38.2008.15
Negato condono dell'obbligo di restituire ID percepite a torto. La Cassa ha versato le ID senza tenere conto di una sospensione di 35 giorni. L'assic.,quando ha ricevuto ID,era al corrente della sanzi
7 agosto 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2008.15
Data decisione, Autorità:
07.08.2008, TCA
Titolo:
Negato condono dell'obbligo di restituire ID percepite a torto. La Cassa ha versato le ID senza tenere conto di una sospensione di 35 giorni. L'assic.,quando ha ricevuto ID,era al corrente della sanzione.Doveva dubitare della correttezza del versam. e contattare la Cassa.Negligenza grave, esclusa BF
BUONA FEDE
CONDONO
SANZIONE
art. 95 LADI
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 28 agg. 31 LPGA
art. 4 agg. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2008.15
rs
Lugano
7 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2008 di
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Mercato del lavoro / AD, 3003 Berna
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo
2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
in relazione al caso: PI 1, __________
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 4 gennaio 2008 la Sezione del lavoro ha accolto la domanda di
condono dell’obbligo di rimborsare l’importo di fr. 1'960.40 inoltrata da PI 1
il 13 dicembre 2007 (cfr. doc. 9).
La somma
chiesta in restituzione dalla Cassa __________ il 19 novembre 2007 corrisponde
a indennità di disoccupazione percepite a torto nel mese di agosto 2007, in
quanto versate nonostante nei confronti dell’assicurato fosse stata emessa - il
21 agosto 2007 - una sospensione di 35 giorni con effetto dal 1° luglio 2007
per avere fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. doc. 14, 15,
18).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO (cfr.
doc. 8), la Sezione del lavoro, il 3 marzo 2008, ha confermato il contenuto del
suo primo provvedimento (cfr. doc. A).
1.3. La decisione
su opposizione è stata tempestivamente impugnata dalla SECO dinanzi al TCA.
La ricorrente
ha addotto, in buona sostanza, che l’assicurato ha percepito le indennità di
disoccupazione di agosto 2007 allorché era al corrente di essere stato sospeso
dal diritto in data 21 agosto 2007 e sapeva o perlomeno poteva aspettarsi di
non percepire alcuna indennità per il periodo di controllo del mese di agosto.
A mente dell’insorgente PI 1, constatando il versamento delle indennità per il
mese di agosto, avrebbe quindi dovuto, dando prova della necessaria diligenza,
segnalare il fatto alla Cassa, almeno per accertarsi della correttezza del
bonifico.
La SECO
ritiene che non avendo proceduto in tal senso, l’assicurato si è reso colpevole
come minimo di negligenza grave, ragione per cui il requisito della buona fede
non può essere ammesso.
La
ricorrente ha, infine, asserito che i problemi finanziari fatti valere
dall’assicurato per il periodo in questione non possono essere interpretati
quale circostanza attenuante, bensì dimostrano come egli fosse intenzionato a
tenersi la somma percepita a torto (cfr. doc. I).
1.4. Il 3 aprile
2008 PI 1 ha chiesto di respingere il ricorso, precisando di essere stato in
perfetta buona fede e di non avere indebitamente riscosso nulla. Egli ha,
inoltre, rilevato che quando ha percepito le indennità per il mese di agosto
2007 ha pensato soltanto a saldare gli arretrati (cfr. doc. III).
1.5. Nella sua
risposta del 23 aprile 2008 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.6. Il 29 aprile
2008 la Sezione del lavoro, visionato lo scritto del 3 aprile 2008
dell’assicurato, si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa
(cfr. doc. VI).
1.7. La SECO si è
pronunciata in merito alla risposta di causa e alla presa di posizione
dell’assicurato del 3 aprile 2008 con scritto del 30 aprile 2008 (cfr. doc.
VII).
1.8. Il doc. VI è
stato trasmesso per conoscenza alla SECO (cfr. doc. VIII).
Il doc.
VII è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. IX).
A PI 1
sono stati spediti, sempre per conoscenza, i doc. VI e VII (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato
a stabilire se la Sezione del lavoro a ragione o meno ha accolto la domanda interposta
da __________ volta all’ottenimento del condono dell’obbligo di restituire la
somma di fr. 1'960.40 percepita indebitamente a titolo di prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione nel mese di agosto 2007.
2.3. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.4. La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27
aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess
2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1.
quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800
franchi l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui
premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il
calcolo delle prestazioni complementari.
3.
La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000.
franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)
ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo
il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.5
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da
sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare
o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002.
N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998.
N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.6
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze
wurde im Zuge
der
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie
altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96.
LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich"
oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös
ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.7
Il Tribunale
federale, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D, C 70/03, pubblicata
in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di
disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità
di disoccupazione, ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede,
a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di
attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva
incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza
informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta
Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato
a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di
un caso di negligenza lieve.
Il TFA ha
in particolare sottolineato che:
"
(...)
4.2
Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass
die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder
jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der
Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung
für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.
Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer
geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin
von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine
Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles erwartet werden. Nachdem
die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel
des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten
Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder
ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten.
Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstätigkeit
mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der
nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde.
Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen
der Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es
dazu nicht.
Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare
Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeitsund damit verbundenen
Verdienstausfall Und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm
nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das
Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen
Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte
einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss
leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz
zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und
der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden.
Vielmehr ist mit Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit
auszugehen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben
ausschliesst."
In un'altra sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa B., C 264/05
l’Alta Corte ha deciso che un assicurato non poteva invocare il principio della
buona fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione
indebitamente ricevute, argomentando:
"
(...)
Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht
darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz
auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten
Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen
Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die
Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen
können. (...)"
2.8
Nell’evenienza
concreta questa Corte rileva che effettivamente PI 1, nonostante il 21 agosto
2007.
fosse stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35
giorni per essere disoccupato per colpa propria (cfr. doc. 18), a seguito di un
errore della Cassa di disoccupazione ha ricevuto le indennità di disoccupazione
per il mese di agosto 2007 senza che la sanzione venisse considerata (cfr. doc.
15, 38).
Dalle
carte processuali si evince, poi, che l’assicurato era al corrente della sospensione
di 35 giorni inflittagli già precedentemente al versamento delle indennità di
disoccupazione per il mese di agosto 2007 effettuato il 31 agosto 2007 (cfr.
doc. 39).
E’ PI 1
stesso che nelle osservazioni dell’8 febbraio 2008 relative all’opposizione
inoltrata dalla SECO contro la decisione della Sezione del lavoro di
condonargli la somma di fr. 1'960.40 ha indicato che “… mai avrei pensato di
ricevere una decisione di sospensione temporanea del diritto di sussidio dopo
un mese dall’annuncio presso l’Ufficio di collocamento” (doc. 5) avvenuto
il 23 luglio 2007 (cfr. doc. 39).
Da ciò
risulta che egli ha saputo della penalità di 35 giorni irrogatagli qualche
giorno dopo il 21 agosto 2007, data di emanazione della medesima.
La
sanzione non risulta, del resto, essere stata contestata dall’assicurato.
Pertanto PI
1, quando, al più presto nei primi giorni di settembre 2007, ha avuto
conoscenza del versamento del 31 agosto 2007 afferente alle indennità per il
mese di agosto 2007 (cfr. doc. 39), avrebbe dovuto, prestando l’attenzione da
lui ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze e indipendentemente
dalle sue difficoltà finanziarie, perlomeno dubitare della correttezza del
bonifico.
In
particolare l'entità dell'importo in questione rapportata al numero di giorni
di sospensione ricevuti (35) era tale da permettergli di riconoscere che si
trattava di un errore.
Egli,
conseguentemente, avrebbe dovuto contattare la Cassa per chiederle ragguagli in
merito.
Non
procedendo in tal senso, l’assicurato, alla luce della giurisprudenza esposta
al consid. 2.7., ha commesso una negligenza grave.
La circostanza che la
Cassa non si sia immediatamente accorta dell’errore commesso è ininfluente. Il
suo errore, infatti, non può rimediare al fatto che l’assicurato non ha
percepito in buona fede le indennità di disoccupazione per il mese di agosto
2007, siccome l’assenza del diritto alle stesse, a seguito della sospensione di
35.
giorni, era facilmente riconoscibile (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).
In simili condizioni, questa
Corte ritiene che debba essere esclusa la buona fede
dell'assicurato intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il
condono delle prestazioni chiestegli in restituzione (cfr. consid. 2.3, 2.4, 2.5.).
Contestualmente è utile
evidenziare che il TF, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha ribadito
che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né
fraudolento.
La Sezione del lavoro ha,
quindi, a torto accordato a PI 1 il condono dell’obbligo di rimborsare la somma
di fr. 1'960.40.
Ne discende che la
decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.
A titolo abbondanziale il
TCA segnala che l’assicurato nello scritto del 3 aprile 2008 ha indicato di non poter restituire quanto richiestogli se non in rate
di fr. 50.-- al mese (cfr. doc. III).
Al
riguardo è utile sottolineare che un’eventuale soluzione confacente alle
esigenze dell’assicurato deve essere concordata con la Cassa.
Questo
tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene in maniera più approfondita (cfr. DTF 123 V 230 consid.
3e).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 3 marzo 2008 è annullata.
§§ Il
condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 1'960.40 postulato da PI 1 è
negato.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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