'intimée est titulaire d'un

certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience

professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie

que comme gérante libre d'une buvette, ne permet pas de conclure que l'emploi

Considerandi

qui lui était assigné ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes

(art. 16 al. 2 let. b LACI). En effet, l'activité d'auxiliaire de gastronomie

ne répond pas à une définition précise. Il est notoire qu'elle dépend

de l'importance de l'établissement hôtelier et de son personnel.

Elle peut ainsi comprendre aussi bien le travail de

dame de buffet que des nettoyages. On pouvait donc

raisonnablement attendre de l'intimée, sans que cela soit trop exiger

d'elle compte tenu de son expérience, qu'elle travaille comme auxiliaire de

gastronomie dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également

les nettoyages (Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 95, ch. m. 239 et les notes n° 519 et

520). Sur ce point, le jugement attaqué est erroné.

b) Il est constant que l'intimée doit, en raison

de son état de santé, prendre une douche en cours de journée

(attestation médicale du docteur C.________ du 11 janvier 2000).

Pour autant, cela ne signifie pas que le travail

de nettoyage inclus dans l'activité d'auxiliaire de gastronomie proposée à

l'assurée ne convenait pas à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI). En

effet, ceci ne ressort pas de l'attestation médicale précitée. Sur ce

point également, le jugement attaqué est erroné.

c) Ainsi que le relève à juste titre la

juridiction cantonale de dernière instance, le salaire que le restaurant

X.________ a réellement proposé à l'intimée n'est pas clairement établi. D'une

part, il ne figure pas sur l'assignation du 10 septembre 1999. D'autre part, le

montant offert par l'établissement n'est pas indiqué dans la formule de

candidature, datée du 22 septembre 1999.

Si l'on s'en tient aux déclarations de l'intimée

du 17 août 2000, le salaire proposé était de 2800 fr. environ.

Selon ses affirmations du 20 décembre 1999 (compte

rendu de l'entretien par téléphone avec D.________, conseiller du

service de placement), le restaurant X.________ lui a offert un salaire mensuel

brut de 2900 fr.

Cela nécessite une instruction complémentaire.

On ne saurait retenir que les éléments constitutifs d'un refus de

travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let. d LACI et la jurisprudence

déjà citée), aussi longtemps qu'on ignore si le restaurant X.________ a bel et

bien offert à l'intimée, comme le prétend le recourant, un salaire mensuel brut

de 2980 fr. Il est, en effet, décisif de savoir si cet établissement

lui a proposé le salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention

collective de travail CCNT 98, auquel a droit toute collaboratrice à plein

temps sans apprentissage ni formation élémentaire, ce qui vaut pour une

auxiliaire de gastronomie (art. 16 al. 2 let. a LACI; voir aussi Nussbaumer,

op. cit., p. 95, ch. m. 238). Compte tenu des affirmations de

l'assurée (procès-verbal de l'audition du 17 août 2000), il s'agit

dès lors de savoir si des pourparlers avec le restaurant X.________ ont eu lieu

sur ce point. En revanche, la question des frais généraux, soit des frais de

déplacement et de repas invoqués par l'intimée, n'est pas déterminante (arrêts

non publiés B. du 11 avril 1988 [C 152/86] et J. du 7 décembre 1984 [C

124/84]).

En conséquence, la cause doit être renvoyée à la

commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage pour qu'elle

procède à cette instruction complémentaire."

Nella

successiva sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, il TFA ha rilevato:

"

4.2

Dans l'arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de

céans a considéré que le fait que la recourante est titulaire d'un certificat

de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience

professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie

que comme gérante libre d'une buvette, ne permettait pas de conclure que

l'emploi qui lui était assigné - soit auxiliaire de gastronomie, dans un

restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages - ne

tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes au sens de l'art. 16 al. 2

let. b LACI. L'arrêt étant passé en force de chose jugée dès qu'il a été

prononcé (art. 38 OJ), il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.3

Après avoir procédé à l'instruction

complémentaire requise dans l'arrêt de renvoi du 16 octobre 2001 en ce qui

concerne le salaire qui avait été proposé à la recourante par le restaurant

X.________, la juridiction cantonale s'en est tenue à la version des faits

donnée par B.________ dans sa lettre du 5 janvier 2004.

