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Decisione

38.2008.15

Negato condono dell'obbligo di restituire ID percepite a torto. La Cassa ha versato le ID senza tenere conto di una sospensione di 35 giorni. L'assic.,quando ha ricevuto ID,era al corrente della sanzi

7 agosto 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.4. La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27

aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess

2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1.

quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b

capoverso 1 lettera a LPC,

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800

franchi l’anno;

c. per tutti,

quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui

premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il

calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli

immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75

000.

franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita

di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)

ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo

il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di

un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.5

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da

sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare

o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA

2002.

N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA

1998.

N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

2.6

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che

regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli

effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

a) Die Mitwirkung beim Vollzug der

Sozialversicherungsgesetze und

insbesondere

bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende

Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in

den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht

grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in

Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von

Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber

dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze

wurde im Zuge

der

Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen

zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999

4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"

a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf

verzichtet, von der

allgemeinen

Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen

festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen

ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie

altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.

96.

LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was

dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende

Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die

nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich"

oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös

ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles

melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- Voraussetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,

21, 22 e 30).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.7

Il Tribunale

federale, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D, C 70/03, pubblicata

in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di

disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità

di disoccupazione, ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede,

a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di

attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva

incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza

informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta

Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato

a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di

un caso di negligenza lieve.

Il TFA ha

in particolare sottolineato che:

"

(...)

4.2

Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass

die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder

jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der

Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung

für die offen­sichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.

Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer

geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin

von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine

Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfal­les erwartet werden. Nachdem

die von der Beschwer­deführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel

des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten

Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder

ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten.

Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstä­tigkeit

mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der

nunmehr bezoge­nen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde.

Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrech­nungen

der Arbeitslosenversicherung oder gar be­sonderer Fachkenntnisse bedurfte es

dazu nicht.

Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare

Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits­und damit verbundenen

Verdienstausfall Und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm

nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das

Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen

Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte

einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss

leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskre­panz

zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mut­masslich entgangenen Verdienst und

der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gespro­chen werden.

Vielmehr ist mit Vorinstanz und Ver­waltung von einer groben Pflichtwidrigkeit

auszuge­hen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben

ausschliesst."

In un'altra sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa B., C 264/05

l’Alta Corte ha deciso che un assicurato non poteva invocare il principio della

buona fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione

indebitamente ricevute, argomentando:

"

(...)

Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht

darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz

auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten

Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen

Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die

Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen

können. (...)"

2.8

Nell’evenienza

concreta questa Corte rileva che effettivamente PI 1, nonostante il 21 agosto

2007.

fosse stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35

giorni per essere disoccupato per colpa propria (cfr. doc. 18), a seguito di un

errore della Cassa di disoccupazione ha ricevuto le indennità di disoccupazione

per il mese di agosto 2007 senza che la sanzione venisse considerata (cfr. doc.

15, 38).

Dalle

carte processuali si evince, poi, che l’assicurato era al corrente della sospensione

di 35 giorni inflittagli già precedentemente al versamento delle indennità di

disoccupazione per il mese di agosto 2007 effettuato il 31 agosto 2007 (cfr.

doc. 39).

E’ PI 1

stesso che nelle osservazioni dell’8 febbraio 2008 relative all’opposizione

inoltrata dalla SECO contro la decisione della Sezione del lavoro di

condonargli la somma di fr. 1'960.40 ha indicato che “… mai avrei pensato di

ricevere una decisione di sospensione temporanea del diritto di sussidio dopo

un mese dall’annuncio presso l’Ufficio di collocamento” (doc. 5) avvenuto

il 23 luglio 2007 (cfr. doc. 39).

Da ciò

risulta che egli ha saputo della penalità di 35 giorni irrogatagli qualche

giorno dopo il 21 agosto 2007, data di emanazione della medesima.

La

sanzione non risulta, del resto, essere stata contestata dall’assicurato.

Pertanto PI

1, quando, al più presto nei primi giorni di settembre 2007, ha avuto

conoscenza del versamento del 31 agosto 2007 afferente alle indennità per il

mese di agosto 2007 (cfr. doc. 39), avrebbe dovuto, prestando l’attenzione da

lui ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze e indipendentemente

dalle sue difficoltà finanziarie, perlomeno dubitare della correttezza del

bonifico.

In

particolare l'entità dell'importo in questione rapportata al numero di giorni

di sospensione ricevuti (35) era tale da permettergli di riconoscere che si

trattava di un errore.

Egli,

conseguentemente, avrebbe dovuto contattare la Cassa per chiederle ragguagli in

merito.

Non

procedendo in tal senso, l’assicurato, alla luce della giurisprudenza esposta

al consid. 2.7., ha commesso una negligenza grave.

La circostanza che la

Cassa non si sia immediatamente accorta dell’errore commesso è ininfluente. Il

suo errore, infatti, non può rimediare al fatto che l’assicurato non ha

percepito in buona fede le indennità di disoccupazione per il mese di agosto

2007, siccome l’assenza del diritto alle stesse, a seguito della sospensione di

35.

giorni, era facilmente riconoscibile (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).

In simili condizioni, questa

Corte ritiene che debba essere esclusa la buona fede

dell'assicurato intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il

condono delle prestazioni chiestegli in restituzione (cfr. consid. 2.3, 2.4, 2.5.).

Contestualmente è utile

evidenziare che il TF, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha ribadito

che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né

fraudolento.

La Sezione del lavoro ha,

quindi, a torto accordato a PI 1 il condono dell’obbligo di rimborsare la somma

di fr. 1'960.40.

Ne discende che la

decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.

A titolo abbondanziale il

TCA segnala che l’assicurato nello scritto del 3 aprile 2008 ha indicato di non poter restituire quanto richiestogli se non in rate

di fr. 50.-- al mese (cfr. doc. III).

Al

riguardo è utile sottolineare che un’eventuale soluzione confacente alle

esigenze dell’assicurato deve essere concordata con la Cassa.

Questo

tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene in maniera più approfondita (cfr. DTF 123 V 230 consid.

3e).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 3 marzo 2008 è annullata.

§§ Il

condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 1'960.40 postulato da PI 1 è

negato.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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