38.2008.14
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20 maggio 2008Italiano29 min
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Numero d'incarto:
38.2008.14
Data decisione, Autorità:
20.05.2008, TCA
Titolo:
Sanzione per mancate ricerche prima della disoccupaz.L'amministrazione non ha violato l'obbligo di informaz. e consulenza(assicurato già nel passato in AD e comunque non indicato di aver interpellato l'URC).Sosp.di 12 gg confermata(non riduz.per attesa prima di iscriz.,poiché non cercato assiduam.)
INFORMAZIONE E CONSULENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 27 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.14
rs
Lugano
20 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 marzo
2008 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 14 marzo 2008 l’Ufficio regionale di collocamento
di (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 10 marzo 2007
(cfr. doc. 35e) con cui aveva sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo
antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A).
1.2. L’assicurato
ha contestato la decisione su opposizione del 14 marzo 2008 con un tempestivo
ricorso interposto TCA, nel quale ha addotto, in particolare, che nel periodo
da febbraio a giugno 2005 era in disoccupazione ma non ha percepito alcuna indennità.
Per quanto attiene alla disoccupazione del 2008, egli ha asserito di non avere
saputo di dovere effettuare ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti
l’annuncio per il collocamento.
L’insorgente
ha chiesto che gli siano pagate almeno le indennità del mese di febbraio 2008,
anche perché al momento del ricorso lavorava già nuovamente. Egli ha pure
precisato di essersi iscritto tardi, in quanto pensava di riprendere l’attività
in febbraio - ma non è stato così per motivi meteorologici (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 deve o meno essere sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel periodo precedente
l’iscrizione in disoccupazione del 13 febbraio 2008.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa
E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.
(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata
determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli
assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,
preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati
e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano
per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di
impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel
singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni
assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci
a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio
2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella
causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de
l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa
P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 dal marzo al dicembre
2007 ha lavorato quale operaio selvicoltore presso __________ (cfr. doc. 19).
L’occupazione
è terminata il 20 dicembre 2007 a causa della stagione invernale (cfr. doc. 15;
I; 35a).
Egli era
stato impiegato presso questo datore di lavoro anche dal marzo al novembre 2006
(cfr. doc. 19).
Il 13
febbraio 2008 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione dichiarando una
disponibilità lavorativa del 70% (cfr. doc. 2).
Al
momento del suo annuncio al collocamento egli non ha comprovato alcuna ricerca
di lavoro in relazione al periodo precedente la disoccupazione (cfr. doc. 14).
Di
conseguenza il consulente del personale, il 26 febbraio 2008, gli ha consegnato
brevi manu una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare,
entro il 7 marzo 2008, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nei
mesi precedenti la disoccupazione.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 35g).
Il
ricorrente non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA
L’URC,
con decisione formale del 10 marzo 2008, ha sospeso l’insorgente dal diritto
alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 35e; consid.
1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 marzo 2008
(cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte, dapprima, rileva che
l'URC nella decisione formale del 10 marzo 2007 e nella decisione su
opposizione del 14 marzo 2008 ha puntualizzato di aver sanzionato l'assicurato
per non avere compiuto alcuno sforzo volto al reperimento di un impiego nei tre
mesi antecedenti l’iscrizione al collocamento (cfr. doc. 35e; A).
Nel caso
in esame il rapporto di impiego dell’assicurato, visto che questi, seppur non
in possesso di alcun contratto di impiego scritto, da un lato, sia nel 2006,
che nel 2007 ha lavorato per la ditta __________ per dei periodi di durata limitata,
e meglio nel 2006 dal mese di marzo al mese di novembre e nel 2007 dal mese di
marzo al mese di dicembre (cfr. doc. 19), dall’altro, ha ripreso l’attività
presso il medesimo datore di lavoro anche nel mese di marzo 2008 (cfr. doc. 1),
deve essere considerato di durata determinata.
Inoltre l’insorgente,
nonostante abbia terminato il lavoro il 20 dicembre 2007 (cfr. doc. 14), si è
iscritto in disoccupazione solo il 13 febbraio 2008 (cfr. doc. 2).