La recourante, qui a eu la possibilité de s'exprimer

au sujet des renseignements contenus dans cette lettre, n'a pas contesté la

véracité des faits qui y sont exposés. Dans la lettre en question, B.________

indique que la recourante s'était plainte à l'Office cantonal de l'emploi que

le restaurant X.________ lui proposait un salaire dérisoire qui ne figurait pas

dans le barème genevois. B.________ avait été vexée à l'époque que la candidate

se permette d'entacher la réputation de son établissement auprès de l'office,

car le salaire qui avait été proposé à la recourante correspondait au minimum

genevois pour le poste à repourvoir. En fait, celle-ci refusait une section

nettoyage assez légère dans un restaurant coquet de 50 places.

Ces différents éléments permettent de tenir pour

établi au degré de vraisemblance prépondérante que, comme l'ont retenu les

premiers juges, le salaire proposé pour une auxiliaire de gastronomie

correspondait au salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention

collective de travail CCNT 98. L'emploi assigné satisfaisait aux conditions

des conventions collectives mentionnées à l'art. 16 al. 2 let. a LACI. Les

éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al.

1.

let d LACI)."

2.5

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo

o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6

Per quanto

concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V

125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la

sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto

da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:

"

(…)

3.1

Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher,

französischer und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres

Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine

zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine

zumutbare Arbeit abgelehnt hat." "Il y a faute

grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré

d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans

motif valable." "La colpa grave è data se

l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza

garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der Vorbehalt des entschuldbaren Grundes

(motif valable/valido motivo) in Übereinstimmung mit der deutschen und

französischen, aber im Widerspruch zur italienischen Fassung im Zusammenhang

mit beiden Tatbeständen, sowohl der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne

Zusicherung einer neuen (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8.

November 2001, C 156/01, Erw. 3a) als auch der Ablehnung einer zumutbaren

Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw. 1; Urteil I. vom 23. August 2001, C

21/01, Erw. 1b) genannt.

3.2

Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs.

3.

Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der

Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren

Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30

Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei

Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund

gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der

bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden

zugrunde zu legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres

Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes

(z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C

48/02, Erw. 5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar

2001, C 15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile

F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C

15/00, Erw. 3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem

festgehalten wird, die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich

die Regel, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall

abgewichen werden dürfe, sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und

Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines

schweren Verschuldens beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion

zulasse (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J.

vom 17. März 2003, C 278/01, Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw.

4.

, und D. vom 21. Mai 2001, C 424/00, Erw. 2b).

(…)

3.4

3.4.1

Zunächst ist festzustellen, dass der

Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei

Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung

einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht

amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine

solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung

eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab

indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich

zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In

Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich

zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen

werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes

auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen

worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte

demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10.

Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des

Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit

sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen

Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt

werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art.

45.

Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes,

zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23.

August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a,

sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur

bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, sondern

auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt eines

entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw. 3.1

hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht anwendbar

und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3

AVIG.

3.4.2

Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut

von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer

amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht

amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98

angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit

stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8

S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom

10.

Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen

Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden

unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem

Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar

feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren

Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht

amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die

Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen

Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen

zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch

bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in

denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.

3.4.3

Aufgrund dieser Erwägungen ist die

Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu

klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3

AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich

zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden

auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer

zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung

einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas

Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten

Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den

verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren)." (DTF 130 V 125 consid. 3.1.; 3.2.; 3.4.)

Relativamente

alla nozione di "validi motivi" il TFA ha precisato:

"

3.5

Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren

Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art.

45.

Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist.

Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der

von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte

er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden ausschliessen.

Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt, die bei

entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls nicht

auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in Art.

45.

Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres Verschulden

vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es ist vielmehr

gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin von einem

"motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen wird, festzustellen,

dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne von Art. 45 Abs. 3

AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter als schwer

erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den Urteilen, in

denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen des Einzelfalls

die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne

Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen

zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung einer amtlich

zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar

2002, C 93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3).

Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur

Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45

Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1

lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und

Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das

Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im

konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche

Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen

Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa)

- eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"

(DTF 130 V 125-131 consid.

3.5

)

In quel

caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale

operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a

ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei problemi

di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di

lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa

dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra

Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a

un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione,

non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni

dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe

permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione

della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale

l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il

comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito

personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia

l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un

adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle

circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti

essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito

subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole.

Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21

giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del

lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego

in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di

essere biasimata.

In una

sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato

il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di

dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere

la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe

dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze

informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri

casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003

nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) e STFA

del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03). Su questo tema cfr. D. Cattaneo,

"Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag.

215.

seg. (235-239).

2.7

Nella

presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nata nel

1962, domiciliata a __________, si è reiscritta in disoccupazione in data 12

giugno 2007 alla ricerca di un impiego al 60% quale impiegata di commercio,

estetista, riflessologa (cfr. Doc. 16).

A quel momento era già

aperto un termine quadro per la riscossione dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre

2008.

con un guadagno assicurato di fr. 3'132.-- (cfr. Doc. 16)

Nel formulario allestito

presso l'URC di __________ l'assicurata ha dichiarato di essere parzialmente

occupata nella misura del 30% e di essere disposta a lasciare l'occupazione a

tempo parziale (cfr. Doc. 5: "sì per il mio grado occupazionale del 60%").

Nel "Curriculum

vitae" contenuto nell'incarto figura l'indicazione secondo cui l'attività

ricercata era quella di "impiegata nella misura del 30% (ca. 12 ore

settimanali)" (cfr. Doc. 9).

Nel formulario "Esito

dell'assegnazione" l'assicurata ha affermato di non essere disposta a

lasciare l'occupazione attuale a tempo parziale e di non essere disposta a

lavorare nei giorni richiesti dal datore di lavoro (cfr. Doc. 15.3, "tutte

le mattine e anche di più al bisogno").

Anche il potenziale datore

di lavoro ha confermato che l'assicurata non è stata assunta in quanto

"non è disposta a lasciare l'occupazione attuale a tempo parziale (posto

sicuro) (cfr. Doc. 15.4).

Le ragioni per cui ha

rifiutato l'occupazione sono state riconfermate dall'assicurata in uno scritto

del 28 agosto 2007 alla Sezione del lavoro (cfr. Doc. 13)

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale ritiene che, a ragione, l'amministrazione ha

sospeso l'assicurata sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

L'occupazione presso la

ditta __________ di __________, nella professione di impiegata di ufficio e

nella misura del 50% di un impiego a tempo pieno (cfr. Doc. 12, lettera dell'8 ottobre

2007.

del potenziale datore di lavoro alla Sezione del lavoro) era del tutto

adeguata.

In particolare essa era

conforme alla situazione personale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) dell'assicurata

(le due figlie hanno infatti 20 e 15 anni), era nella sua professione (cfr.

art. 16 cpv. 2 lett. b e d LADI) ed era situata nel proprio luogo di domicilio

(cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Anche dal profilo

salariale l'occupazione era adeguata, benché, come giustamente ha sottolineato

l'amministrazione, tale questione non sia stata approfondita al momento del colloquio

visto che comunque l'assicurata ha subito dichiarato al potenziale datore di

lavoro la volontà di volere mantenere l'attuale altro impiego al 30% (cfr. Doc.

12).

Quest'ultima motivazione

non è di nessun beneficio per l'assicurata.

Infatti, il Tribunale

federale ha stabilito che un assicurato deve essere disposto a lasciare un

impiego sicuro, a carattere stagionale, per un'altra occupazione adeguata di durata

indeterminata. In caso contrario egli rischia di essere dichiarato inidoneo al collocamento

(cfr. STF 8C_459/2007 dell'11 giugno 2008).

Alla luce di quanto appena

esposto la decisione su opposizione impugnata, con la quale l'amministrazione

ha inflitto all'assicurata una sanzione che si rivela conforme al principio di

proporzionalità (cfr. consid. 2.5), deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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