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38.2008.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 maggio 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.

(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Oltre al

caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo

immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata

determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli

assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,

preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati

e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano

per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di

impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel

singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni

assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci

a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio

2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella

causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de

l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa

P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 dal marzo al dicembre

2007 ha lavorato quale operaio selvicoltore presso __________ (cfr. doc. 19).

L’occupazione

è terminata il 20 dicembre 2007 a causa della stagione invernale (cfr. doc. 15;

I; 35a).

Egli era

stato impiegato presso questo datore di lavoro anche dal marzo al novembre 2006

(cfr. doc. 19).

Il 13

febbraio 2008 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione dichiarando una

disponibilità lavorativa del 70% (cfr. doc. 2).

Al

momento del suo annuncio al collocamento egli non ha comprovato alcuna ricerca

di lavoro in relazione al periodo precedente la disoccupazione (cfr. doc. 14).

Di

conseguenza il consulente del personale, il 26 febbraio 2008, gli ha consegnato

brevi manu una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare,

entro il 7 marzo 2008, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nei

mesi precedenti la disoccupazione.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 35g).

Il

ricorrente non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

L’URC,

con decisione formale del 10 marzo 2008, ha sospeso l’insorgente dal diritto

alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 35e; consid.

1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 marzo 2008

(cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte, dapprima, rileva che

l'URC nella decisione formale del 10 marzo 2007 e nella decisione su

opposizione del 14 marzo 2008 ha puntualizzato di aver sanzionato l'assicurato

per non avere compiuto alcuno sforzo volto al reperimento di un impiego nei tre

mesi antecedenti l’iscrizione al collocamento (cfr. doc. 35e; A).

Nel caso

in esame il rapporto di impiego dell’assicurato, visto che questi, seppur non

in possesso di alcun contratto di impiego scritto, da un lato, sia nel 2006,

che nel 2007 ha lavorato per la ditta __________ per dei periodi di durata limitata,

e meglio nel 2006 dal mese di marzo al mese di novembre e nel 2007 dal mese di

marzo al mese di dicembre (cfr. doc. 19), dall’altro, ha ripreso l’attività

presso il medesimo datore di lavoro anche nel mese di marzo 2008 (cfr. doc. 1),

deve essere considerato di durata determinata.

Inoltre l’insorgente,

nonostante abbia terminato il lavoro il 20 dicembre 2007 (cfr. doc. 14), si è

iscritto in disoccupazione solo il 13 febbraio 2008 (cfr. doc. 2).

Pertanto,

considerato che l'abituale prassi applicata dall’amministrazione esige che quest’ultima,

nel caso di assicurati che ricorrono all'assicurazione contro la disoccupazione

al termine di un contratto di lavoro di durata determinata oppure dopo un

periodo di inattività lavorativa o comunque di occupazione non soggetta a

contribuzione, verifichi le ricerche di impiego intraprese negli ultimi tre

mesi precedenti l'annuncio per il collocamento (cfr. STFA C 200/03 del 15

dicembre 2003; STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA

del 2 maggio 2000 nella causa C., 38.1999.299), a ragione l’URC di , nel caso

di RI 1, ha esaminato il lasso di tempo di tre mesi prima dell’iscrizione in

disoccupazione.

2.8. L’assicurato,

nel periodo di tre mesi antecedente l’annuncio per il collocamento, non ha

effettivamente intrapreso sforzi volti al reperimento di un’attività adeguata,

come dallo stesso riconosciuto in occasione del colloquio di consulenza del 26

febbraio 2008 (cfr. doc. 14).

Non

avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro, il ricorrente ha violato il proprio

obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

Tale

violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

Considerandi

consid. 2.3.).

2.9

L’assicurato,

nel ricorso, ha obiettato di non essere stato al corrente di dover cercare un

impiego nei tre mesi precedenti la disoccupazione (cfr. doc. I).

Si tratta,

quindi, ora di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di

ricercare un impiego antecedentemente all’iscrizione al collocamento asserita

dall’insorgente possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non

sanzionare l’assicurato.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.1

=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.

38.2003

, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186,

chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in

disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e

conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha

intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il

collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui

egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi

diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto

inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione

della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA

dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.10

Nel

caso concreto dalle carte processuali si evince che l’assicurato nel 2005 è

stato iscritto nella lista relativa alle persone in cerca di impiego dell’URC

di , anche se non aveva diritto di percepire indennità di disoccupazione,

avendo svolto in precedenza, e meglio dal 2000 al 2005, l’attività di broker

assicurativo a titolo indipendente (cfr. doc. 22c; 16, 18).

Il 21 febbraio 2005 egli ha

ricevuto brevi manu dall’amministrazione un “Promemoria Ricerche di lavoro”,

nel quale è espressamente indicato che nel caso di impieghi di durata

determinata una nuova occupazione deve essere cercata già prima della fine del

lavoro e di regola almeno durante gli ultimi tre mesi (cfr. doc. 9).

In simili condizioni,

l’assicurato era, o perlomeno avrebbe dovuto essere, al corrente che già prima

della disoccupazione andavano effettuati degli sforzi volti al reperimento di

un impiego.