Pertanto,
considerato che l'abituale prassi applicata dall’amministrazione esige che quest’ultima,
nel caso di assicurati che ricorrono all'assicurazione contro la disoccupazione
al termine di un contratto di lavoro di durata determinata oppure dopo un
periodo di inattività lavorativa o comunque di occupazione non soggetta a
contribuzione, verifichi le ricerche di impiego intraprese negli ultimi tre
mesi precedenti l'annuncio per il collocamento (cfr. STFA C 200/03 del 15
dicembre 2003; STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA
del 2 maggio 2000 nella causa C., 38.1999.299), a ragione l’URC di , nel caso
di RI 1, ha esaminato il lasso di tempo di tre mesi prima dell’iscrizione in
disoccupazione.
2.8. L’assicurato,
nel periodo di tre mesi antecedente l’annuncio per il collocamento, non ha
effettivamente intrapreso sforzi volti al reperimento di un’attività adeguata,
come dallo stesso riconosciuto in occasione del colloquio di consulenza del 26
febbraio 2008 (cfr. doc. 14).
Non
avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro, il ricorrente ha violato il proprio
obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale
violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
Considerandi
consid. 2.3.).
2.9
L’assicurato,
nel ricorso, ha obiettato di non essere stato al corrente di dover cercare un
impiego nei tre mesi precedenti la disoccupazione (cfr. doc. I).
Si tratta,
quindi, ora di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di
ricercare un impiego antecedentemente all’iscrizione al collocamento asserita
dall’insorgente possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non
sanzionare l’assicurato.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1
=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.
38.2003
, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186,
chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in
disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e
conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha
intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il
collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui
egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi
diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA
dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.10
Nel
caso concreto dalle carte processuali si evince che l’assicurato nel 2005 è
stato iscritto nella lista relativa alle persone in cerca di impiego dell’URC
di , anche se non aveva diritto di percepire indennità di disoccupazione,
avendo svolto in precedenza, e meglio dal 2000 al 2005, l’attività di broker
assicurativo a titolo indipendente (cfr. doc. 22c; 16, 18).
Il 21 febbraio 2005 egli ha
ricevuto brevi manu dall’amministrazione un “Promemoria Ricerche di lavoro”,
nel quale è espressamente indicato che nel caso di impieghi di durata
determinata una nuova occupazione deve essere cercata già prima della fine del
lavoro e di regola almeno durante gli ultimi tre mesi (cfr. doc. 9).
In simili condizioni,
l’assicurato era, o perlomeno avrebbe dovuto essere, al corrente che già prima
della disoccupazione andavano effettuati degli sforzi volti al reperimento di
un impiego.
L’assicurato, per contro,
non ha compiuto alcuna ricerca nemmeno poco prima dell’iscrizione al
collocamento.
In ogni caso, poi, egli
mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC del 2008, contattato
l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla sua condizione di
disoccupato.
In
casu, dunque, non essendosi l’insorgente rivolto direttamente all’URC per
ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, non entra in
considerazione un eventuale diritto alla consulenza e informazione ai sensi
dell'art. 27 LPGA a favore dell'assicurato (cfr. STCA 38.2007.32 del 9 agosto
2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).
Giova,
comunque, evidenziare che il TFA ha rilevato che
il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta, in ogni caso,
una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche
senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -
avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono
intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della
disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C.,
C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid.
2.1
; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha
stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un
assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma
attenda il primo colloquio di consulenza.
Va, altresì, ribadito, che
l’art. 27 cpv. 1 LPGA si riferisce esclusivamente agli assicuratori e agli
organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali. I datori di lavoro non
possono, quindi, essere tenuti a informare le persone interessate sui loro
diritti e obblighi in ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr.
STFA C 20/07 del 22 ottobre 2007 consid. 5.2.).
Il ricorrente deve,
pertanto, essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, anche nell’ipotesi in cui non fosse cognito
dell'obbligo di cercare un impiego.