L’assicurato, per contro,

non ha compiuto alcuna ricerca nemmeno poco prima dell’iscrizione al

collocamento.

In ogni caso, poi, egli

mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC del 2008, contattato

l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla sua condizione di

disoccupato.

In

casu, dunque, non essendosi l’insorgente rivolto direttamente all’URC per

ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, non entra in

considerazione un eventuale diritto alla consulenza e informazione ai sensi

dell'art. 27 LPGA a favore dell'assicurato (cfr. STCA 38.2007.32 del 9 agosto

2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).

Giova,

comunque, evidenziare che il TFA ha rilevato che

il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta, in ogni caso,

una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche

senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -

avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono

intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della

disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C.,

C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid.

2.1

; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha

stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

Va, altresì, ribadito, che

l’art. 27 cpv. 1 LPGA si riferisce esclusivamente agli assicuratori e agli

organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali. I datori di lavoro non

possono, quindi, essere tenuti a informare le persone interessate sui loro

diritti e obblighi in ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr.

STFA C 20/07 del 22 ottobre 2007 consid. 5.2.).

Il ricorrente deve,

pertanto, essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, anche nell’ipotesi in cui non fosse cognito

dell'obbligo di cercare un impiego.

2.11

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dodici

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc.

A; 35e).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione

ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid.

2.5

).

L’assicurato

ha sottolineato di essersi iscritto in disoccupazione tardi, rispetto alla

conclusione dell’impiego il 20 dicembre 2007, poiché credeva di riprendere il

lavoro a febbraio, anche se poi non è stato così per motivi legati alla

meteorologia (cfr. doc. I).

Al

riguardo va osservato che il TFA, con giudizio C 48/01 del 21 novembre 2001,

commentato criticamente dalla Seco in Prassi ML/AD 2002/2 foglio 3, ha sì

stabilito che deve essere ridotta l'entità di una sanzione da infliggere ad un

assicurato che non si annuncia immediatamente in disoccupazione, in quanto non

annunciandosi subito alla disoccupazione assume egli stesso una parte del danno

(al riguardo cfr. pure DLA 2006 N. 11 pag. 144 segg.).

Tuttavia

ciò vale unicamente allorché l’assicurato in questione prima e durante il lasso

di tempo in cui ha atteso prima di iscriversi in disoccupazione ricerca una

nuova occupazione con la necessaria intensità (cfr. DLA 2006 N. 11 pag. 147).

In casu,

siccome l’assicurato non ha comunque svolto alcuna ricerca di impiego prima

della disoccupazione, un’attenuazione della penalità è esclusa.

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dodici giorni comminata

all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione del 14 marzo 2008 contestata deve, perciò, essere

confermata.

2.12

A titolo

abbondanziale è utile confermare all’insorgente quanto indicatogli durante il

colloquio di consulenza del 26 febbraio 2008 (cfr. doc. 14), ossia che, qualora

dovesse fare capo nuovamente all’assicurazione contro la disoccupazione, dovrà

essere considerato quale assicurato che si annuncia regolarmente al

collocamento al termine di un’attività stagionale e dovrà conseguentemente

poter comprovare di aver compiuto ricerche di lavoro durante tutto il periodo

lavorativo.

In

effetti nel caso di assicurati che controllano

la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche,

e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le

esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere

molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al

collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono

svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono

ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,

per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività

realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare

un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92;

STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000

nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di

Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q

contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,

pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del

17.

agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa

M.-B., 38.2000.190).

Va, peraltro, segnalato

che in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007 il Tribunale federale ha

dichiarato inidoneo al collocamento (e quindi gli ha negato il diritto alle

indennità di disoccupazione) un assicurato che, dopo essere stato licenziato

dalla ditta presso cui aveva lavorato 17 anni al beneficio di un contratto di

lavoro di durata indeterminata, è stato riassunto dalla medesima azienda sulla

base di un contratto di durata determinata da febbraio a novembre sia per il

2004, che per il 2005 e probabilmente sarebbe stato reimpiegato pure per il

2006.

Egli ha compiuto le proprie ricerche di lavoro esclusivamente nel settore

dell’edilizia, ramo in cui nei mesi invernali è improbabile un’assunzione. Non

candidandosi anche in altri ambiti professionali, egli ha omesso di adottare

tutte le misure al fine di evitare la disoccupazione e ha dimostrato, da un

lato, di non cercare un’occupazione duratura, dall’altro, di accettare le brevi

perdite di guadagno nei mesi da dicembre a gennaio/febbraio.

L’Alta Corte, in

proposito, ha rilevato:

" (…)

Um festzustellen, ob der Versicherte bewusst diese

Unterbrüche in Kauf nimmt, geben sodann sämtliche Arbeitsbemühungen, auch in

den vorangegangenen Rahmenfristen, Aufschluss. Nicht stichhaltig sind die

Ausführungen des Versicherten, frühere Arbeitsbemühungen dürften unter dem

Hinweis auf die fehlende Aufklärungs- und Informationspflicht des RAVs nicht

berücksichtigt werden. Denn der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat

nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die

Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die

Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine

Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte

ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den

Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06

vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen

ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der

Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine

kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der

Arbeitslosenversicherung zu tragen."

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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