2.11
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dodici
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc.
A; 35e).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid.
2.5
).
L’assicurato
ha sottolineato di essersi iscritto in disoccupazione tardi, rispetto alla
conclusione dell’impiego il 20 dicembre 2007, poiché credeva di riprendere il
lavoro a febbraio, anche se poi non è stato così per motivi legati alla
meteorologia (cfr. doc. I).
Al
riguardo va osservato che il TFA, con giudizio C 48/01 del 21 novembre 2001,
commentato criticamente dalla Seco in Prassi ML/AD 2002/2 foglio 3, ha sì
stabilito che deve essere ridotta l'entità di una sanzione da infliggere ad un
assicurato che non si annuncia immediatamente in disoccupazione, in quanto non
annunciandosi subito alla disoccupazione assume egli stesso una parte del danno
(al riguardo cfr. pure DLA 2006 N. 11 pag. 144 segg.).
Tuttavia
ciò vale unicamente allorché l’assicurato in questione prima e durante il lasso
di tempo in cui ha atteso prima di iscriversi in disoccupazione ricerca una
nuova occupazione con la necessaria intensità (cfr. DLA 2006 N. 11 pag. 147).
In casu,
siccome l’assicurato non ha comunque svolto alcuna ricerca di impiego prima
della disoccupazione, un’attenuazione della penalità è esclusa.
Di
conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dodici giorni comminata
all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.5.).
La
decisione su opposizione del 14 marzo 2008 contestata deve, perciò, essere
confermata.
2.12
A titolo
abbondanziale è utile confermare all’insorgente quanto indicatogli durante il
colloquio di consulenza del 26 febbraio 2008 (cfr. doc. 14), ossia che, qualora
dovesse fare capo nuovamente all’assicurazione contro la disoccupazione, dovrà
essere considerato quale assicurato che si annuncia regolarmente al
collocamento al termine di un’attività stagionale e dovrà conseguentemente
poter comprovare di aver compiuto ricerche di lavoro durante tutto il periodo
lavorativo.
In
effetti nel caso di assicurati che controllano
la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche,
e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le
esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere
molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al
collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono
svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono
ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,
per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività
realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare
un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92;
STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000
nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di
Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q
contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,
pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del
17.
agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa
M.-B., 38.2000.190).
Va, peraltro, segnalato
che in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007 il Tribunale federale ha
dichiarato inidoneo al collocamento (e quindi gli ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione) un assicurato che, dopo essere stato licenziato
dalla ditta presso cui aveva lavorato 17 anni al beneficio di un contratto di
lavoro di durata indeterminata, è stato riassunto dalla medesima azienda sulla
base di un contratto di durata determinata da febbraio a novembre sia per il
2004, che per il 2005 e probabilmente sarebbe stato reimpiegato pure per il
2006.
Egli ha compiuto le proprie ricerche di lavoro esclusivamente nel settore
dell’edilizia, ramo in cui nei mesi invernali è improbabile un’assunzione. Non
candidandosi anche in altri ambiti professionali, egli ha omesso di adottare
tutte le misure al fine di evitare la disoccupazione e ha dimostrato, da un
lato, di non cercare un’occupazione duratura, dall’altro, di accettare le brevi
perdite di guadagno nei mesi da dicembre a gennaio/febbraio.
L’Alta Corte, in
proposito, ha rilevato:
" (…)
Um festzustellen, ob der Versicherte bewusst diese
Unterbrüche in Kauf nimmt, geben sodann sämtliche Arbeitsbemühungen, auch in
den vorangegangenen Rahmenfristen, Aufschluss. Nicht stichhaltig sind die
Ausführungen des Versicherten, frühere Arbeitsbemühungen dürften unter dem
Hinweis auf die fehlende Aufklärungs- und Informationspflicht des RAVs nicht
berücksichtigt werden. Denn der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat
nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die
Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die
Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine
Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte
ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den
Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06
vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen
ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der
Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine
kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der
Arbeitslosenversicherung zu tragen."
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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